Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/05/2022, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00730/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2018, proposto da
IN CC AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paolo Giungato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurisano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comune di Taurisano, in data 2/7/2018, notificato in data 4/7/2018 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e specificamente, dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire (art. 31 - comma 2 - DPR n. 380 del 06/06/2001) in catasto al fg. 22 partcc. 176,177,178,437,481 subb. 1 e 2, nei confronti di AR IN CC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 34/18, emessa dal Comune di Taurisano in relazione agli immobili ivi indicati.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01 (TUE); difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 28.4.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, a cagione sia della richiesta di rilascio di titolo in sanatoria (in relazione all’immobile sub a) dell’ordinanza di demolizione), sia della sussistenza di titolo autorizzatorio (in relazione all’immobile sub g) dell’ordinanza di demolizione), e sia, più in generale, della risalenza degli immobili di che trattasi, costruiti in epoca antecedente il 1967, e pertanto non necessitanti del previo titolo edilizio.
Le censure sono infondate.
2.1. Per quel che attiene alla risalenza dei manufatti in esame, non vi è in atti alcun elemento (che pure il ricorrente ha affermato che avrebbe successivamente prodotto in giudizio) da cui evincersi che i manufatti in esame siano stati realizzati in epoca antecedente il 1967.
Pertanto, l’affermazione del ricorrente, secondo cui l’edificazione di detti immobili non necessitava di rilascio del previo titolo edilizio, è rimasta al rango di mera petizione di principio, come tale sfornita di qualsivoglia elemento probatorio, e per tali ragioni non può che essere disattesa.
2.2. Per quel che attiene poi, più nello specifico, all’immobile descritto sub A) nell’ordinanza di demolizione (immobile iscritto in catasto al fg. 22, p.lla. 437 cat. C/3 cl. 2, mq. 109, Sup. Cat. Mq. 131, rendita €. 219,55) è ben vero che l’impugnata ordinanza dà atto della sussistenza di un’istanza di sanatoria ex art 39 l. n. 326/04.
Nondimeno, nella medesima ordinanza si dà conto del fatto che l’immobile “ … è stato oggetto di ulteriori opere realizzate senza titolo abilitativo. I due locali, infatti, sono stati accorpati, mediante l’apertura di un collegamento, sono stati realizzati dei servizi igienici, un soppalco nel locale a destra … ed è adibito a uffici ”.
2.3. Pertanto, avuto riguardo alla trasformazione dell’immobile in pendenza dell’istanza di sanatoria, è evidente che le opere indicate nel provvedimento di demolizione gravato non coincidono più con quelle oggetto della domanda di condono presentata nel 2004.
Preso atto – in altri termini – che le stesse opere non risultano sovrapponibili a quelle oggetto della domanda de qua e, anzi, ben si prestano a configurare un abuso totalmente diverso, l’avvenuto inoltro di tale domanda non può che perdere rilevanza giuridica, specie sotto il profilo di circostanza ostativa all’adozione dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi o, ancora, di elemento in grado di inficiare la legittimità del provvedimento gravato.
Ciò trova – del resto – conferma anche nel principio di economicità dell’azione amministrativa, tenuto, tra l’altro, conto che – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza - “ la trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo”, in ogni caso, “ legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non consente all'Amministrazione di verificare l'effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono ” (TAR Napoli, II, 3.11.2020, n. 4997, nonché la giurisprudenza ivi citata).
2.4. Avuto riguardo, pertanto, a tale situazione, del tutto legittima ( rectius : doverosa) si appalesa l’impugnata ordinanza di demolizione.
2.5. Similmente, per quel che attiene poi all’immobile descritto sub G) dell’ordinanza di demolizione (fabbricato in catasto al fg. 22, p.lla 75, cat. D/1, rendita €. 1.699,20), è ben vero che il fabbricato è stato realizzato con provvedimento autorizzatorio unico proto n. 23372 dell’11.12.2006. Senonché, nell’impugnata ordinanza si dà atto del cambio di destinazione d’uso del fabbricato, da uffici e servizi igienici annessi all’impianto per la trasformazione di materiale inerte proveniente da demolizioni, a civile abitazione.
Pertanto, avuto riguardo al non consentito cambio di destinazione d’uso, del tutto legittima ( rectius : doverosa) si appalesa l’impugnata ordinanza di demolizione.
2.6. Per quel che attiene poi agli ulteriori immobili descritti nell’ordinanza di demolizione, e segnatamente:
- immobile sub B: locale deposito, in catasto al fg. 22, Particella 481, sub.2, Categoria C/3, Classe 1, Consistenza mq.55, Superficie Catastale Totale 67 mq, Rendita € 93,74;
- immobile sub C: fabbricato per civile abitazione, in catasto al fg. 22, Particella 481, sub.2, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale 138 mq, Rendita € 245,06;
- immobile sub D: Vano Officina con Tettoie che insistono sul terreno riportato nel C.T. del Comune di Taurisano (Le) al Foglio n.22, p.lle n. 518 e 519,
trattasi di immobili edificati in assenza di titolo edilizio, con la conseguenza che anche rispetto ad essi l’impugnata ordinanza di demolizione deve ritenersi legittima.
2.7. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’atto impugnato, avuto riguardo alla risalenza degli abusi, e alla conseguente necessità – in thesi – di una motivazione rafforzata, che desse conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico alla demolizione dei manufatti abusivi, rispetto all’interesse del privato alla conservazione dell’esistente.
La censua è infondata.
Di recente, il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino ” (C.d.S, AP n. 9/17).
Per tali ragioni, nessuna particolare motivazione si imponeva nel caso di specie, e men che meno una motivazione che desse conto di un giudizio di bilanciamento di opposti interessi, essendo unica condizione legittimante l’ordine di demolizione quella della riscontrata natura abusiva dei suddetti immobili.
Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO