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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 595 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Salici 8, elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Mirabello n. 36 presso lo studio dell'Avv. Andrea Occhione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell , rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 e di indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa in data 26 luglio 2022, volta ad ottenere il riconoscimento delle suddette prestazioni, a cui ha fatto seguito la determinazione amministrativa di rigetto, come da verbali del 19.4.2023, notificati il
5.5.2023.
Ritenuto ingiusto il provvedimento reiettivo adottato dall'istituto, il ricorrente ha adito il
Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la sussistenza del solo beneficio di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, escludendo, al contrario, la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento anche del diritto azionato, riguardante la suddetta indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La domanda non è fondata.
2 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03 in quanto, a fronte di una determinazione amministrativa negativa contenuta nei verbali del 19 aprile 2023 e comunicati il 5 maggio 2023, il ricorrente ha iscritto il ricorso per a.t.p. il 3 novembre 2023, entro il termine semestrale di decadenza.
Ciò posto, nel merito la domanda non è fondata.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (si v., in particolare, pagg.
6 – 8 della c.t.u. espletata in sede di a.t.p.).
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Invero, dall'esame del ricorso in opposizione, è emerso come la ricorrente si sia limitata ad esporre delle critiche generiche all'operato del c.t.u. oltre a ulteriori e limitate osservazioni critiche alla c.t.u. consistenti in un mero dissenso diagnostico.
Invero, come recentemente affermato anche dal Tribunale di Roma, “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
3 La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese processuali ai sensi dell'art. 42, comma 11, del D.l. 30-9-2003,
n. 269 conv. con mod. nella L. 24-11-2003, n. 326, che ha sostituito l'art. 152 disp. att. c.p.c., in caso di soccombenza il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, quando risulti titolare nell'anno precedente a quello della pronuncia di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3 e 77 del T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R.
115/2002.
L'interessato che nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio si trovi nelle condizioni economiche menzionate deve formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso e deve impegnarsi a comunicare le variazioni finché il processo non sia definito.
Nel caso di specie, visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, a conferma delle valutazioni espresse dal c.t.u. in sede di a.t.p., dichiara il ricorrente unicamente portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma
3 della legge n. 104/92, sin dall'epoca della domanda amministrativa;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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