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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6772/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità professionale”, promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe M. Sansonetti e Giovanni Benedetto,
[...]
Attori contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Valeria Maggiani,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'1.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio per l'udienza del 30.9.2020 gli Istituti Controparte_1
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e
[...] dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_1 nella causazione del decesso del sig. verificatosi
[...] Persona_1 il 29.01.2017 per effetto dell'infezione nosocomiale dallo stesso contratta durante la sua degenza presso la “ di Cassano delle Murge”; - per l'effetto, Controparte_1
Pag. 1 a 9 condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni riportati dai sig.ri
, , e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 di prossimi congiunti ed eredi del sig. , danni ammontanti a Persona_1 complessivi €980.670,00 così come meglio specificati in narrativa, ovvero nella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa o ritenersi di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della prima costituzione in mora”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che:
- sono rispettivamente moglie e figli -e, quindi, unici eredi legittimi- del sig. Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Castellana OT (BA) il
[...]
29.1.2017;
- in data 15.9.2016 il sig. , a causa di una caduta accidentale, riportò un Persona_1 trauma vertebro-midollare cervicale con conseguente tetraparesi e ferita lacero contusa al capo;
per tale ragione fu ricoverato presso il reparto di UOC di Neurochirurgia del PO
“Di Venere” di Bari, ove fu eseguita RMN vertebrale che mostrò la presenza di un edema midollare post-traumatico da C4 a C6; non essendo necessario il trattamento chirurgico fu praticata terapia medica (corticosteroidea e collare cervicale);
- in data 22.9.2016 si registrò il netto miglioramento delle condizioni del paziente, con possibilità di raggiungere la posizione seduta a bordo letto e di mantenere il tronco in autonomia;
gli esami urino-emocolturali e la ricerca treponema pallidum risultarono negativi e, così, il 23.9.2016 il sig. fu dimesso con diagnosi di: “mielopatia Per_1 cervicale AC post traumatica con plegia brachiale sinistra, paresi brachiale destra e paraipostenia ipertensione arteriosa”, con prescrizione di trasferimento presso l'ICS
Maugeri di Cassano delle Murge per il trattamento riabilitativo intensivo presso l'Unità
Spinale, ed immobilizzazione in collare;
- in data 23.9.2016 il sig. fu, pertanto, trasferito presso gli Persona_1 [...] di Cassano delle Murge” per le prescritte cure riabilitative ma, a distanza Controparte_1 di poco più di una settimana dal ricovero, ed esattamente in data 1.10.2016, il paziente si presentò “in coma non rispondente agli stimoli verbali e dolorifici”; all'esito della consulenza rianimatoria, fu disposto il trasferimento dello stesso presso il reparto di rianimazione del PO “Di Venere” con diagnosi di: “tetraparesi da trauma cervicale, ipotensione marcata e insufficienza respiratoria acuta”; in pari data, quindi, il sig. Per_1 fu ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva del PO “Di Venere” dove
[...]
Pag. 2 a 9 fu trattato con antibioticoterapie e ammine vasoattive, per shock settico secondario a polmonite;
- stante il miglioramento delle condizioni cliniche del in data 11.10.2016 fu Per_1 disposto il ritrasferimento del paziente presso gli Istituti Clinici di Cassano CP_1 delle Murge con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta in pz con shock settico secondario a polmonite” per il proseguo della riabilitazione;
- durante quest'ultima degenza, però, il paziente realizzò un'infezione da clostridium difficile;
difatti, il 27.10.2016 stante la persistenza di diarrea e TC di 38°, fu disposta l'indagine del clostridium difficile nelle feci con risultato positivo per l'antigene e tossine
A e B;
su indicazione dell'infettivologo, fu quindi avviato l'isolamento del soggetto con prescrizione di terapia antibiotica;
- il successivo 29.10.2016 lo stesso consulente infettivologo annotò: “infezione da clostridium difficile, addome trattabile con timpanismo accentuato” e confermò isolamento e la disinfezione delle mani e suppellettili con amuchina;
nei successivi controlli effettuati in data 7.12.2016, 9.12.2016 e 20.12.2016 il quadro clinico peggiorò al punto che, in data 19.1.2017, stante la persistenza della diarrea e “ennesima recidiva di clostridium difficile”, fu disposto il trasferimento presso l'ospedale De Bellis di
Castellana OT con diagnosi di: “tetraparesi da trauma cervicale con mielopatia c4-c6, alvo diarroico in paziente con infezione da clostridium difficile e sospetta colite ulcerosa”; in pari data, quindi, il sig. fu ricoverato presso il UO di Persona_1
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva IRCCS di Castellana OT nel quale, però, il giorno 29.1.2017, alle ore 04.47, morì per “shock settico in pz con sepsi da Klesbiella pneumonia, proteus mirabilis in colite pseudo membranosa da clostridium difficile.
Malnutrizione calorica protesica. Disidratazione con disletrolitemia”;
- per le ragioni tecnico-scientifiche meglio illustrate nella consulenza tecnica di parte a firma del dott. , appare evidente la chiara correlazione causale, Persona_2 diretta ed esclusiva, della infezione da clostridium difficile con la degenza del sig. Per_1
a far data dall'11.10.2016, nel reparto di Unità Spinale della Fondazione
[...]
“Maugeri” di Cassano delle Murge;
tanto è da ritenersi di certo riconducibile al mancato rispetto di adeguate norme igienico-sanitarie e di linee guida comportamentali da parte della struttura sanitaria, volte alla decontaminazione ambientale nei tempi e nei modi previsti dai protocolli operativi;
a seguito di questa infezione, quindi, si determinò un severo quadro settico, ossia una sepsi generalizzata, che condusse alla morte del sig.
in data 29.1.2017; Persona_1
Pag. 3 a 9 - il decesso, pertanto, non può che attribuirsi alla infezione nosocomiale dallo stesso contratta durante la sua degenza presso la odierna Controparte_2 convenuta;
- per effetto del decesso del loro congiunto, agli odierni attori dovrà riconoscersi un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sulla base dei criteri risarcitori in uso presso l'intestato Tribunale.
si è costituita il 9.9.2020, contestando Controparte_1 le avverse difese e pretese ed instando per il rigetto della domanda.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di
C.T.U. medico-legale a firma dei dott.ri (specialista in medicina legale) Persona_3
e (specialista in malattie infettive). Persona_4
A seguito del deposito della C.T.U., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate da parte attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., aventi ad oggetto il danno patrimoniale per le spese funerarie ed il danno iure hereditario c.d. tanatologico: trattasi di mutatio libelli non consentita, in quanto con la memoria n. 1 è ammesso precisare o modificare la domanda avanzata con l'atto introduttivo, senza introdurre ulteriori domande in aggiunta a quella o a quelle già avanzate e mantenute;
diversamente, la controparte non avrebbe modo di controdedurre sulle nuove domande, posto che il primo atto difensivo utile, ossia la memoria n. 2, è deputata all'articolazione dei mezzi di prova diretta e non a prendere posizione in ordine a domande nuove.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Va premesso che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la domanda diretta a conseguire il danno da perdita del rapporto parentale (ossia la domanda avanzata con l'atto di citazione e mantenuta per tutto il giudizio) è di carattere aquiliano e non contrattuale, in quanto trattasi di domanda avanzata iure proprio e non iure hereditatis, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente,
e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto" (cfr., ex multis, Cass. n. 11320/2022; n. 21404/2021).
Ciò premesso, in tema di infezioni nosocomiali, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a
Pag. 4 a 9 fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. n. 16900/2023; n. 6386/2023); il tutto fermo restando che grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria e, una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (cfr. Cass. n. 5490/2023).
Orbene, parte attrice ha assolto all'onere sulla stessa incombente circa la contrazione dell'infezione da parte del paziente in ambito ospedaliero: cfr., a tal fine, la C.T.P. allegata all'atto di citazione, poi confermata dalla C.T.U., secondo cui: “è possibile ritenere secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'infezione da ID
(ex. DI) difficile (C. difficile) sia stata contratta in ambiente ospedaliero, ed in particolare durante il ricovero dell'11.10.2016 presso l'Istituto Scientifico Maugeri di
Cassano-Murge”.
La C.T.U. depositata il 14.5.2022 ha consentito di accertare che:
Pag. 5 a 9 - è possibile ritenere secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'infezione da
ID (ex. DI) difficile (C. difficile) sia stata contratta in ambiente ospedaliero, ed in particolare durante il ricovero dell'11.10.2016 presso l'Istituto
Scientifico Maugeri di Cassano-Murge;
- l'infezione da C. difficile ha avuto ruolo concausale (minimo 20-30%) nel determinismo della morte in ragione delle condizioni cliniche in cui versava il Sig.
a seguito dell'evento traumatico occorso in data 23.9.2016; Per_1
- il comportamento dei sanitari che ebbero in cura il durante il suddetto ricovero Per_1 presso la struttura convenuta è stato conforme a quanto previsto dalla letteratura e dalle linee guida aziendali vigenti all'epoca dei fatti;
per quanto evincibile dalla documentazione in atti furono adoperate le norme igienico-sanitarie volte alla prevenzione del contagio mediante isolamento da contatto e sanificazione degli ambienti e suppellettili;
- non è possibile sostenere con sufficiente grado di probabilità, che, in assenza della acquisizione nosocomiale dell'infezione da C. difficile, non si sarebbe verificato il successivo evento settico con shock settico che ha condotto a morte il paziente.
La C.T.U., svolta a cavallo tra il 2021 ed il 2022, non tiene conto della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi a partire del 2023 in ordine alla prova liberatoria in capo alla struttura, che, sebbene abbia provato di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni (cfr., in particolare, gli allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.), non ha
- di
contro
- provato di averli specificamente applicati nel caso concreto, cioè con riferimento al paziente a tal fine, la documentazione allegata dalla convenuta ai Per_1 propri atti di causa non concerne tutta la documentazione richiesta dalla Suprema Corte
e sopra indicata.
Alla luce di tanto e dell'esplicitazione dell'onere probatorio in capo alla struttura come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile sostenere che nella specie la predetta struttura non abbia fornito idonea prova liberatoria, onde la stessa va condannata al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori nella misura mediana, ossia del 25%, rispetto a quanto riconosciuto dalla C.T.U. (20%-30%), in considerazione del determinismo concausale dell'infezione da C. difficile circa il decesso del paziente, come richiesto dagli attori a partire dalle note di trattazione depositate il 26.4.2024 [ove è riportato che “Si insiste, pertanto, per la condanna degli
Istituti al pagamento in favore degli attori delle somme da Controparte_1 costoro rivendicate in atti, ridotte nei limiti della percentuale (del 20-30%) di
Pag. 6 a 9 corresponsabilità rispetto all'evento morte attribuita dai periti all'infezione da
DI difficile contratta dal sig. durante il suo ricovero presso Persona_1 la struttura convenuta”].
Ai fini del risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano in uso al momento della liquidazione, ossia a quelle aggiornate al 2024 (cfr. Cass.
n. 8352/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Orbene, applicando tali direttive e fermo restando che nella specie non sono stati allegati elementi tali da discostarsi dai valori delle predette tabelle, si ottiene per ciascuno dei superstiti la seguente situazione:
- (coniuge convivente): parametro età vittima primaria al momento Parte_1 del decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 80 anni= 12 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti 15; il tutto per un totale di euro 215.105,00; il 25% di tale somma
(pari al determinismo causale dell'infezione in ordine al decesso del paziente) ammonta ad euro 53.776,25;
- (figlia convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_4 decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 42 anni=
20 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti 15; il tutto per un totale di euro 246.393,00; il 25% di tale somma ammonta ad euro 61.598,25;
Pag. 7 a 9 - (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al Parte_2 momento del decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 49 anni= 20 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti
15; il tutto per un totale di euro 183.817,00; il 25% di tale somma ammonta ad euro
45.954,25;
- (figlio non convivente): parametro età vittima primaria al momento Parte_3 del decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 45 anni= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti 15; il tutto per un totale di euro 183.817,00; il 25% di tale somma ammonta ad euro 45.954,25.
Sulle predette somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì del decesso del de cuius (29.1.2017) sugli importi liquidati al valore attuale e devalutati al 29.1.2017 e via via rivalutati anno per anno (Cass. n. 2979/2023) sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, ne va disposta la compensazione integrale tra le parti ex art. 92 c.p.c., in quanto la soluzione della presente controversia è dipesa dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, affermatasi nel 2023, ossia successivamente all'introduzione della presente controversia.
Stessa sorte seguono le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 29.6.2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le nuove domande formulate dagli attori con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.;
- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità di
[...]
in ordine all'evento illecito oggetto del giudizio e, Controparte_1 per l'effetto, condanna al risarcimento in Controparte_1 favore di:
• della somma complessiva di euro 53.776,25 al valore attuale, a Parte_1 titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 61.598,25 al valore attuale, a titolo Parte_4 di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
Pag. 8 a 9 • della somma complessiva di euro 45.954,25 al valore attuale, Parte_2
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 45.954,25 al valore attuale, a titolo Parte_3 di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle di C.T.U.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1.10.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6772/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità professionale”, promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe M. Sansonetti e Giovanni Benedetto,
[...]
Attori contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Valeria Maggiani,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'1.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio per l'udienza del 30.9.2020 gli Istituti Controparte_1
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e
[...] dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_1 nella causazione del decesso del sig. verificatosi
[...] Persona_1 il 29.01.2017 per effetto dell'infezione nosocomiale dallo stesso contratta durante la sua degenza presso la “ di Cassano delle Murge”; - per l'effetto, Controparte_1
Pag. 1 a 9 condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni riportati dai sig.ri
, , e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 di prossimi congiunti ed eredi del sig. , danni ammontanti a Persona_1 complessivi €980.670,00 così come meglio specificati in narrativa, ovvero nella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa o ritenersi di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della prima costituzione in mora”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che:
- sono rispettivamente moglie e figli -e, quindi, unici eredi legittimi- del sig. Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Castellana OT (BA) il
[...]
29.1.2017;
- in data 15.9.2016 il sig. , a causa di una caduta accidentale, riportò un Persona_1 trauma vertebro-midollare cervicale con conseguente tetraparesi e ferita lacero contusa al capo;
per tale ragione fu ricoverato presso il reparto di UOC di Neurochirurgia del PO
“Di Venere” di Bari, ove fu eseguita RMN vertebrale che mostrò la presenza di un edema midollare post-traumatico da C4 a C6; non essendo necessario il trattamento chirurgico fu praticata terapia medica (corticosteroidea e collare cervicale);
- in data 22.9.2016 si registrò il netto miglioramento delle condizioni del paziente, con possibilità di raggiungere la posizione seduta a bordo letto e di mantenere il tronco in autonomia;
gli esami urino-emocolturali e la ricerca treponema pallidum risultarono negativi e, così, il 23.9.2016 il sig. fu dimesso con diagnosi di: “mielopatia Per_1 cervicale AC post traumatica con plegia brachiale sinistra, paresi brachiale destra e paraipostenia ipertensione arteriosa”, con prescrizione di trasferimento presso l'ICS
Maugeri di Cassano delle Murge per il trattamento riabilitativo intensivo presso l'Unità
Spinale, ed immobilizzazione in collare;
- in data 23.9.2016 il sig. fu, pertanto, trasferito presso gli Persona_1 [...] di Cassano delle Murge” per le prescritte cure riabilitative ma, a distanza Controparte_1 di poco più di una settimana dal ricovero, ed esattamente in data 1.10.2016, il paziente si presentò “in coma non rispondente agli stimoli verbali e dolorifici”; all'esito della consulenza rianimatoria, fu disposto il trasferimento dello stesso presso il reparto di rianimazione del PO “Di Venere” con diagnosi di: “tetraparesi da trauma cervicale, ipotensione marcata e insufficienza respiratoria acuta”; in pari data, quindi, il sig. Per_1 fu ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva del PO “Di Venere” dove
[...]
Pag. 2 a 9 fu trattato con antibioticoterapie e ammine vasoattive, per shock settico secondario a polmonite;
- stante il miglioramento delle condizioni cliniche del in data 11.10.2016 fu Per_1 disposto il ritrasferimento del paziente presso gli Istituti Clinici di Cassano CP_1 delle Murge con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta in pz con shock settico secondario a polmonite” per il proseguo della riabilitazione;
- durante quest'ultima degenza, però, il paziente realizzò un'infezione da clostridium difficile;
difatti, il 27.10.2016 stante la persistenza di diarrea e TC di 38°, fu disposta l'indagine del clostridium difficile nelle feci con risultato positivo per l'antigene e tossine
A e B;
su indicazione dell'infettivologo, fu quindi avviato l'isolamento del soggetto con prescrizione di terapia antibiotica;
- il successivo 29.10.2016 lo stesso consulente infettivologo annotò: “infezione da clostridium difficile, addome trattabile con timpanismo accentuato” e confermò isolamento e la disinfezione delle mani e suppellettili con amuchina;
nei successivi controlli effettuati in data 7.12.2016, 9.12.2016 e 20.12.2016 il quadro clinico peggiorò al punto che, in data 19.1.2017, stante la persistenza della diarrea e “ennesima recidiva di clostridium difficile”, fu disposto il trasferimento presso l'ospedale De Bellis di
Castellana OT con diagnosi di: “tetraparesi da trauma cervicale con mielopatia c4-c6, alvo diarroico in paziente con infezione da clostridium difficile e sospetta colite ulcerosa”; in pari data, quindi, il sig. fu ricoverato presso il UO di Persona_1
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva IRCCS di Castellana OT nel quale, però, il giorno 29.1.2017, alle ore 04.47, morì per “shock settico in pz con sepsi da Klesbiella pneumonia, proteus mirabilis in colite pseudo membranosa da clostridium difficile.
Malnutrizione calorica protesica. Disidratazione con disletrolitemia”;
- per le ragioni tecnico-scientifiche meglio illustrate nella consulenza tecnica di parte a firma del dott. , appare evidente la chiara correlazione causale, Persona_2 diretta ed esclusiva, della infezione da clostridium difficile con la degenza del sig. Per_1
a far data dall'11.10.2016, nel reparto di Unità Spinale della Fondazione
[...]
“Maugeri” di Cassano delle Murge;
tanto è da ritenersi di certo riconducibile al mancato rispetto di adeguate norme igienico-sanitarie e di linee guida comportamentali da parte della struttura sanitaria, volte alla decontaminazione ambientale nei tempi e nei modi previsti dai protocolli operativi;
a seguito di questa infezione, quindi, si determinò un severo quadro settico, ossia una sepsi generalizzata, che condusse alla morte del sig.
in data 29.1.2017; Persona_1
Pag. 3 a 9 - il decesso, pertanto, non può che attribuirsi alla infezione nosocomiale dallo stesso contratta durante la sua degenza presso la odierna Controparte_2 convenuta;
- per effetto del decesso del loro congiunto, agli odierni attori dovrà riconoscersi un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sulla base dei criteri risarcitori in uso presso l'intestato Tribunale.
si è costituita il 9.9.2020, contestando Controparte_1 le avverse difese e pretese ed instando per il rigetto della domanda.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di
C.T.U. medico-legale a firma dei dott.ri (specialista in medicina legale) Persona_3
e (specialista in malattie infettive). Persona_4
A seguito del deposito della C.T.U., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate da parte attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., aventi ad oggetto il danno patrimoniale per le spese funerarie ed il danno iure hereditario c.d. tanatologico: trattasi di mutatio libelli non consentita, in quanto con la memoria n. 1 è ammesso precisare o modificare la domanda avanzata con l'atto introduttivo, senza introdurre ulteriori domande in aggiunta a quella o a quelle già avanzate e mantenute;
diversamente, la controparte non avrebbe modo di controdedurre sulle nuove domande, posto che il primo atto difensivo utile, ossia la memoria n. 2, è deputata all'articolazione dei mezzi di prova diretta e non a prendere posizione in ordine a domande nuove.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Va premesso che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la domanda diretta a conseguire il danno da perdita del rapporto parentale (ossia la domanda avanzata con l'atto di citazione e mantenuta per tutto il giudizio) è di carattere aquiliano e non contrattuale, in quanto trattasi di domanda avanzata iure proprio e non iure hereditatis, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente,
e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto" (cfr., ex multis, Cass. n. 11320/2022; n. 21404/2021).
Ciò premesso, in tema di infezioni nosocomiali, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a
Pag. 4 a 9 fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. n. 16900/2023; n. 6386/2023); il tutto fermo restando che grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria e, una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (cfr. Cass. n. 5490/2023).
Orbene, parte attrice ha assolto all'onere sulla stessa incombente circa la contrazione dell'infezione da parte del paziente in ambito ospedaliero: cfr., a tal fine, la C.T.P. allegata all'atto di citazione, poi confermata dalla C.T.U., secondo cui: “è possibile ritenere secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'infezione da ID
(ex. DI) difficile (C. difficile) sia stata contratta in ambiente ospedaliero, ed in particolare durante il ricovero dell'11.10.2016 presso l'Istituto Scientifico Maugeri di
Cassano-Murge”.
La C.T.U. depositata il 14.5.2022 ha consentito di accertare che:
Pag. 5 a 9 - è possibile ritenere secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'infezione da
ID (ex. DI) difficile (C. difficile) sia stata contratta in ambiente ospedaliero, ed in particolare durante il ricovero dell'11.10.2016 presso l'Istituto
Scientifico Maugeri di Cassano-Murge;
- l'infezione da C. difficile ha avuto ruolo concausale (minimo 20-30%) nel determinismo della morte in ragione delle condizioni cliniche in cui versava il Sig.
a seguito dell'evento traumatico occorso in data 23.9.2016; Per_1
- il comportamento dei sanitari che ebbero in cura il durante il suddetto ricovero Per_1 presso la struttura convenuta è stato conforme a quanto previsto dalla letteratura e dalle linee guida aziendali vigenti all'epoca dei fatti;
per quanto evincibile dalla documentazione in atti furono adoperate le norme igienico-sanitarie volte alla prevenzione del contagio mediante isolamento da contatto e sanificazione degli ambienti e suppellettili;
- non è possibile sostenere con sufficiente grado di probabilità, che, in assenza della acquisizione nosocomiale dell'infezione da C. difficile, non si sarebbe verificato il successivo evento settico con shock settico che ha condotto a morte il paziente.
La C.T.U., svolta a cavallo tra il 2021 ed il 2022, non tiene conto della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi a partire del 2023 in ordine alla prova liberatoria in capo alla struttura, che, sebbene abbia provato di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni (cfr., in particolare, gli allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.), non ha
- di
contro
- provato di averli specificamente applicati nel caso concreto, cioè con riferimento al paziente a tal fine, la documentazione allegata dalla convenuta ai Per_1 propri atti di causa non concerne tutta la documentazione richiesta dalla Suprema Corte
e sopra indicata.
Alla luce di tanto e dell'esplicitazione dell'onere probatorio in capo alla struttura come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile sostenere che nella specie la predetta struttura non abbia fornito idonea prova liberatoria, onde la stessa va condannata al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori nella misura mediana, ossia del 25%, rispetto a quanto riconosciuto dalla C.T.U. (20%-30%), in considerazione del determinismo concausale dell'infezione da C. difficile circa il decesso del paziente, come richiesto dagli attori a partire dalle note di trattazione depositate il 26.4.2024 [ove è riportato che “Si insiste, pertanto, per la condanna degli
Istituti al pagamento in favore degli attori delle somme da Controparte_1 costoro rivendicate in atti, ridotte nei limiti della percentuale (del 20-30%) di
Pag. 6 a 9 corresponsabilità rispetto all'evento morte attribuita dai periti all'infezione da
DI difficile contratta dal sig. durante il suo ricovero presso Persona_1 la struttura convenuta”].
Ai fini del risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano in uso al momento della liquidazione, ossia a quelle aggiornate al 2024 (cfr. Cass.
n. 8352/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Orbene, applicando tali direttive e fermo restando che nella specie non sono stati allegati elementi tali da discostarsi dai valori delle predette tabelle, si ottiene per ciascuno dei superstiti la seguente situazione:
- (coniuge convivente): parametro età vittima primaria al momento Parte_1 del decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 80 anni= 12 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti 15; il tutto per un totale di euro 215.105,00; il 25% di tale somma
(pari al determinismo causale dell'infezione in ordine al decesso del paziente) ammonta ad euro 53.776,25;
- (figlia convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_4 decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 42 anni=
20 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti 15; il tutto per un totale di euro 246.393,00; il 25% di tale somma ammonta ad euro 61.598,25;
Pag. 7 a 9 - (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al Parte_2 momento del decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 49 anni= 20 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti
15; il tutto per un totale di euro 183.817,00; il 25% di tale somma ammonta ad euro
45.954,25;
- (figlio non convivente): parametro età vittima primaria al momento Parte_3 del decesso: 79 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 45 anni= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di dimostrazione di elementi utili a riconoscere il valore massimo= valore medio di punti 15; il tutto per un totale di euro 183.817,00; il 25% di tale somma ammonta ad euro 45.954,25.
Sulle predette somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì del decesso del de cuius (29.1.2017) sugli importi liquidati al valore attuale e devalutati al 29.1.2017 e via via rivalutati anno per anno (Cass. n. 2979/2023) sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, ne va disposta la compensazione integrale tra le parti ex art. 92 c.p.c., in quanto la soluzione della presente controversia è dipesa dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, affermatasi nel 2023, ossia successivamente all'introduzione della presente controversia.
Stessa sorte seguono le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 29.6.2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le nuove domande formulate dagli attori con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.;
- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità di
[...]
in ordine all'evento illecito oggetto del giudizio e, Controparte_1 per l'effetto, condanna al risarcimento in Controparte_1 favore di:
• della somma complessiva di euro 53.776,25 al valore attuale, a Parte_1 titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 61.598,25 al valore attuale, a titolo Parte_4 di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
Pag. 8 a 9 • della somma complessiva di euro 45.954,25 al valore attuale, Parte_2
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 45.954,25 al valore attuale, a titolo Parte_3 di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle di C.T.U.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1.10.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9