Decreto cautelare 12 luglio 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2022, proposto da:
PE BE, rappresentato e difeso dall'avvocata Ester Ermondi, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Mantova via Valsesia n. 61 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate – SCone non costituita in giudizio.
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria inviata dall'Agenzia delle Entrate – SCone competente per la provincia di Mantova, notificata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 12 maggio 2022, indentificata Documento n. 06476202200000064000 – Fascicolo n. 2022/952, con la quale è stato richiesto il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, della somma di Euro 61.307,63 in riferimento alla Cartella n. 06420207280133552000 asseritamente notificata il 28/10/2008;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compresa la cartella n. 06420207280133552000, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso il residuo ruolo GE ex DL 27/2019 emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - SCone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto cautelare n. 511 del 12 luglio 2022 e l’ordinanza cautelare n. 629 del 9 settembre 2022.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 la dott.ssa AU MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola del ricorrente produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate – SCone con la quale viene richiesto il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, della somma di € 61.307,63 nonché la cartella n. 064 2020 7280133 552000 cui la comunicazione impugnata è riferita.
2. Nella comunicazione preventiva viene indicato quale anno di riferimento del debito il 2007.
Viene, pertanto, contestato anche l’importo del credito oggetto di riscossione che sarebbe pari ad € 23.290, 24 e non € 61.307,63, come indicato nella comunicazione, oltre ad essere pendente innanzi al TAR Lazio (R.G. 11901/2008) il giudizio sull’accertamento del prelievo relativo all’annata lattiero – casearia 2007/2008.
3. Nel ricorso vengono formulate plurime censure che possono così sintetizzarsi:
a) intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA;
b) nullità degli atti impugnati perché emessi in base a norme contrastanti con il diritto eurounitario: nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto europeo, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia (v. C. Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, AU ; C. Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18, San Rocco nonché C. Giust. 13 gennaio 2022 C-377/2019);
c) falsità dei dati in base ai quali sono state effettuate le compensazioni;
d) omessa indicazione dei presupposti atti di accertamento e della data di notifica degli stessi. Difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
e) violazione dell’art. 25 comma 2 bis DPR 602/73, mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
f) errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC;
g) illegittima duplicazione del ruolo;
h) omessa notifica degli atti presupposti;
i) nullità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 21- septies l. n. 241/1990 per mancanza degli elementi essenziali ed in particolare per difetto di motivazione anche in ordine al computo degli interessi.
4. Con decreto cautelare del 12 luglio 2022 l’istanza cautelare veniva rigettata essendo stato prospettato in termini generici nonché sprovvisti di prova il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
La camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare veniva fissata in data 7 settembre 2022.
5. GE si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque la necessità di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati alla ricorrente.
6. Ader, ritualmente intimata, non si è costituita.
7. Con ordinanza n. 629 del 9 settembre 2022, all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, questa veniva rigettata, ma al contempo veniva ordinato ad AGEA di ricostruire, entro 90 giorni dalla comunicazione della stessa, il contenzioso proposto dall’azienda agricola nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso, evidenziando in particolare l’eventuale intervento di sentenze passate in giudicato e di atti interruttivi della prescrizione.
8. AGEA ha depositato, in data 27 agosto 2025, relazione e documenti.
Nella relazione viene chiarito come l’annata lattiero casearia di cui alla cartella n. 064 2008 001239 6460 (nuova numerazione di ADER n. 064 2020 7280133 522000) sia l’annata lattiero casearia 2006/2007 (e non 2007/2008).
9. In particolare, viene evidenziato come l’importo del “ Debito Residuo Scaduto ” di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata sia pari ad € 36.314,29.
Il medesimo importo è indicato nel “ Dettaglio Importi VU e SC ” (cfr. doc. 5 AGEA) nella parte dedicata all’annata lattiero casearia 2006/2007.
Viene, altresì, fatto notare come, dall’esame del documento relativo ai dati di accertamento delle iscrizioni a ruolo del 2007 (cfr. doc. 5.2 AGEA), con riferimento alla cartella di pagamento n. 064 2008 001239 6460, la data di notifica indicata nel sopra indicato documento sia quella del 19 luglio 2007.
Pertanto, prosegue AGEA nella propria relazione, non potrà certamente trattarsi del prelievo relativo all’annata lattiero casearia 2007/2008 i cui dati vengono comunicati nel 2008.
10. AGEA produce anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2023 n. 973 che, in accoglimento dell’appello promosso dall’azienda agricola ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 8 maggio 2018 n. 5091 (R.G. 10720/2007) ha annullato “ i provvedimenti relativi al regime delle cc.dd. quote latte per l’annata lattiero casearia 2006/7 ” per contrasto con il diritto eurounitario, con “ obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi – con ulteriori provvedimenti – sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ”.
Sempre nella relazione viene dato atto del fatto che AGEA sta provvedendo alla sospensione integrale della cartella di pagamento cui la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata si riferisce, avendo già annullato l’imputazione di prelievo relativa all’annata 2006/2007.
9. A propria volta, parte ricorrente in data 21 luglio 2025 ha provveduto a depositare:
A) quanto all’annata lattiero casearia 2007/2008
a) sentenza TAR Lazio, Sez. V Ter, 22 agosto 2023 n. 13387 che, in accoglimento del ricorso R.G. 11901/2008 proposto dall’azienda agricola ricorrente unitamente ad altre aziende del settore, con specifico riferimento alla posizione della stessa, ha annullato la “ comunicazione AGEA denominata Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato ”;
a.1) attestazione di passaggio in giudicato della sopra indicata sentenza di data 18 aprile 2024;
B) quanto all’annata lattiero casearia 2006/2007 ;
b) sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2023 n. 973 già depositata da AGEA.
Annata lattiero casearia oggetto degli atti impugnati
10. Preliminarmente occorre rilevare come, dalle informazioni fornite da AGEA con le produzioni effettuate in data 27 agosto 2025, sia stata definitivamente chiarita l’annata lattiero casearia cui gli atti impugnati si riferiscono.
Quest’ultima è l’annata 2006/2007.
Oggetto del ricorso
11. Sempre preliminarmente è necessario ricordare quale sia l’oggetto del presente ricorso.
Con lo stesso viene impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale viene richiesto il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, della somma di € 61.307,63.
Unitamente a tale comunicazione viene impugnata anche la cartella n. 064 2020 7280133 552000.
L’asserita prescrizione del credito vantato da AGEA.
12. Preliminarmente deve essere trattata la censura relativa alla intervenuta prescrizione del credito di AGEA.
In primo luogo si tratta di censura articolata con il primo motivo di ricorso.
Deve, altresì, rilevarsi come l’eventuale accoglimento della stessa escluderebbe il ricalcolo da parte di AGEA, essendo venuta meno la relativa pretesa.
In tal caso, non avrebbe più ragione di essere l’iscrizione ipotecaria di cui alla comunicazione impugnata.
Quest’ultima, infatti, perderebbe il proprio fondamento, non essendovi più un credito da garantire.
13. Al contrario, qualora la censura relativa alla prescrizione del credito non dovesse essere accolta, l’attività di ricalcolo da parte di AGEA, conseguente all’intervenuto annullamento degli atti presupposti, non consentirebbe comunque il venir meno dell’iscrizione ipotecaria a fronte del permanere del credito di AGEA e, quindi, dell’oggetto della garanzia, pur con le precisazioni che verranno fatte nel prosieguo.
14. La censura relativa all’intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA è, però, infondata e non può essere accolta.
15. A questo proposito, si deve premettere che il termine di prescrizione in materia di quote latte è decennale, certamente per ciò che concerne la quota capitale (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025 n. 9078).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
Il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è invece applicabile solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025 n. 9078).
Dalle considerazioni che precedono risulta evidente come non sussista alcun contrasto sotto questo profilo con le norme unionali. Conseguentemente, manca il presupposto per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, richiesto dalla parte ricorrente.
In ogni caso, la questione della natura quadriennale, decennale o quinquennale del termine di prescrizione, sia del capitale sia degli interessi, è comunque irrilevante, non essendo decorso nessuno di questi termini come verrà da qui a breve illustrato.
16. A questo proposito, occorre rilevare come l’infondatezza della censura relativa all’intervenuta prescrizione possa essere affermata in considerazione della pendenza e della successiva definizione del giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2023 n. 973.
Quest’ultima, come già in precedenza ricordato, ha annullato “ i provvedimenti relativi al regime delle cc.dd. quote latte per l’annata lattiero casearia 2006/7 ” ovvero gli atti presupposti di cui alla cartella di pagamento n. 064 2020 7280133 552000 cui la comunicazione di iscrizione ipotecaria è riferita.
17. Pertanto, può ritenersi che la prescrizione del credito vantato da AGEA, e garantito dall’iscrizione ipotecaria cui la comunicazione impugnata si riferisce, sia stata interrotta e permanentemente sospesa proprio dall’introduzione e dalla successiva pendenza del giudizio terminato con la decisione del Consiglio di Stato sopra richiamata.
18. E’ sufficiente ricordare come la giurisprudenza amministrativa abbia chiarito che “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. in termini C. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2025 n. 7248; C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
19. Dovrà, comunque, tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza CO (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
20. Pertanto, nessuna prescrizione può dirsi maturata né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi e poiché la prescrizione è rimasta sospesa sino al 27 gennaio 2023 non può dirsi decorso non solo il termine decennale, ma neppure quello quinquennale.
Non essendo decorso neppure il termine quadriennale di cui al Regolamento CE 2899/1995, la questione della prescrizione diventa irrilevante, come in precedenza accennato, anche in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, fermo restando quanto illustrato in precedenza in ordine alla configurabilità di alcun contrasto sotto questo profilo con le norme unionali.
La cartella di pagamento n. 064 2020 7280133 552000
Intervenuto annullamento degli atti presupposti
21. Come già ricordato, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2023 n. 973 ha annullato “ i provvedimenti relativi al regime delle cc.dd. quote latte per l’annata lattiero casearia 2006/7 ” per contrasto con il diritto eurounitario, con “ obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi – con ulteriori provvedimenti – sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ”.
22. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata determina l’illegittimità derivata della stessa, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalla decisione sopra richiamata.
23. Peraltro, fermo restando quanto sopra illustrato in ordine all’annata lattiero casearia effettivamente oggetto del presente ricorso, per mera completezza espositiva può rilevarsi come le conclusioni non potrebbero dirsi diverse neppure qualora si trattasse dell’annata 2007/2008.
Con riferimento a quest’ultima, infatti, è intervenuta la sentenza TAR Lazio, Sez. V Ter, 22 agosto 2023 n. 13387 che ha annullato la “ comunicazione AGEA denominata Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato ”.
24. In ogni caso, l’obbligo di ricalcolo statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 27 gennaio 2023 n. 973 comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
25. Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
26. Nel caso di specie è stato tempestivamente impugnato non solo il c.d. atto a valle, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che ne costituivano l’unico presupposto, con conseguente invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
27. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
28. Deve, pertanto, essere accolto il secondo motivo di ricorso.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
29. Con riferimento a quest’ultima, parte ricorrente formula una specifica censura nel terzo motivo di ricorso contestandone il difetto di motivazione in violazione sia dell’art. 3 L. 241 del 1990 che dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
In primo luogo, occorre ribadire come la mancata prescrizione del credito vantato da AGEA faccia sì che l’intervenuto annullamento degli atti presupposti e, conseguentemente, della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, comporti per AGEA l’obbligo di provvedere al ricalcolo, con conseguente necessità di mantenere in vita la relativa garanzia cui la comunicazione si riferisce.
Come in precedenza evidenziato, quest’ultima non avrebbe più ragione di essere solo a fronte di una insussistenza del credito garantito che, in questa sede, non può essere affermata.
30. Venendo, invece, a trattare la specifica censura, la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come già chiarito da questa Sezione in una fattispecie analoga, “ Per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria effettuata da LI PA (ora ADER) a garanzia del credito relativo alla campagna 2008/09, occorre sottolineare che l’oggetto di questo giudizio non è tanto la legittimità formale della costituzione della garanzia ma la questione dell’utilizzabilità della stessa. Quando siano impugnate garanzie reali o personali riferite al prelievo supplementare, infatti, la cognizione del giudice amministrativo si concentra unicamente sul titolo della garanzia, e viene esercitata attraverso un accertamento sull’esistenza e sulla quantificazione del credito sottostante. In altri termini, davanti al giudice amministrativo la garanzia viene esaminata attraverso il medesimo schema applicabile al prelievo supplementare, e dunque la sentenza, individuando i limiti in cui è legittimo ed esigibile il prelievo supplementare, stabilisce allo stesso tempo i limiti entro cui la garanzia può svolgere legittimamente la propria funzione. Le questioni estranee al collegamento con il prelievo supplementare, compresi i profili attinenti alla procedura esecutiva, ricadono, per residualità, nella giurisdizione ordinaria. In questo quadro, pur non essendo stato coinvolto nel giudizio né il soggetto che ha iscritto l’ipoteca (LI PA, e dunque ADER) né il soggetto che ha emesso il relativo ruolo (Regione Lombardia attraverso Bergamo Esattorie PA), si può ritenere che con la costituzione dell’AGEA sia presente la controparte effettivamente titolare del credito, essendo il prelievo supplementare un’obbligazione di diritto europeo il cui soggetto attivo è lo Stato. Può quindi essere accertato nei confronti dell’AGEA il vincolo a non escutere la garanzia fino all’adozione del provvedimento contenente il nuovo calcolo del prelievo supplementare per la campagna 2006-2007 ” (cfr. in termini TAR Brescia, Sez. II, n. 673 del 17 agosto 2023).
31. Nella presente fattispecie, peraltro, risulta coinvolto nel presente giudizio anche il soggetto che ha iscritto ipoteca (ADER).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, conformemente a quanto statuito nel precedente sopra riportato e in considerazione di quanto sopra illustrato in ordine alla pretesa vantata da AGEA che dovrà essere oggetto di ricalcolo, per ciò che concerne l’iscrizione ipotecaria di cui alla comunicazione preventiva non potrà che affermarsi il vincolo sia per quest’ultima che per ADER a non escutere la garanzia fino all’adozione del provvedimento contenente il nuovo calcolo supplementare per la campagna oggetto del presente giudizio, garanzia che però non può venire meno non potendo affermarsi in questa sede l’insussistenza del credito garantito, come plurime volte chiarito.
Conclusioni
32. Conclusivamente:
a) per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 064 2020 7280133 552000 il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della stessa per illegittimità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi proposti.
Alla luce delle sopra esposte ragioni deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di GE nell’attività di rideterminazione;
b) per quanto concerne la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria lo stesso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Le spese del presente giudizio
33. La peculiarità del contenzioso oltre alla soccombenza in ordine all’iscrizione ipotecaria, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) quanto alla cartella di pagamento n. 064 2020 7280133 552000 lo accoglie nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento della stessa;
b) quanto alla comunicazione di iscrizione ipotecaria in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile nei termini di cui in motivazione;
c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU MA | UR DR |
IL SEGRETARIO