TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1191
TAR
Decreto cautelare 12 luglio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La censura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto le questioni relative all'iscrizione ipotecaria, al di là del collegamento con il credito sottostante, esulano dalla cognizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione ordinaria.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA

    La censura è infondata. Il termine di prescrizione è decennale per la quota capitale e non si applica la prescrizione quinquennale o quadriennale. La prescrizione è stata interrotta e sospesa dalla pendenza del giudizio amministrativo.

  • Accolto
    Nullità degli atti impugnati per norme contrastanti con il diritto eurounitario

    La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti relativi al regime delle quote latte per l'annata 2006/2007 per contrasto con il diritto eurounitario, obbligando l'amministrazione a rideterminarsi. L'annullamento degli atti presupposti determina l'illegittimità derivata della cartella.

  • Altro
    Falsità dei dati in base ai quali sono state effettuate le compensazioni

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

  • Altro
    Omessa indicazione dei presupposti atti di accertamento e della data di notifica degli stessi. Difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

  • Altro
    Violazione dell’art. 25 comma 2 bis DPR 602/73, mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

  • Altro
    Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

  • Altro
    Illegittima duplicazione del ruolo

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

  • Altro
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

  • Altro
    Nullità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 per mancanza degli elementi essenziali ed in particolare per difetto di motivazione anche in ordine al computo degli interessi

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità derivata della cartella a seguito dell'annullamento degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 1191
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo