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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SP IA, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220210001079112000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullare l'atto impugnato con condanna della P.A. al pagamento delle spese processuali, da aumentarsi del 50% ex art 17 bis, comma 10, D. Lgs. 546/92, compreso l'importo versato a titolo di contributo unificato.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D. Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ricorre avverso cartella di pagamento a lui notificata da Agenzia Entrate e
Riscossione di Pesaro il 12/06/2022 e ne contesta la legittimità eccependo che l'atto riscossivo sarebbe nullo in quanto i due avvisi di liquidazioni prodromici alla cartella di pagamento non sarebbero a lui mai stati notificati;
eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Successivamente il difensore del ricorrente, venuto in possesso delle relate di notifica, le ha sottoposte al proprio assistito, il quale ha disconosciuto in modo certo la paternita' delle sottoscrizioni e volendo far valere formalmente tale situazione patologica con il procedimento speciale della querela di falso, chiedeva alla Corte di pronunziare ordinanza di sospensione del processo tributario.
All'udienza del 23.10.2023, la Corte applicato l'art.39, ritenendo che l'effettivita' della presentazione di querela di falso non fosse condizione ostativa alla sospensione del processo, la disponeva in applicazione dell'art. 39 decreto legge n. 542/96
Sii costituiva l'Ufficio affermando che i 2 avvisi di liquidazioni presupposti della cartella erano stati correttamente notificati dall'Ufficio emittente al ricorrente in data 23 ottobre 2020 in Svizzera luogo di sua residenza e, quindi, risultavano correttamente eseguite, di conseguenza la cartella di pagamento impugnata era legittima. Eccepiva inoltre che l'atto esattivo risultava correttamente e puntualmente motivato in quanto erano stati indicati tutti i motivi per cui era stato emesso per cui non sussisteva alcun difetto di motivazione della cartella di pagamento né tanto meno la lesione del diritto di difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio la Cartella di pagamento oggetto di impugnativa è stata sgravata dall'Ufficio in data 18.12.2025, in esecuzione della sentenza n. 95-2025 (R.G. 74-2024) del Tribunale di Pesaro, favorevole al contribuente e divenuta definitiva, che ha dichiarato false le sottoscrizioni apposte in calce negli avvisi di ricevimento. Il Tribunale, infatti, in accoglimento della querela di falso proposta da controparte, viste le risultanze della CTU grafologica, ha ritenuto che il reale destinatario abbia
Ricorrente_1simulato di essere , ravvisando il reato a carico di ignoti per aver dato false generalità al postino e ritenendo, al contempo, legittimo l'affidamento riposto dall'Agenzia nell'autenticità delle sottoscrizioni.
L'Ufficio ha chiesto, pertanto, la compensazione delle spese di lite ed in tal senso ritiene di disporre la
Corte in ragione del comportamento tenuto dall'Ufficio ispirato al principio di buona amministrazione e buona fede nei rapporti con il contribuente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Pesaro 19.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Avv. Simonetta Giubilaro Dott. Giacomo Gasparini
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SP IA, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220210001079112000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullare l'atto impugnato con condanna della P.A. al pagamento delle spese processuali, da aumentarsi del 50% ex art 17 bis, comma 10, D. Lgs. 546/92, compreso l'importo versato a titolo di contributo unificato.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D. Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ricorre avverso cartella di pagamento a lui notificata da Agenzia Entrate e
Riscossione di Pesaro il 12/06/2022 e ne contesta la legittimità eccependo che l'atto riscossivo sarebbe nullo in quanto i due avvisi di liquidazioni prodromici alla cartella di pagamento non sarebbero a lui mai stati notificati;
eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Successivamente il difensore del ricorrente, venuto in possesso delle relate di notifica, le ha sottoposte al proprio assistito, il quale ha disconosciuto in modo certo la paternita' delle sottoscrizioni e volendo far valere formalmente tale situazione patologica con il procedimento speciale della querela di falso, chiedeva alla Corte di pronunziare ordinanza di sospensione del processo tributario.
All'udienza del 23.10.2023, la Corte applicato l'art.39, ritenendo che l'effettivita' della presentazione di querela di falso non fosse condizione ostativa alla sospensione del processo, la disponeva in applicazione dell'art. 39 decreto legge n. 542/96
Sii costituiva l'Ufficio affermando che i 2 avvisi di liquidazioni presupposti della cartella erano stati correttamente notificati dall'Ufficio emittente al ricorrente in data 23 ottobre 2020 in Svizzera luogo di sua residenza e, quindi, risultavano correttamente eseguite, di conseguenza la cartella di pagamento impugnata era legittima. Eccepiva inoltre che l'atto esattivo risultava correttamente e puntualmente motivato in quanto erano stati indicati tutti i motivi per cui era stato emesso per cui non sussisteva alcun difetto di motivazione della cartella di pagamento né tanto meno la lesione del diritto di difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio la Cartella di pagamento oggetto di impugnativa è stata sgravata dall'Ufficio in data 18.12.2025, in esecuzione della sentenza n. 95-2025 (R.G. 74-2024) del Tribunale di Pesaro, favorevole al contribuente e divenuta definitiva, che ha dichiarato false le sottoscrizioni apposte in calce negli avvisi di ricevimento. Il Tribunale, infatti, in accoglimento della querela di falso proposta da controparte, viste le risultanze della CTU grafologica, ha ritenuto che il reale destinatario abbia
Ricorrente_1simulato di essere , ravvisando il reato a carico di ignoti per aver dato false generalità al postino e ritenendo, al contempo, legittimo l'affidamento riposto dall'Agenzia nell'autenticità delle sottoscrizioni.
L'Ufficio ha chiesto, pertanto, la compensazione delle spese di lite ed in tal senso ritiene di disporre la
Corte in ragione del comportamento tenuto dall'Ufficio ispirato al principio di buona amministrazione e buona fede nei rapporti con il contribuente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Pesaro 19.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Avv. Simonetta Giubilaro Dott. Giacomo Gasparini