CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4896/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002177911115695313 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Municipia Abaco S.p.A. nonché
contro
Nominativo_1 ricorre avverso il pignoramento dei crediti presso il terzo Nominativo_1 res.te in Nocera Inferiore (SA) alla Indirizzo_1 con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Indirizzo_1 per un valore di Euro 752,92.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- inesistenza di valido titolo esecutivo in quanto al ricorrente non è stata mai notificata nessuna ingiunzione di pagamento ovvero intimazione di pagamento negli anni precedentemente all'intimazione di pagamento.
L'obbligo del ricorrente di pagare i predetti importi si è estinto nel caso che la società Abaco S.p.A. non provi e mostri il titolo, gli avvisi di accertamento di sanzioni ed irrogazioni delle sanzioni, ossia i relativi crediti di cui avanzano gli Enti impositori, oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
- la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- Nullità del pignoramento presso terzi;
- Nullità dell'intimazione di pagamento per insufficienza di motivazione, determinata dalla mancata indicazione delle “generalità” dei ruoli, quali effettivi titoli legittimanti l'azione cautelativa intrapresa dall'Agente della Riscossione, incorporati dalle ingiunzioni fiscali di pagamento indicate e pretese notificate.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Municipia Spa nella sua qualità di concessionaria della riscossione per conto della Regione Campania eccependo:
1) Incompetenza territoriale carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione - Litisconsorzio necessario Regione Campania;
2)Inammissibilità del ricorso per la sua tardività;
3) Presunta omessa notifica degli atti prodromici. Intervenuta prescrizione e decadenza del credito, chiedendo alla Corte, in via preliminare di rigettare la sospensiva e dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Salerno in favore di quella di Napoli, di dichiarare il ricorso inammissibile per non aver evocato in Giudizio la Regione Campania e di dichiararsi, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto, con condanna, del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della Municipia Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, in primo luogo osserva che con il ricorso in esame il ricorrente contesta la mancata produzione degli atti di accertamento emessi da Regione Campania nonchè di tutti gli atti prodromici all'atto qui impugnato. Considerato quanto sopra dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Salerno in favore di quella di Napoli, come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, rilevato che i motivi di impugnazione attengono alla legittimazione della pretesa relativa a tasse di circolazione emesse dalla
Regione Campania, dichiara la proria incompetenza territoriale con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli competente e con chiamata in giudizio dell'Ente impositore. Termine per la riassunzione entro 30 giorni dalla presente comunicazione.
Così deciso in Salerno, lì 11.02.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4896/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002177911115695313 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Municipia Abaco S.p.A. nonché
contro
Nominativo_1 ricorre avverso il pignoramento dei crediti presso il terzo Nominativo_1 res.te in Nocera Inferiore (SA) alla Indirizzo_1 con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Indirizzo_1 per un valore di Euro 752,92.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- inesistenza di valido titolo esecutivo in quanto al ricorrente non è stata mai notificata nessuna ingiunzione di pagamento ovvero intimazione di pagamento negli anni precedentemente all'intimazione di pagamento.
L'obbligo del ricorrente di pagare i predetti importi si è estinto nel caso che la società Abaco S.p.A. non provi e mostri il titolo, gli avvisi di accertamento di sanzioni ed irrogazioni delle sanzioni, ossia i relativi crediti di cui avanzano gli Enti impositori, oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
- la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- Nullità del pignoramento presso terzi;
- Nullità dell'intimazione di pagamento per insufficienza di motivazione, determinata dalla mancata indicazione delle “generalità” dei ruoli, quali effettivi titoli legittimanti l'azione cautelativa intrapresa dall'Agente della Riscossione, incorporati dalle ingiunzioni fiscali di pagamento indicate e pretese notificate.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Municipia Spa nella sua qualità di concessionaria della riscossione per conto della Regione Campania eccependo:
1) Incompetenza territoriale carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione - Litisconsorzio necessario Regione Campania;
2)Inammissibilità del ricorso per la sua tardività;
3) Presunta omessa notifica degli atti prodromici. Intervenuta prescrizione e decadenza del credito, chiedendo alla Corte, in via preliminare di rigettare la sospensiva e dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Salerno in favore di quella di Napoli, di dichiarare il ricorso inammissibile per non aver evocato in Giudizio la Regione Campania e di dichiararsi, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto, con condanna, del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della Municipia Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, in primo luogo osserva che con il ricorso in esame il ricorrente contesta la mancata produzione degli atti di accertamento emessi da Regione Campania nonchè di tutti gli atti prodromici all'atto qui impugnato. Considerato quanto sopra dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Salerno in favore di quella di Napoli, come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, rilevato che i motivi di impugnazione attengono alla legittimazione della pretesa relativa a tasse di circolazione emesse dalla
Regione Campania, dichiara la proria incompetenza territoriale con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli competente e con chiamata in giudizio dell'Ente impositore. Termine per la riassunzione entro 30 giorni dalla presente comunicazione.
Così deciso in Salerno, lì 11.02.2026 Il Giudice Monocratico