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21 aprile 1942
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 397.
(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 34
- 1. La revocazione del pubblico ministero (ART. 397 C.P.C.) *Federico Sorrentino · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 63.91503
[…] di impugnazione che sostituisca quelli ordinari o ne precluda la esperibilità ad iniziativa delle parti, […] Con la conseguenza che il rimedio ex art. 397 n. 1 c.p.c . può rappresentare l'unico mezzo per ovviare all'omessa interlocuzione (obbligatoria) del p.m. come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 72 del c.p.c., […] proposto dalla parte privata per mancato intervenuto del p.m. e la revocazione del p.m. ex art. 397 n.1 c.p.c . sia disciplinata dall'art. 398, […] ai sensi dell'art. 397 n. 2 cod. proc. civ ., […] ma di quello per revocazione ex art. 397 n. 1 cod. proc. civ ., […] ai sensi dell'art. 397 n.1 cod. proc. civ […]
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Giurisprudenza • 119
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2011, n. 20652Provvedimento: […] 1.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza depositata in data 1.10.2008 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività (e comunque improcedibile per l'omesso deposito di copia autentica dei provvedimenti impugnati) - sebbene con dispositivo di rigetto - la domanda di revocazione ex art. 397 c.p.c. - fondata sulla mancata partecipazione al procedimento da parte del PM. - di due decreti emessi dal tribunale, sezione fallimentare, di liquidazione degli acconti sui compensi dell'Avv. […]Leggi di più...
- fattispecie·
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