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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 463/2024 promossa da:
SQ AV (C.F. [...]), residente in [...] Nord n. 21, difeso e rappresentato dall'Avv. Andrea Tedeschi
Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS , C.F.
80078750587 con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti QU DE propone opposizione all'avviso di addebito n. 395 2023 00018325 22 000 reso dall'INPS di Reggio Emilia in data 09/01/2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 10/01/2024, portante il pagamento della somma complessiva di € 16.295,13 a titolo di contributi, sanzioni e interessi asseritamente dovuti relativamente al periodo dal 01/2017 al 12/2017 a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato in data 17/05/2021 n. THS01AA00714 a carico della società “Nuovo Supermercato Poviglio snc” di Poviglio, di cui il ricorrente era socio. L'avviso d'addebito, nello specifico, trae origine dal verbale unico di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro in data 01/7/2020 a seguito di controllo della Guardia di Finanza.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono stati annullati dalla
Commissione Tributaria Provinciale, mentre il verbale dell'Ispettorato è stato annullato dalla
Sentenza n. 273/2022 passata in giudicato di questo Tribunale.
Si è costituito l'INPS chiedendo la conferma dell'avviso di addebito impugnato, affermando l'interruzione della prescrizione da parte del verbale ispettivo e comunque degli accertamente dell'Agenzia delle Entrate;
nel merito evidenzia come la richiamata Sentenza di questo Tribunale non riverbera alcun effetto nella causa odierna, in quanto nulla ha accertato in relazione ai maggiori redditi addebitati alla società, e di conseguenza ai soci, dal controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza.
Tanto premesso, all'esito della discussione orale la causa viene decisa, facendo espresso richiamo -giusta la previsione di cui all'art.118 disp. Att. Cpc.- a quanto già deciso (in controversie esattamente sovrapponibili) da questo stesso Tribunale con le sentenze rese in data 24/9/2024 negli RG 600/2023 -NE/inps e 602/2023-RO/inps (est. Dr.ssa
Cavallari) nei confronti dei due soci della società “Nuovo Supermercato Poviglio snc”, di cui il sig. QU è il terzo socio.
Con la differenza unica (ma la sostanza non cambia) che quelle sentenze si occupano della posizione dei soci illimitatamente responsabili per gli anni 2015 e 2016, mentre la presente controversia riguarda gli accertamenti di maggior reddito relativi all'anno 2017, anno in cui i due soci NE e RO hanno ceduto le quote e dunque non sussiste la loro responsabilità in solido.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Con riguardo alla eccezione di prescrizione, si osserva l'avviso d'addebito qui impugnato trae origine dall' accertamento n.THS01AM00457 (Doc.n.3 inps) notificato il 04/04/2022 direttamente nei confronti di SQ AV socio nell'anno 2017 con una quota di partecipazione pari al 100%; con tale accertamento è stato calcolato un reddito IRPEF superiore a quanto dichiarato, da cui è derivato il maggior contributo dovuto che è alla base dell'avviso di addebito oggi opposto.
Pag. 2 di 7 Sulla scorta di quanto deciso dalla Corte d'Appello distrettuale, cui questa Giudice intende allinearsi anche per non generare ulteriore contenzioso (pur dandosi atto che pende in subiecta materia ricorso per Cassazione) l'avviso di accertamento è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. C.A Bologna sezione Lavoro n. 676/22; e successiva C.A.
Bologna Sentenza 23/2023).
Ne consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto, in quanto l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 4/4/2022, inerente a contributi dell'anno 2017, ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della
L. 335/1995.
Nel merito, nella Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in data
20/09/2022 che ha annullato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno 2015
(ma si ripete che i successivi accertamenti sono assolutamente identici), si legge: “l'Agenzia non ha adempiuto all'onere della prova che Le incombeva;
invero:*non è dato comprendere dall'allegato 18 al pvc che l'Agenzia produce in giudizio, quale dovrebbe essere la lettura dei dati elencati posto che gli stessi si sostanziano in una serie di numeri da cui non è certo agevole rilevare le incongruenze addotte dall'Agenzia che giustificherebbe il rilievo dell'utilizzo di f.o.i.;**non è dato, neppure qui ,comprendere come i dati estrapolati dai badges contrastino i dati giuslavoristici;
vero è che l'Agenzia assume che tre dipendenti abbiano dichiarato di avere incassato compensi in nero ma non deduce elementi logici per cui questo comportamento possa essere “allargato” a tutti i dipendenti;
*** da queste considerazioni consegue che, anche, l'ulteriore rilievo ,che farebbe discendere da maggiori retribuzioni pagate i nero a “tutti” i dipendenti, un maggiore giro d'affari, non ha fondamento;
tanto più che stante il tipo di organizzazione d'impresa (casse con scontrino gestite ,anche, da dipendenti, acquisto dalla cooperativa cui è associata, tipologia di prodotti acquistati e ceduti…) appare del tutto improbabile la “cessione “ in nero degli stessi;
in conclusione va affermato che l'Agenzia non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni;
ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato;
all'accoglimento del ricorso della Società consegue l'accoglimento dei ricorsi dei Soci…”.(doc. 6 ric.)
Pag. 3 di 7 Tali motivazioni sono applicabili anche all'avviso di addebito, vista la portata generale dell'accertamento effettuato a carico della Società “Nuovo Supermercato Poviglio snc”, dal quale gli avvisi di addebito traggono origine.
Deve inoltre essere richiamata, soprattutto in relazione dell'indice del maggior volume di affari costituito dal pagamento di corrispettivi in nero, la Sentenza n. 273/2022 di questo
Tribunale che ha dichiarato non dovuti i contributi di cui si discute: “Dall'istruttoria testimoniale svolta (…) E' stato, innanzitutto, provato che gli orari dei dipendenti non venivano rilevati con ì badge, ma ·dai capi reparto che redigevano gli orari settimanali e annotavano la presenza e che erano tali documenti che venivano inviati per 1'elaborazione
·delle buste paga. È altresì, emerso che le risultanze dei badge venivano utilizzate solo internamente per il controllo di gestione (…) È stato altresì provato (…) che i badge dei dipendenti che cessavano l'attività o si assentavano per un erto periodo venivano riutilizzati.
(…) Per quanto attiene alle modeste somme che secondo le parti resistenti i suddetti lavoratori avrebbero ricevuto, ad altro titolo, fuori busta si osserva quanto segue.
I suddetti dipendenti, sentiti come testi, hanno smentito di aver ricevuto tali somme fuori busta in sede testimoniale e le loro deposizioni tenuto conto anche di quanto verbalizzato dalla Guardia di Finanza risultano attendibili. (…)
Orbene è evidente che sia le deposizioni dei suddetti dipendenti che le loro stesse dichiarazioni rese davanti alla Guardia di Finanza sono in contrasto con la ricostruzione della stessa, ricostruzione fatta propria dai resistenti, in base alla quale è stata ritenuta la sussistenza di erogazioni di retribuzioni in nero per somme ingenti. (…)
Si osserva, poi, che gli allegati al verbale della Guardia di Finanza, stante anche la loro equivocità considerati tutti i suddetti elementi probatori sopra esposti, non sono in mancanza di ulteriori elementi probatori, che sarebbe stato onere delle parti resistenti fornire, atti a provare la pretesa contributiva Inps (…)” (doc. 8 ric.)
In ogni caso, anche volendo entrare nel merito specifico del contenuto dell'avviso di accertamento per cui è causa, si osserva che lo stesso ha ad oggetto le seguenti contestazioni a carico della SNC “Nuovo Supermercato Poviglio”:
a) presunti costi indeducibili di cui la società avrebbe fruito a seguito dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (f.o.i.) per € 10.000,00;
Pag. 4 di 7 b) violazione relative agli obblighi di effettuazione e versamento di ritenute sul maggior imponibile di € 46.232,00 derivante dalla presunta erogazione di compensi in nero ai dipendenti per € 29.655,50 (e conseguente omissione di registrazione di ricavi imponibili da parte della società).
Ebbene, sotto il primo profilo (costi indeducibili a seguito dell'utilizzo di fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti” per € 10.000,00) nell'odierna sede giudiziaria è stata acquisita su istanza del ricorrente, che pure non ne onerato, la prova positiva che le operazioni “inesistenti” in realtà non erano affatto tali: ci si riferisce, in particolare, alla deposizione testimoniale resa dai Sigg.ri NT e Bondavalli all'udienza del 29/10/2024 che ha pienamente confermato l'effettività delle prestazioni rese dalla ditta ELI SERVICE nel corso del 2017 (distribuzione di volantini), che del resto era stata contestata sulla base della semplice allegazione che le fatture emesse dal fornitore, ad eccezione di una relativa al mese di gennaio, fossero carenti dell'elemento descrittivo ovvero non riportassero il numero dei volantini distribuiti ma solo l'entità del corrispettivo.
I testi, invece, hanno inequivocabilmente confermato, per loro conoscenza diretta, che presso il magazzino del supermercato dove lavoravano arrivava ogni quindi giorni un bancale con i volantini delle pubblicità che poi gli incaricati della ditta ELI SERVICE passavano a ritirare e provvedevano a distribuire.
Chiaro quindi come non possa parlarsi di alcuna operazione inesistente e che pertanto i costi contestati fossero stati del tutto legittimamente dedotti dalla società, in capo alla quale non poteva quindi derivare alcun maggior reddito al quale ancorare la pretesa contributiva per cui è causa.
Sotto il secondo profilo (compensi in nero asseritamente percepiti dai dipendenti e conseguente violazione degli obblighi di effettuazione e versamento di ritenute) occorre invece considerare che questo specifico aspetto era già stato trattato dall'intestato Tribunale nella causa RG 582/2020 (D.ssa Serri) avente ad oggetto il verbale unico di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro, anch'esso annullato con la sentenza prodotta sub doc. 8), passata in giudicato.
All'esito dell'ampia istruttoria documentale e testimoniale svolta in quel giudizio, infatti, il Tribunale aveva smontato in modo impietoso l'attendibilità della ricostruzione fatta dalla
Pag. 5 di 7 GDF nell'accertamento del 2019, a suo tempo recepita dall'Ispettorato in merito, tra gli altri, all'aspetto dei compensi “in nero”.
In particolare, infatti, circa la contestata discrepanza tra i LUL e le letture dei badge (di cui si legge anche alle pagg. 6 e ss. dell'accertamento prodotto sub doc. 2 dall'INPS), il Giudice ha disconosciuto la ricostruzione della GDF ritenendo per contro provato come non potesse ravvisarsi alcuna discrepanza in quanto era stato accertato che gli orari dei dipendenti non venivano in realtà rilevati con i badge - le cui risultanze venivano infatti utilizzate solo per il controllo di gestione interno dei singoli reparti - ma manualmente dai capi reparto, che redigevano dei prospetti settimanali su cui annotavano le presenze e trasmettevano poi all'ufficio competente per l'elaborazione delle buste paga (cfr. sentenza sub doc. 8 pagg. 5 -
6).
-Anche in merito ai compensi asseritamente percepiti in nero da alcuni dipendenti che avrebbero reso dichiarazioni in tal senso (NT, TI e NE), poi, il Giudice - dopo aver sentito personalmente gli interessati ma soprattutto dopo aver verificato il reale tenore letterale delle dichiarazioni verbalizzate dalla stessa GDF - ha per contro ritenuto provato come gli straordinari fossero sempre stati pagati in busta paga e che ciò non era in contrasto con le dichiarazioni che gli interessati avevano reso alla GDF stessa, che le avevano completamente travisate.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, nella specifica vicenda per cui è causa occorre riconoscere che non possa ritenersi in alcuna misura assolto l'onere probatorio che grava in capo all'Istituto in ordine alla sussistenza dei maggiori redditi in capo alla società da cui deriverebbero i maggiori redditi in capo al socio a cui fanno riferimento le pretese contributive per cui è causa.
Anche l'odierno avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
1) Accoglie l'opposizione proposta da QU DE e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 395 2023 00018325 22 000 notificato in data 10/01/2024 e accerta che nulla è dovuto per tale titolo;
2) Condanna l'INPS a rimborsare al ricorrente euro 43,00 per esborsi e € 3.500,00 per spese oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Pag. 6 di 7 Reggio Emilia così deciso il 29/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 463/2024 promossa da:
SQ AV (C.F. [...]), residente in [...] Nord n. 21, difeso e rappresentato dall'Avv. Andrea Tedeschi
Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS , C.F.
80078750587 con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti QU DE propone opposizione all'avviso di addebito n. 395 2023 00018325 22 000 reso dall'INPS di Reggio Emilia in data 09/01/2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 10/01/2024, portante il pagamento della somma complessiva di € 16.295,13 a titolo di contributi, sanzioni e interessi asseritamente dovuti relativamente al periodo dal 01/2017 al 12/2017 a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato in data 17/05/2021 n. THS01AA00714 a carico della società “Nuovo Supermercato Poviglio snc” di Poviglio, di cui il ricorrente era socio. L'avviso d'addebito, nello specifico, trae origine dal verbale unico di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro in data 01/7/2020 a seguito di controllo della Guardia di Finanza.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono stati annullati dalla
Commissione Tributaria Provinciale, mentre il verbale dell'Ispettorato è stato annullato dalla
Sentenza n. 273/2022 passata in giudicato di questo Tribunale.
Si è costituito l'INPS chiedendo la conferma dell'avviso di addebito impugnato, affermando l'interruzione della prescrizione da parte del verbale ispettivo e comunque degli accertamente dell'Agenzia delle Entrate;
nel merito evidenzia come la richiamata Sentenza di questo Tribunale non riverbera alcun effetto nella causa odierna, in quanto nulla ha accertato in relazione ai maggiori redditi addebitati alla società, e di conseguenza ai soci, dal controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza.
Tanto premesso, all'esito della discussione orale la causa viene decisa, facendo espresso richiamo -giusta la previsione di cui all'art.118 disp. Att. Cpc.- a quanto già deciso (in controversie esattamente sovrapponibili) da questo stesso Tribunale con le sentenze rese in data 24/9/2024 negli RG 600/2023 -NE/inps e 602/2023-RO/inps (est. Dr.ssa
Cavallari) nei confronti dei due soci della società “Nuovo Supermercato Poviglio snc”, di cui il sig. QU è il terzo socio.
Con la differenza unica (ma la sostanza non cambia) che quelle sentenze si occupano della posizione dei soci illimitatamente responsabili per gli anni 2015 e 2016, mentre la presente controversia riguarda gli accertamenti di maggior reddito relativi all'anno 2017, anno in cui i due soci NE e RO hanno ceduto le quote e dunque non sussiste la loro responsabilità in solido.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Con riguardo alla eccezione di prescrizione, si osserva l'avviso d'addebito qui impugnato trae origine dall' accertamento n.THS01AM00457 (Doc.n.3 inps) notificato il 04/04/2022 direttamente nei confronti di SQ AV socio nell'anno 2017 con una quota di partecipazione pari al 100%; con tale accertamento è stato calcolato un reddito IRPEF superiore a quanto dichiarato, da cui è derivato il maggior contributo dovuto che è alla base dell'avviso di addebito oggi opposto.
Pag. 2 di 7 Sulla scorta di quanto deciso dalla Corte d'Appello distrettuale, cui questa Giudice intende allinearsi anche per non generare ulteriore contenzioso (pur dandosi atto che pende in subiecta materia ricorso per Cassazione) l'avviso di accertamento è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. C.A Bologna sezione Lavoro n. 676/22; e successiva C.A.
Bologna Sentenza 23/2023).
Ne consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto, in quanto l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 4/4/2022, inerente a contributi dell'anno 2017, ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della
L. 335/1995.
Nel merito, nella Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in data
20/09/2022 che ha annullato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno 2015
(ma si ripete che i successivi accertamenti sono assolutamente identici), si legge: “l'Agenzia non ha adempiuto all'onere della prova che Le incombeva;
invero:*non è dato comprendere dall'allegato 18 al pvc che l'Agenzia produce in giudizio, quale dovrebbe essere la lettura dei dati elencati posto che gli stessi si sostanziano in una serie di numeri da cui non è certo agevole rilevare le incongruenze addotte dall'Agenzia che giustificherebbe il rilievo dell'utilizzo di f.o.i.;**non è dato, neppure qui ,comprendere come i dati estrapolati dai badges contrastino i dati giuslavoristici;
vero è che l'Agenzia assume che tre dipendenti abbiano dichiarato di avere incassato compensi in nero ma non deduce elementi logici per cui questo comportamento possa essere “allargato” a tutti i dipendenti;
*** da queste considerazioni consegue che, anche, l'ulteriore rilievo ,che farebbe discendere da maggiori retribuzioni pagate i nero a “tutti” i dipendenti, un maggiore giro d'affari, non ha fondamento;
tanto più che stante il tipo di organizzazione d'impresa (casse con scontrino gestite ,anche, da dipendenti, acquisto dalla cooperativa cui è associata, tipologia di prodotti acquistati e ceduti…) appare del tutto improbabile la “cessione “ in nero degli stessi;
in conclusione va affermato che l'Agenzia non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni;
ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato;
all'accoglimento del ricorso della Società consegue l'accoglimento dei ricorsi dei Soci…”.(doc. 6 ric.)
Pag. 3 di 7 Tali motivazioni sono applicabili anche all'avviso di addebito, vista la portata generale dell'accertamento effettuato a carico della Società “Nuovo Supermercato Poviglio snc”, dal quale gli avvisi di addebito traggono origine.
Deve inoltre essere richiamata, soprattutto in relazione dell'indice del maggior volume di affari costituito dal pagamento di corrispettivi in nero, la Sentenza n. 273/2022 di questo
Tribunale che ha dichiarato non dovuti i contributi di cui si discute: “Dall'istruttoria testimoniale svolta (…) E' stato, innanzitutto, provato che gli orari dei dipendenti non venivano rilevati con ì badge, ma ·dai capi reparto che redigevano gli orari settimanali e annotavano la presenza e che erano tali documenti che venivano inviati per 1'elaborazione
·delle buste paga. È altresì, emerso che le risultanze dei badge venivano utilizzate solo internamente per il controllo di gestione (…) È stato altresì provato (…) che i badge dei dipendenti che cessavano l'attività o si assentavano per un erto periodo venivano riutilizzati.
(…) Per quanto attiene alle modeste somme che secondo le parti resistenti i suddetti lavoratori avrebbero ricevuto, ad altro titolo, fuori busta si osserva quanto segue.
I suddetti dipendenti, sentiti come testi, hanno smentito di aver ricevuto tali somme fuori busta in sede testimoniale e le loro deposizioni tenuto conto anche di quanto verbalizzato dalla Guardia di Finanza risultano attendibili. (…)
Orbene è evidente che sia le deposizioni dei suddetti dipendenti che le loro stesse dichiarazioni rese davanti alla Guardia di Finanza sono in contrasto con la ricostruzione della stessa, ricostruzione fatta propria dai resistenti, in base alla quale è stata ritenuta la sussistenza di erogazioni di retribuzioni in nero per somme ingenti. (…)
Si osserva, poi, che gli allegati al verbale della Guardia di Finanza, stante anche la loro equivocità considerati tutti i suddetti elementi probatori sopra esposti, non sono in mancanza di ulteriori elementi probatori, che sarebbe stato onere delle parti resistenti fornire, atti a provare la pretesa contributiva Inps (…)” (doc. 8 ric.)
In ogni caso, anche volendo entrare nel merito specifico del contenuto dell'avviso di accertamento per cui è causa, si osserva che lo stesso ha ad oggetto le seguenti contestazioni a carico della SNC “Nuovo Supermercato Poviglio”:
a) presunti costi indeducibili di cui la società avrebbe fruito a seguito dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (f.o.i.) per € 10.000,00;
Pag. 4 di 7 b) violazione relative agli obblighi di effettuazione e versamento di ritenute sul maggior imponibile di € 46.232,00 derivante dalla presunta erogazione di compensi in nero ai dipendenti per € 29.655,50 (e conseguente omissione di registrazione di ricavi imponibili da parte della società).
Ebbene, sotto il primo profilo (costi indeducibili a seguito dell'utilizzo di fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti” per € 10.000,00) nell'odierna sede giudiziaria è stata acquisita su istanza del ricorrente, che pure non ne onerato, la prova positiva che le operazioni “inesistenti” in realtà non erano affatto tali: ci si riferisce, in particolare, alla deposizione testimoniale resa dai Sigg.ri NT e Bondavalli all'udienza del 29/10/2024 che ha pienamente confermato l'effettività delle prestazioni rese dalla ditta ELI SERVICE nel corso del 2017 (distribuzione di volantini), che del resto era stata contestata sulla base della semplice allegazione che le fatture emesse dal fornitore, ad eccezione di una relativa al mese di gennaio, fossero carenti dell'elemento descrittivo ovvero non riportassero il numero dei volantini distribuiti ma solo l'entità del corrispettivo.
I testi, invece, hanno inequivocabilmente confermato, per loro conoscenza diretta, che presso il magazzino del supermercato dove lavoravano arrivava ogni quindi giorni un bancale con i volantini delle pubblicità che poi gli incaricati della ditta ELI SERVICE passavano a ritirare e provvedevano a distribuire.
Chiaro quindi come non possa parlarsi di alcuna operazione inesistente e che pertanto i costi contestati fossero stati del tutto legittimamente dedotti dalla società, in capo alla quale non poteva quindi derivare alcun maggior reddito al quale ancorare la pretesa contributiva per cui è causa.
Sotto il secondo profilo (compensi in nero asseritamente percepiti dai dipendenti e conseguente violazione degli obblighi di effettuazione e versamento di ritenute) occorre invece considerare che questo specifico aspetto era già stato trattato dall'intestato Tribunale nella causa RG 582/2020 (D.ssa Serri) avente ad oggetto il verbale unico di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro, anch'esso annullato con la sentenza prodotta sub doc. 8), passata in giudicato.
All'esito dell'ampia istruttoria documentale e testimoniale svolta in quel giudizio, infatti, il Tribunale aveva smontato in modo impietoso l'attendibilità della ricostruzione fatta dalla
Pag. 5 di 7 GDF nell'accertamento del 2019, a suo tempo recepita dall'Ispettorato in merito, tra gli altri, all'aspetto dei compensi “in nero”.
In particolare, infatti, circa la contestata discrepanza tra i LUL e le letture dei badge (di cui si legge anche alle pagg. 6 e ss. dell'accertamento prodotto sub doc. 2 dall'INPS), il Giudice ha disconosciuto la ricostruzione della GDF ritenendo per contro provato come non potesse ravvisarsi alcuna discrepanza in quanto era stato accertato che gli orari dei dipendenti non venivano in realtà rilevati con i badge - le cui risultanze venivano infatti utilizzate solo per il controllo di gestione interno dei singoli reparti - ma manualmente dai capi reparto, che redigevano dei prospetti settimanali su cui annotavano le presenze e trasmettevano poi all'ufficio competente per l'elaborazione delle buste paga (cfr. sentenza sub doc. 8 pagg. 5 -
6).
-Anche in merito ai compensi asseritamente percepiti in nero da alcuni dipendenti che avrebbero reso dichiarazioni in tal senso (NT, TI e NE), poi, il Giudice - dopo aver sentito personalmente gli interessati ma soprattutto dopo aver verificato il reale tenore letterale delle dichiarazioni verbalizzate dalla stessa GDF - ha per contro ritenuto provato come gli straordinari fossero sempre stati pagati in busta paga e che ciò non era in contrasto con le dichiarazioni che gli interessati avevano reso alla GDF stessa, che le avevano completamente travisate.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, nella specifica vicenda per cui è causa occorre riconoscere che non possa ritenersi in alcuna misura assolto l'onere probatorio che grava in capo all'Istituto in ordine alla sussistenza dei maggiori redditi in capo alla società da cui deriverebbero i maggiori redditi in capo al socio a cui fanno riferimento le pretese contributive per cui è causa.
Anche l'odierno avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
1) Accoglie l'opposizione proposta da QU DE e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 395 2023 00018325 22 000 notificato in data 10/01/2024 e accerta che nulla è dovuto per tale titolo;
2) Condanna l'INPS a rimborsare al ricorrente euro 43,00 per esborsi e € 3.500,00 per spese oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Pag. 6 di 7 Reggio Emilia così deciso il 29/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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