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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6652/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Federico Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maurizio Tamburini
CONVENUTO
, elettivamente domiciliata c/o l Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata c/o Controparte_3 Contro l' CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 23/01/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 30/11/2015 ritualmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la
[...] [...]
, la e la Controparte_4 Controparte_5 [...]
, le ultime due elettivamente Controparte_6
domiciliate c/o l' , chiedendo di condannare, Controparte_1
i suddetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di essa attrice dei danni riportati dell'autocarro “isotermico” CO RU targato BL 888 NZ, per effetto del sinistro verificatosi in data 08.07.2013, alle ore 14.00 circa. In tale giorno ed ora il predetto autocarro di proprietà attorea, condotto dal sig. Parte_3
percorreva ad andatura moderata, il raccordo autostradale Avellino-Salerno,
[...]
con direzione di marcia verso Salerno, transitando all'interno della corsia di marcia di destra e, giunto all'altezza del Km 10+300, nel territorio del Comune di Fisciano (SA), trovava la corsia di destra completamente ostruita dalla presenza di un autoarticolato di nazionalità bulgara fermo, composto da trattore Mercedes targato PB 5126 MT e da semirimorchio targato PB 871 EH, ed il cui conducente non aveva provveduto a segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungevano da tergo.
Il conducente dell'autocarro CO RU di parte attorea, di fronte a tale situazione di pericolo, determinata dalla presenza, non segnalata, dell'autoarticolato fermo al centro della corsia di marcia, eseguiva una immediata manovra di emergenza, con frenata e contestuale sterzata verso sinistra, ma non riusciva ad evitare la collisione che si concretava tra la parte anteriore destra dell'autocarro attoreo e la parte posteriore sinistra (spigolo) del semirimorchio di parte convenuta.
In conseguenza del sinistro l'autocarro “isotermico” CO RU targato BL 888 NZ, riportava ingenti danni di carrozzeria alla motrice, che andava praticamente distrutta, oltre al danneggiamento del cassone isotermico con gruppo frigo, sponda caricatrice idraulica tipo 1500-46 marca dautel, come da relazione stragiudiziale versata in atti.
Al momento dell'urto, l'autocarro di parte attorea trasportava per conto della
[...]
un carico costituito da n°420 colli, e cioè un Controparte_7
carico di “bottiglie di vino in cassetta” – come da nota debito n.1/C del 10/7/2013 prodotta in atti – che quindi andava completamente distrutto, circostanza accertata dalla
Polizia Stradale di Avellino.
Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare che l'evento dannoso era di esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato di nazionalità bulgara, di proprietà della e condannare perciò i suddetti convenuti in solido tra loro, al CP_8
risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti, comprensivi di Iva e sosta tecnica, nonché del danno relativo alla inevitabile svalutazione subita dell'autoarticolato in conseguenza del sinistro, oltre euro 8.333,46 per il risarcimento del danno subito in conseguenza della rottura di n. 420 colli costituiti da “bottiglie di vino in cassetta”, come da nota debito n.1/C del 10/7/2013.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la nullità assoluta Controparte_1
del presente giudizio ai sensi del combinato disposto ex artt.li 126- 142 e 144 CdA, per mancata notifica dell'atto stesso alla società convenuta , presso la propria CP_2
sede, avendo l'attrice chiesto la condanna in solido dei convenuti, pur notificando l'atto Contro solo presso la sede dell
Osservava a riguardo che i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l Controparte_1
Contro
( solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari
[...]
rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., come nel caso di specie, essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive sedi e residenze (Cass. 7932/2012).
Nel merito contestava sia l'an che il quantum debeatur, in quanto la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva al conducente del veicolo attoreo che aveva urtato da tergo l'autoarticolato estero, tanto che il conducente era stato contravvenzionato ai sensi dell'art. 149/1.4 del CdS, per mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Inoltre, il mezzo bulgaro era stato integralmente risarcito dalla compagnia Avus
Bulgaria per conto di come da documentazione prodotta in atti, Controparte_9
attestante i pagamenti effettuati, mediante la corresponsione della somma di 3.065,18
Lev bulgari. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Assunta la prova testimoniale, espletata ctu per la quantificazione dei danni, fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, il giudice decideva la causa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente la domanda deve ritenersi proponibile ed il contraddittorio regolarmente instaurato. Ed invero, sussistendo la fattispecie di cui agli artt. 126 e 148 del d. lgs. n. 209/2005, la richiesta di risarcimento danni è stata regolarmente inoltrata all Controparte_10
a mezzo raccomandate a.r. n°14607295890-8 del 05.08.2013,
[...]
n°14619658909-4 del 09.09.2013, n°14952922680-3 del 26.09.2014 e n°14952922679-1 del 26.09.2014, senza sortire alcun effetto.
Inoltre, la domanda è stata notificata alle controparti al domicilio elettivo per legge.
Riguardo alla dinamica del sinistro, per come ricostruita dalla stessa società attrice e confermata dalla prova testimoniale, si può escludere la colpa del conducente dell'autoarticolato bulgaro, dovendosi ascrivere il sinistro ad esclusiva colpa del conducente del veicolo attoreo.
Questi, infatti, seguiva da tergo l'autoarticolato estero senza rispettare la distanza di sicurezza e viaggiando a velocità non moderata, entrambe doverose regole di condotta che, se osservate, avrebbero consentito la frenata del mezzo ed evitato l'impatto con l'autoarticolato che si era fermato sulla corsia di destra, in una strada a doppia corsia di marcia per ogni direzione.
Il conducente del veicolo attoreo, peraltro, avrebbe potuto in alternativa sorpassare agevolmente l'autoarticolato bulgaro utilizzando la corsia di sinistra, ma fu anche imperito nell'eseguire tale manovra.
A conferma della colpa esclusiva del conducente del veicolo attoreo, vi è anche il rapporto della Polizia Stradale che contravvenzionò il predetto ai sensi dell'art. 149/1.4 del CdS, per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre, la stessa compagnia assicurativa del veicolo attoreo, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo italiano, non ebbe a tentennare nel risarcire integralmente il Contro mezzo bulgaro, come risulta dalla documentazione prodotta dall' comprovante che la compagnia assicurativa Avus Bulgaria ebbe a pagare, per conto di Controparte_9
- assicuratore del veicolo attoreo tg. BL888NZ - la somma di 3065,18 Lev bulgari
[...]
alla società proprietaria dell'autoarticolato straniero.
In diritto, a sostegno della presente decisione, giova ricordare che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/04/2016, n. 8051). Nel caso in esame, l'autoarticolato tamponato da tergo dal veicolo attoreo, si era appena dovuto fermare per un'avaria al motore, per cui non aveva avuto nemmeno il tempo di segnalare il veicolo con l'apposizione del triangolo di pericolo.
D'altra parte, la strada era rettilinea e in leggere salita, con visibilità massima, per cui
è da mettere in conto una totale distrazione del conducente del veicolo attoreo, che non ebbe ad accorgersi che l'autoarticolato che lo precedeva immediatamente si era fermato per una causa di forza maggiore.
La responsabilità del sinistro va quindi addebitata unicamente al conducente del veicolo attoreo per violazione delle norme del codice della strada e la condotta imprudente ed imperita suddetta.
La particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante sull'applicazione dell'art. 2054 c.c. (pari presunzione di colpa) induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24.03.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6652/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Federico Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maurizio Tamburini
CONVENUTO
, elettivamente domiciliata c/o l Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata c/o Controparte_3 Contro l' CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 23/01/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 30/11/2015 ritualmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la
[...] [...]
, la e la Controparte_4 Controparte_5 [...]
, le ultime due elettivamente Controparte_6
domiciliate c/o l' , chiedendo di condannare, Controparte_1
i suddetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di essa attrice dei danni riportati dell'autocarro “isotermico” CO RU targato BL 888 NZ, per effetto del sinistro verificatosi in data 08.07.2013, alle ore 14.00 circa. In tale giorno ed ora il predetto autocarro di proprietà attorea, condotto dal sig. Parte_3
percorreva ad andatura moderata, il raccordo autostradale Avellino-Salerno,
[...]
con direzione di marcia verso Salerno, transitando all'interno della corsia di marcia di destra e, giunto all'altezza del Km 10+300, nel territorio del Comune di Fisciano (SA), trovava la corsia di destra completamente ostruita dalla presenza di un autoarticolato di nazionalità bulgara fermo, composto da trattore Mercedes targato PB 5126 MT e da semirimorchio targato PB 871 EH, ed il cui conducente non aveva provveduto a segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungevano da tergo.
Il conducente dell'autocarro CO RU di parte attorea, di fronte a tale situazione di pericolo, determinata dalla presenza, non segnalata, dell'autoarticolato fermo al centro della corsia di marcia, eseguiva una immediata manovra di emergenza, con frenata e contestuale sterzata verso sinistra, ma non riusciva ad evitare la collisione che si concretava tra la parte anteriore destra dell'autocarro attoreo e la parte posteriore sinistra (spigolo) del semirimorchio di parte convenuta.
In conseguenza del sinistro l'autocarro “isotermico” CO RU targato BL 888 NZ, riportava ingenti danni di carrozzeria alla motrice, che andava praticamente distrutta, oltre al danneggiamento del cassone isotermico con gruppo frigo, sponda caricatrice idraulica tipo 1500-46 marca dautel, come da relazione stragiudiziale versata in atti.
Al momento dell'urto, l'autocarro di parte attorea trasportava per conto della
[...]
un carico costituito da n°420 colli, e cioè un Controparte_7
carico di “bottiglie di vino in cassetta” – come da nota debito n.1/C del 10/7/2013 prodotta in atti – che quindi andava completamente distrutto, circostanza accertata dalla
Polizia Stradale di Avellino.
Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare che l'evento dannoso era di esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato di nazionalità bulgara, di proprietà della e condannare perciò i suddetti convenuti in solido tra loro, al CP_8
risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti, comprensivi di Iva e sosta tecnica, nonché del danno relativo alla inevitabile svalutazione subita dell'autoarticolato in conseguenza del sinistro, oltre euro 8.333,46 per il risarcimento del danno subito in conseguenza della rottura di n. 420 colli costituiti da “bottiglie di vino in cassetta”, come da nota debito n.1/C del 10/7/2013.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la nullità assoluta Controparte_1
del presente giudizio ai sensi del combinato disposto ex artt.li 126- 142 e 144 CdA, per mancata notifica dell'atto stesso alla società convenuta , presso la propria CP_2
sede, avendo l'attrice chiesto la condanna in solido dei convenuti, pur notificando l'atto Contro solo presso la sede dell
Osservava a riguardo che i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l Controparte_1
Contro
( solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari
[...]
rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., come nel caso di specie, essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive sedi e residenze (Cass. 7932/2012).
Nel merito contestava sia l'an che il quantum debeatur, in quanto la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva al conducente del veicolo attoreo che aveva urtato da tergo l'autoarticolato estero, tanto che il conducente era stato contravvenzionato ai sensi dell'art. 149/1.4 del CdS, per mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Inoltre, il mezzo bulgaro era stato integralmente risarcito dalla compagnia Avus
Bulgaria per conto di come da documentazione prodotta in atti, Controparte_9
attestante i pagamenti effettuati, mediante la corresponsione della somma di 3.065,18
Lev bulgari. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Assunta la prova testimoniale, espletata ctu per la quantificazione dei danni, fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, il giudice decideva la causa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente la domanda deve ritenersi proponibile ed il contraddittorio regolarmente instaurato. Ed invero, sussistendo la fattispecie di cui agli artt. 126 e 148 del d. lgs. n. 209/2005, la richiesta di risarcimento danni è stata regolarmente inoltrata all Controparte_10
a mezzo raccomandate a.r. n°14607295890-8 del 05.08.2013,
[...]
n°14619658909-4 del 09.09.2013, n°14952922680-3 del 26.09.2014 e n°14952922679-1 del 26.09.2014, senza sortire alcun effetto.
Inoltre, la domanda è stata notificata alle controparti al domicilio elettivo per legge.
Riguardo alla dinamica del sinistro, per come ricostruita dalla stessa società attrice e confermata dalla prova testimoniale, si può escludere la colpa del conducente dell'autoarticolato bulgaro, dovendosi ascrivere il sinistro ad esclusiva colpa del conducente del veicolo attoreo.
Questi, infatti, seguiva da tergo l'autoarticolato estero senza rispettare la distanza di sicurezza e viaggiando a velocità non moderata, entrambe doverose regole di condotta che, se osservate, avrebbero consentito la frenata del mezzo ed evitato l'impatto con l'autoarticolato che si era fermato sulla corsia di destra, in una strada a doppia corsia di marcia per ogni direzione.
Il conducente del veicolo attoreo, peraltro, avrebbe potuto in alternativa sorpassare agevolmente l'autoarticolato bulgaro utilizzando la corsia di sinistra, ma fu anche imperito nell'eseguire tale manovra.
A conferma della colpa esclusiva del conducente del veicolo attoreo, vi è anche il rapporto della Polizia Stradale che contravvenzionò il predetto ai sensi dell'art. 149/1.4 del CdS, per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre, la stessa compagnia assicurativa del veicolo attoreo, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo italiano, non ebbe a tentennare nel risarcire integralmente il Contro mezzo bulgaro, come risulta dalla documentazione prodotta dall' comprovante che la compagnia assicurativa Avus Bulgaria ebbe a pagare, per conto di Controparte_9
- assicuratore del veicolo attoreo tg. BL888NZ - la somma di 3065,18 Lev bulgari
[...]
alla società proprietaria dell'autoarticolato straniero.
In diritto, a sostegno della presente decisione, giova ricordare che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/04/2016, n. 8051). Nel caso in esame, l'autoarticolato tamponato da tergo dal veicolo attoreo, si era appena dovuto fermare per un'avaria al motore, per cui non aveva avuto nemmeno il tempo di segnalare il veicolo con l'apposizione del triangolo di pericolo.
D'altra parte, la strada era rettilinea e in leggere salita, con visibilità massima, per cui
è da mettere in conto una totale distrazione del conducente del veicolo attoreo, che non ebbe ad accorgersi che l'autoarticolato che lo precedeva immediatamente si era fermato per una causa di forza maggiore.
La responsabilità del sinistro va quindi addebitata unicamente al conducente del veicolo attoreo per violazione delle norme del codice della strada e la condotta imprudente ed imperita suddetta.
La particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante sull'applicazione dell'art. 2054 c.c. (pari presunzione di colpa) induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24.03.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo