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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 5.3.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 285/23, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Bucciarelli Parte_1 C.F._1
e Ferdinando Belmonte ed elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Salvator Rosa n°122
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliata in Potenza, Corso
XVIII Agosto n. 46
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_2
- (P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Cozzi e con lui elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE
NONCHÉ
(p.i. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Rella CP_4 P.IVA_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura alla via Monte Rosa, n.6
RESISTENTE
NONCHÉ
[...]
per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico EN – Controparte_5
Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”;
Ministero ; Controparte_6
Presidenza del Consiglio dei ministri;
RESISTENTI CONTUMACI
Regione Basilicata
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gallipoli Controparte_7 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Matera alla Via Lucana n. 70 INTERVENUTO
Premesso che:
- con ricorso per opposizione alla stima di indennità di esproprio ex art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 depositato il 30.5.2023, il sig. nella qualità di titolare del fondo ubicato in agro di Parte_1
Banzi (PZ), censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 6 particella 419 superficie mq 11.918, ha adito la Corte di Appello di Potenza in unico grado di merito al fine di: accertare e determinare, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, il giusto ammontare dell'indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e di asservimento del fondo rustico oggetto del decreto di esproprio n. 21 del 26.10.2020 adottato dal per la realizzazione dell'intervento “Schema Controparte_5 idrico EN - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto”, tenendo conto del deprezzamento delle porzioni residue non oggetto di esproprio, dei frutti e del soprassuolo;
condannare le parti resistenti in via solidale o alternativa tra loro al pagamento delle somme dovute per i titoli dedotti nell'atto o di quelle accertate dalla Corte d'Appello: € 55.620,03 + € 16.182,61 =
€ 71.802,64 o in quelle maggiori o minori da determinarsi anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui relativi importi dalla maturazione del diritto al percepimento dei singoli crediti al saldo, nonché al rimborso delle imposte di cui all'art. 40, comma 5, del dPR n.
327/2001; ordinare ai resistenti, in solido tra loro o in via alternativa, di depositare presso la CP_8
Depositi e Prestiti la somma dovuta, con maggiorazione di interessi di legge e di rivalutazione monetaria a far data dalla richiesta al saldo;
condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato anticipato e versato nonché delle spese di registrazione della decisione emananda.
In particolare, il ricorrente ha esposto che:
a) il sig. già destinatario del decreto di occupazione d'urgenza n. 1773 del 18.12.2012, era Pt_1 venuto a conoscenza, benché mai notificatogli, del decreto di esproprio n. 21 del 26.10.2020 adottato dal per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico Controparte_5
EN - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto”, inerente il fondo rustico ubicato in agro di Banzi (PZ), censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 6 particella 419 superficie mq 11.918;
b) l'Autorità espropriante, con ordinanza n. 14 del 18.05.2020 adottata ex art. 26 del d.P.R.
327/2001 e mai notificata, aveva ordinato il deposito della indennità di esproprio provvisoria e nel verbale di quantificazione della indennità del 28.09.2016 (confermato dal verbale del
13.06.2018) aveva quantificato le seguenti indennità: € 17.127,15 per indennità di occupazione d'urgenza; € 26.541,39 per indennità di esproprio per l'interramento delle condotte distributrici;
€
13.824,88 per indennità aggiuntiva coltivatore diretto;
€ 12.124,08 deprezzamento porzione residua particella 418;
c) la stima era stata determinata ex art. 40 e 44 del d.P.R. n. 327/2001 sulla base dei valori agricoli delle colture effettivamente praticate sul predetto fondo rustico, attraverso l'esame di una serie di atti pubblici di compravendita, rilevati nel comprensorio agricolo situato a ridosso della SS 655
Bradanica e compreso nei territori dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio e, tuttavia, i verbali non allegavano un atto pubblico dal quale desumere tutte le caratteristiche tecnico-economiche utili per costruire un comparabile da usare ai fini della valutazione;
d) i verbali contenevano altresì le modalità di calcolo del deprezzamento della porzione di appezzamento residua: € 16.234,83 (45% del valore venale) – verbale del 2016; € 12.124,08 (45% del valore venale) – verbale del 2018;
e) la c.t.p. del dr. agr. era pervenuta a conclusioni diverse da quelle dell'Ente Persona_1 espropriante, in quanto la quantificazione dell'indennità di espropriazione congrua rispetto al valore di mercato prevedeva l'adozione del valore agricolo l'adozione del valore agricolo (€/mq
2,8365 per la indennità di esproprio) e il valore pari ad 1/12 annuo del valore dell'area (€/mq
2,8365/12 = €. 0,23 mq/annui per l'indennità di occupazione), giungendo, in tal modo, ai seguenti valori: € 21.814,62 per indennità di occupazione d'urgenza ed € 33.805,41 per indennità di esproprio per l'interramento delle condotte distributrici, per complessivi € 55.620,03;
f) in merito alla quantificazione della indennità aggiuntiva, essendo venuto meno il criterio dei
VAM di cui all'art. 40, comma 3 d.P.R. n. 327/2001, la determinazione del corrispettivo per la cessione volontaria doveva avvenire sulla base del valore agricolo effettivo per le aree non edificabili e coltivate;
g) la valutazione del terreno era stata effettuata dal c.t.p. applicando il criterio del valore di mercato, con riferimento alla data del 28/09/2016 (momento di riferimento della stima effettuata dall'Ente espropriante), ponendo mente agli standard nazionali ed internazionali in tema di metodologia estimativa, e, in particolare, tenendo conto di tre specifici atti di compravendita di terreni, stipulati nello stesso anno di riferimento della stima o in anni prossimi (postulato dell'attualità);
h) il c.t.p. riteneva congrua la quantificazione del deprezzamento della parte residua nella misura del 45% del valore venale, applicato alla superficie agricola utilizzabile residuale, la cui quantificazione ammontava ad € 16.182,61; i) andavano riconosciuti gli interessi legali sull'indennità di occupazione, pari ad € 1.180,52, e sull'indennità di espropriazione, pari ad € 447,85, per un complessivo pari ad € 1.628,37;
- l' , costituitasi nel presente procedimento con memoria depositata il 19.7.23, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, deducendo la totale estraneità alla domanda ex adverso proposta, sia sotto il profilo formale che sostanziale, con conseguente difetto assoluto di legittimazione passiva;
- , costituitosi nel presente procedimento con memoria depositata il 22.8.2023, ha Controparte_7 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto egli, nell'approvare il decreto di esproprio n. 21/2020, aveva agito in nome e per conto dell'Organo commissariale in virtù del rapporto di servizio e per il conseguimento dei fini istituzionali propri dell'Organo commissariale, e, pertanto, la legittimazione passiva sussisteva eventualmente in capo all'Organo di amministrazione;
sosteneva che la sua condotta non era connotata da profili di responsabilità riconducibili allo schema dell'art. 28 Cost.; rilevava inoltre che anche l'Organo commissariale era carente di legittimazione passiva, in quanto il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento “Schema IC EN -
Bradano Tronco di Acerenza - Distribuzione III Lotto” era stato nominato ai sensi dell'art. 163 d. Lgs.
163/2006 e, segnatamente, in sostituzione dell'ente Regione Basilicata, “soggetto aggiudicatore” delle opere infrastrutturali;
pertanto, con il completamento delle opere, l'Organo commissariale era venuto a cessare dalle funzioni, così come previsto dal d.p.c.m.
9.12.2014 di nomina del Commissario
Straordinario, laddove era sancito che "l'incarico commissariale si intende espletato con il verbale di collaudo dell'opera"; risalendo il verbale di collaudo al 18.11.2021, era a tale data che vi era stata cessazione dalle funzioni dell'Organo commissariale, come confermato dalle note ministeriali n.
4945/2022 e n. 11973/2022 e dalla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8403/2022 con la conseguenza che tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere restavano affidate al “soggetto aggiudicatore” che, nel caso di specie, era la Regione Basilicata;
per mero scrupolo difensivo eccepiva che le indennità erano state calcolate secondo i parametri di legge per i terreni agricoli e che i valori indicati dal C.T.P. erano manifestamente inattendibili;
- l' costituitosi nel presente procedimento con memoria depositata il 1.9.23, ha chiesto, in CP_3 via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso a seguito della liquidazione dell'Ente ai sensi dell'art. 21, commi 10 e 11, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, come modificato dalla L. n. 74/2023 di conversione del D.L. n. 44/2023; e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
- costituitasi nel presente procedimento con memoria depositata il giorno 11.9.23, ha CP_4 chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione delle domande del ricorrente e comunque l'infondatezza delle stesse domande;
- autorizzata, su richiesta del ricorrente, la chiamata in causa della Regione Basilicata, in data 13.9.23 il ricorrente ha notificato a mezzo pec l'atto di chiamata in causa del terzo e, tuttavia, la Regione
Basilicata non si è costituita;
- all'udienza del 30.4.23 il c.t.u., dott. agr. , nominato con ordinanza del 17.1.24, Persona_2 ha prestato il giuramento e, in data 21.10.2024 ha depositato l'elaborato peritale.
Tutto ciò premesso,
OSSERVA
1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, con pec del 14.6.23, al per la realizzazione dell'intervento “schema idrico Controparte_5
EN – Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”, al Ministero Controparte_6
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i predetti resistenti non si sono costituiti e
[...] pertanto devono essere dichiarati contumaci;
anche la Regione Basilicata, nonostante la rituale notificazione dell'atto di chiamata in causa, con pec del 13.9.2023, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'ing. si è costituito in giudizio in Controparte_7 proprio, sull'erroneo presupposto di essere stato evocato in giudizio in questa veste, mentre la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, effettuata a mezzo pec presso il suo domicilio digitale, è stata, in realtà, indirizzata al “
[...]
(C.F. Parte_2
)” ed eseguita presso il legale rappresentante pro tempore ing. ai sensi P.IVA_4 Controparte_7 dell'art. 145 c.p.c. -cfr. relata di notifica-. Ne consegue che il suo intervento risulta inammissibile. 3. Nel merito, l'opposizione proposta dal ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Ed invero, dall'elaborato peritale redatto dal CTU dott. agr. cui argomentazioni Persona_3
e conclusioni risultano condivisibili, in quanto prive di vizi logico giuridici, anche tenuto conto della risposta fornita alle osservazioni formulate dalle parti- emerge quanto segue.
Con deliberazione n. 3/2008 del 25/01/2008 il CIPE ha approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, il progetto dei lavori denominati “Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) – Schema idrico EN-Bradano – Tronco di Acerenza – Distribuzione
III Lotto – Approvazione progetto definitivo (CUP G86G06000020005)”, individuando la Regione
Basilicata quale soggetto aggiudicatore.
Con decreto di occupazione d'urgenza n. 1773 del 18/12/2012, emesso dal Commissario
Straordinario dell' (all'epoca soggetto aggiudicatore e autorità espropriante in virtù della CP_3 deliberazione CIPE n. 59 del 03/08/2011), è stata disposta a favore dell'ente espropriante CP_3
l'occupazione anticipata d'urgenza, preordinata all'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Banzi (PZ) e interessanti anche l'immobile del ricorrente (livellario).
In data 14/02/2013 è stata effettuata l'immissione nel possesso dell'immobile precitato, come da verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatto in tale data.
Con deliberazione n. 27 del 01/08/2014 il , preso atto della messa in liquidazione dell' Pt_3 CP_3 ha individuato nella Regione Basilicata il nuovo soggetto aggiudicatore.
Con D.P.C.M. del 09/12/2014, l'ing. già Commissario Straordinario dell' Controparte_7 CP_3
è stato nominato “Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento Schema idrico EN-
Bradano – Tronco di Acerenza – Distribuzione III Lotto”.
Con decreto Commissariale n. 10 del 21/07/2015 sono stati prorogati i termini di dichiarazione di pubblica utilità a tutto il 05/08/2017. Successivamente, con decreto Commissariale n. 40 del
14/07/2016, è stata approvata la perizia di variante e si è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, con la conseguente rinnovazione dei termini di pubblica utilità per ulteriori 5 anni dalla data di adozione del precitato decreto.
Con i verbali del 28/09/2016 e del 13/06/2018, sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere al ricorrente. Il Commissario Straordinario, con decreto n. 14 del 18/05/2020, ha disposto il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione interessanti anche gli immobili del ricorrente presso il servizio della Cassa Depositi e Prestiti di Potenza.
Con successivo decreto n. 21 del 26/10/2020, il Commissario Straordinario ha disposto, in favore del
Demanio Pubblico dello Stato, l'esproprio permanente degli immobili interessati dall'opera realizzata, comprendente anche i terreni del ricorrente. Dopo aver ricostruito la vicenda espropriativa, il CTU ha provveduto alla stima dei beni oggetto di causa.
L'appezzamento di terreno interessato dalla procedura espropriativa -di cui il ricorrente Parte_1 risultava livellario- è ubicato nel Comune di Banzi (PZ) e, al momento dell'immissione in possesso, era identificato in catasto terreni al foglio n. 6 particella n. 45. I frazionamenti, intervenuti a seguito della procedura espropriativa, hanno determinato una variazione del piano particellare originario e nuove numerazioni delle particelle catastali derivate.
Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Banzi risulta che, all'epoca della emanazione del provvedimento di esproprio (26/10/2020), l'area individuata dalle particelle nn. 418
(ex 45) – 466 (ex 419 ed ex 45) del foglio 6, ricadeva in zona agricola E.
Pertanto, i terreni oggetto di causa devono essere considerati terreni agricoli ovverosia destinati ad attività agricola e non suscettibili di edificazione, se non per costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività stessa, di tipo abitativo o non abitativo, in base alle previsioni dello strumento urbanistico.
Sul punto, occorre aggiungere che al decreto n. 14 del 18.5.2020 -col quale sono state determinate le indennità di esproprio e di occupazione- è allegato l'elenco dei soggetti interessati dalla procedura di esproprio e, con riferimento alla posizione di , livellario, risulta che concedente è il Parte_1
Demanio dello Stato, asse Ecclesiastico.
Ciò posto, il CTU ha chiarito che, per potere effettuare la stima del fondo tramite procedura diretta è necessario poter disporre di numerosi dati relativi a compravendite di terreni il più possibile simili a quello oggetto di stima e, tuttavia, le indagini ipocatastali effettuate hanno evidenziato che nell'intervallo temporale 2019 – 2020, per la zona omogenea interessata, non sono stati riscontrati atti di compravendita -né risultano utilizzabili gli atti prodotti dal ricorrente, avendo il CTU spiegato, nella risposta fornita alle osservazioni formulate dal ricorrente, che trattasi di atti di compravendita che sono, per un verso, relativi ad anni precedenti alla data del decreto di esproprio (2011 – 2013 –
2016) o ad anni successivi alla data del decreto di esproprio (settembre 2022 e febbraio 2023), per altro verso, relativi a terreni con caratteristiche intrinseche ed estrinseche diverse da quelle dei terreni oggetto di causa e, per altro verso ancora, relativi a cessioni di terreni che includono in alcuni casi il trasferimento, a favore dell'acquirente, di titoli definitivi agli aiuti comunitari e in un altro caso il trasferimento di un immobile D10 dotato di rendita catastale (che hanno avuto di sicuro un'incidenza sul valore di tali compravendite)-. In assenza di tali informazioni, il CTU ha condivisibilmente ritenuto opportuno consultare la banca dati del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) che, a livello delle singole regioni, analizza l'evoluzione in atto nel mercato fondiario e degli affitti dei terreni agricoli, al fine di reperire i valori fondiari pubblicati per l'arco temporale (anni 2019 – 2020) e ha altresì acquisito i valori estrapolati dalla banca dati dell'Osservatorio Immobiliare dei Valori Agricoli di che monitora annualmente CP_9
l'andamento dei valori agricoli a livello provinciale.
Ha concluso che i dati acquisiti da tali banche dati evidenziano che, nella zona interessata e nel citato arco temporale, per i seminativi irrigui i valori si attestavano su un valore medio di 2,225 euro/mq.
Ha ritenuto detto valore medio adeguato al terreno in questione, evidenziando che i valori massimi riscontrati -più vicini a quelli attribuiti dal CTP del ricorrente- si riferiscono ai migliori seminativi irrigui presenti nella zona, aventi una migliore giacitura ed un accesso al fondo più agevole;
in particolare, le particelle indicate negli atti e utilizzate come comparabili dal CTP hanno una posizione più agevole e strategica rispetto alle vie principali (SP 79, SP 168 e SS 655) e, dal punto di vista della acclività, sono più pianeggianti e hanno pendenze inferiori al 5%, mentre il fondo oggetto di stima ha pendenze che variano dal 12% al 15%; quindi il valore medio calcolato, determinato utilizzando le citate banche dati, meglio si avvicina al più probabile valore di mercato del fondo in questione, proprio tenendo conto delle caratteristiche del bene oggetto di stima e dell'intervallo temporale a cui riferire la stima stessa.
Il CTU ha poi proceduto anche ad effettuare una stima del valore venale di mercato dei terreni oggetto di causa utilizzando la procedura indiretta, basata sulla capitalizzazione del reddito spettante al capitale fondiario costituito dalla terra e da quanto su di essa stabilmente investito.
A tal fine, ha spiegato di aver utilizzato i dati rilevati nel mercato degli affitti dei terreni agricoli della zona, ritenendo che i canoni di locazione annui, rilevati sempre nella banca dati del CREA nel medesimo intervallo temporale (2019 - 2020) e per la medesima area omogenea, riflettessero in maniera più adeguata le potenzialità reddituali dei fondi in questione. Per la redditività media per mq dei fondi oggetto di stima, il consulente ha utilizzato il valore del canone medio di affitto registrato nel biennio per la zona omogenea di riferimento.
All'esito dell'utilizzo della formula di matematica finanziaria utile a capitalizzare i redditi, ha quantificato il valore di mercato dei terreni in questione in un importo pari ad euro 2,056 per mq.
Il CTU ha pertanto concluso che, tenuto conto dei valori stimati con la procedura diretta e con quella indiretta, il valore di euro 2,227 per mq, riconosciuto dall'autorità espropriante al ricorrente, rappresenta un giusto prezzo e un adeguato ristoro per l'espropriazione subita;
ha quindi quantificato in euro 26.541,39 l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio (11.918 mq x 2,227 euro/mq = euro 26.541,39). Ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione legittima, il CTU ha spiegato che le superfici di terreno occupate sono variate nel tempo;
in particolare, dal primo verbale di immissione in possesso
(redatto il 14/02/2013) emerge che l'iniziale superficie occupata è stata di mq 10.655, poi, nelle more del tempo necessario all'adozione del decreto di esproprio (26/10/2020), l'iniziale superficie occupata
è stata incrementata di ulteriori mq 4.941 (cfr. verbale del 28/09/2016), fino ad arrivare ad una superficie complessiva occupata di mq 23.070 (come risulta dal verbale del 13/06/2018).
Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 327/2001, l'indennità di occupazione legittima viene determinata per ogni anno di occupazione in misura pari a un dodicesimo del valore dovuto in caso di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità annua.
Sul punto, il CTU ha spiegato che, per quanto riguarda l'indennità per l'occupazione temporanea d'urgenza delle superfici espropriate (mq 11.918), ha tenuto conto del fatto che mq 10.665 sono stati occupati dal 14/02/2013 al 26/10/2020 (data del decreto di esproprio), mentre i restanti mq 1.253 sono stati occupati dal 28/09/2016 alla data del decreto di esproprio.
Per quanto riguarda l'indennità per l'occupazione temporanea d'urgenza relativa alle superfici non preordinate all'esproprio di complessivi mq 11.152, pari a (23.070 - 11.918) e derivante dalla differenza tra la superficie complessivamente occupata -indicata nel verbale del 13/06/2018- e quella espropriata, il consulente ha tenuto conto del fatto che mq 3.688, cioè (4.941 - 1.253), sono stati occupati dal 28/09/2016 fino alla data del decreto di esproprio, mentre i restanti mq 7.464 cioè (11.152
- 3.688), sono stati occupati dal 13/06/2018 alla data del decreto di esproprio;
pertanto, ha quantificato le indennità di occupazione spettanti nel complessivo importo di euro 22.150,62.
Sotto il profilo del deprezzamento dei terreni residui, il CTU ha verificato che, dall'analisi degli atti presenti nel fascicolo di causa, dall'esame delle opere realizzate sui terreni espropriati, dal sopralluogo effettuato sui fondi in questione, tenuto conto della originaria dimensione e forma geometrica della particella n. 45, nonché delle superfici interessate dalla procedura di esproprio, si rileva un significativo deprezzamento delle superfici residuate dopo la procedura espropriativa.
Infatti, la particella n. 418 (derivata dal frazionamento della originaria particella n. 45 e rimasta nella disponibilità del ricorrente), per effetto dell'esproprio, ha subìto un significativo ridimensionamento nella superficie e la sua forma geometrica è diventata molto irregolare;
la configurazione attuale della detta particella risulta essere completamente differente da quella originaria;
tale forma rende più onerose e difficoltose tutte le operazioni colturali effettuabili su tale appezzamento con conseguente riduzione del valore di mercato dello stesso;
per tutte queste considerazioni il valore di mercato di tale appezzamento di terreno è stato compromesso, almeno nella sua parte seminativa di circa mq
13.815, nella ragionevole misura del 45%, come del resto era già stato prospettato nel verbale del 28/09/2016; pertanto, il valore del deprezzamento della particella n. 418 rimasta nella disponibilità del ricorrente è stato dal CTU determinato nell'importo di Euro 13.844,70 (euro 2,227 x mq 13.815
x 0,45 = euro 13.844,70).
Per quanto riguarda l'indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, di cui al quarto comma dell'art. 40 D.P.R. 327/2001 -quantificata dall'autorità espropriante nell'importo di Euro 13.824,88-, il CTU ha evidenziato che tra la documentazione prodotta in giudizio non è stato rinvenuto alcun documento attestante la qualifica di coltivatore diretto/IAP in capo al ricorrente e che, in particolare, non è stata prodotto né un certificato CP_1 di iscrizione alla gestione previdenziale agricola , né copia del fascicolo aziendale, costituito presso l'organismo pagatore Agea, da cui riscontrare la conduzione dei terreni in questione in capo al ricorrente, né copia di una visura camerale della sua azienda agricola, né detti dati sono stati forniti dal CTP del ricorrente;
ne consegue che, non risultando forniti i dati necessari a verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, la stessa non può essere riconosciuta in questa sede.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che la somma complessivamente spettante a
è pari ad Euro 62.536,71 -di cui Euro 26.541,39 a titolo di indennità di esproprio, Euro Parte_1
22.150,62 a titolo di indennità di occupazione legittima, Euro 13.844,70 a titolo di indennità per deprezzamento del fondo residuo-.
Avendo l'autorità espropriante riconosciuto una somma -pari ad Euro 69.617,5 (di cui Euro 17.127,15 per indennità di occupazione d'urgenza, Euro 26.541,39 per indennità di esproprio per l'interramento delle condotte distributrici, Euro 13.824,88 per indennità aggiuntiva coltivatore diretto ed Euro
12.124,08 per deprezzamento porzione residua particella 418)- superiore a quella giudizialmente determinata -pari ad Euro 62.536,71-, l'opposizione alla stima proposta dal ricorrente deve essere rigettata.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima è la congruità e conformità dell'indennità di espropriazione ai criteri di legge;
dal coordinamento di tale principio con quello della domanda deriva che l'opposizione proposta dal solo espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda tempestivamente formulata dall'espropriante; nel caso in cui l'accertamento conduca ad un tale risultato, il giudice deve limitarsi
a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che l'espropriante, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto a tal fine domanda riconvenzionale (Sez.1, 28/05/2012, n. 8442; Sez. 1, 07/12/2011, n. 26357; Sez.1, 23/06/2008, n. 17022; Sez. 1, 20/05/2005,
n. 10688)” (cfr. Cass. Civ., n. 25381/2019, in motivazione).
4. L'esame di tutte le altre questioni risulta assorbito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, nei rapporti tra il ricorrenti e le parti costituite resistenti,
e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) in applicazione dei parametri minimi;
ne consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e Parte_1 Controparte_1 CP_3
nulla sulle spese nei rapporti tra il ricorrente e i resistenti non costituiti CP_4 [...]
per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico EN – Bradano tronco di CP_5
Acerenza – distribuzione 3° lotto”, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Regione Basilicata.
Le spese sostenute da rimangono a suo carico, stante l'inammissibilità del suo Controparte_7 intervento in proprio.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico solidale del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia del per la realizzazione dell'intervento “schema Controparte_5 idrico EN – Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”, del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Basilicata;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento di in proprio;
Controparte_7
- rigetta l'opposizione alla stima proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in € Parte_1 CP_3
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Cozzi che si è dichiarato antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in € Parte_1 CP_4
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Rella, che si è dichiarato antistatario;
- nulla sulle spese nei rapporti tra e i resistenti non costituiti Parte_1 Controparte_5 per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico EN – Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Regione Basilicata;
- le spese sostenute da rimangono a suo carico;
Controparte_7
- pone in via definitiva le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico di . Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 5.3.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 285/23, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Bucciarelli Parte_1 C.F._1
e Ferdinando Belmonte ed elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Salvator Rosa n°122
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliata in Potenza, Corso
XVIII Agosto n. 46
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_2
- (P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Cozzi e con lui elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE
NONCHÉ
(p.i. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Rella CP_4 P.IVA_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura alla via Monte Rosa, n.6
RESISTENTE
NONCHÉ
[...]
per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico EN – Controparte_5
Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”;
Ministero ; Controparte_6
Presidenza del Consiglio dei ministri;
RESISTENTI CONTUMACI
Regione Basilicata
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gallipoli Controparte_7 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Matera alla Via Lucana n. 70 INTERVENUTO
Premesso che:
- con ricorso per opposizione alla stima di indennità di esproprio ex art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 depositato il 30.5.2023, il sig. nella qualità di titolare del fondo ubicato in agro di Parte_1
Banzi (PZ), censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 6 particella 419 superficie mq 11.918, ha adito la Corte di Appello di Potenza in unico grado di merito al fine di: accertare e determinare, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, il giusto ammontare dell'indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e di asservimento del fondo rustico oggetto del decreto di esproprio n. 21 del 26.10.2020 adottato dal per la realizzazione dell'intervento “Schema Controparte_5 idrico EN - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto”, tenendo conto del deprezzamento delle porzioni residue non oggetto di esproprio, dei frutti e del soprassuolo;
condannare le parti resistenti in via solidale o alternativa tra loro al pagamento delle somme dovute per i titoli dedotti nell'atto o di quelle accertate dalla Corte d'Appello: € 55.620,03 + € 16.182,61 =
€ 71.802,64 o in quelle maggiori o minori da determinarsi anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui relativi importi dalla maturazione del diritto al percepimento dei singoli crediti al saldo, nonché al rimborso delle imposte di cui all'art. 40, comma 5, del dPR n.
327/2001; ordinare ai resistenti, in solido tra loro o in via alternativa, di depositare presso la CP_8
Depositi e Prestiti la somma dovuta, con maggiorazione di interessi di legge e di rivalutazione monetaria a far data dalla richiesta al saldo;
condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato anticipato e versato nonché delle spese di registrazione della decisione emananda.
In particolare, il ricorrente ha esposto che:
a) il sig. già destinatario del decreto di occupazione d'urgenza n. 1773 del 18.12.2012, era Pt_1 venuto a conoscenza, benché mai notificatogli, del decreto di esproprio n. 21 del 26.10.2020 adottato dal per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico Controparte_5
EN - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto”, inerente il fondo rustico ubicato in agro di Banzi (PZ), censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 6 particella 419 superficie mq 11.918;
b) l'Autorità espropriante, con ordinanza n. 14 del 18.05.2020 adottata ex art. 26 del d.P.R.
327/2001 e mai notificata, aveva ordinato il deposito della indennità di esproprio provvisoria e nel verbale di quantificazione della indennità del 28.09.2016 (confermato dal verbale del
13.06.2018) aveva quantificato le seguenti indennità: € 17.127,15 per indennità di occupazione d'urgenza; € 26.541,39 per indennità di esproprio per l'interramento delle condotte distributrici;
€
13.824,88 per indennità aggiuntiva coltivatore diretto;
€ 12.124,08 deprezzamento porzione residua particella 418;
c) la stima era stata determinata ex art. 40 e 44 del d.P.R. n. 327/2001 sulla base dei valori agricoli delle colture effettivamente praticate sul predetto fondo rustico, attraverso l'esame di una serie di atti pubblici di compravendita, rilevati nel comprensorio agricolo situato a ridosso della SS 655
Bradanica e compreso nei territori dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio e, tuttavia, i verbali non allegavano un atto pubblico dal quale desumere tutte le caratteristiche tecnico-economiche utili per costruire un comparabile da usare ai fini della valutazione;
d) i verbali contenevano altresì le modalità di calcolo del deprezzamento della porzione di appezzamento residua: € 16.234,83 (45% del valore venale) – verbale del 2016; € 12.124,08 (45% del valore venale) – verbale del 2018;
e) la c.t.p. del dr. agr. era pervenuta a conclusioni diverse da quelle dell'Ente Persona_1 espropriante, in quanto la quantificazione dell'indennità di espropriazione congrua rispetto al valore di mercato prevedeva l'adozione del valore agricolo l'adozione del valore agricolo (€/mq
2,8365 per la indennità di esproprio) e il valore pari ad 1/12 annuo del valore dell'area (€/mq
2,8365/12 = €. 0,23 mq/annui per l'indennità di occupazione), giungendo, in tal modo, ai seguenti valori: € 21.814,62 per indennità di occupazione d'urgenza ed € 33.805,41 per indennità di esproprio per l'interramento delle condotte distributrici, per complessivi € 55.620,03;
f) in merito alla quantificazione della indennità aggiuntiva, essendo venuto meno il criterio dei
VAM di cui all'art. 40, comma 3 d.P.R. n. 327/2001, la determinazione del corrispettivo per la cessione volontaria doveva avvenire sulla base del valore agricolo effettivo per le aree non edificabili e coltivate;
g) la valutazione del terreno era stata effettuata dal c.t.p. applicando il criterio del valore di mercato, con riferimento alla data del 28/09/2016 (momento di riferimento della stima effettuata dall'Ente espropriante), ponendo mente agli standard nazionali ed internazionali in tema di metodologia estimativa, e, in particolare, tenendo conto di tre specifici atti di compravendita di terreni, stipulati nello stesso anno di riferimento della stima o in anni prossimi (postulato dell'attualità);
h) il c.t.p. riteneva congrua la quantificazione del deprezzamento della parte residua nella misura del 45% del valore venale, applicato alla superficie agricola utilizzabile residuale, la cui quantificazione ammontava ad € 16.182,61; i) andavano riconosciuti gli interessi legali sull'indennità di occupazione, pari ad € 1.180,52, e sull'indennità di espropriazione, pari ad € 447,85, per un complessivo pari ad € 1.628,37;
- l' , costituitasi nel presente procedimento con memoria depositata il 19.7.23, Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, deducendo la totale estraneità alla domanda ex adverso proposta, sia sotto il profilo formale che sostanziale, con conseguente difetto assoluto di legittimazione passiva;
- , costituitosi nel presente procedimento con memoria depositata il 22.8.2023, ha Controparte_7 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto egli, nell'approvare il decreto di esproprio n. 21/2020, aveva agito in nome e per conto dell'Organo commissariale in virtù del rapporto di servizio e per il conseguimento dei fini istituzionali propri dell'Organo commissariale, e, pertanto, la legittimazione passiva sussisteva eventualmente in capo all'Organo di amministrazione;
sosteneva che la sua condotta non era connotata da profili di responsabilità riconducibili allo schema dell'art. 28 Cost.; rilevava inoltre che anche l'Organo commissariale era carente di legittimazione passiva, in quanto il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento “Schema IC EN -
Bradano Tronco di Acerenza - Distribuzione III Lotto” era stato nominato ai sensi dell'art. 163 d. Lgs.
163/2006 e, segnatamente, in sostituzione dell'ente Regione Basilicata, “soggetto aggiudicatore” delle opere infrastrutturali;
pertanto, con il completamento delle opere, l'Organo commissariale era venuto a cessare dalle funzioni, così come previsto dal d.p.c.m.
9.12.2014 di nomina del Commissario
Straordinario, laddove era sancito che "l'incarico commissariale si intende espletato con il verbale di collaudo dell'opera"; risalendo il verbale di collaudo al 18.11.2021, era a tale data che vi era stata cessazione dalle funzioni dell'Organo commissariale, come confermato dalle note ministeriali n.
4945/2022 e n. 11973/2022 e dalla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8403/2022 con la conseguenza che tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere restavano affidate al “soggetto aggiudicatore” che, nel caso di specie, era la Regione Basilicata;
per mero scrupolo difensivo eccepiva che le indennità erano state calcolate secondo i parametri di legge per i terreni agricoli e che i valori indicati dal C.T.P. erano manifestamente inattendibili;
- l' costituitosi nel presente procedimento con memoria depositata il 1.9.23, ha chiesto, in CP_3 via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso a seguito della liquidazione dell'Ente ai sensi dell'art. 21, commi 10 e 11, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, come modificato dalla L. n. 74/2023 di conversione del D.L. n. 44/2023; e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
- costituitasi nel presente procedimento con memoria depositata il giorno 11.9.23, ha CP_4 chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione delle domande del ricorrente e comunque l'infondatezza delle stesse domande;
- autorizzata, su richiesta del ricorrente, la chiamata in causa della Regione Basilicata, in data 13.9.23 il ricorrente ha notificato a mezzo pec l'atto di chiamata in causa del terzo e, tuttavia, la Regione
Basilicata non si è costituita;
- all'udienza del 30.4.23 il c.t.u., dott. agr. , nominato con ordinanza del 17.1.24, Persona_2 ha prestato il giuramento e, in data 21.10.2024 ha depositato l'elaborato peritale.
Tutto ciò premesso,
OSSERVA
1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, con pec del 14.6.23, al per la realizzazione dell'intervento “schema idrico Controparte_5
EN – Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”, al Ministero Controparte_6
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i predetti resistenti non si sono costituiti e
[...] pertanto devono essere dichiarati contumaci;
anche la Regione Basilicata, nonostante la rituale notificazione dell'atto di chiamata in causa, con pec del 13.9.2023, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'ing. si è costituito in giudizio in Controparte_7 proprio, sull'erroneo presupposto di essere stato evocato in giudizio in questa veste, mentre la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, effettuata a mezzo pec presso il suo domicilio digitale, è stata, in realtà, indirizzata al “
[...]
(C.F. Parte_2
)” ed eseguita presso il legale rappresentante pro tempore ing. ai sensi P.IVA_4 Controparte_7 dell'art. 145 c.p.c. -cfr. relata di notifica-. Ne consegue che il suo intervento risulta inammissibile. 3. Nel merito, l'opposizione proposta dal ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Ed invero, dall'elaborato peritale redatto dal CTU dott. agr. cui argomentazioni Persona_3
e conclusioni risultano condivisibili, in quanto prive di vizi logico giuridici, anche tenuto conto della risposta fornita alle osservazioni formulate dalle parti- emerge quanto segue.
Con deliberazione n. 3/2008 del 25/01/2008 il CIPE ha approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, il progetto dei lavori denominati “Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) – Schema idrico EN-Bradano – Tronco di Acerenza – Distribuzione
III Lotto – Approvazione progetto definitivo (CUP G86G06000020005)”, individuando la Regione
Basilicata quale soggetto aggiudicatore.
Con decreto di occupazione d'urgenza n. 1773 del 18/12/2012, emesso dal Commissario
Straordinario dell' (all'epoca soggetto aggiudicatore e autorità espropriante in virtù della CP_3 deliberazione CIPE n. 59 del 03/08/2011), è stata disposta a favore dell'ente espropriante CP_3
l'occupazione anticipata d'urgenza, preordinata all'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Banzi (PZ) e interessanti anche l'immobile del ricorrente (livellario).
In data 14/02/2013 è stata effettuata l'immissione nel possesso dell'immobile precitato, come da verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatto in tale data.
Con deliberazione n. 27 del 01/08/2014 il , preso atto della messa in liquidazione dell' Pt_3 CP_3 ha individuato nella Regione Basilicata il nuovo soggetto aggiudicatore.
Con D.P.C.M. del 09/12/2014, l'ing. già Commissario Straordinario dell' Controparte_7 CP_3
è stato nominato “Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento Schema idrico EN-
Bradano – Tronco di Acerenza – Distribuzione III Lotto”.
Con decreto Commissariale n. 10 del 21/07/2015 sono stati prorogati i termini di dichiarazione di pubblica utilità a tutto il 05/08/2017. Successivamente, con decreto Commissariale n. 40 del
14/07/2016, è stata approvata la perizia di variante e si è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, con la conseguente rinnovazione dei termini di pubblica utilità per ulteriori 5 anni dalla data di adozione del precitato decreto.
Con i verbali del 28/09/2016 e del 13/06/2018, sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere al ricorrente. Il Commissario Straordinario, con decreto n. 14 del 18/05/2020, ha disposto il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione interessanti anche gli immobili del ricorrente presso il servizio della Cassa Depositi e Prestiti di Potenza.
Con successivo decreto n. 21 del 26/10/2020, il Commissario Straordinario ha disposto, in favore del
Demanio Pubblico dello Stato, l'esproprio permanente degli immobili interessati dall'opera realizzata, comprendente anche i terreni del ricorrente. Dopo aver ricostruito la vicenda espropriativa, il CTU ha provveduto alla stima dei beni oggetto di causa.
L'appezzamento di terreno interessato dalla procedura espropriativa -di cui il ricorrente Parte_1 risultava livellario- è ubicato nel Comune di Banzi (PZ) e, al momento dell'immissione in possesso, era identificato in catasto terreni al foglio n. 6 particella n. 45. I frazionamenti, intervenuti a seguito della procedura espropriativa, hanno determinato una variazione del piano particellare originario e nuove numerazioni delle particelle catastali derivate.
Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Banzi risulta che, all'epoca della emanazione del provvedimento di esproprio (26/10/2020), l'area individuata dalle particelle nn. 418
(ex 45) – 466 (ex 419 ed ex 45) del foglio 6, ricadeva in zona agricola E.
Pertanto, i terreni oggetto di causa devono essere considerati terreni agricoli ovverosia destinati ad attività agricola e non suscettibili di edificazione, se non per costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività stessa, di tipo abitativo o non abitativo, in base alle previsioni dello strumento urbanistico.
Sul punto, occorre aggiungere che al decreto n. 14 del 18.5.2020 -col quale sono state determinate le indennità di esproprio e di occupazione- è allegato l'elenco dei soggetti interessati dalla procedura di esproprio e, con riferimento alla posizione di , livellario, risulta che concedente è il Parte_1
Demanio dello Stato, asse Ecclesiastico.
Ciò posto, il CTU ha chiarito che, per potere effettuare la stima del fondo tramite procedura diretta è necessario poter disporre di numerosi dati relativi a compravendite di terreni il più possibile simili a quello oggetto di stima e, tuttavia, le indagini ipocatastali effettuate hanno evidenziato che nell'intervallo temporale 2019 – 2020, per la zona omogenea interessata, non sono stati riscontrati atti di compravendita -né risultano utilizzabili gli atti prodotti dal ricorrente, avendo il CTU spiegato, nella risposta fornita alle osservazioni formulate dal ricorrente, che trattasi di atti di compravendita che sono, per un verso, relativi ad anni precedenti alla data del decreto di esproprio (2011 – 2013 –
2016) o ad anni successivi alla data del decreto di esproprio (settembre 2022 e febbraio 2023), per altro verso, relativi a terreni con caratteristiche intrinseche ed estrinseche diverse da quelle dei terreni oggetto di causa e, per altro verso ancora, relativi a cessioni di terreni che includono in alcuni casi il trasferimento, a favore dell'acquirente, di titoli definitivi agli aiuti comunitari e in un altro caso il trasferimento di un immobile D10 dotato di rendita catastale (che hanno avuto di sicuro un'incidenza sul valore di tali compravendite)-. In assenza di tali informazioni, il CTU ha condivisibilmente ritenuto opportuno consultare la banca dati del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) che, a livello delle singole regioni, analizza l'evoluzione in atto nel mercato fondiario e degli affitti dei terreni agricoli, al fine di reperire i valori fondiari pubblicati per l'arco temporale (anni 2019 – 2020) e ha altresì acquisito i valori estrapolati dalla banca dati dell'Osservatorio Immobiliare dei Valori Agricoli di che monitora annualmente CP_9
l'andamento dei valori agricoli a livello provinciale.
Ha concluso che i dati acquisiti da tali banche dati evidenziano che, nella zona interessata e nel citato arco temporale, per i seminativi irrigui i valori si attestavano su un valore medio di 2,225 euro/mq.
Ha ritenuto detto valore medio adeguato al terreno in questione, evidenziando che i valori massimi riscontrati -più vicini a quelli attribuiti dal CTP del ricorrente- si riferiscono ai migliori seminativi irrigui presenti nella zona, aventi una migliore giacitura ed un accesso al fondo più agevole;
in particolare, le particelle indicate negli atti e utilizzate come comparabili dal CTP hanno una posizione più agevole e strategica rispetto alle vie principali (SP 79, SP 168 e SS 655) e, dal punto di vista della acclività, sono più pianeggianti e hanno pendenze inferiori al 5%, mentre il fondo oggetto di stima ha pendenze che variano dal 12% al 15%; quindi il valore medio calcolato, determinato utilizzando le citate banche dati, meglio si avvicina al più probabile valore di mercato del fondo in questione, proprio tenendo conto delle caratteristiche del bene oggetto di stima e dell'intervallo temporale a cui riferire la stima stessa.
Il CTU ha poi proceduto anche ad effettuare una stima del valore venale di mercato dei terreni oggetto di causa utilizzando la procedura indiretta, basata sulla capitalizzazione del reddito spettante al capitale fondiario costituito dalla terra e da quanto su di essa stabilmente investito.
A tal fine, ha spiegato di aver utilizzato i dati rilevati nel mercato degli affitti dei terreni agricoli della zona, ritenendo che i canoni di locazione annui, rilevati sempre nella banca dati del CREA nel medesimo intervallo temporale (2019 - 2020) e per la medesima area omogenea, riflettessero in maniera più adeguata le potenzialità reddituali dei fondi in questione. Per la redditività media per mq dei fondi oggetto di stima, il consulente ha utilizzato il valore del canone medio di affitto registrato nel biennio per la zona omogenea di riferimento.
All'esito dell'utilizzo della formula di matematica finanziaria utile a capitalizzare i redditi, ha quantificato il valore di mercato dei terreni in questione in un importo pari ad euro 2,056 per mq.
Il CTU ha pertanto concluso che, tenuto conto dei valori stimati con la procedura diretta e con quella indiretta, il valore di euro 2,227 per mq, riconosciuto dall'autorità espropriante al ricorrente, rappresenta un giusto prezzo e un adeguato ristoro per l'espropriazione subita;
ha quindi quantificato in euro 26.541,39 l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio (11.918 mq x 2,227 euro/mq = euro 26.541,39). Ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione legittima, il CTU ha spiegato che le superfici di terreno occupate sono variate nel tempo;
in particolare, dal primo verbale di immissione in possesso
(redatto il 14/02/2013) emerge che l'iniziale superficie occupata è stata di mq 10.655, poi, nelle more del tempo necessario all'adozione del decreto di esproprio (26/10/2020), l'iniziale superficie occupata
è stata incrementata di ulteriori mq 4.941 (cfr. verbale del 28/09/2016), fino ad arrivare ad una superficie complessiva occupata di mq 23.070 (come risulta dal verbale del 13/06/2018).
Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 327/2001, l'indennità di occupazione legittima viene determinata per ogni anno di occupazione in misura pari a un dodicesimo del valore dovuto in caso di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità annua.
Sul punto, il CTU ha spiegato che, per quanto riguarda l'indennità per l'occupazione temporanea d'urgenza delle superfici espropriate (mq 11.918), ha tenuto conto del fatto che mq 10.665 sono stati occupati dal 14/02/2013 al 26/10/2020 (data del decreto di esproprio), mentre i restanti mq 1.253 sono stati occupati dal 28/09/2016 alla data del decreto di esproprio.
Per quanto riguarda l'indennità per l'occupazione temporanea d'urgenza relativa alle superfici non preordinate all'esproprio di complessivi mq 11.152, pari a (23.070 - 11.918) e derivante dalla differenza tra la superficie complessivamente occupata -indicata nel verbale del 13/06/2018- e quella espropriata, il consulente ha tenuto conto del fatto che mq 3.688, cioè (4.941 - 1.253), sono stati occupati dal 28/09/2016 fino alla data del decreto di esproprio, mentre i restanti mq 7.464 cioè (11.152
- 3.688), sono stati occupati dal 13/06/2018 alla data del decreto di esproprio;
pertanto, ha quantificato le indennità di occupazione spettanti nel complessivo importo di euro 22.150,62.
Sotto il profilo del deprezzamento dei terreni residui, il CTU ha verificato che, dall'analisi degli atti presenti nel fascicolo di causa, dall'esame delle opere realizzate sui terreni espropriati, dal sopralluogo effettuato sui fondi in questione, tenuto conto della originaria dimensione e forma geometrica della particella n. 45, nonché delle superfici interessate dalla procedura di esproprio, si rileva un significativo deprezzamento delle superfici residuate dopo la procedura espropriativa.
Infatti, la particella n. 418 (derivata dal frazionamento della originaria particella n. 45 e rimasta nella disponibilità del ricorrente), per effetto dell'esproprio, ha subìto un significativo ridimensionamento nella superficie e la sua forma geometrica è diventata molto irregolare;
la configurazione attuale della detta particella risulta essere completamente differente da quella originaria;
tale forma rende più onerose e difficoltose tutte le operazioni colturali effettuabili su tale appezzamento con conseguente riduzione del valore di mercato dello stesso;
per tutte queste considerazioni il valore di mercato di tale appezzamento di terreno è stato compromesso, almeno nella sua parte seminativa di circa mq
13.815, nella ragionevole misura del 45%, come del resto era già stato prospettato nel verbale del 28/09/2016; pertanto, il valore del deprezzamento della particella n. 418 rimasta nella disponibilità del ricorrente è stato dal CTU determinato nell'importo di Euro 13.844,70 (euro 2,227 x mq 13.815
x 0,45 = euro 13.844,70).
Per quanto riguarda l'indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, di cui al quarto comma dell'art. 40 D.P.R. 327/2001 -quantificata dall'autorità espropriante nell'importo di Euro 13.824,88-, il CTU ha evidenziato che tra la documentazione prodotta in giudizio non è stato rinvenuto alcun documento attestante la qualifica di coltivatore diretto/IAP in capo al ricorrente e che, in particolare, non è stata prodotto né un certificato CP_1 di iscrizione alla gestione previdenziale agricola , né copia del fascicolo aziendale, costituito presso l'organismo pagatore Agea, da cui riscontrare la conduzione dei terreni in questione in capo al ricorrente, né copia di una visura camerale della sua azienda agricola, né detti dati sono stati forniti dal CTP del ricorrente;
ne consegue che, non risultando forniti i dati necessari a verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, la stessa non può essere riconosciuta in questa sede.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che la somma complessivamente spettante a
è pari ad Euro 62.536,71 -di cui Euro 26.541,39 a titolo di indennità di esproprio, Euro Parte_1
22.150,62 a titolo di indennità di occupazione legittima, Euro 13.844,70 a titolo di indennità per deprezzamento del fondo residuo-.
Avendo l'autorità espropriante riconosciuto una somma -pari ad Euro 69.617,5 (di cui Euro 17.127,15 per indennità di occupazione d'urgenza, Euro 26.541,39 per indennità di esproprio per l'interramento delle condotte distributrici, Euro 13.824,88 per indennità aggiuntiva coltivatore diretto ed Euro
12.124,08 per deprezzamento porzione residua particella 418)- superiore a quella giudizialmente determinata -pari ad Euro 62.536,71-, l'opposizione alla stima proposta dal ricorrente deve essere rigettata.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima è la congruità e conformità dell'indennità di espropriazione ai criteri di legge;
dal coordinamento di tale principio con quello della domanda deriva che l'opposizione proposta dal solo espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda tempestivamente formulata dall'espropriante; nel caso in cui l'accertamento conduca ad un tale risultato, il giudice deve limitarsi
a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che l'espropriante, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto a tal fine domanda riconvenzionale (Sez.1, 28/05/2012, n. 8442; Sez. 1, 07/12/2011, n. 26357; Sez.1, 23/06/2008, n. 17022; Sez. 1, 20/05/2005,
n. 10688)” (cfr. Cass. Civ., n. 25381/2019, in motivazione).
4. L'esame di tutte le altre questioni risulta assorbito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, nei rapporti tra il ricorrenti e le parti costituite resistenti,
e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) in applicazione dei parametri minimi;
ne consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e Parte_1 Controparte_1 CP_3
nulla sulle spese nei rapporti tra il ricorrente e i resistenti non costituiti CP_4 [...]
per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico EN – Bradano tronco di CP_5
Acerenza – distribuzione 3° lotto”, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Regione Basilicata.
Le spese sostenute da rimangono a suo carico, stante l'inammissibilità del suo Controparte_7 intervento in proprio.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico solidale del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia del per la realizzazione dell'intervento “schema Controparte_5 idrico EN – Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”, del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Basilicata;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento di in proprio;
Controparte_7
- rigetta l'opposizione alla stima proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in € Parte_1 CP_3
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Cozzi che si è dichiarato antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in € Parte_1 CP_4
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Rella, che si è dichiarato antistatario;
- nulla sulle spese nei rapporti tra e i resistenti non costituiti Parte_1 Controparte_5 per la realizzazione dell'intervento “Schema idrico EN – Bradano tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto”, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Regione Basilicata;
- le spese sostenute da rimangono a suo carico;
Controparte_7
- pone in via definitiva le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico di . Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta