Sentenza 2 marzo 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28726/2005 proposto da:
SE NT [...], RE AN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato VOCCIA CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISCI Lucio Rodolfo con Procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AZ NN, MZZNNA55b43G227C, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARI0LI 76, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL VECCHIO Francesco con delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 564/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;
udito l'Avvocato LUCIO RODOLFO CRISCI;
udito l'Avvocato FRANCESCO DEL VECCHIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Benevento con sentenza in data 22.11.1986 accoglieva la domanda di riscatto della porzione di Ha.
3.36.50 del fondo rustico sito in territorio di Paduli, C.da Valledogneca e Chiusa, proposta da MA NA, quale affittuaria, nei confronti di TT HE, acquirente (dell'intero fondo) e del coniuge TO ET e la dichiarava sostituita all'acquirente subordinatamente al versamento del prezzo pari a L. 44.541.000, oltre ogni accessorio.
I coniugi TT-TO proponevano appello, deducendo, tra l'altro, l'erronea valutazione della prova e la violazione dell'art.2697 c.c.. La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di riscatto proposta dalla MA, rilevando che la stessa era incorsa nella decadenza dal relativo diritto per non avere tempestivamente pagato il prezzo del fondo che poteva determinarsi con un semplice calcolo.
La sentenza d'appello, impugnata dalla MA, veniva annullata dalla Corte di Cassazione, che rimetteva la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.
Riassunta la causa dalla medesima MA, detta Corte con sentenza dell'11.11.1997 confermava la decisione del Tribunale di Benevento di accoglimento della domanda di riscatto.
Quest'ultima sentenza d'appello veniva impugnata per revocazione da TT e TO.
La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 1.3.2005 rigettava la domanda di revocazione.
Avverso tale sentenza TT HE e TO ET hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito MA NA con controricorso, illustrato da memoria. Note d'udienza dei ricorrenti.
Ciò posto, con il primo motivo i ricorrenti TT-TO denunciano "omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3);
error in procedendo (art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 4 e 5); violazione e disapplicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 1; falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)". Assumono che l'allegazione, da parte di MA NA, della qualità di affittuaria dei fondi di cui aveva chiesto il riscatto, anziché della effettiva qualità di comodataria, concretizza il dolo della stessa in danno di essi retrattati, idoneo alla revocazione della sentenza. La falsa rappresentazione, infatti, deliberatamente posta in essere, si è risolta in artifici o raggiri tali da pregiudicare la loro difesa, o quantomeno da sviarla, avendo fatto apparire una situazione diversa da quella reale, impedendo anche al giudice l'accertamento della verità, e consentito alla MA il riscatto del fondo in violazione della L. n. 590 del 1965, art.
8. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art.395 c.p.c., n. 3, deducono che l'impugnata sentenza confonde il documento contenente la verità (quello rilasciato dall'INPS) con il documento che, deve contenere la dichiarazione falsa, e ciò perché la MA non ha dichiarato mai allo SCAU la falsità, ma è rispetto al giudice che ha usato un comportamento doloso nascondendo la verità. Al riguardo i ricorrenti sottolineano la complementarietà del documento rilasciato dall'INPS (il 25.7.2002), che da dato la possibilità di scoprire il dolo revocatorio consumato nel 1992, per significare che il dolo revocatorio prescinde dalla data della scoperta dello stesso e che si è concretizzato nel momento in cui la resistente MA ha posto in essere innanzi ai giudici di merito gli artifici e i raggiri.
I due motivi, di cui si unifica l'esame essendo tra loro connessi, non possono trovare accoglimento.
La Corte d'appello di Napoli ha per un verso osservato, in relazione alla dedotta "scoperta di un documento che raffigura la MA non già affittuaria dei fondi da lei riscattati bensì comodataria di essi", che - come si ricavava dalla nota dell'Ufficio Lavoratori Autonomi Agricoli datata 25.7.2002 che informa circa la dichiarazione resa dalla MA al cessato SCAU in data 13.11.1992 - il documento in questione non risultava essere stato scoperto dopo la sentenza impugnata pubblicata il 19.12.1997, così che non possedeva il requisito della posteriorità stante la sua preesistenza risalente al 13.11.1992 rispetto alla sentenza, richiesto dall'art. 395 c.p.c., n.3, come valido motivo di revocazione. Nè era dato ravvisare, ha precisato, un'impossibilità della produzione del documento, tanto più che la sua acquisizione era piuttosto agevole in considerazione della disponibilità dimostrata dal predetto Ufficio a fornire una pronta e completa risposta.
Per altro verso ha quindi osservato che l'allegazione di fatti non veri, ovvero nella specie la prospettata qualità di affittuaria, non integravano il dolo valevole come motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 1, anche se avvenuta in violazione dei doveri di lealtà e probità, nel mentre non era inserita in un raggiro idoneo a trarre in inganno il giudice.
Si tratta di valutazione di merito che integra una motivazione sufficiente, coerente e rispettosa della normativa interessata. Non può rilevare, d'altro canto, la dedotta "complementarietà" del documento rilasciato dall'INPS o, rectius, dall'Ufficio Lavoratori Autonomi Agricoli in data 25.7.2002 che ha dato, secondo i ricorrenti, la possibilità di scoprire il dolo revocatorio, prescindendo questo, secondo gli stessi ricorrenti, dalla data della scoperta del documento in quanto consumatosi nel momento in cui la MA ha posto in essere nel giudizio gli artifici e i raggiri. È principio di diritto, da un lato, che ad integrare la fattispecie di cui all'art. 395 c.p.c., n. 1, si richiede un artificio o raggiro soggettivamente diretto e oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa della controparte e a impedire al giudice l'accertamento della verità e, dall'altro lato, che non sono idonei a realizzare la fattispecie stessa la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Pacifico quanto precede rilevasi, infatti, sia che la Corte territoriale napoletana ha implicitamente escluso la sussistenza di artifici e raggiri, atteso che ha per l'appunto sottolineato che "il silenzio o il mendacio su fatti decisivi devono a loro volta essere inseriti in un raggiro idoneo a trarre in inganno il giudice" (ciò che significa evidentemente che nella specie non lo erano), sia che avendo la resistente dedotto in causa la sua qualità di affittuaria non era di certo impedito agli attuali ricorrenti di dimostrare il contrario, soprattutto al giudice di accertare la verità e decidere consequenzialmente.
In conclusione il ricorso va rigettato. Compensate le spese del giudizio per giusti motivi, correlati alla particolarità del caso che occupa.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010