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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5467/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5467 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F.[...]), (C.F. Parte_1 Parte_2
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._1 introduttivo dall'Avv. Vittorio Betti presso il cui studio in Perugia, Via Bartolo 10, sono elettivamente domiciliati
Attori contro
(C.F: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi per mandato allegato alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta dagli Avv.ti Cristiana Neri, Paolo Maria Codovini e G.
Gabriele Gorbucci presso il cui studio in Perugia, Via Madonna Alta 138/A, sono elettivamente domiciliati
Convenuti avente ad oggetto: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- del 20.9.2024 le parti hanno così concluso nelle rispettive note di udienza : N. 5467/2020 R.G. 2 / 12
per e l'Avv. Vittorio Betti “ …… piaccia Parte_1 Parte_2 all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni esposte in narrativa:
- accertato il legittimo diritto di proprietà dei ricorrenti sul posto auto n. 3 del
Piano Piloty dell'area sottostante al fabbricato sito in Perugia via Bramante n.
22/A, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 236 con la particella 270 sub 1, per la quota di 2/56 per ciascuno dei ricorrenti, ordinare ai convenuti e di cessare ogni turbativa e/o pretesa CP_1 Controparte_2
del diritto di fruire, per sé o per altri in qualsiasi modo, del predetto spazio adibito
a posto auto;
- accertata la turbativa posta in essere dai convenuti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni dagli stessi cagionati ai ricorrenti per effetto del minor utilizzo del posto auto, danni da quantificare nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice.
Con condanna degli stessi convenuti al pagamento di spese e compensi di causa oltre alle spese per il procedimento di mediazione” .
Per e gli Avv.ti Gabriele Corbucci, Cristiana CP_1 Controparte_2
Neri e Paolo Maria Codovini così hanno concluso “……. il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni disattese:
a) in via principale nel merito rigettare il ricorso proposto dai Sigg.ri Parte_1
e perché le domande tutte ivi svolte nei confronti degli
[...] Parte_2
odierni resistenti e sono del tutto infondate sia CP_1 Controparte_2
in fatto che in diritto;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dei ricorrenti relativa all'accertamento del loro diritto di proprietà sul posto auto di cui è causa dovesse ritenersi astrattamente fondata, accogliere la relativa domanda riconvenzionale svolta dai resistenti e , e per l'effetto accertare e CP_1 Controparte_2
dichiarare che questi ultimi hanno acquistato, per intervenuta usucapione ex art.
1158 Cod. Civ., la proprietà dell'area costituente il posto auto contraddistinto con N. 5467/2020 R.G. 3 / 12
il N. 3 del piano Piloty ricompreso nel fabbricato di maggior consistenza sito in
Perugia Via Bramante 22/A di cui è causa;
c) in ogni caso e per ogni ipotesi condannare comunque i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per la pregressa procedura di mediazione.”.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 16.12.2020 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio e Parte_2 CP_1 [...]
, esponendo di essere proprietari, in forza di atto di compravendita del CP_2
15.1.1981 (Rep. n. 100164/11780), della porzione di fabbricato sito in Perugia Via
Bramante n. 22/A indicato al catasto edilizio al Foglio 236 part. 270/2 e del posto macchina n. 3 del piano piloty, consistente in un'area sottostante il fabbricato condominiale delimitata con strisce dipinte sul pavimento. I ricorrenti con atto autenticato dal Notaio in data 4 gennaio 1996, Rep. n. Persona_1
234893/8364 avevano, quindi, venduto a e CP_1 Controparte_2
l'appartamento posto al piano primo interno 3 e l'annessa soffitta n. 3 posta al piano sottotetto escludendo il diritto di proprietà sul posto macchina n. 3 del piano piloty in quanto gli stessi ricorrenti avevano inteso riservarselo abitando in altro appartamento dello stesso fabbricato essendo detta circostanza oggetto di specifica trattativa con gli acquirenti.
Ciò nonostante i ricorrenti lamentavano che i convenuti da qualche tempo avevano utilizzato il predetto posto auto parcheggiandovi le auto di proprietà o di parenti e propri conoscenti e, pertanto, prima a mezzo del proprio tecnico e quindi del proprio legale, li avevano diffidati nel proseguire l'utilizzo di detto posto auto promuovendo in data 2.11.2020 il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente il 24.11.2020. I ricorrenti osservavano che il posto macchina in questione era stato introdotto in Catasto Fabbricati nell'anno 1971 con la particella 270 sub 2 del Foglio 236, non come bene comune non censibile (come sarebbe per le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c.), ma come bene di categoria strumentale (ora C/2) e quindi con una sua autonomia giuridica non collegata agli N. 5467/2020 R.G. 4 / 12
appartamenti risultando il piano piloty catastalmente intestato pro quota ai vari proprietari del fabbricato di Via Bramante e che i convenuti, pur non avendone alcun titolo, nel 2019 avevano tentato di modificare l'intestazione della particella
270 sub 2 successivamente reintestata ai ricorrenti i quali richiedevano, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….- accertato il legittimo diritto di proprietà dei ricorrenti sul posto auto n. 3 del Piano Piloty dell'area sottostante al fabbricato sito in Perugia via Bramante n. 22/A, distinto in Catasto fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 236 con la particella 270 sub 2, per la quota di 2/56 per ciascuno dei ricorrenti, ordinare ai convenuti e CP_1 CP_2
di cessare ogni turbativa e/o pretesa del diritto di fruire, per sé o per altri
[...]
in qualsiasi modo, del predetto spazio adibito a posto auto;
- accertata la turbativa posta in essere dai convenuti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni dagli stessi cagionati ai ricorrenti per effetto del minor utilizzo del posto auto, danni da quantificare nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice.
Con condanna degli stessi convenuti al pagamento di spese e compensi di causa oltre alle spese per il procedimento di mediazione”.
1.2. I convenuti si costituivano con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.2.2021, in vista dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il
5.3.2021, contestando in fatto ed in diritto le domande di parte attrice e rilevando che dal 1996, anno in cui avevano acquistato il loro appartamento e vi si erano trasferiti, avevano sempre utilizzato il posto auto in questione in maniera sistematica, continuativa e pacifica, senza rilievi e contestazioni di sorta da parte di alcuno evidenziando come nel contratto preliminare di compravendita del
28/06/1995 sottoscritto dalle parti in causa era espressamente previsto anche il posto macchina posto al piano terra.
I convenuti rilevavano, inoltre, che i ricorrenti non fossero attualmente proprietari di alcuna unità immobiliare all'interno del fabbricato di Via Bramante 22/A, in quanto, dopo aver alienato il loro appartamento si erano trasferiti nell'appartamento, posto al primo piano interno N. 1, di proprietà della figlia N. 5467/2020 R.G. 5 / 12
con loro convivente e pertanto essi erano carenti di legittimazione Parte_3
attiva in relazione alle domande proposte in giudizio.
I convenuti osservano come il complesso condominiale costituente il fabbricato sito in Perugia Via Bramante 22/A fosse dotato di un Regolamento Condominiale, predisposto dall'originaria ditta costruttrice, oggetto di verbale di deposito del
13/04/1972 per rogito Dott. Repertorio N. 102.758/213123 Persona_2
trascritto il 03/05/1972.13/04/1972 per rogito Dott. di Persona_2
Perugia, Rep. N. 102758/21312, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Perugia in data 03/05/1972, secondo il quale il piano terreno adibito a parcheggio costituisce proprietà comune ed indivisibile fra tutti i condomini. In particolare, l'art 5 del Regolamento prevede che “ piano terreno dell'edificio come precisato allo art. 2 è di proprietà condominiale con destinazione parcheggio macchine a favore dei condomini e per questi limitatamente ai proprietari degli appartamenti - Il parcheggio viene suddiviso in maniera che a ciascuno condomino spetti un rata di area di uso esclusivo e precisamente l'area distinta con il numero interno dell'appartamento e come il tutto meglio precisato nell'allegato A a questo
Regolamento firmato dalle parti”. In ragione di ciò, secondo i convenuti, i ricorrenti non erano mai stati proprietari esclusivi del posto auto di cui è causa, ma solamente titolari di un diritto di uso esclusivo al pari degli altri condomini e pertanto con l'atto di compravendita del 04/01/1996 gli stessi avevano alienato unitamente all'appartamento, anche i corrispondenti diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, compreso quindi anche il piano terra del fabbricato adibito a posteggio, con il solo diritto di poter utilizzare in via esclusiva una porzione di questo corrispondente ad un posto auto identificato con il n. 3, così come previsto nel già citato Regolamento di Condominio. In via riconvenzionale subordinata i convenuti deducevano che dal 1996 si erano trasferiti nell'immobile acquistato dai ricorrenti utilizzando per oltre un ventennio il posto auto in questione in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto ed essendosi pertanto maturata in loro favore l'usucapione ex art 1158 c.c. e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….a) in via principale nel merito rigettare il ricorso proposto dai N. 5467/2020 R.G. 6 / 12
Sigg.ri e perché le domande ivi svolte nei Parte_1 Parte_2
confronti degli odierni resistenti sono infondate sia in fatto che in diritto;
b) in subordine, e quindi solo nell'ipotesi di eventuale accoglimento di dette domande, in accoglimento della domanda riconvenzionale qui svolta dai resistenti
e accertare e dichiarare che costoro hanno acquistato, per CP_1 CP_2 intervenuta usucapione ex art. 1158 Cod. Civ., il diritto di proprietà sull'area costituente il posto auto contraddistinto con il N. 3 del piano Piloty ricompreso nel fabbricato di maggior consistenza sito in Perugia Via Bramante 22/A di cui è causa;
c) in ogni caso condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
1.3 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione del
5.3.2021 veniva disposto con ordinanza riservata del 14.3.2021 il mutamento del rito e fissata l'udienza per la prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.. La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 30.10.2021. All'esito della prova orale la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 20.9.2024 nella quale le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con N. 5467/2020 R.G. 7 / 12
quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Devono, infine, essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass., sez.V, 11.5.2018, n.11458; Cass., sez.V, 9.1.2019, n.363).
Gli attori hanno proposto in giudizio una domanda qualificata quale actio negatoria ex art 949 c.c. in ordine al posto auto n. 3 del Piano Piloty dell'area sottostante al fabbricato sito in Perugia via Bramante n. 22/A, distinto al Catasto fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 236 con la particella 270 sub 1, per la quota di 2/56 assumendo di averne acquisito la proprietà esclusiva con l'atto di compravendita N. 5467/2020 R.G. 8 / 12
del 15.1.1981, Rep. n. 100164/11780 e lamentando che i convenuti utilizzassero per sé e per i propri parenti ed amici il parcheggio in questione senza averne alcun titolo.
Preliminarmente si deve osservare come la Corte di Cassazione abbia precisato con la sentenza n. 21851 del 15.10.2014 che “ ……. in tema di azione negatoria, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di dare, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 23-1- 2007
n. 1409; Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 26-5-2004 n. 10149;Cass. 22-3-2001 n.
4120)”.
Successivamente la Suprema Corte ha osservato che “ …L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” ( Cass. 472/2017). Ancor più di recente con l'ordinanza n.
21648/2021 la Corte di Cassazione ha inteso ribadire che “ ….. come ripetutamente affermato da questa Corte, l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale N. 5467/2020 R.G. 9 / 12
proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorchè, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n. 472)”.
Alla luce dei suindicati principi si osserva, in primo luogo, che gli attori non abbiano né allegato in termini fattuali né dato prova alcuna di essere possessori del parcheggio per il quale hanno chiesto la cessazione delle turbative poste in essere da parte dei convenuti. A tale proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che
“……. se chi agisce in negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente dimostrare di possedere il fondo in virtù di un titolo valido, deve però appunto dimostrare di possedere il bene” ( Cass. 31510/2019).
Per quanto concerne la titolarità della porzione di area adibita a parcheggio per cui
è causa gli attori hanno fatto riferimento ed allegato il contratto di compravendita a rogito del Notaio del 15.1.1981 rep. N. 100164 racc. n. 11780, Persona_3
trascritto il 3.2.1981 al n. 23221 Reg. Part. della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Perugia nel quale viene espressamente indicato “ nella compravendita è compreso il posto n. 3 del piano Piloty e la quota di millesimi
49/1000 di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge ai sensi degli artt. 1117 e ss c.c. per il citato titolo di provenienza, per destinazione dell'originario proprietario e per regolamento di condominio” ( doc. 2 fascicolo degli attori). Tuttavia nel precedente atto di compravendita da parte dei danti causa degli attori del 10.5.1973 si trova diversamente indicato “ compete alle rate di fabbricato compravendute il diritto proporzionale sulle parte comuni dell'edificio, area sottostante allo stesso, impianti centrali e passaggi relativi e con la quota sul N. 5467/2020 R.G. 10 / 12
piano piloty che si concretizza nel posto macchina n. 3 con tutti i diritti a favore e contro come portati negli atti…….” e nella planimetria allegata a detto contratto sub A sono indicati solamente l'appartamento posto al piano primo interno n. 3 e la soffitta n. 3 (doc. 3 fascicolo dei convenuti). Inoltre nel regolamento condominiale relativo al complesso immobiliare sito in Perugia Via Bramante
22/A, richiamato negli atti compravendita sopra citati, oggetto di verbale di deposito del 13/04/1972 per rogito Dott. Repertorio N. Persona_2
102.758/213123 trascritto il 03/05/1972, all'art 2 è indicato che “ Costituiscono proprietà comune ed indivisibile fra tutti i condomini: a)…………. b) le fondazioni,
i muri maestri, il tetto di copertura del fabbricato, le scale, l'ascensore, il piano terreno adibito a parcheggio…….” E, al successivo art 5, è indicato che “Il piano terreno dell'edificio come precisato allo art. 2 è di proprietà condominiale con destinazione parcheggio macchine a favore dei condomini e per questi limitatamente ai proprietari degli appartamenti. Il parcheggio viene suddiviso in maniera che a ciascun condomino spetti una rata di uso esclusivo e precisamente
l'area distinta con il numero interno dell'appartamento e come il tutto meglio specificato nell'allegato “A” a questo regolamento firmato dalle parti. E' fatto divieto assoluto di sosta anche temporanea da parte di un condomino sull'area non corrispondente al proprio interno…”.
La domanda proposta dagli attori deve, pertanto, essere rigettata per carenza di legittimazione attiva difettando sia la prova del possesso che della titolarità esclusiva dell'area adibita a parcheggio per cui è causa in ordine alla quale gli attori avevano esplicitamente proposto una domanda di accertamento positivo ciò comportando un onere della prova equivalente a quello richiesto dall'azione di rivendica dovendo essere dimostrato il proprio titolo di acquisto e quello dei propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario non potendosi avvalere del solo titolo di acquisto o di ogni altro mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass. n.
24028 e n. 10149 del 2004; n. 12166 e n. 4366 del 2002; n. 4120 del 2001) o le risultanze catastali ( Cass. 7567/2019; Cass. 5131/2009). A tale riguardo la Corte di
Cassazione ha osservato “ ….come ripetutamente affermato da questa Corte, N. 5467/2020 R.G. 11 / 12
l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto
l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorchè, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11/01/2017,
n. 472);
- l'azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall'attore in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art.
948 c.c. (Cassazione civile sez. IL 12/11/2015, n. 23121).
anche in caso di azione di accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, l'attore è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla "probatio diabolica" della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (
Cass. Civ. Sezioni Unite del 28/03/2014, n. 7305,Cassazione civile sez. II,
18/01/2017, n. 1210);
non è, invero, consentita alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà, tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione….” ( Cass.
21648/2021). N. 5467/2020 R.G. 12 / 12
Il rigetto della domanda di parte attrice comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
Per quanto concerne infine la determinazione delle spese di lite essa segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e gli attori devono , dunque, essere condannati a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti , CP_1 Controparte_2
- condanna gli attori , a rimborsare le spese Parte_1 Parte_2
legali sostenute dai convenuti , che si liquidano CP_1 Controparte_2
in euro 3.500,00 oltre spese generali, Iva e C.I di legge.
Perugia, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5467 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F.[...]), (C.F. Parte_1 Parte_2
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._1 introduttivo dall'Avv. Vittorio Betti presso il cui studio in Perugia, Via Bartolo 10, sono elettivamente domiciliati
Attori contro
(C.F: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi per mandato allegato alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta dagli Avv.ti Cristiana Neri, Paolo Maria Codovini e G.
Gabriele Gorbucci presso il cui studio in Perugia, Via Madonna Alta 138/A, sono elettivamente domiciliati
Convenuti avente ad oggetto: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- del 20.9.2024 le parti hanno così concluso nelle rispettive note di udienza : N. 5467/2020 R.G. 2 / 12
per e l'Avv. Vittorio Betti “ …… piaccia Parte_1 Parte_2 all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni esposte in narrativa:
- accertato il legittimo diritto di proprietà dei ricorrenti sul posto auto n. 3 del
Piano Piloty dell'area sottostante al fabbricato sito in Perugia via Bramante n.
22/A, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 236 con la particella 270 sub 1, per la quota di 2/56 per ciascuno dei ricorrenti, ordinare ai convenuti e di cessare ogni turbativa e/o pretesa CP_1 Controparte_2
del diritto di fruire, per sé o per altri in qualsiasi modo, del predetto spazio adibito
a posto auto;
- accertata la turbativa posta in essere dai convenuti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni dagli stessi cagionati ai ricorrenti per effetto del minor utilizzo del posto auto, danni da quantificare nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice.
Con condanna degli stessi convenuti al pagamento di spese e compensi di causa oltre alle spese per il procedimento di mediazione” .
Per e gli Avv.ti Gabriele Corbucci, Cristiana CP_1 Controparte_2
Neri e Paolo Maria Codovini così hanno concluso “……. il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni disattese:
a) in via principale nel merito rigettare il ricorso proposto dai Sigg.ri Parte_1
e perché le domande tutte ivi svolte nei confronti degli
[...] Parte_2
odierni resistenti e sono del tutto infondate sia CP_1 Controparte_2
in fatto che in diritto;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dei ricorrenti relativa all'accertamento del loro diritto di proprietà sul posto auto di cui è causa dovesse ritenersi astrattamente fondata, accogliere la relativa domanda riconvenzionale svolta dai resistenti e , e per l'effetto accertare e CP_1 Controparte_2
dichiarare che questi ultimi hanno acquistato, per intervenuta usucapione ex art.
1158 Cod. Civ., la proprietà dell'area costituente il posto auto contraddistinto con N. 5467/2020 R.G. 3 / 12
il N. 3 del piano Piloty ricompreso nel fabbricato di maggior consistenza sito in
Perugia Via Bramante 22/A di cui è causa;
c) in ogni caso e per ogni ipotesi condannare comunque i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per la pregressa procedura di mediazione.”.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 16.12.2020 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio e Parte_2 CP_1 [...]
, esponendo di essere proprietari, in forza di atto di compravendita del CP_2
15.1.1981 (Rep. n. 100164/11780), della porzione di fabbricato sito in Perugia Via
Bramante n. 22/A indicato al catasto edilizio al Foglio 236 part. 270/2 e del posto macchina n. 3 del piano piloty, consistente in un'area sottostante il fabbricato condominiale delimitata con strisce dipinte sul pavimento. I ricorrenti con atto autenticato dal Notaio in data 4 gennaio 1996, Rep. n. Persona_1
234893/8364 avevano, quindi, venduto a e CP_1 Controparte_2
l'appartamento posto al piano primo interno 3 e l'annessa soffitta n. 3 posta al piano sottotetto escludendo il diritto di proprietà sul posto macchina n. 3 del piano piloty in quanto gli stessi ricorrenti avevano inteso riservarselo abitando in altro appartamento dello stesso fabbricato essendo detta circostanza oggetto di specifica trattativa con gli acquirenti.
Ciò nonostante i ricorrenti lamentavano che i convenuti da qualche tempo avevano utilizzato il predetto posto auto parcheggiandovi le auto di proprietà o di parenti e propri conoscenti e, pertanto, prima a mezzo del proprio tecnico e quindi del proprio legale, li avevano diffidati nel proseguire l'utilizzo di detto posto auto promuovendo in data 2.11.2020 il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente il 24.11.2020. I ricorrenti osservavano che il posto macchina in questione era stato introdotto in Catasto Fabbricati nell'anno 1971 con la particella 270 sub 2 del Foglio 236, non come bene comune non censibile (come sarebbe per le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c.), ma come bene di categoria strumentale (ora C/2) e quindi con una sua autonomia giuridica non collegata agli N. 5467/2020 R.G. 4 / 12
appartamenti risultando il piano piloty catastalmente intestato pro quota ai vari proprietari del fabbricato di Via Bramante e che i convenuti, pur non avendone alcun titolo, nel 2019 avevano tentato di modificare l'intestazione della particella
270 sub 2 successivamente reintestata ai ricorrenti i quali richiedevano, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….- accertato il legittimo diritto di proprietà dei ricorrenti sul posto auto n. 3 del Piano Piloty dell'area sottostante al fabbricato sito in Perugia via Bramante n. 22/A, distinto in Catasto fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 236 con la particella 270 sub 2, per la quota di 2/56 per ciascuno dei ricorrenti, ordinare ai convenuti e CP_1 CP_2
di cessare ogni turbativa e/o pretesa del diritto di fruire, per sé o per altri
[...]
in qualsiasi modo, del predetto spazio adibito a posto auto;
- accertata la turbativa posta in essere dai convenuti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni dagli stessi cagionati ai ricorrenti per effetto del minor utilizzo del posto auto, danni da quantificare nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice.
Con condanna degli stessi convenuti al pagamento di spese e compensi di causa oltre alle spese per il procedimento di mediazione”.
1.2. I convenuti si costituivano con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.2.2021, in vista dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il
5.3.2021, contestando in fatto ed in diritto le domande di parte attrice e rilevando che dal 1996, anno in cui avevano acquistato il loro appartamento e vi si erano trasferiti, avevano sempre utilizzato il posto auto in questione in maniera sistematica, continuativa e pacifica, senza rilievi e contestazioni di sorta da parte di alcuno evidenziando come nel contratto preliminare di compravendita del
28/06/1995 sottoscritto dalle parti in causa era espressamente previsto anche il posto macchina posto al piano terra.
I convenuti rilevavano, inoltre, che i ricorrenti non fossero attualmente proprietari di alcuna unità immobiliare all'interno del fabbricato di Via Bramante 22/A, in quanto, dopo aver alienato il loro appartamento si erano trasferiti nell'appartamento, posto al primo piano interno N. 1, di proprietà della figlia N. 5467/2020 R.G. 5 / 12
con loro convivente e pertanto essi erano carenti di legittimazione Parte_3
attiva in relazione alle domande proposte in giudizio.
I convenuti osservano come il complesso condominiale costituente il fabbricato sito in Perugia Via Bramante 22/A fosse dotato di un Regolamento Condominiale, predisposto dall'originaria ditta costruttrice, oggetto di verbale di deposito del
13/04/1972 per rogito Dott. Repertorio N. 102.758/213123 Persona_2
trascritto il 03/05/1972.13/04/1972 per rogito Dott. di Persona_2
Perugia, Rep. N. 102758/21312, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Perugia in data 03/05/1972, secondo il quale il piano terreno adibito a parcheggio costituisce proprietà comune ed indivisibile fra tutti i condomini. In particolare, l'art 5 del Regolamento prevede che “ piano terreno dell'edificio come precisato allo art. 2 è di proprietà condominiale con destinazione parcheggio macchine a favore dei condomini e per questi limitatamente ai proprietari degli appartamenti - Il parcheggio viene suddiviso in maniera che a ciascuno condomino spetti un rata di area di uso esclusivo e precisamente l'area distinta con il numero interno dell'appartamento e come il tutto meglio precisato nell'allegato A a questo
Regolamento firmato dalle parti”. In ragione di ciò, secondo i convenuti, i ricorrenti non erano mai stati proprietari esclusivi del posto auto di cui è causa, ma solamente titolari di un diritto di uso esclusivo al pari degli altri condomini e pertanto con l'atto di compravendita del 04/01/1996 gli stessi avevano alienato unitamente all'appartamento, anche i corrispondenti diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, compreso quindi anche il piano terra del fabbricato adibito a posteggio, con il solo diritto di poter utilizzare in via esclusiva una porzione di questo corrispondente ad un posto auto identificato con il n. 3, così come previsto nel già citato Regolamento di Condominio. In via riconvenzionale subordinata i convenuti deducevano che dal 1996 si erano trasferiti nell'immobile acquistato dai ricorrenti utilizzando per oltre un ventennio il posto auto in questione in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto ed essendosi pertanto maturata in loro favore l'usucapione ex art 1158 c.c. e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….a) in via principale nel merito rigettare il ricorso proposto dai N. 5467/2020 R.G. 6 / 12
Sigg.ri e perché le domande ivi svolte nei Parte_1 Parte_2
confronti degli odierni resistenti sono infondate sia in fatto che in diritto;
b) in subordine, e quindi solo nell'ipotesi di eventuale accoglimento di dette domande, in accoglimento della domanda riconvenzionale qui svolta dai resistenti
e accertare e dichiarare che costoro hanno acquistato, per CP_1 CP_2 intervenuta usucapione ex art. 1158 Cod. Civ., il diritto di proprietà sull'area costituente il posto auto contraddistinto con il N. 3 del piano Piloty ricompreso nel fabbricato di maggior consistenza sito in Perugia Via Bramante 22/A di cui è causa;
c) in ogni caso condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
1.3 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione del
5.3.2021 veniva disposto con ordinanza riservata del 14.3.2021 il mutamento del rito e fissata l'udienza per la prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.. La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 30.10.2021. All'esito della prova orale la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 20.9.2024 nella quale le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con N. 5467/2020 R.G. 7 / 12
quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Devono, infine, essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass., sez.V, 11.5.2018, n.11458; Cass., sez.V, 9.1.2019, n.363).
Gli attori hanno proposto in giudizio una domanda qualificata quale actio negatoria ex art 949 c.c. in ordine al posto auto n. 3 del Piano Piloty dell'area sottostante al fabbricato sito in Perugia via Bramante n. 22/A, distinto al Catasto fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 236 con la particella 270 sub 1, per la quota di 2/56 assumendo di averne acquisito la proprietà esclusiva con l'atto di compravendita N. 5467/2020 R.G. 8 / 12
del 15.1.1981, Rep. n. 100164/11780 e lamentando che i convenuti utilizzassero per sé e per i propri parenti ed amici il parcheggio in questione senza averne alcun titolo.
Preliminarmente si deve osservare come la Corte di Cassazione abbia precisato con la sentenza n. 21851 del 15.10.2014 che “ ……. in tema di azione negatoria, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di dare, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 23-1- 2007
n. 1409; Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 26-5-2004 n. 10149;Cass. 22-3-2001 n.
4120)”.
Successivamente la Suprema Corte ha osservato che “ …L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” ( Cass. 472/2017). Ancor più di recente con l'ordinanza n.
21648/2021 la Corte di Cassazione ha inteso ribadire che “ ….. come ripetutamente affermato da questa Corte, l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale N. 5467/2020 R.G. 9 / 12
proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorchè, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n. 472)”.
Alla luce dei suindicati principi si osserva, in primo luogo, che gli attori non abbiano né allegato in termini fattuali né dato prova alcuna di essere possessori del parcheggio per il quale hanno chiesto la cessazione delle turbative poste in essere da parte dei convenuti. A tale proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che
“……. se chi agisce in negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente dimostrare di possedere il fondo in virtù di un titolo valido, deve però appunto dimostrare di possedere il bene” ( Cass. 31510/2019).
Per quanto concerne la titolarità della porzione di area adibita a parcheggio per cui
è causa gli attori hanno fatto riferimento ed allegato il contratto di compravendita a rogito del Notaio del 15.1.1981 rep. N. 100164 racc. n. 11780, Persona_3
trascritto il 3.2.1981 al n. 23221 Reg. Part. della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Perugia nel quale viene espressamente indicato “ nella compravendita è compreso il posto n. 3 del piano Piloty e la quota di millesimi
49/1000 di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge ai sensi degli artt. 1117 e ss c.c. per il citato titolo di provenienza, per destinazione dell'originario proprietario e per regolamento di condominio” ( doc. 2 fascicolo degli attori). Tuttavia nel precedente atto di compravendita da parte dei danti causa degli attori del 10.5.1973 si trova diversamente indicato “ compete alle rate di fabbricato compravendute il diritto proporzionale sulle parte comuni dell'edificio, area sottostante allo stesso, impianti centrali e passaggi relativi e con la quota sul N. 5467/2020 R.G. 10 / 12
piano piloty che si concretizza nel posto macchina n. 3 con tutti i diritti a favore e contro come portati negli atti…….” e nella planimetria allegata a detto contratto sub A sono indicati solamente l'appartamento posto al piano primo interno n. 3 e la soffitta n. 3 (doc. 3 fascicolo dei convenuti). Inoltre nel regolamento condominiale relativo al complesso immobiliare sito in Perugia Via Bramante
22/A, richiamato negli atti compravendita sopra citati, oggetto di verbale di deposito del 13/04/1972 per rogito Dott. Repertorio N. Persona_2
102.758/213123 trascritto il 03/05/1972, all'art 2 è indicato che “ Costituiscono proprietà comune ed indivisibile fra tutti i condomini: a)…………. b) le fondazioni,
i muri maestri, il tetto di copertura del fabbricato, le scale, l'ascensore, il piano terreno adibito a parcheggio…….” E, al successivo art 5, è indicato che “Il piano terreno dell'edificio come precisato allo art. 2 è di proprietà condominiale con destinazione parcheggio macchine a favore dei condomini e per questi limitatamente ai proprietari degli appartamenti. Il parcheggio viene suddiviso in maniera che a ciascun condomino spetti una rata di uso esclusivo e precisamente
l'area distinta con il numero interno dell'appartamento e come il tutto meglio specificato nell'allegato “A” a questo regolamento firmato dalle parti. E' fatto divieto assoluto di sosta anche temporanea da parte di un condomino sull'area non corrispondente al proprio interno…”.
La domanda proposta dagli attori deve, pertanto, essere rigettata per carenza di legittimazione attiva difettando sia la prova del possesso che della titolarità esclusiva dell'area adibita a parcheggio per cui è causa in ordine alla quale gli attori avevano esplicitamente proposto una domanda di accertamento positivo ciò comportando un onere della prova equivalente a quello richiesto dall'azione di rivendica dovendo essere dimostrato il proprio titolo di acquisto e quello dei propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario non potendosi avvalere del solo titolo di acquisto o di ogni altro mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass. n.
24028 e n. 10149 del 2004; n. 12166 e n. 4366 del 2002; n. 4120 del 2001) o le risultanze catastali ( Cass. 7567/2019; Cass. 5131/2009). A tale riguardo la Corte di
Cassazione ha osservato “ ….come ripetutamente affermato da questa Corte, N. 5467/2020 R.G. 11 / 12
l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto
l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorchè, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11/01/2017,
n. 472);
- l'azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall'attore in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art.
948 c.c. (Cassazione civile sez. IL 12/11/2015, n. 23121).
anche in caso di azione di accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, l'attore è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla "probatio diabolica" della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (
Cass. Civ. Sezioni Unite del 28/03/2014, n. 7305,Cassazione civile sez. II,
18/01/2017, n. 1210);
non è, invero, consentita alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà, tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione….” ( Cass.
21648/2021). N. 5467/2020 R.G. 12 / 12
Il rigetto della domanda di parte attrice comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
Per quanto concerne infine la determinazione delle spese di lite essa segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e gli attori devono , dunque, essere condannati a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti , CP_1 Controparte_2
- condanna gli attori , a rimborsare le spese Parte_1 Parte_2
legali sostenute dai convenuti , che si liquidano CP_1 Controparte_2
in euro 3.500,00 oltre spese generali, Iva e C.I di legge.
Perugia, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore