Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 1393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Lucia IN ha pronunciato, a seguito di scambio di memorie contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. nel termine del 02/04/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1393/2024 RGL, promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
LAURA MAIO e MARIO LOVERO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. il ricorrente alle dipendenze della convenuta dal Parte_1
16/12/2022 al 16/06/2023 in forza di contratto a tempo determinato per lo svolgimento della mansione di operaio di banchina e inquadramento nel
VI livello CCNL terziario cooperative, afferma di aver lavorato con orario da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17, con un'ora di pausa, con mansioni di operaio edile, impegnato – almeno fino al 14/04/2023 – all'esecuzione di opere per conto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., subappaltate alla cooperativa da BO ON s.r.l.;
1
2. riferisce che alla fine della seconda settimana di aprile la datrice di lavoro gli aveva comunicato verbalmente la sospensione dal lavoro senza retribuzione sino alla scadenza naturale del contratto (16/06/2023), ed agisce per ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, e trattamento di fine rapporto per complessivi € 6.150,80 lordi;
3. le domande erano state inizialmente rivolte anche a BO ON quale responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 limitatamente ai crediti maturati nel periodo di esecuzione della prestazione nel suo interesse;
all'udienza del 15/10/2024 il ricorrente e la convenuta BO
ON hanno sottoscritto verbale di conciliazione e la causa è proseguita nei soli confronti della datrice Parte_2
;
[...]
4. all'udienza del 21/02/2024 la parte convenuta contumace non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la ritualità della notificazione ex art. 292 c.p.c.;
5. con le note ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta contumace al pagamento della somma lorda di €
5.055,80, di cui € 750,33 per TFR, ottenuta scomputando dall'importo inizialmente azionato la somma ottenuta in sede conciliativa dalla committente, imputata sulla parte di credito solidale più risalente;
6. la sussistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro sono provate dal ricorrente mediante la produzione delle buste paga dei mesi da dicembre 2022 a maggio 2023 (doc. 3), da cui si evince la data di inizio del rapporto (16/12/2022) ed il trattamento retributivo applicato;
la apposizione del termine al contratto di lavoro, con scadenza al
16/06/2023, può ritenersi provata ancorché il contratto prodotto quale doc. 2 non risulti sottoscritto, in quanto la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale consente di ritenere ammessa la circostanza;
2 RGL n. 1393/2024
7. coerentemente con quanto affermato dal ricorrente circa l'avvenuta sospensione della prestazione lavorativa imposta dal datore di lavoro dalla metà di aprile 2023 in poi, i listini paga di aprile e maggio riportano periodi di assenza non retribuita;
8. è consolidato in giurisprudenza l'assunto secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano – ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c. – ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale;
il dipendente sospeso non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass. civ.
23/12/2022 n. 37716);
9. la fondatezza della domanda, che emerge già in applicazione dei principi generali sopra riportati, tenuto conto dell'assenza di motivazione della sospensione unilaterale da parte della datrice di lavoro, è rafforzata nel caso di specie alla luce delle disposizioni dell'art. 179 CCNL, secondo cui
“in caso di sospensione per fatto dipendente dall'impresa cooperativa e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 184 per tutto il periodo della sospensione”;
10. la domanda merita pertanto accoglimento, e la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 5.055,80, di cui € 750,33 per TFR, oltre accessori di legge;
11. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
3 RGL n. 1393/2024
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma lorda di € 5.055,80, di cui € 750,33 per
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la convenuta alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.626,00 oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Laura Maio
e Mario Lovero.
Così deciso in Torino, il 03/04/2025
La Giudice dr.ssa Lucia IN
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