Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. n. 907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 907 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra:
, c.f. , nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla Via F.lli Kennedy n. 10, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPINA DI
SALVATORE, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2
al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
contro c.f. , nato il [...] a [...], ivi _1 C.F._3 elettivamente domiciliato alla Via Lollove n. 37, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO
TUVONI, c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione di nuovo difensore
- Resistente –
e nel contraddittorio di
Avv. Monica Cristiana Marialba Zannini, c.f. , nella sua qualità di C.F._5 curatrice speciale dei minori nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
); , nata a [...] il [...] (C.F.: ); C.F._6 Parte_2 C.F._7
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nell'interesse di Parte_3 C.F._8
questi ultimi che pure rappresenta e difende ex art 86 c.p.c.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 1
Conclusioni:
- parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni all'udienza del 9.5.2024:
«presa visione della relazione dep. il 2.5.2024 dal Consultorio familiare, considerato che il resistente
non ha intrapreso il percorso indicato, chiede al Giudice di adottare i provvedimenti Per_2
conseguenti in ordine alla perdita della responsabilità genitoriale anche visto e considerato che nonostante dica di aver intrapreso un'attività lavorativa e anche quando la aveva in base al doc. depositato dal precedente difensore ha sempre omesso di versare il mantenimento disposto dal
Tribunale. Conferma per il resto le conclusioni di cui di cui al ricorso e alla memoria integrativa e comunque depositate in atti».
Le altre conclusioni della ricorrente cui è stato fatto riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni, sono le seguenti:
«in via preliminare e principale: a.1).- disporre, previo accertamento della sussistenza delle condizioni utili a provvedere, la concessione della misura richiesta ai sensi dell'articolo 342-bis del
Codice Civile in favore tanto della parte ricorrente quanto dei minori figli ed Per_1 Pt_2
, ed accrescendo il contenuto del decreto con le misure sopra elencate al paragrafo III del Pt_3
Ricorso per Separazione Giudiziale del 2 agosto 2022, e al paragrafo II della presente memoria
integrativa, disponendo, anzitutto, la cessazione della condotta pregiudizievole per tutto il tempo
ritenuto utile e necessario indicandone, contestualmente le modalità di attuazione;
a.a.1.1.- disporre comunque l'affido esclusivo della prole in capo alla ricorrente , sussistendone i Parte_1
presupposti di legge e sussistendone vieppiù la necessità ed urgenza stante il contesto violento ed instabile posto in essere dalla parte resistente ed in corso di accertamento in regime di Codice Rosso
da parte della Procura della Repubblica di Nuoro, ed ora sfociato nel procedimento penale per
violazione dell'articolo 372 c.p. aggravato dall'aver commesso il fatto avanti minorenni la cui prima
udienza dibattimentale risulta fissata per il giorno 19 aprile 2023; a.a.1.2.- accertare le condizioni
come rappresentate in ricorso per la separazione giudiziale del 2 agosto 2022 e in questa sede confermate e pronunciare, per l'effetto, la decadenza dalla potestà genitoriale in capo al convenuto sussistendone i presupposti di legge;
ancora in via principale e nel merito: b)= _1 accertare le condizioni economiche, anche attraverso indagine della polizia tributaria, del convenuto, imponendo a carico del medesimo, non solo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori figli nella attuale misura di euro 360,00 (invero non ancora corrisposta), rivalutabili di anno
in anno secondo gli indici istat e la variazione dei prezzi al consumo, ma anche quello di contribuire
nella superiore misura pari ad euro 200,00 mensili per ciascuno dei tre figli attualmente a carico
della sola genitrice;
in ogni caso: e)= condannare alla refusione delle spese del _1 presente giudizio».
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 907/2022
- parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni nella memoria integrativa, confermandole all'udienza del 9.5.2024;
- Confermare l'Ordinanza Presidenziale del 20 febbraio 2023 a firma del Presidente della Sezione
Civile Dott.ssa Tiziana Longu;
- Rigettare la richiesta di applicazione di una misura di protezione
ex art. 342 bis e ter del Codice civile;
- Considerata sub specie di consulenza d'ufficio anche l'attività
e la conseguente relazione degli operatori sociali finalizzata all'accertamento dell'idoneità e delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, si domanda il rigetto della richiesta avanzata dalla
ricorrente di nomina di un consulente d'ufficio diretta ad accertare le condizioni psicologiche e psichiatriche del convenuto, nonché la sua capacità genitoriale;
- Previa revoca del provvedimento di sospensione della patria potestà nei confronti del convenuto, disporre l'affido dei minori Per_1
e con le modalità che l'intestato Tribunale riterrà più idonee all'interesse Pt_3 Parte_2 dei minori e comunque all'esito dei percorsi già dettati con Provvedimento del 20 marzo 2023 e all'esito degli accertamenti e dei percorsi indicati in parte espositiva;
- Previo accertamento delle condizioni e risorse economiche di entrambi i genitori, disporre il mantenimento dei minori figli secondo il principio di proporzionalità; - In ogni caso con condanna della signora Parte_1
alle spese del presente giudizio.
[...]
- la curatrice speciale dei minori ha formulato le seguenti conclusioni all'udienza del 9.5.2024:
1) affidamento dei minori alla madre;
2) disporre la prosecuzione del percorso psicologico ed
educativo nei confronti dei minori già intrapreso presso il luogo in cui si trovano;
3) disporre che il
si attivi per intraprendere sia il percorso di sostegno psicologico che il percorso di sostegno _1 alla genitorialità, al fine di giungere gradualmente al riavvicinamento con i figli;
4) disporre che
prosegua il rapporto epistolare sotto la supervisione della dott.ssa 5) dopo i tre mesi di Per_3 percorso, disporre che il padre possa vedere i figli mediante incontri protetti fra padre e figli nella
casa della nonna paterna alla presenza della stessa e di un educatore e laddove sia ritenuto
necessario disporre anche la prosecuzione del percorso;
6) disporre che sia confermato il
provvedimento già in essere in ordine al mantenimento dei minori.
Conclusioni del PM:
Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi con accoglimento del ricorso. Si richiede
altresì che i genitori seguano un percorso di sostegno alla genitorialità con il supporto dei servizi
sociali e di psicologi, anche al fine di pianificare e regolamentare il diritto di visita del padre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Tribunale Ordinario di Nuoro per sentir Parte_1
dichiarare la separazione personale da _1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio in
Nuoro, il 30.04.2009; che dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Persona_1 Tribunale Ordinario di Nuoro
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ed nati a Nuoro il 29.01.2014; che l'ultima residenza della famiglia è costituita Pt_2 Parte_3 da un'immobile, sito a Nuoro, in via Pietro Nenni n. 12, condotto in locazione esclusivamente dalla ricorrente;
che la è economicamente autosufficiente mentre il resistente, dal 2016, si trova Parte_1 in stato di disoccupazione;
che con il passare del tempo l'unione si è logorata esclusivamente per i comportamenti aggressivi e violenti del posti in essere anche davanti ai bambini, dovuti _1 all'utilizzo di psicofarmaci e all'abuso di sostanze alcooliche;
che tali comportamenti hanno portato la ricorrente a lasciare la casa familiare, insieme ai tre figli minori, in data 17.6.2022, rivolgendosi al centro antiviolenza Onda Rosa e alla competente Questura;
che in data 28.6.2022 la ha Parte_1 sporto denuncia contro il per maltrattamenti, che la denuncia è stata successivamente integrata _1
e che, infine, la situazione è, ormai, divenuta insostenibile e intollerabile tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
La ha rappresentato, inoltre, di aver provveduto con raccomandata A/R a recedere dal Parte_1
contratto di locazione riguardante la casa familiare per “gravi motivi” ma che tale immobile continua a essere occupato dal resistente. Infine, ha esposto che le condizioni del resistente, dedito al consumo quotidiano di ingenti quantitativi di alcol, comportano un potenziale di pericolosità piuttosto elevato.
La ricorrente, quindi, ha chiesto, in via cautelare, la disposizione inaudita altra parte della misura prevista dall'art. 342 bis c.c. in favore della ricorrente e dei minori. Nel merito, ha chiesto, col ricorso: la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito in capo al per violazione dei doveri _1 inerenti al matrimonio, l'affidamento esclusivo dei minori, il rilascio della casa familiare e l'assegnazione di un contributo al mantenimento dei figli pari alla somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio da rivalutare annualmente.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.2022, si è costituito in giudizio il quale ha contestato quanto allegato da parte ricorrente. Ha rappresentato che a _1
seguito di un procedimento “de potestate”, instaurato presso il Tribunale per i minorenni di SS,
veniva sospesa in via provvisoria la responsabilità genitoriale del padre, che successivamente quest'ultimo ha intrapreso un percorso di osservazione e sostegno presso il SerD e il Csm di Nuoro, che gli incontri con i minori, inizialmente si svolgevano in maniera serena ma che progressivamente i figli hanno manifestato rifiuto ad incontrare il padre. Inoltre, il contestando la domanda di _1 addebito formulata dalla ricorrente, ha esposto che la crisi familiare era dovuta all'atteggiamento provocatorio e all'aggressività verbale della ricorrente;
di aver perso il lavoro a causa delle sue condizioni di salute che hanno determinato anche una dipendenza dei farmaci prescritti per la terapia contro il dolore;
che l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare giustificava l'addebito della separazione in capo alla . Relativamente al mantenimento dei minori, ha Parte_1 rappresentato che l'attuale condizione di disoccupazione non gli consente di contribuire in misure maggiore ad € 100,00 per ciascun minore. Infine, ha riferito di non occupare più la casa familiare e Tribunale Ordinario di Nuoro
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di vivere presso l'abitazione della madre. Ha chiesto, quindi, il rigetto della richiesta di applicazione delle misure ex art. 342 bis c.c., la dichiarazione della separazione con addebito alla ricorrente,
l'affidamento dei minori secondo le modalità ritenute più opportune dal Tribunale, la disposizione di un assegno di mantenimento in misura di € 100,00 per ciascun minore.
3. Sentite le parti all'udienza del 15.02.2022, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, confermando i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale per i minorenni in data 24.8.2022 e 8.11.2022 che hanno sospeso il _1
dalla responsabilità genitoriale, disponendo incontri protetti settimanali a cura del Servizio Sociale di Nuoro e prevedendo un contributo per il mantenimento dei tre figli a carico del padre pari ad €
360,00 mensili. Con tale provvedimento, l'Avv. Monica Zannini è stata, altresì, nominata curatore speciale dei minori.
L'Avv. Zannini si è costituita nel presente giudizio in data 15.05.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa.
All'udienza del 16.05.2023, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione dei congiungi e la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Inoltre, alla medesima udienza, è stato aperto il subprocedimento n. 907-1/2022 in ordine al ricorso ex art. 342 bis c.c. che è stato autonomamente istruito e che si è concluso con l'ordinanza di rigetto del 26.10.2023.
Il 21.6.2023 è stata emessa la sentenza n. 346/23 con cui è stata pronunciata la sola separazione dei coniugi. Con l'ordinanza di rimessione in istruttoria, è stata disposta ctu, col seguente quesito peritale:
“dica il c.t.u., dopo aver esaminato gli atti di causa, compiuto ogni utile accertamento ed esperimento
(ivi compresa la somministrazione di test con ausilio di personale tecnico a sua scelta), assunte
informazioni dagli insegnanti dei minori e dai servizi sociali che hanno in carico il nucleo, quale sia
la attuale condizione psicologica di e;
riferisca in particolare in ordine Per_1 Pt_3 Pt_2
alla relazione dei minori col padre con particolare attenzione ai fatti di violenza assistita riferiti
dalla madre e al rifiuto più volte manifestato dai bambini di partecipare agli incontri protetti col padre.
Esaminati anche i genitori ed effettuata ogni utile valutazione sugli stessi, indichi il c.t.u. se i genitori
siano in grado di assolvere adeguatamente e senza pregiudizio per i figli alla funzione genitoriale,
eventualmente indicando le azioni da intraprendere per il recupero della genitorialità.
In particolare, indichi il c.t.u. quale sia il percorso più opportuno per ricostruire il rapporto fra il
padre e i figli nel preminente interesse di questi ultimi.
Fornisca infine il c.t.u. ogni suggerimento utile in ordine all'eventuale rispristino della responsabilità genitoriale del padre, in ordine al miglior regime di affidamento dei minori, alla
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collocazione, ai tempi ed ai modi di frequentazione dei minori col genitore non collocatario e con le famiglie d'origine dei genitori”) e sono stati assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c.
All'udienza del 29.6.2023, su richiesta delle parti, è stata revocata l'assegnazione dei termini 183, co. 6, c.p.c. poiché le parti hanno chiesto che venisse prima conclusa la ctu.
Conferito l'incarico peritale nelle forme dell'art. 193, co. 2, c.p.c., in data 4.3.2024 è stata depositata la relazione finale.
Nelle more delle operazioni peritali, con provvedimento del 12.02.2024, emesso a seguito del deposito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del , è stata Controparte_2 fissata udienza ex art. 709, ult. co., c.p.c. al fine di sentire le parti e la dott.ssa , Testimone_1
l'operatore che ha seguito gli incontri protetti figli-padre. All'udienza del 22.2.2024, è stata sentita la dott.ssa , la quale ha proposto di sostituire gli incontri protetti, ormai inutili Testimone_1
perché i figli si rifiutavano di incontrare il padre, con un rapporto epistolare spontaneo fra padre e figli, sotto il controllo del Servizio Sociale di Nuoro. È stata, quindi, modificata l'ordinanza presidenziale, disponendo l'attivazione del rapporto epistolare tra padre e figli mediato dal controllo del Servizio Sociale di Nuoro.
All'udienza del 21.3.2024 è stata discussa la ctu depositata. Con provvedimento del 3.4.2024, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
4. Con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 346/2023 è stata già pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi. Occorre, quindi, esaminare le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Sul piano processuale, si segnala che le parti non hanno richiesto, nell'ambito del procedimento principale avente RG 907/2022, l'ammissione di prove costituende e la causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti, l'esame del fascicolo del procedimento innanzi al
Tribunale per i minorenni, tramesso dal medesimo Tribunale, che contiene anche copia della documentazione relativa alle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti a carico del Nel corso di questo procedimento, inoltre, si è svolto _1
l'interrogatorio libero delle parti, si è svolta la ctu sulla capacità genitoriali di entrambi i genitori, si
è proceduto all'acquisizione delle relazioni dei servizi coinvolti ed è stata sentita, quale sommario informatore, l'educatrice dott.ssa che ha curato gli incontri protetti figli-padre. Per_3
L'ascolto del minore ultradodicenne è stato condotto dal Tribunale per i minorenni ed è Per_1
stato acquisito agli atti di questo giudizio.
5. La madre ha avanzato domanda di addebito della separazione al padre, allegando: di aver lasciato la casa familiare il 17.6.2022, con i tre figli, in conseguenza dell'ennesimo episodio di violenza da Tribunale Ordinario di Nuoro
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parte del di essersi rivolta all'associazione “Onda Rosa” e di aver sporto querela nei confronti _1
del marito in data 28.6.2022, che il ha tenuto comportamenti violenti e aggressivi anche _1 davanti ai figli durante la convivenza e che egli abusa quotidianamente di psicofarmaci e di alcol. La ricorrente ha, inoltre, specificato che l'intollerabilità della convivenza è dovuta a queste condotte del
_1
Nella denuncia-querela del 28.6.2022, allegata alla memoria integrativa, si legge, più precisamente,
che la ha preso la decisione di lasciare la casa familiare perché nell'ultimo mese (rispetto Parte_1
al 28.6.2022), dopo un periodo di maggiore calma, il ha ripreso a fare uso e abuso di alcol _1 insieme a psicofarmaci, mostrandosi nervoso, intollerante a tutto e violento verbalmente. Più
precisamente la ha dichiarato che, il 16.6.2022, il ha avuto una reazione Parte_1 _1
sproporzionata nei confronti della figlia che non sapeva cosa voler mangiare per cena, Pt_2
dicendole che era una “rottura di coglioni”. La bambina, tremante, è scoppiata a piangere.
Successivamente, sempre davanti alla bambina, il ha inveito contro la , dicendole _1 Parte_1
che se i figli erano così era colpa sua. L'indomani, la madre ha portato con sé i bambini a lavoro e, tornando a casa, alle 13, ha trovato il nuovamente ubriaco e ha preso la decisione di lasciare _1 la casa familiare, portando con sé i figli in un luogo sicuro.
Il si è difeso contestando le allegazioni di controparte, affermando che è onere di chi chiede _1
l'addebito provare i fatti allegati, affermando che la risulta indagata per calunnia nei Parte_1
confronti del (a seguito della denuncia da lei presentata per maltrattamenti) e precisando che _1
la nel corso della vita coniugale ha tenuto comportamenti provocatori e verbalmente Parte_1 aggressivi, rinfacciando al il fatto di non avere un'occupazione lavorativa e affermando che _1 la moglie ha ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale portando via con sé i figli e impedendo i contatti tra questi e il padre. Il ha, inoltre, affermando di aver problemi di salute _1
alla colonna vertebrale e di essere dipendente dai farmaci per la terapia contro il dolore.
5.1. È pacifico che la madre il g. 17.6.2022 abbia lasciato, con i tre figli, la casa coniugale.
Per verificare l'esistenza dei presupposti per l'addebito della separazione al occorre _1 esaminare, in particolare, la documentazione trasmessa dal Tribunale per i minorenni (che contiene anche copia degli atti delle indagini preliminari relative al procedimento per maltrattamenti a carico del e le trascrizioni dei messaggi che i coniugi si sono scambiati, attraverso l'applicativo _1
whatsapp, subito dopo che la ha lasciato la casa familiare. Parte_1
In primo luogo, occorre richiamare il verbale dell'ascolto del minore , avvenuto in data Per_1
20.10.2022 presso il Tribunale per i minorenni di SS (cfr. fascicolo trasmesso dal Tribunale per i minorenni di SS). Con riferimento a fatti più prossimi al 17.6.2022, ha raccontato di Per_1 un episodio in cui i genitori avevano litigato perché il padre gli aveva detto: «sei una femminuccia
non sai fare altro che piangere» perché si era tirato su un piede un cassetto e aveva iniziato Per_1 Tribunale Ordinario di Nuoro
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a piangere. ha anche raccontato che se ne sono andati da casa dopo che il BB aveva Per_1
«urlato a », dicendo di non ricordare cosa avesse detto a (la madre nella denuncia del Pt_2 Pt_2
28.6.2022 ha riferito che e il fratellino erano in camera loro). Ha riferito, inoltre, che la Per_1 madre usava parolacce per difenderlo e che il padre usava parolacce per insultare la mamma. Alla
fine, la madre «ha deciso di andare via da casa perché era stufa di farsi prendere a parolacce».
Per quanto riguarda i fatti più risalenti, ha raccontato di un episodio occorso, forse quando Per_1 lui era in quarta elementare (al momento dell'ascolto era in prima media), in cui il padre diede un colpo alla madre che gli stava buttava via una bottiglia di vino (il fatto viene citato anche nel capo d'imputazione del decreto che dispone il giudizio).
Il minore ha, anche, riferito che il BB a volte beveva anche due casse di birra al giorno e che la madre beveva due bicchieri circa e ha riferito che il padre diceva bugie perché fumava di nascosto.
Dal racconto del minore, si evince anche un controllo pervasivo da parte del padre sulla frequentazione fra i figli e i parenti: «BB ci impediva di andare a casa di ogni nostro parente» e ha riferito con dispiacere che il padre non l'ha mandato al funerale del nonno materno. Per_1
Il minore ha riferito che il padre non voleva nemmeno che lui giocasse a calcio a Nuoro, dicendogli che lo avrebbero preso in giro e che gli avrebbero fatto pulire gli spogliatoi.
Nel fascicolo trasmesso dal Tribunale per i minorenni sono confluite anche le sommarie informazioni testimoniali rese, nel luglio del 2022, da alcune persone vicine alla nell'ambito del Parte_1
procedimento penale avente RGNR n. 1281/2022 che ha ad oggetto un'imputazione per maltrattamenti a carico del (cfr. decreto che dispone il giudizio prodotto nell'ambito del _1 subprocedimento 907-1/2022).
La sommaria informatrice , collega e amica della , ha dichiarato di conoscere Testimone_2 Parte_1 la da sette anni e di essere stata diverse volte, anche insieme al marito, a casa loro a pranzo. Parte_1
Tes_ La ha riferito, con riferimento ai fatti da lei direttamente percepiti, di non aver mai assistito a fatti di violenza fisica ma di aver assistito, ogniqualvolta era andata a pranzo a casa dei coniugi a fatti di denigrazione dell'aspetto fisico della da parte del marito (le Persona_4 Parte_1 Tes_ diceva che era grassa) e che quest'ultimo aveva un modo autoritario di rivolgersi ai bambini. La ha anche dichiarato che la si sfogava con lei piangendo e raccontando che il marito la Parte_1 offendeva in ogni modo.
La sommaria informatrice una vecchia amica della , ha riferito di non Persona_5 Parte_1
aver mai visto il usare violenza fisica nei confronti della moglie. Tuttavia, ha riportato un _1
fatto occorso circa due anni prima (rispetto al luglio 2022): era stata organizzata una pizzata a casa della e il aveva tenuto un comportamento vessatorio, davanti alla stessa Parte_1 _1 Per_5
a tutti i bambini presenti, nei confronti della dicendole che non sapeva cucinare;
Parte_1 nell'occasione la non aveva reagito. Parte_1 Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 8 r.g. n. 907/2022
La a anche riferito in ordine ai fatti del 17 giugno 2022, quando la ha lasciato la Per_5 Parte_1 casa familiare. Più nel dettaglio, l'informatrice ha dichiarato che quel giorno la le mandò Parte_1 dei messaggi (il cui contenuto viene sommariamente descritto dalla dichiarante) da cui si capiva che era successo qualcosa di grave tra lei e il marito. La , dopo aver lasciato la casa, portò i Parte_1 bambini dalla in quell'occasione, in preda al pianto, corse incontro alla Per_5 Per_1 Per_5
abbracciandola. Davanti alla la madre spiegò ai tre figli, che apparivano spaesati e spaventati, Per_5
che non potevano tornare a casa perché erano in pericolo.
La sommaria informatrice , madre della , ha dichiarato di non aver Persona_6 Parte_1 assistito ad atti di violenza fisica da parte del marito contro la moglie, precisando di aver assistito a moltissime discussioni in cui il assumeva comportamenti di strafottenza e predominio e che _1
la figlia, in sua presenza, evitava di rispondere al marito. Ha precisato, inoltre, che in più di un'occasione il ha sminuito il lavoro della figlia, nonostante lui non lavorasse, e che, anche _1
davanti ai figli, aveva denigrato, più volte, l'aspetto fisico della moglie, chiamandola “balena”.
, infine, zia da parte di madre della , ha riferito di non aver mai visto il Persona_7 Parte_1 usare violenza fisica nei confronti della nipote;
tuttavia, ha dichiarato di aver visto, in tante _1 occasioni, che il marito diceva alla moglie “che non valeva un cazzo” e ciò era accaduto anche in presenza di quando la era incinta di e Ha riferito, altresì, di aver Per_1 Parte_1 Pt_3 Pt_2
discusso in maniera accesa col una volta perché questi parlava male, in sua presenza, del _1 padre della e denigrava quest'ultima. In quell'occasione, la non proferì parola. Parte_1 Parte_1
Le dichiarazioni delle sommarie informatrici, sentite separatamente, sono convergenti e danno conto di una vita coniugale segnata da comportamenti inopportuni, denigratori e offensivi da parte del marito verso la moglie.
Le trascrizioni dei messaggi sia di testo che vocali, scambiati tramite l'applicativo whatsapp fra la e il non risultano specificamente contestate da quest'ultimo (cfr. deposito allegato Parte_1 _1 alla memoria autorizzata del g.
8.9.2023 nell'ambito del procedimento 907-1/2022 e documentazione relativa alle indagini preliminari, confluita nel procedimento tramesso dal Tribunale per i minorenni, che ha ad oggetto i medesimi messaggi trascritti dagli agenti di PG procedenti).
I messaggi trascritti riscontrano, sotto diversi profili, le dichiarazioni delle sommarie informatrici e le allegazioni della . Parte_1
Dai messaggi del 17.6.2022 e del 18.6.2022, si evince chiaramente che i coniugi avevano duramente discusso perché il era solito abusare di bevande alcoliche, determinando una situazione di _1
pericolo per i figli.
Esaminando questi messaggi, il ha negato di essere un alcolizzato, come affermato dalla _1 moglie, ma non ha mai negato di far uso di alcolici (nel messaggio del 17.6.2022, ore 20:28, ad esempio, il dichiara che non ha più toccato niente e che ha preso la decisione di smettere). _1 Tribunale Ordinario di Nuoro
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Risultano particolarmente significativi i messaggi che la ha mandato al marito nella Parte_1
giornata del 18.6.2022. In essi si legge che che per garantire la serenità dei figli loro due non possono stare più insieme, che lui ha bisogno d'aiuto per smettere di bere, che le scuse non bastano e che deve decidere realmente di cambiare. Sempre il 18.6.2022, la ha scritto al marito che se n'è Parte_1
andata via di casa con i bambini per la loro sicurezza perché lui era continuamente sbronzo e che lui deve smettere di bere, facendosi seguire.
I successivi messaggi della meritano di essere riportati per esteso perché chiariscono Parte_1
ulteriormente le ragioni dell'intollerabilità della convivenza.
I messaggi in esame oltre a dimostrare che la causa prossima dell'intollerabilità della convivenza è il continuo abuso di sostanze alcoliche da parte del riscontrano le dichiarazioni rese dalle _1 sommarie informatrici nell'ambito delle indagini preliminari (cfr. supra).
A fronte di messaggi non offensivi e dal tono, anche conciliante della (nei giorni 17.6.2022 Parte_1
e 18.6.2022 poi la ha smesso di rispondere), il ha, infatti, risposto con monologhi Parte_1 _1
costantemente offensivi e denigratori.
In numerosi messaggi, trova riscontro quanto riferito a IT da e dalla madre della Testimone_2
in ordine alle offese rivolte dal all'aspetto fisico della moglie (nei messaggi si Parte_1 _1
leggono offese come: “sei una cazzo di grassona dei miei coglioni. Io, quando voglio, smetto di bere quando mi pare e piace! Tu, invece, non che li hai i coglioni di dimagrire” o ancora:
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Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 10 r.g. n. 907/2022
Ancora, in diversi messaggi, trovano riscontro le dichiarazioni delle sommarie informatrici relative al fatto che il aveva un atteggiamento ostile ai rapporti fra la e i parenti come _1 Parte_1 dimostrano le offese rivolte al padre della e alla sorella dello stesso ( , Parte_1 _1 Persona_8 colpevoli di non averlo aiutato e anzi di averlo “pugnalato alle spalle”.
Nel complesso i numerosi messaggi vocali esaminati, oltre a contenere offese, si presentano spesso nella forma di lunghi monologhi e hanno sovente contenuti manifestamente non equilibrati e contraddittori e spesso l'agente di PG trascrivente dà atto del fatto che il tono della voce del _1
risultava alterato come dall'assunzione di bevande alcoliche.
I documenti sopra esaminati comprovano complessivamente che il abbia violato il dovere di _1 assistenza morale verso la coniuge poiché l'ha offesa e denigrata, anche con riferimento al suo aspetto fisico, e perché, abusando di sostanze alcoliche, ha fatto venire meno il rapporto di fiducia fra i coniugi e ha determinato un contesto di vita familiare non sereno per lo svolgimento della vita familiare.
È provato, in particolare, che a determinare definitivamente l'intollerabilità della convivenza è stato l'abuso di sostanze alcoliche da parte del nei giorni immediatamente precedenti al 17.6.2022 _1
(cfr. trascrizioni dei messaggi dei giorni 17.6.2022 e 18.6.2022). La circostanza che la , Parte_1 negli stessi messaggi, del 17.6.2022 e del 18.6.2022, considerasse la possibilità di tornare insieme al non inficia il fatto che la ritenesse ormai intollerabile la convivenza come si era _1 Parte_1
svolta sino a quel momento e che ponesse la condizione, per tornare insieme, che il padre dimostrasse di smettere di bere e di farsi seguire (trascrizione del messaggio della del 18.6.2022 delle Parte_1
20:23). A ciò si aggiunga, anche laddove si ritenesse che al momento in cui la moglie ha lasciato la casa familiare la convivenza non fosse divenuta intollerabile, che le offese e le minacce contenute nei messaggi trascritti, si consideri ad esempio la seguente minaccia:
, sono da sole sufficienti a determinare una grave violazione del dovere di assistenza morale fra coniugi e l'intollerabilità della convivenza. Di fatti, la , ad un certo punto, ha smesso di Parte_1 rispondere ai messaggi offensivi del e, in data 28.6.2022, si è recata in Questura a denunciarlo _1 per maltrattamenti.
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Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 11 r.g. n. 907/2022
Occorre, infine, considerare che il nelle proprie difese, pur contestando le ragioni _1 dell'addebito, non ha prospettato e chiesto di provare una versione alternativa delle ragioni che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza.
In definitiva, deve dichiararsi l'addebito della separazione a _1
5.2. Nella comparsa di costituzione e riposta anche il padre ha avanzato domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della madre ma tale domanda è stata espressamente rinunciata in sede di memoria integrativa.
6. Passando ad esaminare la questione dell'affidamento dei tre figli minori, la ha chiesto, Parte_1 in sede di precisazione delle conclusioni, di pronunciare la decadenza dalla responsabilità del _1
e l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Il nella memoria integrativa, ha chiesto la revoca del provvedimento di sospensione della _1 responsabilità genitoriale e si è rimesso al Tribunale in ordine alla disciplina dell'affidamento dei figli.
La curatrice speciale dei minori ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e nella memoria di replica ha argomentato in ordine alla non proporzionalità della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
6.1. L'art. 330, co. 1, c.c. prevede che «il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio».
Nell'interpretare questa disposizione, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024) ha chiarito che: «il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore
non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma
piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti
hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione
della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un
concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso
dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 12 r.g. n. 907/2022
pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può
ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali».
Inoltre, prima di applicare l'art. 330 c.c., è necessario verificare se il pregiudizio nei confronti del minore eventualmente riscontrato non sia adeguatamente fronteggiabile con gli strumenti di tutela consentiti dall'art. 333 c.c. che prevede: «quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti
e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore» (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12237
del 2023 ove si legge: «il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce
l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore»).
Nel caso di specie, occorre chiedersi se vi sia prova di un “grave pregiudizio”, rilevante ai sensi dell'art. 330 c.c., recato dal padre nei confronti di ciascun figlio.
È provato che prima della fine della relazione familiare il padre abusasse di alcol (cfr. trascrizione dei messaggi dei giorni 17.6.2022 e 18.6.2022 sopra esaminata).
Da questa circostanza, che di per sé genera una situazione familiare non serena non si può, tuttavia,
desumere, automaticamente, l'esistenza di comportamenti specifici che abbiano arrecato ai figli un grave pregiudizio.
Occorre, dunque, considerare i comportamenti pregiudizievoli tenuti dal nei confronti dei figli _1 di cui sia stata acquisita prova e, successivamente, valutare se tali comportamenti abbiano determinato un pregiudizio talmente grave da giustificare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale.
ha riferito di ricordare che una volta, quando lui era in quarta elementare, il padre tirò un Per_1
colpo alla madre poiché quest'ultima gli aveva buttato via una bottiglia di vino. La circostanza, riferita dal minore in sede di ascolto presso il Tribunale per i minorenni, è risalente, non è supportata da altri elementi di prova e non può ritenersi provata (peraltro, nella denuncia del 28.6.2022, la madre ha riferito che solo ebbe modo di assistere ad un fatto di violenza fisica posto in essere dal Pt_3
nei suoi confronti durante una scenata di gelosia). _1
ha riferito alla Ctu che il padre una volta gli dette un colpo talmente forte sotto la doccia Per_1
che lui si fece la pipì addosso ma ha dichiarato di non ricordare altro in merito a questo fatto. La
circostanza è troppo generica per potersi ritenere provata.
Sono altresì generiche le dichiarazioni di secondo cui il padre picchiava i tre fratelli e di Pt_2
secondo cui il padre minacciava tutti. Pt_3 Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 13 r.g. n. 907/2022
In proposito, si rileva che il fatto che il picchiasse i figli in maniera reiterata e violenta non è _1 stato riferito da durante l'ascolto presso il Tribunale per i minorenni né dalla madre in sede Per_1 di interrogatorio libero davanti al Tribunale per i minorenni (cfr. verbali dell'udienza del 20.10.2022).
Si osserva ancora che, nelle denunce per maltrattamenti nei confronti del la non _1 Parte_1
ha riferito fatti di violenza fisica nei confronti dei figli ma ha riportato altri comportamenti pregiudizievoli.
Infine, nelle trascrizioni dei messaggi del 17.6.2022 e del 18.6.2022, la non fa riferimento Parte_1
a comportamenti violenti del padre verso i figli ma accusa il di essere continuamente ubriaco _1
(tutti e tre i figli hanno riferito alla Ctu che il padre beveva molto), con conseguente situazione di pericolo per i figli.
Si segnala, inoltre, che e (non ) hanno espresso al Ctu il desiderio di tornare Pt_2 Per_1 Pt_3
a vivere tutti insieme e che ha espresso lo stesso desiderio anche in sede di ascolto del Per_1
minore, precisando «so che questo non è possibile perché mamma non ci vuole più tornare».
In ordine all'interazione figli-padre, osservata in sede peritale, in occasione dell'incontro del
24.1.2024, la Ctu ha osservato che i minori non hanno sempre riportato in maniera lucida e coerente i fatti di violenza fisica agiti dal padre e ha rilevato che mentre è apparso più coerente e Pt_3 organizzato durante il racconto, manifestando anche un distacco fisico verso il padre, e Pt_2
sono risultati gravemente incongrui, rifiutando verbalmente il padre ma accettando il Per_1 contatto fisico con lui durante l'incontro peritale (pp. 29-30 della relazione finale).
Questa valutazione del Ctu trova riscontro nelle relazioni delle pedagogiste dott.sse e Per_3 in merito all'osservazione del comportamento dei figli durante il primo incontro protetto, Per_9 quando i bambini avevano accolto con trasporto il padre (cfr. relazione incontro del 27.9.2022), e nelle descrizioni degli incontri immediatamente successivi, quando i minori, pur non apparendo timorosi nei confronti del padre, non riuscivano chiaramente a spiegare i motivi per cui si rifiutavano di incontrarlo (cfr. relazioni degli incontri g. 11.10.2022, del g. 18.10.2022, del g. 2.11.2022).
In definitiva, non si ritengono sussistenti i presupposti del grave pregiudizio, rilevante ex art. 330
c.c., per applicare la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del _1
6.2. Ciò detto, sussistono diversi comportamenti pregiudizievoli che assumono rilievo ai sensi dell'art. 333 c.c.
6.2.1. Tutti e tre i figli hanno riferito alla Ctu che il padre beveva molto ( ha riferito, in sede Per_1
di ascolto davanti al Tribunale per i minorenni, che il padre beveva anche due casse di birra al giorno e che prendeva delle medicine).
All'incontro fra il padre e i figli in sede di Ctu, ha raccontato che una volta aveva visto il Per_1 padre steso per terra a casa e il padre ha precisato che si sentiva male e che stava per morire.
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L'abuso di alcol da parte del è riscontrato, inoltre, dalle trascrizioni dei messaggi scambiati, _1
attraverso l'applicativo whatsapp, fra i coniugi nell'immediatezza della separazione (trascrizioni dei messaggi del 17.6.2022 e del 18.6.2022).
Si rileva, altresì, che il ha avviato un percorso presso il SerD di Nuoro (cfr. relazione del 4 _1
maggio 2023, dep. il 10.5.2023) ove si legge che il è risultato sempre negativo agli esami _1
effettuati con modalità random e che, dopo un iniziale atteggiamento difensivo, si è affidato al
Servizio, esprimendo consapevolezza con riferimento ai problemi alcol correlati.
Non risulta, tuttavia, che il si sia sottoposto a controlli periodici consigliati dal SerD. _1
È provato, dunque, che il durante la convivenza familiare, facesse abuso di sostanze alcoliche _1
e questo fatto è sicuramente idoneo a determinare un contesto di vita familiare non sereno per i figli minori.
6.2.3. È ragionevole ritenere che sia stato trattato, in alcune occasioni, in modo non paziente Per_1
e comprensivo da parte del padre (cfr. ascolto del minore con riferimento all'episodio del cassetto e della frequentazione del calcio a Nuoro) e che abbia assistito a discussioni con parolacce e insulti fra i genitori (cfr. ascolto di . Per_1
È, altresì, verosimile che tutti e tre i figli siano stati esposti a comportamenti offensivi e denigratori del padre verso la madre (cfr. IT , e , Testimone_2 Persona_5 Persona_6
riscontrate nei loro contenuti dalle trascrizioni dei messaggi che i coniugi si sono scambiati nell'immediatezza della separazione di fatto).
6.2.4. È provato che il abbia posto in essere comportamenti ostacolanti in relazione alla _1 frequentazione fra i figli e i parenti sia dal lato materno (nonni e zii) sia dal lato paterno (zia) (cfr.
IT , , ascolto del minore davanti al Tribunale Persona_6 Persona_7 Per_1 per i minorenni e trascrizioni dei messaggi del 18.6.2022 in merito a sorella del padre). Persona_8
Durante l'ascolto davanti al Tribunale per i minorenni, ha espresso dispiacere, piangendo, Per_1
per non essere andato al funerale del nonno materno, «perché BB non mi ha mandato».
6.2.5. Ancora, è verosimile che il padre abbia spaventato i figli utilizzando una cintura. e Pt_3
sentiti separatamente, hanno riferito al Ctu che il padre li aveva minacciati con una cintura di Pt_2 pelle (fatto riferito da anche all'incontro protetto del 2.11.2022). I minori, inizialmente, non Pt_3 hanno saputo spiegare le ragioni del comportamento paterno. Tuttavia, successivamente, , Pt_3 durante l'incontro col padre davanti al Ctu, ha fatto nuovamente riferimento alla circostanza e il ha detto che stavano giocando e che non è vero che li aveva minacciati. nella medesima _1 Pt_2
occasione, ha confermato l'episodio, dicendo che li aveva minacciati con una cinghia perché stavano facendo rumore.
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L'episodio appare credibile tenuto conto che i figli più piccoli vi hanno fatto riferimento in maniera più circostanziata, rispetto ad altri fatti riferiti in modo troppo generico, e che il non l'ha _1 sconfessato in toto.
Si tratta di un episodio da cui si desume la difficoltà del a tenere comportamenti misurati _1 anche nell'esercizio della funzione di genitoriale di regolazione dei comportamenti dei figli.
6.2.6. Ancora, durante l'ascolto davanti al Tribunale per i minorenni, ha riferito che il padre Per_1
diceva di aver smesso di fumare e che, poi, fumava di nascosto.
La tendenza del padre a comunicare ai figli fatti non veritieri, determinando poi delle reazioni di delusione e, quindi, di sfiducia trova diversi riscontri nella documentazione in atti (cfr. colloquio individuale fra la Ctu e p. 20 della relazione peritale). Per_1
Nelle trascrizioni dei messaggi indirizzati ai figli -pervenuti al numero di telefono della madre- il padre riferisce di aver fatto investimenti economici, tramite trading online, che avrebbero potuto garantire ai figli risorse economiche per la loro istruzione ovvero per la loro pensione (trascrizione giurata dei messaggi del 23.6.2022 ore 18:57, messaggio del 25.6.2022 ore 21:44). Sul tema dei guadagni del si veda anche trascrizione del V. Isp. dei messaggi audio del _1 Testimone_3
7.7.2022 ore 11:42 (pp. 69-71 del fascicolo delle indagini preliminari).
Tali dichiarazioni non hanno trovato alcun riscontro in ordine alla situazione economica del _1
Costruire la propria figura genitoriale sulla base di fatti non veritieri costituisce un comportamento pregiudizievole per i figli che per crescere sereni hanno necessità di poter fare affidamento su rapporti genitoriali fondati sul principio di realtà.
6.2.7. In allegato alle denunce depositate, la ha prodotto numerosi file audio che sono stati Parte_1 trascritti dal personale di PG procedente. Il contenuto trascritto di tali messaggi non è stato specificamente contestato.
Alcuni di questi messaggi vocali sono direttamente indirizzati ai figli, verosimilmente con la consapevolezza che la madre non li avrebbe fatti loro ascoltare, ma hanno contenuti osceni, offensivi e minacciosi nei confronti della madre (cfr. trascrizione dei messaggi dell'Agente di PG Per_10
p. 82 e p. 84 del fascicolo delle indagini preliminari).
[...]
Ancora, da alcuni messaggi trascritti, si desume l'utilizzo strumentale della posizione dei bambini per ottenere il rientro a casa della , come, ad esempio, nel caso in cui il prospetta Parte_1 _1
che i problemi che potrebbero sorgere se le forze di polizia avessero trovato la in macchina Parte_1
con i bambini (trascrizione messaggio del 21.7.2022, ore 13:42) o come nel caso in cui il _1
nega, preventivamente, la firma al cambio di residenza dei minori (trascrizione messaggio del
28.6.2022 ore 13:32).
Si tratta di comportamenti manifestamente non protettivi verso i figli e funzionali a coinvolgere i medesimi nel conflitto fra i genitori. Tribunale Ordinario di Nuoro
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Tale schema comportamentale è stato riproposto dal in forme diverse, durante l'incontro con _1
i figli nell'ambito delle operazioni peritali (cfr. p. 29 della relazione peritale).
6.2.8. Inoltre, in allegato alla denuncia del 1.7.2022, la ha prodotto gli screenshot, non Parte_1 specificamente contestati, di “stati whatsapp” di (in talune foto è ritratto anche il figlio _1
, con didascalie dirette ad esprimere dolore per la mancanza dei figli e ad informare chi Per_1 guarda l'immagine che la madre ha privato il padre dei figli (cfr. pp. 27-31 degli atti delle indagini preliminari).
Ancora, la ha prodotto gli screenshot, non specificamente contestati, di uno scambio di Parte_1 messaggi, avvenuto su facebook fra il e tale , in cui il riferisce che la _1 Persona_11 _1 moglie non gli fa vedere i figli da una settimana.
Si tratta di comportamenti manifestamente pregiudizievoli del diritto alla riservatezza dei figli,
riscontrati anche da un messaggio del (cfr. trascrizione giurata messaggio del 21.7.2022, ore _1
11:55).
6.2.9. Si rileva, inoltre, che il non ha partecipato in maniera costante e regolare alle attività _1 peritali (pp.
2-3 della relazione peritale).
Inoltre, all'incontro peritale del 21.4.2024 (incontro in presenza figli-padre), il si è presentato _1 con mezz'ora di ritardo e ha cercato di triangolare i figli contro la madre (pp. 26-27 e 29 della relazione peritale) e ha tenuto un comportamento incentrato sulla propria tutela e sulla correzione della versione dei fatti riportata dai figli piuttosto che sull'accoglienza del loro vissuto emotivo.
Ancora, dopo un'iniziale adesione ai percorsi prescritti sia dal Tribunale per i minorenni che dal
Tribunale di Nuoro, il scoraggiato perché i figli si rifiutavano di vederlo (cfr. relazione del _1
Servizio Sociale di Nuoro del 9.1.2024), non ha proseguito nel percorso di sostegno alla genitorialità
(nota di aggiornamento del Consultorio familiare di Nuoro del 29.4.2024)
6.2.10. In sede di comparsa conclusionale, il ha dichiarato di non essere riuscito a reperire _1 un'attività lavorativa che gli consenta di contribuire al mantenimento dei figli (a fronte di millantati guadagni mediante il trading online, cfr. messaggi trascritti).
L'ammessa mancata contribuzione, anche in via del tutto minimale, al mantenimento dei figli risulta essere un comportamento indicativo della grave inidoneità genitoriale per la difficoltà del padre di organizzare la propria vita per garantire un minimo sostegno anche materiale ai figli.
6.2.11. Gli altri fatti pregiudizievoli riferiti dalla nelle denunce, a fronte delle contestazioni Parte_1
contenute nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa, non possono ritenersi provati in assenza di riscontri oggettivi.
6.3. In definitiva, si ritiene che non vi sia prova di comportamenti di manifesta ed eccezionale gravità posti in essere dal padre in pregiudizio dei figli.
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I fatti sopra riscontrati, valutati complessivamente, costituiscono, tuttavia, fatti pregiudizievoli nei confronti dei figli e rendono proporzionato, allo stato, adottare un provvedimento conveniente ex art. 333 c.c. avente ad oggetto il divieto per il padre di frequentare liberamente i figli e di avvicinarsi al loro attuale domicilio.
I figli, infatti, vivono ormai da più di due anni in una località protetta senza la presenza della figura paterna e, pur rilevando la presenza di comportamenti di rifiuto incoerenti da parte dei figli nei confronti del padre (cfr. pp. 29-30 della relazione peritale), si ritiene che una frequentazione libera fra il padre e i figli (a fronte dei gravi indici di inidoneità genitoriale sopra accertati) ovvero la presenza stessa del padre nei pressi dell'abitazione, ove i figli e la madre attualmente vivono, produrrebbero effetti destabilizzanti sui minori (cfr. episodio in cui ha manifestato Pt_3
preoccupazione perché il padre gli era sembrato a conoscenza del proprio luogo di residenza, incontro protetto del 6.4.2023, relazione incontri protetti depositata in data 10.5.2023), i quali, allo stato, non si fidano del padre ed esprimono una profonda sofferenza psicologica (pp. 27-29 della relazione peritale e risultati dei test grafici).
Alla luce di queste valutazioni, risulta proporzionato, a norma dell'art. 333 c.c., vietare al di _1 frequentare liberamente i figli e di avvicinarsi alla loro abitazione.
6.4. Passando a valutare la capacità genitoriale della madre, occorre rilevare che è pacifico che i figli siano quotidianamente accuditi e assistiti dalla madre, che si occupa di ogni aspetto della vita dei figli
(cfr. relazione peritale p. 31).
Il ha affermato che la madre gli ha impedito di vedere i figli, allontanandosi senza motivo _1 dalla casa familiare, che ha condizionato i figli allontanandoli dal padre, determinando il loro rifiuto verso il padre.
Ebbene, nei paragrafi precedenti, sono stati accertati comportamenti pregiudizievoli verso i figli tenuti dal padre sia nel periodo anteriore alla fine della convivenza sia nel periodo successivo che consentono di individuare un fondamento di fatto al rifiuto dei figli di frequentare il padre.
Ciò detto, il caso di specie presenta alcuni profili di complessità.
È, infatti, pacifico che, prima che madre e figli lasciassero la casa familiare, il padre passasse molto tempo con i figli. La familiarità dei figli col padre è emersa in maniera evidente nel primo incontro protetto del 27.9.2022 e, anche in occasione dell'incontro figli-padre davanti alla Ctu, e Per_1
si sono seduti vicino al padre e tutti e tre i figli hanno interloquito col padre in maniera diretta, Pt_2
anche contestandogli comportamenti inappropriati. Del resto, la , nel messaggio del Parte_1
18.6.2022, ore 20:04:45, ha scritto al per spronarlo a cambiare: «tu li ami e loro ti adorano». _1
Va pure considerato che, in occasione dell'interrogatorio libero davanti al Tribunale per i minorenni, la ha dichiarato: « andava spessissimo a prendere i bambini a scuola e li riportava Parte_1 _1
a casa. Se c'era qualche festa di compleanno li accompagnavo io. Non voglio che passi il messaggio Tribunale Ordinario di Nuoro
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che non si occupava dei bambini. Però è vero che li aiutavo io a fare i compiti. In estatate stavano
con me, li portavo anche a lavoro. Io non avevo piena consapevolezza che lui abusasse di alcool,
d'altra parte avevo necessità di lavorare. Quando ti trovi in mezzo è difficile essere consapevoli» e ancora: «ho paura che possa farmi del male, rispetto ai bambini sono meno timorosa». _1
Inoltre, esaminando i messaggi del 17.6.2022 e del 18.6.2022, si evince chiaramente che la situazione di pericolo per i figli fosse generata, secondo la percezione della , essenzialmente dal fatto Parte_1
che il fosse continuamente ubriaco. _1
Dunque, i bambini avevano una relazione molto intensa col padre, sebbene pregiudicata dai suoi comportamenti inadeguati, ed è verosimile ritenere che loro, prima dell'interruzione della convivenza, non percepissero il padre come persona pericolosa (cfr. primo incontro protetto figli- padre e cfr. ascolto di al Tribunale per i minorenni dove dice: «all'inizio non capivo»). La Per_1
rottura repentina di questa relazione col padre (poi non seguita da un recupero del rapporto genitoriale, visto il fallimento degli incontri protetti) ha avuto contraccolpi sul piano della sofferenza psicologica dei minori che appaiono scissi in una condizione in cui si alternano il rifiuto del padre e il desiderio di riconciliazione familiare (pp. 28-29).
Ancora, occorre rilevare che, a quanto contesta, non è stata applicata una misura cautelare penale a carico del nell'ambito del procedimento penale avente RGNR n. 1281/2022 e che è stata _1
rigettata la richiesta di ordine di protezione ex art. 342 bis c.c. a tutela della poiché si è Parte_1
ritenuto che non fossero esistenti sufficienti elementi di fatto indicativi del pericolo che il _1
potesse arrecare un grave pregiudizio all'integrità fisica e morale della , alla luce della Parte_1 situazione di fatto esistente più di un anno dopo la presentazione delle denunce (cfr. ordinanza emessa nell'ambito del subprocedimento n. 907-1/2022 emessa in data 26.10.2023).
D'altra parte, v'è prova in atti del fatto che la madre abbia rappresentato il padre come persona pericolosa per spiegare ai figli le ragioni dell'allontanamento dalla casa familiare (IT Per_5
p. 65 del fascicolo delle indagini preliminari, riscontrato dalla trascrizione giurata dei
[...]
messaggi del 17.6.2022 e del 18.6.2022, anche in sede di Ctu la madre ha espresso apertamente davanti ai figli il senso di paura che il le genera). _1
Alla luce di questi elementi di fatto, si può condividere la valutazione della Ctu che ha ritenuto la deficitaria sotto il profilo della funzione riflessiva, poiché non è riuscita a distinguere fra Parte_1
i propri bisogni di protezione a quelli dei figli nell'ambito del rapporto col «è inevitabile che _1
i minori, esposti quotidianamente alla sofferenza materna espressa dalla stessa come generata dal
padre, non possano accettare un rapporto con lui», soggiungendo che il malessere della madre è tale da influire sullo stato psicologico dei figli (pp. 30-31 della relazione peritale).
In definitiva, la peculiarità del caso di specie risiede nel fatto che il padre, pur essendo sotto molteplici profili inidoneo sul piano genitoriale, aveva un rapporto intenso con i figli (padre non assente) e la Tribunale Ordinario di Nuoro
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mancanza di capacità riflessiva della madre, per vero in un contesto molto complesso perché è
provato che il avesse tenuto quantomeno comportamenti pesantemente offensivi e denigratori _1 nei suoi confronti, risiede nel non essere riuscita a tenere sufficientemente distinti i due profili della relazione fra coniugi e della relazione figli-padre, immergendo, quindi, i figli nella propria visione del quale persona pericolosa che non risulta del tutto riscontrata dal vissuto dei figli (la Ctu _1
ha individuato quale verosimile origine della sofferenza psicologica dei minori anche la «mancanza
di chiarezza su quanto accadeva», p. 28 della relazione).
6.5. Le manifeste mancanze nella capacità genitoriale del che coinvolgono diverse funzioni _1 genitoriali, giustificano l'affidamento esclusivo dei figli alla madre che è il punto di riferimento dei bambini (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 24972 del 2023 ove si legge: «com'è noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato
dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più
idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad
assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di
crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in
passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di
attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché
sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che
è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019; Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023)»). La madre potrà prendere da sola anche le decisioni di maggiore interesse in materia di residenza, salute, scuola,
religione e sport (c.d. affidamento super esclusivo). La madre dovrà informare il Servizio Sociale di
Nuoro ogniqualvolta vi sarà da prendere una decisione di maggiore interesse per i figli in modo tale che il Servizio Sociale di Nuoro possa informare il padre, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del dovere di vigilanza.
Il rilevato profilo di inidoneità genitoriale della madre non osta all'affidamento esclusivo dei figli alla medesima, tenuto anche conto che la madre rispetto al padre «presenta maggiori risorse
psicologiche: la stessa accetta di essere seguita e sostenuta» e che assolve in maniera adeguata le funzioni genitoriali di cura dei figli (pp. 31-33 della relazione peritale).
6.6. È necessario che il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità di durata semestrale a cura del Consultorio familiare di Nuoro funzionale a migliorare le capacità organizzative e riflessive al fine di cogliere i bisogni emotivi dei figli anche per evitare di coinvolgere i minori nel conflitto genitoriale (p. 33 della relazione peritale).
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 20 r.g. n. 907/2022
È necessario, altresì, che il padre, durante il percorso di sostegno alla genitorialità e in costanza degli incontri protetti, effettui dei controlli di monitoraggio presso il SerD di Nuoro come suggerito dal medesimo Servizio coinvolto (relazione del SerD del 4.5.2023).
Il Servizio Sociale di Nuoro al fine dell'organizzazione degli incontri protetti con le modalità di cui ai paragrafi seguenti, verificherà che il segua il percorso di sostegno alla genitorialità e il _1
monitoraggio presso il SerD.
6.7. É necessario che la madre segua un percorso di sostegno alla genitorialità di durata quadrimestrale a cura del Consultorio familiare competente in ragione del luogo di residenza dei minori al fine di migliorare le capacità riflessive anche per evitare di coinvolgere i minori nel conflitto genitoriale (p. 31 della relazione peritale).
6.8. È necessario che tutti e tre i figli seguano, anche in aggiunta ai percorsi psicologici privati già in essere, un percorso di supporto psicologico di durata almeno quadrimestrale, a cura del Consultorio
familiare competente in ragione del luogo di residenza dei minori, finalizzato a ridurre la sofferenza psicologica riscontrata in sede peritale e a rielaborare criticamente il rifiuto verso il padre.
7. I figli minori devono essere collocati prevalentemente presso la residenza civilistica della madre,
anche a fini anagrafici, in quanto si tratta del genitore di riferimento, idoneo a far fronte ai loro bisogni di assistenza morale e materiale quotidiani.
8. Con riguardo alla frequentazione figli-padre, rilevato il rifiuto dei figli verso il padre ma anche il desiderio, almeno di e di «tornare tutti insieme», si ritiene necessario procedere nella Per_1 Pt_2
direzione di un ulteriore tentativo per il graduale ripristino della frequentazione figli-padre.
In primo luogo, i minori devono frequentare, presso il Consultorio familiare competente in ragione della loro residenza, il percorso di sostegno alla genitorialità funzionale anche alla rielaborazione del rifiuto verso il padre.
Parallelamente il Servizio Sociale di Nuoro, acquisita la disponibilità della nonna e della zia paterne,
organizzerà degli incontri anche domiciliari fra i minori e la nonna paterna e la zia paterna, senza la presenza del padre e con la presenza iniziale di un educatore.
In caso di superamento del rifiuto verso il padre e di esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità in favore del padre, si chiede al Servizio Sociale di Nuoro di attivare un nuovo percorso di incontri protetti figli-padre, alla presenza di un educatore, presso il domicilio della nonna paterna.
In caso di esito positivo degli incontri protetti, secondo quanto suggerito in sede di Ctu, il padre potrà
frequentare i figli presso l'abitazione della nonna paterna e alla presenza della nonna paterna nel pomeriggio del sabato, cena compresa. Il Servizio Sociale di Nuoro individuerà la durata del percorso destinato a ripristinare gradualmente una frequentazione figli-padre e le modalità pratiche perché la madre possa portare e riprendere i figli incontrandosi con la nonna paterna e senza incontrare il
_1 Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 21 r.g. n. 907/2022
Si richiede al Servizio Sociale di Nuoro di mantenere il progetto di rapporto epistolare mediato figli-
padre, stimolando, attraverso delle proposte, i bambini e il padre a scambiarsi, tramite il Servizio
Sociale di Nuoro, le lettere o disegni.
9. È pacifico che il di anni 50, sia disoccupato da diversi anni e che abbia una professionalità _1 rientrante nella categoria “personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino” (cfr. scheda anagrafico professionale), che abbia un problema alla colonna vertebrale per cui,
verosimilmente, non può svolgere lavori pesanti. Dalla scheda anagrafico professionale, richiesta nell'anno 2022, si evince che il è stato coinvolto, nel 2022, in diverse politiche attive per il _1 lavoro. È pacifico, altresì, che il viva attualmente presso la propria madre. _1
La , invece, lavora come dipendente a tempo indeterminato e ha la professionalità di Parte_1
educatrice. Dalla documentazione economica acquisita, si evince che la ha avuto un Parte_1
reddito netto mensile da lavoro: pari a circa 1000 euro per il 2021 (cfr. certificazione unica del 2022), pari a poco più di 900 euro per il 2020, considerato l'effetto del credito d'imposta (cfr. dichiarazione dei redditi del 2021) e pari a poco meno di 1000 euro per il 2019, considerato l'effetto del credito d'imposta (cfr. dichiarazione dei redditi del 2020).
Nessuno dei coniugi risulta titolare di beni immobili (cfr. dichiarazioni dei redditi e interrogatorio libero delle parti).
Quanto ai bisogni dei minori, si rileva che i figli usufruiscono di sedute psicologiche private, che svolgono attività extrascolastiche ( e giocano a calcio mentre fa equitazione) Per_1 Pt_3 Pt_2
e che godono, nel complesso, di buona salute.
I figli vivono in maniera stabile presso la madre che si occupa in maniera pressoché esclusiva della loro cura e del loro mantenimento e che svolge i principiali compiti domestici.
Il tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio era verosimilmente piuttosto semplice (la famiglia viveva in locazione a Nuoro) ed è pacifico che c'era un aiuto economico quantomeno da parte dei genitori della madre.
Le parti, inoltre, non hanno analiticamente contestato la misura dell'assegno di mantenimento stabilita in sede di ordinanza presidenziale.
Alla luce degli elementi di cui sopra, si stima congruo determinare in € 140 per ciascun figlio il contributo ordinario a carico del per il mantenimento mensile dei figli. La somma complessiva _1
di 420 euro mensili, per il mantenimento dei tre figli, dev'essere annualmente rivalutata all'indice
Istat FOI.
L'assegno unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla . Nel caso in cui il Parte_1 _1 percepisse parte dell'assegno unico per i figli, verserà integralmente la sua quota alla in Parte_1 aggiunta all'assegno mensile di mantenimento.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 22 r.g. n. 907/2022
Le spese straordinarie, per la cui individuazione si rimanda, per brevità, al protocollo del Tribunale
di Milano sulle spese straordinarie, dovranno essere ripartite nella misura del 60% sulla madre e del
40% sul padre, tenuto conto della disparità di redditi.
11. Le spese di lite devono essere regolate in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La ha chiesto la pronuncia della separazione e il ha chiesto, anch'egli, la Parte_1 _1
separazione dei coniugi.
La ricorrente è risultata soccombente in ordine alla domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale mentre è stata accolta la domanda di affidamento esclusivo dei figli, cui tuttavia il _1 non si era opposto, rimettendosi al Tribunale.
È stato adottato, d'ufficio, un provvedimento conveniente ex art. 333 c.c. limitativo della responsabilità genitoriale del _1
L'assegno di mantenimento per i figli è stato determinato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla madre in sede di memoria integrativa.
Il è risultato soccombente in ordine alla domanda di addebito promossa dalla e ha _1 Parte_1 rinunciato alla propria domanda di addebito.
La , infine, è risultata soccombente nel subprocedimento in corso di causa ex art. 342 bis Parte_1
c.p.c.
Richiamata Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022, massimata: «le spese del
procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito,
atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si
fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione
finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente
soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole», in applicazione dell'art. 92 c.p.c., si ritiene di compensare le spese di lite per 1/2 e di porre il restante 1/2 a carico del _1
Le spese di lite, rilevato il valore indeterminabile della causa e applicato, quindi, lo scaglione fra
26.000 e 52.000, tenuto conto che si sono svolte tutte le fasi processuali, che le parti non hanno depositato le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., che si è svolto un subprocedimento ex art. 342 bis c.p.c. in corso di causa (in relazione al quale, si osserva che il valore è indeterminabile e va individuato applicando lo scaglione fra 1100 e 5200 euro -cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10452
del 2023-, applicando i medi tariffari per le cause cautelari, ridotti del 50%, vista la non complessità
della causa e il carattere ancillare rispetto al merito), valutata, quindi, l'attività defensionale alla luce dei criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014 e applicati i medi tariffari aumentati del 25%, si liquidano, al netto della compensazione, nella somma finale di € 4.760, a titolo di onorari d'avvocato, oltre 15%
per spese generali e Cpa e Iva, se dovuta, ed oltre € 50,15 per esborsi. Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 23 r.g. n. 907/2022
Le spese di lite nei rapporti fra genitori e figli, divenuti parte formale del processo in ragione della costituzione del loro curatore speciale, sono integralmente compensate fra le parti ex art. 92 c.p.c. alla luce della reciproca soccombenza dei genitori in relazione alle conclusioni dei minori.
Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale, sono poste per 1/3 a carico della e per 2/3 a carico del nei rapporti interni Parte_1 _1
fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) pronuncia l'addebito della separazione a _1
2) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, , e dispone che la madre possa Parte_1
prendere da sola anche le decisioni di maggiore interesse relative alla residenza, alla salute, alla scuola, alla religione e allo sport. Dispone che informi il Servizio Sociale di Nuoro Parte_1
ogniqualvolta vi sia una decisione di maggior interesse per i figli da adottare in maniera tale che il padre possa essere informato dal Servio Sociale stesso.
3) dispone il divieto per il padre, ex art. 333 c.c., di frequentare liberamente i figli e di avvicinarsi alla loro residenza;
4) colloca i figli minori in via prevalente presso la residenza civilistica della madre ove i figli avranno anche la residenza anagrafica;
5) dispone che il Consultorio familiare del luogo di residenza dei minori attivi un percorso di sostegno psicologico di durata almeno quadrimestrale in favore dei figli minori con la finalità di ridurre la sofferenza piscologica dei minori e di rielaborare il rifiuto verso il padre;
6) dispone che il Consultorio familiare del luogo di residenza dei minori attivi un percorso di sostegno alla genitorialità di durata almeno quadrimestrale in favore della madre per potenziare le capacità
riflessive genitoriali e per elaborare modalità di comportamento tali da ridurre il coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale;
7) dispone che il Consultorio familiare di Nuoro attivi un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di di durata almeno semestrale e diretto a potenziare le capacità organizzative _1
e riflessive genitoriali;
8) Invita ad effettuare incontri di monitoraggio presso il SerD di Nuoro.; _1
9) dispone il Servizio Sociale di Nuoro attivi un progetto finalizzato alla graduale frequentazione figli-padre, disciplinato come segue:
1. attivazione senza ritardo della frequentazione della nonna paterna e della zia paterna presso il domicilio della nonna paterna, senza la presenza del e con la presenza iniziale di un _1 educatore;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 24 r.g. n. 907/2022
2. verificato il superamento del rifiuto verso il padre, coordinandosi col Consultorio familiare del luogo di residenza dei minori, attivazione di incontri protetti padre-figli alla presenza della nonna paterna e di un educatore, possibilmente presso la residenza della nonna paterna,
come suggerito in sede di ctu;
3. in caso di esito positivo del percorso, la cui durata sarà determinata dal Servizio Sociale di
Nuoro, frequentazione padre-figli presso il domicilio della nonna paterna e alla presenza della nonna paterna il sabato pomeriggio, cena compresa (il Servizio Sociale indicherà le modalità
pratiche per evitare che la e il si incontrino al momento di portare e Parte_1 _1 riprendere i figli);
4. mantenimento del progetto di scambio epistolare mediato figli-padre a cura del Servizio
Sociale di Nuoro;
10) dispone che paghi a , entro il 5 di ogni mese, il contributo _1 Parte_1
ordinario al mantenimento dei figli nella misura di € 420,00 complessivi (€ 140,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI;
L'assegno unico per i figli dev'essere percepito interamente dalla madre e, qualora il padre ne percepisca una quota, verserà la propria quota alla madre unitamente all'assegno mensile di mantenimento per i figli;
Le spese straordinarie, da individuarsi come da protocollo del Tribunale di Milano per le spese straordinarie, debbono ripartirsi per il 60% sulla madre e per il 40% sul padre;
11) condanna a pagare a le spese di lite che si liquidano, come da _1 Parte_1 parte motiva, in via unitaria e al netto della compensazione di 1/2, in € 4.760,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovute, per onorari d'avvocato, e oltre € 50,15 per esborsi;
12) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra i genitori e i figli;
13) le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste a carico, nei rapporti fra le parti, per 1/3 su e per 2/3 su Parte_1 _1
Si comunichi anche al Servizio Sociale di Nuoro, al Consultorio familiare di Nuoro, al Consultorio familiare competente per il luogo di residenza dei minori.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 4.4.2025
Il giudice relatore
dr. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dr.ssa Tiziana Longu
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 907/2022 R.A.C. Sentenza - pagina 25