Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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Art. 4. Modalita' della vigilanza
La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.
La guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.
La guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Commentario • 1
- 1. Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacentihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Raccolta Normativa DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Testo aggiornato alle modifiche introdotte con il D.l. 20 marzo 2014, n. 36. TITOLO I DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. Art. 1. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 15107Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/12/2003 Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 2076 Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 42102/2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. RI AL, nato il [...] ad [...]; 2. SE IE, nata il [...] a [...]; avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria 20 settembre 2002 n. 66, con il quale è stato confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria 10 luglio 2000 n. 84, che gli aveva applicato la misura di …Leggi di più...
- limiti·
- impugnazione·
- sussistenza·
- persona imputata per reato connesso a norma dell'art. 12 cod.proc.pen. e persona offesa·
- esclusione·
- presupposti·
- ricorso per cassazione·
- incompatibilità con l'ufficio di testimone·
- soggetto esaminato·
- conseguenze·
- violazione di legge·
- sussumibilità in essa dell'illogicità manifesta·
- motivi·
- prevalenza della condizione di testimone·
- prove (cod. proc. pen. 1988)