Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1552/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1552/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.09.2024, congiuntamente da:
, nato a Ghilarza (OR) in [...]_1
07.01.1991, c.f. C.F._1
e nata a [...] in data [...], c.f. Parte_2
, entrambi residenti in [...]
D'Acquisto n. 45, rappresentati e difesi dall'Avv. Alice Checchi del
Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Corso Matteotti n. 16, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Pescia (PT) in data 27.09.2015, precisavano che dalla loro unione nasceva, in data 20.06.2015, la figlia . Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che per incompatibilità di carattere ed incomprensioni di varia natura, le stesse non hanno più alcuna unità affettiva e sentimentale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per l'iscrizione sul proprio passaporto della figlia minore, nonché per l'espatrio con la stessa per motivi di vacanza;
c) la casa coniugale, di proprietà di terzi, concessa in locazione ai coniugi, situata in Pescia (PT), Via Salvo D'Acquisto n. 45, verrà assegnata alla Sig.ra In tal senso, il Sig. si impegna, Pt_2 Pt_1 entro il 30.09.2024, ad asportarvi tutti i propri effetti personali ed a compiere ogni atto necessario al mutamento di residenza e/o ad ogni altro incombente previsto, con conseguente relativa comunicazione alla Sig.ra Pt_2
d) i coniugi, stante la loro autonomia ed indipendenza economico- finanziaria, stabiliscono concordemente che nessuna somma di denaro verrà vicendevolmente versata a titolo di contributo al mantenimento o alimenti;
2 e) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare situata in Pescia (PT), Via Salvo D'Acquisto n. 45, ove continuerà ad abitare con la madre;
f) in riferimento alla frequentazione con i propri genitori, sempre tenendo conto delle sue specifiche esigenze, inclinazioni, volontà, nonché in base agli impegni lavorativi dei ricorrenti, la figlia trascorrerà ogni martedì e giovedì di ciascuna settimana Per_1 con il padre, che provvederà, in detti giorni, a tenerla con sé dall'uscita scolastica pomeridiana (ore 16.00 circa) fino alla mattina successiva (ivi compreso, dunque, il pernottamento), quando la riaccompagnerà a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00; trascorrerà, invece, con la madre i restanti giorni del lunedì, mercoledì, venerdì, nonché tutti i weekend di ciascun mese (venerdì- domenica);
g) durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà, Per_1 alternando, negli anni, con i genitori il 24, 25 con l'uno e il 26
Dicembre con l'altro, il 31 Dicembre con l'uno e il 01 Gennaio con l'altro; trascorrerà, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 Aprile, il 01
Maggio, il 02 Giugno, il 01 Novembre, l'08 Dicembre (cfr. doc. n. 4);
h) in riferimento alle vacanze estive, la figlia minore potrà Per_1 trascorrere con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi anticipatamente e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
i) in considerazione della maggiore capacità economica del Sig.
, il medesimo corrisponderà alla Sig.ra a mezzo Pt_1 Pt_2 bonifico bancario, alle coordinate bancarie che gli saranno fornite dalla medesima, entro il giorno venti (20) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore , la somma Per_1 di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00) mensili, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, come per legge;
l) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno,
a far fronte alle spese straordinarie della figlia, a condizione che
3 vengano previamente concordate e documentate. In tal senso, ciascun genitore, qualora ritenga opportuno sostenere una spesa straordinaria, dovrà darne comunicazione, con un preavviso di almeno quindici giorni, all'altro, che sarà tenuto a prestare il con- senso entro i sette giorni successivi. In caso contrario, la spesa si riterrà tacita-mente approvata, con conseguente onere di versare la propria quota;
m) per quanto riguarda le detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, i coniugi concordano che vengano riconosciuti a favore della Sig.ra Pt_2
n) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando, altresì, reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento;
o) le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento saranno sud-divisi in parti uguali tra i ricorrenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
29.11.2024 e 20.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
4 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] in data [...] e Parte_1
nata a [...] in data [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pescia (PT) il 27.09.2015, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
19, P. 2, serie A, anno 2015);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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