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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6373/2020
All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 12:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MASTROBATTISTA GIULIO pres.
Appellato/i
N Q EREDE CP_1
Avv.
ZA GI
Avv. LUCCONE SINUHE pres.
DI BI SILVANA
Avv. LUCCONE SINUHE
ZA AR
Avv. LUCCONE SINUHE
ORA Controparte_2 Controparte_3
Avv. FORTE GIAMPIERO pres.
Avv.
DI BI GI
Avv.
AC EL
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Forte insiste nelle eccezioni di estinzione del giudizio e inesistenza della notifica. Nel merito chiede il rigetto dell'appello.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
RA Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6373 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Mastrobattista (C.F.: – PEC: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Faà di Bruno n. 79, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
- C.F.: ), ZA GI (FRATELLO - Controparte_4 C.F._3
C.F.: ), ZA AR (FRATELLO - C.F.: ) tutti C.F._4 C.F._5
n.q. di EREDI di - deceduto a causa del sinistro avvenuto il 31/01/2010 - Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Sinuhe Luccone (C.F.: – PEC: C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio con sede in Email_2
Roccagorga, via C. Colombo n. 62, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
e (C.F. e P. IVA ) - già denominata - in Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale p. t. Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott.
[...]
e Dirigente Dott. , con sede in IA NE (TV), rappresentata e CP_5 Controparte_6 difesa dall'Avv. Giampiero Forte (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_7 Email_3 ed elettivamente domiciliati in Formia (LT), alla Via XX Settembre, n. 7, nello Studio Legale Forte, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
GI DI BI, AC EL E RI TO
- APPELLATI CONTUMACI-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.11.2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 1805/2020, pubblicata in data 09.10.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 301675/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti di , DI BI SILVANA, ZA Controparte_2
GI, ZA AR - tutti nella qualità di EREDI di ER Parte_2
AC EL ed . CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con l'atto introduttivo del presente procedimento, il Sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società (già ), in Controparte_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., nonché il signor OR GG, rispettivamente compagnia d'assicurazione e proprietario dell'autovettura Opel Corsa tg AX832EC, e, assumendo la qualità di terzo trasportato, ha svolto azione diretta nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore ai sensi dell'art. 141 del D. lgs 7 settembre 2005, n. 209, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 31.1.2010, alle ore 5,45, nel Comune di FO, sulla SS Appia, allorché l'autovettura sulla quale stava viaggiando, condotta dal Sig. ER
, una volta giunta all'altezza del Km 125 + 33 e intrapresa la manovra di sorpasso, è entrata
[...]
in collisione con il quadriciclo Piaggio tg FI363172, che la precedeva (urto avvenuto tra la parte anteriore destra dell'autovettura e la parte posteriore sinistra del quadriciclo) per poi invadere l'opposta corsia di marcia e collidere con l'autocarro Fiat 40, che procedeva nel contrario senso di marcia con direzione FO (punto d'urto avvenuto tra la parte anteriore centrale dell'autocarro e la parte posteriore sinistra dell'autovettura). A fondamento della domanda l'attore ha allegato di aver riportato gravi lesioni personali in seguito e a causa dell'incidente occorsogli, consistite in
“fratture costali multiple a ds, focolai contusivi polmonari campi medi inferiori a ds con versamento pleurico. Ematoma intraepatico con falda fluida in sede periepatica. Ferite lc regione frontale, emitorace ds, gomito e avambraccio ds” come diagnosticato dal personale medico dell'Ospedale
“Fiorini” di ER, dove è stato immediatamente trasportato dagli operatori del 118 per poi essere trasferito all'Ospedale di Latina nel reparto di rianimazione. Il sig. GG ha altresì dedotto di essere stato sottoposto a multipli e delicati interventi chirurgici, visite specialistiche e controlli periodici, prescritti anche dopo il 23.2.2010, data in cui è stato dimesso dall'Ospedale di Latina, e di aver successivamente subito ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per essere stato erroneamente ritenuto conducente del veicolo Opel Corsa e aver dovuto affrontare plurimi procedimenti, in sede penale, civile e amministrativa.
Per questi motivi
, il Sig. ha Parte_1 chiesto la condanna della compagnia d'assicurazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché al risarcimento del danno derivante dalla mala gestio della società assicurativa, denunciandone la presunta gestione impropria del sinistro e il colpevole ritardo nella liquidazione dell'indennizzo al danneggiato. Costituitasi in giudizio la (già Controparte_3 [...]
), ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Sig. in relazione CP_2 Parte_1 alla domanda svolta ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 209/2005, contestandone la qualità di trasportato nell'incidente verificatosi il 31 gennaio 2010 in cui ha perso la vita e deducendo Persona_1 che, invero, dalle risultanze del verbale degli accertamenti urgenti l'attore fosse alla guida del mezzo mentre si trovasse seduto sul sedile posto sul lato passeggero, tanto che la Persona_1 compagnia d'assicurazione avrebbe già corrisposto la somma complessiva di euro 728.000,00 agli eredi di . Tanto dedotto, la società ha chiesto il rigetto della Persona_1 Controparte_3
domanda e, in subordine, ha chiamato in causa gli eredi di e, in particolare, GI Persona_1
di IA, RA SA, , LV Di IA, AR EZ e GI EZ, chiedendo CP_1
la condanna dei terzi chiamati alla restituzione della complessiva somma di euro 700.116,26, ciascuno per la quota di propria spettanza e tutti, in via alternativa o solidale tra loro, per la parte concernente gli onorari dei patrocinatori e le spese di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione.
Parimenti costituitisi in giudizio, LV di IA, GI EZ e AR EZ hanno contestato la fondatezza della domanda svolta da chiedendone il rigetto ed eccependo, in Parte_1 subordine, l'illegittimità della loro chiamata in causa sul presupposto della validità e della efficacia dell'atto di transazione stipulato con la compagnia d'assicurazione. GI di IA, RA
SA ed , regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. rigetta la domanda svolta da 2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1 Controparte_3
delle spese di giustizia, che si liquidano in complessivi euro 7.254, oltre rimborso forfettario
[...]
delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna Parte_1
al pagamento, in favore di Di IA LV, GI EZ e AR EZ delle spese di giustizia, che si liquidano in complessivi euro 7.254, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. dichiara irripetibili le spese del giudizio nei confronti di Di
IA GI, SA RA ed;
5. pone definitivamente a carico dell'attore le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1805/2020 del Tribunale di Latina, accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via preliminare disporre, anche in via prudenziale, inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione della sentenza 1805/20, del
Tribunale di Latina, resa nel giudizio R.G. 301675/2012, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
- accogliere l'appello proposto e per l'effetto annullare la sentenza appellata e per l'effetto : -
Accertare e dichiarare il diritto dell'attore , quale trasportato sull'autovettura Parte_1
Opel Corsa tg. AX 832 EC, di vedersi risarciti tutti i danni (patrimoniale, morale, biologico, psichico, estetico, ITT e ITP) subiti e subendi a causa ed in conseguenza del sinistro, così come dedotto nella premessa in fatto del presente atto di citazione. - Per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore, dei danni corrispondenti all' invalidità temporanea assoluta di GG. 130 (centotrenta); invalidità temporanea parziale al 50% di GG.50 (cinquanta); danno biologico permanente pari e non inferiore al 40%
(quaranta) correlato a esiti lacerazioni multiple parenchimali epatiche cruentamente trattate;
toracoalgie croniche bilaterali con riflessi algodisfunzionali del tronco;
esiti frattura somatica L4 con rigidità dolorosa del fulcro lombosacrale;
limitazione dolorosa funzionale spalla dx in destrimane;
esiti cicatrizzali con importante pregiudizio estetico (classe terza); sindrome soggettiva post trauma commotivo cranioencefalico con disfunzione vestibolare da posturale imbalance;
laporocele. -Condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore, del danno estetico stante l'imponenza del pregiudizio subito, considerata la giovane età, la personale percezione che il può avere di sé o determinare, ad Per_2 esempio, nella partner nell'intimità, stimato dal chirurgo plastico pari ad euro Controparte_7
20.000,00 (ventimila/00) per la correzione chirurgica delle cicatrici residuate. -Condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, anche al danno patrimoniale, principalmente quelli osteoarticolari (rachide lombosacrale, spalla dx) e quelli a carico della parete addominale (laparocele) in quanto richiedono nell'esplicare qualsiasi attività lavorativa generica e/o specifica uno sforzo eccessivo (incidenza usurante dei postumi). -Condannare
i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute mediche ed ospedaliere, come da fatture allegate;
-Condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di rimborso, di tutte le spese (onorari legali, contributi unificati, marche da bollo) sostenute e da sostenere (verbale Polizia Stradale n. 70/6124816 e successiva cartella di pagamento di euro 222,11) per far fronte ai ricorsi in sede amministrativa derivanti e conseguenti ai fatti di causa, nella misura di euro 10.000,00; -Sollevarsi l'attore da ogni altra spesa qui non prevista e rientrante tra quelle sostenute in seguito all'incidente; - Condannare
i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore, del danno patrimoniale patito dal signor , in conseguenza e per effetto Parte_1
del sinistro di causa anche per la perdita di chance, per la perdita del lavoro e per aver dovuto sopportare l'ingiusta sospensione della patente di guida;
- Condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore, del danno morale e alla vita di relazione subiti che si quantificano rispettivamente in euro 50.000,00 ed euro
50.000,00, somma maggiore o minore che verrà liquidata dal Giudice secondo Giustizia;
-Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutate far decorrere gli interessi legali al saldo effettivo. -Accertare e dichiarare la mala gestio della PA Controparte_8
in persona del legale rappresentante P.T., per la gestione della pratica del sinistro n.
2010.340.800104 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno nella misura ritenuta di
Giustizia; - Con il riconoscimento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dell' avvocato Giulio Mastrobattista procuratore che si dichiara
“antistatario” - condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
§ 5. — Gli appellati Di IA LV, EZ AR e EZ GI, nelle rispettive qualità di eredi di , con comparsa di risposta depositata in data 12.04.2021, hanno eccepito, in Persona_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito hanno resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile le domande di parte appellante ex art. 348 bis c.p.c. 2) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c.; 3) Nel merito comunque rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna alle spese del giudizio di appello e conferma della sentenza di primo grado emessa il 4/10/2020, pubblicata il 9/10/2020 dal Tribunale di Latina n. 1805/2020, giudice togato dott.ssa Maika Marini;
4) In subordine, dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta della PA di Assicurazioni
di restituzione delle somme versate agli eredi e – dunque agli odierni convenuti CP_2 ER
– in caso di denegato accoglimento della domanda dell'appellante, in quanto inammissibili, essendo intervenuta valida transazione tra le parti e dunque per carenza degli elementi oggettivi tutti, nonché per omessa richiesta di annullamento o annullabilità della transazione, come richiesto in primo grado e che si reitera nella presente comparsa”.
§ 6. — L'appellata , con comparsa di risposta depositata in data Controparte_3
28.04.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: I.
Accertata la formulazione da parte di di domande nuove, dichiararsi la loro Parte_1 inammissibilità ai sensi dell'art. 345 C. P. C., in accoglimento della sollevata eccezione, per tutti i motivi esposti. II. Accertata l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti richiesti dall'art. 283
C. P. C. e, specificamente, dei gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, rigettarsi l'ex adverso avanzata istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia, in accoglimento dell'opposizione proposta da , per Controparte_3 tutte le ragioni esposte. In via subordinata, nel merito, rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza N.ro 1805/2020 emessa dal Tribunale di Latina il 9/10/2020 siccome
[...] infondato e, comunque, non provato, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia. In via più subordinata, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avverso gravame, si richiamano le conclusioni precisate in primo grado all'udienza del 14/01/2020, che qui si trascrivono per migliore facilità di lettura: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare le domande avverse siccome infondate - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provate. In via ancora più subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree: A) accertata e dichiarata la responsabilità di nella determinazione dell'occorso Persona_1 incidente, in quanto conducente responsabile nell'occasione del veicolo OPEL 'Corsa' targato AX
832 EC di proprietà di GG OR, dichiarare tenuta al pagamento Controparte_3
nei confronti di nei limiti del massimale residuo, eventuali interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria inclusi;
B) annullata inoltre la transazione intercorsa tra , già Controparte_3 denominata , e gli eredi di a seguito dell'accertata inesistenza Controparte_2 Persona_1 della situazione di fatto e di diritto che vi ha dato origine, e rigettata quindi l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa avanzata da Di IA LV, EZ GI e EZ AR, condannare Di IA GI (c. f. nonno materno), SA RA (c. CodiceFiscale_8
f. , nonna materna), (c. f. , padre), Di CodiceFiscale_9 CP_1 CodiceFiscale_10
IA LV (c. f. , madre), EZ AR ( c. f. , CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12
fratello) e EZ GI (c. f. , fratello), quali Eredi di e suoi CodiceFiscale_13 Persona_1 aventi diritto, alla restituzione della complessiva somma di € 700.116,26, ciascuno per la quota di propria spettanza e tutti, in via alternativa o solidale tra loro, per la parte concernente gli onorari dei patrocinatori e le spese di istruttoria, importi questi liquidati nell'erroneo convincimento della loro debenza, oltre alla loro condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza N.ro 1712/1995) dal giorno delle rispettive liquidazioni al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa la cui liquidazione si affida all'equo apprezzamento dell'adito Giudice (v., per tutte, Cass. 2977/81
e Cass. 3149/88: giurisprudenza costante). In via istruttoria, chiede al Giudice adito di non tenere conto della quantificazione del danno personale di operata dal C. M. U., in quanto Parte_1 essa era stata richiesta solo in caso di accertamento del ruolo di trasportato assunto dall'attore nell'evento de quo, aspetto invece questo su cui il C. M. U. ha dichiarato di non essere in grado di rispondere. Reitera pertanto la richiesta di stralcio in parte qua dell'elaborato peritale”. Con il favore delle spese anche di questo grado di giudizio”.
§ 7. — All'udienza del 13.07.2022 è stata dichiarata la contumacia di GI Di IA,
SA RA e GG OR.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è Controparte_9
possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 10. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 11. — Vanno quindi scrutinate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di
[...]
(già ). CP_3 Controparte_2
§ 11.1. — L'appellata ha eccepito innanzitutto “l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307,
Co. 3 e 4, C. P. C. per omessa riassunzione dello stesso nel termine di legge di tre mesi ex art. 305
C. P. C. decorrente “…dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte…” a mente dell'art. 300, Co. 4, C. P. C.”.
L'appellante ha depositato telematicamente il certificato di morte di in data CP_1
4/12/2023.
Da questo momento, coincidente con quello in cui il fatto interruttivo del decesso di uno dei litisisconsorti necessari è stato documentato, come previsto dal comma 4 dell'art. 300 C. P. C. per la parte contumace (dopo la modifica introdotta dall'art. 46, Co. 13, L. 69/2009 applicabile alla fattispecie de quo), è iniziato a decorrere il termine di tre mesi prescritto dall'art. 305 C.P.C. per la riassunzione del processo interrotto ope legis … Pertanto, non essendo intervenuta la riassunzione del processo interrotto automaticamente il 4/12/2023 entro il 4/03/2024, il giudizio è estinto a mente dell'art. 307, Co. 3 e 4, C. P. C.”.
L'eccezione è infondata.
Invero, con ordinanza del 30.01.2024, veniva autorizzato il rinnovo della notifica agli eredi di e l'atto di appello veniva notificato a LV Di IA, AR EZ e GI EZ. Persona_3
§ 11.2. — L'appellata ha quindi eccepito “l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame nonché l'estinzione del giudizio ex art. 307, Co. 3 e 4, C. P. C. per mancata rinnovazione dell'atto di citazione in appello nei confronti del litisconsorte necessario ”. CP_1
Rilevava l'appellata che <del contenuto dell di ricevimento inerente la notifica a cp_1> spedita il 10/03/2022 si è appreso con la lettura dell'Ordinanza resa fuori udienza del
[...]
3/12/2024, in cui la Corte ha accertato che anche questa cartolina di ritorno riportava la dicitura
“irreperibile”!>.
Deduce l'appellata che l'appellante rinnovava la notifica a carico di allo stesso CP_1 indirizzo di “Via De Filippo, 12, 04020 – Itri (LT)” dove lo stesso risultava, al pari della prima notifica, “irreperibile” mentre avrebbe dovuto effettuare la notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc con conseguente inesistenza della notifica.
Deve tuttavia osservarsi che tale nuova notifica non può essere considerata inesistente in quanto comunque effettuata ad un indirizzo riferibile alla parte.
Infatti, “In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291
c.p.c.”. (Cass. Sez. 3, 27/05/2024, n. 14705, Rv. 671174 - 01)
§ 11.3. — Con la terza eccezione pregiudiziale viene dedotta la “inesistenza della notifica effettuata a ”. CP_1
Deduce l'appellante che “la notifica dell'atto di appello a persona già deceduta da quasi due anni è da considerarsi non semplicemente nulla, bensì inesistente, in quanto non in grado di instaurare un valido rapporto processuale per mancanza di collegamento (per diversità di persona e di luogo) con il soggetto legittimato passivo del gravame ed effettivo destinatario della notifica”.
Il motivo è infondato.
Invero la notifica ad non andava a buon fine perché lo stesso veniva dichiarato CP_1
irreperibile.
Solo quando, attraverso l'acquisizione di un certificato dello stato civile, avvenuta in data
17.11.2023, l'appellante veniva a conoscenza dell'avvenuta morte di provvedeva al CP_1
rinnovo della notifica ai suoi eredi a seguito di ordinanza di questa Corte del 30.01.2024.
§ 12. — Respinte le eccezioni pregiudiziali può passarsi all'esame del merito.
§ 13. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 13.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D.lgs 209/2005. L'illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ai plurimi accertamenti sopravvenuti della posizione di GG sul lato passeggero, come terzo trasportato”.
§ 13.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “Nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, per contraddittorietà, incongruità o illogicità e per mancata o insufficiente o erronea valutazione di risultanze processuali, in particolare , la perizia integrativa disposta dalla
Procura della Repubblica di Latina, la richiesta di archiviazione, il decreto di archiviazione, ed anche la prova orale, la dichiarazione del GG in sede di interrogatorio di persona sottoposta ad indagine”.
§ 13.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “Errata ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Con questo secondo motivo l' appellante denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D.lgs 209/2005 in quanto è stata ritenuta non provata la domanda risarcitoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. . Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.".
§ 13.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la “Nullità della sentenza appellata per vizio di motivazione, in particolare evidenzia l'insufficienza , l'illogicità della motivazione in punto di attendibilità e di utilità delle deposizioni testimoniali”.
§ 14. — I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono la ricostruzione dell'incidente operata dal Tribunale. Si legge sul punto nella sentenza impugnata.
“L'art. 141 D.lgs 209/2005 prevede la risarcibilità del danno subito dal trasportato da parte della assicurazione dell'auto del vettore indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma la posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dal fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato.
Ebbene, nel caso in esame non è controverso né che l'attore abbia riportato lesioni in occasione del sinistro né che il conducente della sia stato responsabile in via esclusiva della CP_10 causazione del sinistro, tanto da potersi escludere l'integrazione del caso fortuito, ma risulta dubbia e discussa la circostanza se al momento del sinistro fosse alla guida dell'auto Parte_1
oppure si trovasse sul lato passeggero come terzo trasportato.
Invero, l'attore ha sostenuto di non essere stato alla guida dell'auto nel momento in cui si è verificato l'incidente ma di essersi trovato solo come trasportato a bordo dell'autovettura che era condotta dal suo amico , deceduto in seguito all'evento dannoso. A sostegno della Persona_1
propria tesi difensiva il GG ha addotto diversi elementi presuntivi, ritenuti dallo stesso idonei a fondare la prova del fatto storico posto a base della domanda e in particolare: 1) le fotografie depositate in atti e rappresentative dei danni riportati dai veicoli, dalle quali emerge che la Opel
Corsa fosse distrutta dalla parte del posto di guida con la conseguente deduzione che chiunque si fosse trovato a condurre l'auto non sarebbe sopravvissuto;
2) la presenza di ecchimosi sul collo lato emitorace destro, dovuta, secondo l'attore, all'uso della cintura di sicurezza posta dalla parte del passeggero;
3) il fatto che al momento dei soccorsi GG si trovava, a detta dell'attore, sul lato destro dell'abitacolo, lato passeggero;
4) la presenza di lesioni al gomito destro causate presumibilmente dall'impatto con la portiera di destra;
5) la perizia integrativa disposta dalla
Procura della Repubblica di Latina e redatta dal Dott. , nell'ambito della quale Persona_4
il perito nominato ha ipotizzato che si trovasse alla guida;
6) la richiesta di Persona_1 archiviazione del Pubblico Ministero nel procedimento penale 867/2010 e l'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari.
La compagnia assicurativa ha contrastato tale ricostruzione, apportando ed evidenziando elementi di segno contrario a favore della tesi opposta, vale a dire che il sig. fosse sul lato ER passeggero e che il Sig. GG fosse alla guida dell'auto, asserendo in particolare che: 1) al momento dei soccorsi entrambi gli occupanti della Opel Corsa si trovavano a terra fuori dall'abitacolo; 2) solo per la persona del GG i risultati degli accertamenti dei tassi alcolemici nel sangue o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti hanno avuto esito positivo;
3) come si evince dal verbale di accertamenti urgenti, la ha riportato danni alla CP_10
parte anteriore con accentuazione sul lato destro, comprendente il paraurti, il parafanghi, il cofano, il motore divelto, il parabrezza e il tettuccio piegato, mentre i danni alla parte laterale sinistra, del conducente, sono tutti concentrati sulla parte posteriore a causa dell'urto della vettura contro l'autocarro nella opposta corsia di marcia;
4) il parabrezza risulterebbe sfondato sul lato del conducente e al GG sarebbe stata riscontrata una ferita lacero contusa al cuoio capelluto nella regione frontale;
5) dalla parte del conducente sono state trovate le cinture di sicurezza in posizione di non utilizzo e ciò avrebbe quindi causato l'urto contro il parabrezza, 6) la lesione al gomito destro non sarebbe riconducibile all'urto contro la portiera destra perché questa si è deformata verso l'esterno; 7) non sarebbe dimostrato il nesso causale tra le cinture di sicurezza poste sul lato passeggero e le lesioni riportate dal GG sul lato destro del corpo e, in ogni caso, il GG avrebbe riportato danni fisici rilevanti anche nella parte sinistra (fratture costali bilaterali, fratture costali scomposte, versamento pleurico postero basale bilaterale, ferite al braccio e alla gamba sinistra); 8) le lesioni riportate da sarebbero compatibili con la posizione del Persona_1
passeggero, avendo lo stesso riportato fratture a livello di C5 con il violento contraccolpo del primo tamponamento e un ematoma nella parte encefalica destra a causa del violento urto laterale subito in conseguenza della collisione con l'autocarro, che lo avrebbe scaraventato contro il montante della portiera destra poi deformatasi.
Tali essendo le contrapposte argomentazioni delle parti principali a favore delle rispettive tesi, si osserva quanto segue.
Dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose redatto dalla Polizia
Stradale di Formia e dal verbale di sequestro dell'autovettura emerge che il 31 gennaio 2010 il Sig. fosse alla guida della Opel Corsa, essendo lo stesso indicato sempre, in tutti gli Parte_1 atti, come conducente dell'autovettura. L'agente , sentito all'udienza del Testimone_1
20.4.2015, ha confermato quanto riportato nel verbale, precisando di essere intervenuto dopo il sinistro, quando entrambi i soggetti a bordo della Opel Corsa erano stati già trasportati d'urgenza in ospedale e che al loro arrivo, uno dei componenti della pattuglia della Guardia di Finanza, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, si è presentato consegnando la patente di guida del Sig.
GG e indicando lo stesso come conducente dell'automobile. Parimenti, il Comandante del
Distaccamento della Polizia Stradale di Formia, Isp. C. , escusso all'udienza del Testimone_2
12.10.2015, ha dichiarato di aver avuto dal Capo pattuglia l'indicazione che fosse Parte_1
alla guida della Opel Corsa, aggiungendo che era da lui conosciuto personalmente in quanto figlio di un suo collega. La qualità di trasportato del Sig. al momento della verificazione Parte_1
del sinistro emerge invece, in via documentale, esclusivamente e per la prima volta, oltre che dalla lettera di diffida inoltrata all'assicurazione dopo tre mesi, dalle dichiarazioni rese dall'attore il
26.4.2011, in sede di interrogatorio di persona sottoposta alle indagini, secondo le quali il 30 gennaio
2010 esso attore era uscito con il suo amico alle 11.30 per andare in discoteca, nel locale “Unico” di FO, dove avevano trascorso la serata bevendo qualche bevanda alcolica;
erano poi usciti dalla discoteca verso e 4.30 ed erano andati al “Roxi Bar” per fare colazione e nell'occasione era lui alla guida del veicolo;
risaliti in macchina per tornare a casa, si erano nuovamente fermati per esigenze fisiologiche in prossimità del ristorante Pomodorino, dove c'era una piazzola di sosta, e in quel luogo, a causa dello sbandamento o del calo di pressione avvertito da esso attore, probabilmente per l'alcool e la stanchezza, si era offerto di guidare la macchina fino a casa Persona_1 adagiandolo sul sedile anteriore del passeggero;
dopodiché, avvenuto l'incidente, a veicolo fermo esso attore si era ritrovato con la parte superiore del corpo sul lato guida e gli arti inferiori sul lato passeggeri;
non trovando più il suo amico all'interno dell'autovettura era poi sceso per cercarlo, passando dalla portiera lato guida, visto che la porta era divelta in seguito all'urto mentre quella lato passeggero era bloccata, e, una volta giù dal veicolo, era stato soccorso da un passante che lo aveva fatto adagiare in terra in attesa degli operatori del 118.
Ebbene, tali dichiarazioni non hanno trovato pieno riscontro in sede di escussione testimoniale nel presente procedimento civile, né nelle sommarie informazioni acquisite nel procedimento penale.
L'unico testimone che ha confermato solo in parte lo svolgimento dei fatti secondo la dinamica narrata dall'attore è stato il Sig. che, sentito all'udienza dell'11 gennaio 2018, ha Testimone_3 riferito di aver visto l'auto ferma il 30.1.2010, alle ore 5,15 circa, sulla piazzola adiacente il ciglio della strada, all'altezza della Pizzeria “il Pomodorino” in FO, Via Appia lato Itri, mentre gli occupanti della stessa erano fuori per assolvere ai loro bisogni fisiologici, precisando di essere a conoscenza dei fatti per essere stato superato dalla Opel Corsa sia prima che la stessa si fermasse all'altezza del ristorante Pomodorino che dopo la sua ripartenza. Tali dichiarazioni, di per sé considerate non sono pienamente attendibili, attesa la loro genericità e la loro intrinseca non verosimiglianza e, in ogni caso, sono rimasta riscontri di talché non sono idonee a offrire la prova del fatto storico allegato dall'attore. Deve infatti rilevarsi come il teste non abbia specificato come sia riuscito a distinguere e riconoscere la persona che si trovava alla guida della Opel Corsa, tenuto conto che, secondo quanto da lui stesso riferito, ha visto l'autovettura con a bordo i due ragazzi solo mentre era in viaggio alla guida del suo camion, nelle fasi di sorpasso;
non risulta dagli atti peraltro che il testimone conoscesse uno dei due ragazzi tanto da riconoscerlo e potersi rendere conto all'istante di chi fosse alla guida e per giunta lo stesso teste ha dichiarato di non aver assistito al sinistro ma di essere intervenuto dopo. Il testimone inoltre non ha potuto confermare la circostanza dell'avvenuto scambio tra i ragazzi dei posti all'interno dell'abitacolo non essendo stato presente nella piazzola al momento della ripartenza.
A ciò si aggiunga che sono state acquisite agli atti dichiarazioni diametralmente opposte in sede di esame del testimone nella parte in cui lo stesso ha dichiarato che quella Testimone_4
sera stava viaggiando con la sua auto dietro la Opel Corsa, a distanza di venti metri dalla stessa, e di aver fatto colazione nello stesso bar di FO, il Roxi Bar, dove si erano fermati anche gli occupanti della Opel. Ciò posto, il sig. ha precisato di conoscere l'attore in quanto entrambi Testimone_4
abitano nello stesso paese e ha affermato che da quando il GG e il sono ripartiti dal bar ER
CP_1 di FO in direzione Itri, la orsa, guidata da non si è mai fermata, almeno Parte_1 fino a quando è stata da lui superata all'altezza della piscina che è sita però dopo l'area di sosta del
“Pomodorino”.
Non hanno trovato alcun conforto nemmeno le ulteriori circostanze che dopo la verificazione dell'incidente il GG si trovasse sul lato passeggeri e che fosse sceso autonomamente dalla macchina dal lato del conducente, atteso che l'unico testimone oculare sentito sul punto, a conoscenza dei fatti di causa in quanto soggetto coinvolto nell'incidente che era alla guida del camion uscito di strada, ha riferito di aver visto entrambi gli occupanti della Opel a terra fuori dall'abitacolo.
A fronte di tali contrastanti elementi, l'astratta ipotizzabilità che fosse alla Persona_1
guida del mezzo come supposto, sulla base dei dati in suo possesso, dal perito Dott.
[...]
nella perizia integrativa disposta dalla Procura della Repubblica di Latina non è Persona_4
sufficiente a fondare, di per sé sola, il convincimento del giudice sulla verità della circostanza che il sig. GG al momento dell'incidente si trovasse a bordo dell'auto in qualità di trasportato.
Invero, nella prima relazione di consulenza tecnica medico – legale, l'accertamento condotto dal perito in ordine alla morte di è stato basato sul dato, emergente dagli atti, che Persona_1
il fosse terzo trasportato e le lesioni gravi riportate che ne hanno successivamente causato il ER decesso sono state ricondotte eziologicamente al grande traumatismo derivante dall'incidente stradale così come ricostruito anche in considerazione della posizione assunta dal ragazzo poi deceduto.
Nell'ambito della perizia integrativa, concernente il quesito se il Sig. Persona_1
presentasse escoriazioni/ematomi riconducibili alla resistenza operata dalle cinture di sicurezza e, in caso positivo, se tali segni riscontrassero la posizione dello stesso quale conducente o passeggero, il perito, dopo aver svolto considerazioni generali ed astratte sul tipo di lesioni riportate nei sinistri stradali caratterizzati da urti frontali dai singoli occupanti il mezzo e dopo aver elencato i traumi ai quali è maggiormente esposto chi si siede al posto di guida, ha concluso che sulla base della maggiore rappresentazione lesiva a carico dell'emisoma sinistro, compatibili anche con un'azione di pressione e strisciamento da cintura di sicurezza, i dati in suo possesso farebbero ipotizzare che al momento dell'urto il si trovasse alla guida del mezzo;
il consulente, tuttavia, ha anche ER
precisato che tali dati non sono di univoca interpretazione, potendo quindi ben fondare anche la tesi contraria. Del resto, non è stata fatta alcuna perizia in sede penale in ordine alla compatibilità delle lesioni del GG con la circostanza che lo stesso si trovasse al posto del terzo trasportato e il consulente tecnico nominato nel presente procedimento, al quale è stato sottoposto lo specifico quesito, ha concluso riferendo che non vi siano elementi sufficienti per ricostruire la posizione del
GG e del all'interno dell'abitacolo, per poi limitarsi a richiamare le risultanze della ER
perizia depositata nel procedimento penale.
Tali risultanze tuttavia, seppure hanno portato alla richiesta di archiviazione del procedimento penale sulla base della considerazione per cui la dichiarazione del GG, anche se tardiva, risulterebbe confermata nell'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. e risulterebbe altresì compatibile con le lesioni riportate dallo stesso sul lato destro del corpo, non sono idonee a integrare elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova presuntiva della posizione del Sig.
GG all'interno dell'abitacolo, atteso che gli stessi consulenti hanno ritenuto che le lesioni riportate dal e dal GG non siano suscettibili di univoca interpretazione, di talché in ER
assenza di ogni altro elemento di riscontro e data la contraddittorietà degli elementi assunti dalle prove testimoniali non è possibile apprezzare positivamente la tesi dell'attore e formulare un giudizio di fondatezza della domanda.
Deve altresì rilevarsi che il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 408 e seguenti c.p.p. non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata e vincolanti nel processo civile, né contiene elementi, per i motivi sopra esposti, che siano idonei da soli a condurre ad una diversa decisione.
In conclusione, in assenza della prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, il cui onere gravava sull'attore, la domanda deve essere rigettata”.
Deduce l'appellante che “in qualità di trasportato sull'autovettura Opel Corsa, assicurata per
RCA con la PA , ritualmente convenuta in giudizio aveva invece diritto al Controparte_2
risarcimento dei danni ex art. 141 del codice delle assicurazioni private, avendo assolto il proprio onere probatorio sulla scorta del principio di diritto, poi ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16181/2015, non superata , col quale si è affermato che "Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit." (così anche Cass. n. 10410/16).
Il motivo è infondato.
E' indubbio infatti che il terzo trasportato, per poter ottenere il risarcimento dei danni subiti, deve innanzitutto provare di avere tale condizione.
Rispetto a questo presupposto egli non gode di alleggerimenti dell'onere probatorio.
Deduce l'appellante che l'assunto della sentenza di primo grado secondo cui alla guida ci sarebbe stato il GG “è smentito non solo dalla prova documentale, ovvero le tre perizie esperite nel procedimento penale, ma soprattutto dalla prova orale espletata dallo stesso Giudice Civile, avendo gli agenti della Polizia Stradale intervenuti dichiarato di essere arrivati sul posto in un momento successivo al sinistro e di non aver visto, nè potuto accertare chi fosse alla guida”.
La deduzione è infondata.
Si legge infatti nella relazione del dott. che “I dati in mio possesso, Persona_4 seppur di non univoca interpretazione, fanno ipotizzare che al momento dell'urto il si trovasse ER alla guida del mezzo”.
Tale ipotesi del CTU non è tuttavia sufficiente a ritenere provato che alla guida dell'autovettura ci fosse il ER
Essa è innanzitutto smentita dalla ctu svolta nel processo civile dal dott. in cui si Per_5 legge che “la verifica richiesta con detta ordinanza ma essa è stato comunque oggetto di discussione medico legale nel corso delle operazioni peritali ed è prevalsa la considerazione che non ci fossero elementi per stabilire con certezza il ruolo del e del nella dinamica del sinistro”. ER Per_2
Ad avviso di questa Corte sono inoltre dirimenti gli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti.
Infatti, mentre il rimaneva incosciente il GG è rimasto vigile sino all'arrivo ER all'Ospedale di ER (si legge nel certificato “… paziente lucido e ben orientato …”).
Dunque egli deve aver incontrato i militari ai quali infatti consegnava i propri documenti.
Infatti, il teste ispettore , nella deposizione resa all'udienza del 12/10/2015, Testimone_5 così riferiva “…il Capo pattuglia mi indicava quale conducente dell'autovettura Opel, il Parte_1
. Tale affermazione veniva a sua volta riferitagli da altro personale della Guardia di
[...]
Finanza di FO, che quando gli consegnava i documenti di circolazione gli riferiva anche che era lui il conducente, peraltro aggiungeva che la persona GG conducente era da lui conosciuto personalmente in quanto figlio di un suo collega. Per documenti di circolazione, specifico che ci si riconduce alla carta di circolazione del veicolo e alla patente di guida del conducente”.
E' evidente che gli operanti, della cui professionalità non può dubitarsi, non possono aver
“inventato” tale circostanza decisiva, tra l'altro, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
Deve quindi dedursi che l'abbiano appresa dallo stesso GG il quale consegnava loro anche la sua patente.
La circostanza che vi sia stato un incontro tra gli operanti ed il GG è stata confermata da quest'ultimo nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415 bis C.P P. in data 26/04/2011
( “…Nel mentre attendevo i soccorsi, riconobbi la voce di un collega di mio Padre, che Per_6
conosco sotto il nome di a lui diedi il numero di telefono di casa per avvisare i miei Per_7 familiari…”).
A seguito di ciò nel rapporto redatto dalla Polstrada di Formia il viene indicato come ER
'Infortunato sul veicolo A', seduto sul sedile anteriore destro.
Per quanto concerne le ferite riportate dal GG la ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, regione frontale è compatibile con l'urto con il parabrezza che mostra, lato conducente, proprio una rottura da urto.
Anche la lesione al gomito destro è compatibile con la posizione di guida.
Inoltre, dalla documentazione medica in atti, risulta che il GG riportava lesioni anche sulla parte sinistra.
Ancora i danni maggiori riportati dalla Opel sono localizzati nel lato destro.
Per contro il riportava le lesioni nella parte destra del corpo (diffuso ematoma sottodurale ER
temporo – parieto – occipitale destro).
Più in generale deve ritenersi che non siano decisive le lesioni degli occupanti delle autovetture i cui corpi sono stati trovati all'esterno delle stesse (segno che nessuno dei due indossava le cinture)
e che quindi possono derivare anche dall'impatto con l'asfalto (si veda sul punto la dichiarazione resa, nell'immediatezza dei fatti, agli operanti da proprietario e conducente Testimone_6 dell'autocarro FIAT coinvolto nel sinistro, “…io e mio figlio…giunti sulla sede stradale notavamo 2 ragazzi a terra in condizioni visibilmente gravi…”. Sul punto il Brig. della Guardia di Finanza
[...] all'udienza del 12/10/2015 ha così dichiarato : “…Quando siamo arrivati sul posto sia il Per_8
GG e il erano sbalzati fuori dall'abitacolo…”). ER
Insiste ancora l'appellante sulla rilevanza delle risultanze del procedimento penale e segnatamente nella richiesta di archiviazione proposta dal P.M. in cui si legge che “I dati in mio possesso, seppur di non univoca interpretazione, fanno ipotizzare che al momento dell'urto il ER si trovasse alla guida del mezzo.” ed il decreto di archiviazione adottato dal G.I.P. in data 23.11.11.
Invero, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 cod. proc. pen., non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata e non costituisce vincolo in sede civile. Dunque il Tribunale non era vincolato alle risultanze del decreto di archiviazione e le ha disattese con motivazione condivisibile.
Deduce ancora l'appellante che “Questa regola di riparto dell'onere probatorio non è stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perchè ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente (come sostenuto col ricorso), bensì del fatto che non vi fosse la prova di chi conducesse l'autovettura di causa”.
La deduzione è infondata.
Secondo la regola generale dell'articolo 2697 cc spetta all'attore fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e segnatamente, nel caso di specie, di essere terzo trasportato.
L'appellante censura inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato le prove testimoniali, in particolare con riguardo al teste , che aveva riferito di aver visto Tes_3
l'autovettura con alla guida il GG ferma sullo spiazzo posta prima del ristorante “Il Pomodorino” ed aver visto un cambio di conducente.
Tuttavia la motivazione sul punto del Tribunale è convincente nella parte in cui afferma “Deve infatti rilevarsi come il teste non abbia specificato come sia riuscito a distinguere e riconoscere la persona che si trovava alla guida della Opel Corsa, tenuto conto che, secondo quanto da lui stesso riferito, ha visto l'autovettura con a bordo i due ragazzi solo mentre era in viaggio alla guida del suo camion, nelle fasi di sorpasso;
non risulta dagli atti peraltro che il testimone conoscesse uno dei due ragazzi tanto da riconoscerlo e potersi rendere conto all'istante di chi fosse alla guida e per giunta lo stesso teste ha dichiarato di non aver assistito al sinistro ma di essere intervenuto dopo. Il testimone inoltre non ha potuto confermare la circostanza dell'avvenuto scambio tra i ragazzi dei posti all'interno dell'abitacolo non essendo stato presente nella piazzola al momento della ripartenza”.
Inoltre, tale testimonianza era contrastata da quella resa dal teste il quale, Testimone_4
più convincentemente, ha riferito di aver incontrato il e presso il bar Roxi e ER Parte_1
di conoscerli perché residenti nello stesso paese e che alla ripartenza alla guida era il Parte_1
e che la vettura non si è
[...] all'altezza della piscina che è sita però dopo l'area di sosta del “Pomodorino>.
Tale dichiarazione sembra più verosimile in quanto non si comprende perché il e GG ER
abbiano deciso di alternarsi alla guida dopo essere ripartiti da una sosta presso il bar Roxi dove si erano rifocillati e, presumibilmente, aver lì espletato eventuali bisogni fisiologici.
Del resto, è verosimile che alla guida dell'autovettura vi fosse in quanto la Parte_1
stessa era di proprietà del padre OR GG e quindi ne avesse la piena disponibilità. Lo stesso ha dichiarato di essersi posto alla guida dell'autovettura del padre per andare a prendere il suo amico e recarsi, insieme a lui, in discoteca. ER
L'appellante non ha quindi fornito la prova di essere terzo trasportato.
§ 15. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 16. — L'obiettiva opinabilità della questione relativa a chi fosse il conducente dell'autovettura e le contraddittorie risultanze istruttorie consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 17. — Poiché l'appello incidentale è rigettato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Di IA LV, EZ GI, EZ AR - quali eredi di - , Persona_1 Controparte_3
Di IA GI, SA RA ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale CP_1
ordinario di Latina n. 1805/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a carico di
Parte_1
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli