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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2248/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. PAONESSA Controparte_1
ELISABETTA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2016, il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento per il rimborso di ratei di rendita relativi all'anno 2008, comunicato mediante lettera n. 452199, contestando la legittimità, l'efficacia e la validità dell'atto, ritenendolo nullo e privo di effetti giuridici.
2. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_2 difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rilevando come l'atto opposto si configuri come mero avviso di pagamento privo di efficacia esecutiva, privo dei requisiti sostanziali e formali propri di un titolo impugnabile, e non preceduto da alcuna diffida o formale richiesta di restituzione per indebito.
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. L'eccezione è fondata.
2. Secondo costante giurisprudenza, l'interesse ad agire richiede la sussistenza di una lesione attuale e concreta della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, da parte di un atto definitivo, motivato, lesivo e prodotto da un'autorità competente.
3. Nel caso di specie, l'avviso opposto:
a. non ha valore di titolo esecutivo,
b. non è accompagnato da una diffida formale o da un atto amministrativo definitivo,
c. non reca alcuna indicazione circa termini e modalità di impugnazione,
d. non risulta motivato in maniera adeguata (non vi è allegazione né descrizione del credito preteso, né il fondamento normativo o amministrativo della pretesa).
4. Tali elementi lo qualificano come atto privo di autonoma lesività, inidoneo a costituire oggetto di impugnazione giudiziale autonoma.
5. Ne deriva che l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., non risultando il ricorrente esposto a una lesione attuale e concreta del proprio diritto. Eventuali future pretese creditorie dell' dovranno essere veicolate tramite CP_2
atti dotati dei requisiti previsti dalla legge e potranno, eventualmente, essere impugnate nei modi e termini di legge.
6. La decisione che precede rende superfluo l'esame di ulteriori questioni eventualmente sollevate
7. Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio attesa la natura della questione e la non manifesta infondatezza della pretesa originaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite.
2 Così deciso, 28/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2248/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. PAONESSA Controparte_1
ELISABETTA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2016, il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento per il rimborso di ratei di rendita relativi all'anno 2008, comunicato mediante lettera n. 452199, contestando la legittimità, l'efficacia e la validità dell'atto, ritenendolo nullo e privo di effetti giuridici.
2. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_2 difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rilevando come l'atto opposto si configuri come mero avviso di pagamento privo di efficacia esecutiva, privo dei requisiti sostanziali e formali propri di un titolo impugnabile, e non preceduto da alcuna diffida o formale richiesta di restituzione per indebito.
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. L'eccezione è fondata.
2. Secondo costante giurisprudenza, l'interesse ad agire richiede la sussistenza di una lesione attuale e concreta della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, da parte di un atto definitivo, motivato, lesivo e prodotto da un'autorità competente.
3. Nel caso di specie, l'avviso opposto:
a. non ha valore di titolo esecutivo,
b. non è accompagnato da una diffida formale o da un atto amministrativo definitivo,
c. non reca alcuna indicazione circa termini e modalità di impugnazione,
d. non risulta motivato in maniera adeguata (non vi è allegazione né descrizione del credito preteso, né il fondamento normativo o amministrativo della pretesa).
4. Tali elementi lo qualificano come atto privo di autonoma lesività, inidoneo a costituire oggetto di impugnazione giudiziale autonoma.
5. Ne deriva che l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., non risultando il ricorrente esposto a una lesione attuale e concreta del proprio diritto. Eventuali future pretese creditorie dell' dovranno essere veicolate tramite CP_2
atti dotati dei requisiti previsti dalla legge e potranno, eventualmente, essere impugnate nei modi e termini di legge.
6. La decisione che precede rende superfluo l'esame di ulteriori questioni eventualmente sollevate
7. Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio attesa la natura della questione e la non manifesta infondatezza della pretesa originaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite.
2 Così deciso, 28/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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