Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Augusto, n. 132;
contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dir. Centr. Affari Generali e Politiche del personale della Pol. di Stato – Serv. Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Capo della Polizia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis - Decreto Legislativo n. 151/2001;
- della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis legge n. 241/1990 del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto, ivi compresa la mancata valutazione concreta delle esigenze familiari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Dir. Centr. Affari Generali e Politiche del personale della Pol. di Stato – Serv. Sovrintendenti, Assistenti e Agenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 il consigliere AB AV;
Nessuno è presente per le parti;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente)
1. Il ricorrente è un Agente della Polizia di Stato che presta servizio dal -OMISSIS- presso la Questura di -OMISSIS-, precisamente presso l’-OMISSIS- (-OMISSIS-).
È padre di una bambina nata il -OMISSIS-, che vive con la madre in -OMISSIS- (doc. 4).
La compagna del ricorrente, madre della bambina, svolge, dal -OMISSIS-, un’attività lavorativa a tempo indeterminato come addetta all’immissione dati e rapporti con il pubblico presso l’Associazione -OMISSIS- sede di -OMISSIS-, ove si reca giornalmente dal Comune di residenza.
Per garantire la propria presenza genitoriale durante la crescita della figlia, il ricorrente ha presentato in data -OMISSIS- istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 (doc. 3 dell’Amministrazione resistente).
Tale norma permette ai dipendenti pubblici con figli minori di tre anni di essere assegnati a una sede nella provincia o regione in cui l’altro genitore lavora, eventualmente anche per periodi frazionati.
L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento in data -OMISSIS- ( ex art. 10 -bis L. n. 241/1990), giustificando il futuro diniego con esigenze organizzative e carenze di organico (doc. 4 dell’Amministrazione resistente).
In data 12 ottobre 2025, il ricorrente ha presentato memorie difensive, evidenziando che le ragioni del diniego erano generiche, che le sue mansioni erano sostituibili e che l’interesse superiore della minore alla bigenitorialità avrebbe dovuto prevalere. Ha inoltre sottolineato la situazione di criticità sociale e criminalità della sede di destinazione richiesta (Commissariato di P.S. di -OMISSIS-) (doc. 6).
L’Amministrazione ha adottato l’impugnato provvedimento di rigetto definitivo in data -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS-) (doc. 2).
Il rigetto è stato motivato con la necessità di non pregiudicare le attività istituzionali nel contesto territoriale dell’ufficio di appartenenza, considerato che “ l’organico complessivo della Questura di -OMISSIS- soffre di una carenza organica di 21 unità della forza prevista, che con la stagione invernale in corso la Questura deve poter contare sul maggior numero di operatori disponibili, che il Questore di -OMISSIS- ha espresso parere contrario, che le mansioni generiche e l’intercambiabilità del dipendente lo rendono una risorsa utile e funzionale per lo svolgimento delle svariate attività di istituto ”.
2. Il ricorrente ha quindi impugnato tale diniego dinanzi a questo TRGA ritenendolo illegittimo e lesivo del suo diritto alla cura della prole, facendo valere i seguenti motivi:
2.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42- bis del D. Lgs. 151/2001, concernente l’illegittimo ed ingiustificato rifiuto di procedere alla c.d. “assegnazione temporanea” – Erronea qualificazione della posizione giuridica soggettiva .
2.2. Difetto di istruttoria e motivazione apparente – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere per illogicità manifesta.
2.3. Violazione dell’art. 42-bis per omessa verifica concreta del posto disponibile.
2.4. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Art. 97 Costituzione .
2.5 . Violazione degli artt. 29, 30, 31 117 Costituzione – Tutela della famiglia e del minore – Principi costituzionali e convenzionali.
3. L’Amministrazione competente si è costituita in giudizio in data 12.3.2026 e ha affidato le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 31.3.2026, con cui ha sostenuto l’infondatezza del ricorso soprattutto alla luce della novella costituita dal comma 31- bis dell’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017, che ha accresciuto le ipotesi di dissenso da parte delle Amministrazioni che appartengono alle Forze di Polizia (giustificabile con “ motivate esigenze organiche o di servizio ” anziché negabile solo per “ eccezionali esigenze ”).
4. Nella camera di consiglio del 7 aprile 2026, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito con sentenza breve.
5. Il provvedimento impugnato - nella sua motivazione insufficiente e contraddittoria - non regge alle censure del ricorso.
6. Preliminarmente, occorre evidenziare che le esigenze della minore, figlia del ricorrente, trovano esplicita tutela non solo a livello costituzionale (si veda l’art. 31 della Costituzione), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza, precisamente all’art. 24), e la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, art. 3).
Va, altresì, soggiunto che l’istituto del trasferimento temporaneo disciplinato dall’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, e quindi protegge i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione, per cui “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ”, e dal successivo art. 31, per cui “ La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ”.
Nello stesso senso, sono poi le norme di trattati internazionali ai quali l’Italia aderisce, in primo luogo l’art. 24 della Carta di Nizza, per cui “ I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere... In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ...”. Contenuto analogo ha l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite 5 settembre 1991 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176, per cui “ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati” (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1418/2021).
Nella materia è recentemente intervenuta anche la Corte costituzionale, che con sentenza n. 99/2024, in esito a questione di legittimità sollevata dal TAR Lazio riguardante l’accesso al beneficio per i dipendenti residenti in regione o provincia diversa da quella ove lavorano, ha affermato che: « 4.4. Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la “funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia”, proteggendo quindi “i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione… e dal successivo art. 31” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418) ».
7. Alla luce di quanto detto, il Collegio ritiene fondato il ricorso, soprattutto per il dedotto difetto di istruttoria e la motivazione apparente in violazione dell’art. 3 L. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta, che rappresenta una censura che interessa trasversalmente tutti i primi quattro motivi di ricorso, da trattarsi quindi congiuntamente per la loro evidente connessione.
Nel primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che “ nel caso di specie, la motivazione del provvedimento di diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, oggi impugnato, alla luce delle richiamate coordinate interpretative, non sembrerebbe porre in luce la presenza di specifiche esigenze organiche e di servizio aventi rilievo insuperabilmente ostativo al richiesto trasferimento, considerato che, ferma l’esistenza di problemi di carenza di organico non solo nella sede di attuale di servizio dell’interessato, Questura di -OMISSIS-, ma anche nella sede da quest’ultimo richiesta, Commissariato di -OMISSIS-, dalla stessa motivazione non sembrerebbe emergere, ad un primo sommario esame, peculiari esigenze relative al servizio svolto dal ricorrente presso l’attuale sede di servizio, tali da compromettere (o, almeno, da pregiudicare) la funzionalità̀ del servizio in caso di trasferimento. ”
Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che non è stato reso alcun “ dissenso motivato ”, ma solo una “ motivazione apparente ed infondata ” basata su una formula di stile “ preconfezionata ”. Richiama al riguardo il precedente costituito da TAR Lazio, sez. Prima Quater, sentenza n. 980/2026, per la quale “ In altri termini, la scopertura organica e le esigenze di servizio sono indicate in termini apodittici, il che non consente di apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’Ufficio e, conseguentemente, non consente di verificare la tenuta della valutazione che lo stesso provvedimento impugnato esprime in ordine alla prevalenza delle esigenze operative della sede di appartenenza del dipendente, rispetto alle esigenze operative di altra sede più prossima a quella di residenza dell’interessato; con il risultato che le stesse conclusioni formulate dall’amministrazione non sono controllabili nella loro complessiva ragionevolezza e incorrono nei denunciati vizi di carenza istruttoria e difetto di motivazione .”.
Si contesta il difetto di istruttoria poiché l’Amministrazione non avrebbe accertato la piena “ sostituibilità ” del ricorrente, le cui mansioni non richiedono formazione specifica.
Nel terzo motivo, poi, la censura di difetto di istruttoria è declinata sotto il profilo tecnico. Si critica l’Amministrazione di non aver prodotto le tabelle organiche, né indicato la percentuale di scopertura tanto della sede di appartenenza quanto di quella di destinazione, né dimostrato che la scopertura superi la soglia fisiologica.
Nel quarto motivo, infine, viene ribadito che la tutela della genitorialità imporrebbe uno “ svolgimento di un’istruttoria accurata” che nel caso di specie sarebbe mancata, mentre sarebbe stata necessaria “ una valutazione specifica della posizione del ricorrente, della sua professionalità e dell’impatto reale della sua assenza ”.
8. Ebbene, la norma di cui all’art. 42- bis citato riconosce un interesse legittimo dell’istante (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 28 aprile 2017 n. 1802; id. sez. IV, 23 maggio 2016 n. 2113; Sez. III, 3 agosto 2015 n. 3805; Sez. III, 5 dicembre 2014 n. 6031), demandando all’Amministrazione di accordare la fruizione del beneficio, purché, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, non ostino “ motivate esigenze organiche o di servizio".
Il giudice di appello ha già avuto modo di notare che la novella costituita dal comma 31- bis dell’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017 “ non spinge il favor per le esigenze di servizio dell’amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste risultino particolarmente gravi, o in generale, si richiami alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo “ (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 686 e Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 20222, n. 8527).
Nella specie, la motivazione del diniego, resa nel provvedimento impugnato, è incentrata su indimostrate e non verificabili esigenze di servizio e sofferenze dell’organico, senza accennare a specifiche esigenze di urgenza, complessità, impossibilità di soluzioni alternative, tali da giustificare il sacrificio del beneficio (temporaneo) chiesto dall’interessato; pertanto, essa da sola non può integrare valido motivo ostativo al riconoscimento di una provvidenza introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenerissima età.
9. Quanto alle “ motivate esigenze organiche ”, le carenze di organico complessive indicate dall’Amministrazione (21 unità) non riguardano l’Ufficio del ricorrente, ma l’intera Questura di -OMISSIS-, di cui non viene fornita la consistenza dell’organico, sì che risulta impossibile determinarne la percentuale di scopertura. Senza conoscere l’organico totale, non è possibile valutare se 21 sia “molto ” o “ poco .
Inoltre, non sarebbe comunque sufficiente considerare il dato percentuale complessivo della carenza di organico, essendo invece necessario verificarne la concreta distribuzione all’interno dell’Ufficio. In particolare, l’incidenza della scopertura varia sensibilmente a seconda che essa si concentri in uno specifico settore operativo, con conseguente possibile compromissione del servizio, ovvero risulti distribuita tra più reparti, con effetti maggiormente attenuati. Parimenti, rileva accertare se la carenza interessi direttamente il reparto di appartenenza del richiedente, determinando un impatto immediato sull’attività svolta, oppure se riguardi settori diversi, nel qual caso l’eventuale trasferimento potrebbe risultare organizzativamente sostenibile.
Ed ancora. Non viene fornita alcuna informazione in ordine alla situazione organica dell’Ufficio di destinazione, ossia il Commissariato di -OMISSIS-. Tale omissione risulta particolarmente rilevante ove si consideri che la decisione in materia di trasferimenti è assunta a livello centrale, con conseguente necessità di una valutazione comparativa tra le esigenze delle diverse articolazioni dell’Amministrazione. In tale prospettiva, la mera allegazione di una carenza di organico presso l’ufficio di provenienza non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, non essendo stato verificato né esplicitato se l’eventuale trasferimento possa contribuire a colmare situazioni di maggiore criticità presso la sede di destinazione. In assenza di tale comparazione, la motivazione risulta incompleta e non consente di ricostruire il corretto bilanciamento tra tutti gli interessi organizzativi coinvolti.
10. Quanto alle “motivate esigenze di servizio” , il provvedimento impugnato non esplicita gli effetti concreti che deriverebbero dal trasferimento, né le ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulle turnazioni, sulla continuità dei servizi istituzionali o sui carichi di lavoro gravanti sul personale residuo. In assenza di tali elementi, la motivazione si risolve in una formula di stile priva di effettivo contenuto dimostrativo. Tale carenza risulta ancor più evidente ove si consideri che non vengono forniti dati numerici o parametri oggettivi idonei a rappresentare l’assetto organizzativo dell’Ufficio, il quale, per essere adeguatamente valutato, dovrebbe essere accompagnato anche da elementi relativi ai carichi di lavoro concretamente gravanti sul personale, quali, a titolo esemplificativo, il numero delle pratiche trattate, dei servizi svolti e delle attività istituzionali da assicurare. Ne consegue che, in difetto di queste informazioni, l’incidenza della sottrazione di una singola unità di personale non è in alcun modo dimostrabile né verificabile in termini concreti.
11. Le suddette carenze motivazionali risultano, peraltro, ulteriormente aggravate dalla circostanza che lo stesso provvedimento qualifica il ricorrente come pienamente intercambiabile, in ragione della genericità delle mansioni svolte: elemento che, lungi dal rafforzare il diniego, avrebbe imposto una più puntuale dimostrazione dell’impossibilità di sostituzione e dell’effettivo pregiudizio per il servizio.
12. Un’ultima carenza motivazionale, evidenziata in via subordinata, riguarda la stagionalità che contraddistinguerebbe i servizi resi dall’Ufficio di appartenenza, destinati a crescere nel periodo invernale. In disparte il fatto che di tale stagionalità non vengono offerti dati numerici o parametri oggettivi di riferimento, né viene chiarito in che modo le esigenze invernali inciderebbero sull’Ufficio di appartenenza del ricorrente, l’Amministrazione resistente, da un lato, non esplicita gli accertamenti svolti in ordine alla possibilità di sostituzione del ricorrente, dall’altro non valuta in alcun modo la concedibilità del beneficio in forma frazionata nei periodi diversi da quello invernale.
13. Per l’effetto, il difetto istruttorio e di motivazione inficia la legittimità del provvedimento di diniego che, pertanto, deve essere annullato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA KI, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
AB AV, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB AV | HA KI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.