Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 174
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio

    Il giudice ha ritenuto che fosse onere della parte ricorrente rivolgere correttamente le proprie doglianze nei confronti dei soggetti legittimati, in conformità all'art. 14, 6° c. del D.Lgs. n. 546/92.

  • Accolto
    Inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio

    Il giudice ha ritenuto che fosse onere della parte ricorrente rivolgere correttamente le proprie doglianze nei confronti dei soggetti legittimati, in conformità all'art. 14, 6° c. del D.Lgs. n. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 174
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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