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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg20162 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20162 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
MA MI presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
DA TA presso cui elettivamente domicilia in Cardito (NA) alla via Ugo Foscolo n.2,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14.10.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse avendo le stesse aderito alla proposta conciliativa del GI, che integralmente recepivano e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la l'accordo di separazione ex art. 6 della L. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita autorizzato dal Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 26.09.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei minori , nato a [...], Per_1
il 22.01.2014 e , nata a [...], il [...], con Per_2
collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli come da accordo di negoziazione assistita del 2022, modificato solo nella parte in cui il padre terrà con sé i minori non più dalle 16e30 dei giorni infrasettimanali (martedì e venerdì) ma dalle ore 17:30 alle 21:30;
• - assegno di mantenimento a carico del padre di
€.1.000,00 mensili per i due minori da versarsi direttamente alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, CP_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• - l'assegno unico percepito per intero dalla sig.ra CP_1
al 100%;
• - assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che CP_1
l'abiterà unitamente ai figli;
3 • - nessun assegno divorzile per la sig.ra CP_1
• -spese compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi superiori dei minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Monte di
Procida il 23/08/2013 (atto n. 24, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Monte di Procida per la trascrizione,
4 l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20162 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
MA MI presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
DA TA presso cui elettivamente domicilia in Cardito (NA) alla via Ugo Foscolo n.2,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14.10.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse avendo le stesse aderito alla proposta conciliativa del GI, che integralmente recepivano e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la l'accordo di separazione ex art. 6 della L. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita autorizzato dal Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 26.09.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei minori , nato a [...], Per_1
il 22.01.2014 e , nata a [...], il [...], con Per_2
collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli come da accordo di negoziazione assistita del 2022, modificato solo nella parte in cui il padre terrà con sé i minori non più dalle 16e30 dei giorni infrasettimanali (martedì e venerdì) ma dalle ore 17:30 alle 21:30;
• - assegno di mantenimento a carico del padre di
€.1.000,00 mensili per i due minori da versarsi direttamente alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, CP_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• - l'assegno unico percepito per intero dalla sig.ra CP_1
al 100%;
• - assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che CP_1
l'abiterà unitamente ai figli;
3 • - nessun assegno divorzile per la sig.ra CP_1
• -spese compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi superiori dei minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Monte di
Procida il 23/08/2013 (atto n. 24, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Monte di Procida per la trascrizione,
4 l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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