Versione
12 aprile 2025
12 aprile 2025
Art. 415-bis.
(( (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario).)) .
((Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza)) .
((Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni)) .
((Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma)) .
((Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma)) .
((Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti)) .
(( (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario).)) .
((Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza)) .
((Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni)) .
((Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma)) .
((Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma)) .
((Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti)) .
Commentari • 125
- 1. C. Pasini | Il reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti nel nuovo disegno di leggehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 32.897564
[…] L'art. 18 del d.d.l.[4] si propone di introdurre nell'ordinamento una nuova norma, l'art. 415 bis c.p., rubricata “Rivolta all'interno di un istituto penitenziario”, che, per maggior chiarezza, […] Si giunge ora all'esame della fattispecie gemella dell'art. 415 bis c.p. che l'art. 19 del d.d.l. intende introdurre nell'ordinamento, cioè il reato di rivolta commesso in strutture “di trattenimento e accoglienza per migranti”[14]. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 3227Provvedimento: […] Lamenta che il Tribunale, applicando un vero e proprio automatismo sanzionatorio in contrasto coi principi ripetutamente affermati dalla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, ha ritenuto sufficiente, ai fini della revoca della detenzione domiciliare, la sopravvenuta conoscenza di un fatto generico e non adeguatamente accertato, “la partecipazione ai fatti … del 4.6.2025”, non dando alcun rilievo al dato che a carico del condannato, a differenza di altri partecipanti alla rivolta, non è mai intervenuta una formale contestazione da parte dell'autorità giudiziaria del reato di cui all'art. 415 bis cod. pen. 2.2. […]Leggi di più...
- valutazione individualizzata·
- art. 1 l. 199/2010·
- automatismo sanzionatorio·
- detenzione domiciliare·
- revoca misura alternativa·
- art. 415 bis cod. pen.·
- art. 27 cost.·
- vizio di motivazione·
- art. 102 cod. pen.·
- art. 47-ter ord. pen.·
- art. 105 cod. pen.·
- buona condotta carceraria·
- art. 14-bis ord. pen.·
- art. 108 cod. pen.·
- art. 4-bis ord. pen.