TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/09/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6620/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6620/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12/09/2025 ad ore 10:10 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHEGIANI ROBERTO. Parte_1
Per 'avv. . Controparte_1 Controparte_1
L'avv. Marchegiani insiste per l'accoglimento dell'opposizione a precetto per tutte le ragioni esposte, si riporta alle conclusioni chiedendo la condanna alle spese.
L'avv. nel riportarsi ai propri scritti difensivi, impugna e contesta quanto dedotto e CP_1 argomentato da controparte, rimettendosi al giudice in ordine alla decisione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6620/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHEGIANI Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Ancona via Menicucci n. 3 presso il difensore avv.
MARCHEGIANI ROBERTO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in proprio ex art. 83 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 10.12.2024 dall'avv. CP_1
per l'importo di €. 14.937,50, in forza del decreto ingiuntivo n. 1247/2024 del
[...]
15.10.2024 emesso dal Tribunale di Ancona.
L'opponente chiedeva al Tribunale adito di: “accogliere la domanda e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia, dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica il precetto dell'avv. notificato in data 10.12.2024. Con condanna dell'opposto al Controparte_1
pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa e ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Assumeva, all'uopo, l'opponente la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto per difetto di valido titolo esecutivo, in quanto il decreto ingiuntivo, non dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e in virtù del quale era stato notificato l'atto di precetto.,
era stato ritualmente opposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., rilevava, pertanto, che il precetto era stato notificato senza un valido e idoneo titolo esecutivo.
Con comparsa di risposta del 1.3.2025 si è costituito l'opposto avv. il Controparte_1
quale ha contestato in fatto e in diritto quanto sostenuto da controparte, in particolare ha dedotto che non erano sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., in quanto non aveva agito in mala fede o colpa grave, essendo venuto a conoscenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo unicamente in tale sede, ha evidenziato che il Pt_1
per proporre opposizione aveva erroneamente scelto il rito semplificato e, comunque, il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. era stato notificato tardivamente oltre i quaranta giorni previsti dalla norma, non assumendo a tal fine rilevanza la data del deposito in cancelleria del ricorso, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 13.5.2025 è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: definizione della controversia mediante abbandono del giudizio con pagina 3 di 6 rinuncia agli atti e all'azione e con compensazione delle spese legali, parte opposta ha dichiarato di aderire alla proposta, precisando di non rinunciare al diritto, mentre parte opponente non ha aderito alla proposta conciliativa, sicchè all'udienza del 12.09.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Parte opponente ha eccepito la nullità e/o inefficacia del precetto per difetto di valido titolo esecutivo, poiché il decreto ingiuntivo in virtù del quale era stato notificato il precetto, era stato ritualmente opposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c.
Parte opposta ha eccepito che il decreto era divenuto esecutivo in quanto la notificazione del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. era avvenuta tardivamente oltre il termine di quaranta giorni previsti dalla norma, assumendo valore, ai fini della pendenza della lite, la data di notificazione del ricorso con il decreto del giudice.
Ebbene, quando il giudizio è introdotto con ricorso la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso. Preliminarmente alla notifica alla controparte, occorre l'intervento del giudice, che con proprio decreto, individua il giorno di udienza in cui le parti devono comparire, per cui per la valutazione della tempestività del termine per introdurre l'opposizione si tiene conto del giorno del deposito del ricorso, non già della notifica all'opposto di tale atto, che dipende, come espressamente previsto dall'art. 281 undecies c.p.c.
dal decreto con cui il giudice fissa il giorno di udienza che deve essere notificato alla controparte insieme all'atto di parte.
Parimenti infondata, anche se in questa sede non rileva, è l'eccezione relativa al rito prescelto dal per proporre opposizione. Pt_1
A tal fine, si osserva che l'art. 645 c.p.c. è stato modificato da parte del d. lgs. n. 164 del 31
ottobre 2024 (che in forza dell'art. 7 si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il
28.2.2023), infatti, è stato abrogato il riferimento all'atto di citazione, sicchè l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta, indifferentemente mediante notificazione dell'atto di citazione in opposizione ovvero mediante deposito del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.,
sicchè la nuova formulazione dell'art. 645 c.p.c. è la seguente: “in seguito all'opposizione il pagina 4 di 6 giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito.
Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
Ne consegue che il giudizio di opposizione può essere introdotto con entrambe le forme, atto di citazione o ricorso.
Nel caso in esame, risulta documentalmente che il ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto mediante tempestivo deposito in cancelleria del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., con la conseguenza che il titolo esecutivo risulta essere insussistente.
Si osserva che l'art. 474 c.p.c. stabilisce i presupposti per l'esecuzione forzata, indicando che essa può avvenire solo in presenza di un titolo esecutivo, che sia una sentenza, un atto pubblico notarile, un titolo di credito o una scrittura privata autenticata, purchè il diritto sia certo, liquido ed esigibile.
La validità del titolo è un requisito essenziale, infatti, solo in tal caso si può avere certezza della cifra o della prestazione in esso contenuta, più in generale, il titolo esecutivo evidenzia e prova la prestazione da pretendere davanti al giudice dell'esecuzione.
La presenza del titolo esecutivo è condizione necessaria per l'azione esecutiva, in mancanza quest'ultima non può che considerarsi illegittima, come nella specie.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inefficacia del precetto, stante la mancanza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e complessità della vicenda e all'attività effettivamente svolta.
Non risulta accoglibile la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In tema di spese processuali, la disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è integrata dall'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura di malafede processuale della parte, ebbene, nella specie, ritiene il Tribunale che l'atteggiamento processuale assunto pagina 5 di 6 dall'opposto, mediante la proposizione delle domande ed eccezioni, non ha arrecato danni irreparabili in capo all'opponente, tenuto conto anche della durata del processo, né ha palesato una sua grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 10.12.2024;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 849,00 per compenso professionale ed €. 264,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ancona, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6620/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12/09/2025 ad ore 10:10 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHEGIANI ROBERTO. Parte_1
Per 'avv. . Controparte_1 Controparte_1
L'avv. Marchegiani insiste per l'accoglimento dell'opposizione a precetto per tutte le ragioni esposte, si riporta alle conclusioni chiedendo la condanna alle spese.
L'avv. nel riportarsi ai propri scritti difensivi, impugna e contesta quanto dedotto e CP_1 argomentato da controparte, rimettendosi al giudice in ordine alla decisione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6620/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHEGIANI Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Ancona via Menicucci n. 3 presso il difensore avv.
MARCHEGIANI ROBERTO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in proprio ex art. 83 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 10.12.2024 dall'avv. CP_1
per l'importo di €. 14.937,50, in forza del decreto ingiuntivo n. 1247/2024 del
[...]
15.10.2024 emesso dal Tribunale di Ancona.
L'opponente chiedeva al Tribunale adito di: “accogliere la domanda e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia, dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica il precetto dell'avv. notificato in data 10.12.2024. Con condanna dell'opposto al Controparte_1
pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa e ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Assumeva, all'uopo, l'opponente la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto per difetto di valido titolo esecutivo, in quanto il decreto ingiuntivo, non dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e in virtù del quale era stato notificato l'atto di precetto.,
era stato ritualmente opposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., rilevava, pertanto, che il precetto era stato notificato senza un valido e idoneo titolo esecutivo.
Con comparsa di risposta del 1.3.2025 si è costituito l'opposto avv. il Controparte_1
quale ha contestato in fatto e in diritto quanto sostenuto da controparte, in particolare ha dedotto che non erano sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., in quanto non aveva agito in mala fede o colpa grave, essendo venuto a conoscenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo unicamente in tale sede, ha evidenziato che il Pt_1
per proporre opposizione aveva erroneamente scelto il rito semplificato e, comunque, il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. era stato notificato tardivamente oltre i quaranta giorni previsti dalla norma, non assumendo a tal fine rilevanza la data del deposito in cancelleria del ricorso, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 13.5.2025 è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: definizione della controversia mediante abbandono del giudizio con pagina 3 di 6 rinuncia agli atti e all'azione e con compensazione delle spese legali, parte opposta ha dichiarato di aderire alla proposta, precisando di non rinunciare al diritto, mentre parte opponente non ha aderito alla proposta conciliativa, sicchè all'udienza del 12.09.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Parte opponente ha eccepito la nullità e/o inefficacia del precetto per difetto di valido titolo esecutivo, poiché il decreto ingiuntivo in virtù del quale era stato notificato il precetto, era stato ritualmente opposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c.
Parte opposta ha eccepito che il decreto era divenuto esecutivo in quanto la notificazione del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. era avvenuta tardivamente oltre il termine di quaranta giorni previsti dalla norma, assumendo valore, ai fini della pendenza della lite, la data di notificazione del ricorso con il decreto del giudice.
Ebbene, quando il giudizio è introdotto con ricorso la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso. Preliminarmente alla notifica alla controparte, occorre l'intervento del giudice, che con proprio decreto, individua il giorno di udienza in cui le parti devono comparire, per cui per la valutazione della tempestività del termine per introdurre l'opposizione si tiene conto del giorno del deposito del ricorso, non già della notifica all'opposto di tale atto, che dipende, come espressamente previsto dall'art. 281 undecies c.p.c.
dal decreto con cui il giudice fissa il giorno di udienza che deve essere notificato alla controparte insieme all'atto di parte.
Parimenti infondata, anche se in questa sede non rileva, è l'eccezione relativa al rito prescelto dal per proporre opposizione. Pt_1
A tal fine, si osserva che l'art. 645 c.p.c. è stato modificato da parte del d. lgs. n. 164 del 31
ottobre 2024 (che in forza dell'art. 7 si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il
28.2.2023), infatti, è stato abrogato il riferimento all'atto di citazione, sicchè l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta, indifferentemente mediante notificazione dell'atto di citazione in opposizione ovvero mediante deposito del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.,
sicchè la nuova formulazione dell'art. 645 c.p.c. è la seguente: “in seguito all'opposizione il pagina 4 di 6 giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito.
Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
Ne consegue che il giudizio di opposizione può essere introdotto con entrambe le forme, atto di citazione o ricorso.
Nel caso in esame, risulta documentalmente che il ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto mediante tempestivo deposito in cancelleria del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., con la conseguenza che il titolo esecutivo risulta essere insussistente.
Si osserva che l'art. 474 c.p.c. stabilisce i presupposti per l'esecuzione forzata, indicando che essa può avvenire solo in presenza di un titolo esecutivo, che sia una sentenza, un atto pubblico notarile, un titolo di credito o una scrittura privata autenticata, purchè il diritto sia certo, liquido ed esigibile.
La validità del titolo è un requisito essenziale, infatti, solo in tal caso si può avere certezza della cifra o della prestazione in esso contenuta, più in generale, il titolo esecutivo evidenzia e prova la prestazione da pretendere davanti al giudice dell'esecuzione.
La presenza del titolo esecutivo è condizione necessaria per l'azione esecutiva, in mancanza quest'ultima non può che considerarsi illegittima, come nella specie.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inefficacia del precetto, stante la mancanza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e complessità della vicenda e all'attività effettivamente svolta.
Non risulta accoglibile la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In tema di spese processuali, la disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è integrata dall'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura di malafede processuale della parte, ebbene, nella specie, ritiene il Tribunale che l'atteggiamento processuale assunto pagina 5 di 6 dall'opposto, mediante la proposizione delle domande ed eccezioni, non ha arrecato danni irreparabili in capo all'opponente, tenuto conto anche della durata del processo, né ha palesato una sua grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 10.12.2024;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 849,00 per compenso professionale ed €. 264,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ancona, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6