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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4270/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bagheria - Corso Umberto I N. 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029605709000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2539/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento TARES 2013 (€370,67) notificata il 26/09/2024 eccependo la prescrizione del credito per la mancanza di atti interruttivi della prescrizione dal 2014).
Chiede l'annullamento dell'intimazione con spese a carico dell'ente.
Controdeduzioni Comune di Bagheria
Il comune di Bagheria conferma correttezza procedura e convenzione con agente riscossione. Sostiene che la pretesa è legittima e chiede rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate – Riscossione
ADER Ammette la prescrizione della cartella 29620130080882171/000 sottesa all'intimazione. compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione deve, in effetti, concordare con parte avversa che la pretesa in questione appare interessata dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, allo stato, dovuto dalla parte ricorrente.Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992,
l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione e dalle stesse controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che la pretesa tributaria è prescritta. Pertanto l'intimazione impugnata è illegittima. Non ricorrono ulteriori questioni da decidere. Tuttavia, in mancanza di una nota di sgravio la parte del Comune di Bagheria e in assenza di un annullamento della cartella non può avere luogo l'invocata cessata materia del contendere proposta da
ADER tenuto anche conto che il Comune di Bagheria ha chiesto il rigetto del ricorso.Compensa le spese di lite tra le parti, stante la condotta collaborativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4270/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bagheria - Corso Umberto I N. 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029605709000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2539/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento TARES 2013 (€370,67) notificata il 26/09/2024 eccependo la prescrizione del credito per la mancanza di atti interruttivi della prescrizione dal 2014).
Chiede l'annullamento dell'intimazione con spese a carico dell'ente.
Controdeduzioni Comune di Bagheria
Il comune di Bagheria conferma correttezza procedura e convenzione con agente riscossione. Sostiene che la pretesa è legittima e chiede rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate – Riscossione
ADER Ammette la prescrizione della cartella 29620130080882171/000 sottesa all'intimazione. compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione deve, in effetti, concordare con parte avversa che la pretesa in questione appare interessata dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, allo stato, dovuto dalla parte ricorrente.Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992,
l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione e dalle stesse controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che la pretesa tributaria è prescritta. Pertanto l'intimazione impugnata è illegittima. Non ricorrono ulteriori questioni da decidere. Tuttavia, in mancanza di una nota di sgravio la parte del Comune di Bagheria e in assenza di un annullamento della cartella non può avere luogo l'invocata cessata materia del contendere proposta da
ADER tenuto anche conto che il Comune di Bagheria ha chiesto il rigetto del ricorso.Compensa le spese di lite tra le parti, stante la condotta collaborativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito