TRIB
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 597-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice,
letti gli atti e i documenti di causa;
a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che, con atto di precetto notificato in data 26.02.2025 ha intimato a Parte_1 CP_1
, , , e alla datrice di ipoteca Due Elle s.a.s.
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
di di pagare la somma di € 497.315,28, in forza di mutuo fondiario stipulato in Controparte_2
data 22.05.2009 (Rep. 57940-Racc. 11975) con e del Controparte_4 Controparte_5
rilevato che , , , e la società Due CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
Elle hanno chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, sulla base dei seguenti motivi:
i. difetto di “legittimazione attiva” di per non essere sufficientemente provata Parte_1
l'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco descritta nell'avviso pubblicato in G.U. P. II n. 52 del 04.05.2017;
ii. mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti in capo a in quanto né Parte_1
essa, né sono iscritte nell'albo ex art. 106 T.U.B.; Controparte_6
iii. inefficacia della cessione, per carenza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese;
iv. inesigibilità del credito per omessa prova comunicazione decadenza ex art. 1186 c.c. con eccezione di prescrizione del diritto nel decennio;
v. nullità precetto per omessa notifica del titolo munito di formula esecutiva e omessa prova del mancato superamento del limite di finanziabilità in ragione della misura del 80% del valore dei beni ipotecati, secondo delibera CICR del 22.04.1995;
vi. inesistenza titolo- illegittimità violazione norme imperative nullità contratto: gli importi richiesti non sono dovuti, in quanto eccessivi, esorbitanti, anche per i tassi di interessi applicati,
superiori al tasso soglia;
1 R.G. n. 597-1/2025
ritenuto – sulla base degli elementi allo stato disponibili – che non sussistano i gravi motivi richiesti per concedere la sospensione richiesta, in quanto:
a. sussistono indizi gravi, precisi e concordanti della titolarità del credito in capo alla società
[...]
se si considera che quest'ultima non si è limitata a versare in atti copia dell'avviso di Parte_1
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04.05.2017, ma ha anche versato in atti la dichiarazione di cessione relativa al rapporto in questione (doc. 2) e la lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) “depositata presso il Notaio
, avente sede legale in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. Persona_1
3465 Raccolta n. 2017” (doc. 4), ossia la lista richiamata nel sopra citato avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. Anche a voler prescindere da tale atto notarile, non può non valorizzarsi il fatto stesso che dispone materialmente della copia del titolo (doc. 10), che non può che Parte_1
esserle stata consegnata dalla relativa cedente proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto. Che la dichiarazione della cedente e la disponibilità del titolo esecutivo possano essere decisiva ai fini della prova della titolarità del credito è stato affermato dalla
Suprema Corte (Cass. sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), con principio che questo Tribunale condivide e che si attaglia al caso di specie;
b. la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o
special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi,
incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Nello specifico, l'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli, il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali. Ai
sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, «il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il
2 R.G. n. 597-1/2025
soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento». In base all'art. 2,
co. 6, della stessa legge «i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione
nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non
esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti» L'art. 2, co. 6-bis prevede infine che «i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla
legge ed al prospetto informativo». La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3, lett. c)
risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il servicer (o master servicer), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato dal master servicer a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.
Tanto chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che
«non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata
dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per
trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o
anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei
crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano
del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.» (cfr.
3 R.G. n. 597-1/2025
Cass. n. 7243/2024). Anche in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal
Tribunale di Brindisi, affermando che «le due richiamate decisioni (quella appena menzionata, nonché la
n. 4427/2024 che tuttavia non pare pertinente nella fattispecie, n.d.r.) delineano un quadro convergente e
forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai
fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione
dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra,
l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito» (Decreto
Primo Pres. n. 13749 del 17 maggio 2024). Ritiene questo giudice di dover dare continuità
all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, già fatto proprio sia dal Tribunale, anche in distinte composizioni collegiali, sia dalla Corte d'appello di Firenze (cfr. Trib. Arezzo, 20 settembre
2024, pres. est. Pani;
Trib. Arezzo, 21 marzo 2025, pres. , est. Rossi;
Corte app. Firenze, 23 marzo Per_2
2025);
c. dalla visura versata in atti dalla parte opposta emerge l'iscrizione dell'atto di cessione nel registro delle imprese (doc. 5 – ); Pt_1
d. risulta in atti lettera raccomandata del 19.01.2016, con la quale ha Controparte_7
comunicato agli odierni opponenti la revoca di tutte le facilitazioni di credito sino ad allora in essere e conseguentemente notificata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di mutuo ipotecario concesso in data 22 maggio 2009, “essendo incorsi nella decadenza dal beneficio del
termine a norma dell'art. 7 del contratto stesso e ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile”, con intimazione di pagamento delle somme dovute (doc. 6 – ); Pt_1
e. il mutuo in questione è stato stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. T.U.B., beneficiando delle agevolazioni ivi previste e dunque anche della previsione di cui all'art. 41 co. 1 T.U.B. (“Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo”);
f. l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non è causa di nullità del contratto (Cass. sez.
un., 16 novembre 2022 n. 33719: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n.
4 R.G. n. 597-1/2025
bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53
t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie,
del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è
quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”);
g. le contestazioni in ordine alla illegittimità degli interessi appaiono smentite dalle risultanze della ctu espletata nel procedimento iscritto al n. 390/2016, definito dall'intestato Tribunale con sentenza n. 290 del 2022 passata in giudicato (cfr. doc. 8 e 9 – ); Pt_1
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione avanzata.
Si comunichi.
Arezzo, 15 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di
norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la
disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice,
letti gli atti e i documenti di causa;
a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che, con atto di precetto notificato in data 26.02.2025 ha intimato a Parte_1 CP_1
, , , e alla datrice di ipoteca Due Elle s.a.s.
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
di di pagare la somma di € 497.315,28, in forza di mutuo fondiario stipulato in Controparte_2
data 22.05.2009 (Rep. 57940-Racc. 11975) con e del Controparte_4 Controparte_5
rilevato che , , , e la società Due CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
Elle hanno chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, sulla base dei seguenti motivi:
i. difetto di “legittimazione attiva” di per non essere sufficientemente provata Parte_1
l'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco descritta nell'avviso pubblicato in G.U. P. II n. 52 del 04.05.2017;
ii. mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti in capo a in quanto né Parte_1
essa, né sono iscritte nell'albo ex art. 106 T.U.B.; Controparte_6
iii. inefficacia della cessione, per carenza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese;
iv. inesigibilità del credito per omessa prova comunicazione decadenza ex art. 1186 c.c. con eccezione di prescrizione del diritto nel decennio;
v. nullità precetto per omessa notifica del titolo munito di formula esecutiva e omessa prova del mancato superamento del limite di finanziabilità in ragione della misura del 80% del valore dei beni ipotecati, secondo delibera CICR del 22.04.1995;
vi. inesistenza titolo- illegittimità violazione norme imperative nullità contratto: gli importi richiesti non sono dovuti, in quanto eccessivi, esorbitanti, anche per i tassi di interessi applicati,
superiori al tasso soglia;
1 R.G. n. 597-1/2025
ritenuto – sulla base degli elementi allo stato disponibili – che non sussistano i gravi motivi richiesti per concedere la sospensione richiesta, in quanto:
a. sussistono indizi gravi, precisi e concordanti della titolarità del credito in capo alla società
[...]
se si considera che quest'ultima non si è limitata a versare in atti copia dell'avviso di Parte_1
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04.05.2017, ma ha anche versato in atti la dichiarazione di cessione relativa al rapporto in questione (doc. 2) e la lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) “depositata presso il Notaio
, avente sede legale in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. Persona_1
3465 Raccolta n. 2017” (doc. 4), ossia la lista richiamata nel sopra citato avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. Anche a voler prescindere da tale atto notarile, non può non valorizzarsi il fatto stesso che dispone materialmente della copia del titolo (doc. 10), che non può che Parte_1
esserle stata consegnata dalla relativa cedente proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto. Che la dichiarazione della cedente e la disponibilità del titolo esecutivo possano essere decisiva ai fini della prova della titolarità del credito è stato affermato dalla
Suprema Corte (Cass. sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), con principio che questo Tribunale condivide e che si attaglia al caso di specie;
b. la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o
special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi,
incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Nello specifico, l'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli, il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali. Ai
sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, «il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il
2 R.G. n. 597-1/2025
soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento». In base all'art. 2,
co. 6, della stessa legge «i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione
nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non
esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti» L'art. 2, co. 6-bis prevede infine che «i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla
legge ed al prospetto informativo». La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3, lett. c)
risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il servicer (o master servicer), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato dal master servicer a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.
Tanto chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che
«non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata
dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per
trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o
anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei
crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano
del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.» (cfr.
3 R.G. n. 597-1/2025
Cass. n. 7243/2024). Anche in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal
Tribunale di Brindisi, affermando che «le due richiamate decisioni (quella appena menzionata, nonché la
n. 4427/2024 che tuttavia non pare pertinente nella fattispecie, n.d.r.) delineano un quadro convergente e
forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai
fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione
dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra,
l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito» (Decreto
Primo Pres. n. 13749 del 17 maggio 2024). Ritiene questo giudice di dover dare continuità
all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, già fatto proprio sia dal Tribunale, anche in distinte composizioni collegiali, sia dalla Corte d'appello di Firenze (cfr. Trib. Arezzo, 20 settembre
2024, pres. est. Pani;
Trib. Arezzo, 21 marzo 2025, pres. , est. Rossi;
Corte app. Firenze, 23 marzo Per_2
2025);
c. dalla visura versata in atti dalla parte opposta emerge l'iscrizione dell'atto di cessione nel registro delle imprese (doc. 5 – ); Pt_1
d. risulta in atti lettera raccomandata del 19.01.2016, con la quale ha Controparte_7
comunicato agli odierni opponenti la revoca di tutte le facilitazioni di credito sino ad allora in essere e conseguentemente notificata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di mutuo ipotecario concesso in data 22 maggio 2009, “essendo incorsi nella decadenza dal beneficio del
termine a norma dell'art. 7 del contratto stesso e ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile”, con intimazione di pagamento delle somme dovute (doc. 6 – ); Pt_1
e. il mutuo in questione è stato stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. T.U.B., beneficiando delle agevolazioni ivi previste e dunque anche della previsione di cui all'art. 41 co. 1 T.U.B. (“Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo”);
f. l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non è causa di nullità del contratto (Cass. sez.
un., 16 novembre 2022 n. 33719: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n.
4 R.G. n. 597-1/2025
bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53
t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie,
del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è
quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”);
g. le contestazioni in ordine alla illegittimità degli interessi appaiono smentite dalle risultanze della ctu espletata nel procedimento iscritto al n. 390/2016, definito dall'intestato Tribunale con sentenza n. 290 del 2022 passata in giudicato (cfr. doc. 8 e 9 – ); Pt_1
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione avanzata.
Si comunichi.
Arezzo, 15 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di
norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la
disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema