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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2215/2024 tra
VERDE Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, al Mot dott. Simone Vanini, all'UPP dott.ssa Martina Cocinelli e alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta, sono comparsi:
Per l'avv. ALOISIO SILVANA e l'avv. TRANQUILLO CESARE Parte_2 oggi sostituito dall'avv. Gianmarco Fogacci, il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione
Per 'avv. GUIDUCCI ELENA, oggi sostituito dall'avv. Antonio Della Pietra, Controparte_1
il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 13:00.
I difensori dichiarano sin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il giudice ad ore 16:00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALOISIO Parte_2 P.IVA_1
SILVANA e dell'avv. TRANQUILLO CESARE elettivamente domiciliato in VIA LUCREZIA
DELLA VALLE 34 CATANZARO, presso il difensore avv. ALOISIO SILVANA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MURRI N. 48 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUIDUCCI ELENA
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5169/2023 emesso in data 18.12.2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 chiedeva al Tribunale di Bologna di Controparte_1 ingiungere ad il pagamento della complessiva somma di € 40.409,36 oltre gli Parte_2
interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica meglio descritte nelle allegate fatture.
Con decreto n. 5169/2023 del 18.12.2023, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il 7.02.2024 a mezzo PEC,
[...]
proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando Parte_2 contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, individuando come competente il Tribunale di Catanzaro, nonché il difetto di legittimazione passiva;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
data 19.06.2024.
Con provvedimento in data 19.11.2024 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da parte opponente in quanto non ritualmente formulata. La parte opponente, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali e trattandosi comunque nel caso di specie di competenza territoriale derogabile, ha infatti omesso di contestare specificamente, come era suo onere, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con la conseguenza che il difetto o il ritardo in tale specifica contestazione faccia sì che la competenza resti radicata presso il Giudice adito in base al profilo non contestato (vedi tra le molte Cass. 24903/2005,
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
L' ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che le Parte_3
fatture portate nel ricorso per decreto ingiuntivo si riferiscono a forniture che “erano oggetto di contratti stipulati tra le società di servizi e altri Enti ancora in essere”; sosteneva che i contratti non erano stati stipulati direttamente da ma dall' nonché dalle ex Parte_2 CP_2 Parte_4
Assumeva che in virtù dell'art. 13, comma 7, L.R. n. 25/2013, istitutivo dell'
[...] [...]
( , il quale prevede Controparte_3 Parte_2 che “In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell' possono gravare CP_2 sull' , le pretese creditizie devono essere fatte valere “solo ed esclusivamente Parte_2 nei confronti dell' . CP_2
L'eccezione non è fondata.
pagina 3 di 5 Come affermato dalla stessa quest'ultima è diventata pienamente operativa a Parte_2
decorrere dal primo aprile 2014. Le fatture azionate da sono riferibili al periodo dal Controparte_1
8.02.2018 al 11.01.2019. Ne consegue che il riferimento all'art. 13, comma 7, della L.R. n. 25/2013 è inconferente poiché i debiti contratti successivamente al mese di aprile 2014 per il mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica sono riferibili direttamente alla sola
[...]
, anche per i motivi che seguono. Parte_2
Venendo al merito, l'opponente ha eccepito la nullità delle “volture unilaterali” dei contratti in quanto non eseguite secondo le modalità e nel rispetto delle procedure specificate dalla stessa CP_1
non avendo la medesima fornito la necessaria prova documentale della espressa volontà
[...] dell'Ente pubblico al subentro. Ha inoltre dedotto che le fatture prodotte da sono Controparte_1 afferenti a forniture per le quali nel 2018 non risultavano contratti attivi con l' Pt_2 Parte_2
(come evidenziato nella nota prot. n. 17684 del 24.10.2019 allegata all'atto di citazione in opposizione sub doc. non numerato indicato come “nota ”). Parte_5
Nel merito occorre rilevare che ha provato l'esistenza del rapporto tra le parti Controparte_1
specificando che il rapporto di fornitura di energia elettrica dedotto in giudizio è sorto ex lege. Ha allegato, senza sul punto ricevere alcuna contraria confutazione, che l' ha Parte_2
usufruito del Servizio di salvaguardia fornito da senza che vi fosse necessità di Controparte_1
alcuna voltura.
è risultata aggiudicataria dell'erogazione del Servizio di salvaguardia per le Controparte_1
annualità 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 per la Regione Calabria ed in particolare per i POD intestati all' . Parte_3
Risulta, dunque, documentato che abbia comunicato a mezzo PEC all' Parte_2
l'ingresso nel Servizio di Salvaguardia, con le condizioni applicate al rapporto nonché i relativi POD di riferimento (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione).
Parte opponente non ha peraltro contestato l'intestazione dei POD a cui si riferiscono i consumi in contestazione.
Trattasi di procedura prevista per legge, che non prevede la sottoscrizione di alcun contratto di fornitura e che ha quale finalità quella di favorire il transito, anche degli Enti Pubblici nel mercato libero;
dunque, qualora un Ente non vi abbia provveduto e il distributore abbia rilevato prelievi sull'utenza intestata al medesimo, opera il transito automatico nel regime di salvaguardia e, per effetto della previsione legislativa surrichiamata, sorge un contratto di fornitura ex lege.
Peraltro credito vantato da rova fondamento nelle fatture (allegate al ricorso), negli Controparte_1
estratti autentici delle scritture contabili (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), nelle schermate che pagina 4 di 5 attestano la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli certificati dal distributore locale E-
Distribuzione S.p.a. (cfr. doc.ti 9 e 10 comparsa di costituzione).
A fronte della prova del titolo azionato e dell'allegato inadempimento, l'opponente non ha provveduto a dimostrare, come era suo onere, ulteriori circostanze estintive e/o modificative del credito azionato, omettendo, peraltro, di depositare anche le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5169/2023 del
18.12.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5169/2023 emesso in data 18.12.2023;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_3 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e
[...]
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
BOLOGNA, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2215/2024 tra
VERDE Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, al Mot dott. Simone Vanini, all'UPP dott.ssa Martina Cocinelli e alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta, sono comparsi:
Per l'avv. ALOISIO SILVANA e l'avv. TRANQUILLO CESARE Parte_2 oggi sostituito dall'avv. Gianmarco Fogacci, il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione
Per 'avv. GUIDUCCI ELENA, oggi sostituito dall'avv. Antonio Della Pietra, Controparte_1
il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 13:00.
I difensori dichiarano sin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il giudice ad ore 16:00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALOISIO Parte_2 P.IVA_1
SILVANA e dell'avv. TRANQUILLO CESARE elettivamente domiciliato in VIA LUCREZIA
DELLA VALLE 34 CATANZARO, presso il difensore avv. ALOISIO SILVANA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MURRI N. 48 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUIDUCCI ELENA
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5169/2023 emesso in data 18.12.2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 chiedeva al Tribunale di Bologna di Controparte_1 ingiungere ad il pagamento della complessiva somma di € 40.409,36 oltre gli Parte_2
interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica meglio descritte nelle allegate fatture.
Con decreto n. 5169/2023 del 18.12.2023, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il 7.02.2024 a mezzo PEC,
[...]
proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando Parte_2 contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, individuando come competente il Tribunale di Catanzaro, nonché il difetto di legittimazione passiva;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
data 19.06.2024.
Con provvedimento in data 19.11.2024 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da parte opponente in quanto non ritualmente formulata. La parte opponente, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali e trattandosi comunque nel caso di specie di competenza territoriale derogabile, ha infatti omesso di contestare specificamente, come era suo onere, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con la conseguenza che il difetto o il ritardo in tale specifica contestazione faccia sì che la competenza resti radicata presso il Giudice adito in base al profilo non contestato (vedi tra le molte Cass. 24903/2005,
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
L' ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che le Parte_3
fatture portate nel ricorso per decreto ingiuntivo si riferiscono a forniture che “erano oggetto di contratti stipulati tra le società di servizi e altri Enti ancora in essere”; sosteneva che i contratti non erano stati stipulati direttamente da ma dall' nonché dalle ex Parte_2 CP_2 Parte_4
Assumeva che in virtù dell'art. 13, comma 7, L.R. n. 25/2013, istitutivo dell'
[...] [...]
( , il quale prevede Controparte_3 Parte_2 che “In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell' possono gravare CP_2 sull' , le pretese creditizie devono essere fatte valere “solo ed esclusivamente Parte_2 nei confronti dell' . CP_2
L'eccezione non è fondata.
pagina 3 di 5 Come affermato dalla stessa quest'ultima è diventata pienamente operativa a Parte_2
decorrere dal primo aprile 2014. Le fatture azionate da sono riferibili al periodo dal Controparte_1
8.02.2018 al 11.01.2019. Ne consegue che il riferimento all'art. 13, comma 7, della L.R. n. 25/2013 è inconferente poiché i debiti contratti successivamente al mese di aprile 2014 per il mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica sono riferibili direttamente alla sola
[...]
, anche per i motivi che seguono. Parte_2
Venendo al merito, l'opponente ha eccepito la nullità delle “volture unilaterali” dei contratti in quanto non eseguite secondo le modalità e nel rispetto delle procedure specificate dalla stessa CP_1
non avendo la medesima fornito la necessaria prova documentale della espressa volontà
[...] dell'Ente pubblico al subentro. Ha inoltre dedotto che le fatture prodotte da sono Controparte_1 afferenti a forniture per le quali nel 2018 non risultavano contratti attivi con l' Pt_2 Parte_2
(come evidenziato nella nota prot. n. 17684 del 24.10.2019 allegata all'atto di citazione in opposizione sub doc. non numerato indicato come “nota ”). Parte_5
Nel merito occorre rilevare che ha provato l'esistenza del rapporto tra le parti Controparte_1
specificando che il rapporto di fornitura di energia elettrica dedotto in giudizio è sorto ex lege. Ha allegato, senza sul punto ricevere alcuna contraria confutazione, che l' ha Parte_2
usufruito del Servizio di salvaguardia fornito da senza che vi fosse necessità di Controparte_1
alcuna voltura.
è risultata aggiudicataria dell'erogazione del Servizio di salvaguardia per le Controparte_1
annualità 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 per la Regione Calabria ed in particolare per i POD intestati all' . Parte_3
Risulta, dunque, documentato che abbia comunicato a mezzo PEC all' Parte_2
l'ingresso nel Servizio di Salvaguardia, con le condizioni applicate al rapporto nonché i relativi POD di riferimento (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione).
Parte opponente non ha peraltro contestato l'intestazione dei POD a cui si riferiscono i consumi in contestazione.
Trattasi di procedura prevista per legge, che non prevede la sottoscrizione di alcun contratto di fornitura e che ha quale finalità quella di favorire il transito, anche degli Enti Pubblici nel mercato libero;
dunque, qualora un Ente non vi abbia provveduto e il distributore abbia rilevato prelievi sull'utenza intestata al medesimo, opera il transito automatico nel regime di salvaguardia e, per effetto della previsione legislativa surrichiamata, sorge un contratto di fornitura ex lege.
Peraltro credito vantato da rova fondamento nelle fatture (allegate al ricorso), negli Controparte_1
estratti autentici delle scritture contabili (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), nelle schermate che pagina 4 di 5 attestano la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli certificati dal distributore locale E-
Distribuzione S.p.a. (cfr. doc.ti 9 e 10 comparsa di costituzione).
A fronte della prova del titolo azionato e dell'allegato inadempimento, l'opponente non ha provveduto a dimostrare, come era suo onere, ulteriori circostanze estintive e/o modificative del credito azionato, omettendo, peraltro, di depositare anche le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5169/2023 del
18.12.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5169/2023 emesso in data 18.12.2023;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_3 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e
[...]
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
BOLOGNA, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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