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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 97/2021 R.G, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Piazza Carità, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Mario
Gramegna – c.f. – P.IV , che lo rappresenta e C.F._2 P.IV_1
difende (fax 081.497.13.50 – PEC in virtù di procura Email_1
in atti;
appellante in riassunzione
CONTRO
– P.IV , con sede in OG VE (TV) Controparte_1 P.IV_2
– 31021 alla via Marocchesa, 14; appellata in riassunzione - contumace
OGGETTO: appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza n. 2570/2014 pubblicata il 18/02/2014;
CONCLUSIONI:
- Per “chiede l'integrale accoglimento della domanda;
darsi atto Parte_1 dell'avvenuta trasmissione dei fascicoli d'ufficio dei giudizi precedenti e darsi atto che ha provveduto a depositare copia conforme della CTU, nonché dei verbali di causa del giudizio di primo grado, contenenti l'espletamento della prova per testi, (cfr. documento in pdf depositato il 29.1.2021, nominato “produzione cassazione parte 1”, in cui da pag. 42 a seguire sono scansionati i verbali richiesti); qualora essenziale ai fini della decisione finale, richiede nuovamente la escussione dei testi, come indicati nella memoria II termine del giudizio di primo grado e sulle circostanze dei capitoli ivi articolati;
1 dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, rimasto non identificato, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare le Controparte_1 nella qualità di impresa designata dalla Consap – F.G.V.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.
283, Lettera del C.d.A., d.lgs 209/2005, al risarcimento del danno in favore dell'odierno appellante per le causali di cui all'atto introduttivo del giudizio nella misura derivante dalle risultanze di cui alla espletata CTU medico legale, nel giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
condannare le Controparte_1 nella qualità di impresa designata dalla Consap – F.G.V.S., al pagamento delle spese
[...] processuali e competenze del presente grado di giudizio, nonché alle spese di giudizio di legittimità e a quelle dei precedenti gradi, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c. Chiede la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto notificato il 12/04/2011 citava in giudizio la Parte_1 per chiederne la condanna - quale impresa designata dalla Controparte_2
CONSAP per la gestione sinistri della Regione Campania – al risarcimento delle lesioni personali e dei danni alla salute patiti dal medesimo (biologico, specifico, morale, emergente, patrimoniale), quantificati nella misura di € 75.000, assumendo che:
- in data 18/04/2008, alle ore 8:00 circa, si trovava in Napoli, a percorrere a piedi la via Ghisleri quando, giunto all'altezza dell'istituto scolastico I.P.S.S.C.T., mentre era in procinto di attraversare la strada osservando le normali regole di prudenza, veniva improvvisamente, investito da un autoveicolo non identificato che lo faceva cadere a terra procurandogli lesioni personali da cui è derivato un periodo di invalidità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 60 (sessanta), un periodo di invalidità temporanea totale parziale al 50% (I.T.P.) di giorni 90, con postumi permanenti residuati valutabili nella misura del 15%, come da relazione medica depositata;
- per dette lesioni all'attore va liquidato il relativo risarcimento, quantificato in €
2 75.000,00 ovvero, per danno biologico € 44.439,00, I.T.T. (euro 4.140,00), I.T.P. al
50% (euro 3.105,00), I.T.P. al 25% (euro 1.552,00), danno morale (€ 17.745,00), nonché per il ristoro delle spese mediche e farmaceutiche sostenute (quantificate forfettariamente in € 4000,00);
- per i fatti di cui sopra, l'istante, presentava presso la competente autorità, atto di denuncia-querela contro ignoti, chiedendo la punizione del responsabile dell'incidente;
- con raccomandata A.R. costituiva in mora ai sensi e per gli effetti dell'artt. 283, c.
19 lett. A del d.lgs 209/2005, D.P.R. 254/2006 la quale impresa Controparte_1
designata dalla CONSAP per la gestione sinistri della Regione Campania e la stessa CONSAP […];
Il procedimento veniva incardinato dinanzi dal Tribunale di Napoli, al n. R.G.
13225/2011.
La si costituiva tempestivamente il 07/09/2011 eccependo Controparte_2 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in quanto parte attorea avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti di legge necessari a giustificare la vocatio in ius del Fondo di Garanzia vittime della strada ex art. 283 e ss. D. lgs
209/2005, atteso il carattere del tutto generico della citazione, per ciò che concerne la descrizione della dinamica del sinistro, dalla quale non si evinceva la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo investitore;
che a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda, occorreva provare di aver sporto querela e di essere in possesso del provvedimento di chiusura inchiesta a carico dell'ignoto investitore e, nel merito, di provare il fatto storico e il nesso causale tra il medesimo e le lesioni lamentate. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, con sentenza n. 2570/2014 pubblicata il
18/02/2014 così provvedeva: “
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio; 3.
3 Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 20 per esborsi ad € 3.800 per compensi, oltre Iva e C.p.a.”.
Il Tribunale ha ritenuto inattendibili i due testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, sul rilievo che i loro nomi non erano stati indicati dalla madre dell'infortunato nella denuncia/querela proposta il 21/04/2008.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto ritualmente notificato proponeva impugnazione Parte_1
avverso la prefata sentenza ritenendola erroneamente adottata in virtù di una insufficiente motivazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Chiedeva, in riforma, accogliere la domanda così come proposta, e condannare la quale impresa designata dalla CONSAP per Controparte_3
la gestione sinistri della Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dal medesimo;
con vittoria delle spese di lite.
Iscritta la causa al r.g.c. al n. 3938/2014, rimaneva contumace la Controparte_1
nella sua qualità di successore delle chiedendo
[...] Controparte_3
il rigetto dell'appello, per essere lo stesso infondato. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 17.07.2018.
Con sentenza n. 5432/2018, pubblicata il 27.11.2018, la Corte d'Appello di Napoli,
IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
“1. Dichiara la contumacia di 2) respinge l'appello e, per Controparte_3
l'effetto, conferma la sentenza appellata;
3) condanna a rifondere a Parte_1 le spese del presente grado, che liquida in € 5.750,00 di cui € 5.000,00 Controparte_1 per compenso professionale e 750,00 per spese generali;
4) dà atto della sussistenza in capo all'impugnante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n.
115.
RICORSO PER CASSAZIONE
Il ricorreva in Cassazione invocando la declaratoria di nullità Parte_1 dell'intero giudizio di appello svoltasi nonostante il suo difensore si fosse
4 cancellato volontariamente dall'albo degli avvocati, con perdita dello ius postulandi, determinando così l'interruzione del processo non dichiarata dalla
Corte giudicante.
Il giudizio veniva iscritto al n. R.G. 18069/19.
Con ordinanza n. 21359/2020, pubblicata il 06.10.2020, la Corte di cassazione, così provvedeva: “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese” ritenendo fondato il vizio processuale sopra evidenziato.
GIUDIZIO DI APPELLO IN RIASSUNZIONE
Con atto in riassunzione notificato il 30/12/2020, citava in Parte_1
giudizio la nella qualità di impresa designata dalla Consap, Controparte_1 quale fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, a mezzo della propria mandataria e rappresentante , concludendo: “ Controparte_4
affinché NEL MERITO – accertasse e dichiarasse la responsabilità del conducente e/o proprietario del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso;
- accogliesse la domanda, come proposta, perché procedibile, ammissibile, fondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannasse la società nella qualità di impresa designata Controparte_1 dalla Consap per la gestione dei sinistri della Regione Campania per il F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento delle lesioni personali e dei danni alla salute patiti, (biologico, specifico, morale, emergente e patrimoniale) dal signor
nella misura di € 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto Parte_1 al soddisfo, od in quell'altra ritenuta più equa e giusta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, per le causali in premessa;
- per l'effetto, condannare la società nella qualità di impresa designata Controparte_1 dalla Consap, quale F.G.S.V., al pagamento di spese, diritti e onorari, relativi a tutte le fasi del precedente giudizio, in favore del procuratore antistatario,”.
La restava contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14/10/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 5 Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'atto di riassunzione notificato all'indirizzo Pec di parte appellata il 30/12/20, a fronte dell'ordinanza di cassazione con rinvio pubblicata il 06/10/20 , nel rispetto del disposto di cui all'art
392 cpc secondo cui, “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di cassazione”.(primo comma).
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
Invero, il giudizio di inattendibilità dei testi escussi in primo grado si basa esclusivamente sul fatto che il teste “ha dichiarato espressamente di Tes_1 non avere chiamato l'ambulanza, mentre la madre dell'attore ha parlato, come teste oculare, di una persona che aveva chiamato l'ambulanza. Non è attendibile neppure il teste , il quale potrebbe aver lasciato le proprie generalità solo al padre Tes_2 dell'infortunato, quando questi giunse sul posto, visto che non ha riferito di averlo fatto in un'altra occasione: ma allora la madre del avrebbe (dovuto) fornito le sue Parte_1 generalità ai Carabinieri. Quindi, non si può credere che i due testi abbiano effettivamente assistito all'evento che l'attore asserisce avergli causato le lesioni per le quali chiede di essere risarcito. La domanda non è quindi stata provata, e va rigettata” (cfr. sentenza impugnata).
La Corte d'appello di Napoli in prima battuta ha confermato il giudizio di inattendibilità dei testi formulato dal giudice di prima cure affermando che:
La circostanza che nessuno dei due dichiaranti sia stato in grado di precisare, al di là di un generico riferimento ad un «colore chiaro» qual era il colore, non indicata nel capitolo di prova orale e non risultante dagli atti stragiudiziali, dell'autovettura investitrice costituisce un primo grave elemento di dubbio delle genuinità dei testimoni.
Tale lacuna mnesica infatti non appare agevolmente spiegabile specie perché entrambi hanno riferito di aver assistito all'incidente sin dalle sue fasi iniziali e quindi hanno avuto sia l'occasione sia il tempo di vedere il colore dell'autovettura «pirata» tanto da poterne riferire. Il teste addirittura afferma che l'autovettura pirata ha attraversato a Tes_2 velocità sostenuta l'intera carreggiata ed era in atto difficile manovra per evitare
l'investimento del pedone.
6 L'assoluta precisione della narrazione circa la dinamica dell'accaduto, le condizioni meteo della giornata, l'essere l'investimento avvenuto nei pressi d'una scuola, l'attraversamento della strada da parte del pedone investito ed infine la descrizione precisa delle caratteristiche fisiche dello stesso pedone (età, statura, corporatura) contrasta con la genericità delle dichiarazioni rese dai testi circa il colore...(dell'autoveicolo)"
Evidenzia la Corte che (sarebbe stato interesse della madre offrire quante più informazioni possibili agli inquirenti, onde agevolarli nella ricerca del feritore del figlio), e che dal verbale di ricezione di querela orale la querelante si offrì spontaneamente di fornire informazioni su «oggetti e persone coinvolte».
In conclusione, i dubbi sull'attendibilità dei testi sono così pregnanti (e ben più numerosi di quelli, pur rilevanti, evidenziati dal Tribunale) che deve escludersi che l'appellante abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
Orbene, l'unico elemento di inattendibilità che il giudice di prime cure ha assunto come decisivo (confermato poi dalla Corte d'Appello) è rappresentato dal fatto che il teste ha asserito di non aver chiamato i mezzi di soccorso mentre, di Tes_1
contro la madre del in sede di denuncia – querela, ha affermato che Parte_1 un signore presente ai fatti di causa aveva chiamato l'ambulanza.
Tuttavia, ad un'attenta lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla mamma del (sig.ra non si evincono elementi idonei per Parte_1 CP_5 giungere alla conclusione:
a) dell'identità tra la persona che ha chiamato i soccorsi con il teste Tes_1
b) della discrasia tra le dichiarazioni del teste (che si era presentato Tes_3 presso la famiglia il giorno stesso del sinistro o la sera successiva) e quanto riferito in denuncia-querela 3 gg dopo dalla sig.ra (di non sapere chi CP_5 avesse chiamato il 118 e di non conoscere nessuno che avesse assistito al sinistro).
Al contrario i giudici di merito non hanno affatto considerato che in ragione delle circostanze del caso concreto (orario del sinistro (ore 8 di mattina), avvenuto in prossimità di un istituto scolastico) era molto probabile e verosimile che altre persone (diverse dai testi escussi) avessero assistito al sinistro, attivandosi per 7 chiamare i soccorsi. Ed infatti lo stesso in sede di escussione precisa di Tes_1
NON avere chiamato l'autoambulanza che poi intervenne e di NON avere chiamato il padre del he sopraggiunse sul luogo del sinistro. Parte_1
Il teste NON HA dichiarato di avere chiamato l'autoambulanza od il Tes_2
padre della vittima.
Secondo la ricostruzione del Tribunale il teste , (…) potrebbe aver lasciato le Tes_2 proprie generalità solo al padre dell'infortunato quando questi giunse sul posto, visto che non ha riferito di averlo fatto in un'altra occasione, sicché la madre del Parte_1
avrebbe (dovuto conoscerne e) fornire le generalità ai Carabinieri al momento della denuncia querela, mentre al contrario ha riferito di non conoscere nessuno che avesse assistito al sinistro.
Tali incongruenze hanno portato entrambi i precedenti giudici di merito a rigettare la domanda, senza considerare le altre circostanze oggettivamente emerse nel corso dell'istruttoria, ovvero l'intervento dell'autoambulanza, la compatibilità causale accertata dal CTU tra la dinamica del sinistro come descritta dal gli esiti riportati dal medesimo. Parte_1
Alla luce di tali evenienze istruttorie e considerato che entrambi i testi escussi hanno dichiarato l'impossibilità d'identificare l'autoveicolo autore del sinistro il cui conducente è rimasto sconosciuto, la domanda merita accoglimento con condanna delle quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania quale FGVS, la liquidazione del danno come di seguito formulata in applicazione delle tabelle di Milano in vigore all'attualità secondo il seguente schema di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
8 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 31.485,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 40.300,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
Totale generale: € 46.337,50.
L'importo dev'essere ora devalutato alla data del sinistro e maggiorato degli interessi legali via via maturati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: importo da Devalutare: € 46.337,50
Dal mese di: giugno 2025
Al mese di: aprile 2008
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice giugno 2025: 121,3
Indice aprile 2008: 133,5
Raccordo Indici: 1,47
Indice di Devalutazione: 0,749
Totale Devalutazione: € 11.653,74
Importo Devalutato: € 34.683,76.
Occorre ora maggiorare tale somma degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 34.683,76
Data Iniziale: 18/04/2008
Data Finale: 30/06/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: aprile 2008
9 Scadenza Rivalutazione: giugno 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 133,5
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,336
Totale Rivalutazione: € 11.653,74
Capitale Rivalutato: € 46.337,50
Totale Colonna Giorni: 6282
Totale Interessi: € 10.219,77
Rivalutazione + Interessi: € 21.873,51
Capitale Rivalutato + Interessi: € 56.557,27.
Sulla somma spettano gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della Controparte_1 quale impresa designata dal FGVS per la Regione Campania e liquidate con
[...]
attribuzione al procuratore antistatario Avv. Mario Gramegna come segue:
per il giudizio di primo grado in € 545,00 per spese vive nonché € 7.616 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il ricorso in Cassazione in € 1.063,00 per spese vive nonché € 5.513 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio di riassunzione in appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone a carico dell'appellata contumace le spese di CTU espletata in primo grado come liquidata dal Tribunale oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza
10 n. 2570/2014 pubblicata il 18/02/2014 dal Tribunale di Napoli così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
quale impresa designata dal FGVS per la Regione Campania a CP_1 risarcire a il danno patito dal medesimo per i fatti di Parte_1
causa che liquida in € 56.557,27 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) condanna la quale impresa designata dal FGVS per la Controparte_1
Regione Campania a rifondere a le spese di lite del Parte_1
presente giudizio che liquida, con attribuzione al procuratore antistatario Avv.
Mario Gramegna, per il giudizio di primo grado in € 545,00 per spese vive nonché € 7.616 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il ricorso in Cassazione in € 1.063,00 per spese vive nonché € 5.513 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio di riassunzione in appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3) Pone a carico della quale impresa designata dal FGVS per la Controparte_1
Regione Campania le spese di CTU espletata in primo grado come liquidata dal Tribunale oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario CP_6 dott.ssa Marta Cucco.
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