Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice dott. Roberto Bianco Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4542/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARUCCI POTITO, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI 6/B 71122 FOGGIA presso il difensore avv. MARUCCI POTITO
ATTORE contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , di stato libero e senza prole, ha proposto domanda Parte_1 di rettificazione di attribuzione di sesso. L'attrice ha esposto che: a) fin da bambina, manifestava un forte desiderio di appartenere al genere maschile;
b) la stessa, infatti, non solo, durante l'infanzia, prediligeva giocattoli e abiti maschili ma successivamente richiedeva anche di essere chiamata
”, utilizzando strategie tese a dissimulare le forme femminili, come fasciature del seno molto Per_1 strette e abbigliamento largo, in modo da essere riconosciuta come un ragazzo;
c) da sempre manifestava un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali, un forte desiderio di appartenere ed essere trattata come appartenente al genere opposto;
d) nel corso del tempo, maturava una sempre maggiore consapevolezza della marcata incongruenza tra il genere espresso e quello assegnato, al punto da decidere di intraprendere un percorso di transizione;
e) infatti, la ricorrente si recava presso il (Centro Genere c/o Controparte_2 Controparte_3 Co Unità Operativa Complessa di Universitaria del Dipartimento Mediche Base, CP_4 CP_5
Neuroscienze ed Organi di Senso, U.O.C. Universitaria) ove veniva sottoposta ad uno CP_6 pagina 1 di 5
f) durante il predetto percorso, venivano effettuati una serie di esami e valutazioni (psicologica-psichiatrica, test psicometrici
MMPI-2, Y1-Y2, SCL-90-R, GD-Q), i quali non evidenziavano situazioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso di affermazione di genere;
g) veniva, quindi, avviata la Terapia Ormonale Sostitutiva;
h) dai colloqui e dai test effettuati emergeva una “Disforia di Genere” (DSM V) o
“Transessualismo” (ICD-10) per la quale può essere indicata la rettificazione anagrafica e la riattribuzione chirurgica del sesso;
i) dalla diagnosi differenziale emergeva, pertanto, che la Disforia di
Genere diagnosticata all'istante non poteva in alcun modo essere associata alla semplice non conformità a comportamenti di genere stereotipati, al Disturbo da Travestitismo, al Dismorfismo
Corporeo ed a qualsiasi disturbo di natura psicotica o altre condizioni psicopatologiche;
k) dalla relazione redatta dagli operatori specializzati del emergeva non solo una buona Controparte_2 consapevolezza rispetto agli obiettivi raggiunti con la propria transizione;
sociale ma, anche, delle buone prospettive raggiungibili attraverso il prosieguo della terapia;
l) la ad oggi, manifesta CP_2 una forte e ferma volontà al mutamento del sesso non solo attraverso la modifica dei propri dati anagrafici ma anche attraverso un intervento chirurgico per le modifiche delle caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
.
Per tali ragioni, l'attrice ha concluso chiedendo: l'accoglimento della domanda proposta di rettificazione di attribuzione di sesso maschile con attribuzione del nome proprio Edoardo, ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia e di Orta Nova di effettuare la rettificazione nel relativo registro degli atti di nascita, indipendentemente dal trattamento chirurgico che l'attrice riserva di effettuare ove ritenuto necessario;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
L'atto di citazione è stato comunicato al Pubblico Ministero, mediante trasmissione degli atti, per la partecipazione al giudizio e quest'ultimo ha espresso parere favorevole.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice, alla luce della relazione in atti espletata da professionista e specialista, considerate le dichiarazioni rese in udienza dall'attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed introitata a sentenza.
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La domanda proposta dall'attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pagina 2 di 5 pronuncia n. 221/2015. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8
CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. 164/1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
“Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali (afferma la Corte Costituzionale, n.d.r.) risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere pagina 3 di 5 il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali". Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che nel caso di specie le acquisite risultanze documentali dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci che nel tempo l'attrice, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere.
Invero, l'attrice ha da tempo intrapreso un percorso di riflessione interiore, nonché un processo di transizione che attraverso cure ormonali l'ha condotta ad una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, consentendogli di adeguarlo alle proprie inclinazioni psicologiche, sì da apparire ormai un uomo, per come verificato anche in sede di audizione dell'attrice, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 9 ottobre 2024, ove la parte si è presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
La relazione medica in atti a firma di specialista in psicologia quale CTU incaricato, ha formulato per l'attrice una diagnosi di “Disforia di genere”, presentando l'attrice un orientamento di genere chiaramente maschile ed ormai duraturo. Nel corso dell'esame obiettivo neuropsichico non sono stati evidenziati segni o sintomi psicopatologici degni di nota, essendo l'attrice ben integrata sul piano psicosociale ed affettivo. L'attrice si è dimostrata inoltre cosciente del tipo di intervento chirurgico che convintamente ha dichiarato di voler eseguire quando è stata liberamente interrogata in udienza. Dalla relazione depositata e dalle dichiarazioni rese è altresì emerso che l'attrice abbia effettuato il percorso previsto nei casi di disturbo dell'identità di genere sottoponendosi alle cure ormonali. La relazione conclude affermando che la disforia di genere da cui è affetta costituisce valida ragione indicativa del trattamento sollecitato dalla stessa, sussistendo dunque, a tutti gli effetti, i relativi requisiti psico-fisici e medico-legali per il mutamento di sesso.
Sulla base degli accertamenti medico psicologici acquisiti il Tribunale deve dunque constatare la sussistenza di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere;
la richiedente, che si trova attualmente in uno stadio avanzato di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Le evidenziate risultanze appaiono idonee per ritenere che la domanda di rettificazione di sesso e quella di autorizzazione preventiva all'esecuzione del trattamento chirurgico rappresentino l'approdo finale di un graduale e irreversibile percorso di transizione effettuato in base a una seria, genuina e verosimilmente immutabile decisione della parte di essere riconosciuta come uomo in ragione di una consolidata percezione soggettiva di appartenenza al genere opposto a quello biologico.
La prospettazione di parte attrice non dà per certa la volontà e necessità di procedere all'intervento chirurgico, al fine di completare e rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
tuttavia il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e benché la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico sia rinviata ad una successiva riflessione, tanto non osta all'autorizzazione sin da ora alla rettifica dei dati anagrafici che consentirebbe alla ricorrente quantomeno di mitigare i disagi legati all'attesa dell'intervento.
pagina 4 di 5 Del resto, l'aspetto fisico ed il modo di vestire dell'attrice, riscontrati dal giudice istruttore in sede di libero interrogatorio, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate.
Va comunque rilevato, per completezza espositiva e per confermare in maniera ancora più forte la fondatezza della domanda di rettificazione e di autorizzazione, quanto dalla Corte Costituzionale Corte
(decisione del 23/07/2024, n.143) recentemente affermato: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 31, comma 4, d.lg. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Tanto premesso va ribadito come nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nell'attrice siano ritenute dal tribunale già sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso - in quanto il percorso di transizione di genere appare allo stato irreversibile.
Non essendo ravvisabile una soccombenza di parti processuali le spese di lite restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
- ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia, di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da CodiceFiscale_2
“femminile” a “maschile” e la modifica del nome da “ ad ”; Parte_1 Per_1
- nulla sulle spese.
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Foggia ed Orta Nova.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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