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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra, dell'Avvocatura dell'Ente;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Messina;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2023 del Parte_1
29 giugno 2023 con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di , Controparte_1 quale titolare dell'omonima azienda individuale, la somma di € 19.350,37, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite in favore dell'ente e meglio descritte nelle fatture n. 7 e n. 8 emesse in data del 24 luglio
2018. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza di alcun contratto scritto stipulato tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture, nonché
l'insussistenza di alcuna determinazione dirigenziale di impegno della relativa spesa, con conseguenze inesistenza di alcun rapporto giuridicamente vincolante tra le parti. Ha dedotto altresì che non risulta alcuna regolarizzazione postuma di lavori asseritamente eseguiti, ai
1 sensi dell'art. 194, comma, 1 lett. e) del T.U.E.L., con la conseguenza che eventuali azioni dovrebbero essere esperite nei confronti del dipendente o dell'amministratore che in ipotesi ha consentito i lavori descritti nelle fatture, in mancanza di un valido contratto e di impegno di spesa. Infine, ha eccepito la prescrizione del credito. Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
ha resistito all'opposizione, deducendo che il titolo legittimante la pretesa Controparte_1 creditoria è da rinvenirsi nell'avvenuta esecuzione dei lavori, la cui regolarità non è stata in alcun modo contestata dal ha altresì evidenziato l'esistenza delle procedure Pt_1
negoziali distinte dai Codici CIG indicati nelle fatture n. 7 (CIG n. ZAA246E62E) e n. 8 (CIG
n. Z07246E468), identificate con codici alfanumerici che soltanto il ha potuto Pt_1
generare ed assegnare. Ha dedotto che per i lavori in questione ha ricevuto regolari incarichi dal per il tramite dell'Ing. che all'epoca rivestiva Parte_1 Controparte_2
il ruolo di tecnico del settore lavori pubblici e responsabile della Protezione Civile del
Comune di Da ultimo, ha resistito all'eccezione di prescrizione. Pt_1
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il credito azionato in sede monitoria afferisce alle prestazioni di cui alle fatture emesse dall'opposto il 24.07.2018, n. 7 (dell'importo di € 4.868,48, emessa per “interventi urgenti per pulitura canale e posa in opera di staccionata in legno di delimitazione asilo sacconi via nazioni unite”) e n. 8 (dell'importo di € 14.481,89, emessa per “lavori urgenti di pulitura ed eliminazione pericolo eventi alluvionali – in via repubblica domenicana, via Equador, Via Dei
Gigli. Sistemazione terreno per frana in via Mastracchi” 300 alloggi).
Non sono sorte contestazioni tra le parti circa l'effettiva esecuzione di tali lavori né in ordine all'esattezza dell'adempimento.
Sussiste invece contrasto tra le parti circa la sussistenza di un valido titolo contrattuale a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Orbene, costituisce principio consolidato quello per il quale tutti i contratti stipulati dalla
Pubblica Amministrazione, anche iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, non integrata nemmeno dalla deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che autorizza il conferimento dell'incarico, laddove a tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non segua un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui desumere la concreta regolamentazione del rapporto con le necessarie determinazioni in merito alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass. n.
2 20340/2010; n. 5234/2004; Cass., Sez. Un., n. 4284/1982); né la forma scritta può essere surrogata da qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. n. 19209/2009; n. 7297/2009).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam, la quale richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del privato e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso
(cfr. tra le tante, Cass. n. 11465/2020; n. 6555/2014). Tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni
(cfr. Cass. n. 5996/2022).
Ancora, in materia di affidamento di lavori in economia in casi di somma urgenza, per l'art. 146 del D.P.R. 554/1999, poi confluito nell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 e negli artt. 173 e ss. del
Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207/2010 (vigente ratione temporis), nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato, va poi trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Nella specie, da un lato non può essere ravvisata l'esistenza di un valido documento contrattuale, per difetto di forma scritta;
dall'altro non sono stati adottati gli atti amministrativi di approvazione dei lavori urgenti, di imputazione in bilancio della spesa e di regolarizzazione contabile degli atti, da parte dell'organo comunale munito del potere rappresentativo dell'ente, secondo la procedura prevista per la somma urgenza.
Né ricorre, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) TUEL, nei limiti della utilità dell'arricchimento, atteso che simile riconoscimento può avvenire solo mediante deliberazione dell'organo competente (cfr.
Cass. 30109/2018), nella specie non sussistente.
3 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ente ha facoltà, ex art. 194 comma 1 lett. e), di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (Cass. n. 12608/2017, la quale richiama Cass. n.
8950/2006 e n. 11597/2005).
In definitiva, l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell'opposto, seppur pacifica, non è di per sé sufficiente a consentire il riconoscimento in capo a quest'ultimo del diritto al pagamento del corrispettivo, non essendo stato dimostrato l'integrale rispetto delle formalità procedimentali disciplinate dalla normativa vigente ratione temporis in materia di affidamento dei lavori.
Occorre da ultimo rilevare che le istanze istruttorie formulate dall'opposto non sono state ammesse in quanto superflue ai fini del decidere. Le carenze documentali evidenziate, infatti, non possono essere in alcun modo superate mediante l'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto documenti inconferenti), né dagli esiti della prova orale capitolata – volta essenzialmente a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte dell'Ing. tecnico del – che in nessun caso Controparte_2 Parte_1 sarebbero idonei a fondare l'azione contrattuale intrapresa nei confronti dell'Ente locale;
né di tali esiti avrebbe potuto giovarsi l'opposto in questa sede, posto che la domanda non è stata proposta nei confronti del funzionario o dell'amministratore che ha autorizzato la prestazione.
Per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la particolarità della vicenda sostanziale e tenuto conto della pacifica esatta esecuzione dei lavori da parte dell'opposto, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, il 19.06.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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