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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12149/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da 1) (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI), il 09.06.1962 e residente in [...], con l'Avv. Antonio Novelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Antonio Novelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (MI) il 22.06.1996 (anno 1996, atto n. 19, parte 2, serie A);
separati con sentenza n. 170/2025, pubblicata il 16.01.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti);
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in AR (MI) il 22.06.1996, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del Comune di AR (MI) al n. Atto 19, parte 2, serie A, anno
1996.
2) Ordinare al Comune di AR (MI) ed ai Comuni di residenza di annotare, per quanto di competenza, l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, reciprocamente rinunciano a qualsivoglia contributo di natura economica.
4) Disporre che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (MI) il 22.06.1996 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da 1) (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI), il 09.06.1962 e residente in [...], con l'Avv. Antonio Novelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Antonio Novelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (MI) il 22.06.1996 (anno 1996, atto n. 19, parte 2, serie A);
separati con sentenza n. 170/2025, pubblicata il 16.01.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti);
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in AR (MI) il 22.06.1996, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del Comune di AR (MI) al n. Atto 19, parte 2, serie A, anno
1996.
2) Ordinare al Comune di AR (MI) ed ai Comuni di residenza di annotare, per quanto di competenza, l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, reciprocamente rinunciano a qualsivoglia contributo di natura economica.
4) Disporre che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (MI) il 22.06.1996 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG