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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 415/2023 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2023 R.G.A.C., vertente tra
Avv. , (C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC), rappresentata e difesa da sé medesima, domiciliata in Melito Porto Salvo (RC) alla via
Andrea Costa n. 17
ATTRICE IN REVOCAZIONE
e
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sant' Controparte_1 C.F._2
Eufemia d'Aspromonte (RC), C.so Umberto n. 213, presso lo studio dell'Avv. Antonino Tripodi del
Foro di Palmi, CF , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._3 foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
Oggetto: revocazione della sentenza n. 169/2023, emessa nell'ambito del procedimento R.G. n.
327/2020, da questa Corte in data 24/02/2023 e pubblicata in data 27.02.2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.09.2012, agiva dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria – RGNR 2928/2012 – al fine di richiedere la separazione personale con addebito a carico del marito, , il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore Controparte_1 Per_ non inferiore ad € 800,00 mensili ed in favore della figlia , nata il [...], per un importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Ella, in particolare, allegava un ingiustificato e prematuro allontanamento dalla casa coniugale del marito il quale, inoltre, si era gravemente sottratto ai propri doveri di assistenza morale e materiale, soprattutto nei confronti della figlia, per cui ella lo aveva denunciato in sede penale.
Secondo la ricorrente, le violazioni da parte del marito dei doveri familiari e, in particolare, il trasferimento di questi presso la sede di Como per motivi di lavoro, avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con memoria depositata il 18.12.2012, si costituiva , il quale contestava il Controparte_1 contenuto delle difese avversarie, adduceva ragioni lavorative a giustificazione dell'assenza prolungata dalla casa familiare, consistenti nella necessità di esercitare la professione di avvocato presso lo studio del padre sito in Sinopoli, in particolare dopo la malattia di quest'ultimo, al fine di reperire le risorse per la famiglia.
Il resistente, quindi, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie e la commisurazione dell'assegno in favore della figlia in ragione di proprio reddito da lavoro dipendente, l'affido e la collocazione della minore presso la madre, con diritto di visita in proprio favore, non opponendosi all'assegnazione alla moglie della casa familiare.
Il giudizio avviato dalla è stato successivamente riunito con quello avviato dal marito con ricorso Pt_1 depositato il 10.12.2012 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed iscritto a RGNR 3319/2012.
Il , imputando la crisi coniugale ad una mancanza di dialogo e di progettualità tra le parti CP_1
(dovuta, in particolare, ad una condotta ostruzionistica della moglie, la quale si sarebbe rifiutata di raggiungere il marito trasferitosi a Como per motivi di lavoro), ha chiesto la separazione personale con addebito alla moglie e la determinazione dell'assegno mensile in favore della figlia in misura compatibile con le proprie contenute risorse economiche.
Con ordinanza presidenziale depositata il 27.04.2013, veniva disposta: «a) l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
b) l'affido condiviso della minore con sua collocazione presso la madre;
c) la facoltà del padre di incontrare la figlia esclusivamente in Calabria;
d) l'assegnazione alla madre della casa familiare;
e) l'obbligo per il di corrispondere in via provvisoria alla figlia CP_1 assegno di mantenimento mensile di € 800,00 annualmente rivalutato secondo indice Istat oltre la metà delle spese straordinarie nell'interesse della minore», con rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1306/2016 veniva disposta la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa in istruttoria per le ulteriori statuizioni.
Con sentenza n. 194/2020 pubblicata l'8.2.2020, a definizione dei procedimenti riuniti nn.
2928/2012 e 3319/2012, il Tribunale adito rigettava la domanda di addebito della separazione proposta da ciascun coniuge, nonché la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1 Con ricorso in appello depositato in data 19.6.2020, impugnava la sentenza di Parte_1 primo grado e contestava il rigetto della propria domanda di addebito della separazione per erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti e del materiale probatorio offerto in giudizio e l'insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui veniva rigettata la domanda di mantenimento in suo favore. Inoltre, lamentava l'omessa pronuncia in merito ai ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. dalla stessa presentati in via incidentale nelle date del 17.4.2018 e 17.4.2019 e impugnava la sentenza nella parte in cui compensava le spese di giudizio senza pronunciarsi sulle spese relative ai sub-procedimenti instaurati.
In data 12.09.2020 si costituiva chiedendo, in via preliminare, la trasmissione degli atti CP_1 alla competente Procura della Repubblica per utilizzo nel ricorso di espressioni integranti profili di reato ed eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi ex artt. 342 e 434 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 169/2023, pubblicata in data 27.02.2023, la Corte d'Appello di Reggio Calabria così decideva:
“-accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
[...]
- dichiara inammissibile l'appello nella parte riguardante le domande ex art. 709- ter c.p.c.;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.”
Con atto di citazione in revocatoria ex art 395 c.p.c., depositato in data 17.08.2023,
[...]
agiva in giudizio avverso la sentenza n. 169/2023 pubblicata in data 27.02.2023 dalla Parte_1
Corte d'Appello di Reggio Calabria. Parte appellante lamentava che:
- La sentenza era frutto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa poiché il non era solo titolare di stipendio; CP_1
- Vi era stato un travisamento di fatti poiché il giudice non aveva vagliato le effettive sostanze del incorrendo in un dolo processuale revocatorio. CP_1
Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'azione revocatoria, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 30.11.2023 ed eccepiva:
- Preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di revocazione ex art. 39 c.p.c. per la sua genericità ai sensi dell'art. 398 c.p.c. e per la violazione del termine ex art. 325 e 326 c.p.c.;
- nel merito, il rigetto del gravame straordinario per infondatezza in fatto ed in diritto, con rigetto ed inammissibilità delle richieste istruttorie formulate;
- ai sensi dell'art. 96, comma 3° cpc e in presenza dei requisiti normativi, di provvedere d'ufficio alla condanna di controparte come per legge.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 31.01.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc., sulla scorta dell'orientamento della Corte di Cassazione che, pronunciandosi nell'analogo caso di revocazione di una pronuncia resa in materia di divorzio, ha ritenuto che “Pur nell'assenza di alcuna particolare previsione nell'art. 4 l.
n. 898 del 1970, il rito camerale è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenza di appello pronunciata in materia di divorzio, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo di impugnazione (art. 400 c.p.c.) - le norme stabilite davanti a lui, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che la Corte di appello, investita della cognizione di divorzio da essa pronunciata, può decidere la controversia nella stessa prima udienza di comparizione e di trattazione, non trovando applicazione, in materia, in ragione dello svolgimento del procedimento secondo il rito camerale, la disposizione di cui all'art. 352 c.p.c.” (Cassazione civile sez. I, 03/07/2008, n.18433)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata “concisamente”, secondo il disposto ex art. 118 disp. att. c.p.c., e conforme al principio della sinteticità degli atti, affermato dalla Cassazione (sent. n. 21297/2016), con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (ex multis, Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509). Pertanto, eventuali questioni non trattate dal collegio non vanno ritenute come omesse, potendo risultare assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con il decisum del giudicante.
Il ricorso per revocazione è infondato e va rigettato.
Preliminare ad ogni decisione nel merito della controversia, è l'esame delle eccezioni sollevate dal resistente in merito al mancato rispetto dei termini a comparire ed alla tempestività della proposizione del mezzo di gravame.
In ordine alla prima delle eccezioni sollevate dal convenuto in revocatoria, afferente alla nullità dell'atto di citazione in revocatoria ed al mancato rispetto dei termini a comparire, con ordinanza del 12 marzo 2024 la Corte si era già pronunciata in tali termini: “Ritenuto, ai fini della verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, che: l'atto di citazione così come proposto, con indicazione dell'udienza per la data del 12.12.2023, è stato notificato all' Avv. Tripodi, difensore del , il 13.08.2023 e, cessata CP_1 la sospensione dei termini per il periodo feriale, il termine a comparire, in vista dell'udienza del 12.12.2023,
è stato rispettato e, nel caso in cui l'atto avesse dovuto essere notificato alla parte personalmente e non al difensore, si tratterebbe di notifica nulla e non inesistente;
a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, il
Presidente ha fissato per la comparizione l'udienza del 26.02.2024, con termine per notifiche entro il
30.10.2023; l'atto di citazione ed il decreto sono stati notificati al convenuto personalmente con raccomandata
a/r spedita il 23.10.2024 e la compiuta giacenza si è perfezionata il 10.11.2023 e anche in tal caso i termini a comparire sono stati rispettati;
la notifica ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinata, giacché il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio e, pur avendo eccepito la nullità della citazione, alcunché ha lamentato in punto di violazione del diritto di difesa, alla cui tutela è preordinato il termine a comparire, sì che non vi sono adempimenti preliminari da assolvere a tal fine.”
In merito alla seconda eccezione sollevata, ed alla osservazione fatta dal convenuto in revocatoria secondo cui la domanda di revocazione va proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della falsità, con conseguente decadenza della dalla possibilità di Pt_1 proporre tale mezzo di impugnazione straordinaria, occorre effettuare una distinzione.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni per l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, nonché “per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo contro le sentenze delle corti di appello”, e di sessanta giorni per il ricorso per cassazione. Il termine, in questi casi, decorre dalla notificazione della sentenza. Per contro, in caso di mancata notificazione della sentenza, l'art. 327 c.p.c. stabilisce la decadenza dall'impugnazione per l'appello, per il ricorso per Cassazione e per la revocazione per
i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso specifico, la ricorrente ritiene sussistere le ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c. n. 1 e 4.
Poiché la sentenza impugnata in questa sede è stata pubblicata in data 27.02.2023 e non risulta essere stata notificata, l'impugnazione per revocazione, avvenuta con atto depositato in data 17.08.2023 e notificato alla controparte in data 13.08.2023, essendo avvenuta entro il termine lungo di cui all'art. 325 c.p.c., deve considerarsi tempestiva quanto alla ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
In ordine alla ipotesi di cui all'art. 395 n. 1, per espressa previsione normativa, i termini stabiliti dall'art. 325 c.p.c. sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Ne consegue che, poiché per espressa affermazione dell'odierna attrice, ella sospettava già da tempo che la situazione reddituale prospettata dal non fosse corrispondente a quella reale (cfr. CP_1
l'atto introduttivo del presente giudizio in cui ella afferma che “LA RELAZIONE della gdf dell'aprile 2022 ( disposta da Pm ) in modo chiaro ha rappresentato l'esistenza di altre somme e conti non vagliati e su cio' il gip ha deciso di non archiviare e di imporre indagini mirate”), l'impugnazione proposta, quanto al disposto dell'art. 395 c.p.c. n. 1, deve ritenersi tardiva.
Del resto, anche a voler diversamente ammettere, il gravame non può trovare accoglimento.
Ed infatti, la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia utilizzabile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge).
Quanto alla predetta ipotesi di cui all'art. 395 n. 1, ha in tali termini indicato i Parte_1 motivi dell'impugnazione proposta: “La Corte, infatti, ha errato nel valutare i redditi del CP_1 come solo redditi di lavoro (stipendio di FUNZIONARIO.) LA CORTE DI APPELLO E' STATA
INDOTTA IN ERRORE DAGLI ACCERTAMENTI DELLA GDF INCOMPLETI E NON
CORRISPONDENTI AI DATI BANCARI E POSTALI E DI GESTIONI SEPARATE E TITOLI E
CREDITI DEL LUPPINO DOMENICO per come posto dal sig gip dottoressa nel Pt_2 procedimento 5053/20 e DALLE CONDOTTE DEL LUPPINO DOMENICO VOLTE AD
OCCULTARE CON GIRACONTI, vedasi richiesta di archiviazione del pm dott Lojodice in cui lo stesso afferma che il aveva operato dei giroconti, ma per il pm le condotte sarebbero, ormai, CP_1 andate prescritte.”
L'art. 395 n. 1 richiedendo il dolo di una delle parti in danno dell'altra, presuppone che la parte abbia posto in essere artifici e raggiri soggettivamente indirizzati ed oggettivamente idonei a pregiudicare la difesa della controparte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. n. 23866/2008; Cass. n. 4936/2010; Cass. n. 3488/2013; Cass. n.
12875/2014; Cass. n. 31211/2022).
Ciò premesso, esaminando la doglianza formulata da parte attrice, è evidente l'insussistenza del vizio revocatorio denunciato.
Ella si duole del fatto che il avrebbe occultato la reale consistenza delle sue disponibilità CP_1 economiche, effettuando “giroconti e chiusura di conti e apertura nuovi conti” in tal modo celando
“la verità in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio” (pag. 9 atto introduttivo), così impedendo un corretto convincimento dell'autorità giudiziaria adita, fuorviandone il percorso decisionale.
È proprio il presupposto da cui muove l'odierna attrice in revocatoria e, cioè, che il giudice sia stato fuorviato nel processo decisionale dal comportamento tenuto dal , che non trova conferma CP_1 nella sentenza impugnata.
Ed invero, nella pronuncia oggetto di gravame, l'organo giudicante dopo avere rilevato che non emerge dagli atti una maggiore disponibilità economica del , rileva altresì che: “Ogni
CP_1 ulteriore accertamento in ordine alla situazione patrimoniale dell'appellato – in particolare in ordine ai saldi dei conti intestati al – deve ritenersi ininfluente ai fini della decisione. L'appellante omette di allegare
CP_1 in quali termini la separazione dal marito ha negativamente inciso sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A questo riguardo va rimarcato che è stata la stessa appellante a far presente che il
CP_1 non ha utilizzato le risorse per le esigenze della famiglia, riferendo che «l'unica cosa che sapeva dire è che lei non avrebbe mai preso i suoi soldi» (pag. 6 ricorso introduttivo). L'appellante ha dedotto la «reticenza del dott. e la sua non collaborazione economica nella conduzione familiare» (cfr pag. 14 del ricorso).
CP_1
Dunque, delle due l'una: o il non gode di significative risorse ulteriori rispetto a quelle già emerse, CP_1 nel senso che tali risorse non sono tali da determinare una disparità in favore del rispetto alla CP_1 richiedente. In questo caso è superfluo compiere approfondimenti circa la situazione patrimoniale del
, perché rimane escluso comunque il requisito della disparità economica tra i coniugi. Oppure il CP_1
possiede risorse economiche significative ulteriori rispetto a quelle già emerse;
ma tali risorse non CP_1 si sono mai tradotte in accrescimento del tenore di vita matrimoniale. In questo caso è ravvisabile il requisito disparità, però comunque deve ritenersi che i redditi dell'appellante sono adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.”
Dunque, l'organo giudicante ha ritenuto che, quand'anche fosse dimostrato che il avesse CP_1 percepito maggiori redditi di quelli dichiarati e ne avesse quindi occultato una parte, comunque ciò non avrebbe potuto incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento che le era dovuto, non avendo ella dimostrato, anzi, avendo ella espressamente negato, che tali risorse economiche si erano tradotte in un miglioramento del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Tale ragionamento ha portato ad escludere anche la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.
Ne consegue che nel caso specifico, non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 1.
Nemmeno può ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 poiché “a norma dell'art. 395, c. 1, n. 4, una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa”. (Cass. Sezioni Unite n. 1666/2009).
Ciò premesso, si ritiene utile riportare i dati normativi e gli approdi giurisprudenziali in relazione all'istituto della revocazione di cui all'art. 395, c. 1, n. 4 c.p.c., oggetto della domanda di parte attrice.
Tale articolo prevede che la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado possa essere impugnata per revocazione se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Tale errore è ravvisabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nell'affermare che: - si deve trattare di una specie di “abbaglio dei sensi” cioè di un travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista che conduce a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti e viceversa. Si deve trattare, in sostanza, di una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza che deve emergere con carattere di evidenza, obiettività e rilevabilità immediata.
Insomma, una distrazione del giudice che non si accorge che dagli atti del processo emerge chiaramente l'esistenza o inesistenza di un fatto del quale bisognava tenere conto; - l'errore revocatorio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione o interpretazione di fatti storici, ma deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti ed i documenti di causa senza necessità di argomentazioni induttive o particolari indagini ermeneutiche;
- l'errore deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Da ciò consegue che non può essere oggetto di revocazione una sentenza fondata su più ragioni concorrenti quando una sola di esse venga censurata per errore di fatto;
- la falsa percezione della realtà processuale deve attenere a un punto non controverso e sul quale la sentenza non abbia espressamente pronunciato. L'esistenza o l'inesistenza del fatto non deve avere cioè formato oggetto di discussione e non deve essere stato punto della controversia sulla quale il giudice si sia pronunciato a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali, giacché in tal caso non di errore di fatto potrebbe parlarsi bensì di errore di diritto;
- errore denunciabile con l'impugnazione di cui all'art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c., si differenzia dall'errore materiale emendabile con la semplice procedura di correzione prevista dall'art. 287 c.p.c. perché l'errore materiale emerge dalla stessa lettura della sentenza mentre l'errore revocatorio cade su un fatto innegabile e incontestabile fornito dal contenuto degli atti processuali che il giudice ha semplicemente letto male o ha ricordato in maniera inesatta nel momento in cui si è trovato a dare forma alla sua decisione che così scaturisce in maniera difforme e fuorviata.
Nello specifico, secondo la prospettazione della , l'errore di fatto in cui sarebbe incorso Pt_1
l'organo giudicante sarebbe consistito nel non tenere conto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, della circostanza che egli non solo fosse percettore di uno stipendio, ma altresì proprietario di beni mobili ed immobili (La sentenza è frutto anche di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa PERCHE' IL ( a prescindere dalle condotte di occultamento) non CP_1 era soggetto solo titolare di stipendio. La corte non ha considerato il bene patrimoniale mobiliare ed immobiliare del . (Cass. civ. n. 16439/2021)”). CP_1
È tuttavia evidente, come già osservato, che non sussistono elementi per ritenere che, anche ove il collegio avesse omesso di considerare tale dato, la statuizione resa sarebbe stata diversa ove ne avesse tenuto conto.
È appena il caso di ribadire che l'organo giudicante ha fondato la propria decisione anche sulla circostanza che l'appellante ha sempre dedotto la reticenza del marito e la sua non collaborazione nella conduzione della famiglia.
Poiché l'assegno di mantenimento, in sede di separazione coniugale, ha la funzione di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (in tali termini si è espressa, anche di recente, la Corte di Cassazione: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545) e poiché ella non ha dimostrato in che termini l'apporto economico dell'ex coniuge fosse necessario a tal fine, ne deriva che la mancata considerazione di tale aspetto non può assumere rilevanza e non potrebbe comportare una decisone dal contenuto diverso.
Su tali presupposti il ricorso per revocazione va quindi rigettato.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c
Il convenuto in revocazione chiede altresì la condanna della per la responsabilità aggrava di Pt_1 cui all'art. 96 c.p.c.
Rileva che emerge “l'abuso del processo operato da parte dell'attrice che ha intentato un'azione temeraria, sganciata dai consolidati canoni giuridici in materia e che comporta una concreta responsabilità processuale aggravata adeguatamente sanzionabile al fine di scoraggiare l'abuso del processo e di preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie.
Il caso concreto è inquadrabile nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con la quale il legislatore ha inteso generalizzare ed estendere ad ogni grado di giudizio la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa.”
Anche tale domanda non è meritevole di accoglimento.
Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).” (Cassazione civile sez. III, 30/12/2023, n.36591).
Dolo e colpa grave, ravvisabili anche nella consapevolezza, o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale
o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Tali estremi, invero, non sono ravvisabili nella condotta processuale della ove si consideri che Pt_1 il presupposto fattuale da cui ella muove, cioè l'esistenza di giroconti, nonché la chiusura e l'apertura di conti correnti da parte del , è una circostanza realmente verificatasi. CP_1
Spese di giudizio
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (“In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c..” Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024)
Pertanto, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 (il valore della causa sarebbe pari ad € 800x24=19.200), utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n.
55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, ed applicando i valori medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi, considerato che alcuna attività istruttoria è stata svolta – tali spese sono liquidate in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922 per la fase di istruzione/trattazione; € 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto,
a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato (ed al cd.
“raddoppio” in caso di soccombenza) (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23914 del 02/10/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la revocazione e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali a Parte_1 favore di che liquida in complessivi euro € 4.888,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 27 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2023 R.G.A.C., vertente tra
Avv. , (C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC), rappresentata e difesa da sé medesima, domiciliata in Melito Porto Salvo (RC) alla via
Andrea Costa n. 17
ATTRICE IN REVOCAZIONE
e
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sant' Controparte_1 C.F._2
Eufemia d'Aspromonte (RC), C.so Umberto n. 213, presso lo studio dell'Avv. Antonino Tripodi del
Foro di Palmi, CF , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._3 foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
Oggetto: revocazione della sentenza n. 169/2023, emessa nell'ambito del procedimento R.G. n.
327/2020, da questa Corte in data 24/02/2023 e pubblicata in data 27.02.2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.09.2012, agiva dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria – RGNR 2928/2012 – al fine di richiedere la separazione personale con addebito a carico del marito, , il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore Controparte_1 Per_ non inferiore ad € 800,00 mensili ed in favore della figlia , nata il [...], per un importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Ella, in particolare, allegava un ingiustificato e prematuro allontanamento dalla casa coniugale del marito il quale, inoltre, si era gravemente sottratto ai propri doveri di assistenza morale e materiale, soprattutto nei confronti della figlia, per cui ella lo aveva denunciato in sede penale.
Secondo la ricorrente, le violazioni da parte del marito dei doveri familiari e, in particolare, il trasferimento di questi presso la sede di Como per motivi di lavoro, avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con memoria depositata il 18.12.2012, si costituiva , il quale contestava il Controparte_1 contenuto delle difese avversarie, adduceva ragioni lavorative a giustificazione dell'assenza prolungata dalla casa familiare, consistenti nella necessità di esercitare la professione di avvocato presso lo studio del padre sito in Sinopoli, in particolare dopo la malattia di quest'ultimo, al fine di reperire le risorse per la famiglia.
Il resistente, quindi, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie e la commisurazione dell'assegno in favore della figlia in ragione di proprio reddito da lavoro dipendente, l'affido e la collocazione della minore presso la madre, con diritto di visita in proprio favore, non opponendosi all'assegnazione alla moglie della casa familiare.
Il giudizio avviato dalla è stato successivamente riunito con quello avviato dal marito con ricorso Pt_1 depositato il 10.12.2012 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed iscritto a RGNR 3319/2012.
Il , imputando la crisi coniugale ad una mancanza di dialogo e di progettualità tra le parti CP_1
(dovuta, in particolare, ad una condotta ostruzionistica della moglie, la quale si sarebbe rifiutata di raggiungere il marito trasferitosi a Como per motivi di lavoro), ha chiesto la separazione personale con addebito alla moglie e la determinazione dell'assegno mensile in favore della figlia in misura compatibile con le proprie contenute risorse economiche.
Con ordinanza presidenziale depositata il 27.04.2013, veniva disposta: «a) l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
b) l'affido condiviso della minore con sua collocazione presso la madre;
c) la facoltà del padre di incontrare la figlia esclusivamente in Calabria;
d) l'assegnazione alla madre della casa familiare;
e) l'obbligo per il di corrispondere in via provvisoria alla figlia CP_1 assegno di mantenimento mensile di € 800,00 annualmente rivalutato secondo indice Istat oltre la metà delle spese straordinarie nell'interesse della minore», con rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1306/2016 veniva disposta la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa in istruttoria per le ulteriori statuizioni.
Con sentenza n. 194/2020 pubblicata l'8.2.2020, a definizione dei procedimenti riuniti nn.
2928/2012 e 3319/2012, il Tribunale adito rigettava la domanda di addebito della separazione proposta da ciascun coniuge, nonché la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1 Con ricorso in appello depositato in data 19.6.2020, impugnava la sentenza di Parte_1 primo grado e contestava il rigetto della propria domanda di addebito della separazione per erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti e del materiale probatorio offerto in giudizio e l'insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui veniva rigettata la domanda di mantenimento in suo favore. Inoltre, lamentava l'omessa pronuncia in merito ai ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. dalla stessa presentati in via incidentale nelle date del 17.4.2018 e 17.4.2019 e impugnava la sentenza nella parte in cui compensava le spese di giudizio senza pronunciarsi sulle spese relative ai sub-procedimenti instaurati.
In data 12.09.2020 si costituiva chiedendo, in via preliminare, la trasmissione degli atti CP_1 alla competente Procura della Repubblica per utilizzo nel ricorso di espressioni integranti profili di reato ed eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi ex artt. 342 e 434 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 169/2023, pubblicata in data 27.02.2023, la Corte d'Appello di Reggio Calabria così decideva:
“-accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
[...]
- dichiara inammissibile l'appello nella parte riguardante le domande ex art. 709- ter c.p.c.;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.”
Con atto di citazione in revocatoria ex art 395 c.p.c., depositato in data 17.08.2023,
[...]
agiva in giudizio avverso la sentenza n. 169/2023 pubblicata in data 27.02.2023 dalla Parte_1
Corte d'Appello di Reggio Calabria. Parte appellante lamentava che:
- La sentenza era frutto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa poiché il non era solo titolare di stipendio; CP_1
- Vi era stato un travisamento di fatti poiché il giudice non aveva vagliato le effettive sostanze del incorrendo in un dolo processuale revocatorio. CP_1
Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'azione revocatoria, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 30.11.2023 ed eccepiva:
- Preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di revocazione ex art. 39 c.p.c. per la sua genericità ai sensi dell'art. 398 c.p.c. e per la violazione del termine ex art. 325 e 326 c.p.c.;
- nel merito, il rigetto del gravame straordinario per infondatezza in fatto ed in diritto, con rigetto ed inammissibilità delle richieste istruttorie formulate;
- ai sensi dell'art. 96, comma 3° cpc e in presenza dei requisiti normativi, di provvedere d'ufficio alla condanna di controparte come per legge.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 31.01.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc., sulla scorta dell'orientamento della Corte di Cassazione che, pronunciandosi nell'analogo caso di revocazione di una pronuncia resa in materia di divorzio, ha ritenuto che “Pur nell'assenza di alcuna particolare previsione nell'art. 4 l.
n. 898 del 1970, il rito camerale è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenza di appello pronunciata in materia di divorzio, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo di impugnazione (art. 400 c.p.c.) - le norme stabilite davanti a lui, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che la Corte di appello, investita della cognizione di divorzio da essa pronunciata, può decidere la controversia nella stessa prima udienza di comparizione e di trattazione, non trovando applicazione, in materia, in ragione dello svolgimento del procedimento secondo il rito camerale, la disposizione di cui all'art. 352 c.p.c.” (Cassazione civile sez. I, 03/07/2008, n.18433)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata “concisamente”, secondo il disposto ex art. 118 disp. att. c.p.c., e conforme al principio della sinteticità degli atti, affermato dalla Cassazione (sent. n. 21297/2016), con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (ex multis, Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509). Pertanto, eventuali questioni non trattate dal collegio non vanno ritenute come omesse, potendo risultare assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con il decisum del giudicante.
Il ricorso per revocazione è infondato e va rigettato.
Preliminare ad ogni decisione nel merito della controversia, è l'esame delle eccezioni sollevate dal resistente in merito al mancato rispetto dei termini a comparire ed alla tempestività della proposizione del mezzo di gravame.
In ordine alla prima delle eccezioni sollevate dal convenuto in revocatoria, afferente alla nullità dell'atto di citazione in revocatoria ed al mancato rispetto dei termini a comparire, con ordinanza del 12 marzo 2024 la Corte si era già pronunciata in tali termini: “Ritenuto, ai fini della verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, che: l'atto di citazione così come proposto, con indicazione dell'udienza per la data del 12.12.2023, è stato notificato all' Avv. Tripodi, difensore del , il 13.08.2023 e, cessata CP_1 la sospensione dei termini per il periodo feriale, il termine a comparire, in vista dell'udienza del 12.12.2023,
è stato rispettato e, nel caso in cui l'atto avesse dovuto essere notificato alla parte personalmente e non al difensore, si tratterebbe di notifica nulla e non inesistente;
a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, il
Presidente ha fissato per la comparizione l'udienza del 26.02.2024, con termine per notifiche entro il
30.10.2023; l'atto di citazione ed il decreto sono stati notificati al convenuto personalmente con raccomandata
a/r spedita il 23.10.2024 e la compiuta giacenza si è perfezionata il 10.11.2023 e anche in tal caso i termini a comparire sono stati rispettati;
la notifica ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinata, giacché il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio e, pur avendo eccepito la nullità della citazione, alcunché ha lamentato in punto di violazione del diritto di difesa, alla cui tutela è preordinato il termine a comparire, sì che non vi sono adempimenti preliminari da assolvere a tal fine.”
In merito alla seconda eccezione sollevata, ed alla osservazione fatta dal convenuto in revocatoria secondo cui la domanda di revocazione va proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della falsità, con conseguente decadenza della dalla possibilità di Pt_1 proporre tale mezzo di impugnazione straordinaria, occorre effettuare una distinzione.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni per l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, nonché “per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo contro le sentenze delle corti di appello”, e di sessanta giorni per il ricorso per cassazione. Il termine, in questi casi, decorre dalla notificazione della sentenza. Per contro, in caso di mancata notificazione della sentenza, l'art. 327 c.p.c. stabilisce la decadenza dall'impugnazione per l'appello, per il ricorso per Cassazione e per la revocazione per
i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso specifico, la ricorrente ritiene sussistere le ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c. n. 1 e 4.
Poiché la sentenza impugnata in questa sede è stata pubblicata in data 27.02.2023 e non risulta essere stata notificata, l'impugnazione per revocazione, avvenuta con atto depositato in data 17.08.2023 e notificato alla controparte in data 13.08.2023, essendo avvenuta entro il termine lungo di cui all'art. 325 c.p.c., deve considerarsi tempestiva quanto alla ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
In ordine alla ipotesi di cui all'art. 395 n. 1, per espressa previsione normativa, i termini stabiliti dall'art. 325 c.p.c. sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Ne consegue che, poiché per espressa affermazione dell'odierna attrice, ella sospettava già da tempo che la situazione reddituale prospettata dal non fosse corrispondente a quella reale (cfr. CP_1
l'atto introduttivo del presente giudizio in cui ella afferma che “LA RELAZIONE della gdf dell'aprile 2022 ( disposta da Pm ) in modo chiaro ha rappresentato l'esistenza di altre somme e conti non vagliati e su cio' il gip ha deciso di non archiviare e di imporre indagini mirate”), l'impugnazione proposta, quanto al disposto dell'art. 395 c.p.c. n. 1, deve ritenersi tardiva.
Del resto, anche a voler diversamente ammettere, il gravame non può trovare accoglimento.
Ed infatti, la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata (ossia utilizzabile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge).
Quanto alla predetta ipotesi di cui all'art. 395 n. 1, ha in tali termini indicato i Parte_1 motivi dell'impugnazione proposta: “La Corte, infatti, ha errato nel valutare i redditi del CP_1 come solo redditi di lavoro (stipendio di FUNZIONARIO.) LA CORTE DI APPELLO E' STATA
INDOTTA IN ERRORE DAGLI ACCERTAMENTI DELLA GDF INCOMPLETI E NON
CORRISPONDENTI AI DATI BANCARI E POSTALI E DI GESTIONI SEPARATE E TITOLI E
CREDITI DEL LUPPINO DOMENICO per come posto dal sig gip dottoressa nel Pt_2 procedimento 5053/20 e DALLE CONDOTTE DEL LUPPINO DOMENICO VOLTE AD
OCCULTARE CON GIRACONTI, vedasi richiesta di archiviazione del pm dott Lojodice in cui lo stesso afferma che il aveva operato dei giroconti, ma per il pm le condotte sarebbero, ormai, CP_1 andate prescritte.”
L'art. 395 n. 1 richiedendo il dolo di una delle parti in danno dell'altra, presuppone che la parte abbia posto in essere artifici e raggiri soggettivamente indirizzati ed oggettivamente idonei a pregiudicare la difesa della controparte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. n. 23866/2008; Cass. n. 4936/2010; Cass. n. 3488/2013; Cass. n.
12875/2014; Cass. n. 31211/2022).
Ciò premesso, esaminando la doglianza formulata da parte attrice, è evidente l'insussistenza del vizio revocatorio denunciato.
Ella si duole del fatto che il avrebbe occultato la reale consistenza delle sue disponibilità CP_1 economiche, effettuando “giroconti e chiusura di conti e apertura nuovi conti” in tal modo celando
“la verità in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio” (pag. 9 atto introduttivo), così impedendo un corretto convincimento dell'autorità giudiziaria adita, fuorviandone il percorso decisionale.
È proprio il presupposto da cui muove l'odierna attrice in revocatoria e, cioè, che il giudice sia stato fuorviato nel processo decisionale dal comportamento tenuto dal , che non trova conferma CP_1 nella sentenza impugnata.
Ed invero, nella pronuncia oggetto di gravame, l'organo giudicante dopo avere rilevato che non emerge dagli atti una maggiore disponibilità economica del , rileva altresì che: “Ogni
CP_1 ulteriore accertamento in ordine alla situazione patrimoniale dell'appellato – in particolare in ordine ai saldi dei conti intestati al – deve ritenersi ininfluente ai fini della decisione. L'appellante omette di allegare
CP_1 in quali termini la separazione dal marito ha negativamente inciso sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A questo riguardo va rimarcato che è stata la stessa appellante a far presente che il
CP_1 non ha utilizzato le risorse per le esigenze della famiglia, riferendo che «l'unica cosa che sapeva dire è che lei non avrebbe mai preso i suoi soldi» (pag. 6 ricorso introduttivo). L'appellante ha dedotto la «reticenza del dott. e la sua non collaborazione economica nella conduzione familiare» (cfr pag. 14 del ricorso).
CP_1
Dunque, delle due l'una: o il non gode di significative risorse ulteriori rispetto a quelle già emerse, CP_1 nel senso che tali risorse non sono tali da determinare una disparità in favore del rispetto alla CP_1 richiedente. In questo caso è superfluo compiere approfondimenti circa la situazione patrimoniale del
, perché rimane escluso comunque il requisito della disparità economica tra i coniugi. Oppure il CP_1
possiede risorse economiche significative ulteriori rispetto a quelle già emerse;
ma tali risorse non CP_1 si sono mai tradotte in accrescimento del tenore di vita matrimoniale. In questo caso è ravvisabile il requisito disparità, però comunque deve ritenersi che i redditi dell'appellante sono adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.”
Dunque, l'organo giudicante ha ritenuto che, quand'anche fosse dimostrato che il avesse CP_1 percepito maggiori redditi di quelli dichiarati e ne avesse quindi occultato una parte, comunque ciò non avrebbe potuto incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento che le era dovuto, non avendo ella dimostrato, anzi, avendo ella espressamente negato, che tali risorse economiche si erano tradotte in un miglioramento del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Tale ragionamento ha portato ad escludere anche la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.
Ne consegue che nel caso specifico, non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 1.
Nemmeno può ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 poiché “a norma dell'art. 395, c. 1, n. 4, una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa”. (Cass. Sezioni Unite n. 1666/2009).
Ciò premesso, si ritiene utile riportare i dati normativi e gli approdi giurisprudenziali in relazione all'istituto della revocazione di cui all'art. 395, c. 1, n. 4 c.p.c., oggetto della domanda di parte attrice.
Tale articolo prevede che la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado possa essere impugnata per revocazione se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Tale errore è ravvisabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nell'affermare che: - si deve trattare di una specie di “abbaglio dei sensi” cioè di un travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista che conduce a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti e viceversa. Si deve trattare, in sostanza, di una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza che deve emergere con carattere di evidenza, obiettività e rilevabilità immediata.
Insomma, una distrazione del giudice che non si accorge che dagli atti del processo emerge chiaramente l'esistenza o inesistenza di un fatto del quale bisognava tenere conto; - l'errore revocatorio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione o interpretazione di fatti storici, ma deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti ed i documenti di causa senza necessità di argomentazioni induttive o particolari indagini ermeneutiche;
- l'errore deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Da ciò consegue che non può essere oggetto di revocazione una sentenza fondata su più ragioni concorrenti quando una sola di esse venga censurata per errore di fatto;
- la falsa percezione della realtà processuale deve attenere a un punto non controverso e sul quale la sentenza non abbia espressamente pronunciato. L'esistenza o l'inesistenza del fatto non deve avere cioè formato oggetto di discussione e non deve essere stato punto della controversia sulla quale il giudice si sia pronunciato a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali, giacché in tal caso non di errore di fatto potrebbe parlarsi bensì di errore di diritto;
- errore denunciabile con l'impugnazione di cui all'art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c., si differenzia dall'errore materiale emendabile con la semplice procedura di correzione prevista dall'art. 287 c.p.c. perché l'errore materiale emerge dalla stessa lettura della sentenza mentre l'errore revocatorio cade su un fatto innegabile e incontestabile fornito dal contenuto degli atti processuali che il giudice ha semplicemente letto male o ha ricordato in maniera inesatta nel momento in cui si è trovato a dare forma alla sua decisione che così scaturisce in maniera difforme e fuorviata.
Nello specifico, secondo la prospettazione della , l'errore di fatto in cui sarebbe incorso Pt_1
l'organo giudicante sarebbe consistito nel non tenere conto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, della circostanza che egli non solo fosse percettore di uno stipendio, ma altresì proprietario di beni mobili ed immobili (La sentenza è frutto anche di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa PERCHE' IL ( a prescindere dalle condotte di occultamento) non CP_1 era soggetto solo titolare di stipendio. La corte non ha considerato il bene patrimoniale mobiliare ed immobiliare del . (Cass. civ. n. 16439/2021)”). CP_1
È tuttavia evidente, come già osservato, che non sussistono elementi per ritenere che, anche ove il collegio avesse omesso di considerare tale dato, la statuizione resa sarebbe stata diversa ove ne avesse tenuto conto.
È appena il caso di ribadire che l'organo giudicante ha fondato la propria decisione anche sulla circostanza che l'appellante ha sempre dedotto la reticenza del marito e la sua non collaborazione nella conduzione della famiglia.
Poiché l'assegno di mantenimento, in sede di separazione coniugale, ha la funzione di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (in tali termini si è espressa, anche di recente, la Corte di Cassazione: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545) e poiché ella non ha dimostrato in che termini l'apporto economico dell'ex coniuge fosse necessario a tal fine, ne deriva che la mancata considerazione di tale aspetto non può assumere rilevanza e non potrebbe comportare una decisone dal contenuto diverso.
Su tali presupposti il ricorso per revocazione va quindi rigettato.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c
Il convenuto in revocazione chiede altresì la condanna della per la responsabilità aggrava di Pt_1 cui all'art. 96 c.p.c.
Rileva che emerge “l'abuso del processo operato da parte dell'attrice che ha intentato un'azione temeraria, sganciata dai consolidati canoni giuridici in materia e che comporta una concreta responsabilità processuale aggravata adeguatamente sanzionabile al fine di scoraggiare l'abuso del processo e di preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie.
Il caso concreto è inquadrabile nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con la quale il legislatore ha inteso generalizzare ed estendere ad ogni grado di giudizio la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa.”
Anche tale domanda non è meritevole di accoglimento.
Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).” (Cassazione civile sez. III, 30/12/2023, n.36591).
Dolo e colpa grave, ravvisabili anche nella consapevolezza, o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale
o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Tali estremi, invero, non sono ravvisabili nella condotta processuale della ove si consideri che Pt_1 il presupposto fattuale da cui ella muove, cioè l'esistenza di giroconti, nonché la chiusura e l'apertura di conti correnti da parte del , è una circostanza realmente verificatasi. CP_1
Spese di giudizio
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (“In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c..” Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024)
Pertanto, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 (il valore della causa sarebbe pari ad € 800x24=19.200), utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n.
55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, ed applicando i valori medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi, considerato che alcuna attività istruttoria è stata svolta – tali spese sono liquidate in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922 per la fase di istruzione/trattazione; € 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto,
a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato (ed al cd.
“raddoppio” in caso di soccombenza) (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23914 del 02/10/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la revocazione e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali a Parte_1 favore di che liquida in complessivi euro € 4.888,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 27 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito