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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 318/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione il 13.8.2024 e vertente
T R A
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
L.R.P.T., elettivamente domiciliata a L'Aquila, Piazzetta della Commenda n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Ercole, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
a L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 50/A, presso lo studio dell'Avv. Roberta Ruggeri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte opposta
E
P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
Parte opposta contumace
E
1 (P.I. ), in persona del L.R.P.T., Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliata a L'Aquila, in viale Giovanni XXIII, n. 15 presso lo studio dell'avv.
Aleandro Equizi, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Angelica
Equizi e Gregorio Equizi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“In via pregiudiziale/preliminare di rito:
Voglia il Tribunale adito autorizzare l'odierno opponente a citare in giudizio la CP_5 corrente in Via Stalingrado 45 40128 Bologna : (CF/P. ) in persona del legale P.IVA_5 rappresentante p.t. e per l'effetto voglia autorizzare l'odierno opponente alla citazione del terzo per la data della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc affinché nella denegata ipotesi in cui l'odierno opponente venisse condannato al pagamento in favore del
lo stesso possa esserne manlevato ed possa ottenere la condanna del terzo al Controparte_1 rimborso delle somme che risulteranno di giustizia dovute.
In via di merito
Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattendendo in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, revocare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto accertato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, la caducazione ed inefficacia dello stesso quale titolo.
Vinte le spese di lite.”
Parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale dell'Aquila, in persona del G.I. Dott. Emanuel Petronio, contrariis reiectis così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.3/2020 ai sensi dell'Art. 648 cpc rettificando l'importo da euro 278.000,00= ad euro 277.276,13= considerando il mero errore materiale di trascrizione, oltre le spese di giudizio e interessi sino al saldo;
In Via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi il vincolo di solidarietà accertato dal Tribunale, rettificare l'importo ingiunto ad Euro 163.471,40=, considerata la parziale specifica del oltre le spese di giudizio rettificate secondo il CP_6 minor importo e interessi sino al saldo;
NEL MERITO
Rigettare l'opposizione per cui si procede essendo infondata, illegittima e quindi nulla, condannando la quale obbligato in via solidale alla somma Controparte_7 rettificata dell'errore materiale di euro 277.276, 13= o al minore importo di Euro 163.471,40= che dovesse
2 risultare nell'ipotesi di non condivisione della posizione del Tribunale in ordine al vincolo di solidarietà esistente tra e la oltre interessi e Controparte_8 Controparte_9 spese di giustizia;
In subordine,
Integrare il contraddittorio, disponendo la chiamata in causa della per CP_7 CP_3 l'intera somma o in quella minore risultante in euro 92.631,26=.
Con riserva di ulteriormente dedurre nonché esplicitare richieste istruttorie
Spese vinte”
Terza chiamata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila:
A) in via principale: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3/20 Tribunale di L'Aquila e, in ogni caso, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della
Parte_1
B) in via ulteriormente principale: rigettare la domanda di garanzia per le ragioni di cui in narrativa;
C) in via subordinata: in ipotesi di condanna dell'attore in opposizione-assicurato, contenere la manleva nei limiti della quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, e comunque al netto delle somme direttamente dovute dall'assicurato a titolo di franchigia e scoperto e nei limiti del massimale;
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il (di seguito, brevemente, il Controparte_1
”) adiva il Tribunale di L'Aquila per ottenere il pagamento della somma di € CP_1
163.471,40 dalla (di seguito anche ”) e di € 92.631,27 nei confronti Parte_1 Pt_1 della ( ). Controparte_3 CP_3
Sosteneva di essere creditore di entrambe le società a causa del ritardo nello svolgimento dei lavori sullo stabile a queste imputabili, che avrebbe avuto come conseguenza la CP_10 riduzione del contributo di ricostruzione c.d. post sisma, applicata sotto forma di penale dal
L'Aquila. CP_11
Con D.I. n. 3/2020 del 8.1.2020 (r.g. 3047/2019), il Tribunale di L'Aquila ingiungeva, esclusivamente alla , la somma di € 278.000, oltre interessi, spese e accessori. Pt_1
Avverso tale titolo, proponeva opposizione, con contestuale chiamata di terzo nei confronti Pt_1 della ( ), propria assicuratrice per la responsabilità civile, deducendo Controparte_4 CP_5
3 che:
- la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla in quanto, tra i files notificati dal difensore del ricorrente, non si rinviene quello relativo all'atto principale, ossia il decreto ingiuntivo stesso;
- vi sarebbe altresì un vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c. in quanto il ricorrente aveva chiesto di ingiungere il pagamento nei confronti della per € 163.471,40 e della la somma Pt_1 CP_3
di 92.631,27, mentre il Giudice ha ingiunto la somma di € 278.000,00 unicamente nei confronti della prima, peraltro per una somma maggiore rispetto alla totale dei due importi;
- il ricorrente non sarebbe legittimato attivo in quanto, stante la mancata applicazione di qualsiasi atto impositivo da parte dell'ente comunale consistente nella mancata erogazione/restituzione delle somme da erogare o già erogate, il Condominio non venterebbe alcun credito nei confronti della;
Pt_1
- nel merito, la pretesa creditoria sarebbe infondata poiché alla non sarebbe imputabile alcun Pt_1
ritardo. Infatti, i lavori de quo avrebbero dovuto concludersi il 6.03.2017 e si sono conclusi, invece, con ritardo di 12 mesi, in data 3.03.2018: tuttavia, la , in data 6.06.2016, aveva Pt_1
rassegnato le proprie dimissioni, proprio per l'inerzia del Condominio nell'adottare soluzioni idonee ad evitare ritardi nella conclusione dei lavori. Peraltro, prima delle dimissioni, aveva diligentemente provveduto a sollecitare più volte anche l'appaltatrice;
- in ogni caso, il credito sarebbe non liquido ed incerto poiché, per non essere stata la penale richiesta né quantificata.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che: CP_1
- a prescindere dalla regolarità della notifica del titolo opposto, lo scopo della stessa è stato senz'altro raggiunto, cosicché la conoscenza del titolo e la successiva introduzione del giudizio di opposizione sanerebbero ogni eventuale vizio;
- non sussisterebbe alcun vizio di ultra-petizione in quanto, a prescindere dalla quantificazione della somma ingiunta nel decreto ingiuntivo, l'obbligazione tra l'opponente e la CP_3
sarebbe solidale, come risultante dalla delibera del 17.10.2018 del l'errore Parte_2
sulla quantificazione della somma ingiunta sarebbe imputabile ad un mero errore materiale del giudicante;
- le censure sulla carenza di legittimazione attiva del sarebbero infondate, stante la CP_1
delibera sopra richiamata che, a fronte dell'accertato ritardo, farebbero sorgere in capo a questo un'obbligazione restitutoria, sotto forma di penale, tale da giustificare l'azione intrapresa in via monitoria;
- il debito della nei confronti del deriverebbe dalla responsabilità di Pt_1 CP_1
4 quest'ultima, quale direttore dei lavori, nel ritardo dell'ultimazione delle opere, ritardo che ha portato alla successiva riduzione del contributo: in particolare: a) con atto del 8.08.2009,
l'assemblea condominiale aveva deliberato di nominare, quale progettista e direttore dei lavori, lo studio b) il 25.7.2012 il aveva deliberato Parte_1 Parte_2
l'ammissione del Condominio alla percezione del contributo di ricostruzione per una somma totale di € 2.579.312,16; c) in data 14.6.2012, il dott. Amministratore della , era Per_1 Pt_1
stato incaricato di firmare il contratto di appalto con la poi divenuta CP_12 [...]
la quale successivamente, in data 26.04.2016, era stata posta in liquidazione Controparte_13
volontaria; d) nel corso dei lavori si erano accumulati ritardi, tanto che, in data 21.01.2018, era stata nominata dal Condominio, con l'incarico di proseguire il lavori, un'altra impresa, la MWL
Costruzioni; e) a causa di tale ritardo, il avrebbe disposto la riduzione del Parte_2
contributo;
- il predetto ritardo, dunque, sarebbe dunque addebitabile anche alla , la quale, tra l'altro, Pt_1
aveva omesso di informare tempestivamente il Condominio sulla impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale con la che era a sua volta inadempiente nell'esecuzione delle CP_3
opere commissionate. Inoltre, dopo la risoluzione del contratto con la la non CP_3 Pt_1
aveva provveduto né a consegnare lo stato di consistenza dei lavori né i documenti contabili necessari all'individuazione e nomina da parte del di imprese per la prosecuzione CP_1
dei lavori. Infine, la direzione dei lavori, in costanza del periodo di applicazione della penale, ha provveduto a liquidare a sé stesso e all'appaltatore, il 90% della somma prevista dal SAL n. 5.
Si è costituita terza chiamata dalla , la quale si è sostanzialmente riportata ai motivi CP_5 Pt_1
di opposizione, sia in punto di nullità della notificazione che di carenza di legittimazione attiva del Nel merito, ha dedotto altresì l'impossibilità di agire in giudizio per un credito CP_1
non ancora sorto in capo al Condominio e incerto e la piena diligenza della propria assicurata nell'adempimento della propria obbligazione. In ogni caso, ha dedotto l'inoperatività della polizza assicurativa richiamata dall'opponente stante l'eccepita irregolarità degli obblighi in capo a quest'ultima sulla corretta modalità di regolazione del premio.
La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e con l'escussione dei testi ammessi e interrogatorio formale dell'amministratore del CP_1 Testimone_1
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 4.07.2024, celebrata mediante deposito di note ex art 127 ter .p.c. Con provvedimento del 13.08.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
5
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della in quanto, sebbene CP_3
regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. In particolare, deve osservarsi che, anche se la notifica presso la sede della società non fosse andata a buon fine, l'opponente ha provveduto a notificare il decreto presso l'indirizzo del legale rappresentante della stessa, producendo prova di tale qualità in capo a quest'ultimo, con conseguente validità delle notifica eseguita.
Riguardo, invece, all'eccezione sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, la stessa è infondata e dunque va respinta.
Con riferimento all'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, giova rammentare che lo stesso deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml"
o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile
"aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (Cass. Sez. 3, n. 16189 dell'8/06/2023).
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 15011 del 28/05/2023, fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio copia della pec inviata alla , con Pt_1
6 relative accettazione e ricevuta di avvenuta consegna in formato “eml” e recante in allegato il decreto ingiuntivo, la procura e la relata di notifica. Spettava, dunque, all'opponente dimostrare l'asserita disfunzionalità dei sistemi, peraltro, poco credibile considerando che l'opponente ha proposto istanza di visibilità nel giudizio monitorio e poi ha provveduto tempestivamente ad opporre il titolo, sì dimostrando di averne avuto effettiva conoscenza. D'altronde, sempre in tema di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, in una recente pronuncia, la Suprema
Corte ha affermato che “qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art.
9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 1, n. 14063 del 21/05/2024).
Per tali ragioni, con provvedimento del 11.5.2023, è stato ritenuto superfluo disporre la consulenza tecnico – informatica che nulla avrebbe potuto aggiungere al quadro così ricostruito.
2. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione l'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Ai fini del presente giudizio, occorre dunque verificare, in primo luogo, se il ha CP_1 dato prova dell'esistenza del proprio credito. In secondo luogo, occorrerà verificare se
7 l'opponente abbia provato di aver adempiuto all'obbligazione o dimostrato la sussistenza di altri fatti modificativi o estintivi del credito vantato dall'opposta.
3. Esame della fattispecie concreta
Per provare il diritto azionato in via monitoria, il ha prodotto la comunicazione del CP_1 del 16.04.2014, nella quale è indicato, quale termine di ultimazione dei Parte_2 lavori, quello del 30.01.215 e le successive proroghe del 23.2.2018 e del 4.09.2018; nonché la circolare del Comune del 9.07.2014 relativa all'applicazione delle penali;
inoltre, ha allegato che, con delibera del 17.10.2018 - non versata in atti, a dispetto di quanto affermato nell'atto introduttivo - il ha accertato il ritardo di 12 mesi rispetto alla preventivata data di fine CP_6 dei lavori, circostanza questa ha comportato una riduzione del contributo pubblico pari ad €
277.276,13. In particolare, relativamente all'attività svolta dalla e dell'ing. (che ha Pt_1 CP_14 sostituito la Sirio nella direzione dei lavori e non è parte del presente giudizio), la penale ammonterebbe ad € 163.471,40.
Ebbene, tali deduzioni, prive di qualsiasi riscontro documentale non sono sufficienti a provare il credito oggetto di ingiunzione.
Difatti, parte opposta paventa di vantare un credito nei confronti del , ma dalla CP_1 lettura degli scritti difensivi non si comprende su quale titolo tale diritto dovrebbe fondarsi. La circolare sull'applicazione delle penali prodotta in atti, così come la normativa di riferimento, rappresentano infatti atti generali e astratti che nulla disciplinano in relazione alla fattispecie concreta, in cui non si comprende se una penale sia stata (anche sotto forma di decurtazione del contributo) mai effettivamente applicata dal CP_6
Anzi, per come affermato dalla stessa opponente, da ultimo nella comparsa conclusionale,
l'applicazione della penale non è in concreto avvenuta (cfr. comparsa conclusionale depositata dall'opposta in cui si dice: “[…] si ribadisce che l'azione di decurtazione delle somme poste a contributo è sospesa per la pendenza del presente giudizio, e il ha già quantificato la CP_6 somma imputando analiticamente a ciascuno dei responsabili, il dovuto e il momento della riscossione. […]”). Le censure in punto di certezza del credito sollevate dalla , risultino Pt_1 quindi fondate: infatti, quest'ultima ha dedotto che il ha agito in sede monitoria per CP_1 il recupero delle somme oggetto di detrazioni dal contributo, a titolo di penale, mai applicate dal
Tale circostanza è confermata dal opposto il quale ha Parte_2 CP_1 riconosciuto che, allo stato, alcuna penale è stata pagata o anche solo richiesta al CP_1 né sotto forma di esborsi né sotto forma di decurtazione del contributo. Peraltro, nel corso del giudizio, l'opposta neppure ha ben chiarito la natura della propria obbligazione nei confronti
8 dell'ente comunale, dalla quale discenderebbe il diritto al pagamento o alla restituzione da parte della . Difatti il Condominio, nelle proprie difese, talvolta paventa la futura decurtazione Pt_1 dell'importo corrispondente alla penale sul totale del contributo a cui è stato ammesso, talvolta invece deduce di essere chiamato al futuro “riversamento” nei confronti del di parte CP_6 delle somme erogate, come a voler intendere l'esistenza di una obbligazione restitutoria.
In vero, da quanto emerso e risultante dagli atti del giudizio, la pretesa impositiva del CP_6 nei confronti del non è allo stato ancora sorta. Non risulta, infatti, prodotto alcun CP_1 atto che contempli la decurtazione del contributo o l'espressa richiesta di pagamento della penale, né tale circostanza è stata altrimenti provata. Anche i testi escussi nel corso dell'istruttoria, pur confermando la sussistenza di ritardi nella fine dei lavori, nulla hanno riferito in merito all'effettiva applicazione delle penali (cfr. verbale udienza del 21.12.2023).Nella comparsa di costituzione e risposta del , quest'ultimo sostiene che, a fronte della CP_1 delibera comunale più volte richiamata, l'ente, riscontrata la mancata restituzione delle somme, avvierà azioni nei confronti dello stesso per il recupero del credito. Tuttavia, non risulta che il abbia agito nei confronti del né che abbia trattenuto somme ad esso CP_6 CP_1 effettivamente spettanti. In altri termini, l'applicazione della penale non vi è ancora stata ed il ha agito al fine di ottenere il pagamento di un credito futuro e incerto, che tale è CP_1 rimasto nel corso del giudizio.
L'assenza di prova circa il diritto di credito azionato in sede monitoria impone dunque la revoca del titolo opposto. Detta conclusione consente di ritenere assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Al rigetto della domanda principale, segue quello della domanda proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata in manleva.
3 - Conclusioni
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 3/2020 emesso in data 8.1.2020 (r.g. 3047/2019), deve essere integralmente revocato, non essendo emersa nel corso del giudizio la prova della sottesa obbligazione.
Le spese tra opponente e opposto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e in applicazione dei valori minimi, attesa l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
9 dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. Sez. 3 n. 6144 del 7/03/2024)
Pertanto, l'opposto deve altresì essere condannato alla rifusione nei confronti della terza chiamata CP_5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la contumacia di ; Controparte_3
b) in accoglimento dell'opposizione proposta da REVOCA il Parte_1 decreto giudizio n. 3/2020 emesso in data 8.01.2020 nel procedimento n. r.g. 3047/2019;
c) RIGETTA la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
Controparte_4
d) CONDANNA il alla rifusione delle spese legali nei confronti di Controparte_1 [...]
che si liquidano nella somma di € 11.229,00 oltre spese generali, Parte_1 iva e cpa;
e) CONDANNA il alla rifusione delle spese legali nei confronti di Controparte_1
da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art 93 c.p.c., Controparte_15 che si liquidano nella somma di € 11.229,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in L'Aquila, in data 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione il 13.8.2024 e vertente
T R A
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
L.R.P.T., elettivamente domiciliata a L'Aquila, Piazzetta della Commenda n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Ercole, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
a L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 50/A, presso lo studio dell'Avv. Roberta Ruggeri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte opposta
E
P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
Parte opposta contumace
E
1 (P.I. ), in persona del L.R.P.T., Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliata a L'Aquila, in viale Giovanni XXIII, n. 15 presso lo studio dell'avv.
Aleandro Equizi, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Angelica
Equizi e Gregorio Equizi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“In via pregiudiziale/preliminare di rito:
Voglia il Tribunale adito autorizzare l'odierno opponente a citare in giudizio la CP_5 corrente in Via Stalingrado 45 40128 Bologna : (CF/P. ) in persona del legale P.IVA_5 rappresentante p.t. e per l'effetto voglia autorizzare l'odierno opponente alla citazione del terzo per la data della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc affinché nella denegata ipotesi in cui l'odierno opponente venisse condannato al pagamento in favore del
lo stesso possa esserne manlevato ed possa ottenere la condanna del terzo al Controparte_1 rimborso delle somme che risulteranno di giustizia dovute.
In via di merito
Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattendendo in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, revocare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto accertato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, la caducazione ed inefficacia dello stesso quale titolo.
Vinte le spese di lite.”
Parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale dell'Aquila, in persona del G.I. Dott. Emanuel Petronio, contrariis reiectis così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.3/2020 ai sensi dell'Art. 648 cpc rettificando l'importo da euro 278.000,00= ad euro 277.276,13= considerando il mero errore materiale di trascrizione, oltre le spese di giudizio e interessi sino al saldo;
In Via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi il vincolo di solidarietà accertato dal Tribunale, rettificare l'importo ingiunto ad Euro 163.471,40=, considerata la parziale specifica del oltre le spese di giudizio rettificate secondo il CP_6 minor importo e interessi sino al saldo;
NEL MERITO
Rigettare l'opposizione per cui si procede essendo infondata, illegittima e quindi nulla, condannando la quale obbligato in via solidale alla somma Controparte_7 rettificata dell'errore materiale di euro 277.276, 13= o al minore importo di Euro 163.471,40= che dovesse
2 risultare nell'ipotesi di non condivisione della posizione del Tribunale in ordine al vincolo di solidarietà esistente tra e la oltre interessi e Controparte_8 Controparte_9 spese di giustizia;
In subordine,
Integrare il contraddittorio, disponendo la chiamata in causa della per CP_7 CP_3 l'intera somma o in quella minore risultante in euro 92.631,26=.
Con riserva di ulteriormente dedurre nonché esplicitare richieste istruttorie
Spese vinte”
Terza chiamata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila:
A) in via principale: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3/20 Tribunale di L'Aquila e, in ogni caso, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della
Parte_1
B) in via ulteriormente principale: rigettare la domanda di garanzia per le ragioni di cui in narrativa;
C) in via subordinata: in ipotesi di condanna dell'attore in opposizione-assicurato, contenere la manleva nei limiti della quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, e comunque al netto delle somme direttamente dovute dall'assicurato a titolo di franchigia e scoperto e nei limiti del massimale;
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il (di seguito, brevemente, il Controparte_1
”) adiva il Tribunale di L'Aquila per ottenere il pagamento della somma di € CP_1
163.471,40 dalla (di seguito anche ”) e di € 92.631,27 nei confronti Parte_1 Pt_1 della ( ). Controparte_3 CP_3
Sosteneva di essere creditore di entrambe le società a causa del ritardo nello svolgimento dei lavori sullo stabile a queste imputabili, che avrebbe avuto come conseguenza la CP_10 riduzione del contributo di ricostruzione c.d. post sisma, applicata sotto forma di penale dal
L'Aquila. CP_11
Con D.I. n. 3/2020 del 8.1.2020 (r.g. 3047/2019), il Tribunale di L'Aquila ingiungeva, esclusivamente alla , la somma di € 278.000, oltre interessi, spese e accessori. Pt_1
Avverso tale titolo, proponeva opposizione, con contestuale chiamata di terzo nei confronti Pt_1 della ( ), propria assicuratrice per la responsabilità civile, deducendo Controparte_4 CP_5
3 che:
- la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla in quanto, tra i files notificati dal difensore del ricorrente, non si rinviene quello relativo all'atto principale, ossia il decreto ingiuntivo stesso;
- vi sarebbe altresì un vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c. in quanto il ricorrente aveva chiesto di ingiungere il pagamento nei confronti della per € 163.471,40 e della la somma Pt_1 CP_3
di 92.631,27, mentre il Giudice ha ingiunto la somma di € 278.000,00 unicamente nei confronti della prima, peraltro per una somma maggiore rispetto alla totale dei due importi;
- il ricorrente non sarebbe legittimato attivo in quanto, stante la mancata applicazione di qualsiasi atto impositivo da parte dell'ente comunale consistente nella mancata erogazione/restituzione delle somme da erogare o già erogate, il Condominio non venterebbe alcun credito nei confronti della;
Pt_1
- nel merito, la pretesa creditoria sarebbe infondata poiché alla non sarebbe imputabile alcun Pt_1
ritardo. Infatti, i lavori de quo avrebbero dovuto concludersi il 6.03.2017 e si sono conclusi, invece, con ritardo di 12 mesi, in data 3.03.2018: tuttavia, la , in data 6.06.2016, aveva Pt_1
rassegnato le proprie dimissioni, proprio per l'inerzia del Condominio nell'adottare soluzioni idonee ad evitare ritardi nella conclusione dei lavori. Peraltro, prima delle dimissioni, aveva diligentemente provveduto a sollecitare più volte anche l'appaltatrice;
- in ogni caso, il credito sarebbe non liquido ed incerto poiché, per non essere stata la penale richiesta né quantificata.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che: CP_1
- a prescindere dalla regolarità della notifica del titolo opposto, lo scopo della stessa è stato senz'altro raggiunto, cosicché la conoscenza del titolo e la successiva introduzione del giudizio di opposizione sanerebbero ogni eventuale vizio;
- non sussisterebbe alcun vizio di ultra-petizione in quanto, a prescindere dalla quantificazione della somma ingiunta nel decreto ingiuntivo, l'obbligazione tra l'opponente e la CP_3
sarebbe solidale, come risultante dalla delibera del 17.10.2018 del l'errore Parte_2
sulla quantificazione della somma ingiunta sarebbe imputabile ad un mero errore materiale del giudicante;
- le censure sulla carenza di legittimazione attiva del sarebbero infondate, stante la CP_1
delibera sopra richiamata che, a fronte dell'accertato ritardo, farebbero sorgere in capo a questo un'obbligazione restitutoria, sotto forma di penale, tale da giustificare l'azione intrapresa in via monitoria;
- il debito della nei confronti del deriverebbe dalla responsabilità di Pt_1 CP_1
4 quest'ultima, quale direttore dei lavori, nel ritardo dell'ultimazione delle opere, ritardo che ha portato alla successiva riduzione del contributo: in particolare: a) con atto del 8.08.2009,
l'assemblea condominiale aveva deliberato di nominare, quale progettista e direttore dei lavori, lo studio b) il 25.7.2012 il aveva deliberato Parte_1 Parte_2
l'ammissione del Condominio alla percezione del contributo di ricostruzione per una somma totale di € 2.579.312,16; c) in data 14.6.2012, il dott. Amministratore della , era Per_1 Pt_1
stato incaricato di firmare il contratto di appalto con la poi divenuta CP_12 [...]
la quale successivamente, in data 26.04.2016, era stata posta in liquidazione Controparte_13
volontaria; d) nel corso dei lavori si erano accumulati ritardi, tanto che, in data 21.01.2018, era stata nominata dal Condominio, con l'incarico di proseguire il lavori, un'altra impresa, la MWL
Costruzioni; e) a causa di tale ritardo, il avrebbe disposto la riduzione del Parte_2
contributo;
- il predetto ritardo, dunque, sarebbe dunque addebitabile anche alla , la quale, tra l'altro, Pt_1
aveva omesso di informare tempestivamente il Condominio sulla impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale con la che era a sua volta inadempiente nell'esecuzione delle CP_3
opere commissionate. Inoltre, dopo la risoluzione del contratto con la la non CP_3 Pt_1
aveva provveduto né a consegnare lo stato di consistenza dei lavori né i documenti contabili necessari all'individuazione e nomina da parte del di imprese per la prosecuzione CP_1
dei lavori. Infine, la direzione dei lavori, in costanza del periodo di applicazione della penale, ha provveduto a liquidare a sé stesso e all'appaltatore, il 90% della somma prevista dal SAL n. 5.
Si è costituita terza chiamata dalla , la quale si è sostanzialmente riportata ai motivi CP_5 Pt_1
di opposizione, sia in punto di nullità della notificazione che di carenza di legittimazione attiva del Nel merito, ha dedotto altresì l'impossibilità di agire in giudizio per un credito CP_1
non ancora sorto in capo al Condominio e incerto e la piena diligenza della propria assicurata nell'adempimento della propria obbligazione. In ogni caso, ha dedotto l'inoperatività della polizza assicurativa richiamata dall'opponente stante l'eccepita irregolarità degli obblighi in capo a quest'ultima sulla corretta modalità di regolazione del premio.
La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e con l'escussione dei testi ammessi e interrogatorio formale dell'amministratore del CP_1 Testimone_1
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 4.07.2024, celebrata mediante deposito di note ex art 127 ter .p.c. Con provvedimento del 13.08.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
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1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della in quanto, sebbene CP_3
regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. In particolare, deve osservarsi che, anche se la notifica presso la sede della società non fosse andata a buon fine, l'opponente ha provveduto a notificare il decreto presso l'indirizzo del legale rappresentante della stessa, producendo prova di tale qualità in capo a quest'ultimo, con conseguente validità delle notifica eseguita.
Riguardo, invece, all'eccezione sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, la stessa è infondata e dunque va respinta.
Con riferimento all'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, giova rammentare che lo stesso deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml"
o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile
"aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (Cass. Sez. 3, n. 16189 dell'8/06/2023).
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 15011 del 28/05/2023, fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio copia della pec inviata alla , con Pt_1
6 relative accettazione e ricevuta di avvenuta consegna in formato “eml” e recante in allegato il decreto ingiuntivo, la procura e la relata di notifica. Spettava, dunque, all'opponente dimostrare l'asserita disfunzionalità dei sistemi, peraltro, poco credibile considerando che l'opponente ha proposto istanza di visibilità nel giudizio monitorio e poi ha provveduto tempestivamente ad opporre il titolo, sì dimostrando di averne avuto effettiva conoscenza. D'altronde, sempre in tema di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, in una recente pronuncia, la Suprema
Corte ha affermato che “qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art.
9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 1, n. 14063 del 21/05/2024).
Per tali ragioni, con provvedimento del 11.5.2023, è stato ritenuto superfluo disporre la consulenza tecnico – informatica che nulla avrebbe potuto aggiungere al quadro così ricostruito.
2. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione l'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Ai fini del presente giudizio, occorre dunque verificare, in primo luogo, se il ha CP_1 dato prova dell'esistenza del proprio credito. In secondo luogo, occorrerà verificare se
7 l'opponente abbia provato di aver adempiuto all'obbligazione o dimostrato la sussistenza di altri fatti modificativi o estintivi del credito vantato dall'opposta.
3. Esame della fattispecie concreta
Per provare il diritto azionato in via monitoria, il ha prodotto la comunicazione del CP_1 del 16.04.2014, nella quale è indicato, quale termine di ultimazione dei Parte_2 lavori, quello del 30.01.215 e le successive proroghe del 23.2.2018 e del 4.09.2018; nonché la circolare del Comune del 9.07.2014 relativa all'applicazione delle penali;
inoltre, ha allegato che, con delibera del 17.10.2018 - non versata in atti, a dispetto di quanto affermato nell'atto introduttivo - il ha accertato il ritardo di 12 mesi rispetto alla preventivata data di fine CP_6 dei lavori, circostanza questa ha comportato una riduzione del contributo pubblico pari ad €
277.276,13. In particolare, relativamente all'attività svolta dalla e dell'ing. (che ha Pt_1 CP_14 sostituito la Sirio nella direzione dei lavori e non è parte del presente giudizio), la penale ammonterebbe ad € 163.471,40.
Ebbene, tali deduzioni, prive di qualsiasi riscontro documentale non sono sufficienti a provare il credito oggetto di ingiunzione.
Difatti, parte opposta paventa di vantare un credito nei confronti del , ma dalla CP_1 lettura degli scritti difensivi non si comprende su quale titolo tale diritto dovrebbe fondarsi. La circolare sull'applicazione delle penali prodotta in atti, così come la normativa di riferimento, rappresentano infatti atti generali e astratti che nulla disciplinano in relazione alla fattispecie concreta, in cui non si comprende se una penale sia stata (anche sotto forma di decurtazione del contributo) mai effettivamente applicata dal CP_6
Anzi, per come affermato dalla stessa opponente, da ultimo nella comparsa conclusionale,
l'applicazione della penale non è in concreto avvenuta (cfr. comparsa conclusionale depositata dall'opposta in cui si dice: “[…] si ribadisce che l'azione di decurtazione delle somme poste a contributo è sospesa per la pendenza del presente giudizio, e il ha già quantificato la CP_6 somma imputando analiticamente a ciascuno dei responsabili, il dovuto e il momento della riscossione. […]”). Le censure in punto di certezza del credito sollevate dalla , risultino Pt_1 quindi fondate: infatti, quest'ultima ha dedotto che il ha agito in sede monitoria per CP_1 il recupero delle somme oggetto di detrazioni dal contributo, a titolo di penale, mai applicate dal
Tale circostanza è confermata dal opposto il quale ha Parte_2 CP_1 riconosciuto che, allo stato, alcuna penale è stata pagata o anche solo richiesta al CP_1 né sotto forma di esborsi né sotto forma di decurtazione del contributo. Peraltro, nel corso del giudizio, l'opposta neppure ha ben chiarito la natura della propria obbligazione nei confronti
8 dell'ente comunale, dalla quale discenderebbe il diritto al pagamento o alla restituzione da parte della . Difatti il Condominio, nelle proprie difese, talvolta paventa la futura decurtazione Pt_1 dell'importo corrispondente alla penale sul totale del contributo a cui è stato ammesso, talvolta invece deduce di essere chiamato al futuro “riversamento” nei confronti del di parte CP_6 delle somme erogate, come a voler intendere l'esistenza di una obbligazione restitutoria.
In vero, da quanto emerso e risultante dagli atti del giudizio, la pretesa impositiva del CP_6 nei confronti del non è allo stato ancora sorta. Non risulta, infatti, prodotto alcun CP_1 atto che contempli la decurtazione del contributo o l'espressa richiesta di pagamento della penale, né tale circostanza è stata altrimenti provata. Anche i testi escussi nel corso dell'istruttoria, pur confermando la sussistenza di ritardi nella fine dei lavori, nulla hanno riferito in merito all'effettiva applicazione delle penali (cfr. verbale udienza del 21.12.2023).Nella comparsa di costituzione e risposta del , quest'ultimo sostiene che, a fronte della CP_1 delibera comunale più volte richiamata, l'ente, riscontrata la mancata restituzione delle somme, avvierà azioni nei confronti dello stesso per il recupero del credito. Tuttavia, non risulta che il abbia agito nei confronti del né che abbia trattenuto somme ad esso CP_6 CP_1 effettivamente spettanti. In altri termini, l'applicazione della penale non vi è ancora stata ed il ha agito al fine di ottenere il pagamento di un credito futuro e incerto, che tale è CP_1 rimasto nel corso del giudizio.
L'assenza di prova circa il diritto di credito azionato in sede monitoria impone dunque la revoca del titolo opposto. Detta conclusione consente di ritenere assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Al rigetto della domanda principale, segue quello della domanda proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata in manleva.
3 - Conclusioni
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 3/2020 emesso in data 8.1.2020 (r.g. 3047/2019), deve essere integralmente revocato, non essendo emersa nel corso del giudizio la prova della sottesa obbligazione.
Le spese tra opponente e opposto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e in applicazione dei valori minimi, attesa l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
9 dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. Sez. 3 n. 6144 del 7/03/2024)
Pertanto, l'opposto deve altresì essere condannato alla rifusione nei confronti della terza chiamata CP_5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la contumacia di ; Controparte_3
b) in accoglimento dell'opposizione proposta da REVOCA il Parte_1 decreto giudizio n. 3/2020 emesso in data 8.01.2020 nel procedimento n. r.g. 3047/2019;
c) RIGETTA la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
Controparte_4
d) CONDANNA il alla rifusione delle spese legali nei confronti di Controparte_1 [...]
che si liquidano nella somma di € 11.229,00 oltre spese generali, Parte_1 iva e cpa;
e) CONDANNA il alla rifusione delle spese legali nei confronti di Controparte_1
da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art 93 c.p.c., Controparte_15 che si liquidano nella somma di € 11.229,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in L'Aquila, in data 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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