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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 595/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. MB GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 595/2025 promosso con ricorso depositato in data 08/08/2025
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DE BIASI LAURA VITTORIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE BIASI LAURA VITTORIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. NI IZ ed elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 78 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
NI IZ
RESISTENTE
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso cessazione effetti civili del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 13.11.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso depositato in data 08/08/2025 dal sig.
le parti hanno richiesto congiuntamente la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni indicate nella nota depositata in data 13.11.2025;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli
[...]
nato il [...] a [...], e Per_1 Parte_2
nata il [...] a [...];
[...]
dato atto di aver disposto preliminarmente la riunione della causa n. 631/25 r.g. e del sub-procedimento n. 631-1/25 r.g. alla causa n. 595/25 r.g.;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
2 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28.7.2018 in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 8, parte II, serie A, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) alle seguenti condizioni:
1) le parti continueranno a vivere separate, con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni stabilite dalla legge ed a quelle di seguito indicate, che entrambe si impegnano ad osservare e interpretare secondo buona fede, nel primario interesse dei minori e per dell'attuazione in concreto del principio di bigenitorialità;
2) l'assegnazione dell'abitazione già familiare, sita in Cortina
d'Ampezzo, via Doneà 28, di proprietà esclusiva del signor
[...]
permarrà in capo a quest'ultimo che continuerà a Parte_1
risiedervi e dimorarvi, unitamente ai figli minori e Per_1 [...]
i quali rimarranno collocati presso il padre per la Parte_2
metà del tempo, secondo quanto infra stabilito;
3) la signora continuerà a dimorare a Borca di Controparte_1
3 Cadore (BL), provvisoriamente nell'immobile locato di località
Villanova, via Taulen Marceana 13, trasferendosi, all'esito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, in Borca di
Cadore (BL), in via della Chiesa 10, dove dimoreranno anche i minori per la metà del tempo;
4) i figli minori e rimarranno Persona_1 Parte_2
affidati alla responsabilità condivisa di entrambi i genitori, con tempi di collocazione paritaria con il padre e con la madre, come già avviene dalla data della separazione.
e si impegnano ad esercitare il Parte_1 Controparte_1
ruolo genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di particolare rilevanza per la prole, relative alla loro educazione,
salute, istruzione, formazione anche extrascolastica e sportiva,
tenendo conto delle naturali inclinazioni, capacità e aspirazioni dei minori. Gli stessi si impegnano altresì a comunicarsi ogni informazione rilevante relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, alle loro condizioni di salute e attinenti ad ogni altro aspetto riguardante la loro crescita e la loro educazione.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente, per quanto attiene all'ordinaria amministrazione,
nei periodi di permanenza di e presso di sé. Per_1 Parte_2
In particolare, i minori rimarranno presso ciascun genitore secondo le seguenti indicazioni:
a) a settimane alternate, dal lunedì mattina, con accompagnamento dei figli presso le rispettive scuole (o presso i
4 centri estivi o presso l'abitazione dell'altro genitore, a seconda degli accordi che questi ultimi stringeranno, nei periodi in cui bambini non frequentano la scuola ma vige il regime ordinario di collocazione presso i genitori) da parte del genitore che li ha presso di se la settimana precedente;
ciò a partire da lunedì
29/9/2025, in cui la sig.ra accompagnerà i bambini Controparte_1
presso le rispettive scuole avendoli tenuti con sé nel fine settimana antecedente;
il genitore che avrà presso di sé i minori provvederà ad accompagnarli alle attività extrascolastiche sportive che svolgono durante il pomeriggio, anche fruendo dell'aiuto dei familiari;
b) durante la settimana, il genitore che non ha presso di sé i figli potrà sentirli anche quotidianamente al telefono e comunque vederli, indicativamente uno/due pomeriggi alla settimana, previo accordo tra i genitori, dall'uscita di scuola ovvero dall'uscita delle attività sportive fino a prima di cena;
c) per la metà delle vacanze scolastiche natalizie, suddividendo e alternando di anno in anno i periodi dal 23 al 31 dicembre intorno alle 12:00; dal 31 dicembre all'accompagnamento a scuola
(normalmente il 7 gennaio) quando riprenderà l'alternanza settimanale;
e trascorreranno la Vigilia di Per_1 Parte_2
Natale (fino al mattino del 25) oppure il giorno di Santo Stefano
(fino al mattino del 27) con il genitore con il quale trascorreranno il secondo periodo di vacanza in modo da consentire ai bambini di festeggiare il Natale con ciascuno dei due nuclei familiari;
5 d) il periodo di Carnevale ad anni alterni con un genitore e con l'altro;
e) la metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore,
suddividendo e alternando di anno in anno i periodi dalla fine della scuola materna / scuola primaria fino alla mattina di Pasqua
intorno alle 9:00 e dalla mattina di Pasqua fino al rientro a scuola;
f) durante i “ponti” festivi i minori rimarranno con il genitore con cui
è previsto trascorrano la settimana collegata;
g) durante le vacanze scolastiche estive trascorreranno fino a 2 - 3
settimane in via esclusiva con ciascun genitore;
per il resto del periodo estivo sarà mantenuto il regime ordinario;
le settimane di vacanza con i minori in via esclusiva saranno prescelte dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza delle settimane prescelte, prevarrà la scelta della madre negli anni pari e la scelta del padre negli anni dispari;
h) le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei bambini presso di sé, nel rispetto di un ordinato regime di vita;
i) in caso di impossibilità di tenere con sé i bambini per eventuali impedimenti, i genitori si rivolgeranno preferibilmente l'uno all'altro per il loro accudimento;
5) (A) i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta nelle settimane di permanenza dei minori presso ciascuno;
(B) il sig. contribuirà, ulteriormente, al Parte_1
mantenimento dei figli mediante corresponsione, entro il giorno 15
6 di ogni mese, alla sig.ra – con versamento nel Controparte_1
conto corrente da questa indicato – un assegno mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da gennaio 2027;
(B) le spese straordinarie, individuate e condivise secondo le indicazioni contenute nel protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Belluno, saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno;
(C) le spese straordinarie saranno versate, ove possibile, direttamente da ciascun genitore per la quota di spettanza (scuola materna, corsi sportivi, etc.); in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie, essa provvederà al relativo rimborso entro il mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa,
previa esibizione dei documenti di spesa (anche mediante comunicazioni via mail o WhatsApp);
6) (A) l'assegno unico per i figli – dell'ammontare attualmente di €
120 complessivi mensili – continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, impegnandosi il sig. a Parte_1
farsi parte diligente per gli adempimenti necessari per la relativa erogazione;
la signora si impegna ad aggiornare il sig. CP_1
di ogni variazione dell'assegno unico;
(B) eventuali Parte_1
ulteriori bonus erogati a favore dei minori, da qualunque dei genitori vengano percepiti, saranno usati per le esigenze degli stessi minori alle quali si riferiscono, con spartizione del beneficio
7 tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
(C) le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, le stesse riconoscono che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di contributo al mantenimento personale;
8) le autovetture intestate a ciascuno rimarranno nella piena titolarità e disponibilità del rispettivo proprietario/a;
9) la cagnolina continuerà ad essere accudita da entrambe Pt_3
le parti seguendo il criterio di collocamento utilizzato per la prole;
le parti provvederanno in via diretta al suo nutrimento e accudimento;
le spese veterinarie ed accessorie eventuali rimarranno a carico di entrambi le parti, in egual misura;
10) i genitori concordano di provvedere in modo congiunto agli adempimenti relativi al rilascio dei documenti per i minori, validi anche per l'espatrio, che sarà consentito a fini turistici e previo accordo tra i genitori;
11) il sig. dichiara di rinunciare al rimborso, dovuto Parte_1
da parte della signora della quota dovuta per spese CP_1
straordinarie anticipate in favore dei minori - per l'importo di €
1.878,00 - per spese straordinarie pregresse all'introduzione del giudizio;
la cauzione corrisposta in relazione alla locazione dell'immobile di Borca di Cadore, loc. Villanova, via Taulen
Marceana 13, dell'importo di € 1.200,00 dovrà invece essere restituita interamente al sig. dando anche alla società Parte_1
proprietaria dello stesso indicazioni in tal senso;
8 12) le parti danno atto che la sottoscrizione del presente accordo supera, quale fatto sopravvenuto e condiviso, quanto statuito eventualmente dal Tribunale, nei procedimenti indicati in rubrica;
pertanto, le stesse parti rinunciano espressamente alla validità ed efficacia di qualsivoglia provvedimento e, di conseguenza, a portare in esecuzione lo/gli stesso/i;
13) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il presidente est.
MB LI
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. MB GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 595/2025 promosso con ricorso depositato in data 08/08/2025
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DE BIASI LAURA VITTORIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE BIASI LAURA VITTORIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. NI IZ ed elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 78 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
NI IZ
RESISTENTE
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso cessazione effetti civili del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 13.11.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso depositato in data 08/08/2025 dal sig.
le parti hanno richiesto congiuntamente la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni indicate nella nota depositata in data 13.11.2025;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli
[...]
nato il [...] a [...], e Per_1 Parte_2
nata il [...] a [...];
[...]
dato atto di aver disposto preliminarmente la riunione della causa n. 631/25 r.g. e del sub-procedimento n. 631-1/25 r.g. alla causa n. 595/25 r.g.;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
2 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28.7.2018 in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 8, parte II, serie A, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) alle seguenti condizioni:
1) le parti continueranno a vivere separate, con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni stabilite dalla legge ed a quelle di seguito indicate, che entrambe si impegnano ad osservare e interpretare secondo buona fede, nel primario interesse dei minori e per dell'attuazione in concreto del principio di bigenitorialità;
2) l'assegnazione dell'abitazione già familiare, sita in Cortina
d'Ampezzo, via Doneà 28, di proprietà esclusiva del signor
[...]
permarrà in capo a quest'ultimo che continuerà a Parte_1
risiedervi e dimorarvi, unitamente ai figli minori e Per_1 [...]
i quali rimarranno collocati presso il padre per la Parte_2
metà del tempo, secondo quanto infra stabilito;
3) la signora continuerà a dimorare a Borca di Controparte_1
3 Cadore (BL), provvisoriamente nell'immobile locato di località
Villanova, via Taulen Marceana 13, trasferendosi, all'esito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, in Borca di
Cadore (BL), in via della Chiesa 10, dove dimoreranno anche i minori per la metà del tempo;
4) i figli minori e rimarranno Persona_1 Parte_2
affidati alla responsabilità condivisa di entrambi i genitori, con tempi di collocazione paritaria con il padre e con la madre, come già avviene dalla data della separazione.
e si impegnano ad esercitare il Parte_1 Controparte_1
ruolo genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di particolare rilevanza per la prole, relative alla loro educazione,
salute, istruzione, formazione anche extrascolastica e sportiva,
tenendo conto delle naturali inclinazioni, capacità e aspirazioni dei minori. Gli stessi si impegnano altresì a comunicarsi ogni informazione rilevante relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, alle loro condizioni di salute e attinenti ad ogni altro aspetto riguardante la loro crescita e la loro educazione.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente, per quanto attiene all'ordinaria amministrazione,
nei periodi di permanenza di e presso di sé. Per_1 Parte_2
In particolare, i minori rimarranno presso ciascun genitore secondo le seguenti indicazioni:
a) a settimane alternate, dal lunedì mattina, con accompagnamento dei figli presso le rispettive scuole (o presso i
4 centri estivi o presso l'abitazione dell'altro genitore, a seconda degli accordi che questi ultimi stringeranno, nei periodi in cui bambini non frequentano la scuola ma vige il regime ordinario di collocazione presso i genitori) da parte del genitore che li ha presso di se la settimana precedente;
ciò a partire da lunedì
29/9/2025, in cui la sig.ra accompagnerà i bambini Controparte_1
presso le rispettive scuole avendoli tenuti con sé nel fine settimana antecedente;
il genitore che avrà presso di sé i minori provvederà ad accompagnarli alle attività extrascolastiche sportive che svolgono durante il pomeriggio, anche fruendo dell'aiuto dei familiari;
b) durante la settimana, il genitore che non ha presso di sé i figli potrà sentirli anche quotidianamente al telefono e comunque vederli, indicativamente uno/due pomeriggi alla settimana, previo accordo tra i genitori, dall'uscita di scuola ovvero dall'uscita delle attività sportive fino a prima di cena;
c) per la metà delle vacanze scolastiche natalizie, suddividendo e alternando di anno in anno i periodi dal 23 al 31 dicembre intorno alle 12:00; dal 31 dicembre all'accompagnamento a scuola
(normalmente il 7 gennaio) quando riprenderà l'alternanza settimanale;
e trascorreranno la Vigilia di Per_1 Parte_2
Natale (fino al mattino del 25) oppure il giorno di Santo Stefano
(fino al mattino del 27) con il genitore con il quale trascorreranno il secondo periodo di vacanza in modo da consentire ai bambini di festeggiare il Natale con ciascuno dei due nuclei familiari;
5 d) il periodo di Carnevale ad anni alterni con un genitore e con l'altro;
e) la metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore,
suddividendo e alternando di anno in anno i periodi dalla fine della scuola materna / scuola primaria fino alla mattina di Pasqua
intorno alle 9:00 e dalla mattina di Pasqua fino al rientro a scuola;
f) durante i “ponti” festivi i minori rimarranno con il genitore con cui
è previsto trascorrano la settimana collegata;
g) durante le vacanze scolastiche estive trascorreranno fino a 2 - 3
settimane in via esclusiva con ciascun genitore;
per il resto del periodo estivo sarà mantenuto il regime ordinario;
le settimane di vacanza con i minori in via esclusiva saranno prescelte dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza delle settimane prescelte, prevarrà la scelta della madre negli anni pari e la scelta del padre negli anni dispari;
h) le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei bambini presso di sé, nel rispetto di un ordinato regime di vita;
i) in caso di impossibilità di tenere con sé i bambini per eventuali impedimenti, i genitori si rivolgeranno preferibilmente l'uno all'altro per il loro accudimento;
5) (A) i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta nelle settimane di permanenza dei minori presso ciascuno;
(B) il sig. contribuirà, ulteriormente, al Parte_1
mantenimento dei figli mediante corresponsione, entro il giorno 15
6 di ogni mese, alla sig.ra – con versamento nel Controparte_1
conto corrente da questa indicato – un assegno mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da gennaio 2027;
(B) le spese straordinarie, individuate e condivise secondo le indicazioni contenute nel protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Belluno, saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno;
(C) le spese straordinarie saranno versate, ove possibile, direttamente da ciascun genitore per la quota di spettanza (scuola materna, corsi sportivi, etc.); in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie, essa provvederà al relativo rimborso entro il mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa,
previa esibizione dei documenti di spesa (anche mediante comunicazioni via mail o WhatsApp);
6) (A) l'assegno unico per i figli – dell'ammontare attualmente di €
120 complessivi mensili – continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, impegnandosi il sig. a Parte_1
farsi parte diligente per gli adempimenti necessari per la relativa erogazione;
la signora si impegna ad aggiornare il sig. CP_1
di ogni variazione dell'assegno unico;
(B) eventuali Parte_1
ulteriori bonus erogati a favore dei minori, da qualunque dei genitori vengano percepiti, saranno usati per le esigenze degli stessi minori alle quali si riferiscono, con spartizione del beneficio
7 tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
(C) le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, le stesse riconoscono che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di contributo al mantenimento personale;
8) le autovetture intestate a ciascuno rimarranno nella piena titolarità e disponibilità del rispettivo proprietario/a;
9) la cagnolina continuerà ad essere accudita da entrambe Pt_3
le parti seguendo il criterio di collocamento utilizzato per la prole;
le parti provvederanno in via diretta al suo nutrimento e accudimento;
le spese veterinarie ed accessorie eventuali rimarranno a carico di entrambi le parti, in egual misura;
10) i genitori concordano di provvedere in modo congiunto agli adempimenti relativi al rilascio dei documenti per i minori, validi anche per l'espatrio, che sarà consentito a fini turistici e previo accordo tra i genitori;
11) il sig. dichiara di rinunciare al rimborso, dovuto Parte_1
da parte della signora della quota dovuta per spese CP_1
straordinarie anticipate in favore dei minori - per l'importo di €
1.878,00 - per spese straordinarie pregresse all'introduzione del giudizio;
la cauzione corrisposta in relazione alla locazione dell'immobile di Borca di Cadore, loc. Villanova, via Taulen
Marceana 13, dell'importo di € 1.200,00 dovrà invece essere restituita interamente al sig. dando anche alla società Parte_1
proprietaria dello stesso indicazioni in tal senso;
8 12) le parti danno atto che la sottoscrizione del presente accordo supera, quale fatto sopravvenuto e condiviso, quanto statuito eventualmente dal Tribunale, nei procedimenti indicati in rubrica;
pertanto, le stesse parti rinunciano espressamente alla validità ed efficacia di qualsivoglia provvedimento e, di conseguenza, a portare in esecuzione lo/gli stesso/i;
13) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il presidente est.
MB LI
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