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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2334 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianluca Corsino e Marco Giacalone giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
(c.f. , in persona del procuratore speciale dott.ssa CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti 8.3.2018 rep. n. 104087 –
[...] racc. n. 46112 Notaio di Padova dall'Avv. Graziella Brunello, e per procura Persona_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Viviana Randazzo
Appellato
Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
Nel merito
- sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio avente a oggetto la querela di falso civile stante la pregiudizialità dello stesso nei confronti del presente appello.
- accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 2252/2019 pubbl. il
06/05/2019, emessa dal Tribunale di Palermo, per i motivi di cui in premessa;
- indi per effetto, ritenere ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650
c.p.c. e trattenere la causa per le altre domande formulate attinenti al merito;
- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo per i motivi di cui in premessa;
- ritenere e dichiarare prescritto il presunto diritto di credito rivendicato dalla CP_3
e dalla alla;
[...] CP_1
- ritenere e dichiarare non avvenuta per il sig. la cessione del credito a opera della Parte_1
; Controparte_3
2 - ritenere e dichiarare che nulla deve alla soc. ed alla Parte_1 Controparte_3 [...]
per i motivi di cui premessa;
CP_1
- ritenere e dichiarare prescritto il presunto diritto di credito rivendicato dalla CP_3
e dalla alla
[...] CP_1
- in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria nella somma ritenuta congrua dal Decidente
che verrà accertata al temine dell'espletanda istruttoria
Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 2252/2019 emessa dal Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese anche di questo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2252 Parte_1
del 6 maggio 2019 che, esclusa la sussistenza di vizi nel procedimento di notifica del decreto monitorio emesso il 27.11.2009 su istanza di per il pagamento di € Controparte_3
20.038,04 a saldo del finanziamento di originari € 16.000,00 stipulato il 9.5.2007,
perfezionatosi a termini dell'art. 140 c.p.c. il 25.12.2009, ne ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo.
Deducendo di essere venuto a conoscenza dell'iniziativa della controparte solo a seguito della notifica dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, avvenute tra la fine del 2017 e i
3 primi mesi dell'anno 2018, insiste l'appellante nell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita presso l'indirizzo di via Amm. Luigi Mascherpa n. 19,
in Palermo, dal quale si era trasferito nel luglio 2009 per stabilirsi in via Faraone n. 18, come attestato dal certificato storico di residenza. In ragione di ciò, sostiene, l'ufficiale giudiziario
-avverso il cui operato informa di aver proposto querela di falso- avrebbe dovuto “procedere
a una relata negativa” e non invece apporre “una formula generica” dalla quale non era dato ricavare “quale sia stata la reale attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario perché in effetti
nulla si evince” (pag. 8 dell'atto di appello).
Ripropone quindi, nel merito, i motivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo svolti in primo grado con i quali aveva eccepito la prescrizione del credito;
l'inefficacia della cessione del credito ad , in quanto non notificata al debitore ceduto;
l'illegittimità del tasso CP_1
ultralegale degli interessi corrispettivi e la loro capitalizzazione;
la mancata ricezione della documentazione relativa al contratto e, in conseguenza, l'assenza di una propria firma sul piano di ammortamento del finanziamento.
Insiste, in via conseguenziale, anche per la riforma del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite.
L'impugnazione, alla quale si è opposta , cessionaria del credito CP_1
originariamente vantato da non è meritevole di accoglimento. Controparte_3
Essa, invero, non si confronta con il passaggio argomentativo in cui il Tribunale ha reputato la certificazione anagrafica non sufficiente, “in assenza di alcun ulteriore elemento, a
4 comprovare la nullità della notifica in questione” (pag. 4 della sentenza impugnata) e non offre spunti ulteriori per dubitare delle legittimità del procedimento notificatorio che il primo
Giudice ha considerato assistito da una presunzione di coincidenza tra indirizzo indicato nell'atto e luogo di dimora del destinatario.
In punto di fatto, consta dalla documentazione in atti che:
- il giorno 11.12.2009 l'ufficiale, recatosi presso l'indirizzo di via Amm. L. Mascherpa n. 19
in Palermo indicato dal notificante ebbe a trovare “il domicilio chiuso” così che, in mancanza di alcuno a cui effettuare la consegna –“portiere o vicini che volessero riceversi la copia”-,
condusse gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., ovvero “deposito in questa
casa Comunale e affissione di relativo avviso alla porta di esso destinatario”; il giorno 15
dicembre inviò via posta comunicazione dell'avvenuto deposito che il successivo giorno 17
dicembre, per “mancanza” del destinatario, venne “immesso … cassetta corrispondenza dello
stabile in indirizzo”;
- presso l'indirizzo di via Mascherpa l'appellante ha formalmente fissato la propria residenza fino al 30.6.2009, ancora dal 26.7.2012 al 30.7.2014, infine dal 15.1.2018 fino alla data di introduzione del giudizio.
Non solo, quindi, il luogo in cui è avvenuta la notifica non può dirsi estraneo al destinatario,
che lo ha indicato come propria residenza nel contratto di finanziamento e che vi ha abitato a più riprese nel corso della sua vita, ma dal procedimento notificatorio si ricava che il cognome
5 del destinatario era presente sia sulla porta (dove l'ufficiale giudiziario ha affisso l'avviso),
sia sulla cassetta postale (dove il postino ha immesso la comunicazione di avvenuto deposito).
Corretta è dunque la conclusione del Tribunale secondo cui la presunzione di coincidenza tra indirizzo indicato dal notificante e luogo di dimora effettiva del destinatario che quanto accaduto in sede di notifica genera non è superata, in assenza di ulteriori elementi di prova,
dalla mera produzione della certificazione anagrafica -dalla quale si ricava il trasferimento di in via Faraone n. 18 nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 25 luglio Parte_1
2012- posto che, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, anche tale certificazione ha mero valore presuntivo (“La notificazione dell'atto di appello ex art. 140
c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del
procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore
meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni
mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il
destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”, Cass. civ. 24/03/2023, n. 8463).
In altri termini, a fronte di due presunzioni di segno contrario, l'una originata dalle emergenze del procedimento notificatorio (“al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una
notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario,
non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una
residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in
cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di
6 notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel
luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio
tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di
fornirne la prova. (Cass. civ. 9/5/2014, n. 10107), l'altra dalle risultanze anagrafiche, era onere dell'opponente, gravato della dimostrazione tanto dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio tanto dell'impossibilità, proprio a cagione di tale irregolarità, di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e di proporre dunque una tempestiva opposizione (così, di recente, Cass. civ. 23/9/2020, n. 19938), fornire ulteriori elementi di riscontro circa il luogo di propria effettiva dimora.
Ragionevolmente a tale fine, con l'appello informa di aver proposto querela Parte_1
di falso ideologico in via principale. A corredo della propria comparsa conclusionale
[...]
(convenuta in quel giudizio unitamente a , ufficiale giudiziario che CP_1 CP_4
materialmente procedette alla notifica) ha prodotto la sentenza del Tribunale di Palermo n.
756 del 16.2.2023 che, dichiarata la querela inammissibile sia per difetto di sottoscrizione personale del querelante o di un suo procuratore speciale, sia perché rivolta nei confronti di una presunzione e non di una attestazione dotata di pubblica fede, ha ritenuto comunque di evidenziare nel merito “un dato di non poco conto;
la convenuta ha prodotto CP_4
alcune riproduzioni fotografiche, da cui si evince con chiarezza che al civico n. 19 della via
Mascherpa insiste un citofono con la scritta “Li Vecchi-Affranti” nonché una cassetta postale
con l'indicazione del doppio cognome “Li Vecchi- Affranti” (all. n. 6 della comparsa). Tali
7 documenti non sono stati disconosciuti, né contestati da parte attrice. Essi dimostrano
indubbiamente l'esistenza di un collegamento oggettivo tra il destinatario dell'atto Parte_1
) ed il luogo indicato per la notifica, a conferma della legittimità dell'operato
[...]
dell'ufficiale giudiziario e dell'insussistenza di alcun profilo di falsità (che eventualmente si
sarebbe potuto adombrare, qualora l'indirizzo fosse stato del tutto estraneo al destinatario
dell'atto ovvero qualora sui luoghi non vi fosse stato alcun elemento idoneo a collegare
quell'indirizzo con il non solo in termini di residenza anagrafica, ma anche di Parte_1
dimora o domicilio). Peraltro, lo stesso attore ha ammesso che presso quell'indirizzo
risiedeva comunque la madre” (pag. 5 della sentenza del Tribunale di Palermo n. 756/2023).
Poiché, dunque, neppure da tale ulteriore iniziativa giudiziaria sono emersi elementi di conforto all'affermata fissazione della dimora effettiva del destinatario nel luogo indicato nel certificato anagrafico né, tanto meno, elementi utili ad affermare che il destinatario sia stato privato della effettiva e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, ragione unica della mancata proposizione dell'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, l'appello deve essere respinto con conferma della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650
c.c..
Inammissibilità che esonera dalla valutazione del merito dei motivi di opposizione, ai quali,
è doveroso sottolineare, alla luce dell'insegnamento impartito da Cass. S.U.
6.4.2023 n. 9479,
sono estranee censure concernenti la natura vessatoria delle clausole contrattuali, se non per un vago rifermento alla capitalizzazione degli interessi corrispettivi che, tuttavia, non trova
8 riscontro alcuno nel testo negoziale sottoscritto dal sovvenuto. Contratto il quale, peraltro,
contiene analitica indicazione del saggio degli interessi, corrispettivi (tan 14,60%) e moratori
(2 punti in più del t.a.e.g.), dei costi correlati all'operazione di credito (spese di istruttoria e di assicurazione), del numero (84), della periodicità (mensile) e dell'ammontare delle rate,
dell'importo totale da rimborsare e del t.a.e.g (16,09, inferiore al tasso soglia fissato -con d.m.
del 20.3.2007 per la categoria di operazioni comprendente i crediti personali e gli altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari per classi di importo superiore a €
5.000,00- nella misura 19,17%, con uno scarto sensibile rispetto alle previsioni negoziate dalle parti in grado di assorbire la ricomprensione nel t.a.e.g. dei costi di assicurazione -€
648,00-, espressamente indicati come non inclusi nel contratto).
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 3.900,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a ed iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia, qui dichiarata, di
[...]
CP_3
9 rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_3
e il 5.12.2019 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2252 del
[...] CP_1
6 maggio 2019;
condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del presente grado CP_1
di giudizio, liquidate in € 3.900,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 18 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2334 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianluca Corsino e Marco Giacalone giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
(c.f. , in persona del procuratore speciale dott.ssa CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti 8.3.2018 rep. n. 104087 –
[...] racc. n. 46112 Notaio di Padova dall'Avv. Graziella Brunello, e per procura Persona_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Viviana Randazzo
Appellato
Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
Nel merito
- sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio avente a oggetto la querela di falso civile stante la pregiudizialità dello stesso nei confronti del presente appello.
- accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 2252/2019 pubbl. il
06/05/2019, emessa dal Tribunale di Palermo, per i motivi di cui in premessa;
- indi per effetto, ritenere ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650
c.p.c. e trattenere la causa per le altre domande formulate attinenti al merito;
- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo per i motivi di cui in premessa;
- ritenere e dichiarare prescritto il presunto diritto di credito rivendicato dalla CP_3
e dalla alla;
[...] CP_1
- ritenere e dichiarare non avvenuta per il sig. la cessione del credito a opera della Parte_1
; Controparte_3
2 - ritenere e dichiarare che nulla deve alla soc. ed alla Parte_1 Controparte_3 [...]
per i motivi di cui premessa;
CP_1
- ritenere e dichiarare prescritto il presunto diritto di credito rivendicato dalla CP_3
e dalla alla
[...] CP_1
- in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria nella somma ritenuta congrua dal Decidente
che verrà accertata al temine dell'espletanda istruttoria
Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 2252/2019 emessa dal Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese anche di questo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2252 Parte_1
del 6 maggio 2019 che, esclusa la sussistenza di vizi nel procedimento di notifica del decreto monitorio emesso il 27.11.2009 su istanza di per il pagamento di € Controparte_3
20.038,04 a saldo del finanziamento di originari € 16.000,00 stipulato il 9.5.2007,
perfezionatosi a termini dell'art. 140 c.p.c. il 25.12.2009, ne ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo.
Deducendo di essere venuto a conoscenza dell'iniziativa della controparte solo a seguito della notifica dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, avvenute tra la fine del 2017 e i
3 primi mesi dell'anno 2018, insiste l'appellante nell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita presso l'indirizzo di via Amm. Luigi Mascherpa n. 19,
in Palermo, dal quale si era trasferito nel luglio 2009 per stabilirsi in via Faraone n. 18, come attestato dal certificato storico di residenza. In ragione di ciò, sostiene, l'ufficiale giudiziario
-avverso il cui operato informa di aver proposto querela di falso- avrebbe dovuto “procedere
a una relata negativa” e non invece apporre “una formula generica” dalla quale non era dato ricavare “quale sia stata la reale attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario perché in effetti
nulla si evince” (pag. 8 dell'atto di appello).
Ripropone quindi, nel merito, i motivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo svolti in primo grado con i quali aveva eccepito la prescrizione del credito;
l'inefficacia della cessione del credito ad , in quanto non notificata al debitore ceduto;
l'illegittimità del tasso CP_1
ultralegale degli interessi corrispettivi e la loro capitalizzazione;
la mancata ricezione della documentazione relativa al contratto e, in conseguenza, l'assenza di una propria firma sul piano di ammortamento del finanziamento.
Insiste, in via conseguenziale, anche per la riforma del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite.
L'impugnazione, alla quale si è opposta , cessionaria del credito CP_1
originariamente vantato da non è meritevole di accoglimento. Controparte_3
Essa, invero, non si confronta con il passaggio argomentativo in cui il Tribunale ha reputato la certificazione anagrafica non sufficiente, “in assenza di alcun ulteriore elemento, a
4 comprovare la nullità della notifica in questione” (pag. 4 della sentenza impugnata) e non offre spunti ulteriori per dubitare delle legittimità del procedimento notificatorio che il primo
Giudice ha considerato assistito da una presunzione di coincidenza tra indirizzo indicato nell'atto e luogo di dimora del destinatario.
In punto di fatto, consta dalla documentazione in atti che:
- il giorno 11.12.2009 l'ufficiale, recatosi presso l'indirizzo di via Amm. L. Mascherpa n. 19
in Palermo indicato dal notificante ebbe a trovare “il domicilio chiuso” così che, in mancanza di alcuno a cui effettuare la consegna –“portiere o vicini che volessero riceversi la copia”-,
condusse gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., ovvero “deposito in questa
casa Comunale e affissione di relativo avviso alla porta di esso destinatario”; il giorno 15
dicembre inviò via posta comunicazione dell'avvenuto deposito che il successivo giorno 17
dicembre, per “mancanza” del destinatario, venne “immesso … cassetta corrispondenza dello
stabile in indirizzo”;
- presso l'indirizzo di via Mascherpa l'appellante ha formalmente fissato la propria residenza fino al 30.6.2009, ancora dal 26.7.2012 al 30.7.2014, infine dal 15.1.2018 fino alla data di introduzione del giudizio.
Non solo, quindi, il luogo in cui è avvenuta la notifica non può dirsi estraneo al destinatario,
che lo ha indicato come propria residenza nel contratto di finanziamento e che vi ha abitato a più riprese nel corso della sua vita, ma dal procedimento notificatorio si ricava che il cognome
5 del destinatario era presente sia sulla porta (dove l'ufficiale giudiziario ha affisso l'avviso),
sia sulla cassetta postale (dove il postino ha immesso la comunicazione di avvenuto deposito).
Corretta è dunque la conclusione del Tribunale secondo cui la presunzione di coincidenza tra indirizzo indicato dal notificante e luogo di dimora effettiva del destinatario che quanto accaduto in sede di notifica genera non è superata, in assenza di ulteriori elementi di prova,
dalla mera produzione della certificazione anagrafica -dalla quale si ricava il trasferimento di in via Faraone n. 18 nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 25 luglio Parte_1
2012- posto che, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, anche tale certificazione ha mero valore presuntivo (“La notificazione dell'atto di appello ex art. 140
c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del
procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore
meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni
mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il
destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”, Cass. civ. 24/03/2023, n. 8463).
In altri termini, a fronte di due presunzioni di segno contrario, l'una originata dalle emergenze del procedimento notificatorio (“al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una
notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario,
non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una
residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in
cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di
6 notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel
luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio
tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di
fornirne la prova. (Cass. civ. 9/5/2014, n. 10107), l'altra dalle risultanze anagrafiche, era onere dell'opponente, gravato della dimostrazione tanto dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio tanto dell'impossibilità, proprio a cagione di tale irregolarità, di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e di proporre dunque una tempestiva opposizione (così, di recente, Cass. civ. 23/9/2020, n. 19938), fornire ulteriori elementi di riscontro circa il luogo di propria effettiva dimora.
Ragionevolmente a tale fine, con l'appello informa di aver proposto querela Parte_1
di falso ideologico in via principale. A corredo della propria comparsa conclusionale
[...]
(convenuta in quel giudizio unitamente a , ufficiale giudiziario che CP_1 CP_4
materialmente procedette alla notifica) ha prodotto la sentenza del Tribunale di Palermo n.
756 del 16.2.2023 che, dichiarata la querela inammissibile sia per difetto di sottoscrizione personale del querelante o di un suo procuratore speciale, sia perché rivolta nei confronti di una presunzione e non di una attestazione dotata di pubblica fede, ha ritenuto comunque di evidenziare nel merito “un dato di non poco conto;
la convenuta ha prodotto CP_4
alcune riproduzioni fotografiche, da cui si evince con chiarezza che al civico n. 19 della via
Mascherpa insiste un citofono con la scritta “Li Vecchi-Affranti” nonché una cassetta postale
con l'indicazione del doppio cognome “Li Vecchi- Affranti” (all. n. 6 della comparsa). Tali
7 documenti non sono stati disconosciuti, né contestati da parte attrice. Essi dimostrano
indubbiamente l'esistenza di un collegamento oggettivo tra il destinatario dell'atto Parte_1
) ed il luogo indicato per la notifica, a conferma della legittimità dell'operato
[...]
dell'ufficiale giudiziario e dell'insussistenza di alcun profilo di falsità (che eventualmente si
sarebbe potuto adombrare, qualora l'indirizzo fosse stato del tutto estraneo al destinatario
dell'atto ovvero qualora sui luoghi non vi fosse stato alcun elemento idoneo a collegare
quell'indirizzo con il non solo in termini di residenza anagrafica, ma anche di Parte_1
dimora o domicilio). Peraltro, lo stesso attore ha ammesso che presso quell'indirizzo
risiedeva comunque la madre” (pag. 5 della sentenza del Tribunale di Palermo n. 756/2023).
Poiché, dunque, neppure da tale ulteriore iniziativa giudiziaria sono emersi elementi di conforto all'affermata fissazione della dimora effettiva del destinatario nel luogo indicato nel certificato anagrafico né, tanto meno, elementi utili ad affermare che il destinatario sia stato privato della effettiva e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, ragione unica della mancata proposizione dell'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, l'appello deve essere respinto con conferma della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650
c.c..
Inammissibilità che esonera dalla valutazione del merito dei motivi di opposizione, ai quali,
è doveroso sottolineare, alla luce dell'insegnamento impartito da Cass. S.U.
6.4.2023 n. 9479,
sono estranee censure concernenti la natura vessatoria delle clausole contrattuali, se non per un vago rifermento alla capitalizzazione degli interessi corrispettivi che, tuttavia, non trova
8 riscontro alcuno nel testo negoziale sottoscritto dal sovvenuto. Contratto il quale, peraltro,
contiene analitica indicazione del saggio degli interessi, corrispettivi (tan 14,60%) e moratori
(2 punti in più del t.a.e.g.), dei costi correlati all'operazione di credito (spese di istruttoria e di assicurazione), del numero (84), della periodicità (mensile) e dell'ammontare delle rate,
dell'importo totale da rimborsare e del t.a.e.g (16,09, inferiore al tasso soglia fissato -con d.m.
del 20.3.2007 per la categoria di operazioni comprendente i crediti personali e gli altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari per classi di importo superiore a €
5.000,00- nella misura 19,17%, con uno scarto sensibile rispetto alle previsioni negoziate dalle parti in grado di assorbire la ricomprensione nel t.a.e.g. dei costi di assicurazione -€
648,00-, espressamente indicati come non inclusi nel contratto).
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 3.900,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a ed iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia, qui dichiarata, di
[...]
CP_3
9 rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_3
e il 5.12.2019 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2252 del
[...] CP_1
6 maggio 2019;
condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del presente grado CP_1
di giudizio, liquidate in € 3.900,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 18 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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