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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1430/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCONCINI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA NAVIGLIO 14 48018
FAENZA (RA) presso il difensore avv. BIANCONCINI ELENA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LENZINI GIUSEPPE e dell'avv. CASADEI CHIARA, elettivamente domiciliato in
CORSO MAZZINI 89 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. LENZINI
GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:
- ha ritualmente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
del Tribunale di Ravenna n. 382/2023 del 17/03/2023, con il quale le era stato intimato di pagare a la somma di € 20.075,99, oltre a interessi e spese;
Controparte_1
- si è ritualmente costituito nel giudizio di opposizione;
Controparte_1
- con ordinanza del 18/06/2024 è stata fissata l'udienza del 26/02/2025 al fine di verificare l'esito dell'instaurando procedimento di mediazione obbligatoria;
- in sede di mediazione obbligatoria demandata dal giudice le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione amichevole della controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere;
- con atto notificato al procuratore della controparte in data 21/02/2025 CP_1
a mezzo dei suoi procuratori, ha rinunciato al decreto ingiuntivo opposto ed
[...]
agli atti del presente giudizio di opposizione, accettando contestualmente la rinuncia di agli atti del medesimo giudizio;
Parte_1
- con atto notificato in pari data ai procuratori della controparte la a mezzo Parte_1
del suo procuratore, ha a sua volta rinunciato agli atti del presente giudizio di opposizione, accettando contestualmente la rinuncia dell agli atti del medesimo CP_1
giudizio e al decreto ingiuntivo opposto;
- deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 382/2023 del 17/03/2023 e dichiararsi l'estinzione del presente procedimento di opposizione, nonché la cessazione della materia del contendere;
- va infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
2 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 382/2023 del 17/03/2023, e dichiara l'estinzione del presente procedimento di opposizione, nonché la cessazione della materia del contendere;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, il giorno 03/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1430/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCONCINI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA NAVIGLIO 14 48018
FAENZA (RA) presso il difensore avv. BIANCONCINI ELENA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LENZINI GIUSEPPE e dell'avv. CASADEI CHIARA, elettivamente domiciliato in
CORSO MAZZINI 89 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. LENZINI
GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:
- ha ritualmente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
del Tribunale di Ravenna n. 382/2023 del 17/03/2023, con il quale le era stato intimato di pagare a la somma di € 20.075,99, oltre a interessi e spese;
Controparte_1
- si è ritualmente costituito nel giudizio di opposizione;
Controparte_1
- con ordinanza del 18/06/2024 è stata fissata l'udienza del 26/02/2025 al fine di verificare l'esito dell'instaurando procedimento di mediazione obbligatoria;
- in sede di mediazione obbligatoria demandata dal giudice le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione amichevole della controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere;
- con atto notificato al procuratore della controparte in data 21/02/2025 CP_1
a mezzo dei suoi procuratori, ha rinunciato al decreto ingiuntivo opposto ed
[...]
agli atti del presente giudizio di opposizione, accettando contestualmente la rinuncia di agli atti del medesimo giudizio;
Parte_1
- con atto notificato in pari data ai procuratori della controparte la a mezzo Parte_1
del suo procuratore, ha a sua volta rinunciato agli atti del presente giudizio di opposizione, accettando contestualmente la rinuncia dell agli atti del medesimo CP_1
giudizio e al decreto ingiuntivo opposto;
- deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 382/2023 del 17/03/2023 e dichiararsi l'estinzione del presente procedimento di opposizione, nonché la cessazione della materia del contendere;
- va infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
2 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 382/2023 del 17/03/2023, e dichiara l'estinzione del presente procedimento di opposizione, nonché la cessazione della materia del contendere;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, il giorno 03/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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