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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11102 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10354 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Michela Reggio D'Aci, giusta procura in atti
Ricorrente
1 E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Patrizia Soldini e dell'Avv. Marta Mariolina Mollicone giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.2.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.2.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 11.3.2011 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio civile in Massa Martana (PG); che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito, che nel 2017 si allontanava improvvisamente dalla casa familiare, sino alla scoperta che intratteneva da tempo una relazione extraconiugale;
che si vedeva costretta a vendere la casa coniugale, sui cui gravava mutuo ed in cui convivevano anche i di lei figli, avuti da precedente matrimonio, così trasferendosi in altro immobile acquistato in proprietà esclusiva;
che nel 2018 il marito, tornato nella nuova casa coniugale, se ne allontanava nuovamente e definitivamente;
tutto ciò premesso,
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e previsione di un contributo di mantenimento per sé medesima pari ad euro 1.250,00 mensili, con decorrenza dalla data dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, nel novembre 2018, ovvero dall'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita del marzo 2020, oltre alla previsione a carico dello stesso dell'obbligo di corresponsione in proprio favore dell'importo dovuto per il pagamento di cartelle esattoriali e di finanziamento contratto per acquisto di autovettura ed, in ogni caso, la restituzione di quanto versato per l'adempimento delle suddette posizioni debitorie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando la richiesta di addebito e la ricostruzione svolta dalla moglie,
opponendosi integralmente alle avverse domande, ed in specie alla richiesta di contributo di mantenimento in favore della ricorrente, attesa la capacità
lavorativa e la situazione patrimoniale-reddituale della stessa, chiedendo dichiararsi la reciproca autonomia economica dei coniugi.
All'udienza presidenziale del 14.12.22, il Presidente, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione bancaria e fiscale integrativa richiesta, rilevata l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. delle ulteriori richieste restitutorie formulate dalla ricorrente, per difetto di connessione con il procedimento separativo,
adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento per l'udienza del 5.10.22, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. ed il resistente per la sentenza parziale sullo status,
con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., rimessa alla pronuncia definitiva la valutazione in ordine all'utilizzabilità della documentazione depositata dalla ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta, di cui in data 1.10.22 la parte resistente aveva richiesto lo stralcio, il G.I. riservava la decisione sullo
status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale dell'11.12.22 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e la causa va rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
con concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 26.2.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la questione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 11.12.22 sentenza parziale sullo status. Nel merito, in ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, come
è noto, tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(cfr. Cass 2012 n.8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez I 2010 n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Il coniuge richiedente l'addebito deve cioè provare il rapporto di causalità
esistente tra l'inadempimento dei doveri coniugali e una rottura della comunione di intenti e di sentimenti, tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza. Tale nesso causale deve però escludersi qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
In tema di onere della prova, grava pertanto sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., Cass. 16691/20), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che le allegazioni della ricorrente, secondo cui la crisi coniugale sarebbe integralmente ascrivibile al comportamento inottemperante dei doveri coniugali, ivi compreso quello di fedeltà, del resistente, non hanno trovato adeguato riscontro relativamente all'efficacia deterministica (anche in termini logico-temporali) che tali condotte avrebbero avuto sulla disgregazione del vincolo da attribuirsi viceversa ad una progressiva quanto inesorabile frattura dell'affectio coniugalis.
Sul punto, occorre rilevare come la ricorrente, nel lamentare la violazione del dovere di fedeltà coniugale ad opera del marito, ha rappresentato che lo stesso avrebbe ammesso tramite messaggistica istantanea l'esistenza di relazioni extraconiugali pregresse (doc. 2 del ricorso introduttivo); tuttavia, il Collegio osserva come tali condotte, anche se fosse provata la loro rilevanza eziologica in riferimento al primo allontanamento tra le parti verificatosi nell' anno 2017,
come del resto specificatamente allegato da parte ricorrente (v. ricorso introduttivo punto n. 6), sarebbero giuridicamente ininfluenti in ragione del successivo periodo di ripresa del consortium vitae che, per concorde allegazioni delle parti, è poi successivamente intervenuto nel lasso temporale tra il marzo del 2018 e il novembre del medesimo anno.
Una simile circostanza conforta del convincimento non soltanto che la prima crisi familiare fosse stata elaborata e superata dalla coppia, rendendo prive di rilevanza eziologica le condotte dell' ad essa antecedenti rispetto al CP_1
definitivo allontanamento, ma anche come quest'ultimo evento non fosse che il culmine di un risalente conflitto familiare mai composto.
Inoltre, l'indeterminato riferimento della moglie ad alcune asserite relazioni extraconiugali intercorse negli ultimi anni di relazione non permette di ritenere raggiunta la prova processuale in riferimento al ruolo eziologico che tali condotte avrebbero avuto nella definitiva crisi coniugale della coppia.
In tal senso non depongono le prove testimoniali addotte, in quanto, oltre che fondate su informazioni de relato apprese per il tramite della stessa ricorrente,
non offrono riferimenti temporali circostanziati in merito alle condotte infedeli del marito, in disparte la considerazione della provenienza di tali dichiarazioni da persone legate da stretti rapporti di parentela con la moglie, così da doversene valutare con rigorosità l'attendibilità e, comunque, mancanti di ulteriore riscontro all'interno del complessivo materiale probatorio prodotto in giudizio, anche alla luce delle contestazioni del resistente.
La domanda di addebito è pertanto da rigettare. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente,
come è noto, l'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri".
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono, pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini,
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
All'esito dell'istruttoria svolta ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
In merito alla complessiva capacità economico-patrimoniale delle parti,
ha dichiarato di essere impiegata presso la Health Parte_1
Community Training s.r.l. dall'ottobre del 2020, precisando di essere stata in malattia per un infortunio conseguito nell'ottobre del medesimo anno sino al dicembre 2022; di percepire uno stipendio medio di euro 2.300 mensili, oltre ad un sussidio sociale erogato dall' pari ad euro 450 mensili circa;
di aver CP_2 conseguito redditi complessivi per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
rispettivamente per euro 29.022, 35.617, 68.752, 64.104 e 43.315,00 sulla base delle dichiarazioni “unico” depositate in atti;
di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario “Banco di Sardegna” con saldo al
31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, al 31.12.2024 e al 14.01.25
rispettivamente pari ad euro 30.561, 9.356, 13.476, 19.408 e 19.821; di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario “Unicredit” con saldo al
05.01.2023, al 31.12.2023, al 31.12.2024 e al 17.01.2025 rispettivamente pari ad euro 30.996, 28.200, 27.869, 27.860; di essere titolare di carta di credito
American Express e di carta di credito Mastercard;
di essere proprietaria dell'immobile in cui vive, che ha acquistato per euro 210.000 col prezzo di cessione della ex casa coniugale, in sua proprietà, per euro 363.000,00 (cfr.
contratti in atti); di non essere titolare di autovetture, e ciò, nonostante dall'estratto conto del Banco di Sardegna del 2024 emergano diversi pagamenti mensili presso una stazione di rifornimento (cfr. estratto conto banco di
Sardegna mesi novembre e dicembre 2024); di sostenere spese pari ad euro
500,00 mensili per i figli maggiorenni che vivono presso un'abitazione acquistata da loro padre e della cui documentazione non vi è prova in giudizio;
di sostenere la spese di euro 400,00 mensili in ragione di un rapporto di collaborazione domestica instaurato a seguito del citato infortunio, della cui documentazione del pari non vi è prova in atti.
ha dichiarato di svolgere la professione di avvocato e di Controparte_1
amministratore di condominio percependo un reddito complessivo mensile di euro 4000,00 circa;
di essere titolare delle quote sociali pari al 67% della
COM.LEX S.R.L.S., la quale è titolare di un conto presso l'istituto bancario “Banco di Sardegna” con saldo al 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 e al
30.06.2024 rispettivamente pari ad euro 82.223, 53.680, 27.524, 21.805; di aver conseguito redditi complessivi per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
rispettivamente di euro 22.488, 40.434, 65.645, 44.282, 33.879, sulla base delle dichiarazioni “Unico” depositate in atti;
di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario “Intesa Sanpaolo” con fido pari ad euro 15.000 e con saldo al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al e 31.12.2024 rispettivamente pari ad euro - 10.586, - 9.622, - 2.133; di essere titolare di carta di credito American
Express; di essere proprietario di tre unità immobiliari in Roma;
di essere tenuto al versamento di circa euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia nata dalla precedente unione, oltre al 50% delle spese straordinarie nel di lei interesse, come da decreto di omologa prodotto in giudizio;
di avere a suo carico un mutuo ipotecario su uno degli immobili in proprietà con rateo di euro
500 mensili, oltre a onere restitutorio con l'Agenzia delle Entrate per arretrati della cassa forense con rate trimestrali da euro 339 cadauna;
di essere titolare di un'autovettura Toyota IQ.
Alla luce di tali risultanze, emergono per ambo le parti più che apprezzabili introiti mensili ed importanti riserve di liquidità, oltre che titolarità
immobiliari, risultando compensate le maggiori disponibilità dell CP_1
dagli esborsi mensili, come documentati (per la figlia, per il mutuo).
Inoltre, costituisce circostanza documentata in atti che i coniugi hanno contratto matrimonio nel marzo 2011 all'età di 40 anni la ricorrente e 39 anni il resistente, provenendo entrambi da precedenti unioni (da cui erano nati figli),
in una età in cui si va consolidando il percorso di vita costruito per trarre le risorse necessarie alle proprie esigenze di sostentamento (la ricorrente, lavorando quale impiegata presso una società, il resistente quale avvocato di libero foro), così da essere entrambi nella condizione di attendere alla formazione e al consolidamento di una propria posizione economica già prima del legame coniugale.
Del pari è incontestato che, anche successivamente al matrimonio, i coniugi abbiano proseguito a compiere le proprie scelte personali e patrimoniali in totale autonomia.
In particolare, è documentato che la ricorrente dall'ottobre 2020 è stata assunta presso la Health Community Training s.r.l., dove ha conseguito un netto incremento stipendiale, come evincibile dalla documentazione in atti, con anche apprezzabile propensione al risparmio, mentre il resistente, dal suo canto, ha acquistato la casa ove risiede nel giugno del 2021.
Tali considerazioni, in uno alla durata del matrimonio (2011-2018), breve al punto da non permettere il radicarsi di una progettualità comune anche relativamente al tenore di vita, inducono il Tribunale a ritenere che la ricorrente sia in grado per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere, come già in precedenza, con i propri mezzi a sé stessa e che il tenore di vita durante il matrimonio si sia mantenuto sui redditi e sulle risorse di entrambi i coniugi.
La domanda è da respingersi.
Nessun ulteriore provvedimento è da assumere sulle ulteriori richieste restitutorie della ricorrente- peraltro, inammissibili per difetto di connessione con il giudizio separativo, come già evidenziato dal Presidente f.f. in data 21.02.2022- per non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, così da intendersi, anche alla luce delle difese complessivamente svolte, rinunciate.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, relativamente alla statuizione necessaria, seguendo per i restanti 2/3 la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10354 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021,
ogni altra domanda, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1
nella misura di 2/3, così liquidandole in euro 3380,00, oltre Controparte_1
Iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10354 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Michela Reggio D'Aci, giusta procura in atti
Ricorrente
1 E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Patrizia Soldini e dell'Avv. Marta Mariolina Mollicone giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.2.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.2.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 11.3.2011 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio civile in Massa Martana (PG); che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito, che nel 2017 si allontanava improvvisamente dalla casa familiare, sino alla scoperta che intratteneva da tempo una relazione extraconiugale;
che si vedeva costretta a vendere la casa coniugale, sui cui gravava mutuo ed in cui convivevano anche i di lei figli, avuti da precedente matrimonio, così trasferendosi in altro immobile acquistato in proprietà esclusiva;
che nel 2018 il marito, tornato nella nuova casa coniugale, se ne allontanava nuovamente e definitivamente;
tutto ciò premesso,
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e previsione di un contributo di mantenimento per sé medesima pari ad euro 1.250,00 mensili, con decorrenza dalla data dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, nel novembre 2018, ovvero dall'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita del marzo 2020, oltre alla previsione a carico dello stesso dell'obbligo di corresponsione in proprio favore dell'importo dovuto per il pagamento di cartelle esattoriali e di finanziamento contratto per acquisto di autovettura ed, in ogni caso, la restituzione di quanto versato per l'adempimento delle suddette posizioni debitorie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando la richiesta di addebito e la ricostruzione svolta dalla moglie,
opponendosi integralmente alle avverse domande, ed in specie alla richiesta di contributo di mantenimento in favore della ricorrente, attesa la capacità
lavorativa e la situazione patrimoniale-reddituale della stessa, chiedendo dichiararsi la reciproca autonomia economica dei coniugi.
All'udienza presidenziale del 14.12.22, il Presidente, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione bancaria e fiscale integrativa richiesta, rilevata l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. delle ulteriori richieste restitutorie formulate dalla ricorrente, per difetto di connessione con il procedimento separativo,
adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento per l'udienza del 5.10.22, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. ed il resistente per la sentenza parziale sullo status,
con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., rimessa alla pronuncia definitiva la valutazione in ordine all'utilizzabilità della documentazione depositata dalla ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta, di cui in data 1.10.22 la parte resistente aveva richiesto lo stralcio, il G.I. riservava la decisione sullo
status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale dell'11.12.22 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e la causa va rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
con concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 26.2.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la questione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 11.12.22 sentenza parziale sullo status. Nel merito, in ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, come
è noto, tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(cfr. Cass 2012 n.8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez I 2010 n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Il coniuge richiedente l'addebito deve cioè provare il rapporto di causalità
esistente tra l'inadempimento dei doveri coniugali e una rottura della comunione di intenti e di sentimenti, tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza. Tale nesso causale deve però escludersi qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
In tema di onere della prova, grava pertanto sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., Cass. 16691/20), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che le allegazioni della ricorrente, secondo cui la crisi coniugale sarebbe integralmente ascrivibile al comportamento inottemperante dei doveri coniugali, ivi compreso quello di fedeltà, del resistente, non hanno trovato adeguato riscontro relativamente all'efficacia deterministica (anche in termini logico-temporali) che tali condotte avrebbero avuto sulla disgregazione del vincolo da attribuirsi viceversa ad una progressiva quanto inesorabile frattura dell'affectio coniugalis.
Sul punto, occorre rilevare come la ricorrente, nel lamentare la violazione del dovere di fedeltà coniugale ad opera del marito, ha rappresentato che lo stesso avrebbe ammesso tramite messaggistica istantanea l'esistenza di relazioni extraconiugali pregresse (doc. 2 del ricorso introduttivo); tuttavia, il Collegio osserva come tali condotte, anche se fosse provata la loro rilevanza eziologica in riferimento al primo allontanamento tra le parti verificatosi nell' anno 2017,
come del resto specificatamente allegato da parte ricorrente (v. ricorso introduttivo punto n. 6), sarebbero giuridicamente ininfluenti in ragione del successivo periodo di ripresa del consortium vitae che, per concorde allegazioni delle parti, è poi successivamente intervenuto nel lasso temporale tra il marzo del 2018 e il novembre del medesimo anno.
Una simile circostanza conforta del convincimento non soltanto che la prima crisi familiare fosse stata elaborata e superata dalla coppia, rendendo prive di rilevanza eziologica le condotte dell' ad essa antecedenti rispetto al CP_1
definitivo allontanamento, ma anche come quest'ultimo evento non fosse che il culmine di un risalente conflitto familiare mai composto.
Inoltre, l'indeterminato riferimento della moglie ad alcune asserite relazioni extraconiugali intercorse negli ultimi anni di relazione non permette di ritenere raggiunta la prova processuale in riferimento al ruolo eziologico che tali condotte avrebbero avuto nella definitiva crisi coniugale della coppia.
In tal senso non depongono le prove testimoniali addotte, in quanto, oltre che fondate su informazioni de relato apprese per il tramite della stessa ricorrente,
non offrono riferimenti temporali circostanziati in merito alle condotte infedeli del marito, in disparte la considerazione della provenienza di tali dichiarazioni da persone legate da stretti rapporti di parentela con la moglie, così da doversene valutare con rigorosità l'attendibilità e, comunque, mancanti di ulteriore riscontro all'interno del complessivo materiale probatorio prodotto in giudizio, anche alla luce delle contestazioni del resistente.
La domanda di addebito è pertanto da rigettare. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente,
come è noto, l'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri".
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono, pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini,
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
All'esito dell'istruttoria svolta ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
In merito alla complessiva capacità economico-patrimoniale delle parti,
ha dichiarato di essere impiegata presso la Health Parte_1
Community Training s.r.l. dall'ottobre del 2020, precisando di essere stata in malattia per un infortunio conseguito nell'ottobre del medesimo anno sino al dicembre 2022; di percepire uno stipendio medio di euro 2.300 mensili, oltre ad un sussidio sociale erogato dall' pari ad euro 450 mensili circa;
di aver CP_2 conseguito redditi complessivi per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
rispettivamente per euro 29.022, 35.617, 68.752, 64.104 e 43.315,00 sulla base delle dichiarazioni “unico” depositate in atti;
di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario “Banco di Sardegna” con saldo al
31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, al 31.12.2024 e al 14.01.25
rispettivamente pari ad euro 30.561, 9.356, 13.476, 19.408 e 19.821; di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario “Unicredit” con saldo al
05.01.2023, al 31.12.2023, al 31.12.2024 e al 17.01.2025 rispettivamente pari ad euro 30.996, 28.200, 27.869, 27.860; di essere titolare di carta di credito
American Express e di carta di credito Mastercard;
di essere proprietaria dell'immobile in cui vive, che ha acquistato per euro 210.000 col prezzo di cessione della ex casa coniugale, in sua proprietà, per euro 363.000,00 (cfr.
contratti in atti); di non essere titolare di autovetture, e ciò, nonostante dall'estratto conto del Banco di Sardegna del 2024 emergano diversi pagamenti mensili presso una stazione di rifornimento (cfr. estratto conto banco di
Sardegna mesi novembre e dicembre 2024); di sostenere spese pari ad euro
500,00 mensili per i figli maggiorenni che vivono presso un'abitazione acquistata da loro padre e della cui documentazione non vi è prova in giudizio;
di sostenere la spese di euro 400,00 mensili in ragione di un rapporto di collaborazione domestica instaurato a seguito del citato infortunio, della cui documentazione del pari non vi è prova in atti.
ha dichiarato di svolgere la professione di avvocato e di Controparte_1
amministratore di condominio percependo un reddito complessivo mensile di euro 4000,00 circa;
di essere titolare delle quote sociali pari al 67% della
COM.LEX S.R.L.S., la quale è titolare di un conto presso l'istituto bancario “Banco di Sardegna” con saldo al 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 e al
30.06.2024 rispettivamente pari ad euro 82.223, 53.680, 27.524, 21.805; di aver conseguito redditi complessivi per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
rispettivamente di euro 22.488, 40.434, 65.645, 44.282, 33.879, sulla base delle dichiarazioni “Unico” depositate in atti;
di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario “Intesa Sanpaolo” con fido pari ad euro 15.000 e con saldo al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al e 31.12.2024 rispettivamente pari ad euro - 10.586, - 9.622, - 2.133; di essere titolare di carta di credito American
Express; di essere proprietario di tre unità immobiliari in Roma;
di essere tenuto al versamento di circa euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia nata dalla precedente unione, oltre al 50% delle spese straordinarie nel di lei interesse, come da decreto di omologa prodotto in giudizio;
di avere a suo carico un mutuo ipotecario su uno degli immobili in proprietà con rateo di euro
500 mensili, oltre a onere restitutorio con l'Agenzia delle Entrate per arretrati della cassa forense con rate trimestrali da euro 339 cadauna;
di essere titolare di un'autovettura Toyota IQ.
Alla luce di tali risultanze, emergono per ambo le parti più che apprezzabili introiti mensili ed importanti riserve di liquidità, oltre che titolarità
immobiliari, risultando compensate le maggiori disponibilità dell CP_1
dagli esborsi mensili, come documentati (per la figlia, per il mutuo).
Inoltre, costituisce circostanza documentata in atti che i coniugi hanno contratto matrimonio nel marzo 2011 all'età di 40 anni la ricorrente e 39 anni il resistente, provenendo entrambi da precedenti unioni (da cui erano nati figli),
in una età in cui si va consolidando il percorso di vita costruito per trarre le risorse necessarie alle proprie esigenze di sostentamento (la ricorrente, lavorando quale impiegata presso una società, il resistente quale avvocato di libero foro), così da essere entrambi nella condizione di attendere alla formazione e al consolidamento di una propria posizione economica già prima del legame coniugale.
Del pari è incontestato che, anche successivamente al matrimonio, i coniugi abbiano proseguito a compiere le proprie scelte personali e patrimoniali in totale autonomia.
In particolare, è documentato che la ricorrente dall'ottobre 2020 è stata assunta presso la Health Community Training s.r.l., dove ha conseguito un netto incremento stipendiale, come evincibile dalla documentazione in atti, con anche apprezzabile propensione al risparmio, mentre il resistente, dal suo canto, ha acquistato la casa ove risiede nel giugno del 2021.
Tali considerazioni, in uno alla durata del matrimonio (2011-2018), breve al punto da non permettere il radicarsi di una progettualità comune anche relativamente al tenore di vita, inducono il Tribunale a ritenere che la ricorrente sia in grado per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere, come già in precedenza, con i propri mezzi a sé stessa e che il tenore di vita durante il matrimonio si sia mantenuto sui redditi e sulle risorse di entrambi i coniugi.
La domanda è da respingersi.
Nessun ulteriore provvedimento è da assumere sulle ulteriori richieste restitutorie della ricorrente- peraltro, inammissibili per difetto di connessione con il giudizio separativo, come già evidenziato dal Presidente f.f. in data 21.02.2022- per non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, così da intendersi, anche alla luce delle difese complessivamente svolte, rinunciate.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, relativamente alla statuizione necessaria, seguendo per i restanti 2/3 la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10354 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021,
ogni altra domanda, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1
nella misura di 2/3, così liquidandole in euro 3380,00, oltre Controparte_1
Iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi