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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 73/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 49 del 27.1.2025, comunicata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Spadafora e Parte_1
NZ EA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio CP_1 in Milano – reclamante
[...] nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Menzani e Carlo Parte_2
Ablondi ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec della prima – reclamata posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Parte_2
Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92/2012, evidenziando di essersi occupato per la controparte (attiva nel settore della
“lavorazione e stampaggio, anche per conto terzi, di materie plastiche, carta ed affini”), dall'1.3.2013 al 2.2.2022, principalmente della manutenzione degli impianti elettrici, nonché della posa in opera di quelli che si rendeva necessario installare1, presentando l'attività svolta, formalmente di collaborazione autonoma,
i caratteri sostanziali della subordinazione. La prestazione era infatti pienamente inserita nell'organizzazione aziendale, venendo remunerata peraltro sulla base di un compenso orario fisso, ed era obbligatoriamente sospesa per due settimane in agosto, allorquando la società chiudeva per la pausa estiva.
Il rapporto cessava il 2.2.2022 ad iniziativa della società, scelta dovuta all'iniziativa dell'interessato di interrompere la relazione sentimentale intercorsa con la l. r. fino all'autunno del 2021. CP_2
Il qualificato il rapporto ex art. 2094 c.c., chiedeva: “In via Pt_2 principale:
- accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e fino al 2.2.2022, con decorrenza dall'1.3.2013 o, Pt_2 Pt_1 comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare l'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.
n. 300/1970;
- condannare a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a Pt_1 risarcirgli il «danno subito», mediante la corresponsione di un'indennità
«commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione»; in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a lordi Euro 35.570,65 (= 7.114,13 X
5).
In via gradata:
2 - accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Parte sig. e Data fino al 2.2.2022, con decorrenza dall'1.3.2013 o, Pt_2 comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare la «insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» ex art. 18, comma 7, L. n. 300/1970;
- condannare a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a Pt_1 pagargli una «indennità risarcitoria (…) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione» commisurata «all'ultima retribuzione globale di fatto», pari a lordi Euro 7.114,13; in ogni caso la misura di tale indennità non potrà essere superiore a dodici mensilità.
In via ulteriormente gradata: - accertare la natura subordinata del Parte rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e Data fino al 2.2.2022, con Pt_2 decorrenza dall'1.3.2013 o, comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare l'inefficacia del licenziamento «per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604» ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970;
- condannare «al pagamento di un'indennità risarcitoria Pt_1 onnicomprensiva» determinata «tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto», lordi Euro 7.114,13;
- condannare, altresì, al pagamento dell'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso (45 giorni), pari a lordi Euro 10.671,195.
Il tutto oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e compenso professionale, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e dando atto che il ricorrente si riserva di esercitare in separato giudizio i propri diritti per crediti ulteriori o anche solo maggiori rispetto a quelli oggi fatti valere, comunque traenti causa o anche solo occasione dal rapporto de quo, dal suo svolgimento e dalla sua cessazione, quali la richiesta di pagamento delle differenze retributive e di versamento della conseguente retribuzione, nonché, in via esemplificativa e non esaustiva, la quantificazione del risarcimento per l'eventuale danno pensionistico cagionatogli in ragione dell'intervenuta prescrizione di parte dei contributi dovuti, una volta che il signor avrà maturato i requisiti per accedere al Pt_2 trattamento pensionistico stesso”.
Il Tribunale di Parma, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente e con escussione di informatori, escludeva la possibilità di
3 accertare la natura subordinata della prestazione per mancanza del requisito dell'eterodirezione dell'attività e degli indici sussidiari.
Non poteva farsi poi applicazione delle norme sulle collaborazioni a progetto di cui agli abrogati artt. 61-69-bis d.lgs. 276/2003, non operando, pur in assenza di progetto, una volta abrogato l'istituto dal d.lgs. 81/2015, la conversione del rapporto nel senso della subordinazione.
Né potevano invocarsi gli indici presuntivi della sussistenza della collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 dell'art. 69-bis del d.lgs. n. 276 cit., presentando la prestazione i requisiti di cui al successivo comma
2 (essendo connotata la prestazione da capacità tecnico-pratiche di elevata specializzazione ed essendo l'interessato titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali).
Il Tribunale rigettava il ricorso con ordinanza del 29.2.2024, regolando le spese secondo la soccombenza.
2. L'opposizione che il lavoratore, agendo ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss., della l. n. 92/2012, proponeva avverso la predetta ordinanza era accolta, nella resistenza della società, con la sentenza in epigrafe indicata.
Precisamente, il Giudice, nella resistenza datoriale, ritenuta l'applicabilità degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, essendo il rapporto lavorativo sorto prima dell'abrogazione del complesso normativo in questione, e ravvisata la presenza degli elementi proprio di un rapporto parasubordinato carente di progetto, accertava la costituzione tra le parti, sin dall'1.3.2013, di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con inquadramento dell'odierno nel livello C del C.C.N.L. dell'industria gomma plastica.
Non essendovi poi controversia in ordine al “quomodo” della risoluzione del rapporto (recesso datoriale o dimissioni) e non avendo fornito il datore di lavoro alcuna prova in ordine al rispetto della forma scritta del licenziamento, il Giudice, affermata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, condannava la società, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, St. Lav., a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre che a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €
2.279,673, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La società era condannata anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. La società ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, avanzando le seguenti richieste: “B) IN VIA PRELIMINARE: - accertare e
4 dichiarare la avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 del Collegato Lavoro per effetto della tardività della impugnazione del recesso. C) IN RITO: - ove ritenuto non applicabile per intervenuta abrogazione il rito RN (comma 58 applicabile al reclamo), disporre il mutamento di rito con trattazione della presente impugnazione secondo le norme di cui al codice di procedura civile.
Nel merito A) IN VIA PRINCIPALE, CON RIFERIMENTO ALLA
DOMANDA DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO: richiamato tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale fra e ha avuto natura autonoma e, di conseguenza, Parte_2 CP_3 riformare integralmente la Sentenza del 26 gennaio 2025 resa dal Tribunale di
Parma a definizione del procedimento n.r.g. 337/2024 in funzione di Giudice del
Lavoro nella persona della dott.ssa Zampieri perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Parma all'esito della fase sommaria. B) IN VIA PRINCIPALE, CON RIFERIMENTO
ALLA DOMANDA DI IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO: richiamato tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, indipendentemente dalla premessa natura autonoma del rapporto contrattuale, riformare la statuizione relativa alla presunta e contestata natura orale del recesso perché del tutto infondata, in fatto ed in diritto. IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di conferma parziale della Sentenza resa dal Tribunale di Parma, Voglia la Corte di Appello di Bologna graduare in misura minima l'entità delle somme riconosciute in suo favore a titolo di indennizzo.
AI FINI DELL'ART. 96 C.P.C.:
Voglia la Corte di Appello di Bologna accertare, per le causali meglio esposte in narrativa, la natura temeraria della posizione assunta dal Reclamato e condannare a quanto di ragione il Reclamato.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio nonché il rimborso forfettario ex art. 15 D.M. n. 585/94”.
3.1. si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. Parte_2
Ha rassegnato, precisamente, le seguenti conclusioni: “In via principale: - dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso o respingerlo siccome infondato o per ogni altra parte meglio vista;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 49 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, datata 26.01.2025, pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio iscritto sub R.G.L. n. 337/2024.
In via gradata: - accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e fino al 2.2.2022, con decorrenza Pt_2 Parte_1 dall'1.3.2013 o, comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare la «insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
5 giustificato motivo oggettivo» ex art. 18, comma 7, L. n. 300/1970; - condannare a reintegrare il reclamato nel posto di lavoro ed a pagargli una Parte_1
«indennità risarcitoria (…) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione» commisurata «all'ultima retribuzione globale di fatto».
In via ulteriormente gradata:
- accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e fino al 2.2.2022, con decorrenza dall'1.3.2013 o, Pt_2 Parte_1 comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare l'inefficacia del licenziamento «per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604» ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970; - condannare «al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria onnicomprensiva» determinata «tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto»; - condannare, altresì, al pagamento dell'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso (45 giorni), pari a lordi Euro 10.671,195.
Il tutto oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e compenso professionale, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e dando atto che il reclamato si riserva di esercitare in separato giudizio i proprî diritti per crediti ulteriori o anche solo maggiori rispetto a quelli oggi fatti valere, comunque traenti causa o anche solo occasione dal rapporto de quo, dal suo svolgimento e dalla sua cessazione, quali la richiesta di pagamento delle differenze retributive e di versamento della conseguente retribuzione, nonché, in via esemplificativa e non esaustiva, la quantificazione del risarcimento per l'eventuale danno pensionistico cagionatogli in ragione dell'intervenuta prescrizione di parte dei contributi dovuti, una volta che egli avrà maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico stesso”.
4. Premessa l'assenza di una formale articolazione “per motivi” dell'atto di reclamo, così che le singole ragioni di censura espressa dalla società vanno individuate tenendo conto dei diversi nuclei tematici di doglianza rinvenibili nel ricorso introduttivo del grado – comunque presenti e individuabili, suscettibili di essere ricondotti in sede ricostruttiva ad autonomi motivi, senza profili di inammissibilità del ricorso – osserva il Collegio che parte reclamante censura la sentenza, innanzitutto (primo motivo2), nella parte in cui il Giudice non avrebbe
6
considerato che
il operava come piccolo imprenditore, senza che avesse Pt_2 dedotto in giudizio la sussistenza del potere direttivo, non avendo infatti mai ricevuto istruzioni e/o direttive da parte di nessuna figura presente nell'azienda, nell'assenza, inoltre, dell'elemento della coordinazione con l'impresa.
Secondo la società, “il Sig. e hanno intrattenuto un Pt_2 CP_3 genuino rapporto di lavoro autonomo: un contratto d'opera, vero e proprio archetipo dell'autonomia”, come riconosciuto dal prestatore, pronto a qualificare il suo ruolo come “artigiano esterno”, “non soggetto a timbrature”.
Il Giudice non avrebbe poi considerato l'assenza di deduzioni da parte del dell'esercizio del potere direttivo nei suoi confronti, l'assenza di prova Pt_2 circa il contenuto effettivamente assunto dal rapporto sul piano concreto e la circostanza che il in costanza di rapporto, avrebbe comunque svolto Pt_2 attività per terzi.
Il Tribunale avrebbe indebitamente trascurato, infine, l'incidenza sul rapporto della relazione sentimentale tra il e la titolare tale da Pt_2 CP_2 escludere la sussistenza di indici rivelatori sul piano di fatto della subordinazione o di una collaborazione.
Con un secondo motivo (così considerato tenendo conto dell'ordine logico delle questioni3), la parte censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha fatto applicazione degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, abrogati dall'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015. Parte reclamante osserva, inoltre, che la norma di cui all'art. 69- bis4 del d.lgs. n. 276 cit., ove applicabile, porterebbe a esiti diametralmente opposti a quelli di cui al provvedimento impugnato.
omessa allegazione del potere direttivo”), n. 9 (“sull'onere della prova delle modalità esecutive del rapporto intercorso tra le parti”) e n. 10 (“sulle attività di lavoro poste in essere dal sig. in parallelo alle attività per conto di ). Parte_2 CP_3
Il motivo, tenendo presente l'elenco delle doglianze alle pp. 16 e 17 dell'atto di reclamo, riguarda il profilo espresso al punto n. 6 (“sulla non applicazione delle norme in tema di lavoro a progetto”). 4 “1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
7 Con un terzo motivo5, la società censura la scelta del Giudice di riferire al rapporto la disciplina di cui al C.C.N.L. per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche sarebbe corretto, non giustificando il riconosciuto inquadramento al livello C, il tutto con violazione delle preclusioni operanti tra la fase sommaria e la fase dell'opposizione, posto che originariamente (fase sommaria) la domanda del era stata svolta sulla Pt_2 base del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori
Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e delle imprese Odontotecniche. Successivamente, “controparte ha “corretto il tiro” ma ha violato il rigido regime preclusivo che connota il rito lavoro tanto più che è ben noto che la fase sommaria del Rito RN non va qualificata come distinta e separata rispetto alla successiva”.
Con un quarto motivo6, la reclamante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha qualificato in termini di licenziamento orale la causa di estinzione del rapporto, soluzione incompatibile con un'attività che era di lavoro autonomo, esito che varrebbe anche nell'ipotesi in cui la natura subordinata del rapporto corrisponda all'esito di un procedimento di riqualificazione compiuta in giudizio.
La conclusione del rapporto era comunque attestata da prova scritta, essendo provato che, a valle della decisione della società di recedere, le parti avevano raggiunto un accordo per la conclusione a una certa data del rapporto.
Precisamente, appresa la volontà di controparte, manifestata per iscritto (vi sarebbe stata una pec della società dell'11.11.2021), di porre fine al rapporto il
20.12.2021, il aveva chiesto di prorogare la collaborazione fino al Pt_2
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione …”. 5 Il motivo riguarda il rilievo di cui al n. 11 “sull'inquadramento proposto ex adverso”. 6 Il motivo riguarda i rilievi di cui ai n. 2 (“Sull'errata qualificazione della cessazione come «recesso orale»), n. 3 (“sulla acquiescenza da parte del sig. al recesso comunicato da Pt_2
), n. 4 (“sulla decadenza del Reclamato ai sensi del Collegato Lavoro (art. 32 Legge Pt_1 183/2010”), n. 12 (“sulla cessazione del rapporto”) n. 14 (“sull'assenza di elementi per qualificare l'estinzione del rapporto di lavoro autonomo come licenziamento”).
8 23.12.2021, con accettazione di non essendovi margine allora per far CP_3 questione di recesso orale. Il principio, aggiunge la società, è chiaro: “le Parti hanno raggiunto per iscritto un accordo sulla cessazione a data certa del rapporto ergo al compimento del termine del 20 dicembre. La Cassazione esclude che in frangenti del genere possa parlarsi di licenziamento orale”.
La parte mette in luce anche l'errore che avrebbe commesso il Giudice anche in relazione alle norme di cui al Collegato Lavoro in tema di decadenza, essendo avvenuto il recesso in data 30 settembre 2021 e recando l'impugnativa la data del 15.2.2022, con maturazione della conseguente preclusione processuale.
Con un quinto motivo7, la società, preso atto dell'assorbimento della questione conseguente all'accertamento (indebito) della natura orale del recesso, riprende le deduzioni già svolte a confutazione della tesi della natura ritorsiva.
Con un sesto motivo8, la società riprende i riferimenti già compiuti alle ragioni economiche e organizzative poste a fondamento del recesso dal rapporto.
5. Il primo motivo è inammissibile nella misura in cui parte reclamante imputa al Tribunale l'erronea applicazione degli elementi caratterizzanti la natura subordinata della prestazione, anche nella forma attenuata, trattandosi di profili in realtà non presi in considerazione dal Giudice, che non ha qualificato ex art. 2094
c.c. il rapporto di lavoro né in via diretta, né quale conseguenza prodottasi ex lege in ragione della possibilità di ricondurre la fattispecie a una cd. collaborazione etero-organizzata di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (istituto menzionato dal lavoratore nel ricorso introduttivo ma non richiamato né in sede sommaria né nella fase di opposizione).
A questo rilievo fa anche seguito l'inammissibilità della censura incentrata sull'incompatibilità tra la relazione personale intercorsa tra il e la titolare e Pt_2 la sussistenza degli elementi della subordinazione, fattispecie che il Giudice, come si è visto, non essendosi il Giudice pronunciato per la sussistenza originaria degli elementi di cui all'art. 2094 c.c. – elementi in relazione ai quali la società svolge le proprie considerazioni –, avendo fatto seguito la valutazione circa la natura subordinata del rapporto all'applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.
276/2003.
5.1. Il motivo è invece infondato nella misura in cui la parte ritiene erronei e non riscontrati i riferimenti alla natura coordinata della prestazione resa dal
Pt_2
9 Il Tribunale, in sede di opposizione, ha correttamente rilevato che il requisito “attiene al profilo organizzativo del rapporto di lavoro, nel senso che indica il collegamento funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del committente e postula che la prima sia svolta in connessione con la seconda per il raggiungimento della finalità alla quale mira il committente”, elementi che possono trovare riflesso sul piano concreto nei termini ammessi, peraltro, dallo stesso Giudice della fase sommaria, il quale aveva affermato l'evidente natura coordinata dell'attività, richiamando la durata della collaborazione “di otto mesi per due anni consecutivi”, un fatturato proveniente dalla collaborazione pari a più dell'80% dei corrispettivi annui del collaboratore e la sussistenza di una postazione fissa per il collaboratore presso il committente.
L'esito in questione ha trovato poi diretto riscontro, al di là di ogni presunzione, nelle risultanze della prova orale assunta in giudizio dal Tribunale nella fase sommaria.
Precisamente:
- il sommario informatore ha riferito che “il ricorrente aveva uno Per_1 spazio nell'officina negli spazi inizialmente destinati all'appartamento del custode … Il ricorrente aveva un badge per aprire le porte … Il ricorrente penso si sia occupato dell'installazione degli allarmi, che abbia “tirato i cavi” e che tenesse i contatti con l'azienda che si occupava della programmazione del software di domotica”;
- il ha ricordato che “io personalmente gli segnalavo guasti come il Pt_3 cancello rotto o una lampada bruciata e lui interveniva …”;
- l'Incerti ha affermato che “il ricorrente aveva una postazione in cui lavorava dove doveva esserci l'appartamento del custode;
è sopra gli spogliatoi dove noi ci cambiamo. In questa postazione c'era un pc utilizzato dal ricorrente, Parte non so se fosse suo o di Data … So che aveva un badge per aprire le porte, non so se registrasse anche entrata e uscita … Per quanto mi concerne, io segnalavo al ricorrente quando c'era un guasto, a es. di maniglie;
se riusciva metteva lui a posto, se no chiamavamo la ditta specializzata. Per il resto gli segnalavo i piccoli guasti e lui interveniva direttamente. Per grandi guasti io ne parlavo con lui, poi non so se lui ne parlasse con la dirigenza … Confermo che capitava che il ricorrente segnalasse di sua iniziativa alla dirigenza interventi di manutenzione da svolgere”;
- la sommaria informatrice ha dichiarato “So che il ricorrente Tes_1 lavorava con l'azienda. Era spesso in magazzino e ogni tanto in ufficio per fare delle manutenzioni … Aveva un badge per aprire la porta …” e la ha Per_2 precisato che “I lavori più semplici come la sostituzione della lampadina venivano chiesti direttamente dalla persona che aveva bisogno. I lavori più strutturali come
10 l'allestimento della zona ricariche muletti erano commissionati da o CP_2 proposti direttamente dal sig. che segnalava se a esempio ci fossero Pt_2 particolari offerte o se lui si accorgesse di criticità, come dei cavi mangiati dai topi. Non c'erano altre persone in azienda con cui si interfacciasse per i lavori.
L'organizzazione dei lavori era autonoma da parte del sig. non c'erano Pt_2 tempistiche o persone a cui dovesse riferire. Non ho mai visto persone in azienda che dessero ordini specifici o direttive esecutive al ricorrente;
c'era un rapporto di fiducia legato al suo legame personale con la titolare … Capitava che mi recassi in magazzino;
comunque il ricorrente girava anche per l'ufficio e lo vedevo quando veniva. C'erano alcuni periodi che non veniva in azienda;
come detto prima si organizzava da solo;
poteva quindi capitare che venisse prestissimo per fare lavori o che magari un giorno non venisse;
spesso i venerdì
d'estate non lo vedevo. È capitato diverse volte di cercarlo telefonicamente perché c'era bisogno;
a volte tornava e altre volte non rispondeva … I materiali che gli servivano per fare i lavori erano comprati da lui direttamente e rifatturati a o alla società committente”. CP_3
Sulla base di tali risultanze il Giudice dell'opposizione è giunto ad accertare la natura prevalentemente personale, continuativa e coordinata della prestazione.
Il Collegio condivide l'esito interpretativo cui il Tribunale è giunto, leggendosi nella sentenza che “nel caso di specie, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, non si può porre in discussione la sussistenza degli elementi di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.
Innanzitutto, infatti, si deve riconoscere la natura personale della prestazione, che, come detto, è ravvisabile in caso di prevalenza del lavoro del prestatore d'opera, sia sull'attività svolta dai suoi collaboratori, sia sull'utilizzazione di strutture e mezzi.
Ora, in tale valutazione, appare chiaramente come, nel caso di specie, si debba giungere a un giudizio di una natura prevalentemente personale della prestazione, poiché elementari mezzi quali quelli tipicamente impiegati nell'attività di installazione e manutenzione degli impianti elettrici, non possono assumere preminenza nella gestione del rapporto di lavoro in questione. L'uso di questi semplici elementi conferma, piuttosto, la prevalenza del fattore umano nella prestazione.
Parimenti, l'assenza assoluta di collaboratori per il avvalora come Pt_2 non si possa ipotizzare, per lo stesso, un'attività di impresa, dovendosi, quindi, giudicare la prestazione come prevalentemente personale.
Pertanto, si deve ritenere che il - il quale, come detto, ha utilizzato Pt_2 attrezzature minimali e ha prestato la propria attività senza l'ausilio di collaboratori e che, dunque, ha reso il proprio operato con attività strettamente
11 collegata alla propria persona – abbia svolto una attività frutto di una prestazione esclusivamente personale e senza un'autonoma organizzazione d'impresa.
Quanto, poi, al requisito della continuatività della collaborazione, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo, occorre evidenziare come, nel caso di specie, risulti incontestata la circostanza che quelle rese dal fossero prestazioni che si susseguivano nel tempo, ancorché Pt_2 secondo la libera volontà del collaboratore, e non, per contro, prestazioni di tipo occasionale.
Quand'anche, infatti, la scelta del lavoratore fosse di rifiutare le commesse propostegli, è indubbio che il rapporto, nel suo concreto atteggiarsi, postulando una molteplicità di prestazioni continuative, presentava una vocazione di tipo continuativo, nel senso che era destinato a regolare una prestazione perdurante nel tempo.
In altri termini, l'esecuzione e la ripetizione della prestazione lavorativa considerata costituiva l'oggetto e il presupposto del contratto.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche delle quali si è dato conto, invero, dovendosi intendere la continuatività come mera possibilità (a scelta del collaboratore) di continua e ripetuta prestazione, non può legittimamente sostenersi che, nel caso di specie, il requisito della continuatività non sussisterebbe perché non vi sarebbe, nell'ipotesi, alcun impegno contrattuale ad assicurare la prestazione e, dunque, a soddisfare stabilmente e continuativamente l'interesse della committenza.
Per tali motivi, non si può, dunque, qualificare il negozio intercorso tra le parti in termini di occasionalità e si deve ritenere sussistente, nel caso di specie, il requisito della continuatività.
Né, può dubitarsi della ricorrenza, nell'ipotesi in controversia, del requisito della coordinazione della collaborazione prestata dal ovverossia Pt_2 dell'inserimento stabile e funzionale del prestatore nell'organizzazione del committente.
Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, è, invero, emerso, da un lato, che il occupava stabilmente lo spazio originariamente destinato a Pt_2 diventare l'appartamento del custode (vedasi, sul punto, le dichiarazioni rese da e , e, dall'altro, che lo stesso era tenuto ad Persona_1 Testimone_2 eseguire la prestazione convenuta secondo modalità di luogo e di tempo concordate di volta in volta con il committente.
Secondo quanto riferito da e – escussi Testimone_3 Testimone_2 all'udienza dell'1.08.2023 - i dipendenti erano abituati a “segnalare” le
12 manutenzioni da effettuare al ricorrente, il quale “interveniva direttamente” o, tutt'al più, chiamava la ditta specializzata”.
E, ancora, secondo quanto dichiarato da – escussa Testimone_4 all'udienza del 25.10.2023 – “i lavori più semplici come la sostituzione della lampadina venivano chiesti direttamente dalla persona che aveva bisogno. I lavori più strutturali (…) erano commissionati da . CP_2
La prestazione, funzionale alle esigenze del personale e della società, era dunque resa secondo una modalità accettata da quest'ultima e quindi nella sostanza concordata, provvedendo l'interessato ad organizzare comunque in autonomia l'attività lavorativa.
La circostanza che si trattasse di una collaborazione ai sensi dell'art. 409
c.p.c. – con irrilevanza di indicazioni fornite dalle parti nel senso della natura autonoma del rapporto, dato che è destinato a cedere il passo dinanzi a una serie di riscontri stringenti nel senso del carattere prevalentemente personale, continuativo e coordinato della prestazione – emerge anche a considerare, tra l'altro, che l'interessato emetteva fatture e che il rapporto è stato trattato dalla società in termini di collaborazione in senso proprio, come risulta, ad es., dalla necessità di inviare una comunicazione formale per la restituzione del tesserino. La relazione personale tra il e la titolare è dunque rimasta sullo sfondo, non facendo Pt_2 certamente venir meno la giuridicità del rapporto con la società.
6. Il secondo motivo non può essere accolto.
Esso si fonda, infatti, (soltanto) sulla tesi dell'impossibilità di fare applicazione di una norma abrogata in relazione a una fattispecie occorsa al tempo in cui la stessa era ancora vigente. Tale esito, in quanto vale a negare la possibilità di fare applicazione di una norma ratione temporis, non è però consentito9.
La tesi sostenuta dal Tribunale in sede sommaria, secondo cui, intervenuta l'abrogazione della disciplina relativa al contratto a progetto, l'art. 52 del d.lgs. n.
81/2015 avrebbe consentito di fare salva “esclusivamente … la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovverosia i soli titoli originariamente e formalmente qualificati come contratti a progetto, con preclusione della qualificazione in tali termini di rapporti sorti sotto altro nomen, a ben vedere, limita ingiustificatamente la possibilità per il Giudice di fare applicazione dell'istituto in relazione ai rapporti sorti prima di detta abrogazione.
13 La previsione di cui all'art. 52 svolge una funzione regolatrice “per il futuro”, disponendo di protrarre l'applicazione della disciplina abrogata ai rapporti a progetto in corso alla data di abrogazione della stessa. In questo ha un contenuto innovativo, impedendo, quindi, che successivamente all'abrogazione dell'istituto tali rapporti potessero trovare la propria regolamentazione in termini diversi, in applicazione (anche o esclusivamente) di altre disposizioni.
L'art. 52 non vale, invece, a privare di efficacia la disciplina abrogata in relazione alle fattispecie sorte e svoltesi anteriormente all'abrogazione, istituto che, come evidenziato da Cass., 2.11.2022, n. 32271, richiamando la sentenza della C. Costituzionale n. 49/1970, “non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino a un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima”.
Vi è un solo caso in cui l'ordinamento prevede la cancellazione dell'efficacia di una disposizione, e con effetti ex tunc: la decadenza di un decreto legge per mancata conversione in legge.
Questa affermazione è l'unica compatibile con la tesi pacificamente accolta che la norma abrogata può (anzi deve) continuare a svolgere i propri effetti sui rapporti pregressi – siano essi pendenti o esauriti – maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge abrogatrice, a meno che il legislatore non escluda tale evenienza disponendo retroattivamente … Del resto, in base all'art. 11, comma 1, disp. sulla legge in generale, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
La stessa tesi è stata quindi correttamente disattesa dal Tribunale in sede di opposizione, con l'effetto della conversione del rapporto – caratterizzato da una prestazione prevalentemente personale, continuativa e coordinata ma privo di progetto – ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, in rapporto di lavoro subordinato.
Come ha recentemente evidenziato Cass., 26.4.2025, n. 10969, infatti, “il comma 1, dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del contratto - ope legis – in un rapporto a tempo indeterminato, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria (diversamente, il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata
14 tra le parti"; cfr. Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 17127 del 2016; Cass. n.
17707 del 2020; Cass. n. 27543 del 2020; da ultimo, Cass. n. 26826 del 2024).
3.2. La conversione ex lege della collaborazione lavorativa priva di un progetto in un rapporto di lavoro subordinato (comma 1 dell'art. 69 cit.), come anche l'accertato discostamento delle parti dall'assetto di interessi formalmente predisposto (comma 2, dell'art. 69), configurano norme sanzionatorie concernenti il tipo negoziale, ossia l'assetto regolamentare da attribuire al rapporto di lavoro intercorso fra le parti (disposizioni che non violano il principio di indisponibilità del tipo, che opera in senso unidirezionale e che, nel caso di specie, innalzano il livello di tutela del lavoratore, cfr. Corte Cost. n. 115 del 1994);
3.3. La previsione sanzionatoria dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs.
n. 276 del 2003 impone, dunque, alle parti di proseguire il rapporto di lavoro secondo la (diversa) qualificazione civilistica dettata dall'art. 2094 c.c.; la necessaria riconducibilità della collaborazione ad un progetto comporta l'operatività del meccanismo di conversione anche con riguardo alla porzione di rapporto svoltosi prima dell'accertamento giudiziale, ossia sin dalla costituzione della collaborazione coordinata e continuativa (priva di progetto); con riguardo a questo periodo, la previsione sanzionatoria va coordinata con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione che (salvo specifiche e determinate previsioni di legge) prevede che l'obbligazione principale del datore di lavoro (il pagamento della retribuzione) sia corrispettiva all'obbligazione
(lavorativa) del prestatore, con la conseguenza che i compensi economici da erogare al lavoratore vanno commisurati alla quantità della prestazione offerta”.
Prima dell'intervenuta abrogazione dell'istituto del lavoro a progetto, allora, il rapporto – collaborazione personale, coordinata e continuativa intrapresa – era già da considerare subordinato, sin dalla costituzione.
6.1. È poi erroneo il riferimento all'art. 69-bis dell'art. 276/2003, norma che stabilisce i termini in cui una prestazione resa in forma autonoma da un titolare di partita I.V.A. può considerarsi, al ricorrere di alcune circostanze tipiche con valore presuntivo, quale collaborazione coordinata e continuativa.
La fattispecie era infatti alternativa o comunque distinta rispetto a quella di cui all'art. 69, comma 1, cit., di cui il Giudice ha fatto applicazione a seguito dell'accertamento in via diretta della sussistenza degli elementi del carattere prevalentemente personale della prestazione, della continuatività e del coordinamento con l'impresa, non essendovi spazio per l'applicazione dell'art. 69-bis.
La disciplina dell'art. 69 cit., infatti, come chiarito da Cass., 11.4.2025, n.
9544 (di cui si riporta la linea argomentativa), si applicava a tutte le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto, salvo le esclusioni previste in ipotesi di
15 iscrizione in un albo (v. l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 cit.). Non rilevava che il collaboratore fosse dotato formalmente di una partita IVA, se poi, in concreto, fossero stati riscontrati – come ha accertato, in via diretta, il Tribunale di Parma – i requisiti generali della fattispecie previsti dalla legge sub specie di collaborazione, coordinamento e continuità, in presenza dei quali scattava la disciplina sanzionatoria e la qualificazione del rapporto operata dall'69 in termini di subordinazione.
Nel caso esaminato da Cass., n. 9544/2025, infatti, è stato escluso l'error in iudicando in relazione agli artt. 61, 69 e 69-bis cit. anche perché la Corte territoriale non aveva applicato alcuna presunzione ma aveva in concreto accertato ab origine i requisiti della co.co.co. dedotta in giudizio.
7. Il terzo motivo è infondato.
Il richiamo compiuto nella fase di opposizione al C.C.N.L. industria gomma plastica non era precluso dall'indicazione, nella precedente fase sommaria, di altra fonte convenzionale, e ciò in quanto, come ricordato da Cass., 15.1.2020, n. 709,
“dalla mera lettura della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, emerge come, nella fase di opposizione ad ordinanza resa nella fase sommaria "L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.", tra cui, come è noto, rientrano le preclusioni cd. istruttorie. Questa corte, del resto, con giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente ha da tempo evidenziato come la fase di opposizione nel rito cd. RN introduca un giudizio a cognizione piena, prosecuzione di quello sommario (Cass. 25046/2015) cosicchè la delimitazione del thema decidendum (e probandum) è rimessa alla fase di opposizione”.
La censura inerente al riferimento compiuto dal Giudice al livello C
(“Successivamente, controparte ha “corretto il tiro” ma ha violato il rigido regime preclusivo che connota il rito lavoro tanto più che è ben noto che la fase sommaria del non va qualificata come distinta e separata rispetto CP_4 alla successiva. In ogni caso è chiaro che il Tribunale non ha speso neppure una parola per dimostrare per quale ragione l'inquadramento al livello C del CCNL per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche sarebbe corretto;
la soluzione del tutto apodittica è qui impugnata;
la abnorme distanza fra il percepito da parte di (su cui controparte Parte_2 ha calcolato la domanda in via principale per EURO 7.114,13) e il richiesto in via gradata (EURO 2.279,67) fa ben comprendere l'assurdità (anche) dell'inquadramento”) è inammissibile, esaurendosi in una mera ripresa della critica rivolta al ricorso del introduttivo della fase di opposizione Pt_2
(“Successivamente, controparte ha “corretto il tiro” ma ha violato il rigido regime preclusivo che connota il rito lavoro tanto più che è ben noto che la fase
16 sommaria del non va qualificata come distinta e separata rispetto CP_4 alla successiva. In ogni caso è chiaro che controparte non riesce (neanche virtualmente) a dimostrare per quale ragione l'inquadramento al livello C del
CCNL per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche sarebbe corretto;
la abnorme distanza fra il percepito da parte di (su cui controparte ha calcolato la domanda in via principale Parte_2 per EURO 7.114,13) e il richiesto in via gradata (EURO 2.279,67) fa ben comprendere l'assurdità (anche) dell'inquadramento”), critica che, però, non si confronta in alcun modo con le indicazioni che il Tribunale ha espressamente compiuto, richiamando la declaratoria contrattuale del livello, reputato corretto ai fini dell'inquadramento (la giustificazione del riferimento al livello C è chiarita nella nota a piè di pagina n. 4, ove il Giudice richiama, ritenendole evidentemente pertinenti, le posizioni professionali del Gruppo 1, ovverosia “il tecnico (ovvero chi “predispone e/o effettua la messa a punto e le regolazioni dei parametri dei qualità delle macchine”) e l'assistente di manutenzione (ossia colui il quale
“Analizza le cause dei guasti, per l'eliminazione/risoluzione dei problemi”).
8. Il quarto motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
In atti non è presente la e-mail che la società avrebbe inviato al il Pt_2
30.9.2021, richiamata nella successiva comunicazione dell'11.11.2021 con cui la reclamante ha “confermato” che la collaborazione sarebbe proseguita, in base ad accordi intervenuti con la controparte, fino al 20.12.2021.
Con successiva e-mail del 20.12.2021 il preso atto della Pt_2 comunicazione dell'11.11.2021, proponeva di proseguire la collaborazione “fino a ultimazione dei lavori da concludere in data da stabilire”.
La società, a quel punto, accettava di proseguire la collaborazione fino al
23.12.2021.
Nell'ambito dell'accertamento da compiere in ragione del motivo di reclamo incentrato sull'impossibilità di ravvisare il recesso orale, occorre allora innanzitutto superare il dato, segnalato dal Giudice della fase dell'opposizione (e non sostenuto nemmeno dal , secondo cui il rapporto sarebbe cessato in Pt_2 data 30.9.2021, dando conto la citata corrispondenza della prosecuzione del rapporto oltre tale data.
8.1. Le evidenze documentali in atti consentono in realtà di affermare che la relazione giuridica tra le parti si è protraeva oltre il 23.12.2021.
Tanto è dimostrato da un complesso di elementi rappresentato, innanzitutto, dal rilascio da parte del delle fatture “TD01 fattura SI 02 31-01-2022 Pt_2
Causale PRESTAZIONI PRESSO VOSTRO STABILIMENTO GENNAIO 2022”,
“TD01 fattura SI 03 03-02-2022 Causale Intervento straordinario presso vostro stabilimento” e “TD01 fattura SI 04 10-02-2022 Cod. articolo Descrizione
17 Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. %IVA Prezzo totale
MANODOPERA STRAORDINARIA VOSTRO IMPIANTO ELETTRICO A
CORPO”.
Questi stessi documenti sono presenti nel “partitario” prodotto dalla società, la quale ha affermato di aver sempre pagato le fatture presentate (v. a p. 8 della memoria difensiva della fase di opposizione: “ godeva della Parte_2 massima fiducia e, quindi, quando presentava la fattura, quest'ultima veniva puntualmente pagata”).
Il 15.2.2022 la società inviava poi al la comunicazione di ritiro del Pt_2 badge necessario per “rilevare l'orario di ingresso e di uscita e per aprire le porte per cui si è abilitati negli orari di lavoro prestabiliti”.
La pluralità di elementi considerati consente di ritenere, ad una valutazione complessiva, che la prestazione del sia stata effettivamente resa almeno Pt_2 fino ai primi di febbraio 2022, venendo superata ogni precedente indicazione che fosse intervenuta, in via unilaterale o concordata, a stabilire una possibile data di cessazione del rapporto alla fine dicembre 2021. È pertanto fuori fuoco l'indicazione di parte reclamante per cui “ ha prestato Parte_2 acquiescenza al recesso prendendone atto senza alcuna riserva e chiedendo solo di poter ultimare i lavori;
in tal modo, il ha accettato per facta e per CP_5 iscritto la cessazione del rapporto contrattuale con . Quand'anche CP_3 così fosse stato, il rapporto si è in ogni caso svolto – con superamento, si ribadisce, di siffatte indicazioni, non essendovi prova del fatto che si sia trattato di un differimento utile all'ultimazione di precedenti lavori ed anzi recando una fattura l'indicazione di un lavoro straordinario realizzato nel 2022 (non essendo contestata la veridicità delle indicazioni ivi apposte dalla società, che ha dichiarato, come si è visto, di aver sempre pagato le fatture, riconoscendone la genuinità e la pertinenza al dato reale) – fino ai primi di febbraio (come infatti sostenuto dal che fa questione di licenziamento orale intervenuto il Pt_2
2.2.2022).
8.2. La circostanza che la cessazione del rapporto ai primi di febbraio 2022 sia dipesa dall'iniziativa della società è stata chiaramente evidenziata dal
Tribunale, senza che parte reclamante abbia fornito elementi utili a una revisione di tale esito.
Non vi è prova, infatti, come già osservato, della comunicazione del
30.9.2021 a mezzo della quale sarebbe stato formalizzato il recesso ed è irrilevante, per quanto detto, ogni questione relativa all'esistenza di un'indicazione della società o di un avviso comune di prorogare il rapporto fino al
23.12.2021 (“La verità è che a valle delle anomalie emerse, controparte ha preso atto della PEC a mezzo della quale ha comunicato la volontà di CP_3
18 interrompere il rapporto. Quando il Reclamato ha detto per iscritto di prendere atto alludeva alla comunicazione dell'11 novembre 2021. In data 29 novembre il recesso era già noto ad (“siamo nuovamente a domandare la Parte_2 restituzione della documentazione tecnica”) le parti si sono confrontate giungendo alla decisione di chiudere il rapporto decorso un lasso di tempo minimo per il completamento dei lavori. La data è stata fissata al 23 dicembre
2021”), superata dalla prosecuzione del rapporto fino ai primi di febbraio del
2022.
È quindi improprio il richiamo di Cass., n. 18254/2023, secondo cui “non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile”, posto che non è per le ragioni di cui alla corrispondenza tra le parti intervenuta tra (asseritamente) il mese di settembre e il mese di dicembre 2021 che il rapporto è cessato.
È invece pacifico che sia stata la società a voler porre termine al rapporto, scelta che, con superamento di precedenti indicazioni, la parte ha inteso assumere ai primi di febbraio del 2022, come emerge dalla circostanza che il 3.3.2022 la titolare abbia detto al “se non fosse cambiato niente, è ovvio che tu CP_2 Pt_2 avresti ancora il lavoro, se non fosse successo niente”.
Non vi è motivo per escludere la veridicità della circostanza, come emerge a considerare che è la stessa società a dichiarare di volersi avvalere del file audio al fine di dimostrare il profilo – qui non rilevante in quanto assorbito dall'accertamento, che si colloca su un piano preliminare, della natura orale del recesso – dell'assenza di ritorsione ai danni del lavoratore, precisando che “Non è, quindi, vero che PA LD abbia fatto di tutto per riottenere l'amore perduto di vero è, invece, quanto segue: 1) finito il Parte_2 Parte_2 rapporto d'amore con PA LD, si è (lui) vendicato caricando costi e ore lavorate prive di giustificazione;
l'anno 2021 ha fatto registrare ricavi boom per il Reclamato;
2) a rapporto di lavoro autonomo finito, – sulla Parte_2 base della inconsistente prospettazione del male ingiusto rappresentato da una azione penale (si suppone quella di cui all'esposto in atti) ha cercato di indurre
PA LD a favorire la transazione della presente lite e ogni altra, dietro pagamento di una somma cospicua. La prova è nel file-audio di cui si chiede al
Giudice del Lavoro la rituale acquisizione. A fronte di tale dato, controparte pretende di provare la “vendetta” partendo da un file-audio”.
Se si considera che la prestazione ha avuto luogo fino ai primi di febbraio del 2022 e che nei giorni successivi, appunto, al lavoratore è stato richiesto il badge necessario per recarsi nei locali aziendali in orario di lavoro, può
19 concludersi affermando che il recesso è stato oralmente intimato non il 30.9.2021, come ritenuto dal Giudice, ma il 2.2.2022, come appunto indicato dall'interessato.
8.3. L'accertata natura subordinata del rapporto ex art. 69 cit. consente di qualificare il recesso in termini di licenziamento ed è dunque pertinente l'osservazione del Giudice secondo cui “non avendo fornito il datore di lavoro alcuna prova in ordine al rispetto della forma scritta prescritta dalla legge a pena di inefficacia del licenziamento (ex art. 2, commi 1 e 3, L. n. 604 del 1966), quest'ultimo deve essere dichiarato inefficace”.
Si tratta del principio di legittimità ormai consolidato, espresso recentemente anche da Cass., 31.1.2025, n. 2346, secondo cui “il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. lav., 7.9.2022, n. 26407)”.
8.4. Come precisato dalla stessa Cass., n. 26407/2022, l'azione diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate – a mezzo dell'art. 32 della l. n. 183/2010 – all'articolo 6 della l. n. 604/1966, poiché, “evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza”.
8.5. In accoglimento delle conclusioni rese da parte reclamante in via estremamente subordinata (“nella denegata ipotesi di conferma parziale della
Sentenza resa dal Tribunale di Parma, Voglia la Corte di Appello di Bologna graduare in misura minima l'entità delle somme riconosciute in suo favore a titolo di indennizzo”), va dunque dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato il 3.2.2022, data del colloquio intervenuto tra il e la Titolare Pt_2
nel corso del quale la stessa ha esplicitato la cessazione del rapporto di CP_2 lavoro. L'esito processuale, individuando in una data successiva il momento di intimazione del licenziamento orale, infatti, comporta la riduzione dell'entità delle somme da riconoscere a titolo di indennità risarcitoria.
9. Sono assorbiti il quinto e il sesto motivo, relativi ad aspetti inerenti al merito del recesso.
10. L'esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte reclamante.
11. Il reclamo va dunque accolto in minima parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto (“1. Ad integrale riforma dell'ordinanza
20 emessa a definizione della prima fase, accerta e dichiara che, a far data dall'1.03.2013, si è costituito tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con inquadramento dell'odierno ricorrente nel livello C del CCNL dell'industria gomma plastica”), occorre accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale intimato in data 3.2.2022, con CP condanna della società ai sensi dell'art. 18, comma 1, Parte_1
a reintegrare nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di
[...] Parte_2 risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.279,67, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il tutto con la condanna della società, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti della prescrizione.
11. Sull'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria maturano interessi legali (v. Cass., 30.4.2025, n. 11343) e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Secondo il consolidato principio, infatti, l'art. 429, comma 3, c.p.c. detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, disponendo che il giudice, anche di ufficio, applichi un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che il creditore/lavoratore riceva la prestazione con una tendenziale neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore (Cass., 29.9.2020, n. 20682, che richiama Cass., 22.5.2008, n. 13213/2008, Cass. S.U., 7.7.2010, n. 16036/2010,
Cass., 3.9.2014, n. 18558).
L'estraneità degli interessi e della rivalutazione monetaria al regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie conduce a negare a dette voci la natura di veri e propri “accessori” di un credito “principale”, trattandosi di componenti essenziali di una prestazione unitaria. Il giudice deve quindi maggiorare la somma di interessi e rivalutazione monetaria anche di ufficio, indipendentemente da una specifica domanda (e con l'ulteriore conseguenza della mancata operatività della limitazione di cui all'art. 1283 c.c. e dell'uniforme regime prescrizionale).
Il principio vale anche per i crediti di natura risarcitoria naturalmente (v.
Cass., 25.10.2021, 29920)
La contestazione da parte della reclamante dell'importo liquidato dal
Giudice e la richiesta, in subordine, della relativa rideterminazione in riduzione,
21 qui accolta, comporta la necessaria revisione della misura del credito (l'indennità risarcitoria), rendendo conseguentemente attuale e necessaria, pertanto, anche la rideterminazione del credito relativo agli accessori (v. Cass., 29.9.2016, n.
19312/2016, secondo cui “Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la riforma o la cassazione del capo di sentenza relativo alla sorta capitale non si estende, malgrado l'art. 336 c.p.c., a quello concernente rivalutazione e interessi, che resterebbero dovuti pur non essendo più dovuta la sorte capitale, conclusione
- questa - all'evidenza inaccettabile”).
12. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio (del primo grado, bifasico, e del presente grado di reclamo) segue la soccombenza (situazione processuale riferibile interamente alla posizione datoriale), provvedendosi come in dispositivo.
Per il primo grado occorre anche disporre il rimborso del C.U. (€ 259,00 +
259,00).
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie il reclamo per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata: dichiara inefficace il licenziamento orale intimato in data 3.2.2022 e, per l'effetto, condanna la società reintegrare nel Parte_1 Parte_2 posto di lavoro, oltre che a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €
2.279,67, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna, altresì, la società per il medesimo periodo, Parte_1 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti della prescrizione;
condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida, quanto al primo grado di giudizio bifasico, in € 9.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 518,00 per esborsi e, per il presente grado, in € 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel ricorso introduttivo l'interessato affermava anche di essersi occupato della manutenzione dell'impianto fotovoltaico della manutenzione dell'impianto di ventilazione e dell'unità trattamento aria, della manutenzione e del bilanciamento della centrale termica e degli impianti idraulici, della manutenzione e l'installazione degli impianti ad aria compressa. Laddove i macchinari della produzione manifestavano problemi, “il sig. era Pt_2 chiamato ad intervenire per primo, al fine di porre rimedio ad un “fermo macchine”. Grazie alla manualità che lo contraddistingueva, il sig. si occupava, all'interno dell'azienda, anche le Pt_2 piccole manutenzioni idrauliche e di porte/finestre. La versatilità del ricorrente si palesava nella capacità di manutenzione delle enormi scaffalature industriali del magazzino – su disposizione del sig. – e, soprattutto, nella sostituzione – su richiesta della sig.ra – dei Persona_1 CP_2 piantoni verticali delle scaffalature stesse, quando i carrellisti le danneggiavano con le “forche” dei loro mezzi. Al sig. spettava, altresì, la tenuta dei registri elettrici, dei registri Covid-19 Pt_2 e del registro autocontrollo legionella”. 2 Il motivo, tenendo presente l'elenco delle doglianze alle pp. 16 e 17 dell'atto di reclamo, riguarda le doglianze espresse ai punti n. 1 (“Thema decidendum”), n. 5 (“sul rapporto di lavoro autonomo intrattenuto inter partes”), n. 7 (“sulla interferenza sul rapporto di lavoro autonomo della relazione sentimentale fra la dott.ssa PA LD e il Sig. ), n. 8 (“sulla Parte_2 7 Il motivo riguarda il rilievo di cui al n. 13 (“temi assorbiti) sulla contestazione dei vizi della volontà (violenza morale) - assenza di negozio oggetto di coazione;
sulla assenza di elementi di ritorsività”). 8 Il motivo riguarda il rilievo di cui al n. 15 (“sulla assenza di ogni elemento di censura alla cessazione (razionale economico sotteso alla cessazione”). 9 V. ad es. Cass., 8.3.2023, n. 6925, che ha ritenutocorretta la valutazione della Corte territoriale di fare applicazione del “regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 2, ratione temporis vigente, ovvero proceduto alla trasformazione del contratto a progetto nella corrispondente tipologia negoziale di fatto realizzatasi” (ipotesi diversa da quella qui in esame, in cui il Tribunale di Parma ha applicato il comma 1 della medesima disposizione).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 73/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 49 del 27.1.2025, comunicata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Spadafora e Parte_1
NZ EA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio CP_1 in Milano – reclamante
[...] nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Menzani e Carlo Parte_2
Ablondi ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec della prima – reclamata posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Parte_2
Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92/2012, evidenziando di essersi occupato per la controparte (attiva nel settore della
“lavorazione e stampaggio, anche per conto terzi, di materie plastiche, carta ed affini”), dall'1.3.2013 al 2.2.2022, principalmente della manutenzione degli impianti elettrici, nonché della posa in opera di quelli che si rendeva necessario installare1, presentando l'attività svolta, formalmente di collaborazione autonoma,
i caratteri sostanziali della subordinazione. La prestazione era infatti pienamente inserita nell'organizzazione aziendale, venendo remunerata peraltro sulla base di un compenso orario fisso, ed era obbligatoriamente sospesa per due settimane in agosto, allorquando la società chiudeva per la pausa estiva.
Il rapporto cessava il 2.2.2022 ad iniziativa della società, scelta dovuta all'iniziativa dell'interessato di interrompere la relazione sentimentale intercorsa con la l. r. fino all'autunno del 2021. CP_2
Il qualificato il rapporto ex art. 2094 c.c., chiedeva: “In via Pt_2 principale:
- accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e fino al 2.2.2022, con decorrenza dall'1.3.2013 o, Pt_2 Pt_1 comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare l'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.
n. 300/1970;
- condannare a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a Pt_1 risarcirgli il «danno subito», mediante la corresponsione di un'indennità
«commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione»; in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a lordi Euro 35.570,65 (= 7.114,13 X
5).
In via gradata:
2 - accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Parte sig. e Data fino al 2.2.2022, con decorrenza dall'1.3.2013 o, Pt_2 comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare la «insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» ex art. 18, comma 7, L. n. 300/1970;
- condannare a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a Pt_1 pagargli una «indennità risarcitoria (…) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione» commisurata «all'ultima retribuzione globale di fatto», pari a lordi Euro 7.114,13; in ogni caso la misura di tale indennità non potrà essere superiore a dodici mensilità.
In via ulteriormente gradata: - accertare la natura subordinata del Parte rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e Data fino al 2.2.2022, con Pt_2 decorrenza dall'1.3.2013 o, comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare l'inefficacia del licenziamento «per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604» ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970;
- condannare «al pagamento di un'indennità risarcitoria Pt_1 onnicomprensiva» determinata «tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto», lordi Euro 7.114,13;
- condannare, altresì, al pagamento dell'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso (45 giorni), pari a lordi Euro 10.671,195.
Il tutto oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e compenso professionale, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e dando atto che il ricorrente si riserva di esercitare in separato giudizio i propri diritti per crediti ulteriori o anche solo maggiori rispetto a quelli oggi fatti valere, comunque traenti causa o anche solo occasione dal rapporto de quo, dal suo svolgimento e dalla sua cessazione, quali la richiesta di pagamento delle differenze retributive e di versamento della conseguente retribuzione, nonché, in via esemplificativa e non esaustiva, la quantificazione del risarcimento per l'eventuale danno pensionistico cagionatogli in ragione dell'intervenuta prescrizione di parte dei contributi dovuti, una volta che il signor avrà maturato i requisiti per accedere al Pt_2 trattamento pensionistico stesso”.
Il Tribunale di Parma, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente e con escussione di informatori, escludeva la possibilità di
3 accertare la natura subordinata della prestazione per mancanza del requisito dell'eterodirezione dell'attività e degli indici sussidiari.
Non poteva farsi poi applicazione delle norme sulle collaborazioni a progetto di cui agli abrogati artt. 61-69-bis d.lgs. 276/2003, non operando, pur in assenza di progetto, una volta abrogato l'istituto dal d.lgs. 81/2015, la conversione del rapporto nel senso della subordinazione.
Né potevano invocarsi gli indici presuntivi della sussistenza della collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 dell'art. 69-bis del d.lgs. n. 276 cit., presentando la prestazione i requisiti di cui al successivo comma
2 (essendo connotata la prestazione da capacità tecnico-pratiche di elevata specializzazione ed essendo l'interessato titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali).
Il Tribunale rigettava il ricorso con ordinanza del 29.2.2024, regolando le spese secondo la soccombenza.
2. L'opposizione che il lavoratore, agendo ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss., della l. n. 92/2012, proponeva avverso la predetta ordinanza era accolta, nella resistenza della società, con la sentenza in epigrafe indicata.
Precisamente, il Giudice, nella resistenza datoriale, ritenuta l'applicabilità degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, essendo il rapporto lavorativo sorto prima dell'abrogazione del complesso normativo in questione, e ravvisata la presenza degli elementi proprio di un rapporto parasubordinato carente di progetto, accertava la costituzione tra le parti, sin dall'1.3.2013, di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con inquadramento dell'odierno nel livello C del C.C.N.L. dell'industria gomma plastica.
Non essendovi poi controversia in ordine al “quomodo” della risoluzione del rapporto (recesso datoriale o dimissioni) e non avendo fornito il datore di lavoro alcuna prova in ordine al rispetto della forma scritta del licenziamento, il Giudice, affermata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, condannava la società, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, St. Lav., a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre che a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €
2.279,673, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La società era condannata anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. La società ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, avanzando le seguenti richieste: “B) IN VIA PRELIMINARE: - accertare e
4 dichiarare la avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 del Collegato Lavoro per effetto della tardività della impugnazione del recesso. C) IN RITO: - ove ritenuto non applicabile per intervenuta abrogazione il rito RN (comma 58 applicabile al reclamo), disporre il mutamento di rito con trattazione della presente impugnazione secondo le norme di cui al codice di procedura civile.
Nel merito A) IN VIA PRINCIPALE, CON RIFERIMENTO ALLA
DOMANDA DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO: richiamato tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale fra e ha avuto natura autonoma e, di conseguenza, Parte_2 CP_3 riformare integralmente la Sentenza del 26 gennaio 2025 resa dal Tribunale di
Parma a definizione del procedimento n.r.g. 337/2024 in funzione di Giudice del
Lavoro nella persona della dott.ssa Zampieri perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Parma all'esito della fase sommaria. B) IN VIA PRINCIPALE, CON RIFERIMENTO
ALLA DOMANDA DI IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO: richiamato tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, indipendentemente dalla premessa natura autonoma del rapporto contrattuale, riformare la statuizione relativa alla presunta e contestata natura orale del recesso perché del tutto infondata, in fatto ed in diritto. IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di conferma parziale della Sentenza resa dal Tribunale di Parma, Voglia la Corte di Appello di Bologna graduare in misura minima l'entità delle somme riconosciute in suo favore a titolo di indennizzo.
AI FINI DELL'ART. 96 C.P.C.:
Voglia la Corte di Appello di Bologna accertare, per le causali meglio esposte in narrativa, la natura temeraria della posizione assunta dal Reclamato e condannare a quanto di ragione il Reclamato.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio nonché il rimborso forfettario ex art. 15 D.M. n. 585/94”.
3.1. si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. Parte_2
Ha rassegnato, precisamente, le seguenti conclusioni: “In via principale: - dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso o respingerlo siccome infondato o per ogni altra parte meglio vista;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 49 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, datata 26.01.2025, pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio iscritto sub R.G.L. n. 337/2024.
In via gradata: - accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e fino al 2.2.2022, con decorrenza Pt_2 Parte_1 dall'1.3.2013 o, comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare la «insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
5 giustificato motivo oggettivo» ex art. 18, comma 7, L. n. 300/1970; - condannare a reintegrare il reclamato nel posto di lavoro ed a pagargli una Parte_1
«indennità risarcitoria (…) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione» commisurata «all'ultima retribuzione globale di fatto».
In via ulteriormente gradata:
- accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e fino al 2.2.2022, con decorrenza dall'1.3.2013 o, Pt_2 Parte_1 comunque, dalla diversa data che risultasse in corso di causa;
- dichiarare l'inefficacia del licenziamento «per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604» ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970; - condannare «al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria onnicomprensiva» determinata «tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto»; - condannare, altresì, al pagamento dell'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso (45 giorni), pari a lordi Euro 10.671,195.
Il tutto oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e compenso professionale, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e dando atto che il reclamato si riserva di esercitare in separato giudizio i proprî diritti per crediti ulteriori o anche solo maggiori rispetto a quelli oggi fatti valere, comunque traenti causa o anche solo occasione dal rapporto de quo, dal suo svolgimento e dalla sua cessazione, quali la richiesta di pagamento delle differenze retributive e di versamento della conseguente retribuzione, nonché, in via esemplificativa e non esaustiva, la quantificazione del risarcimento per l'eventuale danno pensionistico cagionatogli in ragione dell'intervenuta prescrizione di parte dei contributi dovuti, una volta che egli avrà maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico stesso”.
4. Premessa l'assenza di una formale articolazione “per motivi” dell'atto di reclamo, così che le singole ragioni di censura espressa dalla società vanno individuate tenendo conto dei diversi nuclei tematici di doglianza rinvenibili nel ricorso introduttivo del grado – comunque presenti e individuabili, suscettibili di essere ricondotti in sede ricostruttiva ad autonomi motivi, senza profili di inammissibilità del ricorso – osserva il Collegio che parte reclamante censura la sentenza, innanzitutto (primo motivo2), nella parte in cui il Giudice non avrebbe
6
considerato che
il operava come piccolo imprenditore, senza che avesse Pt_2 dedotto in giudizio la sussistenza del potere direttivo, non avendo infatti mai ricevuto istruzioni e/o direttive da parte di nessuna figura presente nell'azienda, nell'assenza, inoltre, dell'elemento della coordinazione con l'impresa.
Secondo la società, “il Sig. e hanno intrattenuto un Pt_2 CP_3 genuino rapporto di lavoro autonomo: un contratto d'opera, vero e proprio archetipo dell'autonomia”, come riconosciuto dal prestatore, pronto a qualificare il suo ruolo come “artigiano esterno”, “non soggetto a timbrature”.
Il Giudice non avrebbe poi considerato l'assenza di deduzioni da parte del dell'esercizio del potere direttivo nei suoi confronti, l'assenza di prova Pt_2 circa il contenuto effettivamente assunto dal rapporto sul piano concreto e la circostanza che il in costanza di rapporto, avrebbe comunque svolto Pt_2 attività per terzi.
Il Tribunale avrebbe indebitamente trascurato, infine, l'incidenza sul rapporto della relazione sentimentale tra il e la titolare tale da Pt_2 CP_2 escludere la sussistenza di indici rivelatori sul piano di fatto della subordinazione o di una collaborazione.
Con un secondo motivo (così considerato tenendo conto dell'ordine logico delle questioni3), la parte censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha fatto applicazione degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, abrogati dall'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015. Parte reclamante osserva, inoltre, che la norma di cui all'art. 69- bis4 del d.lgs. n. 276 cit., ove applicabile, porterebbe a esiti diametralmente opposti a quelli di cui al provvedimento impugnato.
omessa allegazione del potere direttivo”), n. 9 (“sull'onere della prova delle modalità esecutive del rapporto intercorso tra le parti”) e n. 10 (“sulle attività di lavoro poste in essere dal sig. in parallelo alle attività per conto di ). Parte_2 CP_3
Il motivo, tenendo presente l'elenco delle doglianze alle pp. 16 e 17 dell'atto di reclamo, riguarda il profilo espresso al punto n. 6 (“sulla non applicazione delle norme in tema di lavoro a progetto”). 4 “1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
7 Con un terzo motivo5, la società censura la scelta del Giudice di riferire al rapporto la disciplina di cui al C.C.N.L. per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche sarebbe corretto, non giustificando il riconosciuto inquadramento al livello C, il tutto con violazione delle preclusioni operanti tra la fase sommaria e la fase dell'opposizione, posto che originariamente (fase sommaria) la domanda del era stata svolta sulla Pt_2 base del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori
Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e delle imprese Odontotecniche. Successivamente, “controparte ha “corretto il tiro” ma ha violato il rigido regime preclusivo che connota il rito lavoro tanto più che è ben noto che la fase sommaria del Rito RN non va qualificata come distinta e separata rispetto alla successiva”.
Con un quarto motivo6, la reclamante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha qualificato in termini di licenziamento orale la causa di estinzione del rapporto, soluzione incompatibile con un'attività che era di lavoro autonomo, esito che varrebbe anche nell'ipotesi in cui la natura subordinata del rapporto corrisponda all'esito di un procedimento di riqualificazione compiuta in giudizio.
La conclusione del rapporto era comunque attestata da prova scritta, essendo provato che, a valle della decisione della società di recedere, le parti avevano raggiunto un accordo per la conclusione a una certa data del rapporto.
Precisamente, appresa la volontà di controparte, manifestata per iscritto (vi sarebbe stata una pec della società dell'11.11.2021), di porre fine al rapporto il
20.12.2021, il aveva chiesto di prorogare la collaborazione fino al Pt_2
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione …”. 5 Il motivo riguarda il rilievo di cui al n. 11 “sull'inquadramento proposto ex adverso”. 6 Il motivo riguarda i rilievi di cui ai n. 2 (“Sull'errata qualificazione della cessazione come «recesso orale»), n. 3 (“sulla acquiescenza da parte del sig. al recesso comunicato da Pt_2
), n. 4 (“sulla decadenza del Reclamato ai sensi del Collegato Lavoro (art. 32 Legge Pt_1 183/2010”), n. 12 (“sulla cessazione del rapporto”) n. 14 (“sull'assenza di elementi per qualificare l'estinzione del rapporto di lavoro autonomo come licenziamento”).
8 23.12.2021, con accettazione di non essendovi margine allora per far CP_3 questione di recesso orale. Il principio, aggiunge la società, è chiaro: “le Parti hanno raggiunto per iscritto un accordo sulla cessazione a data certa del rapporto ergo al compimento del termine del 20 dicembre. La Cassazione esclude che in frangenti del genere possa parlarsi di licenziamento orale”.
La parte mette in luce anche l'errore che avrebbe commesso il Giudice anche in relazione alle norme di cui al Collegato Lavoro in tema di decadenza, essendo avvenuto il recesso in data 30 settembre 2021 e recando l'impugnativa la data del 15.2.2022, con maturazione della conseguente preclusione processuale.
Con un quinto motivo7, la società, preso atto dell'assorbimento della questione conseguente all'accertamento (indebito) della natura orale del recesso, riprende le deduzioni già svolte a confutazione della tesi della natura ritorsiva.
Con un sesto motivo8, la società riprende i riferimenti già compiuti alle ragioni economiche e organizzative poste a fondamento del recesso dal rapporto.
5. Il primo motivo è inammissibile nella misura in cui parte reclamante imputa al Tribunale l'erronea applicazione degli elementi caratterizzanti la natura subordinata della prestazione, anche nella forma attenuata, trattandosi di profili in realtà non presi in considerazione dal Giudice, che non ha qualificato ex art. 2094
c.c. il rapporto di lavoro né in via diretta, né quale conseguenza prodottasi ex lege in ragione della possibilità di ricondurre la fattispecie a una cd. collaborazione etero-organizzata di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (istituto menzionato dal lavoratore nel ricorso introduttivo ma non richiamato né in sede sommaria né nella fase di opposizione).
A questo rilievo fa anche seguito l'inammissibilità della censura incentrata sull'incompatibilità tra la relazione personale intercorsa tra il e la titolare e Pt_2 la sussistenza degli elementi della subordinazione, fattispecie che il Giudice, come si è visto, non essendosi il Giudice pronunciato per la sussistenza originaria degli elementi di cui all'art. 2094 c.c. – elementi in relazione ai quali la società svolge le proprie considerazioni –, avendo fatto seguito la valutazione circa la natura subordinata del rapporto all'applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.
276/2003.
5.1. Il motivo è invece infondato nella misura in cui la parte ritiene erronei e non riscontrati i riferimenti alla natura coordinata della prestazione resa dal
Pt_2
9 Il Tribunale, in sede di opposizione, ha correttamente rilevato che il requisito “attiene al profilo organizzativo del rapporto di lavoro, nel senso che indica il collegamento funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del committente e postula che la prima sia svolta in connessione con la seconda per il raggiungimento della finalità alla quale mira il committente”, elementi che possono trovare riflesso sul piano concreto nei termini ammessi, peraltro, dallo stesso Giudice della fase sommaria, il quale aveva affermato l'evidente natura coordinata dell'attività, richiamando la durata della collaborazione “di otto mesi per due anni consecutivi”, un fatturato proveniente dalla collaborazione pari a più dell'80% dei corrispettivi annui del collaboratore e la sussistenza di una postazione fissa per il collaboratore presso il committente.
L'esito in questione ha trovato poi diretto riscontro, al di là di ogni presunzione, nelle risultanze della prova orale assunta in giudizio dal Tribunale nella fase sommaria.
Precisamente:
- il sommario informatore ha riferito che “il ricorrente aveva uno Per_1 spazio nell'officina negli spazi inizialmente destinati all'appartamento del custode … Il ricorrente aveva un badge per aprire le porte … Il ricorrente penso si sia occupato dell'installazione degli allarmi, che abbia “tirato i cavi” e che tenesse i contatti con l'azienda che si occupava della programmazione del software di domotica”;
- il ha ricordato che “io personalmente gli segnalavo guasti come il Pt_3 cancello rotto o una lampada bruciata e lui interveniva …”;
- l'Incerti ha affermato che “il ricorrente aveva una postazione in cui lavorava dove doveva esserci l'appartamento del custode;
è sopra gli spogliatoi dove noi ci cambiamo. In questa postazione c'era un pc utilizzato dal ricorrente, Parte non so se fosse suo o di Data … So che aveva un badge per aprire le porte, non so se registrasse anche entrata e uscita … Per quanto mi concerne, io segnalavo al ricorrente quando c'era un guasto, a es. di maniglie;
se riusciva metteva lui a posto, se no chiamavamo la ditta specializzata. Per il resto gli segnalavo i piccoli guasti e lui interveniva direttamente. Per grandi guasti io ne parlavo con lui, poi non so se lui ne parlasse con la dirigenza … Confermo che capitava che il ricorrente segnalasse di sua iniziativa alla dirigenza interventi di manutenzione da svolgere”;
- la sommaria informatrice ha dichiarato “So che il ricorrente Tes_1 lavorava con l'azienda. Era spesso in magazzino e ogni tanto in ufficio per fare delle manutenzioni … Aveva un badge per aprire la porta …” e la ha Per_2 precisato che “I lavori più semplici come la sostituzione della lampadina venivano chiesti direttamente dalla persona che aveva bisogno. I lavori più strutturali come
10 l'allestimento della zona ricariche muletti erano commissionati da o CP_2 proposti direttamente dal sig. che segnalava se a esempio ci fossero Pt_2 particolari offerte o se lui si accorgesse di criticità, come dei cavi mangiati dai topi. Non c'erano altre persone in azienda con cui si interfacciasse per i lavori.
L'organizzazione dei lavori era autonoma da parte del sig. non c'erano Pt_2 tempistiche o persone a cui dovesse riferire. Non ho mai visto persone in azienda che dessero ordini specifici o direttive esecutive al ricorrente;
c'era un rapporto di fiducia legato al suo legame personale con la titolare … Capitava che mi recassi in magazzino;
comunque il ricorrente girava anche per l'ufficio e lo vedevo quando veniva. C'erano alcuni periodi che non veniva in azienda;
come detto prima si organizzava da solo;
poteva quindi capitare che venisse prestissimo per fare lavori o che magari un giorno non venisse;
spesso i venerdì
d'estate non lo vedevo. È capitato diverse volte di cercarlo telefonicamente perché c'era bisogno;
a volte tornava e altre volte non rispondeva … I materiali che gli servivano per fare i lavori erano comprati da lui direttamente e rifatturati a o alla società committente”. CP_3
Sulla base di tali risultanze il Giudice dell'opposizione è giunto ad accertare la natura prevalentemente personale, continuativa e coordinata della prestazione.
Il Collegio condivide l'esito interpretativo cui il Tribunale è giunto, leggendosi nella sentenza che “nel caso di specie, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, non si può porre in discussione la sussistenza degli elementi di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.
Innanzitutto, infatti, si deve riconoscere la natura personale della prestazione, che, come detto, è ravvisabile in caso di prevalenza del lavoro del prestatore d'opera, sia sull'attività svolta dai suoi collaboratori, sia sull'utilizzazione di strutture e mezzi.
Ora, in tale valutazione, appare chiaramente come, nel caso di specie, si debba giungere a un giudizio di una natura prevalentemente personale della prestazione, poiché elementari mezzi quali quelli tipicamente impiegati nell'attività di installazione e manutenzione degli impianti elettrici, non possono assumere preminenza nella gestione del rapporto di lavoro in questione. L'uso di questi semplici elementi conferma, piuttosto, la prevalenza del fattore umano nella prestazione.
Parimenti, l'assenza assoluta di collaboratori per il avvalora come Pt_2 non si possa ipotizzare, per lo stesso, un'attività di impresa, dovendosi, quindi, giudicare la prestazione come prevalentemente personale.
Pertanto, si deve ritenere che il - il quale, come detto, ha utilizzato Pt_2 attrezzature minimali e ha prestato la propria attività senza l'ausilio di collaboratori e che, dunque, ha reso il proprio operato con attività strettamente
11 collegata alla propria persona – abbia svolto una attività frutto di una prestazione esclusivamente personale e senza un'autonoma organizzazione d'impresa.
Quanto, poi, al requisito della continuatività della collaborazione, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo, occorre evidenziare come, nel caso di specie, risulti incontestata la circostanza che quelle rese dal fossero prestazioni che si susseguivano nel tempo, ancorché Pt_2 secondo la libera volontà del collaboratore, e non, per contro, prestazioni di tipo occasionale.
Quand'anche, infatti, la scelta del lavoratore fosse di rifiutare le commesse propostegli, è indubbio che il rapporto, nel suo concreto atteggiarsi, postulando una molteplicità di prestazioni continuative, presentava una vocazione di tipo continuativo, nel senso che era destinato a regolare una prestazione perdurante nel tempo.
In altri termini, l'esecuzione e la ripetizione della prestazione lavorativa considerata costituiva l'oggetto e il presupposto del contratto.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche delle quali si è dato conto, invero, dovendosi intendere la continuatività come mera possibilità (a scelta del collaboratore) di continua e ripetuta prestazione, non può legittimamente sostenersi che, nel caso di specie, il requisito della continuatività non sussisterebbe perché non vi sarebbe, nell'ipotesi, alcun impegno contrattuale ad assicurare la prestazione e, dunque, a soddisfare stabilmente e continuativamente l'interesse della committenza.
Per tali motivi, non si può, dunque, qualificare il negozio intercorso tra le parti in termini di occasionalità e si deve ritenere sussistente, nel caso di specie, il requisito della continuatività.
Né, può dubitarsi della ricorrenza, nell'ipotesi in controversia, del requisito della coordinazione della collaborazione prestata dal ovverossia Pt_2 dell'inserimento stabile e funzionale del prestatore nell'organizzazione del committente.
Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, è, invero, emerso, da un lato, che il occupava stabilmente lo spazio originariamente destinato a Pt_2 diventare l'appartamento del custode (vedasi, sul punto, le dichiarazioni rese da e , e, dall'altro, che lo stesso era tenuto ad Persona_1 Testimone_2 eseguire la prestazione convenuta secondo modalità di luogo e di tempo concordate di volta in volta con il committente.
Secondo quanto riferito da e – escussi Testimone_3 Testimone_2 all'udienza dell'1.08.2023 - i dipendenti erano abituati a “segnalare” le
12 manutenzioni da effettuare al ricorrente, il quale “interveniva direttamente” o, tutt'al più, chiamava la ditta specializzata”.
E, ancora, secondo quanto dichiarato da – escussa Testimone_4 all'udienza del 25.10.2023 – “i lavori più semplici come la sostituzione della lampadina venivano chiesti direttamente dalla persona che aveva bisogno. I lavori più strutturali (…) erano commissionati da . CP_2
La prestazione, funzionale alle esigenze del personale e della società, era dunque resa secondo una modalità accettata da quest'ultima e quindi nella sostanza concordata, provvedendo l'interessato ad organizzare comunque in autonomia l'attività lavorativa.
La circostanza che si trattasse di una collaborazione ai sensi dell'art. 409
c.p.c. – con irrilevanza di indicazioni fornite dalle parti nel senso della natura autonoma del rapporto, dato che è destinato a cedere il passo dinanzi a una serie di riscontri stringenti nel senso del carattere prevalentemente personale, continuativo e coordinato della prestazione – emerge anche a considerare, tra l'altro, che l'interessato emetteva fatture e che il rapporto è stato trattato dalla società in termini di collaborazione in senso proprio, come risulta, ad es., dalla necessità di inviare una comunicazione formale per la restituzione del tesserino. La relazione personale tra il e la titolare è dunque rimasta sullo sfondo, non facendo Pt_2 certamente venir meno la giuridicità del rapporto con la società.
6. Il secondo motivo non può essere accolto.
Esso si fonda, infatti, (soltanto) sulla tesi dell'impossibilità di fare applicazione di una norma abrogata in relazione a una fattispecie occorsa al tempo in cui la stessa era ancora vigente. Tale esito, in quanto vale a negare la possibilità di fare applicazione di una norma ratione temporis, non è però consentito9.
La tesi sostenuta dal Tribunale in sede sommaria, secondo cui, intervenuta l'abrogazione della disciplina relativa al contratto a progetto, l'art. 52 del d.lgs. n.
81/2015 avrebbe consentito di fare salva “esclusivamente … la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovverosia i soli titoli originariamente e formalmente qualificati come contratti a progetto, con preclusione della qualificazione in tali termini di rapporti sorti sotto altro nomen, a ben vedere, limita ingiustificatamente la possibilità per il Giudice di fare applicazione dell'istituto in relazione ai rapporti sorti prima di detta abrogazione.
13 La previsione di cui all'art. 52 svolge una funzione regolatrice “per il futuro”, disponendo di protrarre l'applicazione della disciplina abrogata ai rapporti a progetto in corso alla data di abrogazione della stessa. In questo ha un contenuto innovativo, impedendo, quindi, che successivamente all'abrogazione dell'istituto tali rapporti potessero trovare la propria regolamentazione in termini diversi, in applicazione (anche o esclusivamente) di altre disposizioni.
L'art. 52 non vale, invece, a privare di efficacia la disciplina abrogata in relazione alle fattispecie sorte e svoltesi anteriormente all'abrogazione, istituto che, come evidenziato da Cass., 2.11.2022, n. 32271, richiamando la sentenza della C. Costituzionale n. 49/1970, “non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino a un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima”.
Vi è un solo caso in cui l'ordinamento prevede la cancellazione dell'efficacia di una disposizione, e con effetti ex tunc: la decadenza di un decreto legge per mancata conversione in legge.
Questa affermazione è l'unica compatibile con la tesi pacificamente accolta che la norma abrogata può (anzi deve) continuare a svolgere i propri effetti sui rapporti pregressi – siano essi pendenti o esauriti – maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge abrogatrice, a meno che il legislatore non escluda tale evenienza disponendo retroattivamente … Del resto, in base all'art. 11, comma 1, disp. sulla legge in generale, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
La stessa tesi è stata quindi correttamente disattesa dal Tribunale in sede di opposizione, con l'effetto della conversione del rapporto – caratterizzato da una prestazione prevalentemente personale, continuativa e coordinata ma privo di progetto – ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, in rapporto di lavoro subordinato.
Come ha recentemente evidenziato Cass., 26.4.2025, n. 10969, infatti, “il comma 1, dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del contratto - ope legis – in un rapporto a tempo indeterminato, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria (diversamente, il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata
14 tra le parti"; cfr. Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 17127 del 2016; Cass. n.
17707 del 2020; Cass. n. 27543 del 2020; da ultimo, Cass. n. 26826 del 2024).
3.2. La conversione ex lege della collaborazione lavorativa priva di un progetto in un rapporto di lavoro subordinato (comma 1 dell'art. 69 cit.), come anche l'accertato discostamento delle parti dall'assetto di interessi formalmente predisposto (comma 2, dell'art. 69), configurano norme sanzionatorie concernenti il tipo negoziale, ossia l'assetto regolamentare da attribuire al rapporto di lavoro intercorso fra le parti (disposizioni che non violano il principio di indisponibilità del tipo, che opera in senso unidirezionale e che, nel caso di specie, innalzano il livello di tutela del lavoratore, cfr. Corte Cost. n. 115 del 1994);
3.3. La previsione sanzionatoria dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs.
n. 276 del 2003 impone, dunque, alle parti di proseguire il rapporto di lavoro secondo la (diversa) qualificazione civilistica dettata dall'art. 2094 c.c.; la necessaria riconducibilità della collaborazione ad un progetto comporta l'operatività del meccanismo di conversione anche con riguardo alla porzione di rapporto svoltosi prima dell'accertamento giudiziale, ossia sin dalla costituzione della collaborazione coordinata e continuativa (priva di progetto); con riguardo a questo periodo, la previsione sanzionatoria va coordinata con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione che (salvo specifiche e determinate previsioni di legge) prevede che l'obbligazione principale del datore di lavoro (il pagamento della retribuzione) sia corrispettiva all'obbligazione
(lavorativa) del prestatore, con la conseguenza che i compensi economici da erogare al lavoratore vanno commisurati alla quantità della prestazione offerta”.
Prima dell'intervenuta abrogazione dell'istituto del lavoro a progetto, allora, il rapporto – collaborazione personale, coordinata e continuativa intrapresa – era già da considerare subordinato, sin dalla costituzione.
6.1. È poi erroneo il riferimento all'art. 69-bis dell'art. 276/2003, norma che stabilisce i termini in cui una prestazione resa in forma autonoma da un titolare di partita I.V.A. può considerarsi, al ricorrere di alcune circostanze tipiche con valore presuntivo, quale collaborazione coordinata e continuativa.
La fattispecie era infatti alternativa o comunque distinta rispetto a quella di cui all'art. 69, comma 1, cit., di cui il Giudice ha fatto applicazione a seguito dell'accertamento in via diretta della sussistenza degli elementi del carattere prevalentemente personale della prestazione, della continuatività e del coordinamento con l'impresa, non essendovi spazio per l'applicazione dell'art. 69-bis.
La disciplina dell'art. 69 cit., infatti, come chiarito da Cass., 11.4.2025, n.
9544 (di cui si riporta la linea argomentativa), si applicava a tutte le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto, salvo le esclusioni previste in ipotesi di
15 iscrizione in un albo (v. l'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 cit.). Non rilevava che il collaboratore fosse dotato formalmente di una partita IVA, se poi, in concreto, fossero stati riscontrati – come ha accertato, in via diretta, il Tribunale di Parma – i requisiti generali della fattispecie previsti dalla legge sub specie di collaborazione, coordinamento e continuità, in presenza dei quali scattava la disciplina sanzionatoria e la qualificazione del rapporto operata dall'69 in termini di subordinazione.
Nel caso esaminato da Cass., n. 9544/2025, infatti, è stato escluso l'error in iudicando in relazione agli artt. 61, 69 e 69-bis cit. anche perché la Corte territoriale non aveva applicato alcuna presunzione ma aveva in concreto accertato ab origine i requisiti della co.co.co. dedotta in giudizio.
7. Il terzo motivo è infondato.
Il richiamo compiuto nella fase di opposizione al C.C.N.L. industria gomma plastica non era precluso dall'indicazione, nella precedente fase sommaria, di altra fonte convenzionale, e ciò in quanto, come ricordato da Cass., 15.1.2020, n. 709,
“dalla mera lettura della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, emerge come, nella fase di opposizione ad ordinanza resa nella fase sommaria "L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.", tra cui, come è noto, rientrano le preclusioni cd. istruttorie. Questa corte, del resto, con giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente ha da tempo evidenziato come la fase di opposizione nel rito cd. RN introduca un giudizio a cognizione piena, prosecuzione di quello sommario (Cass. 25046/2015) cosicchè la delimitazione del thema decidendum (e probandum) è rimessa alla fase di opposizione”.
La censura inerente al riferimento compiuto dal Giudice al livello C
(“Successivamente, controparte ha “corretto il tiro” ma ha violato il rigido regime preclusivo che connota il rito lavoro tanto più che è ben noto che la fase sommaria del non va qualificata come distinta e separata rispetto CP_4 alla successiva. In ogni caso è chiaro che il Tribunale non ha speso neppure una parola per dimostrare per quale ragione l'inquadramento al livello C del CCNL per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche sarebbe corretto;
la soluzione del tutto apodittica è qui impugnata;
la abnorme distanza fra il percepito da parte di (su cui controparte Parte_2 ha calcolato la domanda in via principale per EURO 7.114,13) e il richiesto in via gradata (EURO 2.279,67) fa ben comprendere l'assurdità (anche) dell'inquadramento”) è inammissibile, esaurendosi in una mera ripresa della critica rivolta al ricorso del introduttivo della fase di opposizione Pt_2
(“Successivamente, controparte ha “corretto il tiro” ma ha violato il rigido regime preclusivo che connota il rito lavoro tanto più che è ben noto che la fase
16 sommaria del non va qualificata come distinta e separata rispetto CP_4 alla successiva. In ogni caso è chiaro che controparte non riesce (neanche virtualmente) a dimostrare per quale ragione l'inquadramento al livello C del
CCNL per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche sarebbe corretto;
la abnorme distanza fra il percepito da parte di (su cui controparte ha calcolato la domanda in via principale Parte_2 per EURO 7.114,13) e il richiesto in via gradata (EURO 2.279,67) fa ben comprendere l'assurdità (anche) dell'inquadramento”), critica che, però, non si confronta in alcun modo con le indicazioni che il Tribunale ha espressamente compiuto, richiamando la declaratoria contrattuale del livello, reputato corretto ai fini dell'inquadramento (la giustificazione del riferimento al livello C è chiarita nella nota a piè di pagina n. 4, ove il Giudice richiama, ritenendole evidentemente pertinenti, le posizioni professionali del Gruppo 1, ovverosia “il tecnico (ovvero chi “predispone e/o effettua la messa a punto e le regolazioni dei parametri dei qualità delle macchine”) e l'assistente di manutenzione (ossia colui il quale
“Analizza le cause dei guasti, per l'eliminazione/risoluzione dei problemi”).
8. Il quarto motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
In atti non è presente la e-mail che la società avrebbe inviato al il Pt_2
30.9.2021, richiamata nella successiva comunicazione dell'11.11.2021 con cui la reclamante ha “confermato” che la collaborazione sarebbe proseguita, in base ad accordi intervenuti con la controparte, fino al 20.12.2021.
Con successiva e-mail del 20.12.2021 il preso atto della Pt_2 comunicazione dell'11.11.2021, proponeva di proseguire la collaborazione “fino a ultimazione dei lavori da concludere in data da stabilire”.
La società, a quel punto, accettava di proseguire la collaborazione fino al
23.12.2021.
Nell'ambito dell'accertamento da compiere in ragione del motivo di reclamo incentrato sull'impossibilità di ravvisare il recesso orale, occorre allora innanzitutto superare il dato, segnalato dal Giudice della fase dell'opposizione (e non sostenuto nemmeno dal , secondo cui il rapporto sarebbe cessato in Pt_2 data 30.9.2021, dando conto la citata corrispondenza della prosecuzione del rapporto oltre tale data.
8.1. Le evidenze documentali in atti consentono in realtà di affermare che la relazione giuridica tra le parti si è protraeva oltre il 23.12.2021.
Tanto è dimostrato da un complesso di elementi rappresentato, innanzitutto, dal rilascio da parte del delle fatture “TD01 fattura SI 02 31-01-2022 Pt_2
Causale PRESTAZIONI PRESSO VOSTRO STABILIMENTO GENNAIO 2022”,
“TD01 fattura SI 03 03-02-2022 Causale Intervento straordinario presso vostro stabilimento” e “TD01 fattura SI 04 10-02-2022 Cod. articolo Descrizione
17 Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. %IVA Prezzo totale
MANODOPERA STRAORDINARIA VOSTRO IMPIANTO ELETTRICO A
CORPO”.
Questi stessi documenti sono presenti nel “partitario” prodotto dalla società, la quale ha affermato di aver sempre pagato le fatture presentate (v. a p. 8 della memoria difensiva della fase di opposizione: “ godeva della Parte_2 massima fiducia e, quindi, quando presentava la fattura, quest'ultima veniva puntualmente pagata”).
Il 15.2.2022 la società inviava poi al la comunicazione di ritiro del Pt_2 badge necessario per “rilevare l'orario di ingresso e di uscita e per aprire le porte per cui si è abilitati negli orari di lavoro prestabiliti”.
La pluralità di elementi considerati consente di ritenere, ad una valutazione complessiva, che la prestazione del sia stata effettivamente resa almeno Pt_2 fino ai primi di febbraio 2022, venendo superata ogni precedente indicazione che fosse intervenuta, in via unilaterale o concordata, a stabilire una possibile data di cessazione del rapporto alla fine dicembre 2021. È pertanto fuori fuoco l'indicazione di parte reclamante per cui “ ha prestato Parte_2 acquiescenza al recesso prendendone atto senza alcuna riserva e chiedendo solo di poter ultimare i lavori;
in tal modo, il ha accettato per facta e per CP_5 iscritto la cessazione del rapporto contrattuale con . Quand'anche CP_3 così fosse stato, il rapporto si è in ogni caso svolto – con superamento, si ribadisce, di siffatte indicazioni, non essendovi prova del fatto che si sia trattato di un differimento utile all'ultimazione di precedenti lavori ed anzi recando una fattura l'indicazione di un lavoro straordinario realizzato nel 2022 (non essendo contestata la veridicità delle indicazioni ivi apposte dalla società, che ha dichiarato, come si è visto, di aver sempre pagato le fatture, riconoscendone la genuinità e la pertinenza al dato reale) – fino ai primi di febbraio (come infatti sostenuto dal che fa questione di licenziamento orale intervenuto il Pt_2
2.2.2022).
8.2. La circostanza che la cessazione del rapporto ai primi di febbraio 2022 sia dipesa dall'iniziativa della società è stata chiaramente evidenziata dal
Tribunale, senza che parte reclamante abbia fornito elementi utili a una revisione di tale esito.
Non vi è prova, infatti, come già osservato, della comunicazione del
30.9.2021 a mezzo della quale sarebbe stato formalizzato il recesso ed è irrilevante, per quanto detto, ogni questione relativa all'esistenza di un'indicazione della società o di un avviso comune di prorogare il rapporto fino al
23.12.2021 (“La verità è che a valle delle anomalie emerse, controparte ha preso atto della PEC a mezzo della quale ha comunicato la volontà di CP_3
18 interrompere il rapporto. Quando il Reclamato ha detto per iscritto di prendere atto alludeva alla comunicazione dell'11 novembre 2021. In data 29 novembre il recesso era già noto ad (“siamo nuovamente a domandare la Parte_2 restituzione della documentazione tecnica”) le parti si sono confrontate giungendo alla decisione di chiudere il rapporto decorso un lasso di tempo minimo per il completamento dei lavori. La data è stata fissata al 23 dicembre
2021”), superata dalla prosecuzione del rapporto fino ai primi di febbraio del
2022.
È quindi improprio il richiamo di Cass., n. 18254/2023, secondo cui “non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile”, posto che non è per le ragioni di cui alla corrispondenza tra le parti intervenuta tra (asseritamente) il mese di settembre e il mese di dicembre 2021 che il rapporto è cessato.
È invece pacifico che sia stata la società a voler porre termine al rapporto, scelta che, con superamento di precedenti indicazioni, la parte ha inteso assumere ai primi di febbraio del 2022, come emerge dalla circostanza che il 3.3.2022 la titolare abbia detto al “se non fosse cambiato niente, è ovvio che tu CP_2 Pt_2 avresti ancora il lavoro, se non fosse successo niente”.
Non vi è motivo per escludere la veridicità della circostanza, come emerge a considerare che è la stessa società a dichiarare di volersi avvalere del file audio al fine di dimostrare il profilo – qui non rilevante in quanto assorbito dall'accertamento, che si colloca su un piano preliminare, della natura orale del recesso – dell'assenza di ritorsione ai danni del lavoratore, precisando che “Non è, quindi, vero che PA LD abbia fatto di tutto per riottenere l'amore perduto di vero è, invece, quanto segue: 1) finito il Parte_2 Parte_2 rapporto d'amore con PA LD, si è (lui) vendicato caricando costi e ore lavorate prive di giustificazione;
l'anno 2021 ha fatto registrare ricavi boom per il Reclamato;
2) a rapporto di lavoro autonomo finito, – sulla Parte_2 base della inconsistente prospettazione del male ingiusto rappresentato da una azione penale (si suppone quella di cui all'esposto in atti) ha cercato di indurre
PA LD a favorire la transazione della presente lite e ogni altra, dietro pagamento di una somma cospicua. La prova è nel file-audio di cui si chiede al
Giudice del Lavoro la rituale acquisizione. A fronte di tale dato, controparte pretende di provare la “vendetta” partendo da un file-audio”.
Se si considera che la prestazione ha avuto luogo fino ai primi di febbraio del 2022 e che nei giorni successivi, appunto, al lavoratore è stato richiesto il badge necessario per recarsi nei locali aziendali in orario di lavoro, può
19 concludersi affermando che il recesso è stato oralmente intimato non il 30.9.2021, come ritenuto dal Giudice, ma il 2.2.2022, come appunto indicato dall'interessato.
8.3. L'accertata natura subordinata del rapporto ex art. 69 cit. consente di qualificare il recesso in termini di licenziamento ed è dunque pertinente l'osservazione del Giudice secondo cui “non avendo fornito il datore di lavoro alcuna prova in ordine al rispetto della forma scritta prescritta dalla legge a pena di inefficacia del licenziamento (ex art. 2, commi 1 e 3, L. n. 604 del 1966), quest'ultimo deve essere dichiarato inefficace”.
Si tratta del principio di legittimità ormai consolidato, espresso recentemente anche da Cass., 31.1.2025, n. 2346, secondo cui “il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. lav., 7.9.2022, n. 26407)”.
8.4. Come precisato dalla stessa Cass., n. 26407/2022, l'azione diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate – a mezzo dell'art. 32 della l. n. 183/2010 – all'articolo 6 della l. n. 604/1966, poiché, “evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza”.
8.5. In accoglimento delle conclusioni rese da parte reclamante in via estremamente subordinata (“nella denegata ipotesi di conferma parziale della
Sentenza resa dal Tribunale di Parma, Voglia la Corte di Appello di Bologna graduare in misura minima l'entità delle somme riconosciute in suo favore a titolo di indennizzo”), va dunque dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato il 3.2.2022, data del colloquio intervenuto tra il e la Titolare Pt_2
nel corso del quale la stessa ha esplicitato la cessazione del rapporto di CP_2 lavoro. L'esito processuale, individuando in una data successiva il momento di intimazione del licenziamento orale, infatti, comporta la riduzione dell'entità delle somme da riconoscere a titolo di indennità risarcitoria.
9. Sono assorbiti il quinto e il sesto motivo, relativi ad aspetti inerenti al merito del recesso.
10. L'esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte reclamante.
11. Il reclamo va dunque accolto in minima parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto (“1. Ad integrale riforma dell'ordinanza
20 emessa a definizione della prima fase, accerta e dichiara che, a far data dall'1.03.2013, si è costituito tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con inquadramento dell'odierno ricorrente nel livello C del CCNL dell'industria gomma plastica”), occorre accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale intimato in data 3.2.2022, con CP condanna della società ai sensi dell'art. 18, comma 1, Parte_1
a reintegrare nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di
[...] Parte_2 risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.279,67, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il tutto con la condanna della società, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti della prescrizione.
11. Sull'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria maturano interessi legali (v. Cass., 30.4.2025, n. 11343) e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Secondo il consolidato principio, infatti, l'art. 429, comma 3, c.p.c. detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, disponendo che il giudice, anche di ufficio, applichi un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che il creditore/lavoratore riceva la prestazione con una tendenziale neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore (Cass., 29.9.2020, n. 20682, che richiama Cass., 22.5.2008, n. 13213/2008, Cass. S.U., 7.7.2010, n. 16036/2010,
Cass., 3.9.2014, n. 18558).
L'estraneità degli interessi e della rivalutazione monetaria al regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie conduce a negare a dette voci la natura di veri e propri “accessori” di un credito “principale”, trattandosi di componenti essenziali di una prestazione unitaria. Il giudice deve quindi maggiorare la somma di interessi e rivalutazione monetaria anche di ufficio, indipendentemente da una specifica domanda (e con l'ulteriore conseguenza della mancata operatività della limitazione di cui all'art. 1283 c.c. e dell'uniforme regime prescrizionale).
Il principio vale anche per i crediti di natura risarcitoria naturalmente (v.
Cass., 25.10.2021, 29920)
La contestazione da parte della reclamante dell'importo liquidato dal
Giudice e la richiesta, in subordine, della relativa rideterminazione in riduzione,
21 qui accolta, comporta la necessaria revisione della misura del credito (l'indennità risarcitoria), rendendo conseguentemente attuale e necessaria, pertanto, anche la rideterminazione del credito relativo agli accessori (v. Cass., 29.9.2016, n.
19312/2016, secondo cui “Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la riforma o la cassazione del capo di sentenza relativo alla sorta capitale non si estende, malgrado l'art. 336 c.p.c., a quello concernente rivalutazione e interessi, che resterebbero dovuti pur non essendo più dovuta la sorte capitale, conclusione
- questa - all'evidenza inaccettabile”).
12. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio (del primo grado, bifasico, e del presente grado di reclamo) segue la soccombenza (situazione processuale riferibile interamente alla posizione datoriale), provvedendosi come in dispositivo.
Per il primo grado occorre anche disporre il rimborso del C.U. (€ 259,00 +
259,00).
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie il reclamo per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata: dichiara inefficace il licenziamento orale intimato in data 3.2.2022 e, per l'effetto, condanna la società reintegrare nel Parte_1 Parte_2 posto di lavoro, oltre che a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €
2.279,67, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna, altresì, la società per il medesimo periodo, Parte_1 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti della prescrizione;
condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida, quanto al primo grado di giudizio bifasico, in € 9.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 518,00 per esborsi e, per il presente grado, in € 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel ricorso introduttivo l'interessato affermava anche di essersi occupato della manutenzione dell'impianto fotovoltaico della manutenzione dell'impianto di ventilazione e dell'unità trattamento aria, della manutenzione e del bilanciamento della centrale termica e degli impianti idraulici, della manutenzione e l'installazione degli impianti ad aria compressa. Laddove i macchinari della produzione manifestavano problemi, “il sig. era Pt_2 chiamato ad intervenire per primo, al fine di porre rimedio ad un “fermo macchine”. Grazie alla manualità che lo contraddistingueva, il sig. si occupava, all'interno dell'azienda, anche le Pt_2 piccole manutenzioni idrauliche e di porte/finestre. La versatilità del ricorrente si palesava nella capacità di manutenzione delle enormi scaffalature industriali del magazzino – su disposizione del sig. – e, soprattutto, nella sostituzione – su richiesta della sig.ra – dei Persona_1 CP_2 piantoni verticali delle scaffalature stesse, quando i carrellisti le danneggiavano con le “forche” dei loro mezzi. Al sig. spettava, altresì, la tenuta dei registri elettrici, dei registri Covid-19 Pt_2 e del registro autocontrollo legionella”. 2 Il motivo, tenendo presente l'elenco delle doglianze alle pp. 16 e 17 dell'atto di reclamo, riguarda le doglianze espresse ai punti n. 1 (“Thema decidendum”), n. 5 (“sul rapporto di lavoro autonomo intrattenuto inter partes”), n. 7 (“sulla interferenza sul rapporto di lavoro autonomo della relazione sentimentale fra la dott.ssa PA LD e il Sig. ), n. 8 (“sulla Parte_2 7 Il motivo riguarda il rilievo di cui al n. 13 (“temi assorbiti) sulla contestazione dei vizi della volontà (violenza morale) - assenza di negozio oggetto di coazione;
sulla assenza di elementi di ritorsività”). 8 Il motivo riguarda il rilievo di cui al n. 15 (“sulla assenza di ogni elemento di censura alla cessazione (razionale economico sotteso alla cessazione”). 9 V. ad es. Cass., 8.3.2023, n. 6925, che ha ritenutocorretta la valutazione della Corte territoriale di fare applicazione del “regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 2, ratione temporis vigente, ovvero proceduto alla trasformazione del contratto a progetto nella corrispondente tipologia negoziale di fatto realizzatasi” (ipotesi diversa da quella qui in esame, in cui il Tribunale di Parma ha applicato il comma 1 della medesima disposizione).