CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 668 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianmarco Sabbioni e dall'avv. Emanuele Senesi per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia CP_1 C.F._2
Camerata per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
pagina 1 di 8 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n.12956 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 06.04.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello già proposto e oggi dell'atto di citazione in riassunzione:
- riconoscere il grave inadempimento contrattuale dell'allora avvocato CP_1
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto tra l'avv. e la CP_1 sig.ra Parte_1
- condannare per l'effetto la dott.ssa alla restituzione di euro 2.501,26 CP_1 versata dalla sig.ra esima a titolo di competenze o Parte_1 della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo;
- respingere in toto tutte le domande, anche riconvenzionali, avanzate dalla dott.ssa CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, iva e cap, di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il presente di rinvio e quello di Cassazione. “
Per l'appellata:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in Via Preliminare: per le motivazioni espresse in narrativa accertata l'insussistenza dei presupposti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
2) In Via Principale: nella denegata ipotesi la Corte non dichiarasse l'inammissibilità in via preliminare, rigettare integralmente l'appello come proposto e notificato in data 12.06.2015 con qualsiasi statuizione dalla Sig.ra come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, in quanto Parte_1 come in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n.612/2015 emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Ancona, Dott. Melucci. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfetario, CAP e IVA come per legge, di tutti i gradi del Giudizio, compresi quello di Cassazione e il presente giudizio di rinvio.”
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ancona al fine di ottenere la Parte_1 risoluzione del contratto professionale stipulato con l'avv. e la CP_1 conseguente restituzione degli acconti già versati, oltre al risarcimento dei danni subiti;
l'attrice ha dedotto a riguardo di aver conferito mandato alla professionista per impugnare il provvedimento con cui il proprio dirigente scolastico le aveva assegnato la cattedra di matematica per la classe quinta invece che per il triennio dell'istituto superiore “Albert Einstein” di Loreto;
ha quindi lamentato che il CP_2 aveva rigettato l'istanza di sospensiva presentata unitamente al ricorso,
[...] non ravvisando i presupposti di legge e sollevando dubbi in merito alla propria giurisdizione, e non aveva ancora definito nel merito il giudizio, non essendo stata depositata la c.d. istanza di prelievo;
ha infine lamentato di non aver ricevuto adeguate informazioni da parte della professionista, la quale in data 01.03.2010 le aveva comunicato la rinuncia al mandato.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, l'avv. ha contestato la fondatezza CP_1 della domanda attorea, evidenziando di avere concordato con la cliente di rivolgersi al giudice amministrativo nella speranza di ottenere l'immediata sospensione del provvedimento, di averle offerto ogni opportuna informazione sui possibili esiti dell'iniziativa e di aver comunque depositato l'istanza per la trattazione nel merito del ricorso;
in via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice a versarle le spese vive anticipate ed il compenso ancora dovuto per l'attività svolta.
Con sentenza pubblicata in data 13.04.2015 il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande proposte dall'attrice, accogliendo invece la domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta e condannando pertanto la al Parte_1 pagamento della somma complessivamente pari ad euro 5.687,92, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contestando che Parte_1
l'assenso prestato dal cliente possa giustificare l'errore commesso dal pagina 3 di 8 professionista, ravvisabile nel caso di specie nell'errata individuazione del giudice munito di giurisdizione;
ha altresì evidenziato di avere ormai rinunciato al giudizio amministrativo al fine di evitare ulteriori danni ed ha ribadito la domanda volta alla risoluzione del contratto ed alla restituzione degli acconti già versati, tenuto conto che l'attività svolta dall'appellata sino alla rinuncia al mandato non aveva prodotto alcun risultato utile per l'appellante.
Costituendosi anche in tale sede, l'avv. ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
ha in ogni caso eccepito il giudicato ormai formatosi in merito al rigetto della domanda di risarcimento originariamente proposta dall'appellante, non essendovi stata alcuna impugnazione a riguardo.
Con sentenza in data 21.01.2020 questa Corte ha rigettato il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando l'appellante alla refusione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, eccependo Parte_1 il difetto di motivazione e ribadendo che la professionista non avrebbe svolto in modo diligente il proprio incarico.
Costituendosi anche in tale sede, la ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 avversario.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo mezzo d'impugnazione, tenuto conto che il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire alle considerazioni svolte dal primo giudice senza prendere posizione in merito ai motivi di gravame;
ha altresì accolto il terzo motivo, evidenziando che il professionista ha diritto al compenso per l'attività svolta sino alla rinuncia all'incarico solo qualora il cliente ne abbia tratto un risultato utile.
La ha pertanto riassunto il giudizio, ribadendo le proprie domande volte Parte_1 alla risoluzione del contratto ed alla restituzione degli acconti versati e chiedendo il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale dalla controparte.
Si è costituita anche nella presente sede la quale ha chiesto la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 8 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda proposta da al fine di ottenere la risoluzione del contratto di Parte_1 prestazione professionale intercorso con all'epoca avvocato, con CP_1 la conseguente restituzione degli acconti versati prima che la professionista rinunciasse all'incarico; secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, infatti, in occasione del precedente giudizio d'appello non sono state realmente esaminate le censure sollevate dalla in merito alla Parte_1 sentenza di primo grado, volte a ribadire l'errore in cui era incorsa la professionista ed a contestare che possa ritenersi giustificato dall'eventuale accordo intercorso a riguardo con la cliente.
Il motivo d'appello proposto dalla ribadito anche nella presente Parte_1 sede, dev'essere condiviso.
E' stato infatti chiarito da tempo che, “in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali”, restando riservate ai giudici amministrativi le sole procedure concorsuali (leggasi ad esempio Cass. S.U., ordinanza n.7218 del 13.03.2020).
Anche per quanto riguarda i docenti, ogni controversia in merito al conferimento di incarichi o deleghe è riconducibile alla “giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nell'affidamento di compiti specifici a determinati docenti non può ravvisarsi un provvedimento pubblicistico, ma pagina 5 di 8 un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro, senza che assuma alcun rilievo, ai fini anzidetti, la discrezionalità che, in detto ambito, compete al dirigente scolastico” (cfr. Cass. S.U., ordinanza n.28467 del
30.09.2022).
Nel caso di specie, la prof. si è rivolta all'avv. affinché Parte_1 CP_1 impugnasse il provvedimento con cui il dirigente scolastico le aveva assegnato talune classi invece di altre: discutendosi di un atto tipicamente gestionale, la professionista avrebbe dovuto predisporre un ricorso al giudice del lavoro e non rivolgersi al giudice amministrativo, tenuto conto della normativa vigente ormai da decenni.
Poco rileva in senso contrario il fatto che la cliente fosse interessata in particolar modo ad ottenere l'immediata sospensione del provvedimento, tenuto conto che anche dinanzi al giudice del lavoro avrebbe potuto essere richiesto ogni opportuno provvedimento cautelare.
Il fatto che il giudice amministrativo sia stato scelto in accordo con la cliente, da ultimo, non rende certo irrilevante l'errore della professionista, cui spetta approfondire ogni questione con la massima diligenza e poi rappresentare “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi”, sino a “sconsigliare” il cliente “dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.19520 del 19.07.2019, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. III, sentenza n.25699 del 25.09.2024).
Anche ove la avesse sin dall'inizio manifestato il proprio intento Parte_1 di rivolgersi al T.A.R., pertanto, sarebbe stato onere della dissuaderla CP_1 al fine di evitare che il contenzioso si concludesse ragionevolmente con la declaratoria del difetto di giurisdizione;
né poteva pretendersi che la cliente curasse la prosecuzione del procedimento dinanzi al T.A.R. al solo fine di ottenere tale declaratoria, dovendosi piuttosto condividere la scelta di favorire la perenzione del ricorso al fine di evitare una probabile condanna alle spese.
pagina 6 di 8 Risulta in ogni caso evidente la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto che la scelta di un giudice privo di giurisdizione ha precluso qualsiasi possibilità che il ricorso venisse esaminato nel merito (a prescindere dalla sua fondatezza).
S'impone quindi la risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo per la di restituire gli acconti già ricevuti. CP_1
L'assorbimento del primo e principale motivo d'appello rende superfluo l'esame di ogni altra questione;
resta in ogni caso fermo il giudicato ormai formatosi sul rigetto della domanda di risarcimento danni originariamente proposta dalla già rilevato nel precedente giudizio d'appello. Parte_1
2) La parziale reciproca soccombenza delle parti rispetto a tutte le domande sin dall'inizio proposte giustifica la compensazione delle spese limitatamente alla metà; la residua frazione delle spese di tutti i gradi del presente giudizio, anche per quanto riguarda la fase di legittimità, resta invece posta a carico della stante la sua prevalente soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 pubblicata in data 13.04.2015 dal Tribunale di Ancona,
RISOLVE il contratto professionale intercorso tra e . Parte_1 CP_1
CONDANNA alla restituzione di tutte le somme ricevute in parziale CP_1 adempimento di tale contratto, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla ricezione sino all'effettiva restituzione.
COMPENSA limitatamente alla metà le spese del presente giudizio, riferibili a qualsiasi fase o grado.
pagina 7 di 8 PONE a carico di la residua frazione delle spese, liquidate nell'intero in CP_1 euro 2.600,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado, in euro 2.400,00 per quanto riguarda il precedente giudizio d'appello, in euro
3.000,00 per la fase di legittimità ed in euro 2.400,00 per compenso professionale ed euro 382,50 per esborsi per la presente fase, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 668 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianmarco Sabbioni e dall'avv. Emanuele Senesi per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia CP_1 C.F._2
Camerata per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
pagina 1 di 8 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n.12956 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 06.04.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello già proposto e oggi dell'atto di citazione in riassunzione:
- riconoscere il grave inadempimento contrattuale dell'allora avvocato CP_1
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto tra l'avv. e la CP_1 sig.ra Parte_1
- condannare per l'effetto la dott.ssa alla restituzione di euro 2.501,26 CP_1 versata dalla sig.ra esima a titolo di competenze o Parte_1 della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo;
- respingere in toto tutte le domande, anche riconvenzionali, avanzate dalla dott.ssa CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, iva e cap, di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il presente di rinvio e quello di Cassazione. “
Per l'appellata:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in Via Preliminare: per le motivazioni espresse in narrativa accertata l'insussistenza dei presupposti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
2) In Via Principale: nella denegata ipotesi la Corte non dichiarasse l'inammissibilità in via preliminare, rigettare integralmente l'appello come proposto e notificato in data 12.06.2015 con qualsiasi statuizione dalla Sig.ra come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, in quanto Parte_1 come in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n.612/2015 emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Ancona, Dott. Melucci. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfetario, CAP e IVA come per legge, di tutti i gradi del Giudizio, compresi quello di Cassazione e il presente giudizio di rinvio.”
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ancona al fine di ottenere la Parte_1 risoluzione del contratto professionale stipulato con l'avv. e la CP_1 conseguente restituzione degli acconti già versati, oltre al risarcimento dei danni subiti;
l'attrice ha dedotto a riguardo di aver conferito mandato alla professionista per impugnare il provvedimento con cui il proprio dirigente scolastico le aveva assegnato la cattedra di matematica per la classe quinta invece che per il triennio dell'istituto superiore “Albert Einstein” di Loreto;
ha quindi lamentato che il CP_2 aveva rigettato l'istanza di sospensiva presentata unitamente al ricorso,
[...] non ravvisando i presupposti di legge e sollevando dubbi in merito alla propria giurisdizione, e non aveva ancora definito nel merito il giudizio, non essendo stata depositata la c.d. istanza di prelievo;
ha infine lamentato di non aver ricevuto adeguate informazioni da parte della professionista, la quale in data 01.03.2010 le aveva comunicato la rinuncia al mandato.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, l'avv. ha contestato la fondatezza CP_1 della domanda attorea, evidenziando di avere concordato con la cliente di rivolgersi al giudice amministrativo nella speranza di ottenere l'immediata sospensione del provvedimento, di averle offerto ogni opportuna informazione sui possibili esiti dell'iniziativa e di aver comunque depositato l'istanza per la trattazione nel merito del ricorso;
in via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice a versarle le spese vive anticipate ed il compenso ancora dovuto per l'attività svolta.
Con sentenza pubblicata in data 13.04.2015 il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande proposte dall'attrice, accogliendo invece la domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta e condannando pertanto la al Parte_1 pagamento della somma complessivamente pari ad euro 5.687,92, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contestando che Parte_1
l'assenso prestato dal cliente possa giustificare l'errore commesso dal pagina 3 di 8 professionista, ravvisabile nel caso di specie nell'errata individuazione del giudice munito di giurisdizione;
ha altresì evidenziato di avere ormai rinunciato al giudizio amministrativo al fine di evitare ulteriori danni ed ha ribadito la domanda volta alla risoluzione del contratto ed alla restituzione degli acconti già versati, tenuto conto che l'attività svolta dall'appellata sino alla rinuncia al mandato non aveva prodotto alcun risultato utile per l'appellante.
Costituendosi anche in tale sede, l'avv. ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
ha in ogni caso eccepito il giudicato ormai formatosi in merito al rigetto della domanda di risarcimento originariamente proposta dall'appellante, non essendovi stata alcuna impugnazione a riguardo.
Con sentenza in data 21.01.2020 questa Corte ha rigettato il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando l'appellante alla refusione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, eccependo Parte_1 il difetto di motivazione e ribadendo che la professionista non avrebbe svolto in modo diligente il proprio incarico.
Costituendosi anche in tale sede, la ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 avversario.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo mezzo d'impugnazione, tenuto conto che il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire alle considerazioni svolte dal primo giudice senza prendere posizione in merito ai motivi di gravame;
ha altresì accolto il terzo motivo, evidenziando che il professionista ha diritto al compenso per l'attività svolta sino alla rinuncia all'incarico solo qualora il cliente ne abbia tratto un risultato utile.
La ha pertanto riassunto il giudizio, ribadendo le proprie domande volte Parte_1 alla risoluzione del contratto ed alla restituzione degli acconti versati e chiedendo il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale dalla controparte.
Si è costituita anche nella presente sede la quale ha chiesto la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 8 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda proposta da al fine di ottenere la risoluzione del contratto di Parte_1 prestazione professionale intercorso con all'epoca avvocato, con CP_1 la conseguente restituzione degli acconti versati prima che la professionista rinunciasse all'incarico; secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, infatti, in occasione del precedente giudizio d'appello non sono state realmente esaminate le censure sollevate dalla in merito alla Parte_1 sentenza di primo grado, volte a ribadire l'errore in cui era incorsa la professionista ed a contestare che possa ritenersi giustificato dall'eventuale accordo intercorso a riguardo con la cliente.
Il motivo d'appello proposto dalla ribadito anche nella presente Parte_1 sede, dev'essere condiviso.
E' stato infatti chiarito da tempo che, “in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali”, restando riservate ai giudici amministrativi le sole procedure concorsuali (leggasi ad esempio Cass. S.U., ordinanza n.7218 del 13.03.2020).
Anche per quanto riguarda i docenti, ogni controversia in merito al conferimento di incarichi o deleghe è riconducibile alla “giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nell'affidamento di compiti specifici a determinati docenti non può ravvisarsi un provvedimento pubblicistico, ma pagina 5 di 8 un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro, senza che assuma alcun rilievo, ai fini anzidetti, la discrezionalità che, in detto ambito, compete al dirigente scolastico” (cfr. Cass. S.U., ordinanza n.28467 del
30.09.2022).
Nel caso di specie, la prof. si è rivolta all'avv. affinché Parte_1 CP_1 impugnasse il provvedimento con cui il dirigente scolastico le aveva assegnato talune classi invece di altre: discutendosi di un atto tipicamente gestionale, la professionista avrebbe dovuto predisporre un ricorso al giudice del lavoro e non rivolgersi al giudice amministrativo, tenuto conto della normativa vigente ormai da decenni.
Poco rileva in senso contrario il fatto che la cliente fosse interessata in particolar modo ad ottenere l'immediata sospensione del provvedimento, tenuto conto che anche dinanzi al giudice del lavoro avrebbe potuto essere richiesto ogni opportuno provvedimento cautelare.
Il fatto che il giudice amministrativo sia stato scelto in accordo con la cliente, da ultimo, non rende certo irrilevante l'errore della professionista, cui spetta approfondire ogni questione con la massima diligenza e poi rappresentare “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi”, sino a “sconsigliare” il cliente “dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.19520 del 19.07.2019, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. III, sentenza n.25699 del 25.09.2024).
Anche ove la avesse sin dall'inizio manifestato il proprio intento Parte_1 di rivolgersi al T.A.R., pertanto, sarebbe stato onere della dissuaderla CP_1 al fine di evitare che il contenzioso si concludesse ragionevolmente con la declaratoria del difetto di giurisdizione;
né poteva pretendersi che la cliente curasse la prosecuzione del procedimento dinanzi al T.A.R. al solo fine di ottenere tale declaratoria, dovendosi piuttosto condividere la scelta di favorire la perenzione del ricorso al fine di evitare una probabile condanna alle spese.
pagina 6 di 8 Risulta in ogni caso evidente la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto che la scelta di un giudice privo di giurisdizione ha precluso qualsiasi possibilità che il ricorso venisse esaminato nel merito (a prescindere dalla sua fondatezza).
S'impone quindi la risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo per la di restituire gli acconti già ricevuti. CP_1
L'assorbimento del primo e principale motivo d'appello rende superfluo l'esame di ogni altra questione;
resta in ogni caso fermo il giudicato ormai formatosi sul rigetto della domanda di risarcimento danni originariamente proposta dalla già rilevato nel precedente giudizio d'appello. Parte_1
2) La parziale reciproca soccombenza delle parti rispetto a tutte le domande sin dall'inizio proposte giustifica la compensazione delle spese limitatamente alla metà; la residua frazione delle spese di tutti i gradi del presente giudizio, anche per quanto riguarda la fase di legittimità, resta invece posta a carico della stante la sua prevalente soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 pubblicata in data 13.04.2015 dal Tribunale di Ancona,
RISOLVE il contratto professionale intercorso tra e . Parte_1 CP_1
CONDANNA alla restituzione di tutte le somme ricevute in parziale CP_1 adempimento di tale contratto, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla ricezione sino all'effettiva restituzione.
COMPENSA limitatamente alla metà le spese del presente giudizio, riferibili a qualsiasi fase o grado.
pagina 7 di 8 PONE a carico di la residua frazione delle spese, liquidate nell'intero in CP_1 euro 2.600,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado, in euro 2.400,00 per quanto riguarda il precedente giudizio d'appello, in euro
3.000,00 per la fase di legittimità ed in euro 2.400,00 per compenso professionale ed euro 382,50 per esborsi per la presente fase, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8