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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/08/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6088 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._1
BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato MARZAIOLI SILVANA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note scritte depositate dalle parti in data 17 e 18 giugno 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a LIMA in data
22/02/2003 e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
in Virginia (U.S.A) il 18.07.2009 e
[...] Parte_2
a Modena il 18.04.2015;
[...]
2. Con ricorso del 18/12/2024 la ricorrente, SI.ra
[...]
, ha chiesto l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale, posta in Carpi (MO) via E. Fermi 16, con i mobili ed arredi ivi esistenti, ove continuerà a vivere unitamente ai figli;
l'affidamento condiviso dei figli minorenni;
la previsione di un calendario di visite del padre con i figli;
la previsione dell'obbligo a carico del padre di contributo al mantenimento ordinario dei figli, nella misura di € 300,00 per ciascun figlio e l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie;
3. All'udienza del 7/05/2025 compariva personalmente il SI.
, senza l'assistenza di un difensore. Il giudice Controparte_1 procedeva all'ascolto delle parti e all'esito dell'udienza sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c.:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nata il [...]) e (nato Persona_1 Parte_2 il 18.4.2015); con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Carpi (MO) via E. Fermi 16, che resta a lei assegnata. La frequentazione tra ed il padre ed i figli, salvo differenti accordi tra le parti, avverrà nel seguente modo:
pagina 2 di 9 Egli avrà diritto di tenere con sé i figli minori, in mancanza di accordo tra i genitori, ogni mercoledì e lunedì dalle ore 15,30 fino alle ore 20,30, con impegno a riaccompagnarli a casa presso la madre;
a settimane alterne dal sabato alle ore 15,00 fino alla domenica alle ore 18,00 con pernottamento presso la casa del padre;
i periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno
(dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Infine, 4 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, la somma di euro 560,00 (euro 280,00 a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 settembre 2025 la quale si svolgerà con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.”
pagina 3 di 9 4. Le parti hanno successivamente raggiunto un complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e previa comunicazione tempestiva della residenza tra di loro;
- disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- stabilire che i figli minorenni siano collocati presso la madre con la quale continueranno a convivere nell'abitazione familiare sita in
Carpi (MO), Via Enrico Fermi n. 16, con assegnazione della medesima alla SI.ra , con tutti i Parte_1 mobili ed arredi ivi esistenti. Il SI. avrà diritto di prelevare i CP_1 propri effetti personali. I coniugi concordano che, ad eccezione dei parenti stretti dell'assegnataria, non ci dovranno essere dei conviventi estranei nella casa coniugale, salvo previo accordo tra le parti. In attesa di reperire idonea abitazione ove trasferirsi, il
SI. avrà diritto di rimanere nella casa coniugale fino al CP_1
30.09.2025;
- riguardo alla frequentazione padre-figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e scolastici, sportivi, i coniugi concordano che la frequentazione con il genitore non collocatario avverrà in base agli accordi presi, di volta in volta, tra genitori e figli. In mancanza di accordo, si stabilisce il seguente calendario: un pagina 4 di 9 giorno infrasettimanale e un fine settimana alternativamente con l'altro genitore, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Per il periodo natalizio i figli staranno, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno della Vigilia o il giorno di Natale, il giorno dì Santo
Stefano o il giorno dell'Epifania, il 31.12 o il giorno di Capodanno, con la precisazione che il genitore che avrà con sé i figli in queste festività si occuperà anche di accompagnare i ragazzi ai rispettivi impegni amicali;
per il resto del periodo si applicherà il calendario ordinario salvo accordo su eventuali viaggi;
per il periodo pasquale, i figli staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua
o Pasquetta, mentre per il resto si applicherà il calendario ordinario;
per le vacanze estive trascorreranno due periodi di sette giorni anche non consecutivi con ciascun genitore (l'accordo sui periodi dovrà essere raggiunto entro il 30 aprile di ogni anno;
in alternativa, negli anni pari sceglierà il padre, in quelli dispari la madre);
- dichiarare il padre tenuto a corrispondere per il mantenimento ordinario dei figli, alla SI.ra , con decorrenza dalla data Pt_1 in cui uscirà dalla casa coniugale, l'importo mensile di euro
300,00, per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Solo esclusivamente per il mese in cui il marito si trasferirà nella nuova residenza, lasciando la casa coniugale, dovrà versare immediatamente il contributo al mantenimento dei figli, senza attendere la scadenza del giorno 25. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre collocataria dei figli;
- stabilire che il SI. parteciperà nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie dei figli, secondo quanto pagina 5 di 9 previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena come di seguito trascritto: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
pagina 6 di 9 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta
(a mezzo sms, whatsapp, e mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario delle predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
- le parti concordano che, sul conto corrente cointestato n. 182022 presso Banco BPM, continuerà ad essere accreditato il rimborso
730 e i risparmi in esso accumulati rimarranno a disposizione della famiglia, per provvedere alle spese condominiali straordinarie della casa coniugale e per ogni eventualità e necessità familiare.
Ciascun coniuge pertanto si impegna a disporre di tali somme sempre congiuntamente con l'altro coniuge. Le parti concordano altresì che l'importo occorrente per pagare il deposito cauzionale dell'alloggio ove andrà ad abitare il SI. , verrà prelevato dal CP_1 suddetto conto corrente. Restituito il deposito cauzionale, il SI.
si obbliga a riversare immediatamente, nel conto corrente CP_1 cointestato, le suddette somme prelevate (per affrontare una sua necessità);
- il SI. si impegna a continuare a pagare le rate di mutuo CP_1 acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, tenendo indenne la coobbligata SI.ra da ogni pretesa da parte dell'Istituto Pt_1 di credito mutuante;
pagina 7 di 9 - dichiarare che i coniugi non hanno reciproche pretese economiche l'uno verso l'altra;
- l'autovettura Volkswagen Polo tg CE717TD rimarrà definitivamente assegnata al marito con spese di passaggio di intestazione al 50% tra i coniugi, dando altresì atto che il trasferimento della proprietà al marito è atto causalmente fondato sulla presente separazione personale dei coniugi e finalizzato alla soluzione della crisi familiare e quindi rientra "nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi (...) pertanto, meritevole di tutela" (Cass. 21/03/2019 n. 7966) con esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 (a parziale integrazione della Legge
1.12.1970 n. 898), il quale "dispone in via assolutamente generale l'esenzione (...) senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi" (Cass.
21/03/2019 n. 7966);
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile la relativa annotazione della sentenza;
- compensare le spese di lite tra le parti”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
pagina 8 di 9 P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(nata in [...] il [...]) e Parte_1
(nato in [...] il [...]) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 22/02/2003 a LIMA (Perù), come risulta dall'atto n. 76, Parte II, serie C, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 15/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9