Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 125/2025 VG
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Francesca Caprioli ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 89/2001 promosso con ricorso depositato in data
5.3.2025 da
1) – P.IVA – con sede legale in Vicenza (VI), in Viale della Scienza Parte_1 P.IVA_1
n.78/80 in persona del legale rappresentante Parte_2
2) – P.IVA – con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Trezzano sul Naviglio (MI), Via N. Copernico n.52 in persona del legale rappresentante
[...]
Parte_3
3) – P.IVA – con sede Controparte_2 P.IVA_3 in Trezzano sul Naviglio (MI), Via N. Copernico n.54 in persona del legale rappresentante
[...]
CP_3 con l'Avv. Simone Vellani del foro di Modena ricorrenti contro
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Controparte_4 dello Stato di Brescia resistente
Premesso
Nel ricorso si legge
. con sentenza del 27.11.2009 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento della Parte_4
, fallimento che non è ancora stato dichiarato chiuso.
[...]
. è insinuata nel fallimento come (creditore Parte_1 Controparte_5
n.174) ammessa in via chirografaria per euro 239.213,50 e come (creditore n.168) CP_6 ammessa in via chirografaria per euro 36.697,30, con domande presentate entrambe il 9.2.2010 sicché la durata, calcolata dal 9.2.2010 al 4.3.2025, è stata di 15 anni, 23 giorni, quindi eccede la ragionevole durata del fallimento (6 anni) per 9 anni e 23 giorni.
. è creditore ammesso in via chirografaria per euro Controparte_1
2,521,76 con deposito della domanda di ammissione al passivo in data 13.2.2010 sicché la durata va calcolata dal 13.2.2010 al 4.3.2025 ed è pari a 15 anni, 19 giorni e quindi eccede la ragionevole durata di 9 anni e 19 giorni.
. è creditore ammesso in via chirografaria Controparte_2 per euro 600 con deposito della domanda di ammissione al passivo in data 13.2.2010 sicché il fallimento ai fini della legge Pinto è durato dal 13.2.2010 al 4.3.2025, quindi la durata è di 15 anni,
19 giorni, pertanto eccede la durata ragionevole di 9 anni e 19 giorni.
1
. le ricorrenti non hanno avuto un totale pagamento della somma insinuata al passivo.
. si chiede quindi un indennizzo di 500 per ogni anno di durata irragionevole, quindi in favore di
[...]
, insinuata per due posizioni, la somma di Euro 9.000 (4.500 X2), in favore di Parte_1 [...]
la somma di Euro 2.521,76 e per Controparte_1 [...]
la somma di Euro 600, oltre interessi dalla domanda, Controparte_2 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese - 27 euro - e compensi con gli aumenti previsti per la predisposizione con collegamenti ipertestuali, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
tutto ciò premesso
. si ritiene di prevedere nel caso in esame una durata ragionevole di 7 anni anziché di 6: la Corte di
Cassazione afferma infatti che, se sussistono particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte (il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare come partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc., la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti) queste circostanze possono essere valutate non già per escludere integralmente l'equo indennizzo ma al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (Cass. n. 28707/2023, 34836/2023; 26289/2023; 28705/2023); ebbene, nel caso in esame, come si evince dalla documentazione prodotta, il fallimento Ideal Clima SPA conta oltre 500 creditori ammessi al passivo.
. la durata della procedura fallimentare da considerare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo è stata per tutte e tre le ricorrenti pari ad anni 15 (avendo riguardo quale “dies a quo” alla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo e quale “dies ad quem” alla data di deposito del ricorso trattandosi di fallimento ancora pendente); quindi, detratti anni 7 di durata ragionevole, la durata irragionevole è stata di anni 8.
In merito al quantum dell'indennizzo, vista la natura chirografaria del credito, si ritiene di riconoscere:
- a , unitariamente considerata1, la somma di 400 euro per ogni anno di durata Parte_1 irragionevole: quindi 3.200 euro (400X8 anni).
va riconosciuta la somma di 2.521,76 euro (ammontare del Controparte_7 credito chirografario ammesso al passivo) ai sensi dell'art. 2 bis comma III legge 89/2021, come nello stesso ricorso si chiede.
Si ritiene di nulla riconoscere a : l'ammontare del credito Controparte_2 chirografario ammesso al passivo (600 euro) fa ritenere che si possa considerare integrata quella irrisorietà della pretesa che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 sexies lettera G L 89/2001, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte (qui si tratta dell'associazione di categoria delle industrie metallurgiche e delle fonderie) esclude il riconoscimento dell'indennizzo.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza, e non in proporzione all'entità dei crediti vantati nella procedura fallimentare, i quali sono stati fatti valere nella competente procedura concorsuale e, per tale motivo, non è quindi possibile
1 Dalla visura camerale – pagg. 50 e 62 - si ricava che ha cambiato denominazione Controparte_8 in e che è stata incorporata in . Parte_1 CP_6 Parte_1
2 n. 125/2025 VG
che siano presi a riferimento in questa sede: pertanto, si liquidano euro 27 per spese e euro 237 per compensi professionali (parametri previsti per i procedimenti monitori, cause di valore fino ai 5.200 euro, fase unica, importi minimi stante la serialità della causa), aumentati a 450,30 euro per la redazione del ricorso con tecniche PCT e per la difesa di tre parti, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
NA il a corrispondere in favore di la somma di Controparte_4 Parte_1
3.200 euro e in favore di la somma di 2.521,76 euro a titolo di Controparte_7 equo indennizzo ex L. n. 89/2001, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
RIGETTA la domanda di riconoscimento di equo indennizzo in favore di Controparte_2
.
[...]
NA il a corrispondere in favore del difensore antistatario euro 27 Controparte_4 per spese ed euro 450,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 19.3.2025
il Consigliere rel.
Francesca Caprioli
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