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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4474/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano - SE GR 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250068641553000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250068641553000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec in data 13/10/2025 alla sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Società Ricorrente_1 srl propone opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820250068641553000 per il complessivo importo di Euro 284,99 che dichiara di aver ricevuto in notifica via in data 14.07.2025 (Ruolo
n. 2025/10625 – CU 2024 - Ente impositore Corte Giustizia Trib I Milano - Euro 111,45; Ruolo n. 2025/11351
Diritti camerali 2021 - impositore Camera Comm Milano – euro 167,99), al fine di ottenerne l'annullamento.
I resistenti in via pregiudiziale ed assorbente chiedono l'inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente con nota recente chiede un rinvio dell'udienza per poter replicare agli interventi volontari della Camera di Commercio e della Corte di Giustizia.
Il rinvio non viene concesso trattandosi di interventi che non introducono nessun elemento nuovo non già
a conoscenza di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti ed ascoltate le parti resistenti, ritiene di accogliere in via principale ed assorbente le richieste di inammissibilità avanzate dai medesimi.
In primo luogo, il ricorso è stato notificato il 13.10.2025 alla sola AdeR. Tuttavia il ricorso, e così la procura alle liti in favore del legale della ricorrente, risultano sottoscritti, rispettivamente, in data 30.10.2025 22:28:34
(UTC) e 30.10.2025 22:27:37 (UTC). Si rileva, altresì, la improponibilità ed inammissibilità della proposta impugnativa per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori titolari dei rispettivi crediti di cui agli atti presupposti l'impugnata cartella di pagamento – Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano e Camera di Commercio di Milano - litisconsorti necessari per aver provveduto all'emissione e notifica degli atti di propria esclusiva competenza.
E', infatti, onere di parter ricorrente rivolgere correttamente e dinanzi al Giudice competente per materia e per territorio, le proprie specifiche doglianze nei confronti dei soggetti legittimati correttamente individuati in ragione delle specifiche responsabilità. Ciò, a norma dell'art. 14 6° c. Dlgs n. 546.92, come novellato.
Ad abundantiam si rileva che seppure in via asorbente si dichiara l'inammissibilità del ricorso, anche nel merito il ricorso andrebbe rigettato.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 150,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4474/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano - SE GR 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250068641553000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250068641553000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec in data 13/10/2025 alla sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Società Ricorrente_1 srl propone opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820250068641553000 per il complessivo importo di Euro 284,99 che dichiara di aver ricevuto in notifica via in data 14.07.2025 (Ruolo
n. 2025/10625 – CU 2024 - Ente impositore Corte Giustizia Trib I Milano - Euro 111,45; Ruolo n. 2025/11351
Diritti camerali 2021 - impositore Camera Comm Milano – euro 167,99), al fine di ottenerne l'annullamento.
I resistenti in via pregiudiziale ed assorbente chiedono l'inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente con nota recente chiede un rinvio dell'udienza per poter replicare agli interventi volontari della Camera di Commercio e della Corte di Giustizia.
Il rinvio non viene concesso trattandosi di interventi che non introducono nessun elemento nuovo non già
a conoscenza di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti ed ascoltate le parti resistenti, ritiene di accogliere in via principale ed assorbente le richieste di inammissibilità avanzate dai medesimi.
In primo luogo, il ricorso è stato notificato il 13.10.2025 alla sola AdeR. Tuttavia il ricorso, e così la procura alle liti in favore del legale della ricorrente, risultano sottoscritti, rispettivamente, in data 30.10.2025 22:28:34
(UTC) e 30.10.2025 22:27:37 (UTC). Si rileva, altresì, la improponibilità ed inammissibilità della proposta impugnativa per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori titolari dei rispettivi crediti di cui agli atti presupposti l'impugnata cartella di pagamento – Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano e Camera di Commercio di Milano - litisconsorti necessari per aver provveduto all'emissione e notifica degli atti di propria esclusiva competenza.
E', infatti, onere di parter ricorrente rivolgere correttamente e dinanzi al Giudice competente per materia e per territorio, le proprie specifiche doglianze nei confronti dei soggetti legittimati correttamente individuati in ragione delle specifiche responsabilità. Ciò, a norma dell'art. 14 6° c. Dlgs n. 546.92, come novellato.
Ad abundantiam si rileva che seppure in via asorbente si dichiara l'inammissibilità del ricorso, anche nel merito il ricorso andrebbe rigettato.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 150,00 a favore di ciascuna parte costituita.