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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
25 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Pavia, via Porta Nuova, n. 31 ed elettivamente domiciliata in Pavia, via Menocchio, n. 7, presso lo studio dell'avv.
Ettore Dell'Acqua del Foro di Pavia, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Giovanni Stella, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 62 Contro
(C.F. e P. I.V.A.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Tradate (VA), via
Allende, n. 6 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro P. Giorgetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
(P. I.V.A.: LU ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 1 route d'Esch,
L-1470 Luxembourg e sede secondaria in Cross Towers 150 Antonio Vivalditrst.
(P. I.V.A.: NL ed Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, n. 28, presso lo studio dell'avv.
Alessandro P. Giorgetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario depositata nel giudizio di primo grado
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Contro
P. I.V.A.:), in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Mozzate (CO), Piazza Tobagi, n.
15 ed elettivamente domiciliata in Piacenza, via XX Settembre, n. 142, presso lo studio dell'avv. Andrea Cremona, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
(C.F.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_4
Torino, via Corte d'Appello, n. 11 ed elettivamente domiciliata in Milano, via pagina2 di 62 Euripide, n. 3, presso lo studio dell'avv. Gaetano Del Borrello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 765/2024, pubblicata il 12 giugno 2024 dal Tribunale di
Busto Arsizio nella causa iscritta al n. 1581/2021 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis, così decidere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 765/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile, Giudice Dott. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1581/2021, depositata in cancelleria in data 12.06.2024, mai notificata, respingere tutte le domande formulate nel giudizio di prime cure da
[...]
e poi dalla surrogante CO _6
(e riproposte in questa sede in via di appello incidentale, rispettivamente da per euro 2.011.913,00 oltre accessori e da Controparte_1 [...]
per euro € 36.477.314,10 oltre accessori) in Controparte_2 quanto infondate in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta Parte_1 corresponsabile, condannare la Soc. REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerla indenne da ogni e qualsivoglia pretesa che la fosse eventualmente tenuta a Parte_1 pagare a qualsiasi titolo e per l'effetto condannare la terza chiamata al pagamento dell'eventuale somma e comunque nei limiti del massimale di polizza, rigettando tutte le eccezioni dalla stessa proposte in via di appello incidentale, essendo pienamente operanti tutte le garanzie di polizza.
pagina3 di 62 In via istruttoria: ci si oppone alle richieste di e della Controparte_1 surrogante di rinnovazione e/o integrazione Controparte_2 della CTU sulle cause di innesco e propagazione dell'incendio del 21 marzo 2020 Cont presso lo stabilimento di nonché sull'entità dei danni subiti dalla stessa, siano essi danno emergente che lucro cessante;
di disporsi CTU contabile e/o perizia tecnica estimativa sulla quantificazione del danno emergente e lucro cessante;
di disporsi prove per testi sulle circostanze formulate nelle pagg. 69-73 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Si precisa che «la relazione ing. 13.04.2023 e allegati» prodotta Per_1 in questa sede da e da Controparte_1 _2
come doc. n. 2 faceva già parte del fascicolo di primo grado di
[...] controparte come memoria di osservazioni alla CTU integrativa. Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Nel merito: respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'impugnazione proposta da nell'atto di citazione in appello Parte_1 Cont notificato il 25.09.2024 e quelle incidentali proposte da e dalla
[...]
Con vittoria delle spese e competenze di causa Controparte_9
In via di appello incidentale:
1. accogliere tutti i motivi di appello incidentale e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza n. 765/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Civile, Giudice dott. Angelo Farina emessa nel procedimento R.G.
1581/2024 depositata in data 12.06.2024 e non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale e/o alternativa di
[...] e della nella causazione dell'evento Controparte_10 Parte_1 incendio del 21 marzo 2020, e per l'effetto condannarle in via concorrente e/o solidale e/o alternativa, al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 in €uro 2.011.913,00 comprensivi di danno emergente e lucro cessante,
[...] franchigia contrattuale - quale danno residuo successivamente al pagamento della somma di €uro 36.303.783,00 da parte di Controparte_2
in esecuzione al contratto assicurativo n.1056885 -, oltre interessi e
[...] rivalutazione dal fatto al saldo effettivo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della presente causa. Co 2. confermata l'intervenuta surroga di ai sensi dell'art.1916 c.c. Cont nei diritti risarcitori di verso i responsabili dell'evento incendio del 21 Cont marzo 2020 e comunque la cessione da parte di di tali diritti sino alla concorrenza di €36.303.783,00 accertare gli ulteriori esborsi accessori per spese Co peritali di accertamento e valutazione del danno sostenuti da , e per l'effetto, Cont previa reiezione delle domande tutte formulate tanto dalla quanto dalla OS Cont contro ., in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque siccome carenti di prova, dichiarare la loro responsabilità concorrente e/o solidale e/o alternativa nella causazione dell'evento incendio del 21 marzo 2020, e per Co Cont l'effetto condannarle al pagamento in favore di del danno subito da ed Co indennizzato da , oltre oneri accessori e spese di perizia, per un totale di
pagina4 di 62 €36.477.314,10, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della presente causa.
3. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. sia del procedimento di ATP che del presente giudizio di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. in via preliminare si chiede l'acquisizione al presente fascicolo di quello relativo al procedimento ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. iscritto al n.1627/2020 di
R.G. di questo Tribunale, già assegnato alla sez. 3^, Giudice dott.ssa Silvia
Torraca.
2. Per le ragioni esposte in sede di ATP e nelle note trasmesse al CTU in data 14.04.2023 da parte del consulente di parte della e Controparte_1 Co di nonché per le contestazioni addotte e dedotte all'udienza del 17.05.2023 svolte negli atti conclusivi si chiede disporre la rinnovazione della CTU con affidamento ad altro consulente, preferibilmente uno specialista antincendio al fine di sottoporgli il seguente quesito: “Accertati i gravi vizi logici e tecnico- scientifici in cui è incorso l'ing. così come evidenziati nelle relazioni di CP_11 parte del Prof. e dell'Ing. (doc.ti 472 e 473), disporre Per_2 Per_1 consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare ed individuare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il consulente tecnico d'ufficio riterrà di acquisire nonché delle prove orali assunte in corso di causa e ogni opportuna informazione dallo stesso assunta volta a verificare le effettive cause di innesco e propagazione dell'incendio del 21 marzo 2020 presso lo stabilimento di Cont
nonché l'entità dei danni subiti dalla stessa, siano essi danno emergente che lucro cessante.” In caso di rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU, si chiede di disporre l'integrazione della relazione peritale essendovi la necessità di accertamenti suppletivi, come richiesti al CTU con memoria trasmessa a mezzo Co PEC il 17.01.2023 dai consulenti di parte di e PG, Prof. e Persona_3
Ing. depositato dal CTU in data 23.01.2023 nel fascicolo telematico Per_1
R.G. 1581/2021.
In caso di contestazione del danno si chiede disporsi CTU contabile per accertare la correttezza della quantificazione del lucro cessante fatta in
€6.691.614,00 sulla scorta della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il consulente tecnico d'ufficio riterrà di acquisire, nonché delle prove orali assunte in corso di causa e ogni opportuna informazione dallo stesso assunta e parimenti perizia tecnico estimativa per accertare la correttezza e pertinenza della quantificazione del danno emergente in €30.078.668,00. Co A tale scopo PG ed si dichiarano disponibili a mettere a disposizione del CTU e dei consulenti delle parti le scritture contabili (art. 2710 c.c.) da cui poter estrarre i dati utili per la verifica della correttezza tanto del danno da lucro cessante che di quello emergente richiesto in causa. Co A tale scopo reitera la richiesta di autorizzazione e al deposito su supporti informatici come CD-Rom o chiavette USB dei fogli Exell e dei documenti della contabilità aziendale da cui sono stati estratti i dati utili per la verifica della correttezza della quantificazione del danno da lucro cessante di cui si richiede il pagamento.
Si richiamano i documenti prodotti nella comparsa di intervento volontario da ritenersi anche in questa sede integralmente richiamati.
pagina5 di 62 Si chiede disporsi prove per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “E' vero o non è vero che…”: a) Sulle modalità di verificazione dell'incendio del 21.03.2022
1. nella terza settimana di marzo 2020 era stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei cuscinetti del fusore 4 della linea di produzione FF1; Cont
2. tale incarico era stato affidato alla con ordine n.4500056222 del 20.03.2020 (come da doc.10 che si rammostra al teste);
3. in previsione degli interventi di manutenzione del giorno successivo il
20.03.2020, alcune componenti della linea FF1 erano state raffreddate, escludendo il circuito di riscaldamento con olio diatermico;
tra queste, la calandra del fusore 4; 4. l'operazione era stata svolta dal manutentore interno, sig. Per_4
, dopo la fermata della linea FF1 avvenuta alle ore 16:00 del venerdì 20
[...] marzo. Cont 5. dalle ore 08:30 alle ore 12:00 del sabato 21 marzo, la aveva svolto l'intervento di manutenzione sul Fusore 4 della calandra FF1 – lato riscaldamento, consistito in:
(i) apprestamento del cantiere;
(ii) smontaggio delle linee di alimentazione dell'olio diatermico, per creare idoneo spazio di lavoro,
(iii) smontaggio parziale della calandra e del fusore 4 e sostituzione dei cuscinetti di quest'ultimo; (iv) assemblaggio del fusore e della calandra, (v) assemblaggio ex novo delle linee di alimentazione dell'olio diatermico e, infine, (vi) pulizia e rimozione delle attrezzature utilizzate (come doc.11 che si rammostra al teste).
6. terminato l'intervento, il manutentore interno, sig. , Persona_4 metteva in rotazione a velocità lenta la calandra e, contemporaneamente, apriva i circuiti dell'olio diatermico per portarli alla temperatura e pressione di esercizio.
7. nella fase di riavvio si manifestava un malfunzionamento del sistema preposto ad avvicinare tra loro i rulli fusori che si trovano da parti opposte della calandra che restavano bloccati in posizione aperta,
8. verificato il blocco il capomacchina, sig. chiedeva Pt_3
l'intervento sia del manutentore elettrico che del manutentore meccanico reperibili;
9. il manutentore elettrico, sig. e il manutentore meccanico, Persona_5 sig. , giungevano in loco alle ore 12:30 circa e si mettevano Persona_6 all'opera per risolvere il problema al sistema preposto all'avvicinamento tra loro dei rulli fusori;
10. le ore 13:00 circa, il capo macchina notava che l'olio diatermico tracimava dalle bacinelle di raccolta poste, in quota.
11. la presenza delle bacinelle di contenimento impediva di verificare il punto esatto della perdita dell'olio.
12. il capo macchina riconvocava i manutentori reperibili che, constatato da dove l'olio tracimava, azionavano, i comandi per lo spegnimento di tutte le centraline della calandra FF1.
13. uno dei manutentori tramite la scala alla marinara sita sul lato riscaldamento, saliva sul soppalco per chiudere manualmente la valvola d'intercettazione dell'olio diatermico del post-calandra.
pagina6 di 62 14. mentre effettuava questa operazione, il manutentore percepiva un boato, cui seguiva l'incendio.
15. i manutentori da quel momento mettevano in azione il piano d'emergenza raggiungendo il quadro generale allarmi, azionavano l'intervento di II° livello che comportava la chiusura di tutte l'intercettazione del gas, il blocco delle centraline di olio diatermico, l'intercettazione energia elettrica, etc. e la chiamata ai VVF.
16. l'incendio si è diffuso in tutto il reparto calandre tra le 13.00 e le 13:05 imponendo l'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Busto Arsizio, Varese e per domare le fiamme. CP_12
17. il signor , sotto la supervisione del ing. Persona_4 Per_7
ha periodicamente effettuato rabbocchi di olio diatermico HTF1 secondo
[...] le indicazioni fornite dalla sulla quantità complessiva da utilizzare Parte_1 dopo i periodici accessi in fabbrica, prelievi ed analisi fatti da quest'ultima. Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- c/o corrente in 21049 Tradate Persona_4 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- c/o corrente in 21049 Tradate Persona_6 CP_1 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- c/o corrente in 21049 Tradate (VA), Pt_3 Controparte_1
Via Allende n.6;
- c/o corrente in 21049 Tradate Persona_5 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- , domiciliato in 21012 Cassano Magnago (VA), Via Delle Persona_7
Candie, 23; Cont b) Sull'intervento di e suo ruolo causale nel determinismo dell'incendio
18. il 21 marzo 2020 la prolunga del giunto del Fusore n. 3 della calandra Cont FF1 (fusore posto a meno di 20 cm dal fusore n. 4 oggetto dell'intervento riportava una rottura "da fatica" come descritto nelle note critiche allegate alla relazione di ATP che si rammostrano al teste;
19. l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei Cont cuscinetti del fusore 4 della linea di produzione FF1 eseguito da il Cont 21.03.2020 presso aveva comportato lo smontaggio e il rimontaggio di parti della macchina;
20. il Fusore 3 si trovava nella “zona di interferenza” rispetto al Fusore 4 Cont oggetto dell'intervento effettuato il 21.03.2020 dai tecnici di da cui è separato da 20 cm. come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste.
21. il Fusore 3 per effetto dell'intervento effettuato il 21.03.2020 dai tecnici Cont di subiva urti e sollecitazioni durante la manutenzione al Fusore 4;
22. le sollecitazioni subite dal Fusore 3 in occasione del fermo e ripartenza della linea sono insite ad ogni riavvio della linea come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste.
23. le sollecitazioni subiti dal Fusore 3 in occasione del fermo e ripartenza della linea, hanno inciso sul giunto già indebolito da urti e sollecitazioni ricevuti durante la manutenzione al Fusore 4 come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste. Cont
24. l'intervento di ha indotto il cedimento per fatica del Fusore 3;
pagina7 di 62 25. il giunto del Fusore 3, senza le sollecitazioni ricevute nel corso Cont dell'intervento di sarebbe rimasto in esercizio a tempo indeterminato come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste. Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- Ing. Prof. c/o Failure Analysis e della Forensic Testimone_1
Engineering, Politecnico di Milano, Via La Masa, 1 - 20156 Milano
- Ing. , domiciliato in 21012 Cassano Magnago (VA), Via Persona_7
Delle Candie, 23;
c) Sull'olio diatermico e suo ruolo causale nel determinismo dell'incendio
26. la viscosità pari a 24,44 cts dell'olio diatermico, in uno con la pressione delle condutture, ha favorito la fuoriuscita e la vaporizzazione nell'aria dell'olio diatermico, prima ancora di creare una pozza sul pavimento quale effetto della tracimazione dell'olio dalle bacinelle di raccolta poste in quota.
27. tenuto conto del punto d'infiammabilità pari o inferiore a 40° C dell'olio diatermico, accertato da esami di laboratorio in sede di ATP, la causa più probabile che non dell'accensione dell'incendio è stato l'autoinnesco, così come descritto nella relazione (doc. 473) che si rammostra al teste.
Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- Prof. Via Marmiceto, 6/C – 56121 - Ospedaletto (PISA) Persona_3
d) Sui dispositivi antincendio di PG al 21.03.2020 Cont
28. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la aveva presentato ai VVF il progetto di adeguamento alla normativa antincendio che era stato approvato;
29. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la PG stava eseguendo gli interventi previsti nel progetto approvato dai VVF per la presentazione alla loro ultimazione della SCIA;
Cont
30. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la era in regola con la normativa antincendio;
31. l'impianto di rilevazione incendi puntiforme ha il compito di dare l'allarme acustico e ottico in caso di incendio;
32. l'assenza d'impianto di rilevazione incendi nel reparto calandre non ha avuto alcun nesso causale con la propagazione dell'incendio del 21.03.2020 per Cont la presenza del personale che ha attivato le procedure antincendio al suo innesco;
33. le valvole dell'olio diatermico alla data dell'incendio erano state posizionate nel modo richiesto dai VVF come risulta dall'allegato n. 3 al doc. 472 (relazione 11.12.2018 Ing. da rammostrare al teste;
Persona_8
34. le valvole di intercettazione dell'alimentazione e della mandata di olio diatermico a tutte le linee di produzione/combustione, di fermata delle pompe di circolazione nelle centrali termiche, di arresto dei bruciatori e di alimentazione del gas metano erano presenti alla data dell'incendio del 21.03.2020 come risulta dall'allegato n.5 (report 01/2018 del 11.12.2018 dott. da Persona_9 rammostrare al teste;
35. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la situazione del reparto calandre era conforme alle richieste dei VVF evidenziate nel documento di diniego al rilascio del CPI del 2011;
36. i rilievi evidenziati dai VVF nel documento di diniego al rilascio del CPI del 2011 non imponevano l'installazione di sprinkler nei reparti produttivi e nel reparto calandre;
pagina8 di 62 37. a seguito dei i rilievi evidenziati dai VVF nel documento di diniego al rilascio del CPI del 2011 quest'ultimi non emettevano alcuna diffida nei confronti Cont di alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività;
38. l'installazione di sprinkler nei reparti produttivi e nel reparto calandre aveva l'obiettivo di controllare e rallentare l'estensione dell'incendio;
39. gli sprinkler sono inidonei ed inadeguati al controllo di “Flash Fire” come quello occorso il 21.03.2020 presso la PG
40. gli sprinkler di cui alla relazione tecnica del progetto antincendio di cui all'allegato 11 pag. 25 del doc. 472 da rammostrare al teste erano efficaci solo per incendi bidimensionali, diversi da quello che si è verificato il 21.03.2020 Cont presso la;
Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- Prof. via Marmiceto, 6/C – 56121 - Ospedaletto (PISA) Persona_3
- Ing. via Bartolomeo Zucchi n. 40 – 20900 Monza Persona_10
(MB)
- Dott. c/o servizio urbanistica del Comune di Gallarate Persona_9
VA
- Ing. Corso Leonardo da Vinci, 50, 21013 Gallarate VA Persona_8
- Resp.: D.V.D. - Direzione II - Prevenzione e Sicurezza Testimone_2
Tecnica c/o VVF Varese
e) Sulla quantificazione dei danni subiti da PG: Cont
41. a seguito dell'incendio del 21.03.2020 ha subito danni materiali per €30.078.668,00 sulla scorta dei documenti prodotti dal n. 16 al n.450 e dal doc. 474 che si rammostrano al teste;
Cont
42. a seguito dell'incendio del 21.03.2020 subiva un danno da lucro cessante accertato e quantificato in €uro 6.691.614,00 sulla scorta delle Cont informazioni e dati estrapolati dalla contabilità aziendale come da doc.ti da
452 a 468 e doc. 475 che si rammostra al teste;
Cont 43. a seguito dell'incendio del 21.03.2020 , avendo stipulato la polizza
n.1056885 con riceveva un indennizzo per complessivi _6
€uro 36.303.783,00 al netto della franchigia di €uro 466.499,00; 44. Il danno da lucro cessante pari a €uro 5.694.496,00 è stato accertato e quantificato con perizia MDD del 26.05.2021 (doc..451) sulla scorta delle Cont informazioni e dati estrapolati dalla contabilità aziendale (doc.ti da 452 a
468). Co
45. ricevuta la denuncia di sinistro ha dato incarico alla Massafra Srl di accertare il danno emergente ai sensi della polizza n.1056885. Co Parte_
46. ricevuta la denuncia di sinistro ha dato incarico alla di accertare il danno da lucro cessante (c.d. Business Interruption) ai sensi della polizza n.1056885. Co
47. ricevuta la denuncia di sinistro ha accertato e quantificato il danno Cont emergente in subito da in conseguenza dell'incendio del 21.03.2022
€30.078.668,00 come da perizia che si rammostra al teste (doc.3). Co
48. ricevuta la denuncia di sinistro ha accertato ha accertato e Cont quantificato il danno da lucro cessante subito da in conseguenza dell'incendio del 21.03.2022 €6.691.614,00 come da perizia che si rammostra al teste (doc.4). Co
49. dal 11.05.2020 al 30.12.2021 pagato la somma complessiva di
€36.303.783,00 in cinque rate, come da doc.ti da 5 a 9 da rammostrare al teste.
pagina9 di 62 Cont 50. ha incassato la somma complessiva di €36.303.783,00 in data Co 16.03.2022, rilasciando ampia, finale e liberatoria quietanza a come da documento 10 da rammostrare al teste.
Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- c/o corrente in 21049 Tradate Testimone_3 CP_1 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- c/o ON DR & IC Uk LLP, corrente in Office Testimone_4
No.402, Level 4, Index Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai,
United Arab Emirates
- c/o corrente in 20214 Persona_11 Controparte_13
Milano (MI), Via Mike Bongiorno, 13
- Geom. c/o Massafra Srl a Socio Unico, corrente in CP_14
10128 Torino (TO) via Massena n. 63 Torino”.
Per Controparte_3
“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello — contrariis reiectis — cosi giudicare:
a) In via istruttoria Rigettare tutte le istanze istruttorie delle appellanti incidentali e sia quelle di Controparte_15 _6 rinnovazione della CTU sul-le cause dell'incendio e/o sull'entità dei danni — anche in termini di lucro ces-sante — sia quelle di ammissione delle prove testimoniali di cui alle pagine da 69 a 73 della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata dal loro patrocinatore.
b) Nel merito Rigettare l'appello incidentale di e Controparte_15 di e confermare che non ha _6 Controparte_16 provocato l'incendio per cui è processo. Ci si rimette a giustizia sull'accoglimento dell'ap-pello principale di sempre che l'estraneità totale di Parte_1 all'incendio per cui è causa sia confermata e ci si Controparte_16 rimette a giustizia sull'eccezione di validità, o operatività, della polizza sollevata
e poi coltivata dall'appellante incidentale Controparte_17
Si insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale di
[...] Controparte_16 sulla liquidazione delle spese legali per l'accertamento tecnico preventivo
[...]
(n. 1620/2020 R.G. avanti al Tribunale di Busto Arsizio) e per la soccombenza nel primo grado del giudizio di merito (n. 1582/2021 R.G.), con condanna di
[...]
a pagare a le prime per intero e le CP_18 Controparte_16 seconde in via solidale con liqui-dando gli importi dovuti _6 in conformità alle richieste di cui in atti, cioè le prime in somma compresa fra
Euro 36.243,39 e Euro 24.162,26 (o, almeno, Euro 7.185,09) e le seconde in somma compresa fra Euro 124.718,32 e Euro 83.145,54. Con vittoria di spese legali inerenti il presente giudizio”.
Per Società Reale Mutua di Assicurazioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare: NEL MERITO in via principale
Accogliere per i motivi tutti dedotti l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 765/2024 del Tribunale di Busto Arsizio e per l'effetto
pagina10 di 62 respingere tutte le domande formulate nei confronti di di Parte_1 conseguenza riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_9 respingere l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 da Controparte_1 in via di appello incidentale in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti dalla
[...]
riformare la sentenza del Tribunale di Busto Controparte_9
Arsizio n. 765/2024 nella parte in cui è stata accolta la domanda di manleva formulata da dandosi atto della inoperatività della garanzia;
Parte_1 in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritenga operante la garanzia postuma sub A) della polizza 2244339, limitare l'esposizione della Controparte_9 nei limiti del sottomassimale ivi previsto pari ad € 150.000,00;
[...] condannare o alla restituzione Parte_1 Controparte_19 delle somme percepite in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado
Vinte le spese dei due gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle appellanti incidentali da e Controparte_2 Controparte_1
Con ogni ulteriore riserva”.
pagina11 di 62 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., notificato a Controparte_3
(di seguito denominata e a
[...] CP_10 Parte_1 [...]
(di seguito denominata aveva chiesto l'accertamento Controparte_1 _2
delle cause che il 21 marzo 2020 avevano provocato un grave incendio nello stabilimento della parte ricorrente, sito in Gallarate (VA).
aveva dedotto che il proprio stabilimento era adibito alla _2 realizzazione di prodotti in OL UR (“PVC”), mediante tre linee di produzione denominate FF1, FF2 e C8; che tali linee di produzione erano soggette ad ordinaria e straordinaria manutenzione: la prima prevedeva le verifiche sull'olio diatermico, eseguite da e la seconda aveva richiesto, nel Parte_1
marzo del 2020, un intervento di sostituzione dei cuscinetti del fusore 4 della linea
FF1, affidato a CP_10
La parte ricorrente aveva, altresì, allegato quanto segue:
il predetto intervento di manutenzione straordinaria era stato espletato il 21 marzo 2020, tra le 8.30 e le 12.00 e prevedeva lo smontaggio delle linee di alimentazione dell'olio diatermico e di parte della calandra, successivamente riassemblati al termine dell'intervento di manutenzione;
dopo la fine del predetto intervento, il manutentore interno di _2
aveva messo in rotazione la calandra per attuare la pulizia dei cilindri, aprendo i circuiti dell'olio diatermico;
in quel frangente, intorno alle 12.30 dello stesso giorno, si era verificato un blocco dei cilindri, che aveva richiesto l'intervento di altri manutentori per la risoluzione del problema;
nel corso delle predette operazioni, alle ore 13.00 circa, era stato riscontrato dal capo macchina uno sversamento di olio diatermico sotto il gruppo dei cilindri post-calandra; il personale di aveva, quindi, azionato i comandi per lo _2
spegnimento di tutte le centraline della linea FF1;
a quel punto si era verificato un boato, al quale era seguito un incendio di notevoli dimensioni.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente l'incendio si era verificato a causa dell'improprio serraggio, da parte del personale di delle linee di CP_10 adduzione dell'olio diatermico, nonché a causa della “non conformità”, sul piano pagina12 di 62 qualitativo, dell'olio diatermico, che avrebbe giustificato la rapidità della sua dispersione e della sua combustione.
Nel predetto procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 1627/2020 r.g., nel quale non si era costituita, era Parte_1 CP_10
stata autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore
[...]
che si era costituito in giudizio. Controparte_21
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a ha _2 CP_10 chiesto al Tribunale di Busto Arsizio di “accertare che l'incendio di cui è lite non
è dipeso da causa imputabile alla ricorrente e, per l'effetto, condannare la convenuta al rimborso delle spese legali e delle spese tecniche, pari ad Euro
18.014,54, al netto dell'IVA, incluse quelle di CTU, pari ad Euro 24.570,83, al netto dell'IVA, relative al giudizio R.G. n. 1627/2020 avanti al Tribunale di Busto
Arsizio, Sez. III Civile, impregiudicato il regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili”.
Richiamando le conclusioni della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio nel predetto procedimento d'istruzione preventiva, la parte ricorrente ha dedotto che le cause dell'incendio dovevano ascriversi CP_10 all'usura degli impianti e alla vetustà dell'olio diatermico, imputabili per il 90% a e per il restante 10% a _2 Parte_1
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, _2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, nel merito, ha Parte_1 contestato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ante causam. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta da
[...]
CP_1 e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità solidale o concorrente o alternativa di e di CP_10 Parte_1
chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni, quantificati in euro
38.315.696,00.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si è costituita Parte_1
chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
Tale parte ha eccepito l'esclusiva Controparte_9 responsabilità, nella causazione dell'incendio del 21 marzo 2020, di _2 anche con riguardo alla qualità dell'olio diatermico, osservando, a quest'ultimo riguardo, di aver prospettato a la necessità di sostituzione dell'olio, in _2
pagina13 di 62 quanto vetusto, constatando il rifiuto di quest'ultima. ha, quindi, Parte_1 concluso per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di in ordine al _2
sinistro e ha proposto, in subordine, domanda di manleva nei confronti di
[...]
Controparte_9
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si è costituita
[...]
compagnia assicurativa di deducendo di aver _6 _2
indennizzato a quest'ultima la somma di denaro di euro 36.303.783,00 e chiedendo l'accertamento del proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti risarcitori di verso i responsabili dell'incendio del 21 marzo 2020 e la _2
condanna solidale di e di al pagamento del predetto Parte_1 CP_10
importo, oltre agli ulteriori danni e alle spese di perizia.
Costituitasi in giudizio, a seguito di rituale chiamata in causa da parte di
[...]
ha eccepito l'infondatezza Parte_1 Controparte_9 delle domande proposte nei confronti di e l'inoperatività della Parte_1
polizza. Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti e nei confronti del proprio assicurato.
Istruita la causa, previo mutamento del rito, mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 765/2024, pubblicata il 12 giugno 2024, il
Tribunale di Busto Arsizio ha accertato, in relazione all'incendio del 21 marzo
2020, la parziale responsabilità di e il concorso di Parte_1 _2 nonché l'insussistenza di responsabilità in capo a in parziale CP_10
accoglimento della domanda di surroga proposta da _6
ha condannato a corrispondere a la Parte_1 _6
somma di denaro di euro 2.389.965,00, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo;
in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da ha condannato Parte_1 Controparte_9
a tenere indenne per le somme che avrebbe
[...] Parte_1
versato a per effetto della sentenza, nel limite del _6
massimale di polizza di euro 1.000.000,00; ha rigettato ogni altra domanda;
ha condannato e a rimborsare, in solido tra _2 _6
loro, a le spese di lite;
ha condannato a rimborsare a CP_10 _2 [...]
CP_1 Part le spese del procedimento di istruzione preventiva;
ha condannato pagina14 di 62 a rimborsare a e a le spese del Parte_1 _6 _2
giudizio di merito;
ha condannato a Controparte_9
rimborsare a le spese del giudizio di merito;
ha posto Parte_1
definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di merito e del procedimento di istruzione preventiva a carico solidale di e di _2 [...]
con ripartizione nei rapporti interni e diritto alla ripetizione in base Parte_1
alle rispettive quote di responsabilità (90% a carico di e 10% a carico di _2
. Parte_1
Sulla base delle due perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio, ingegnere (quella depositata nel procedimento di Persona_12
istruzione preventiva iscritto al n. 1627/2020 r.g. e quella depositata nel giudizio di merito), il giudice di prime cure ha ricostruito l'eziologia dell'incendio del 21 marzo 2020 nel seguente modo:
il 21 marzo 2020, a seguito delle operazioni di spegnimento e della successiva riaccensione della linea di calandra, con particolare riferimento alla zona dei fusori, il giunto relativo al fusore 3 si è rotto “per fatica”, manifestando gli effetti conclusivi di un decadimento iniziato molto tempo prima;
a seguito della rottura del detto pezzo, l'olio diatermico si è progressivamente sversato nell'intorno della zona dei fusori 1, 2, 3 e 4;
dopo l'intervento manutentivo, la macchina è stata riaccesa;
alla riaccensione della macchina l'olio caldo (280/300°C) si è sversato anche sulle canalizzazioni elettriche presenti inferiormente alla macchina;
a quel punto, “l'olio caldo ha incontrato parti scoperte dell'impianto elettrico e/o ha danneggiato le guaine di protezione dei cavi elettrici scoprendo le parti attive le quali, per effetto di arco elettrico da corto circuito, hanno fornito la necessaria energia di attivazione affinché l'olio, alla temperatura superiore alla propria temperatura di “flash”, ha ingenerato l'incipit dell'incendio”;
a seguito dell'avanzare dell'incendio, sono crollati, parte sovrastante della macchina, una serie di detriti di grande peso che hanno determinato la frattura per sovraccarico nelle parti dei giunti 2 e 4.
Il giudice ha accertato, richiamando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che “gli interventi di manutenzione sul fusore 4 della calandra FF1,
pagina15 di 62 eseguiti da , non hanno generato e non sono stati causa di Controparte_16 innesco dell'incendio. L'incendio si è innescato a causa dello sversamento di olio diatermico dal cilindro del fusore n° 3, la cui componente meccanica (testa della prolunga ) si è rotta per fatica, cioè per usura da lavoro ed ossidazione”. Pt_5
Con riguardo all'olio diatermico, il giudice di primo grado ha accertato, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che alla data del 21 marzo 2020 esso era caratterizzato da parametri del tutto inadeguati per l'utilizzo, comprovanti uno stato di degrado avanzato e progressivo;
che tale inadeguatezza derivava dal basso tasso di viscosità e dalla ridotta temperatura di “flash point”, che ne avevano determinato, quanto alla bassa viscosità, la significativa fluidità e velocità di propagazione e, quanto al basso “flash point”, l'agevole infiammabilità.
Ha ricordato, richiamando la relazione integrativa depositata dall'ausiliare del giudice nel giudizio di merito, che “nell'ipotesi in cui l'olio diatermico avesse rispettato i limiti di accettabilità per l'utilizzo in termini di “temperatura di flash”
e di “viscosità”, l'incendio si sarebbe comunque innescato ma si sarebbe sviluppato con conseguenze molto più contenute. Lo stesso avrebbe assunto proporzioni e conseguenze dannose nettamente inferiori in quanto ci sarebbe stato un tempo nettamente maggiore per poter intervenire con operazioni di estinzione (minore presenza di vapori infiammabili, temperatura di accensione nettamente più elevata)”.
Il giudice ha imputato la condizione di degrado dell'olio diatermico a
[...]
in virtù dell'inadempimento di quest'ultima all'obbligo contrattuale, Parte_1 assunto verso di eseguire verifiche periodiche della qualità dell'olio _2
diatermico.
In particolare, il giudice ha rilevato, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che nei due controlli periodici antecedenti alla data del sinistro (datati 12 luglio 2019 e 19 dicembre 2019) aveva Parte_1 concluso che l'olio diatermico si presentava “in buone condizioni”, nonostante in entrambi i casi i parametri di viscosità e di infiammabilità presentassero un progressivo e significativo degrado e fossero già al di fuori dei parametri di accettabilità per l'utilizzo.
pagina16 di 62 Il giudice di prime cure ha osservato che i report di Parte_1
riscontrando una lieve diminuzione dei parametri in questione, si erano limitati a consigliare una nuova campionatura dell'olio sei mesi dopo e interventi volti ad attenuare il processo di invecchiamento del fluido, quando l'olio termico presentava già all'epoca dei detti report parametri al di fuori delle condizioni di accettabilità e andava, dunque, sostituito, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il giudice ha, quindi, concluso che: “la prestazione contrattualmente gravante su coerente con il tipo contrattuale dell'appalto di Parte_1
servizi, è determinata avendo riguardo alle leggi scientifiche di settore. L'obbligo di mantenimento del fluido in buona condizione, in altri termini, implica la preservazione delle condizioni di accettabilità della viscosità e del tasso di infiammabilità secondo i parametri scientifici illustrati dal consulente. La condotta di integra dunque in un inadempimento imputabile, che Parte_1 ha contribuito alla causazione del sinistro”.
Individuate le concause dell'incendio del 21 marzo 2020 nella condizione di degrado dell'olio diatermico, imputabile a e nella rottura “per Parte_1 fatica” della prolunga , imputabile a mancata o inadeguata manutenzione Pt_5
della stessa da parte di il giudice di prime cure ha ritenuto la _2
prevalente responsabilità di per due ordini di ragioni: 1) il fatto che la _2
rottura della prolunga fosse stata la prima e dirimente condicio sine qua Pt_5
non dell'incendio, perché causativa dello sversamento dell'olio diatermico che aveva poi contribuito alla combustione;
2) il fatto che a fosse _2
imputabile un'ulteriore negligenza che aveva contribuito significativamente alla verificazione dell'incendio e ai conseguenti danni: l'assenza di dispositivi di protezione attiva dall'incendio.
Ha ricordato, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che alla data dell'incendio, tra le opere previste nel progetto di prevenzione incendi presentato il 28 marzo 2019 da e non ancora concluse, vi era il _2
sistema di spegnimento automatico (c.d. sprinkler), la cui adozione avrebbe ridotto significativamente il combustibile (olio diatermico) a disposizione dell'incendio, così limitandone notevolmente le nefaste conseguenze.
pagina17 di 62 Il giudice ha osservato, richiamando le conclusioni dell'ausiliare, che ove l'impianto sprinkler fosse stato funzionante “l'incendio non avrebbe coinvolto
l'intera zona della produzione ma sarebbe stato limitato alla zona dei fusori della calandra FF1 e non avrebbe avuto come conseguenza il collasso dell'intero compartimento”.
Coerentemente con tali rilievi, il giudice ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in punto di ripartizione delle responsabilità della causazione del sinistro, ascrivendole nella misura di 89,48% a e nella _2
misura di 10,516% a con esclusione di ogni responsabilità alla Parte_1
parte attrice ( . CP_10
Quanto all'accertamento e alla quantificazione dei danni, il giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Ha evidenziato, in via preliminare, che “si sono verificati danni da incendio
a circa 1.600 mq di superficie coperta (zona produzione linee di calandratura
FF1, C8 e FF2). In tale area oltre ai fabbricati, hanno subito danni tutti gli impianti in essa contenuti e tutte le apparecchiature di produzione e accessorie.
La valutazione economica dei danni, come di seguito enunciata, si basa su informazioni tecnico economiche derivanti da listini da carattere pubblicistico per opere edili, impiantistiche (Listino Camera e Commercio di Milano e listino
OOPP e su stime effettuate (per le parti mobili) in conformità a valutazioni e prezzi correnti di mercato di apparecchiature simili e confrontabili con i materiali in esame”.
Ha ritenuto condivisibile la scelta del consulente tecnico d'ufficio di applicare i prezzi “al valore nuovo”, escludendo, dunque, la diminuzione di valore per degrado da utilizzo;
ha quantificato i danni emergenti, rappresentati dai costi di ripristino, cioè dai costi per il riacquisto di strutture, apparecchiature e impianti presenti nello stabile, nella misura di euro 4.110.000,00 (comprensivi dei costi di rimozione), quale costo di ripristino della linea di calandra FF1 (principale voce di danno emergente).
Sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha quantificato il totale dei costi di ripristino riguardanti tutte le linee di calandra interessate dall'incendio, i danni ai fabbricati e tutti gli impianti nell'importo complessivo di euro 19.540.474,12.
pagina18 di 62 Part Il giudice ha ritenuto che “i costi di ripristino della linea di calandra
(quantificati come sopra) siano addebitabili per il 50% (pari a euro €
2.055.000,00) in misura esclusiva a , e per il residuo 50% (pari ai CP_1 restanti € 2.055.000,00) a ”. Parte_1
Ha, quindi, concluso che fosse responsabile, nei confronti Parte_1
di di un danno pari a euro 2.055.000,00 e che la restante parte dei _2
danni (paria euro 17.485.474,12) restasse, invece, a carico di _2
Quanto alla domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_1
di il giudice ha ritenuto operante la Controparte_9
copertura assicurativa nel limite del massimale di polizza di euro un milione.
Il giudice ha superato l'eccezione formulata da tale compagnia di assicurazione in relazione all'art.
2.4 delle condizioni di assicurazione (che esclude l'operatività della garanzia per danni cagionati “da merci e prodotti” dopo la consegna a terzi), affermando che nel caso in esame la responsabilità di
[...]
non derivava in quanto tale dalle caratteristiche dell'olio (e, dunque, Parte_1 da “merci o prodotti”, come indicato nella citata disposizione contrattuale), ma dalla negligenza usata da nella verifica della qualità dell'olio; Parte_1
che la fonte causativa del danno era, dunque, da ascriversi alla “attività di manutenzione impianti”, espressamente indicata come oggetto di polizza e oggetto delle condizioni facoltative di cui alla lettera A (garanzia postuma) e alla lettera B
(lavori presso terzi, causati anche da incendio).
Il giudice ha accertato che, pur essendo astrattamente sussumibile tanto nella previsione della lettera A quanto nella previsione della lettera B, l'attività posta in essere da dovesse farsi rientrare nella previsione della Parte_1
lettera B, in applicazione del principio di specialità, in quanto il danno era stato cagionato (quale antecedente causale più risalente) dalla negligenza nella manutenzione presso terzi, la quale aveva determinato un incendio che aveva, a sua volta, danneggiato i beni del terzo coinvolto ( . _2
Il giudice di primo grado ha, altresì, ritenuto che non rilevasse l'esclusione della copertura assicurativa, invocata da Controparte_9 rispetto ai danni cagionati agli impianti “installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi”. In merito il giudice ha precisato che nel caso in esame ad essere stati danneggiati non pagina19 di 62 erano gli impianti oggetto di manutenzione, posto che l'oggetto della prestazione manutentiva era costituito esclusivamente dall'olio diatermico;
ad essere stati danneggiati, per contro, erano gli impianti e le strutture che con l'olio diatermico erano entrati direttamente o indirettamente in contatto.
Secondo il giudice di prime cure non rilevava il massimale previsto con riguardo alla lettera A delle condizioni generali di assicurazione, dovendo trovare applicazione la previsione della lettera B e il relativo massimale di euro un milione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 settembre 2024, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la parziale riforma.
[...]
Tempestivamente costituitesi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 14 gennaio 2025,
[...]
_2 e hanno puntualmente confutato i motivi del Controparte_2
gravame proposto da e hanno proposto appello incidentale Parte_1
affidato a quattro motivi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 24 ottobre 2024, ha proposto appello CP_10
incidentale sulla liquidazione delle spese di lite e, per il resto, ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
si è costituita tempestivamente, Controparte_9
depositando comparsa di risposta in via telematica il 15 gennaio 2025, con la quale ha sostenuto le ragioni dell'appello principale proposto dalla propria assicurata, e ha proposto appello incidentale affidato a tre Parte_1
motivi, concernenti la parte della sentenza che ha accertato l'operatività della garanzia invocata da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
[...]
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni pagina20 di 62 e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
APPELLO PRINCIPALE DI Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'errore del giudice nella quantificazione dei danni di cui deve rispondere Parte_1
pur ipotizzando il concorso di cause dell'incendio come stabilito nella
[...]
sentenza gravata.
Censura la parte della sentenza in cui il giudice ha svolto la seguente deduzione: “onde appurare la quota di responsabilità ascrivibile a Parte_1
il consulente ha stimato (omissis) che i costi di ripristino della linea di
[...]
calandra FF1 (quantificati come sopra) siano addebitabili per il 50% (paria e euro € 2.055.000,00) in misura esclusiva a , e per il residuo 50% (pari CP_1 ai restanti € 2.055.000,00) a ” (p. 17, sentenza gravata). Parte_1
Secondo l'appellante principale il richiamato passaggio della motivazione è viziato sul piano logico e giuridico, in quanto non traspone correttamente sul piano delle valutazioni in diritto le osservazioni puramente economiche del consulente tecnico d'ufficio.
Spiega che, dopo aver premesso che l'evento scatenante la perdita dell'olio
è avvenuto per mancanza o erronea manutenzione del fusore 3, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che, considerando l'olio degradato, ma ipotizzando la presenza dell'impianto sprinkler (che era onere di approntare), i _2
danni sarebbero stati limitati ad una porzione della linea di calandra FF1: in particolare, si sarebbero potuti stimare in euro 2.055.000,00, cioè nel 50% del valore della linea di calandra.
L'appellante principale afferma che tale valutazione del consulente tecnico d'ufficio era solo una valutazione di tipo economico, perché, in punto di diritto, su tale danno di euro 2.055.000,00, derivante anche dall'olio degradato, si sarebbe dovuto considerare il concorso di colpa nettamente prevalente di per la _2
condicio sine qua non della rottura del detto fusore 3; che il danno stimato in euro
2.055.000,00, pur derivante dall'olio degradato, non è interamente imputabile a in quanto la causa scatenante l'incendio (la condicio sine qua Parte_1
non) è stata la rottura del fusore 3, mentre l'olio degradato ha solo contribuito a pagina21 di 62 una più veloce propagazione dell'incendio (che sarebbe stata, peraltro, limitata a una parte della calandra se ci fosse stato l'impianto sprinkler).
L'appellante principale aggiunge che la censurata valutazione del giudice di prime cure contraddice quanto accertato dallo stesso giudice circa la ripartizione di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura di 89,48% a _2
e nella misura di 10,516% a Parte_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'erronea attribuzione di responsabilità a per l'utilizzo dell'olio Parte_1
diatermico degradato quale concausa dell'incendio.
Lamenta che il giudice non abbia compiuto una sua valutazione giuridica autonoma di quanto previsto nei report di analisi dell'olio (sia di quelli del 2019, sia di quelli precedenti, del 2017 e del 2018); che il giudice non abbia considerato l'autonoma capacità di di valutare e comprendere i chiari dati negativi _2 sul basso punto di infiammabilità dell'olio, risultanti dagli stessi report e, infine, che il giudice non abbia considerato che solo aveva l'effettivo potere di _2 decidere e disporre la sostituzione dell'olio (peraltro espressamente suggerita da nelle analisi del periodo 2017-2018), anche in rapporto alle Parte_1 caratteristiche e criticità dell'impianto in cui il fluido circolava (impianto costruito nel 1996).
afferma, quindi, che il giudice di prime cure non ha Parte_1
considerato le seguenti circostanze:
che più volte, prima del 2019, (incaricata da di Parte_1 _2 controllare l'olio diatermico da quest'ultima utilizzato nello stabilimento) aveva consigliato a quest'ultima la sostituzione di un olio usurato già da vent'anni di utilizzo per il rischio di infiammabilità in caso di fuoriuscita e contatto con un cavo non coibentato, senza che avesse mai seguito detto suggerimento;
_2
che, a prescindere dalle conclusioni sintetiche contenute nelle ultime schede di analisi dell'olio diatermico (in particolare, in quella di dicembre 2019, tre mesi prima del sinistro), i dati specifici in esse contenuti sui parametri fondamentali del punto di infiammabilità (c.d. flash point) e del grado di viscosità erano chiaramente negativi e perfettamente comprensibili da _2
pagina22 di 62 che, nella sua piena autonomia imprenditoriale e decisionale, ha _2
scelto di non sostituire un olio già usurato da tempo e di continuare a utilizzarlo, nonostante fosse o dovesse essere consapevole, in qualità di proprietaria dell'impianto, dei concreti rischi di possibile sversamento accidentale dell'olio per la vetustà e la mancanza di manutenzione dei macchinari (calandre), come è poi avvenuto;
che non aveva alcun potere di sostituire di sua iniziativa Parte_1
l'olio in questione;
che negli ultimi report del 2019 non ha consigliato la Parte_1 sostituzione dell'olio e ha attestato le “buone condizioni del fluido” in quanto aveva scelto di non sostituire l'olio e di sottoporlo esclusivamente ad _2
un controllo del processo di invecchiamento.
Aggiunge che il contratto concluso dalle parti per la manutenzione dell'impianto dell'olio diatermico non prevedeva espressamente la possibilità di sostituzione dell'olio, ma, in adesione alle scelte imprenditoriali di _2
solo una serie di interventi conservativi e atti a rallentare il processo di invecchiamento del fluido;
che a fronte dei ripetuti rifiuti di di _2 sostituire l'olio diatermico, si era adeguata a tali scelte Parte_1
imprenditoriale conservative di cessando di consigliare la sostituzione _2 dell'olio e suggerendo ed effettuando esclusivamente i richiesti interventi correttivi e conservativi di degasaggio, di fornitura di minime quantità di olio speciale sintetico per i c.d. rabbocchi o ancora consigliando i controlli necessari di routine sui circuiti.
Deduce, ai fini della valutazione della propria responsabilità sull'uso di un olio non conforme, che comunicava i suoi suggerimenti sull'olio Parte_1
diatermico sul presupposto di un fluido circolante in un impianto regolarmente funzionante (non potendosi, cioè, prefigurare in concreto un'eventualità di rottura dei tubi portanti, come poi successo), mentre era in quanto proprietaria _2 dell'impianto, a dover valutare i dati sull'olio in funzione di un impianto a rischio di cedimenti per la vetustà.
L'appellante principale afferma, quindi, che il giudice ha errato nell'imputare a la cattiva qualità dell'olio diatermico, quale Parte_1 concausa di una più veloce propagazione dell'incendio, per effetto delle sue pagina23 di 62 indicazioni fuorvianti negli ultimi report del 2019 e del mancato invito alla sostituzione dell'olio. Precisa che, così facendo, il giudice ha omesso di considerare la grave negligenza e responsabilità di anche nell'utilizzo _2 dell'olio diatermico, essendo quest'ultima pienamente consapevole dei valori negativi di tale olio negli ultimi anni, nonché della fragilità e vetustà dell'impianto nel quale il fluido circolava.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'omessa considerazione, da parte del giudice, dell'incarico dato nel gennaio 2020 da ad di effettuare l'analisi dell'olio diatermico e _2 _22
l'omessa considerazione degli evidenti dati negativi sul punto di infiammabilità dell'olio risultanti da tale analisi.
afferma che, nel valutare le rispettive responsabilità di Parte_1
e di il giudice di prime cure non ha considerato che il _2 Parte_1
27 gennaio 2020 aveva affidato ad altra società ( “la _2 _22
supervisione e il monitoraggio dei dati, ivi compresa l'assistenza al mantenimento della buona qualità dell'olio diatermico Mobilterm Serie 600 e della sua sicurezza, mantenendo il punto di c.d. Flash Point a livelli accettabili”.
Spiega che dai rapporti di prova eseguiti da il 28 gennaio _22
2020 su due campioni di olio prelevati il 24 gennaio 2020 risulta inequivocabilmente che i dati sull'olio diatermico analizzati nel gennaio 2020 da tale società erano nettamente inferiori al limite di accettabilità per l'uso, proprio con riferimento al circuito della centrale termica 1 (CT1), ove poi si è innescato l'incendio.
Precisa che le analisi di riportano solo il dato numerico del _22 punto di infiammabilità dell'olio (pari a 143°), senza commenti o indicazioni, ma
è chiaro che era perfettamente in grado di comprendere e valutare il _2
significato di tale analisi;
che, infatti, nei mesi precedenti aveva _2
ricevuto da i report con commenti e indicazioni sullo stesso Parte_1
parametro: nelle tabelle predisposte da era sempre indicato Parte_1
chiaramente che, circa il punto di infiammabilità dell'olio, il “RANGE
APPLICATIVO” era “da 190 a 150”, per cui non poteva ignorare che _2
pagina24 di 62 un olio con parametro 143° era sotto i limiti di accettabilità e a rischio di incendio in caso di sversamento accidentale.
L'appellante principale deduce, quindi, che, decidendo di non effettuare la sostituzione dell'olio, pur sapendo che questo aveva un punto di infiammabilità basso, nettamente al di sotto del limite di accettabilità e pur essendo consapevole della vetustà dell'impianto (risalente all'anno 1996) e, quindi, esposto a sversamenti accidentali del fluido, ha accettato consapevolmente il _2 rischio dell'evento dannoso che si è poi verificato.
Secondo deve essere considerata, quindi, Parte_1 _2
pienamente responsabile per aver deciso di proseguire l'attività mantenendo in un impianto vetusto di trent'anni un olio diatermico già usato da vent'anni, della cui qualità degradata era pienamente consapevole e ciò indipendentemente dalle presunte indicazioni equivoche di dal momento che, avendo Parte_1
delle perplessità e delle preoccupazioni sui risultati delle analisi effettuate da
[...]
la stessa ha riconosciuto di essersi decisa, nel gennaio Parte_1 _2
2020, di affidare l'analisi dell'olio ad altra società ( . _22
Con un quarto motivo di impugnazione deduce l'omessa Parte_1 considerazione della particolare struttura dell'impianto, quale circostanza che, secondo il consulente tecnico d'ufficio, avrebbe contribuito a una propagazione più veloce delle fiamme, a prescindere dall'assenza dell'impianto sprinkler.
L'appellante principale censura la parte della sentenza in cui il giudice afferma che “Non può trovare accoglimento l'ipotesi, suggerita da ma Parte_1
rimasta del tutto indimostrata, secondo la quale la conformazione strutturale dei luoghi del sinistro avrebbe contribuito alla propagazione delle fiamme” (p. 16, sentenza gravata).
deduce che dagli accertamenti del consulente tecnico Parte_1
d'ufficio è emerso che l'accumulo dell'olio fuoriuscito non è avvenuto su una superficie esterna libera, ma in un cunicolo notevolmente lungo e profondo sottostante proprio la calandra, dove si è sversato l'olio diatermico;
circostanza che, secondo l'ausiliare del giudice, ha favorito uno sviluppo più veloce dell'incendio.
pagina25 di 62 Lamenta, quindi, che il giudice abbia ignorato tale situazione valutandola come “indimostrata”, quando dalle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio si desumono chiaramente le gravi carenze della struttura dell'impianto di
[...]
_2 in funzione antincendio, a prescindere dalla mancanza dell'impianto sprinkler. Al riguardo spiega che in fase di progettazione dell'impianto non si è, infatti, considerato che, in un caso di eventuale sversamento dell'olio (come è poi successo), il raccoglimento di un'enorme quantità di olio in un cunicolo notevolmente lungo e profondo, proprio sotto la spalla di calandra FF1, ove circola olio a 300°C, avrebbe influito sullo sviluppo repentino dell'incendio; che l'errata valutazione del progettista nella scelta e nella predisposizione di cunicoli Part attorno alla calandra è imputabile a e si pone come ulteriore causa _2 autonoma nella determinazione dell'evento.
chiede, pertanto, alla Corte di valutare, sul piano del nesso Parte_1
di causalità tra l'incendio e i danni, anche l'incidenza della particolare struttura a cunicoli dei luoghi e dell'impianto – circostanza accertata dal consulente tecnico d'ufficio da un punto di vista tecnico quale carenza progettuale anti incendio, ma illogicamente esclusa dal giudice di prime cure, perché “indimostrata” – come fattore che, insieme agli altri evidenziati (rottura del fusore, omessa sostituzione dell'olio nonostante i dati risultanti dalle analisi e assenza di impianto sprinkler), ha avuto efficienza causale determinante rispetto all'incendio del 21 marzo 2020.
Circostanza che, nella prospettazione dell'appellante principale, neutralizza il presunto concorso della causa costituita dall'uso di olio degradato imputabile a e, in ogni caso, riduce l'incidenza di quest'ultima concausa in Parte_1
misura nettamente inferiore al 10%.
Con un quinto motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'omessa considerazione, quale ulteriore concausa dell'incendio rispetto all'assenza dell'impianto sprinkler, della mancata realizzazione dei sistemi automatici di allontanamento dell'olio diatermico, previsti nel progetto di
[...]
_2 approvato il 18 giugno 2019 dai vigili del fuoco.
L'appellante principale afferma che un altro profilo, ampiamente segnalato dal consulente tecnico d'ufficio, ma non considerato dal giudice di prime cure nella valutazione delle cause dell'incendio, riguarda la circostanza che, alla data pagina26 di 62 del sinistro, non erano stati realizzati i sistemi automatici di allontanamento dell'olio diatermico, coma da progetto di approvato dai vigili del fuoco _2
il 18 giugno 2019, i quali avrebbero, con elevata probabilità, prevenuto o limitato l'incendio.
Secondo l'appellante principale tali misure di sicurezza, rimaste allo stato di progettazione e di fatto non realizzate, avrebbero presumibilmente bloccato sul nascere l'incipit dell'incendio, pur nell'assenza dell'impianto sprinkler.
afferma che, pur richiamando espressamente l'importanza Parte_1
di un intervento sinergico di tutte le misure di sicurezza (non solo dell'impianto sprinkler), il consulente tecnico d'ufficio non ha, però, valorizzato in modo autonomo questa rilevante causa dell'incendio, focalizzando la valutazione finale sulle cause dell'incendio solo sull'assenza del sistema automatico di estinzione ad acqua (c.d. sprinkler). Aggiunge che il giudice ha a sua volta recepito la valutazione dell'ausiliare, trascurando l'aspetto dei sistemi automatici di allontanamento dell'olio progettati e non realizzati, di cui avrebbe, invece, dovuto tenere conto al fine di escludere o di diminuire ulteriormente l'impatto sulla causazione del sinistro della presenza di olio degradato.
Con un sesto motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'omessa considerazione della mancata ultimazione, alla data del sinistro, del progetto antincendio approvato il 18 giugno 2019.
Lamenta che, nella valutazione della responsabilità di per la _2
mancata adozione delle misure antincendio, il giudice abbia tenuto conto solo dell'assenza dell'impianto sprinkler, senza minimamente considerare le seguenti rilevanti circostanze, ripetutamente segnalate dal consulente tecnico d'ufficio, attinenti a gravi carenze e inerzie nella predisposizione complessiva delle misure di sicurezza del sito:
dal 2011 e sino al 2019, proprio in considerazione delle attività altamente pericolose esercitate da l'amministrazione comunale di Gallarate e il _2
Comando dei vigili del fuoco di Varese avevano ripetutamente sollecitato
[...]
_2 a procedere alla regolarizzazione delle misure antincendio;
pagina27 di 62 solo nel 2019, a fronte tra l'altro di un ampliamento e di un'intensificazione delle attività pericolose da parte di (subentrata nel 2015 a , _2 _23
era stato presentato e approvato un nuovo progetto antincendio, che _2
non aveva, tuttavia, ultimato alla data del sinistro, proprio con riferimento ad alcune misure (impianti di rilevazione fumi/incendi; dispositivi di evacuazione fumi;
valvole automatiche di blocco dell'olio diatermico) che avrebbero presumibilmente consentito di rilevare con maggior tempestività, di prevenire o di limitare l'incendio.
L'appellante principale spiega che - considerato che il capo macchina aveva notato lo sversamento di olio verso le ore 13.00; che l'ora di verificazione dell'incendio si attesta tra le 13.20 e le 13.30 del 21 marzo 2020 e che l'incendio era stato percepito dal personale solo a seguito di un boato - si può presumere che l'allarme ottico/acustico di rilevazione dei fumi, se realizzato, avrebbe potuto allertare con maggior tempestività il personale di vigilanza e avrebbe potuto consentire di prevenire o limitare l'incendio (agendo, quindi, su un piano diverso rispetto all'impianto sprinkler, che interviene a incendio iniziato).
Secondo l'appellante principale l'installazione dell'impianto di rilevazione dei fumi avrebbe consentito di percepire anticipatamente lo sversamento dell'olio e il suo contatto con i cavi elettrici, ciò che ha poi innescato l'incendio.
Aggiunge che un'altra rilevante misura antincendio che al momento del sinistro risultava solo progettata, ma non realizzata e che avrebbe presumibilmente consentito di prevenire o limitare l'incendio, è costituita dalle valvole automatiche di blocco dell'olio in caso di emergenza, la cui assenza, secondo il consulente tecnico d'ufficio, ha influito su un più ampio sviluppo dell'incendio.
L'appellante principale afferma, in conclusione, che il giudice non ha considerato adeguatamente che alla data del sinistro non era stato ultimato il progetto antincendio con riferimento, non solo all'impianto sprinkler e ai sistemi automatici di allontanamento dell'olio, ma anche a ulteriori rilevanti misure di prevenzione (impianto rilevazione fumi/incendi; dispositivi di evacuazione fumi e valvole automatiche di blocco dell'olio), la cui realizzazione avrebbe consentito di prevenire o limitare l'incendio, ad ulteriore conferma dell'esclusiva responsabilità di per l'incendio oggetto di causa. _2
pagina28 di 62 Con un settimo e ultimo motivo di gravame l'appellante principale lamenta Part l'erronea quantificazione dei costi di ripristino della calandra in base al valore
“a nuovo” dell'impianto e senza considerare il degrado da utilizzo e usura.
deduce che dalla stessa relazione del consulente tecnico Parte_1
d'ufficio risulta che l'impianto, inclusa la calandra FF1, era stato costruito nel
1996, cioè venticinque anni prima dell'incendio ed era, quindi, vetusto e in condizioni di generale carenza manutentiva, tanto che l'incendio è stata causato dalla rottura di una componente della calandra proprio per usura e mancanza di manutenzione, come accertato nella sentenza gravata.
Sul piano giuridico l'appellante afferma che il giudice avrebbe dovuto quantificare il danno, applicando i principi generali in base ai quali il risarcimento del danno da inadempimento ha la funzione di porre il patrimonio del creditore danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'inadempimento
(Cass. 29 aprile 2024, n. 11381), con la conseguenza che avrebbe dovuto tenere conto della diminuzione di valore per degrado da utilizzo dell'impianto distrutto.
L'appellante principale chiede, quindi, che la Corte consideri il degrado da utilizzo ultraventennale della calandra FF1, abbattendo in via equitativa di una percentuale non inferiore al 30% il valore indicato dal consulente tecnico d'ufficio e recepito dal giudice di prime cure.
APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_24
[...]
Con un primo motivo di impugnazione tali appellanti incidentali lamentano che il giudice abbia fondato la propria decisione sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, dapprima nel procedimento di istruzione preventiva ante causam e poi nel giudizio di merito;
accertamenti che gli appellanti incidentali ritengono incompleti, contraddittori e tecnicamente errati.
Si dolgono che il giudice non abbia considerato i rilievi tecnici, scientifici e documentali evidenziati da e da (ora _2 _6 [...]
) e che non abbia sottoposto al consulente tecnico Controparte_2
d'ufficio i quesiti dagli stessi indicati. Lamentano, quindi, che il giudice abbia rigettato la loro richiesta di rinnovazione delle indagini peritali, formulata prima pagina29 di 62 dell'ammissione delle istanze istruttorie e anche la richiesta di integrazione svolta nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di merito.
Chiedono, quindi, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con un secondo motivo gli appellanti incidentali lamentano le erronee risultanze dell'ATP sull'origine dell'incendio recepite, relativamente al fusore 3 e alla sua previsione di vita, nella sentenza impugnata.
Affermano che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio sono errate e contrarie alle evidenze documentali per i seguenti motivi:
l'analisi di TM Breda non parla mai di fatica, come invece avrebbe dovuto se vi fossero state tracce di rottura da fatica nei pezzi analizzati;
il consulente tecnico d'ufficio non ha valutato che nell'evoluzione del fenomeno di fatica verificatosi nel giunto del fusore 3 hanno inciso, oltre alle condizioni operative, anche tutti quegli interventi esterni atti ad apportare modifiche più o meno sostanziali alle componenti della macchina, quali, ad esempio, qualunque intervento manutentivo di tipo straordinario, come quello fatto da in particolare, lo smontaggio e il rimontaggio di parti della CP_10 macchina, necessariamente comportano un'alterazione degli stati tensionali su tutti i componenti, con conseguenti interazioni delle successive condizioni operative che, secondo il principio del più probabile che non, avevano innescato lo “iniziale micro “scorrimento” del materiale dal quale è partita la rottura”;
il consulente tecnico d'ufficio non ha fatto alcuna valutazione delle relazioni spazio-temporali tra l'intervento di e la successiva rottura del fusore 3, CP_10 intervento che costituisce oggettivamente l'innesco della seriazione concausale degli eventi;
il consulente tecnico d'ufficio non ha fatto alcuna valutazione sull'equiprobabilità che l'intervento di sul fusore 4 abbia o non abbia CP_10
avuto effetto sulla rottura finale del fusore 3, di fatto alterando la scientificità statistica delle conclusioni raggiunte;
il consulente tecnico d'ufficio ha individuato, come causa esclusiva del collasso del fusore 3, i fenomeni di usura e corrosione che interessavano lo stesso,
pagina30 di 62 senza considerare che il fusore 3 si trovava nella “zona di interferenza” rispetto al fusore 4, punto oggetto dell'intervento effettuato dai tecnici di che ha CP_10
certamente subito urti e sollecitazioni durante tutta la manutenzione straordinaria;
il consulente tecnico d'ufficio non ha preso in considerazione l'elevata improbabilità che il fusore 3 – qualora il 21 marzo 2020 non ci fosse stato l'intervento manutentivo di sul fusore 4 – si sarebbe rotto proprio quel CP_10 giorno a distanza di circa un'ora dalla conclusione dell'intervento di CP_10
Gli appellanti incidentali affermano che, invece di rispondere alle osservazioni tecniche dei consulenti di il consulente tecnico d'ufficio _2
si è limitato a ribadire che dalle analisi di TM Breda non era rilevabile alcun segno che potesse essere indicativo di sforzi di altra natura, diversi da quelli di fatica.
Gli appellanti incidentali sostengono che la consulenza tecnica d'ufficio è contraddittoria, perché:
a) contraria alle analisi che il consulente tecnico d'ufficio aveva demandato a TM Breda, che, in risposta ai quesiti posti dal ctu, non parla mai di fatica;
b) contraddittoria in quanto aprioristica, tautologica e non supportata da alcuna forma di calcolo, perché, come dimostrato dal ctp di (prof. _2
docente di metallurgia presso il dipartimento Meccanica del Politecnico Tes_1 di Milano), “Allo scopo di poter definire compiutamente il problema del cedimento del componente, ovvero descrivere con precisione l'evoluzione nel tempo della cricca di fatica e identificare la condizione ultima che porta al cedimento finale di schianto (atot – afin) è necessario eseguire una serie di calcoli meccanici ben noti in letteratura. I calcoli da svolger sono però di difficile esecuzione poiché non sono purtroppo note le modalità di carico applicate al component (flessione, trazione, torsione, ecc.), l'entità di tali carichi applicati
(sforzo equivalente di von Mises, ad esempio), nonché le eventuali condizioni di sovraccarico e/o i carichi accidentali agenti in esercizio. Vale a dire: la maggiore
o minore estensione del legamento finale (atot – afin) dipende direttamente dalle condizioni di carico effettivamente agenti sul componente” (p. 8, osservazioni alla ctu 31 ottobre 2020 dei ctp di , _2
c) carente per non aver risposto ai seguenti quesiti posti da _2
pagina31 di 62 “1) fornire le evidenze probatorie dell'arco elettrico ipotizzato quale causa dell'incendio, non avendo i VVF identificato con certezza alcuna causa di natura elettrica, in particolare, non avendo gli stessi menzionato alcuna evidenza di
“arco elettrico”;
2) Fornire una puntuale ricostruzione di tutte le fasi di dispersione dell'olio che hanno fatto seguito alla “rottura” della prolunga del Fusore n. 3 della calandra FF;
3) Valutare le conseguenze del fatto che tale perdita è avvenuta attraverso una sezione di limitate dimensioni e che l'olio in parola era presente in un circuito sotto pressione;
4) Valutare se le “bacinelle” poste al di sotto dei giunti dei Fusori 1, 2, 3 e
4 possano aver intercettato in maniera parziale o totale il flusso di olio che è fuoriuscito dalla zona di rottura;
5) Analizzare la pertinente letteratura scientifica per valutare il ruolo di una ridotta viscosità dell'olio diatermico degradato in relazione agli effetti di incremento o decremento dei seguenti parametri: (omissis)”.
Gli appellanti incidentali impugnano, inoltre, il capo della sentenza (pp. 13 e
14) in cui il giudice di prime cure ha disatteso le osservazioni tecniche svolte da
_2
Gli appellanti incidentali sostengono che la consulenza tecnica d'ufficio è errata anche per quanto affermato con riguardo alle previsioni di vita residua del fusore 3, che hanno portato il giudice ad affermare, a pagina 9 della sentenza gravata, che “L'incendio si è innescato a causa dello sversamento di olio diatermico dal cilindro del fusore n° 3, la cui componente meccanica (testa della prolunga ) si è rotta per fatica, cioè per usura da lavoro ed ossidazione”. Pt_5
Innanzitutto, gli appellanti incidentali affermano che in alcuna parte della relazione del consulente tecnico d'ufficio si parla di ossidazione del cilindro del fusore 3.
Inoltre, deducono che la relazione del consulente tecnico d'ufficio in punto vita residua del fusore 3 è errata e priva di valenza scientifica, come evidenziato dai ctp delle parti appellanti incidentali, i cui rilievi vengono riproposti da tali parti (cfr. p. 37 della comparsa di risposta).
pagina32 di 62 Gli appellanti incidentali affermano che il consulente tecnico d'ufficio ha trascurato completamente di prendere in esame la singolare coincidenza temporale per cui il fusore 3 si è rotto proprio il 21 marzo 2020, a circa un'ora dalla fine dell'intervento manutentivo di ritenendo di poter affermare, senza CP_10
alcuna dimostrazione oggettiva o deduttiva tramite calcoli, che la rottura del fusore sia stata conseguenza esclusiva degli stress connessi alle operazioni di ripartenza e a fronte di precise contestazioni non ha dato spiegazioni o mostrato calcoli di sorta.
Con riguardo al problema del cedimento per fatica del fusore 3, gli appellanti incidentali criticano l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui se l'intervento di fosse stato concausale alla rottura finale CP_10
del fusore, si sarebbe dovuto osservare sulla superficie di frattura una
“deformazione della parte metallica resistente in campo plastico per sforzo asimmetrico”.
Per contrastare tale affermazione gli appellanti incidentali affermano che è pacificamente acclarato da tutta la letteratura scientifica del settore metallurgico
(letteratura citata a pagina 6 delle osservazioni alla ctu 31 ottobre 2020 dei ctp di che qualunque cedimento per fatica sia sempre di tipo fragile, vale a _2
dire senza deformazione plastica.
Sostengono, quindi, che se anche il fusore 3 avesse ricevuto un sovraccarico di qualsiasi natura esogena (quali urti o sovraccarichi dovuti all'attività manutentiva di nella zona d'interferenza), la superficie di frattura non CP_10
avrebbe mai potuto evidenziare alcuna deformazione plastica, poiché il suo cedimento, come qualunque altro cedimento per fatica, no manifesta mai fenomeni in campo plastico sulla superficie di frattura.
Affermano, dunque, che l'intervento di ebbe a causare CP_10
inevitabilmente degli sforzi aggiuntivi nel sistema dei fusori (in particolare, nel fusore 3, che è attiguo al fusore 4 su cui è intervenuta , aggravando il CP_10
fenomeno di degrado per fatica del fusore 3, portandolo al collasso.
Lamentano che il consulente tecnico d'ufficio non abbia adeguatamente considerato il concorso di colpa di limitandosi ad affermare CP_10
acriticamente e senza dimostrazione oggettiva o induttiva per calcoli che
“Nessuna conseguenza sul fusore 3. Gli sforzi generati, rientrando nel campo
pagina33 di 62 della capacità del materiale di resistere”, senza rendersi conto dell'ascientificità dell'argomento.
Gli appellanti incidentali spiegano che il consulente tecnico d'ufficio non ha considerato l'illogicità dell'assunto proposto, perché da una parte gli sforzi e le sovratensioni generati da rientrano nel campo della capacità del CP_10
materiale di resistere, ma solo un'ora dopo tali maggiori sforzi, all'avvio della linea, si verifica il cedimento. Affermano, dunque, che o “il CTU, incapace di fare
i calcoli necessari a dimostrare il proprio assunto, deve ritenere – come ritenuto Cont Cont da -, che entrambi gli extra sforzi generati (sollecitazioni e riavvio) si inseriscono in una catena causale e dunque sono stati entrambe concausa del cedimento prima e dell'incendio poi”, oppure “il CTU deve fornisce una dimostrazione scientifica con precisi calcoli matematici che possa escludere che Cont gli sforzi generati da rientrino nel campo della capacità del materiale di resistere, mentre gli stress indotti dal riavvio abbiano superato tale limite” (pp.
39 e 40, comparsa di risposta).
Aggiungono, con riguardo a quanto affermato al punto 2 di pagina 73 della relazione di ATP dal consulente tecnico d'ufficio, che quest'ultimo non ha considerato che, come noto, la presenza di uno sforzo medio agente sul componente (nel 99% dei casi inferiore al limite di snervamento) comporta sempre e sistematicamente una diminuzione della resistenza a fatica del componente stesso, come risulta da noto diagramma di Haigh o da quello di
Goodman-Smith.
Secondo gli appellanti incidentali il consulente tecnico d'ufficio è incorso in un ulteriore errore ove ha affermato che “Uno sforzo di tale natura, maggiore dello sforzo di snervamento, avrebbe compromesso parte della superficie resistente evidenziandosi sulla superficie del pezzo metallico (parte circolare interna) con un “segno” distinguibile come da figura 2 precedente. Nessuna evidenza di un cedimento simile (zona deformata “plasticamente”) nel campo dello snervamento è evidenziata dalle analisi di TM (vedere allegato 16:
(omissis) La morfologia della superficie di frattura è omogenea, opaca e rugosa”
(p. 73 della relazione di ATP).
Lamentano che il consulente tecnico d'ufficio abbia, dunque, affermato che non vi siano stati contributi aggiuntivi in termini di sforzo solo perché non si pagina34 di 62 osservano evidenze sulla superficie di frattura, senza citare, tuttavia, una pubblicazione scientifica a supporto del suo assunto.
Secondo gli appellanti incidentali quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio è conseguenza del fatto che egli abbia omesso di considerare che la presenza di uno sforzo medio non altera in alcun modo la superficie di frattura: non perché lo sforzo sia inferiore al limite di snervamento, come ritenuto dal ctu, ma semplicemente perché il fenomeno di fatica prevede un cedimento senza deformazione plastica nemmeno nella fase finale di schianto.
Gli appellanti incidentali sottopongono a critica anche l'ulteriore affermazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui “Il caso prende in considerazione l'ipotesi di uno sforzo applicato maggiore dello sforzo di rottura.
In questo caso lo sforzo avrebbe generato la rottura del pezzo. La parte del fusore costituita dal giunto e dalla prolunga , per il peso proprio, si sarebbero Pt_5 inflessi (si ricorda che la prolunga del fusore 3 è inserita in un'asola nella spalla della macchina che avrebbe consentito lo spostamento verso il baso). Il pezzo si sarebbe posizionato così come più o meno è stato rinvenuto il giorno 04/08/2020.
Cont In tal caso gli operatori e/o i manutentori si sarebbero CP_1
immediatamente accorti del problema anche perché si sarebbe evidenziato fin da subito uno sversamento di olio consistente” (p. 73 della relazione di ATP).
Secondo gli appellanti incidentali tale ragionamento è affetto da un grave errore eziologico, perché non considera che l'olio ha iniziato a percolare nelle vaschette di contenimento (i c.d. “bicchierini”) prima che tracimasse e si manifestasse al suolo, dove fu possibile percepirlo e che è proprio in tale lasso di tempo di circa un'ora tra la fine dell'intervento di e il manifestarsi dello CP_10
sversamento che lo sversamento è diventato via via sempre più copioso per l'evidente collassare del giunto sotto la pressione dell'olio.
Ribadiscono, quindi, che non vi sono elementi per escludere l'evidenza di un concorso di colpa di e, anzi, vi sono elementi metallurgici, temporali CP_10
e di localizzazione del cedimento che sono chiari indizi univoci e concordanti del fatto che l'intervento di ha sicuramente contribuito alla seriazione CP_10
causale esitata nel cedimento quale primo elemento causale.
Spiegano che l'intervento manutentivo svolto da sul fusore 4, in CP_10
prossimità del fusore 3 (i due fusori distano tra loro circa dieci centimetri) ha pagina35 di 62 certamente introdotto alterazioni di natura meccanica in quella componente della macchina, in quanto lo smontaggio del fusore 4 ha inevitabilmente determinato urti e sollecitazioni anomale sul fusore 3.
Ribadiscono che, essendo impossibile stabilire in modo certo le modalità di sviluppo nel tempo della cricca da fatica del giunto del fusore 3, si deve ritenere, salvo prova contraria non fornita da alcuno, che l'intervento di sul CP_10 fusore 4 abbia contribuito all'alterazione delle tensioni metallurgiche dell'impianto, portando al cedimento finale per fatica del fusore 3.
Gli appellanti incidentali lamentano, quindi, che il giudice abbia recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che si caratterizzano per illogicità, contraddittorietà, ascientificità e incompletezza.
Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali si dolgono che il giudice abbia recepito le erronee risultanze dell'ATP sulle cause dell'incendio, relativamente all'indagine sull'olio diatermico.
Ritengono che la consulenza tecnica d'ufficio sia carente in merito alla ricostruzione della tipologia di incendio, in particolare, in riferimento alle modalità di spandimento che aveva assunto l'olio diatermico caldo sversato e alle modalità di innesco (secondo i ctp di gli elementi a disposizione _2
sarebbero coerenti con un innesco di tipo Flash-fire) e che le risposte del consulente tecnico d'ufficio ai rilievi dei propri consulenti tecnici di parte siano contraddittorie.
In particolare, gli appellanti incidentali evidenziano che il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “L'olio del circuito CT1 era, già prima Cont dell'incendio, sicuramente fortemente degradato. L'olio analizzato da è stato prelevato dalla CT1 dove l'olio, successivamente all'incendio è rimasto per più di quattro mesi. E' noto che l'olio diatermico, in assenza di utilizzo, in un impianto sicuramente fortemente ossidato (dall'incendio), degrada dalle proprie caratteristiche originarie per presenza di sedimenti, morchie e gas disciolti. Le analisi di SGS mostrano un olio fortemente degradato con caratteristiche ulteriormente gravemente peggiorate dalla lunga permanenza nella CT1 e dal parziale insulto termico causato dall'incendio nell'impianto” (p. 77 della relazione di ATP).
pagina36 di 62 Secondo gli appellanti incidentali tale affermazione del consulente tecnico d'ufficio contrasta con quanto dallo stesso scritto ove ha affermato che “Non si tratta pertanto di oli che hanno subito forti shock termici dall'incendio, salvo eventuali piccole frazioni, non influenti” (p. 52 della relazione di ATP).
Aggiungono che l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui
“L'olio, pertanto, nei mesi trascorsi dal 21/03/2020 fino al momento dell'analisi, ha ulteriormente perso e necessariamente ridotto ai minimi termini le sue caratteristiche originarie” (p. 77 della relazione di ATP) è non solo errata, ma anche priva di ogni riscontro oggettivo o documentale e non supportata da letteratura scientifica, neppure indicata dal ctu.
Gli appellanti incidentali spiegano che è del tutto illogico, oltre che destituito di fondamento scientifico, ritenere che l'olio abbia ridotto “ai minimi termini” le sue caratteristiche prestazionali solo negli ultimi quattro mesi, proprio quando è stato esonerato da fenomeni di stress termico ed è rimasto nel serbatorio di stoccaggio in assenza di aria e, dunque, ossigeno, che ne possa aver provocato un decadimento per ossidazione.
Aggiungono che è destituita di fondamento tecnico scientifico anche l'ulteriore affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui “Si può ipotizzare, per logica matematica deduttiva (con funzione lineare) che l'ulteriore lasso di tempo trascorso tra il 27/01/2020 e il 21/03/2020 abbia ingenerato una riduzione della T di flash di altri 15°/20°C e cioè abbia raggiunto, al momento dell'incendio una T di flash di 11/120°C. E' peraltro difficile supporre che l'olio avesse le caratteristiche riscontrate da SGS (T flash < 40°C) anche prima dell'incendio. Se così fosse, tutto l'olio di recupero dalle vaschette poste inferiormente ai giunti, avrebbe avuto tali caratteristiche” (p. 78 relazione di
ATP).
Gli appellanti incidentali affermano, anzitutto, che la “logica matematica deduttiva (con funzione lineare)” presuppone un calcolo, che non compare, tuttavia, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Deducono che con tale errata e indimostrata affermazione il consulente tecnico d'ufficio ha sostenuto che l'olio diatermico rientrava nelle caratteristiche di un combustibile per cui il sistema sprinkler, ove funzionante, avrebbe potuto avere efficacia, omettendo, tuttavia, di indicare che non è il tipo di combustibile pagina37 di 62 che influisce sull'operatività degli sprinkler, ma la tipologia bidimensionale o tridimensionale dell'incendio.
Affermano che dalla relazione al progetto antincendio del 2019 di _2
risulta che il sistema sprinkler è efficace solo per incendi di tipo bidimensionale e per oli con alto punto di infiammabilità e non per incendi tridimensionali e con combustibile a passo punto di infiammabilità, quale quello oggetto di causa.
Ciò premesso, gli appellanti incidentali sostengono che l'assunto del consulente tecnico d'ufficio sul fatto che il valore di flash point dell'olio diatermico al momento dell'incendio fosse superiore al valore analitico rilevato dal laboratorio indipendente SGS scelto dal consulente tecnico d'ufficio è scientificamente errato, perché non esiste alcun metodo tecnico o scientifico che permetta di fare una stima di quale fosse il flash point dell'olio prima o al momento dell'incendio.
Aggiungono che il decadimento del flash point nel tempo non avviene in maniera lineare (proporzionale), ma esponenziale, con la conseguenza che la velocità del peggioramento delle caratteristiche aumenta man mano che il prodotto in uso si degrada;
che il valore di flash point indicato dal consulente tecnico d'ufficio (pari a 110/120°C) costituiva un dato di pura fantasia e in contrasto con le analisi chimico fisiche dal medesimo richieste.
Gli appellanti incidentali criticano anche l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui “L'olio sgorgando e trafilando alla T di 300°C
(temperatura di esercizio) sarebbe fuoriuscito a temperatura nettamente superiore alla temperatura di autoaccensione (ad una diminuita T di flash è associata una diminuita T di autoaccensione). Si sarebbero generati quindi spontanee autocombustioni locali” (p. 78 della relazione di ATP). Ritengono che sia priva di fondamento scientifico.
Spiegano che il valore della temperatura di autoaccensione (AIT) dell'olio
605 (usato nei circuiti) è > 380°C (olio nuovo); la temperatura _26 dell'olio nei circuiti afferenti alla centrale termica CT1 era di 280°C e non 300°C, come erroneamente affermato dal consulente tecnico d'ufficio; sicuramente, con il degrado dell'olio, vi è anche in parallelo un abbattimento dell'AIT, ma anche in questo caso non in maniera proporzionale (ogni tipo di olio ha un suo specifico comportamento) e il consulente tecnico d'ufficio non ha verificato quale fosse il pagina38 di 62 comportamento specifico dell'olio ; il valore di AIT dell'olio _27
campionato da CT1 non è stato misurato;
non è affatto vero che un olio che spilla ad una temperatura maggiore dell'AIT debba necessariamente innescarsi istantaneamente e automaticamente.
Gli appellanti incidentali affermano, quindi, che il consulente tecnico d'ufficio ha considerato dei valori in via presuntiva, autoreferenziale e indimostrata, mentre ha ritenuto non corretti i valori accertati da esami di laboratorio.
Criticano, quindi, anche le affermazioni del consulente tecnico d'ufficio in base alle quali “l'olio diatermico presente nei circuiti della linea FF1 provenienti dalla centrale termica CT1 si può classificare nella categoria dei “liquidi combustibili” di categoria C” (p. 78 della relazione di ATP) e sostengono che si tratta di affermazioni prive di fondamento, poiché il consulente tecnico d'ufficio non ha fornito alcuna evidenza al riguardo con riferimento a criteri di viscosità
I.S.O. o corrispondente viscosità in gradi Engler, ma ha fatto un'indimostrata, quanto autoreferenziale, affermazione che il giudice di prime cure ha acriticamente condiviso.
Gli appellanti incidentali censurano, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha disatteso le osservazioni svolte da tali parti alla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le relazioni del consulente tecnico d'ufficio, fatte proprie dal giudice, non sono tecnicamente e scientificamente attendibili.
Con un quarto motivo gli appellanti incidentali deducono l'erroneità della sentenza sulle risultanze relative all'assenza dei dispositivi di protezione attiva dall'incendio.
Ribadiscono che l'impianto sprinkler non sarebbe stato efficace, essendo una tipologia di protezione adeguata solo per incendi di tipo bidimensionale e per oli diatermici con alto punto di infiammabilità, come indicato espressamente nella relazione al progetto antincendio del 2019 presentato da _2
Aggiungono che al momento dell'incendio stava legittimamente _2
esercitando la propria attività ai sensi della normativa antincendio, avendo presentato un progetto di adeguamento debitamente approvato dai vigili del fuoco pagina39 di 62 ed essendo in corso di realizzazione gli interventi di adeguamento previsti nel progetto.
Ritengono, dunque, che il giudice abbia erroneamente individuato nella mancata realizzazione dell'impianto sprinkler la causa del danno prodotto dall'incendio, in quanto l'incendio in questione ha avuto caratteristiche di fuoco tridimensionale, tipologia che l'impianto sprinkler non sarebbe stato in grado di controllare.
Affermano che il consulente tecnico d'ufficio e il giudice non hanno probabilmente presente cosa siano gli incendi bidimensionali o “a pozza” e che cosa li differenzi da quelli tridimensionali, ragione per la quale il giudice di prime cure ha ritenuto indimostrata l'inadeguatezza del sistema sprinkler con la natura dell'incendio per cui è causa.
Spiegano che tutta la letteratura tecnica e scientifica, tra cui lo standard
NFPA 30 (“Flammable and Combustible Liquid Code”), indicata dal consulente tecnico di , ingegner chiarisce che il Controparte_2 Per_1
sistema sprinkler a cascata d'acqua è poco o per nulla efficace in relazione a incendi tridimensionali, dove l'ossigeno e il combustibile sono dispersi nell'aria e non sono concentrati al suolo come nell'incendio bidimensionale o “a pozza”.
Evidenziano che in sede di ATP è stato accertato che l'incendio è stato preceduto da una consistente fuoriuscita di olio diatermico caldo, per la rottura della prolunga del giunto del fusore n. 3 della calandra FF1 in forma prima di gocce e poi, a seguito del cedimento del giunto, in forma nebulizzata dalla pressione interna delle tubature;
che l'innesco dell'incendio è stato accompagnato da un forte rumore descritto come boato da parte del personale presente;
che la propagazione dell'incendio è stata eccezionalmente rapida, tanto da coinvolgere integralmente tutti i locali produttivi in meno di quindici o venti minuti.
Secondo gli appellanti incidentali gli evidenziati fatti dimostrano un innesco dell'incendio di tipo tridimensionale o un c.d. flash fire, che ha interessato una nuvola di vapori di olio diatermico presente nel volume dei locali produttivi, a seguito dello sversamento di quantitativi consistenti di un olio diatermico deteriorato con flash point particolarmente basso, quindi, molto volatile.
Gli appellanti incidentali affermano che le caratteristiche dell'olio diatermico accertate dal consulente tecnico d'ufficio non sono coerenti con la pagina40 di 62 prospettazione del consulente stesso secondo cui la presenza di un impianto sprinkler avrebbe ridotto l'entità dei danni, in quanto il basso valore di punto di infiammabilità comportava l'innesco di un incendio di tipo flash fire cioè di un incendio di tipo tridimensionale;
la protezione sprinkler è adeguata al controllo di un incendio bidimensionale di liquidi infiammabili, mentre è inadeguata per incendi tridimensionali;
un incendio di tipo tridimensionale comporta un rilascio di calore molto superiore a un incendio di tipo bidimensionale, tale da poter inibire la capacità dell'impianto sprinkler di controllare l'incendio.
Aggiungono che, come dimostrato dal consulente tecnico di _2 prof. stante le caratteristiche degradate dell'olio, l'incendio avrebbe Per_2 avuto i medesimi effetti dannosi anche qualora l'impianto sprinkler fosse stato installato e messo in servizio.
Con un quinto e ultimo motivo gli appellanti incidentali censurano l'accertamento e la quantificazione dei danni.
Lamentano, anzitutto, che il consulente tecnico d'ufficio abbia determinato il grado di responsabilità di e di eseguendo il rapporto _2 Parte_1 tra l'importo del danno che, a suo parere e senza argomentazione tecnica a supporto, la linea di calandra avrebbe subito in presenza di impianto sprinkler
(importo valutato nel 50% della macchina con accessori) e il totale dei danni da lui stimati.
Lamentano che sebbene, in risposta allo specifico quesito formulato dal giudice istruttore nel giudizio di merito, il consulente tecnico d'ufficio abbia accertato che se l'olio diatermico avesse rispettato i limiti di accettabilità per quanto riguarda temperatura di infiammabilità e viscosità, l'incendio si sarebbe sviluppato con conseguenze molto più contenute, in quanto vi sarebbe stato un tempo nettamente maggiore per poter intervenire con operazioni di estinzione, egli abbia confermato l'attribuzione del grado di responsabilità espresso in ATP, che è rimasto pari a circa il 10% per e a circa il 90% per Parte_1 [...]
_2
Sotto altro profilo gli appellanti incidentali lamentano che il giudice abbia limitato il danno riconducibile a ai soli danni subiti dalla linea di Parte_1
produzione FF1, mentre deve essere esteso ai danni complessivamente subiti da pagina41 di 62 (fabbricati, macchinari di produzione, impianti tecnologici e fermo _2
tecnico per i ripristini, con il relativo lucro cessante).
Inoltre, censurano la quantificazione del danno operata dal consulente tecnico d'ufficio, affermando che questi sia incorso in omissioni nella determinazione del danno relativo al valore della linea FF1.
In particolare, lamentano che il consulente tecnico d'ufficio non abbia indicato quali siano gli accessori per i quali ha stimato un danno di euro
600.000,00.
Affermano che, nel determinare il valore della linea di calandra FF1, il consulente tecnico d'ufficio non ha indicato sulla base di quali fonti ed elementi oggettivi è pervenuto alla valorizzazione dei costi di ripristino di tale linea e neppure ha indicato il criterio estimativo posto alla base delle sue valutazioni.
Lamentano che il giudice non abbia tenuto conto delle fatture prodotte da che documentano esattamente quanto speso per i ripristini, per un _2
ammontare complessivo di euro 6.576.190,00, di cui euro 4.974.150,00 per la calandra, euro 822.420,00 per accessori, euro 678.950,00 per trasporto e installazione, euro 372.270,00 per accessori integrativi di cui all'ordine n. 57819, da cui detrarre euro 271.600,00 per pezzi di ricambio.
Gli appellanti incidentali affermano che tra i danni devono essere ricompresi i costi sostenuti da per l'espletamento delle perizie Controparte_2 resesi necessarie per accertare le circostanze dell'incendio, il quantitativo e il valore dei beni indennizzati. Ricordano in merito la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. copre non solo le somme materialmente corrisposte al danneggiato, ma anche quelle erogate dall'assicuratore in stretta dipendenza e connessione del fatto dannoso (nella specie, spese di accertamenti e valutazioni peritali), in quanto necessarie alla tutela del diritto del danneggiato (Cass. 4 marzo 1978, n. 1079).
In ultima analisi, gli appellanti incidentali si dolgono che il giudice e il consulente tecnico d'ufficio non abbiano tenuto conto del fermo produttivo conseguito all'incendio e al lucro cessante derivatone, sebbene provato attraverso Parte_ il deposito della relazione e dei documenti alla stessa allegati e mai contestati.
pagina42 di 62 APPELLO INCIDENTALE DI CP_10
Con un unico articolato motivo di gravame censura la decisione CP_10
sulle spese di lite.
Sotto un primo profilo tale appellante incidentale si duole della determinazione delle spese legali per il procedimento di istruzione preventiva n.
1627/2020 r.g.
Afferma che tali spese avrebbero dovuto essere liquidate con gli stessi criteri utilizzati per il consulente tecnico d'ufficio e, quindi, con i valori massimi dello scaglione di riferimento e con tutti gli aumenti possibili previsti per le spese di soccombenza, mentre il giudice ha liquidato tali spese in base ai parametri medi.
Deduce, inoltre, che, vertendo sia il procedimento di istruzione preventiva che la successiva causa di merito in materia di illecito civile, il valore della causa avrebbe dovuto essere considerato non indeterminato, come ha fatto il giudice di prime cure, ma individuato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., con la conseguenza che, essendo il rapporto controverso rappresentato dall'intero danno, stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 19.380.474,12, perché era stata CP_10
chiamata a rispondere in solido di tale danno, il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato in tale importo.
Lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non abbia liquidato le spese per la fase istruttoria del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Conclude affermando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare almeno i parametri medi del D.M. n. 55/2014 o, quanto meno, liquidare l'importo di euro 7.185,09 di cui al preventivo prodotto da anche se poi superato CP_10
dalla complessità del caso.
Sotto un secondo profilo censura la liquidazione delle spese CP_10
processuali del giudizio di merito.
Afferma che il giudice non ha considerato che alla domanda introduttiva del giudizio – del valore di euro 19.380.474,12, in quanto aveva chiesto CP_10
l'accertamento negativo della propria responsabilità nella causazione dell'incendio del 21 marzo 2020 – si era aggiunta la domanda riconvenzionale di pagina43 di 62 volta a conseguire un risarcimento di danni di euro 38.315.696,00, _2
comprensivi di danno emergente e lucro cessante.
Ricorda, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum e, quindi, se di valore eccedente la domanda principale, fa aumentare il valore del processo e comporta, in sede di liquidazione delle spese giudiziali di soccombenza, l'applicazione dello scaglione superiore ad essa applicabile (Cass. n. 6481 del 2021; Cass. n. 30840 del 2018;
Cass. n. 14691 del 2015).
L'appellante incidentale deduce, quindi, che il giudice avrebbe dovuto prendere a riferimento non lo scaglione di valore indeterminato, ma tenere presente la domanda riconvenzionale di euro 38.315.696,00 proposta da
[...]
_2
Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per pluralità di parti aventi la medesima posizione, in quanto l'assicuratrice aveva Controparte_2
a sua volta chiesto a una parte dei danni (euro 36.477.314,10), CP_10
surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti risarcitori di svolgendo, _2
quindi, azione diversa per petitum e causa petendi.
Infine, rileva che nulla è dovuto a per la fase istruttoria nel CP_10 giudizio di merito, dato che il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio ivi disposto verteva su questioni (ammontare dei danni e gradazione delle responsabilità di terzi), sulle quali non aveva mai preso posizione. CP_10
APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_4
[...]
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante incidentale deduce la violazione dell'art. 1917 c.c. e l'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha accertato l'operatività della polizza assicurativa.
Premesso che il giudice di prime cure ha accertato che la responsabilità di per l'incendio del 21 marzo 2020 andava ascritta alla Parte_1 responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di corretta e diligente manutenzione dell'olio diatermico, afferma Controparte_9
che la qualificazione della responsabilità di come responsabilità Parte_1
pagina44 di 62 contrattuale rende inoperante la garanzia assicurativa invocata dalla società assicurata.
Spiega che nelle polizze destinate alle imprese, quale quella stipulata da
[...]
“La Compagnia si obbliga a tenere indenni l'Assicurato di quanto Parte_1
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cosa, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività descritte in polizza”.
Deduce che quando si accertano danni conseguenti a inadempimento contrattuale – così come stabilito nella sentenza gravata – la garanzia non opera, poiché essa è prestata per la responsabilità civile colposa verso terzi, ex art. 2043
c.c., escludendo le fattispecie di responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni verso il committente.
Con un secondo motivo di impugnazione Controparte_9
deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1917 c.c.,
[...]
nonché erronea o contraddittoria o omessa motivazione in relazione all'interpretazione della condizione facoltativa sub lettera B contenuta nella sentenza gravata.
Secondo tale appellante incidentale il giudice è giunto ad affermare l'operatività della garanzia compiendo un'errata lettura delle condizioni facoltative di assicurazione sub lettere A e B.
Spiega che, pur volendo ritenere corretto il ragionamento del giudice di prime cure e che non venga in esame la responsabilità di in Parte_1
relazione alle caratteristiche del prodotto quanto piuttosto alla negligenza nella verifica della qualità del prodotto stesso, il giudice di prime cure ha errato nell'interpretare le clausole contrattuali.
Precisa che la garanzia postuma sub lettera A riguarda una specifica ipotesi, cioè l'ipotesi in cui il danno si verifica dopo l'ultimazione dei lavori, mentre la garanzia di cui alla lettera B riguarda una distinta ipotesi, quella in cui i danni alle cose di terzi si verificano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
pagina45 di 62 L'appellante incidentale afferma che si tratta di due fattispecie differenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non possono logicamente essere entrambe contemporaneamente operanti, in quanto la prima riguarda danni che si verifichino dopo l'esecuzione dei lavori, mentre la seconda riguarda danni che si verifichino durante l'esecuzione dei medesimi lavori.
Aggiunge che, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, non può ritenersi operante la garanzia prevista dalla condizione di cui alla lettera
B, poiché oggetto di tale garanzia sono i danni causati alle cose di terzi durante l'esecuzione dei lavori e non, come nel caso in esame, quelli verificatisi a distanza di tempo.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione Controparte_9
deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1917 c.c.,
[...] nonché l'erronea o contraddittoria o omessa motivazione in relazione all'interpretazione della condizione facoltativa sub lettera A contenuta nella sentenza gravata.
Afferma che non sussiste la garanzia prevista dalla condizione facoltativa sub A, ritenuta invece operante dal giudice di prime cure.
L'appellante incidentale ricorda che la garanzia sub lettera A prevede che
“l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione delle attività di:
1. Installazione, manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature o cose in genere (omissis) Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle opere e cose oggetto dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e cose installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi. La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera: con l'applicazione di uno scoperto del 100/0 con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro;
con il limite di risarcimento di € 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa per le attività di cui al punto 1”.
L'appellante deduce, quindi, che la garanzia in esame esclude i danni agli impianti, nonché le spese per la riparazione o la sostituzione degli impianti stessi;
che la garanzia di cui alla richiamata condizione facoltativa sub A riguarda la pagina46 di 62 difettosa esecuzione di manutenzione dell'impianto e, quindi, una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, posto che il giudice di prime cure ha accertato che la responsabilità dell'assicurato deve essere individuata nella Parte_1 negligente verifica della qualità dell'olio.
Infine, deduce che, quand'anche si ritenesse operante la garanzia in esame, il limite massimo di esposizione della compagnia di assicurazione dovrebbe essere pari al massimale di euro 150.000,00, indicato nella condizione stessa.
L'ESAME DEI GRAVAMI
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato il primo motivo dell'appello incidentale di e , poiché _2 Controparte_2 mette in discussione la validità e l'attendibilità degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, ingegnere Persona_12
Il motivo non può essere accolto e va, quindi, esclusa una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, poiché volta a richiedere l'esperimento di prove irripetibili, essendo decorsi oltre cinque anni del fatto dannoso (incendio del
21 marzo 2020).
Il consulente tecnico d'ufficio ha puntualmente e ampiamente risposto a ogni osservazione dei consulenti tecnici di parte di e di _2 _2
, sia in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. pp. 76-79
[...]
della relazione depositata il 20 novembre 2020) sia nel giudizio di merito (cfr. pp.
33-35 e 41-43 della relazione depositata il 5 maggio 2023).
Non corrisponde al vero quanto affermato da tali appellanti incidentali, secondo cui il consulente tecnico d'ufficio ha omesso di rispondere ai quesiti critici sottopostigli, non rispondendo, in particolare, alle richieste, formulate dai consulenti tecnici di e di nel giudizio di _2 Controparte_2 merito, di “1) fornire le evidenze probatorie dell'arco elettrico ipotizzato quale causa dell'incendio, non avendo i VVF identificato con certezza alcuna causa di natura elettrica, in particolare, non avendo gli stessi menzionato alcuna evidenza di “arco elettrico” “ (cfr. p. 26 della comparsa di risposta di e _2 [...]
). Controparte_2
Sul punto, dopo aver richiamato il rapporto di intervento dei vigili del fuoco, nel quale si ipotizzava quale causa dell'incendio il contatto dell'olio fuoriuscito dal fusore rotto della calandra FF1 “con un innesco di natura elettrica”, il consulente tecnico d'ufficio ha ampiamente argomentato sul fatto che pagina47 di 62 l'olio diatermico si fosse incendiato a contatto con parti scoperte dell'impianto elettrico (presumibilmente cavi posti inferiormente alla stessa linea di calandra, trovati senza la guaina di isolamento e in forte stato ossidativo) per effetto di corto circuito (cfr. pp. 40 e ss. della relazione depositata il 20 novembre 2020 nel procedimento per atp).
Nella relazione depositata nel giudizio di merito il 5 maggio 2023, dopo aver considerato ampiamente (cfr. pp. 11 e 12 di tale relazione) l'”evento elettrico”, così come indicato dai vigili del fuoco intervenuti, quale probabile fonte di innesco dell'incendio, in risposta alle osservazioni dell'ingegner
(consulente tecnico di ), il consulente Per_1 Controparte_2 tecnico d'ufficio ha confutato la tesi dell'autoaccensione dell'olio, ribadendo che l'incendio si era innescato presumibilmente per un evento elettrico (c.d. “arco elettrico da cortocircuito”).
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito quanto segue:
“L'ipotesi che l'olio diatermico (ammalorato) si sia innescato per autoaccensione non è plausibile. L'olio diatermico, per la natura del funzionamento della calandra, è sempre presente in ambiente, in aria libera. Sono presenti infatti nell'intorno della calandra “vaschette” di raccolta dell'olio che percola costantemente dai giunti rotanti. Se l'olio avesse avuto la capacità di autoaccendersi, il fenomeno sarebbe accaduto ben prima a partire dall'olio omnipresente nell'intorno della calandra.
L'evento elettrico citato dalla relazione di intervento dei VVF, che non è probatoria ma assai importante, vista l'esperienza e la competenza di chi l'ha redatta, è l'evento che ha innescato l'incendio. Come precedentemente descritto,
l'arco elettrico, è il fenomeno di passaggio di corrente elettrica attraverso il mezzo dell'aria tra due conduttori. Ciò si verifica quando tra i due conduttori è posta sufficiente differenza di potenziale tale da innescare l'arco. La potenza dell'arco dipende da una molteplicità di fattori quali: la differenza di potenziale, la tipologia dei conduttori, le caratteristiche dielettriche dell'aria, la corrente di corto circuito del trasformatore elettrico da cui è originata la tensione e
l'impedenza dell'anello di guasto. In circuiti terminali, quali quelli presenti al di sotto della calandra, dove l'impedenza dell'anello di guasto, è moto elevata,
l'energia di un potenziale evento elettrico, è di modesta entità” (p. 34 della relazione depositata il 5 maggio 2023).
pagina48 di 62 Non solo, quindi, il consulente tecnico d'ufficio ha confutato con argomentazioni precise e logiche le osservazioni critiche dei consulenti tecnici degli odierni appellanti incidentali e , ma _2 Controparte_2 ha anche, giustamente, precisato che “Ricercare e trovare tracce di tale evento
[l'evento elettrico, ndr], quale “evidenza probatoria”, nello scenario post incendio analizzato (incendio generalizzato che ha demolito un intero fabbricato), risulta pressochè impossibile. L'incendio si è pertanto sviluppato per deflagrazione, la cui onda di sovrappresione (dipendente dalla quantità di vapori presenti) si è potuta espandere attraverso i locali interconnessi tra loro e contigui all'ambiente sovrastante senza impedimenti” (p. 34 della rel. cit.).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, chiaramente e logicamente risposto alle richieste dei consulenti tecnici dei predetti odierni appellanti incidentali, precisando che già all'epoca (e, a fortiori, oggi, a distanza di cinque anni) sarebbe stato impossibile trovare tracce materiali dell'evento elettrico che lo stesso consulente tecnico d'ufficio e, ancor prima, i vigili del fuoco intervenuti avevano ipotizzato quale causa dell'incendio sulla base di deduzioni tecnico scientifiche.
Tale aspetto dell'attuale irripetibilità delle valutazioni e delle indagini vale anche per le altre richieste elencate a pagina 27 della comparsa di risposta di
[...]
_2 e (“Fornire una puntuale ricostruzione di tutte Controparte_2 le fasi di dispersione dell'olio che hanno fatto seguito alla “rottura” del fusore”;
“effettuare prove sperimentali di simulazione”, ecc.).
In conclusione, in assenza di errori evidenti e di incongruenze nelle relazioni depositate dal consulente tecnico d'ufficio, dapprima in sede di atp e, poi, nel giudizio di merito, deve essere esclusa non solo la rinnovazione dell'indagine peritale, ma anche l'inattendibilità delle dette relazioni.
Esclusi, quindi, errori di metodo e incoerenze nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, vanno esaminati, in ordine di priorità logico giuridica, il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, poiché riguardano l'attribuzione di responsabilità a Parte_1
I motivi meritano accoglimento.
L'incarico da parte di a per il controllo dell'olio _2 Parte_1 dell'impianto risale all'anno 2017.
pagina49 di 62 Già nel resoconto del 10 aprile 2017 sull'analisi del campione di olio diatermico fornito da aveva evidenziato in rosso le _2 Parte_1 varie caratteristiche dell'impianto, valutato gravemente insicuro e anche il punto di infiammabilità a soli 60°, a fronte di un range applicativo da 190 a 150, nonché il basso livello di viscosità dell'olio (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di
[...]
. Nel detto resoconto aveva anche avvertito che Parte_1 Parte_1
“L'impianto contiene un fluido che ha generato gas. Continuando nel normale utilizzo l'impianto potrebbe evidenziare dei problemi: i gas disciolti potrebbero causare mal funzionamenti… oltre ad essere facilmente infiammabili, se fuoriuscissero, a contatto con una fiamma libera o con un corpo molto caldo, come ad esempio un tubo non coibentato”. Aveva, quindi, consigliato espressamente la sostituzione dell'olio oppure un intervento di degasaggio da effettuare entro un mese (in contemporanea con interventi di filtrazione magnetica e microfiltrazione per eliminare metalli e morchie in sospensione nell'olio) e indicato di integrare il fluido con olio sintetico HTF1 fornito dalla stessa
[...]
per aumentare il punto di infiammabilità. Parte_1
Nella scheda di analisi in data 1 agosto 2017 (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di , l'odierno appellante principale aveva evidenziato Parte_1
nuovamente un alert su varie caratteristiche dell'impianto, valutato ancora insicuro (5, rispetto a un range da 3 a 10) e aveva segnalato, in particolare, il punto di infiammabilità dell'olio a livello molto basso (95°) rispetto a un range applicativo da 150 a 190 e la bassa viscosità dell'olio; aveva, quindi, consigliato, quali soluzioni, la sostituzione dell'olio oppure, entro un mese, una serie di interventi correttivi: degasaggi, rabbocchi con olio speciale, controlli vari.
Il report datata 11 aprile 2018 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di
[...]
aveva evidenziato nuovamente un punto di infiammabilità dell'olio Parte_1 molto basso (80°), bassa viscosità e un livello di sicurezza dell'impianto insufficiente;
aveva segnalato che, a causa di presenza di gas generato dal fluido circolante nell'impianto, l'impianto avrebbe potuto evidenziare gravi problemi, quali facile infiammabilità dei gas disciolti. Aveva, quindi, consigliato la sostituzione dell'olio oppure, entro un mese, una serie di interventi correttivi: degasaggi, rabbocchi con olio speciali, vari controlli.
Premesso che la stessa ha riconosciuto nei propri scritti difensivi _2 di non aver mai chiesto la sostituzione dell'olio, va considerato che il contratto pagina50 di 62 concluso da con il 20 novembre 2018 (doc. n. 15, _2 Parte_1
fascicolo di primo grado di doc. n. 17, fascicolo di primo grado Parte_1
di non prevedeva la possibilità di sostituzione dell'olio diatermico, ma _2
solo una serie di interventi conservativi e atti a rallentare il processo di invecchiamento dell'olio diatermico.
A tale contratto aveva fatto seguito, da parte di un ordine del 23 _2
gennaio 2019, con una richiesta di manutenzione programmata e data di consegna della scheda di analisi entro il 1 maggio 2019 (all. 17, relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio in sede di atp).
Nella scheda di analisi del 6 maggio 2019 (doc. n. 8, fascicolo di primo grado di , aveva evidenziato in rosso le varie Parte_1 Parte_1 caratteristiche dell'impianto, considerato insicuro (5, a fronte di un range applicativo da 6 a 10) e aveva segnalato il livello di infiammabilità dell'olio a
130°, rispetto al range applicativo da 190 a 150°, nonché la viscosità diminuita.
Nelle conclusioni si avvertiva che “L'impianto contiene un fluido che ha generato gas. Continuando nel normale utilizzo l'impianto potrebbe evidenziare dei problemi: i gas disciolti potrebbero causare mal funzionamenti…oltre ad essere facilmente infiammabili, se fuoriuscissero, a contatto con una fiamma libera o con un corpo molto caldo, come ad esempio un tubo non coibentato”. Parte_1
aveva suggerito “di mantenere sotto controllo il fluido effettuando una
[...]
nuova campionatura tra massimo 6 mesi o comunque eseguendo il programma plaint maintenance”; aveva consigliato, altresì, di integrare il fluido con olio sintetico fornito dalla stessa per aumentare il punto di Parte_1
infiammabilità; aveva consigliato, infine, alcuni controlli antinvecchiamento del fluido (“controllare il funzionamento della caldaia e il suo bruciatore”,
“controllare la velocità di circolazione del fluido all'interno delle tubazioni”).
La scheda di analisi del 12 luglio 2019 (doc. n. 9, fascicolo di primo grado di dava atto delle buone condizioni del fluido. Risulta dalla Parte_1
stessa scheda che l'attestazione delle buone condizioni del fluido era in correlazione all'esecuzione dell'apposito intervento di degasaggio e rabbocco effettuato da su richiesta di la quale aveva richiesto, Parte_1 _2
dopo la scheda negativa del mese di maggio, solo un intervento di tipo integrativo, piuttosto che la sostituzione dell'olio.
pagina51 di 62 Da tale scheda del 12 luglio 2019 risulta che l'olio aveva un punto di infiammabilità di 130° C e viscosità 25.25 cts, parametri fuori dal campo di accettabilità prima dell'intervento di “safety gas removal” (riqualificazione dell'olio); dopo tale intervento, effettuato nel mese di giugno 2019, i parametri erano stati portati, rispettivamente, a 165° C e a 27.66 cts, come risulta dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr. pp. 51 e 52).
L'attestazione delle buone condizioni dell'olio diatermico contenuta anche nella scheda di analisi del 19 dicembre 2019 (doc. n. 11, fascicolo di primo grado di va, dunque, valutata anch'essa in correlazione all'oggetto del Parte_1
contratto concluso tra e e alle prestazioni eseguite da _2 Parte_1 quest'ultima.
Considerato che, sin dal 2017, era stata informata del basso punto _2 di infiammabilità e della bassa viscosità dell'olio diatermico dalla stessa utilizzato nel proprio impianto, peraltro già da venti anni;
era stata, altresì, informata, nel
2017 e nel 2018, della necessità di sostituire l'olio diatermico;
considerato che
con l'ultimo contratto concluso dalle parti si era obbligata a Parte_1
eseguire prestazioni di manutenzione del fluido, cioè di effettuare analisi periodiche dell'olio e di suggerire gli interventi più opportuni in caso di criticità dello stesso;
considerato, inoltre, che ha correttamente Parte_1
adempiuto alle prestazioni richieste, effettuando le analisi e gli interventi di rabbocco o di degasaggio richiesti da tenuto conto che i valori indicati _2 nelle schede di analisi dell'olio erano perfettamente intelleggibili da _2
essendo chiaramente indicati i valori dell'olio analizzato e il range di utilizzabilità
e accettabilità dell'olio; tutto ciò considerato, non può ritenersi Parte_1 responsabile del basso punto di infiammabilità e della bassa viscosità dell'olio diatermico, la cui fuoriuscita dal fusore della calandra ha causato l'incendio del 21 marzo 2020.
Il contratto di appalto di servizi concluso tra e Parte_1 _2 prevedeva esclusivamente attività di conservazione e manutenzione dell'olio, attraverso interventi correttivi di degasaggio, di fornitura di minime quantità di olio speciale sintetico per i c.d. rabbocchi o l'indicazione dei controlli necessari di routine sui circuiti. Avendo dato regolare esecuzione al contratto Parte_1
medesimo, nessun inadempimento può esserle imputato per il basso punto di pagina52 di 62 infiammabilità e la bassa viscosità dell'olio che ha causato l'incendio del 21 marzo 2020.
La responsabilità della scarsa qualità dell'olio diatermico deve essere imputata esclusivamente a la quale era perfettamente consapevole, per _2 esserne stata informata da che l'olio avrebbe dovuto essere Parte_1
sostituito per evitare il rischio di incendio.
La circostanza che fosse consapevole dell'ammaloramento _2
dell'olio risulta, altresì, dall'ulteriore circostanza che, appena un mese dopo il report del dicembre 2019 redatto da precisamente, il 27 gennaio Parte_1
2020, ha commissionato un'ulteriore analisi specificamente sul punto _2
di infiammabilità dell'olio a diversa società ( . _22
Del resto, è la stessa che nella memoria di cui all'art. 183, sesto _2
Part comma, n. 3), c.p.c. ha allegato che “secondo le indicazioni date da il suo successivo controllo sull'olio doveva essere effettuato entro il giugno 2020, sollevando dubbi e perplessità in PG che dunque chiese conferme dei dati alla Part
, conseguentemente la responsabilità di è evidente considerato che i _22 valori dell'olio diatermico CT1 sono risultati molto più bassi di quanto certificato
a dicembre 2019” (p. 7 della detta memoria).
Nei rapporti di prova eseguiti da il 28 gennaio 2020 su due _22
campioni di olio prelevati il 24 gennaio 2020 e contrassegnati al n. 1836/20 e al n.
1837/20 (doc. nn. 8 e 9, fascicolo di atp di doc. nn. 17 e 18, fascicolo _2
di primo grado di , risultava un punto di infiammabilità dell'olio Parte_1
di 143° C.
Tale dato era perfettamente comprensibile da tanto più che nei _2
mesi precedenti aveva ricevuto le schede di analisi di con Parte_1 commenti e indicazioni, sul punto di infiammabilità dell'olio. Nelle schede di analisi predisposte da era sempre indicato chiaramente che, con Parte_1 riferimento al punto di infiammabilità, il “RANGE APPLICATIVO” era “da 190 a
150”. non poteva, quindi, non comprendere che un olio con parametro _2
143° C era sotto i limiti di accettabilità e a rischio incendio in caso di sversamento accidentale.
Contrariamente all'affermazione del giudice di prime cure, i dati forniti da nelle schede di analisi dell'olio erano tutt'altro che fuorvianti e Parte_1 era consapevole dello stato di degrado dell'olio, tanto che, appena due _2
pagina53 di 62 mesi prima dell'incendio per cui è causa, aveva avuto conferma di un flash point
(punto di infiammabilità) dell'olio sotto i limiti di accettabilità per l'utilizzo. deve, quindi, considerarsi piena ed esclusiva responsabile della _2 qualità dell'olio diatermico, per aver deciso di proseguire nella propria attività, utilizzando in un impianto vetusto (risalente al 1996) un olio diatermico già usato da oltre venti anni, della cui qualità degradata (circa il punto di infiammabilità) era pienamente consapevole, tanto più che nel gennaio 2020 i risultati acquisiti dall'analisi di indicavano un punto di infiammabilità molto più _22
basso di quello certificato a dicembre 2019 da Parte_1
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere esclusa la responsabilità di
[...] per l'incendio del 21 marzo 2020 oggetto di causa. Parte_1
In accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, va, dunque, rigettata la domanda di condanna proposta da , in surroga a nei confronti di Controparte_2 _2
Parte_1
L'accoglimento dei predetti motivi comporta l'assorbimento degli altri motivi del gravame principale, poiché attinenti a questioni (la quantificazione del danno posto a carico di e il grado di responsabilità di Parte_1 _2 rispetto a che presuppongono l'accertamento della Parte_1 responsabilità dell'appellante principale.
Per lo stesso motivo deve ritenersi assorbito l'appello incidentale di
[...]
Il rigetto della domanda di condanna proposta da Controparte_9
nei confronti di comporta Controparte_2 Parte_1
l'assorbimento della domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti del proprio assicuratore con la Controparte_9
conseguenza che deve essere revocata la pronuncia di condanna di quest'ultima nei confronti di di cui al capo 3) del dispositivo della sentenza Parte_1
gravata.
Esclusa la responsabilità di per il fatto dannoso oggetto di Parte_1
causa, va esaminato, in ordine di priorità logico giuridica, il secondo motivo dell'appello incidentale di e di , poiché _2 Controparte_2 riguarda un'eventuale responsabilità di nelle cause di rottura del fusore CP_10
3.
Il motivo non può essere accolto.
pagina54 di 62 Premesso che risulta incontrovertibilmente accertato (per non essere stato messo in discussione da alcuna delle parti appellanti) che la causa prima e condicio sine qua non dell'incendio del 21 marzo 2020 è stata la rottura del fusore
3 (incontrovertibilmente imputabile alla proprietaria dell'impianto, , _2
che ha causato lo sversamento dell'olio diatermico e che il 21 marzo 2020
[...]
CP_1 aveva effettuato un intervento di manutenzione sul fusore 4 (che si trovava a dieci centimetri di distanza dal fusore 3), va osservato che non sussistono neppure elementi indiziari che consentano di ritenere che l'attività di manutenzione posta in essere da sul fusore 4 abbia concorso a causare la rottura del fusore CP_10
3.
Gli elementi evidenziati dagli appellanti incidentali – con i quali si riprendono, peraltro, osservazioni alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha dato puntuale risposta - sono tutt'altro che indizi gravi, precisi e concordanti sulla responsabilità di e si risolvono, piuttosto, in mere ipotesi. CP_10
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente evidenziato che le osservazioni critiche dei consulenti tecnici di e di _2 _2
si basano su presupposti e condizioni di contorno del problema
[...] che pretermettono l'elemento fondamentale della dinamica degli accadimenti e, cioè, che “l'influenza acclarata sui pezzi meccanici dei transitori termici e delle azioni meccaniche dei periodi di transitorio di spegnimento e riaccensione della linea di calandra” (p. 74 della relazione depositata in sede di atp).
In risposta alle osservazioni critiche dei detti consulenti tecnici di parte,
l'ausiliare del giudice ha spiegato, con argomentazioni precise, congrue e tecnicamente fondate, che la rottura del fusore 3 è avvenuta per fatica;
che TM era chiamata ad effettuare analisi e non a dare giudizi;
che le analisi effettuate sul pezzo individuano esattamente le fasi di innesco, propagazione e cedimento finale già descritte nella bozza di relazione di perizia;
che le superfici del pezzo analizzato mostrano l'andamento del fenomeno: “Sono presenti segni concentrici nella parte esterna dell'anello (più fitti all'estremità e più radi verso il centro, evidenza del crescente cedimento) ed è evidente una parte di rottura di schianto finale rugosa ed omogenea”; che nelle analisi effettuate da TM non sono evidenziati altri “segni” o indizi che possano ricondurre a sforzi di altra natura se non a quello di fatica generata da azioni dinamiche torsio-flessionali sul pezzo rotante;
che “La totale simmetria rispetto al centro di rotazione del pezzo, dei
pagina55 di 62 “segni” riscontrati ne è palese dimostrazione” (cfr. pp. 70 e 71 della relazione depositata in sede di atp).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio tengono conto di tutte le situazioni oggettive e degli eventi spazio temporali intercorsi, peraltro espressamente evidenziati (cfr. pp. 72 e 73 della relazione cit.).
Sulla base delle condivisibili argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio va confermato quanto accertato dal giudice di prime cure e, in particolare, che se l'usura del pezzo in questione (fusore 3) fosse stata causata dall'intervento di di tale intervento si sarebbe trovata traccia evidente CP_10
sul pezzo medesimo, che si sarebbe rotto o inciso o danneggiato;
mentre, il pezzo in questione non si è rotto e non presenta incisioni.
Si aggiunga che le circostanze evidenziate dagli appellanti incidentali (il fattore tempo: incendio verificatosi subito dopo l'intervento di il luogo CP_10 dell'intervento effettuato da il fusore 4, posto a pochi centimetri di CP_10
distanza dal fusore 3) non sono indizi gravi precisi e concordanti di un rapporto di causa effetto con l'incendio.
Al contrario, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che l'incendio si è verificato dopo l'intervento di ma non a causa dell'opera di CP_10 quest'ultima, bensì a causa del fatto che tale intervento ha richiesto lo spegnimento della macchina e, quindi, la sua riaccensione;
che la riaccensione ha sottoposto il pezzo in questione (fusore 3) a un forte stress, causandone il cedimento per fatica.
In conclusione, alla luce di quanto osservato, nessuna responsabilità può essere imputata a per l'incendio del 21 marzo 2020. CP_10
Sul punto va, quindi, confermata la sentenza gravata.
Escluse, quindi, le responsabilità di e di l'unica Parte_1 CP_10 responsabile dell'incendio per cui è causa rimane la proprietaria dell'impianto industriale, _2
L'accertata esclusiva responsabilità di per il fatto dannoso del 21 _2
marzo 2020 comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi dell'appello incidentale di e di , poiché si tratta di _2 Controparte_2
motivi concernenti la responsabilità di per la mancata realizzazione _2 dell'impianto sprinkler e la quantificazione del danno richiesto alle controparti.
pagina56 di 62 Va, infine, esaminato l'appello incidentale di concernente le CP_10
spese di lite.
L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Priva di fondamento è la censura secondo cui la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere omogenea a quella del compenso del consulente tecnico d'ufficio, poiché la liquidazione del compenso dell'ausiliare del giudice e la liquidazione delle spese giudiziali soggiacciono a regole differenti.
Quanto alle altre doglianze, ne va evidenziato il fondamento.
Vertendo il procedimento di istruzione preventiva n. 1627/2020 r.g. in materia di illecito civile, il valore della causa avrebbe dovuto essere considerato non indeterminato, come ha fatto il giudice di prime cure, ma individuato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., con la conseguenza che, essendo il rapporto controverso rappresentato dall'intero danno, stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro
19.380.474,12, perché era stata chiamata a rispondere in solido di tale CP_10
danno, il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato in tale importo.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare anche il compenso relativo alla fase istruttoria di tale procedimento.
Essendosi il procedimento concluso con il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio il 20 novembre 2020, applicando i parametri del D.M.
n. 55/2014, all'epoca vigente, tenuto conto del valore della causa di euro
19.380.474,12, dei parametri medi per tutte e tre le fasi del procedimento di istruzione tecnica preventiva (di studio, introduttiva e istruttoria), in parziale riforma della sentenza gravata, e devono _2 Controparte_2
essere condannate a corrispondere, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), a a CP_10
titolo di rimborso delle spese del procedimento di istruzione preventiva, la somma di denaro di euro 27.205,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Rimane, invece, confermata, non essendo stata censurata, la pronuncia di rimborso delle spese vive di euro 11.343,17, di cui al capo 6) del dispositivo della sentenza gravata.
Con riferimento alle spese di lite liquidate per il giudizio di merito (n.
1581/2021 r.g.), va osservato che il valore della causa va determinato considerando che il giudizio era stato instaurato ex art. 702 bis c.p.c. da CP_10
pagina57 di 62 per l'accertamento negativo della propria responsabilità in relazione all'incendio del 21 marzo 2020 e che, costituendosi in giudizio, la parte convenuta _2
aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna di al CP_10
risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, causati dal detto incendio, nella misura di euro 38.315.696,00 (domanda alla quale si era surrogata, ex art. 1916 c.c., – intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_2
ex art. 105 c.p.c. - quale assicuratore di . _2
Per costante orientamento giurisprudenziale, la proposizione della domanda riconvenzionale fa aumentare il valore della causa e comporta, in sede di liquidazione delle spese giudiziali di soccombenza, l'applicazione dello scaglione superiore ad essa applicabile (cfr. Cass. 9 marzo 2021, n. 6481; Cass. 29 novembre 2018, n. 30840; Cass. 14 luglio 2015, n. 14691).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la liquidazione delle spese di lite che e devono _2 Controparte_2
rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alla parte vittoriosa va CP_10
commisurata non allo scaglione di valore indeterminabile, ma allo scaglione oltre euro 32.000.000,00, in base al D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile.
Applicando, quindi, i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non per quella istruttoria, poiché il relativo compenso non è stato richiesto da corrispondenti al predetto scaglione, in parziale riforma CP_10
della sentenza gravata, e devono essere _2 Controparte_2
condannate a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alla parte vittoriosa la complessiva somma di denaro di euro 75.587,00 a titolo di compensi, CP_10
oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Rimane, invece, confermata (in quanto non oggetto di censura da parte di la pronuncia di condanna al rimborso delle spese vive di euro 286,00, CP_10
di cui al capo 5) del dispositivo della sentenza gravata.
Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 2 (“pluralità di parti aventi la medesima posizione”), poiché
[...]
si è surrogata nei diritti risarcitori di e, Controparte_2 _2
quindi, le difese di tali parti erano omogenee e non hanno comportato un aggravio della difesa di CP_10
La regolamentazione delle spese processuali.
pagina58 di 62 “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Per effetto della riforma della sentenza gravata, e _2 _2
, risultate soccombenti all'esito del giudizio di appello, devono
[...]
essere condannate a rimborsare, in solido tra loro, a le spese del CP_10
presente grado e alle altre parti vittoriose le spese di ambo i gradi di giudizio.
Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio va posto definitivamente a carico delle parti soccombenti.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
pagina59 di 62 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa.
Tale valore è rappresentato, per ambo i gradi di giudizio, dal maggior valore della domanda riconvenzionale proposta dai soccombenti (valore ricompreso nello scaglione oltre euro 32.000.000,00), poiché l'appello incidentale proposto dai soccombenti ha messo in discussione la decisione sulla responsabilità di
[...]
e di Parte_1 CP_10
Il rigetto dell'appello incidentale di e di _2 Controparte_2
comporta che tali parti debbano versare l'ulteriore contributo unificato di cui
[...] all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, CO Controparte_2 Controparte_3
e di per la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_9
765/2024, pubblicata il 12 giugno 2024 nella causa iscritta al n. 1581/2021 r.g. e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
RIGETTA
La domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
Parte_1
REVOCA
La pronuncia di condanna di a tenere Controparte_9
indenne Parte_1
ACCOGLIE
L'appello incidentale proposto da nei Controparte_3
confronti di e e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a la somma di denaro di euro Controparte_3
27.205,00 per compensi di avvocato per il procedimento di istruzione preventiva pagina60 di 62 n. 1627/2020 r.g., oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta, confermando nel resto il capo 6) del dispositivo della sentenza gravata;
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a la somma di denaro di euro Controparte_3
75.587,00 a titolo di compensi di avvocato per il giudizio di primo grado, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta, confermando nel resto il capo 5) del dispositivo della sentenza gravata;
RIGETTA
Co L'appello incidentale proposto da e Controparte_1
[...]
; _2
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a le spese del presente grado da CP_3 Controparte_3 quest'ultima anticipate, liquidate in euro 89.350,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a le spese processuali da quest'ultima anticipate, Parte_1
liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 75.587,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 89.350,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a le spese processuali da Controparte_9 quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
75.587,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro
89.350,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
PONE
Definitivamente a carico di e Controparte_1 _2
il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.
[...]
pagina61 di 62 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina62 di 62
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
25 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Pavia, via Porta Nuova, n. 31 ed elettivamente domiciliata in Pavia, via Menocchio, n. 7, presso lo studio dell'avv.
Ettore Dell'Acqua del Foro di Pavia, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Giovanni Stella, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 62 Contro
(C.F. e P. I.V.A.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Tradate (VA), via
Allende, n. 6 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro P. Giorgetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
(P. I.V.A.: LU ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 1 route d'Esch,
L-1470 Luxembourg e sede secondaria in Cross Towers 150 Antonio Vivalditrst.
(P. I.V.A.: NL ed Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, n. 28, presso lo studio dell'avv.
Alessandro P. Giorgetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario depositata nel giudizio di primo grado
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Contro
P. I.V.A.:), in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Mozzate (CO), Piazza Tobagi, n.
15 ed elettivamente domiciliata in Piacenza, via XX Settembre, n. 142, presso lo studio dell'avv. Andrea Cremona, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
(C.F.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_4
Torino, via Corte d'Appello, n. 11 ed elettivamente domiciliata in Milano, via pagina2 di 62 Euripide, n. 3, presso lo studio dell'avv. Gaetano Del Borrello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 765/2024, pubblicata il 12 giugno 2024 dal Tribunale di
Busto Arsizio nella causa iscritta al n. 1581/2021 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis, così decidere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 765/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile, Giudice Dott. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1581/2021, depositata in cancelleria in data 12.06.2024, mai notificata, respingere tutte le domande formulate nel giudizio di prime cure da
[...]
e poi dalla surrogante CO _6
(e riproposte in questa sede in via di appello incidentale, rispettivamente da per euro 2.011.913,00 oltre accessori e da Controparte_1 [...]
per euro € 36.477.314,10 oltre accessori) in Controparte_2 quanto infondate in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta Parte_1 corresponsabile, condannare la Soc. REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerla indenne da ogni e qualsivoglia pretesa che la fosse eventualmente tenuta a Parte_1 pagare a qualsiasi titolo e per l'effetto condannare la terza chiamata al pagamento dell'eventuale somma e comunque nei limiti del massimale di polizza, rigettando tutte le eccezioni dalla stessa proposte in via di appello incidentale, essendo pienamente operanti tutte le garanzie di polizza.
pagina3 di 62 In via istruttoria: ci si oppone alle richieste di e della Controparte_1 surrogante di rinnovazione e/o integrazione Controparte_2 della CTU sulle cause di innesco e propagazione dell'incendio del 21 marzo 2020 Cont presso lo stabilimento di nonché sull'entità dei danni subiti dalla stessa, siano essi danno emergente che lucro cessante;
di disporsi CTU contabile e/o perizia tecnica estimativa sulla quantificazione del danno emergente e lucro cessante;
di disporsi prove per testi sulle circostanze formulate nelle pagg. 69-73 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Si precisa che «la relazione ing. 13.04.2023 e allegati» prodotta Per_1 in questa sede da e da Controparte_1 _2
come doc. n. 2 faceva già parte del fascicolo di primo grado di
[...] controparte come memoria di osservazioni alla CTU integrativa. Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Nel merito: respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'impugnazione proposta da nell'atto di citazione in appello Parte_1 Cont notificato il 25.09.2024 e quelle incidentali proposte da e dalla
[...]
Con vittoria delle spese e competenze di causa Controparte_9
In via di appello incidentale:
1. accogliere tutti i motivi di appello incidentale e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza n. 765/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Civile, Giudice dott. Angelo Farina emessa nel procedimento R.G.
1581/2024 depositata in data 12.06.2024 e non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale e/o alternativa di
[...] e della nella causazione dell'evento Controparte_10 Parte_1 incendio del 21 marzo 2020, e per l'effetto condannarle in via concorrente e/o solidale e/o alternativa, al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 in €uro 2.011.913,00 comprensivi di danno emergente e lucro cessante,
[...] franchigia contrattuale - quale danno residuo successivamente al pagamento della somma di €uro 36.303.783,00 da parte di Controparte_2
in esecuzione al contratto assicurativo n.1056885 -, oltre interessi e
[...] rivalutazione dal fatto al saldo effettivo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della presente causa. Co 2. confermata l'intervenuta surroga di ai sensi dell'art.1916 c.c. Cont nei diritti risarcitori di verso i responsabili dell'evento incendio del 21 Cont marzo 2020 e comunque la cessione da parte di di tali diritti sino alla concorrenza di €36.303.783,00 accertare gli ulteriori esborsi accessori per spese Co peritali di accertamento e valutazione del danno sostenuti da , e per l'effetto, Cont previa reiezione delle domande tutte formulate tanto dalla quanto dalla OS Cont contro ., in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque siccome carenti di prova, dichiarare la loro responsabilità concorrente e/o solidale e/o alternativa nella causazione dell'evento incendio del 21 marzo 2020, e per Co Cont l'effetto condannarle al pagamento in favore di del danno subito da ed Co indennizzato da , oltre oneri accessori e spese di perizia, per un totale di
pagina4 di 62 €36.477.314,10, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della presente causa.
3. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. sia del procedimento di ATP che del presente giudizio di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. in via preliminare si chiede l'acquisizione al presente fascicolo di quello relativo al procedimento ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. iscritto al n.1627/2020 di
R.G. di questo Tribunale, già assegnato alla sez. 3^, Giudice dott.ssa Silvia
Torraca.
2. Per le ragioni esposte in sede di ATP e nelle note trasmesse al CTU in data 14.04.2023 da parte del consulente di parte della e Controparte_1 Co di nonché per le contestazioni addotte e dedotte all'udienza del 17.05.2023 svolte negli atti conclusivi si chiede disporre la rinnovazione della CTU con affidamento ad altro consulente, preferibilmente uno specialista antincendio al fine di sottoporgli il seguente quesito: “Accertati i gravi vizi logici e tecnico- scientifici in cui è incorso l'ing. così come evidenziati nelle relazioni di CP_11 parte del Prof. e dell'Ing. (doc.ti 472 e 473), disporre Per_2 Per_1 consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare ed individuare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il consulente tecnico d'ufficio riterrà di acquisire nonché delle prove orali assunte in corso di causa e ogni opportuna informazione dallo stesso assunta volta a verificare le effettive cause di innesco e propagazione dell'incendio del 21 marzo 2020 presso lo stabilimento di Cont
nonché l'entità dei danni subiti dalla stessa, siano essi danno emergente che lucro cessante.” In caso di rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU, si chiede di disporre l'integrazione della relazione peritale essendovi la necessità di accertamenti suppletivi, come richiesti al CTU con memoria trasmessa a mezzo Co PEC il 17.01.2023 dai consulenti di parte di e PG, Prof. e Persona_3
Ing. depositato dal CTU in data 23.01.2023 nel fascicolo telematico Per_1
R.G. 1581/2021.
In caso di contestazione del danno si chiede disporsi CTU contabile per accertare la correttezza della quantificazione del lucro cessante fatta in
€6.691.614,00 sulla scorta della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il consulente tecnico d'ufficio riterrà di acquisire, nonché delle prove orali assunte in corso di causa e ogni opportuna informazione dallo stesso assunta e parimenti perizia tecnico estimativa per accertare la correttezza e pertinenza della quantificazione del danno emergente in €30.078.668,00. Co A tale scopo PG ed si dichiarano disponibili a mettere a disposizione del CTU e dei consulenti delle parti le scritture contabili (art. 2710 c.c.) da cui poter estrarre i dati utili per la verifica della correttezza tanto del danno da lucro cessante che di quello emergente richiesto in causa. Co A tale scopo reitera la richiesta di autorizzazione e al deposito su supporti informatici come CD-Rom o chiavette USB dei fogli Exell e dei documenti della contabilità aziendale da cui sono stati estratti i dati utili per la verifica della correttezza della quantificazione del danno da lucro cessante di cui si richiede il pagamento.
Si richiamano i documenti prodotti nella comparsa di intervento volontario da ritenersi anche in questa sede integralmente richiamati.
pagina5 di 62 Si chiede disporsi prove per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “E' vero o non è vero che…”: a) Sulle modalità di verificazione dell'incendio del 21.03.2022
1. nella terza settimana di marzo 2020 era stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei cuscinetti del fusore 4 della linea di produzione FF1; Cont
2. tale incarico era stato affidato alla con ordine n.4500056222 del 20.03.2020 (come da doc.10 che si rammostra al teste);
3. in previsione degli interventi di manutenzione del giorno successivo il
20.03.2020, alcune componenti della linea FF1 erano state raffreddate, escludendo il circuito di riscaldamento con olio diatermico;
tra queste, la calandra del fusore 4; 4. l'operazione era stata svolta dal manutentore interno, sig. Per_4
, dopo la fermata della linea FF1 avvenuta alle ore 16:00 del venerdì 20
[...] marzo. Cont 5. dalle ore 08:30 alle ore 12:00 del sabato 21 marzo, la aveva svolto l'intervento di manutenzione sul Fusore 4 della calandra FF1 – lato riscaldamento, consistito in:
(i) apprestamento del cantiere;
(ii) smontaggio delle linee di alimentazione dell'olio diatermico, per creare idoneo spazio di lavoro,
(iii) smontaggio parziale della calandra e del fusore 4 e sostituzione dei cuscinetti di quest'ultimo; (iv) assemblaggio del fusore e della calandra, (v) assemblaggio ex novo delle linee di alimentazione dell'olio diatermico e, infine, (vi) pulizia e rimozione delle attrezzature utilizzate (come doc.11 che si rammostra al teste).
6. terminato l'intervento, il manutentore interno, sig. , Persona_4 metteva in rotazione a velocità lenta la calandra e, contemporaneamente, apriva i circuiti dell'olio diatermico per portarli alla temperatura e pressione di esercizio.
7. nella fase di riavvio si manifestava un malfunzionamento del sistema preposto ad avvicinare tra loro i rulli fusori che si trovano da parti opposte della calandra che restavano bloccati in posizione aperta,
8. verificato il blocco il capomacchina, sig. chiedeva Pt_3
l'intervento sia del manutentore elettrico che del manutentore meccanico reperibili;
9. il manutentore elettrico, sig. e il manutentore meccanico, Persona_5 sig. , giungevano in loco alle ore 12:30 circa e si mettevano Persona_6 all'opera per risolvere il problema al sistema preposto all'avvicinamento tra loro dei rulli fusori;
10. le ore 13:00 circa, il capo macchina notava che l'olio diatermico tracimava dalle bacinelle di raccolta poste, in quota.
11. la presenza delle bacinelle di contenimento impediva di verificare il punto esatto della perdita dell'olio.
12. il capo macchina riconvocava i manutentori reperibili che, constatato da dove l'olio tracimava, azionavano, i comandi per lo spegnimento di tutte le centraline della calandra FF1.
13. uno dei manutentori tramite la scala alla marinara sita sul lato riscaldamento, saliva sul soppalco per chiudere manualmente la valvola d'intercettazione dell'olio diatermico del post-calandra.
pagina6 di 62 14. mentre effettuava questa operazione, il manutentore percepiva un boato, cui seguiva l'incendio.
15. i manutentori da quel momento mettevano in azione il piano d'emergenza raggiungendo il quadro generale allarmi, azionavano l'intervento di II° livello che comportava la chiusura di tutte l'intercettazione del gas, il blocco delle centraline di olio diatermico, l'intercettazione energia elettrica, etc. e la chiamata ai VVF.
16. l'incendio si è diffuso in tutto il reparto calandre tra le 13.00 e le 13:05 imponendo l'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Busto Arsizio, Varese e per domare le fiamme. CP_12
17. il signor , sotto la supervisione del ing. Persona_4 Per_7
ha periodicamente effettuato rabbocchi di olio diatermico HTF1 secondo
[...] le indicazioni fornite dalla sulla quantità complessiva da utilizzare Parte_1 dopo i periodici accessi in fabbrica, prelievi ed analisi fatti da quest'ultima. Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- c/o corrente in 21049 Tradate Persona_4 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- c/o corrente in 21049 Tradate Persona_6 CP_1 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- c/o corrente in 21049 Tradate (VA), Pt_3 Controparte_1
Via Allende n.6;
- c/o corrente in 21049 Tradate Persona_5 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- , domiciliato in 21012 Cassano Magnago (VA), Via Delle Persona_7
Candie, 23; Cont b) Sull'intervento di e suo ruolo causale nel determinismo dell'incendio
18. il 21 marzo 2020 la prolunga del giunto del Fusore n. 3 della calandra Cont FF1 (fusore posto a meno di 20 cm dal fusore n. 4 oggetto dell'intervento riportava una rottura "da fatica" come descritto nelle note critiche allegate alla relazione di ATP che si rammostrano al teste;
19. l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei Cont cuscinetti del fusore 4 della linea di produzione FF1 eseguito da il Cont 21.03.2020 presso aveva comportato lo smontaggio e il rimontaggio di parti della macchina;
20. il Fusore 3 si trovava nella “zona di interferenza” rispetto al Fusore 4 Cont oggetto dell'intervento effettuato il 21.03.2020 dai tecnici di da cui è separato da 20 cm. come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste.
21. il Fusore 3 per effetto dell'intervento effettuato il 21.03.2020 dai tecnici Cont di subiva urti e sollecitazioni durante la manutenzione al Fusore 4;
22. le sollecitazioni subite dal Fusore 3 in occasione del fermo e ripartenza della linea sono insite ad ogni riavvio della linea come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste.
23. le sollecitazioni subiti dal Fusore 3 in occasione del fermo e ripartenza della linea, hanno inciso sul giunto già indebolito da urti e sollecitazioni ricevuti durante la manutenzione al Fusore 4 come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste. Cont
24. l'intervento di ha indotto il cedimento per fatica del Fusore 3;
pagina7 di 62 25. il giunto del Fusore 3, senza le sollecitazioni ricevute nel corso Cont dell'intervento di sarebbe rimasto in esercizio a tempo indeterminato come descritto nelle note critiche all'ATP che si rammostrano al teste. Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- Ing. Prof. c/o Failure Analysis e della Forensic Testimone_1
Engineering, Politecnico di Milano, Via La Masa, 1 - 20156 Milano
- Ing. , domiciliato in 21012 Cassano Magnago (VA), Via Persona_7
Delle Candie, 23;
c) Sull'olio diatermico e suo ruolo causale nel determinismo dell'incendio
26. la viscosità pari a 24,44 cts dell'olio diatermico, in uno con la pressione delle condutture, ha favorito la fuoriuscita e la vaporizzazione nell'aria dell'olio diatermico, prima ancora di creare una pozza sul pavimento quale effetto della tracimazione dell'olio dalle bacinelle di raccolta poste in quota.
27. tenuto conto del punto d'infiammabilità pari o inferiore a 40° C dell'olio diatermico, accertato da esami di laboratorio in sede di ATP, la causa più probabile che non dell'accensione dell'incendio è stato l'autoinnesco, così come descritto nella relazione (doc. 473) che si rammostra al teste.
Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- Prof. Via Marmiceto, 6/C – 56121 - Ospedaletto (PISA) Persona_3
d) Sui dispositivi antincendio di PG al 21.03.2020 Cont
28. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la aveva presentato ai VVF il progetto di adeguamento alla normativa antincendio che era stato approvato;
29. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la PG stava eseguendo gli interventi previsti nel progetto approvato dai VVF per la presentazione alla loro ultimazione della SCIA;
Cont
30. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la era in regola con la normativa antincendio;
31. l'impianto di rilevazione incendi puntiforme ha il compito di dare l'allarme acustico e ottico in caso di incendio;
32. l'assenza d'impianto di rilevazione incendi nel reparto calandre non ha avuto alcun nesso causale con la propagazione dell'incendio del 21.03.2020 per Cont la presenza del personale che ha attivato le procedure antincendio al suo innesco;
33. le valvole dell'olio diatermico alla data dell'incendio erano state posizionate nel modo richiesto dai VVF come risulta dall'allegato n. 3 al doc. 472 (relazione 11.12.2018 Ing. da rammostrare al teste;
Persona_8
34. le valvole di intercettazione dell'alimentazione e della mandata di olio diatermico a tutte le linee di produzione/combustione, di fermata delle pompe di circolazione nelle centrali termiche, di arresto dei bruciatori e di alimentazione del gas metano erano presenti alla data dell'incendio del 21.03.2020 come risulta dall'allegato n.5 (report 01/2018 del 11.12.2018 dott. da Persona_9 rammostrare al teste;
35. alla data dell'incendio del 21.03.2020 la situazione del reparto calandre era conforme alle richieste dei VVF evidenziate nel documento di diniego al rilascio del CPI del 2011;
36. i rilievi evidenziati dai VVF nel documento di diniego al rilascio del CPI del 2011 non imponevano l'installazione di sprinkler nei reparti produttivi e nel reparto calandre;
pagina8 di 62 37. a seguito dei i rilievi evidenziati dai VVF nel documento di diniego al rilascio del CPI del 2011 quest'ultimi non emettevano alcuna diffida nei confronti Cont di alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività;
38. l'installazione di sprinkler nei reparti produttivi e nel reparto calandre aveva l'obiettivo di controllare e rallentare l'estensione dell'incendio;
39. gli sprinkler sono inidonei ed inadeguati al controllo di “Flash Fire” come quello occorso il 21.03.2020 presso la PG
40. gli sprinkler di cui alla relazione tecnica del progetto antincendio di cui all'allegato 11 pag. 25 del doc. 472 da rammostrare al teste erano efficaci solo per incendi bidimensionali, diversi da quello che si è verificato il 21.03.2020 Cont presso la;
Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- Prof. via Marmiceto, 6/C – 56121 - Ospedaletto (PISA) Persona_3
- Ing. via Bartolomeo Zucchi n. 40 – 20900 Monza Persona_10
(MB)
- Dott. c/o servizio urbanistica del Comune di Gallarate Persona_9
VA
- Ing. Corso Leonardo da Vinci, 50, 21013 Gallarate VA Persona_8
- Resp.: D.V.D. - Direzione II - Prevenzione e Sicurezza Testimone_2
Tecnica c/o VVF Varese
e) Sulla quantificazione dei danni subiti da PG: Cont
41. a seguito dell'incendio del 21.03.2020 ha subito danni materiali per €30.078.668,00 sulla scorta dei documenti prodotti dal n. 16 al n.450 e dal doc. 474 che si rammostrano al teste;
Cont
42. a seguito dell'incendio del 21.03.2020 subiva un danno da lucro cessante accertato e quantificato in €uro 6.691.614,00 sulla scorta delle Cont informazioni e dati estrapolati dalla contabilità aziendale come da doc.ti da
452 a 468 e doc. 475 che si rammostra al teste;
Cont 43. a seguito dell'incendio del 21.03.2020 , avendo stipulato la polizza
n.1056885 con riceveva un indennizzo per complessivi _6
€uro 36.303.783,00 al netto della franchigia di €uro 466.499,00; 44. Il danno da lucro cessante pari a €uro 5.694.496,00 è stato accertato e quantificato con perizia MDD del 26.05.2021 (doc..451) sulla scorta delle Cont informazioni e dati estrapolati dalla contabilità aziendale (doc.ti da 452 a
468). Co
45. ricevuta la denuncia di sinistro ha dato incarico alla Massafra Srl di accertare il danno emergente ai sensi della polizza n.1056885. Co Parte_
46. ricevuta la denuncia di sinistro ha dato incarico alla di accertare il danno da lucro cessante (c.d. Business Interruption) ai sensi della polizza n.1056885. Co
47. ricevuta la denuncia di sinistro ha accertato e quantificato il danno Cont emergente in subito da in conseguenza dell'incendio del 21.03.2022
€30.078.668,00 come da perizia che si rammostra al teste (doc.3). Co
48. ricevuta la denuncia di sinistro ha accertato ha accertato e Cont quantificato il danno da lucro cessante subito da in conseguenza dell'incendio del 21.03.2022 €6.691.614,00 come da perizia che si rammostra al teste (doc.4). Co
49. dal 11.05.2020 al 30.12.2021 pagato la somma complessiva di
€36.303.783,00 in cinque rate, come da doc.ti da 5 a 9 da rammostrare al teste.
pagina9 di 62 Cont 50. ha incassato la somma complessiva di €36.303.783,00 in data Co 16.03.2022, rilasciando ampia, finale e liberatoria quietanza a come da documento 10 da rammostrare al teste.
Sui prefati capitoli di prova si indicano a testi i signori:
- c/o corrente in 21049 Tradate Testimone_3 CP_1 Controparte_1
(VA), Via Allende n.6;
- c/o ON DR & IC Uk LLP, corrente in Office Testimone_4
No.402, Level 4, Index Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai,
United Arab Emirates
- c/o corrente in 20214 Persona_11 Controparte_13
Milano (MI), Via Mike Bongiorno, 13
- Geom. c/o Massafra Srl a Socio Unico, corrente in CP_14
10128 Torino (TO) via Massena n. 63 Torino”.
Per Controparte_3
“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello — contrariis reiectis — cosi giudicare:
a) In via istruttoria Rigettare tutte le istanze istruttorie delle appellanti incidentali e sia quelle di Controparte_15 _6 rinnovazione della CTU sul-le cause dell'incendio e/o sull'entità dei danni — anche in termini di lucro ces-sante — sia quelle di ammissione delle prove testimoniali di cui alle pagine da 69 a 73 della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata dal loro patrocinatore.
b) Nel merito Rigettare l'appello incidentale di e Controparte_15 di e confermare che non ha _6 Controparte_16 provocato l'incendio per cui è processo. Ci si rimette a giustizia sull'accoglimento dell'ap-pello principale di sempre che l'estraneità totale di Parte_1 all'incendio per cui è causa sia confermata e ci si Controparte_16 rimette a giustizia sull'eccezione di validità, o operatività, della polizza sollevata
e poi coltivata dall'appellante incidentale Controparte_17
Si insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale di
[...] Controparte_16 sulla liquidazione delle spese legali per l'accertamento tecnico preventivo
[...]
(n. 1620/2020 R.G. avanti al Tribunale di Busto Arsizio) e per la soccombenza nel primo grado del giudizio di merito (n. 1582/2021 R.G.), con condanna di
[...]
a pagare a le prime per intero e le CP_18 Controparte_16 seconde in via solidale con liqui-dando gli importi dovuti _6 in conformità alle richieste di cui in atti, cioè le prime in somma compresa fra
Euro 36.243,39 e Euro 24.162,26 (o, almeno, Euro 7.185,09) e le seconde in somma compresa fra Euro 124.718,32 e Euro 83.145,54. Con vittoria di spese legali inerenti il presente giudizio”.
Per Società Reale Mutua di Assicurazioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare: NEL MERITO in via principale
Accogliere per i motivi tutti dedotti l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 765/2024 del Tribunale di Busto Arsizio e per l'effetto
pagina10 di 62 respingere tutte le domande formulate nei confronti di di Parte_1 conseguenza riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_9 respingere l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 da Controparte_1 in via di appello incidentale in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti dalla
[...]
riformare la sentenza del Tribunale di Busto Controparte_9
Arsizio n. 765/2024 nella parte in cui è stata accolta la domanda di manleva formulata da dandosi atto della inoperatività della garanzia;
Parte_1 in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritenga operante la garanzia postuma sub A) della polizza 2244339, limitare l'esposizione della Controparte_9 nei limiti del sottomassimale ivi previsto pari ad € 150.000,00;
[...] condannare o alla restituzione Parte_1 Controparte_19 delle somme percepite in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado
Vinte le spese dei due gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle appellanti incidentali da e Controparte_2 Controparte_1
Con ogni ulteriore riserva”.
pagina11 di 62 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., notificato a Controparte_3
(di seguito denominata e a
[...] CP_10 Parte_1 [...]
(di seguito denominata aveva chiesto l'accertamento Controparte_1 _2
delle cause che il 21 marzo 2020 avevano provocato un grave incendio nello stabilimento della parte ricorrente, sito in Gallarate (VA).
aveva dedotto che il proprio stabilimento era adibito alla _2 realizzazione di prodotti in OL UR (“PVC”), mediante tre linee di produzione denominate FF1, FF2 e C8; che tali linee di produzione erano soggette ad ordinaria e straordinaria manutenzione: la prima prevedeva le verifiche sull'olio diatermico, eseguite da e la seconda aveva richiesto, nel Parte_1
marzo del 2020, un intervento di sostituzione dei cuscinetti del fusore 4 della linea
FF1, affidato a CP_10
La parte ricorrente aveva, altresì, allegato quanto segue:
il predetto intervento di manutenzione straordinaria era stato espletato il 21 marzo 2020, tra le 8.30 e le 12.00 e prevedeva lo smontaggio delle linee di alimentazione dell'olio diatermico e di parte della calandra, successivamente riassemblati al termine dell'intervento di manutenzione;
dopo la fine del predetto intervento, il manutentore interno di _2
aveva messo in rotazione la calandra per attuare la pulizia dei cilindri, aprendo i circuiti dell'olio diatermico;
in quel frangente, intorno alle 12.30 dello stesso giorno, si era verificato un blocco dei cilindri, che aveva richiesto l'intervento di altri manutentori per la risoluzione del problema;
nel corso delle predette operazioni, alle ore 13.00 circa, era stato riscontrato dal capo macchina uno sversamento di olio diatermico sotto il gruppo dei cilindri post-calandra; il personale di aveva, quindi, azionato i comandi per lo _2
spegnimento di tutte le centraline della linea FF1;
a quel punto si era verificato un boato, al quale era seguito un incendio di notevoli dimensioni.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente l'incendio si era verificato a causa dell'improprio serraggio, da parte del personale di delle linee di CP_10 adduzione dell'olio diatermico, nonché a causa della “non conformità”, sul piano pagina12 di 62 qualitativo, dell'olio diatermico, che avrebbe giustificato la rapidità della sua dispersione e della sua combustione.
Nel predetto procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 1627/2020 r.g., nel quale non si era costituita, era Parte_1 CP_10
stata autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore
[...]
che si era costituito in giudizio. Controparte_21
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a ha _2 CP_10 chiesto al Tribunale di Busto Arsizio di “accertare che l'incendio di cui è lite non
è dipeso da causa imputabile alla ricorrente e, per l'effetto, condannare la convenuta al rimborso delle spese legali e delle spese tecniche, pari ad Euro
18.014,54, al netto dell'IVA, incluse quelle di CTU, pari ad Euro 24.570,83, al netto dell'IVA, relative al giudizio R.G. n. 1627/2020 avanti al Tribunale di Busto
Arsizio, Sez. III Civile, impregiudicato il regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili”.
Richiamando le conclusioni della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio nel predetto procedimento d'istruzione preventiva, la parte ricorrente ha dedotto che le cause dell'incendio dovevano ascriversi CP_10 all'usura degli impianti e alla vetustà dell'olio diatermico, imputabili per il 90% a e per il restante 10% a _2 Parte_1
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, _2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, nel merito, ha Parte_1 contestato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ante causam. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta da
[...]
CP_1 e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità solidale o concorrente o alternativa di e di CP_10 Parte_1
chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni, quantificati in euro
38.315.696,00.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si è costituita Parte_1
chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
Tale parte ha eccepito l'esclusiva Controparte_9 responsabilità, nella causazione dell'incendio del 21 marzo 2020, di _2 anche con riguardo alla qualità dell'olio diatermico, osservando, a quest'ultimo riguardo, di aver prospettato a la necessità di sostituzione dell'olio, in _2
pagina13 di 62 quanto vetusto, constatando il rifiuto di quest'ultima. ha, quindi, Parte_1 concluso per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di in ordine al _2
sinistro e ha proposto, in subordine, domanda di manleva nei confronti di
[...]
Controparte_9
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si è costituita
[...]
compagnia assicurativa di deducendo di aver _6 _2
indennizzato a quest'ultima la somma di denaro di euro 36.303.783,00 e chiedendo l'accertamento del proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti risarcitori di verso i responsabili dell'incendio del 21 marzo 2020 e la _2
condanna solidale di e di al pagamento del predetto Parte_1 CP_10
importo, oltre agli ulteriori danni e alle spese di perizia.
Costituitasi in giudizio, a seguito di rituale chiamata in causa da parte di
[...]
ha eccepito l'infondatezza Parte_1 Controparte_9 delle domande proposte nei confronti di e l'inoperatività della Parte_1
polizza. Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti e nei confronti del proprio assicurato.
Istruita la causa, previo mutamento del rito, mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 765/2024, pubblicata il 12 giugno 2024, il
Tribunale di Busto Arsizio ha accertato, in relazione all'incendio del 21 marzo
2020, la parziale responsabilità di e il concorso di Parte_1 _2 nonché l'insussistenza di responsabilità in capo a in parziale CP_10
accoglimento della domanda di surroga proposta da _6
ha condannato a corrispondere a la Parte_1 _6
somma di denaro di euro 2.389.965,00, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo;
in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da ha condannato Parte_1 Controparte_9
a tenere indenne per le somme che avrebbe
[...] Parte_1
versato a per effetto della sentenza, nel limite del _6
massimale di polizza di euro 1.000.000,00; ha rigettato ogni altra domanda;
ha condannato e a rimborsare, in solido tra _2 _6
loro, a le spese di lite;
ha condannato a rimborsare a CP_10 _2 [...]
CP_1 Part le spese del procedimento di istruzione preventiva;
ha condannato pagina14 di 62 a rimborsare a e a le spese del Parte_1 _6 _2
giudizio di merito;
ha condannato a Controparte_9
rimborsare a le spese del giudizio di merito;
ha posto Parte_1
definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di merito e del procedimento di istruzione preventiva a carico solidale di e di _2 [...]
con ripartizione nei rapporti interni e diritto alla ripetizione in base Parte_1
alle rispettive quote di responsabilità (90% a carico di e 10% a carico di _2
. Parte_1
Sulla base delle due perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio, ingegnere (quella depositata nel procedimento di Persona_12
istruzione preventiva iscritto al n. 1627/2020 r.g. e quella depositata nel giudizio di merito), il giudice di prime cure ha ricostruito l'eziologia dell'incendio del 21 marzo 2020 nel seguente modo:
il 21 marzo 2020, a seguito delle operazioni di spegnimento e della successiva riaccensione della linea di calandra, con particolare riferimento alla zona dei fusori, il giunto relativo al fusore 3 si è rotto “per fatica”, manifestando gli effetti conclusivi di un decadimento iniziato molto tempo prima;
a seguito della rottura del detto pezzo, l'olio diatermico si è progressivamente sversato nell'intorno della zona dei fusori 1, 2, 3 e 4;
dopo l'intervento manutentivo, la macchina è stata riaccesa;
alla riaccensione della macchina l'olio caldo (280/300°C) si è sversato anche sulle canalizzazioni elettriche presenti inferiormente alla macchina;
a quel punto, “l'olio caldo ha incontrato parti scoperte dell'impianto elettrico e/o ha danneggiato le guaine di protezione dei cavi elettrici scoprendo le parti attive le quali, per effetto di arco elettrico da corto circuito, hanno fornito la necessaria energia di attivazione affinché l'olio, alla temperatura superiore alla propria temperatura di “flash”, ha ingenerato l'incipit dell'incendio”;
a seguito dell'avanzare dell'incendio, sono crollati, parte sovrastante della macchina, una serie di detriti di grande peso che hanno determinato la frattura per sovraccarico nelle parti dei giunti 2 e 4.
Il giudice ha accertato, richiamando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che “gli interventi di manutenzione sul fusore 4 della calandra FF1,
pagina15 di 62 eseguiti da , non hanno generato e non sono stati causa di Controparte_16 innesco dell'incendio. L'incendio si è innescato a causa dello sversamento di olio diatermico dal cilindro del fusore n° 3, la cui componente meccanica (testa della prolunga ) si è rotta per fatica, cioè per usura da lavoro ed ossidazione”. Pt_5
Con riguardo all'olio diatermico, il giudice di primo grado ha accertato, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che alla data del 21 marzo 2020 esso era caratterizzato da parametri del tutto inadeguati per l'utilizzo, comprovanti uno stato di degrado avanzato e progressivo;
che tale inadeguatezza derivava dal basso tasso di viscosità e dalla ridotta temperatura di “flash point”, che ne avevano determinato, quanto alla bassa viscosità, la significativa fluidità e velocità di propagazione e, quanto al basso “flash point”, l'agevole infiammabilità.
Ha ricordato, richiamando la relazione integrativa depositata dall'ausiliare del giudice nel giudizio di merito, che “nell'ipotesi in cui l'olio diatermico avesse rispettato i limiti di accettabilità per l'utilizzo in termini di “temperatura di flash”
e di “viscosità”, l'incendio si sarebbe comunque innescato ma si sarebbe sviluppato con conseguenze molto più contenute. Lo stesso avrebbe assunto proporzioni e conseguenze dannose nettamente inferiori in quanto ci sarebbe stato un tempo nettamente maggiore per poter intervenire con operazioni di estinzione (minore presenza di vapori infiammabili, temperatura di accensione nettamente più elevata)”.
Il giudice ha imputato la condizione di degrado dell'olio diatermico a
[...]
in virtù dell'inadempimento di quest'ultima all'obbligo contrattuale, Parte_1 assunto verso di eseguire verifiche periodiche della qualità dell'olio _2
diatermico.
In particolare, il giudice ha rilevato, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che nei due controlli periodici antecedenti alla data del sinistro (datati 12 luglio 2019 e 19 dicembre 2019) aveva Parte_1 concluso che l'olio diatermico si presentava “in buone condizioni”, nonostante in entrambi i casi i parametri di viscosità e di infiammabilità presentassero un progressivo e significativo degrado e fossero già al di fuori dei parametri di accettabilità per l'utilizzo.
pagina16 di 62 Il giudice di prime cure ha osservato che i report di Parte_1
riscontrando una lieve diminuzione dei parametri in questione, si erano limitati a consigliare una nuova campionatura dell'olio sei mesi dopo e interventi volti ad attenuare il processo di invecchiamento del fluido, quando l'olio termico presentava già all'epoca dei detti report parametri al di fuori delle condizioni di accettabilità e andava, dunque, sostituito, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il giudice ha, quindi, concluso che: “la prestazione contrattualmente gravante su coerente con il tipo contrattuale dell'appalto di Parte_1
servizi, è determinata avendo riguardo alle leggi scientifiche di settore. L'obbligo di mantenimento del fluido in buona condizione, in altri termini, implica la preservazione delle condizioni di accettabilità della viscosità e del tasso di infiammabilità secondo i parametri scientifici illustrati dal consulente. La condotta di integra dunque in un inadempimento imputabile, che Parte_1 ha contribuito alla causazione del sinistro”.
Individuate le concause dell'incendio del 21 marzo 2020 nella condizione di degrado dell'olio diatermico, imputabile a e nella rottura “per Parte_1 fatica” della prolunga , imputabile a mancata o inadeguata manutenzione Pt_5
della stessa da parte di il giudice di prime cure ha ritenuto la _2
prevalente responsabilità di per due ordini di ragioni: 1) il fatto che la _2
rottura della prolunga fosse stata la prima e dirimente condicio sine qua Pt_5
non dell'incendio, perché causativa dello sversamento dell'olio diatermico che aveva poi contribuito alla combustione;
2) il fatto che a fosse _2
imputabile un'ulteriore negligenza che aveva contribuito significativamente alla verificazione dell'incendio e ai conseguenti danni: l'assenza di dispositivi di protezione attiva dall'incendio.
Ha ricordato, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che alla data dell'incendio, tra le opere previste nel progetto di prevenzione incendi presentato il 28 marzo 2019 da e non ancora concluse, vi era il _2
sistema di spegnimento automatico (c.d. sprinkler), la cui adozione avrebbe ridotto significativamente il combustibile (olio diatermico) a disposizione dell'incendio, così limitandone notevolmente le nefaste conseguenze.
pagina17 di 62 Il giudice ha osservato, richiamando le conclusioni dell'ausiliare, che ove l'impianto sprinkler fosse stato funzionante “l'incendio non avrebbe coinvolto
l'intera zona della produzione ma sarebbe stato limitato alla zona dei fusori della calandra FF1 e non avrebbe avuto come conseguenza il collasso dell'intero compartimento”.
Coerentemente con tali rilievi, il giudice ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in punto di ripartizione delle responsabilità della causazione del sinistro, ascrivendole nella misura di 89,48% a e nella _2
misura di 10,516% a con esclusione di ogni responsabilità alla Parte_1
parte attrice ( . CP_10
Quanto all'accertamento e alla quantificazione dei danni, il giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Ha evidenziato, in via preliminare, che “si sono verificati danni da incendio
a circa 1.600 mq di superficie coperta (zona produzione linee di calandratura
FF1, C8 e FF2). In tale area oltre ai fabbricati, hanno subito danni tutti gli impianti in essa contenuti e tutte le apparecchiature di produzione e accessorie.
La valutazione economica dei danni, come di seguito enunciata, si basa su informazioni tecnico economiche derivanti da listini da carattere pubblicistico per opere edili, impiantistiche (Listino Camera e Commercio di Milano e listino
OOPP e su stime effettuate (per le parti mobili) in conformità a valutazioni e prezzi correnti di mercato di apparecchiature simili e confrontabili con i materiali in esame”.
Ha ritenuto condivisibile la scelta del consulente tecnico d'ufficio di applicare i prezzi “al valore nuovo”, escludendo, dunque, la diminuzione di valore per degrado da utilizzo;
ha quantificato i danni emergenti, rappresentati dai costi di ripristino, cioè dai costi per il riacquisto di strutture, apparecchiature e impianti presenti nello stabile, nella misura di euro 4.110.000,00 (comprensivi dei costi di rimozione), quale costo di ripristino della linea di calandra FF1 (principale voce di danno emergente).
Sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha quantificato il totale dei costi di ripristino riguardanti tutte le linee di calandra interessate dall'incendio, i danni ai fabbricati e tutti gli impianti nell'importo complessivo di euro 19.540.474,12.
pagina18 di 62 Part Il giudice ha ritenuto che “i costi di ripristino della linea di calandra
(quantificati come sopra) siano addebitabili per il 50% (pari a euro €
2.055.000,00) in misura esclusiva a , e per il residuo 50% (pari ai CP_1 restanti € 2.055.000,00) a ”. Parte_1
Ha, quindi, concluso che fosse responsabile, nei confronti Parte_1
di di un danno pari a euro 2.055.000,00 e che la restante parte dei _2
danni (paria euro 17.485.474,12) restasse, invece, a carico di _2
Quanto alla domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_1
di il giudice ha ritenuto operante la Controparte_9
copertura assicurativa nel limite del massimale di polizza di euro un milione.
Il giudice ha superato l'eccezione formulata da tale compagnia di assicurazione in relazione all'art.
2.4 delle condizioni di assicurazione (che esclude l'operatività della garanzia per danni cagionati “da merci e prodotti” dopo la consegna a terzi), affermando che nel caso in esame la responsabilità di
[...]
non derivava in quanto tale dalle caratteristiche dell'olio (e, dunque, Parte_1 da “merci o prodotti”, come indicato nella citata disposizione contrattuale), ma dalla negligenza usata da nella verifica della qualità dell'olio; Parte_1
che la fonte causativa del danno era, dunque, da ascriversi alla “attività di manutenzione impianti”, espressamente indicata come oggetto di polizza e oggetto delle condizioni facoltative di cui alla lettera A (garanzia postuma) e alla lettera B
(lavori presso terzi, causati anche da incendio).
Il giudice ha accertato che, pur essendo astrattamente sussumibile tanto nella previsione della lettera A quanto nella previsione della lettera B, l'attività posta in essere da dovesse farsi rientrare nella previsione della Parte_1
lettera B, in applicazione del principio di specialità, in quanto il danno era stato cagionato (quale antecedente causale più risalente) dalla negligenza nella manutenzione presso terzi, la quale aveva determinato un incendio che aveva, a sua volta, danneggiato i beni del terzo coinvolto ( . _2
Il giudice di primo grado ha, altresì, ritenuto che non rilevasse l'esclusione della copertura assicurativa, invocata da Controparte_9 rispetto ai danni cagionati agli impianti “installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi”. In merito il giudice ha precisato che nel caso in esame ad essere stati danneggiati non pagina19 di 62 erano gli impianti oggetto di manutenzione, posto che l'oggetto della prestazione manutentiva era costituito esclusivamente dall'olio diatermico;
ad essere stati danneggiati, per contro, erano gli impianti e le strutture che con l'olio diatermico erano entrati direttamente o indirettamente in contatto.
Secondo il giudice di prime cure non rilevava il massimale previsto con riguardo alla lettera A delle condizioni generali di assicurazione, dovendo trovare applicazione la previsione della lettera B e il relativo massimale di euro un milione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 settembre 2024, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la parziale riforma.
[...]
Tempestivamente costituitesi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 14 gennaio 2025,
[...]
_2 e hanno puntualmente confutato i motivi del Controparte_2
gravame proposto da e hanno proposto appello incidentale Parte_1
affidato a quattro motivi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 24 ottobre 2024, ha proposto appello CP_10
incidentale sulla liquidazione delle spese di lite e, per il resto, ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
si è costituita tempestivamente, Controparte_9
depositando comparsa di risposta in via telematica il 15 gennaio 2025, con la quale ha sostenuto le ragioni dell'appello principale proposto dalla propria assicurata, e ha proposto appello incidentale affidato a tre Parte_1
motivi, concernenti la parte della sentenza che ha accertato l'operatività della garanzia invocata da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
[...]
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni pagina20 di 62 e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
APPELLO PRINCIPALE DI Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'errore del giudice nella quantificazione dei danni di cui deve rispondere Parte_1
pur ipotizzando il concorso di cause dell'incendio come stabilito nella
[...]
sentenza gravata.
Censura la parte della sentenza in cui il giudice ha svolto la seguente deduzione: “onde appurare la quota di responsabilità ascrivibile a Parte_1
il consulente ha stimato (omissis) che i costi di ripristino della linea di
[...]
calandra FF1 (quantificati come sopra) siano addebitabili per il 50% (paria e euro € 2.055.000,00) in misura esclusiva a , e per il residuo 50% (pari CP_1 ai restanti € 2.055.000,00) a ” (p. 17, sentenza gravata). Parte_1
Secondo l'appellante principale il richiamato passaggio della motivazione è viziato sul piano logico e giuridico, in quanto non traspone correttamente sul piano delle valutazioni in diritto le osservazioni puramente economiche del consulente tecnico d'ufficio.
Spiega che, dopo aver premesso che l'evento scatenante la perdita dell'olio
è avvenuto per mancanza o erronea manutenzione del fusore 3, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che, considerando l'olio degradato, ma ipotizzando la presenza dell'impianto sprinkler (che era onere di approntare), i _2
danni sarebbero stati limitati ad una porzione della linea di calandra FF1: in particolare, si sarebbero potuti stimare in euro 2.055.000,00, cioè nel 50% del valore della linea di calandra.
L'appellante principale afferma che tale valutazione del consulente tecnico d'ufficio era solo una valutazione di tipo economico, perché, in punto di diritto, su tale danno di euro 2.055.000,00, derivante anche dall'olio degradato, si sarebbe dovuto considerare il concorso di colpa nettamente prevalente di per la _2
condicio sine qua non della rottura del detto fusore 3; che il danno stimato in euro
2.055.000,00, pur derivante dall'olio degradato, non è interamente imputabile a in quanto la causa scatenante l'incendio (la condicio sine qua Parte_1
non) è stata la rottura del fusore 3, mentre l'olio degradato ha solo contribuito a pagina21 di 62 una più veloce propagazione dell'incendio (che sarebbe stata, peraltro, limitata a una parte della calandra se ci fosse stato l'impianto sprinkler).
L'appellante principale aggiunge che la censurata valutazione del giudice di prime cure contraddice quanto accertato dallo stesso giudice circa la ripartizione di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura di 89,48% a _2
e nella misura di 10,516% a Parte_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'erronea attribuzione di responsabilità a per l'utilizzo dell'olio Parte_1
diatermico degradato quale concausa dell'incendio.
Lamenta che il giudice non abbia compiuto una sua valutazione giuridica autonoma di quanto previsto nei report di analisi dell'olio (sia di quelli del 2019, sia di quelli precedenti, del 2017 e del 2018); che il giudice non abbia considerato l'autonoma capacità di di valutare e comprendere i chiari dati negativi _2 sul basso punto di infiammabilità dell'olio, risultanti dagli stessi report e, infine, che il giudice non abbia considerato che solo aveva l'effettivo potere di _2 decidere e disporre la sostituzione dell'olio (peraltro espressamente suggerita da nelle analisi del periodo 2017-2018), anche in rapporto alle Parte_1 caratteristiche e criticità dell'impianto in cui il fluido circolava (impianto costruito nel 1996).
afferma, quindi, che il giudice di prime cure non ha Parte_1
considerato le seguenti circostanze:
che più volte, prima del 2019, (incaricata da di Parte_1 _2 controllare l'olio diatermico da quest'ultima utilizzato nello stabilimento) aveva consigliato a quest'ultima la sostituzione di un olio usurato già da vent'anni di utilizzo per il rischio di infiammabilità in caso di fuoriuscita e contatto con un cavo non coibentato, senza che avesse mai seguito detto suggerimento;
_2
che, a prescindere dalle conclusioni sintetiche contenute nelle ultime schede di analisi dell'olio diatermico (in particolare, in quella di dicembre 2019, tre mesi prima del sinistro), i dati specifici in esse contenuti sui parametri fondamentali del punto di infiammabilità (c.d. flash point) e del grado di viscosità erano chiaramente negativi e perfettamente comprensibili da _2
pagina22 di 62 che, nella sua piena autonomia imprenditoriale e decisionale, ha _2
scelto di non sostituire un olio già usurato da tempo e di continuare a utilizzarlo, nonostante fosse o dovesse essere consapevole, in qualità di proprietaria dell'impianto, dei concreti rischi di possibile sversamento accidentale dell'olio per la vetustà e la mancanza di manutenzione dei macchinari (calandre), come è poi avvenuto;
che non aveva alcun potere di sostituire di sua iniziativa Parte_1
l'olio in questione;
che negli ultimi report del 2019 non ha consigliato la Parte_1 sostituzione dell'olio e ha attestato le “buone condizioni del fluido” in quanto aveva scelto di non sostituire l'olio e di sottoporlo esclusivamente ad _2
un controllo del processo di invecchiamento.
Aggiunge che il contratto concluso dalle parti per la manutenzione dell'impianto dell'olio diatermico non prevedeva espressamente la possibilità di sostituzione dell'olio, ma, in adesione alle scelte imprenditoriali di _2
solo una serie di interventi conservativi e atti a rallentare il processo di invecchiamento del fluido;
che a fronte dei ripetuti rifiuti di di _2 sostituire l'olio diatermico, si era adeguata a tali scelte Parte_1
imprenditoriale conservative di cessando di consigliare la sostituzione _2 dell'olio e suggerendo ed effettuando esclusivamente i richiesti interventi correttivi e conservativi di degasaggio, di fornitura di minime quantità di olio speciale sintetico per i c.d. rabbocchi o ancora consigliando i controlli necessari di routine sui circuiti.
Deduce, ai fini della valutazione della propria responsabilità sull'uso di un olio non conforme, che comunicava i suoi suggerimenti sull'olio Parte_1
diatermico sul presupposto di un fluido circolante in un impianto regolarmente funzionante (non potendosi, cioè, prefigurare in concreto un'eventualità di rottura dei tubi portanti, come poi successo), mentre era in quanto proprietaria _2 dell'impianto, a dover valutare i dati sull'olio in funzione di un impianto a rischio di cedimenti per la vetustà.
L'appellante principale afferma, quindi, che il giudice ha errato nell'imputare a la cattiva qualità dell'olio diatermico, quale Parte_1 concausa di una più veloce propagazione dell'incendio, per effetto delle sue pagina23 di 62 indicazioni fuorvianti negli ultimi report del 2019 e del mancato invito alla sostituzione dell'olio. Precisa che, così facendo, il giudice ha omesso di considerare la grave negligenza e responsabilità di anche nell'utilizzo _2 dell'olio diatermico, essendo quest'ultima pienamente consapevole dei valori negativi di tale olio negli ultimi anni, nonché della fragilità e vetustà dell'impianto nel quale il fluido circolava.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'omessa considerazione, da parte del giudice, dell'incarico dato nel gennaio 2020 da ad di effettuare l'analisi dell'olio diatermico e _2 _22
l'omessa considerazione degli evidenti dati negativi sul punto di infiammabilità dell'olio risultanti da tale analisi.
afferma che, nel valutare le rispettive responsabilità di Parte_1
e di il giudice di prime cure non ha considerato che il _2 Parte_1
27 gennaio 2020 aveva affidato ad altra società ( “la _2 _22
supervisione e il monitoraggio dei dati, ivi compresa l'assistenza al mantenimento della buona qualità dell'olio diatermico Mobilterm Serie 600 e della sua sicurezza, mantenendo il punto di c.d. Flash Point a livelli accettabili”.
Spiega che dai rapporti di prova eseguiti da il 28 gennaio _22
2020 su due campioni di olio prelevati il 24 gennaio 2020 risulta inequivocabilmente che i dati sull'olio diatermico analizzati nel gennaio 2020 da tale società erano nettamente inferiori al limite di accettabilità per l'uso, proprio con riferimento al circuito della centrale termica 1 (CT1), ove poi si è innescato l'incendio.
Precisa che le analisi di riportano solo il dato numerico del _22 punto di infiammabilità dell'olio (pari a 143°), senza commenti o indicazioni, ma
è chiaro che era perfettamente in grado di comprendere e valutare il _2
significato di tale analisi;
che, infatti, nei mesi precedenti aveva _2
ricevuto da i report con commenti e indicazioni sullo stesso Parte_1
parametro: nelle tabelle predisposte da era sempre indicato Parte_1
chiaramente che, circa il punto di infiammabilità dell'olio, il “RANGE
APPLICATIVO” era “da 190 a 150”, per cui non poteva ignorare che _2
pagina24 di 62 un olio con parametro 143° era sotto i limiti di accettabilità e a rischio di incendio in caso di sversamento accidentale.
L'appellante principale deduce, quindi, che, decidendo di non effettuare la sostituzione dell'olio, pur sapendo che questo aveva un punto di infiammabilità basso, nettamente al di sotto del limite di accettabilità e pur essendo consapevole della vetustà dell'impianto (risalente all'anno 1996) e, quindi, esposto a sversamenti accidentali del fluido, ha accettato consapevolmente il _2 rischio dell'evento dannoso che si è poi verificato.
Secondo deve essere considerata, quindi, Parte_1 _2
pienamente responsabile per aver deciso di proseguire l'attività mantenendo in un impianto vetusto di trent'anni un olio diatermico già usato da vent'anni, della cui qualità degradata era pienamente consapevole e ciò indipendentemente dalle presunte indicazioni equivoche di dal momento che, avendo Parte_1
delle perplessità e delle preoccupazioni sui risultati delle analisi effettuate da
[...]
la stessa ha riconosciuto di essersi decisa, nel gennaio Parte_1 _2
2020, di affidare l'analisi dell'olio ad altra società ( . _22
Con un quarto motivo di impugnazione deduce l'omessa Parte_1 considerazione della particolare struttura dell'impianto, quale circostanza che, secondo il consulente tecnico d'ufficio, avrebbe contribuito a una propagazione più veloce delle fiamme, a prescindere dall'assenza dell'impianto sprinkler.
L'appellante principale censura la parte della sentenza in cui il giudice afferma che “Non può trovare accoglimento l'ipotesi, suggerita da ma Parte_1
rimasta del tutto indimostrata, secondo la quale la conformazione strutturale dei luoghi del sinistro avrebbe contribuito alla propagazione delle fiamme” (p. 16, sentenza gravata).
deduce che dagli accertamenti del consulente tecnico Parte_1
d'ufficio è emerso che l'accumulo dell'olio fuoriuscito non è avvenuto su una superficie esterna libera, ma in un cunicolo notevolmente lungo e profondo sottostante proprio la calandra, dove si è sversato l'olio diatermico;
circostanza che, secondo l'ausiliare del giudice, ha favorito uno sviluppo più veloce dell'incendio.
pagina25 di 62 Lamenta, quindi, che il giudice abbia ignorato tale situazione valutandola come “indimostrata”, quando dalle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio si desumono chiaramente le gravi carenze della struttura dell'impianto di
[...]
_2 in funzione antincendio, a prescindere dalla mancanza dell'impianto sprinkler. Al riguardo spiega che in fase di progettazione dell'impianto non si è, infatti, considerato che, in un caso di eventuale sversamento dell'olio (come è poi successo), il raccoglimento di un'enorme quantità di olio in un cunicolo notevolmente lungo e profondo, proprio sotto la spalla di calandra FF1, ove circola olio a 300°C, avrebbe influito sullo sviluppo repentino dell'incendio; che l'errata valutazione del progettista nella scelta e nella predisposizione di cunicoli Part attorno alla calandra è imputabile a e si pone come ulteriore causa _2 autonoma nella determinazione dell'evento.
chiede, pertanto, alla Corte di valutare, sul piano del nesso Parte_1
di causalità tra l'incendio e i danni, anche l'incidenza della particolare struttura a cunicoli dei luoghi e dell'impianto – circostanza accertata dal consulente tecnico d'ufficio da un punto di vista tecnico quale carenza progettuale anti incendio, ma illogicamente esclusa dal giudice di prime cure, perché “indimostrata” – come fattore che, insieme agli altri evidenziati (rottura del fusore, omessa sostituzione dell'olio nonostante i dati risultanti dalle analisi e assenza di impianto sprinkler), ha avuto efficienza causale determinante rispetto all'incendio del 21 marzo 2020.
Circostanza che, nella prospettazione dell'appellante principale, neutralizza il presunto concorso della causa costituita dall'uso di olio degradato imputabile a e, in ogni caso, riduce l'incidenza di quest'ultima concausa in Parte_1
misura nettamente inferiore al 10%.
Con un quinto motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'omessa considerazione, quale ulteriore concausa dell'incendio rispetto all'assenza dell'impianto sprinkler, della mancata realizzazione dei sistemi automatici di allontanamento dell'olio diatermico, previsti nel progetto di
[...]
_2 approvato il 18 giugno 2019 dai vigili del fuoco.
L'appellante principale afferma che un altro profilo, ampiamente segnalato dal consulente tecnico d'ufficio, ma non considerato dal giudice di prime cure nella valutazione delle cause dell'incendio, riguarda la circostanza che, alla data pagina26 di 62 del sinistro, non erano stati realizzati i sistemi automatici di allontanamento dell'olio diatermico, coma da progetto di approvato dai vigili del fuoco _2
il 18 giugno 2019, i quali avrebbero, con elevata probabilità, prevenuto o limitato l'incendio.
Secondo l'appellante principale tali misure di sicurezza, rimaste allo stato di progettazione e di fatto non realizzate, avrebbero presumibilmente bloccato sul nascere l'incipit dell'incendio, pur nell'assenza dell'impianto sprinkler.
afferma che, pur richiamando espressamente l'importanza Parte_1
di un intervento sinergico di tutte le misure di sicurezza (non solo dell'impianto sprinkler), il consulente tecnico d'ufficio non ha, però, valorizzato in modo autonomo questa rilevante causa dell'incendio, focalizzando la valutazione finale sulle cause dell'incendio solo sull'assenza del sistema automatico di estinzione ad acqua (c.d. sprinkler). Aggiunge che il giudice ha a sua volta recepito la valutazione dell'ausiliare, trascurando l'aspetto dei sistemi automatici di allontanamento dell'olio progettati e non realizzati, di cui avrebbe, invece, dovuto tenere conto al fine di escludere o di diminuire ulteriormente l'impatto sulla causazione del sinistro della presenza di olio degradato.
Con un sesto motivo di impugnazione l'appellante principale deduce l'omessa considerazione della mancata ultimazione, alla data del sinistro, del progetto antincendio approvato il 18 giugno 2019.
Lamenta che, nella valutazione della responsabilità di per la _2
mancata adozione delle misure antincendio, il giudice abbia tenuto conto solo dell'assenza dell'impianto sprinkler, senza minimamente considerare le seguenti rilevanti circostanze, ripetutamente segnalate dal consulente tecnico d'ufficio, attinenti a gravi carenze e inerzie nella predisposizione complessiva delle misure di sicurezza del sito:
dal 2011 e sino al 2019, proprio in considerazione delle attività altamente pericolose esercitate da l'amministrazione comunale di Gallarate e il _2
Comando dei vigili del fuoco di Varese avevano ripetutamente sollecitato
[...]
_2 a procedere alla regolarizzazione delle misure antincendio;
pagina27 di 62 solo nel 2019, a fronte tra l'altro di un ampliamento e di un'intensificazione delle attività pericolose da parte di (subentrata nel 2015 a , _2 _23
era stato presentato e approvato un nuovo progetto antincendio, che _2
non aveva, tuttavia, ultimato alla data del sinistro, proprio con riferimento ad alcune misure (impianti di rilevazione fumi/incendi; dispositivi di evacuazione fumi;
valvole automatiche di blocco dell'olio diatermico) che avrebbero presumibilmente consentito di rilevare con maggior tempestività, di prevenire o di limitare l'incendio.
L'appellante principale spiega che - considerato che il capo macchina aveva notato lo sversamento di olio verso le ore 13.00; che l'ora di verificazione dell'incendio si attesta tra le 13.20 e le 13.30 del 21 marzo 2020 e che l'incendio era stato percepito dal personale solo a seguito di un boato - si può presumere che l'allarme ottico/acustico di rilevazione dei fumi, se realizzato, avrebbe potuto allertare con maggior tempestività il personale di vigilanza e avrebbe potuto consentire di prevenire o limitare l'incendio (agendo, quindi, su un piano diverso rispetto all'impianto sprinkler, che interviene a incendio iniziato).
Secondo l'appellante principale l'installazione dell'impianto di rilevazione dei fumi avrebbe consentito di percepire anticipatamente lo sversamento dell'olio e il suo contatto con i cavi elettrici, ciò che ha poi innescato l'incendio.
Aggiunge che un'altra rilevante misura antincendio che al momento del sinistro risultava solo progettata, ma non realizzata e che avrebbe presumibilmente consentito di prevenire o limitare l'incendio, è costituita dalle valvole automatiche di blocco dell'olio in caso di emergenza, la cui assenza, secondo il consulente tecnico d'ufficio, ha influito su un più ampio sviluppo dell'incendio.
L'appellante principale afferma, in conclusione, che il giudice non ha considerato adeguatamente che alla data del sinistro non era stato ultimato il progetto antincendio con riferimento, non solo all'impianto sprinkler e ai sistemi automatici di allontanamento dell'olio, ma anche a ulteriori rilevanti misure di prevenzione (impianto rilevazione fumi/incendi; dispositivi di evacuazione fumi e valvole automatiche di blocco dell'olio), la cui realizzazione avrebbe consentito di prevenire o limitare l'incendio, ad ulteriore conferma dell'esclusiva responsabilità di per l'incendio oggetto di causa. _2
pagina28 di 62 Con un settimo e ultimo motivo di gravame l'appellante principale lamenta Part l'erronea quantificazione dei costi di ripristino della calandra in base al valore
“a nuovo” dell'impianto e senza considerare il degrado da utilizzo e usura.
deduce che dalla stessa relazione del consulente tecnico Parte_1
d'ufficio risulta che l'impianto, inclusa la calandra FF1, era stato costruito nel
1996, cioè venticinque anni prima dell'incendio ed era, quindi, vetusto e in condizioni di generale carenza manutentiva, tanto che l'incendio è stata causato dalla rottura di una componente della calandra proprio per usura e mancanza di manutenzione, come accertato nella sentenza gravata.
Sul piano giuridico l'appellante afferma che il giudice avrebbe dovuto quantificare il danno, applicando i principi generali in base ai quali il risarcimento del danno da inadempimento ha la funzione di porre il patrimonio del creditore danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'inadempimento
(Cass. 29 aprile 2024, n. 11381), con la conseguenza che avrebbe dovuto tenere conto della diminuzione di valore per degrado da utilizzo dell'impianto distrutto.
L'appellante principale chiede, quindi, che la Corte consideri il degrado da utilizzo ultraventennale della calandra FF1, abbattendo in via equitativa di una percentuale non inferiore al 30% il valore indicato dal consulente tecnico d'ufficio e recepito dal giudice di prime cure.
APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_24
[...]
Con un primo motivo di impugnazione tali appellanti incidentali lamentano che il giudice abbia fondato la propria decisione sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, dapprima nel procedimento di istruzione preventiva ante causam e poi nel giudizio di merito;
accertamenti che gli appellanti incidentali ritengono incompleti, contraddittori e tecnicamente errati.
Si dolgono che il giudice non abbia considerato i rilievi tecnici, scientifici e documentali evidenziati da e da (ora _2 _6 [...]
) e che non abbia sottoposto al consulente tecnico Controparte_2
d'ufficio i quesiti dagli stessi indicati. Lamentano, quindi, che il giudice abbia rigettato la loro richiesta di rinnovazione delle indagini peritali, formulata prima pagina29 di 62 dell'ammissione delle istanze istruttorie e anche la richiesta di integrazione svolta nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di merito.
Chiedono, quindi, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con un secondo motivo gli appellanti incidentali lamentano le erronee risultanze dell'ATP sull'origine dell'incendio recepite, relativamente al fusore 3 e alla sua previsione di vita, nella sentenza impugnata.
Affermano che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio sono errate e contrarie alle evidenze documentali per i seguenti motivi:
l'analisi di TM Breda non parla mai di fatica, come invece avrebbe dovuto se vi fossero state tracce di rottura da fatica nei pezzi analizzati;
il consulente tecnico d'ufficio non ha valutato che nell'evoluzione del fenomeno di fatica verificatosi nel giunto del fusore 3 hanno inciso, oltre alle condizioni operative, anche tutti quegli interventi esterni atti ad apportare modifiche più o meno sostanziali alle componenti della macchina, quali, ad esempio, qualunque intervento manutentivo di tipo straordinario, come quello fatto da in particolare, lo smontaggio e il rimontaggio di parti della CP_10 macchina, necessariamente comportano un'alterazione degli stati tensionali su tutti i componenti, con conseguenti interazioni delle successive condizioni operative che, secondo il principio del più probabile che non, avevano innescato lo “iniziale micro “scorrimento” del materiale dal quale è partita la rottura”;
il consulente tecnico d'ufficio non ha fatto alcuna valutazione delle relazioni spazio-temporali tra l'intervento di e la successiva rottura del fusore 3, CP_10 intervento che costituisce oggettivamente l'innesco della seriazione concausale degli eventi;
il consulente tecnico d'ufficio non ha fatto alcuna valutazione sull'equiprobabilità che l'intervento di sul fusore 4 abbia o non abbia CP_10
avuto effetto sulla rottura finale del fusore 3, di fatto alterando la scientificità statistica delle conclusioni raggiunte;
il consulente tecnico d'ufficio ha individuato, come causa esclusiva del collasso del fusore 3, i fenomeni di usura e corrosione che interessavano lo stesso,
pagina30 di 62 senza considerare che il fusore 3 si trovava nella “zona di interferenza” rispetto al fusore 4, punto oggetto dell'intervento effettuato dai tecnici di che ha CP_10
certamente subito urti e sollecitazioni durante tutta la manutenzione straordinaria;
il consulente tecnico d'ufficio non ha preso in considerazione l'elevata improbabilità che il fusore 3 – qualora il 21 marzo 2020 non ci fosse stato l'intervento manutentivo di sul fusore 4 – si sarebbe rotto proprio quel CP_10 giorno a distanza di circa un'ora dalla conclusione dell'intervento di CP_10
Gli appellanti incidentali affermano che, invece di rispondere alle osservazioni tecniche dei consulenti di il consulente tecnico d'ufficio _2
si è limitato a ribadire che dalle analisi di TM Breda non era rilevabile alcun segno che potesse essere indicativo di sforzi di altra natura, diversi da quelli di fatica.
Gli appellanti incidentali sostengono che la consulenza tecnica d'ufficio è contraddittoria, perché:
a) contraria alle analisi che il consulente tecnico d'ufficio aveva demandato a TM Breda, che, in risposta ai quesiti posti dal ctu, non parla mai di fatica;
b) contraddittoria in quanto aprioristica, tautologica e non supportata da alcuna forma di calcolo, perché, come dimostrato dal ctp di (prof. _2
docente di metallurgia presso il dipartimento Meccanica del Politecnico Tes_1 di Milano), “Allo scopo di poter definire compiutamente il problema del cedimento del componente, ovvero descrivere con precisione l'evoluzione nel tempo della cricca di fatica e identificare la condizione ultima che porta al cedimento finale di schianto (atot – afin) è necessario eseguire una serie di calcoli meccanici ben noti in letteratura. I calcoli da svolger sono però di difficile esecuzione poiché non sono purtroppo note le modalità di carico applicate al component (flessione, trazione, torsione, ecc.), l'entità di tali carichi applicati
(sforzo equivalente di von Mises, ad esempio), nonché le eventuali condizioni di sovraccarico e/o i carichi accidentali agenti in esercizio. Vale a dire: la maggiore
o minore estensione del legamento finale (atot – afin) dipende direttamente dalle condizioni di carico effettivamente agenti sul componente” (p. 8, osservazioni alla ctu 31 ottobre 2020 dei ctp di , _2
c) carente per non aver risposto ai seguenti quesiti posti da _2
pagina31 di 62 “1) fornire le evidenze probatorie dell'arco elettrico ipotizzato quale causa dell'incendio, non avendo i VVF identificato con certezza alcuna causa di natura elettrica, in particolare, non avendo gli stessi menzionato alcuna evidenza di
“arco elettrico”;
2) Fornire una puntuale ricostruzione di tutte le fasi di dispersione dell'olio che hanno fatto seguito alla “rottura” della prolunga del Fusore n. 3 della calandra FF;
3) Valutare le conseguenze del fatto che tale perdita è avvenuta attraverso una sezione di limitate dimensioni e che l'olio in parola era presente in un circuito sotto pressione;
4) Valutare se le “bacinelle” poste al di sotto dei giunti dei Fusori 1, 2, 3 e
4 possano aver intercettato in maniera parziale o totale il flusso di olio che è fuoriuscito dalla zona di rottura;
5) Analizzare la pertinente letteratura scientifica per valutare il ruolo di una ridotta viscosità dell'olio diatermico degradato in relazione agli effetti di incremento o decremento dei seguenti parametri: (omissis)”.
Gli appellanti incidentali impugnano, inoltre, il capo della sentenza (pp. 13 e
14) in cui il giudice di prime cure ha disatteso le osservazioni tecniche svolte da
_2
Gli appellanti incidentali sostengono che la consulenza tecnica d'ufficio è errata anche per quanto affermato con riguardo alle previsioni di vita residua del fusore 3, che hanno portato il giudice ad affermare, a pagina 9 della sentenza gravata, che “L'incendio si è innescato a causa dello sversamento di olio diatermico dal cilindro del fusore n° 3, la cui componente meccanica (testa della prolunga ) si è rotta per fatica, cioè per usura da lavoro ed ossidazione”. Pt_5
Innanzitutto, gli appellanti incidentali affermano che in alcuna parte della relazione del consulente tecnico d'ufficio si parla di ossidazione del cilindro del fusore 3.
Inoltre, deducono che la relazione del consulente tecnico d'ufficio in punto vita residua del fusore 3 è errata e priva di valenza scientifica, come evidenziato dai ctp delle parti appellanti incidentali, i cui rilievi vengono riproposti da tali parti (cfr. p. 37 della comparsa di risposta).
pagina32 di 62 Gli appellanti incidentali affermano che il consulente tecnico d'ufficio ha trascurato completamente di prendere in esame la singolare coincidenza temporale per cui il fusore 3 si è rotto proprio il 21 marzo 2020, a circa un'ora dalla fine dell'intervento manutentivo di ritenendo di poter affermare, senza CP_10
alcuna dimostrazione oggettiva o deduttiva tramite calcoli, che la rottura del fusore sia stata conseguenza esclusiva degli stress connessi alle operazioni di ripartenza e a fronte di precise contestazioni non ha dato spiegazioni o mostrato calcoli di sorta.
Con riguardo al problema del cedimento per fatica del fusore 3, gli appellanti incidentali criticano l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui se l'intervento di fosse stato concausale alla rottura finale CP_10
del fusore, si sarebbe dovuto osservare sulla superficie di frattura una
“deformazione della parte metallica resistente in campo plastico per sforzo asimmetrico”.
Per contrastare tale affermazione gli appellanti incidentali affermano che è pacificamente acclarato da tutta la letteratura scientifica del settore metallurgico
(letteratura citata a pagina 6 delle osservazioni alla ctu 31 ottobre 2020 dei ctp di che qualunque cedimento per fatica sia sempre di tipo fragile, vale a _2
dire senza deformazione plastica.
Sostengono, quindi, che se anche il fusore 3 avesse ricevuto un sovraccarico di qualsiasi natura esogena (quali urti o sovraccarichi dovuti all'attività manutentiva di nella zona d'interferenza), la superficie di frattura non CP_10
avrebbe mai potuto evidenziare alcuna deformazione plastica, poiché il suo cedimento, come qualunque altro cedimento per fatica, no manifesta mai fenomeni in campo plastico sulla superficie di frattura.
Affermano, dunque, che l'intervento di ebbe a causare CP_10
inevitabilmente degli sforzi aggiuntivi nel sistema dei fusori (in particolare, nel fusore 3, che è attiguo al fusore 4 su cui è intervenuta , aggravando il CP_10
fenomeno di degrado per fatica del fusore 3, portandolo al collasso.
Lamentano che il consulente tecnico d'ufficio non abbia adeguatamente considerato il concorso di colpa di limitandosi ad affermare CP_10
acriticamente e senza dimostrazione oggettiva o induttiva per calcoli che
“Nessuna conseguenza sul fusore 3. Gli sforzi generati, rientrando nel campo
pagina33 di 62 della capacità del materiale di resistere”, senza rendersi conto dell'ascientificità dell'argomento.
Gli appellanti incidentali spiegano che il consulente tecnico d'ufficio non ha considerato l'illogicità dell'assunto proposto, perché da una parte gli sforzi e le sovratensioni generati da rientrano nel campo della capacità del CP_10
materiale di resistere, ma solo un'ora dopo tali maggiori sforzi, all'avvio della linea, si verifica il cedimento. Affermano, dunque, che o “il CTU, incapace di fare
i calcoli necessari a dimostrare il proprio assunto, deve ritenere – come ritenuto Cont Cont da -, che entrambi gli extra sforzi generati (sollecitazioni e riavvio) si inseriscono in una catena causale e dunque sono stati entrambe concausa del cedimento prima e dell'incendio poi”, oppure “il CTU deve fornisce una dimostrazione scientifica con precisi calcoli matematici che possa escludere che Cont gli sforzi generati da rientrino nel campo della capacità del materiale di resistere, mentre gli stress indotti dal riavvio abbiano superato tale limite” (pp.
39 e 40, comparsa di risposta).
Aggiungono, con riguardo a quanto affermato al punto 2 di pagina 73 della relazione di ATP dal consulente tecnico d'ufficio, che quest'ultimo non ha considerato che, come noto, la presenza di uno sforzo medio agente sul componente (nel 99% dei casi inferiore al limite di snervamento) comporta sempre e sistematicamente una diminuzione della resistenza a fatica del componente stesso, come risulta da noto diagramma di Haigh o da quello di
Goodman-Smith.
Secondo gli appellanti incidentali il consulente tecnico d'ufficio è incorso in un ulteriore errore ove ha affermato che “Uno sforzo di tale natura, maggiore dello sforzo di snervamento, avrebbe compromesso parte della superficie resistente evidenziandosi sulla superficie del pezzo metallico (parte circolare interna) con un “segno” distinguibile come da figura 2 precedente. Nessuna evidenza di un cedimento simile (zona deformata “plasticamente”) nel campo dello snervamento è evidenziata dalle analisi di TM (vedere allegato 16:
(omissis) La morfologia della superficie di frattura è omogenea, opaca e rugosa”
(p. 73 della relazione di ATP).
Lamentano che il consulente tecnico d'ufficio abbia, dunque, affermato che non vi siano stati contributi aggiuntivi in termini di sforzo solo perché non si pagina34 di 62 osservano evidenze sulla superficie di frattura, senza citare, tuttavia, una pubblicazione scientifica a supporto del suo assunto.
Secondo gli appellanti incidentali quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio è conseguenza del fatto che egli abbia omesso di considerare che la presenza di uno sforzo medio non altera in alcun modo la superficie di frattura: non perché lo sforzo sia inferiore al limite di snervamento, come ritenuto dal ctu, ma semplicemente perché il fenomeno di fatica prevede un cedimento senza deformazione plastica nemmeno nella fase finale di schianto.
Gli appellanti incidentali sottopongono a critica anche l'ulteriore affermazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui “Il caso prende in considerazione l'ipotesi di uno sforzo applicato maggiore dello sforzo di rottura.
In questo caso lo sforzo avrebbe generato la rottura del pezzo. La parte del fusore costituita dal giunto e dalla prolunga , per il peso proprio, si sarebbero Pt_5 inflessi (si ricorda che la prolunga del fusore 3 è inserita in un'asola nella spalla della macchina che avrebbe consentito lo spostamento verso il baso). Il pezzo si sarebbe posizionato così come più o meno è stato rinvenuto il giorno 04/08/2020.
Cont In tal caso gli operatori e/o i manutentori si sarebbero CP_1
immediatamente accorti del problema anche perché si sarebbe evidenziato fin da subito uno sversamento di olio consistente” (p. 73 della relazione di ATP).
Secondo gli appellanti incidentali tale ragionamento è affetto da un grave errore eziologico, perché non considera che l'olio ha iniziato a percolare nelle vaschette di contenimento (i c.d. “bicchierini”) prima che tracimasse e si manifestasse al suolo, dove fu possibile percepirlo e che è proprio in tale lasso di tempo di circa un'ora tra la fine dell'intervento di e il manifestarsi dello CP_10
sversamento che lo sversamento è diventato via via sempre più copioso per l'evidente collassare del giunto sotto la pressione dell'olio.
Ribadiscono, quindi, che non vi sono elementi per escludere l'evidenza di un concorso di colpa di e, anzi, vi sono elementi metallurgici, temporali CP_10
e di localizzazione del cedimento che sono chiari indizi univoci e concordanti del fatto che l'intervento di ha sicuramente contribuito alla seriazione CP_10
causale esitata nel cedimento quale primo elemento causale.
Spiegano che l'intervento manutentivo svolto da sul fusore 4, in CP_10
prossimità del fusore 3 (i due fusori distano tra loro circa dieci centimetri) ha pagina35 di 62 certamente introdotto alterazioni di natura meccanica in quella componente della macchina, in quanto lo smontaggio del fusore 4 ha inevitabilmente determinato urti e sollecitazioni anomale sul fusore 3.
Ribadiscono che, essendo impossibile stabilire in modo certo le modalità di sviluppo nel tempo della cricca da fatica del giunto del fusore 3, si deve ritenere, salvo prova contraria non fornita da alcuno, che l'intervento di sul CP_10 fusore 4 abbia contribuito all'alterazione delle tensioni metallurgiche dell'impianto, portando al cedimento finale per fatica del fusore 3.
Gli appellanti incidentali lamentano, quindi, che il giudice abbia recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che si caratterizzano per illogicità, contraddittorietà, ascientificità e incompletezza.
Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali si dolgono che il giudice abbia recepito le erronee risultanze dell'ATP sulle cause dell'incendio, relativamente all'indagine sull'olio diatermico.
Ritengono che la consulenza tecnica d'ufficio sia carente in merito alla ricostruzione della tipologia di incendio, in particolare, in riferimento alle modalità di spandimento che aveva assunto l'olio diatermico caldo sversato e alle modalità di innesco (secondo i ctp di gli elementi a disposizione _2
sarebbero coerenti con un innesco di tipo Flash-fire) e che le risposte del consulente tecnico d'ufficio ai rilievi dei propri consulenti tecnici di parte siano contraddittorie.
In particolare, gli appellanti incidentali evidenziano che il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “L'olio del circuito CT1 era, già prima Cont dell'incendio, sicuramente fortemente degradato. L'olio analizzato da è stato prelevato dalla CT1 dove l'olio, successivamente all'incendio è rimasto per più di quattro mesi. E' noto che l'olio diatermico, in assenza di utilizzo, in un impianto sicuramente fortemente ossidato (dall'incendio), degrada dalle proprie caratteristiche originarie per presenza di sedimenti, morchie e gas disciolti. Le analisi di SGS mostrano un olio fortemente degradato con caratteristiche ulteriormente gravemente peggiorate dalla lunga permanenza nella CT1 e dal parziale insulto termico causato dall'incendio nell'impianto” (p. 77 della relazione di ATP).
pagina36 di 62 Secondo gli appellanti incidentali tale affermazione del consulente tecnico d'ufficio contrasta con quanto dallo stesso scritto ove ha affermato che “Non si tratta pertanto di oli che hanno subito forti shock termici dall'incendio, salvo eventuali piccole frazioni, non influenti” (p. 52 della relazione di ATP).
Aggiungono che l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui
“L'olio, pertanto, nei mesi trascorsi dal 21/03/2020 fino al momento dell'analisi, ha ulteriormente perso e necessariamente ridotto ai minimi termini le sue caratteristiche originarie” (p. 77 della relazione di ATP) è non solo errata, ma anche priva di ogni riscontro oggettivo o documentale e non supportata da letteratura scientifica, neppure indicata dal ctu.
Gli appellanti incidentali spiegano che è del tutto illogico, oltre che destituito di fondamento scientifico, ritenere che l'olio abbia ridotto “ai minimi termini” le sue caratteristiche prestazionali solo negli ultimi quattro mesi, proprio quando è stato esonerato da fenomeni di stress termico ed è rimasto nel serbatorio di stoccaggio in assenza di aria e, dunque, ossigeno, che ne possa aver provocato un decadimento per ossidazione.
Aggiungono che è destituita di fondamento tecnico scientifico anche l'ulteriore affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui “Si può ipotizzare, per logica matematica deduttiva (con funzione lineare) che l'ulteriore lasso di tempo trascorso tra il 27/01/2020 e il 21/03/2020 abbia ingenerato una riduzione della T di flash di altri 15°/20°C e cioè abbia raggiunto, al momento dell'incendio una T di flash di 11/120°C. E' peraltro difficile supporre che l'olio avesse le caratteristiche riscontrate da SGS (T flash < 40°C) anche prima dell'incendio. Se così fosse, tutto l'olio di recupero dalle vaschette poste inferiormente ai giunti, avrebbe avuto tali caratteristiche” (p. 78 relazione di
ATP).
Gli appellanti incidentali affermano, anzitutto, che la “logica matematica deduttiva (con funzione lineare)” presuppone un calcolo, che non compare, tuttavia, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Deducono che con tale errata e indimostrata affermazione il consulente tecnico d'ufficio ha sostenuto che l'olio diatermico rientrava nelle caratteristiche di un combustibile per cui il sistema sprinkler, ove funzionante, avrebbe potuto avere efficacia, omettendo, tuttavia, di indicare che non è il tipo di combustibile pagina37 di 62 che influisce sull'operatività degli sprinkler, ma la tipologia bidimensionale o tridimensionale dell'incendio.
Affermano che dalla relazione al progetto antincendio del 2019 di _2
risulta che il sistema sprinkler è efficace solo per incendi di tipo bidimensionale e per oli con alto punto di infiammabilità e non per incendi tridimensionali e con combustibile a passo punto di infiammabilità, quale quello oggetto di causa.
Ciò premesso, gli appellanti incidentali sostengono che l'assunto del consulente tecnico d'ufficio sul fatto che il valore di flash point dell'olio diatermico al momento dell'incendio fosse superiore al valore analitico rilevato dal laboratorio indipendente SGS scelto dal consulente tecnico d'ufficio è scientificamente errato, perché non esiste alcun metodo tecnico o scientifico che permetta di fare una stima di quale fosse il flash point dell'olio prima o al momento dell'incendio.
Aggiungono che il decadimento del flash point nel tempo non avviene in maniera lineare (proporzionale), ma esponenziale, con la conseguenza che la velocità del peggioramento delle caratteristiche aumenta man mano che il prodotto in uso si degrada;
che il valore di flash point indicato dal consulente tecnico d'ufficio (pari a 110/120°C) costituiva un dato di pura fantasia e in contrasto con le analisi chimico fisiche dal medesimo richieste.
Gli appellanti incidentali criticano anche l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui “L'olio sgorgando e trafilando alla T di 300°C
(temperatura di esercizio) sarebbe fuoriuscito a temperatura nettamente superiore alla temperatura di autoaccensione (ad una diminuita T di flash è associata una diminuita T di autoaccensione). Si sarebbero generati quindi spontanee autocombustioni locali” (p. 78 della relazione di ATP). Ritengono che sia priva di fondamento scientifico.
Spiegano che il valore della temperatura di autoaccensione (AIT) dell'olio
605 (usato nei circuiti) è > 380°C (olio nuovo); la temperatura _26 dell'olio nei circuiti afferenti alla centrale termica CT1 era di 280°C e non 300°C, come erroneamente affermato dal consulente tecnico d'ufficio; sicuramente, con il degrado dell'olio, vi è anche in parallelo un abbattimento dell'AIT, ma anche in questo caso non in maniera proporzionale (ogni tipo di olio ha un suo specifico comportamento) e il consulente tecnico d'ufficio non ha verificato quale fosse il pagina38 di 62 comportamento specifico dell'olio ; il valore di AIT dell'olio _27
campionato da CT1 non è stato misurato;
non è affatto vero che un olio che spilla ad una temperatura maggiore dell'AIT debba necessariamente innescarsi istantaneamente e automaticamente.
Gli appellanti incidentali affermano, quindi, che il consulente tecnico d'ufficio ha considerato dei valori in via presuntiva, autoreferenziale e indimostrata, mentre ha ritenuto non corretti i valori accertati da esami di laboratorio.
Criticano, quindi, anche le affermazioni del consulente tecnico d'ufficio in base alle quali “l'olio diatermico presente nei circuiti della linea FF1 provenienti dalla centrale termica CT1 si può classificare nella categoria dei “liquidi combustibili” di categoria C” (p. 78 della relazione di ATP) e sostengono che si tratta di affermazioni prive di fondamento, poiché il consulente tecnico d'ufficio non ha fornito alcuna evidenza al riguardo con riferimento a criteri di viscosità
I.S.O. o corrispondente viscosità in gradi Engler, ma ha fatto un'indimostrata, quanto autoreferenziale, affermazione che il giudice di prime cure ha acriticamente condiviso.
Gli appellanti incidentali censurano, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice ha disatteso le osservazioni svolte da tali parti alla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le relazioni del consulente tecnico d'ufficio, fatte proprie dal giudice, non sono tecnicamente e scientificamente attendibili.
Con un quarto motivo gli appellanti incidentali deducono l'erroneità della sentenza sulle risultanze relative all'assenza dei dispositivi di protezione attiva dall'incendio.
Ribadiscono che l'impianto sprinkler non sarebbe stato efficace, essendo una tipologia di protezione adeguata solo per incendi di tipo bidimensionale e per oli diatermici con alto punto di infiammabilità, come indicato espressamente nella relazione al progetto antincendio del 2019 presentato da _2
Aggiungono che al momento dell'incendio stava legittimamente _2
esercitando la propria attività ai sensi della normativa antincendio, avendo presentato un progetto di adeguamento debitamente approvato dai vigili del fuoco pagina39 di 62 ed essendo in corso di realizzazione gli interventi di adeguamento previsti nel progetto.
Ritengono, dunque, che il giudice abbia erroneamente individuato nella mancata realizzazione dell'impianto sprinkler la causa del danno prodotto dall'incendio, in quanto l'incendio in questione ha avuto caratteristiche di fuoco tridimensionale, tipologia che l'impianto sprinkler non sarebbe stato in grado di controllare.
Affermano che il consulente tecnico d'ufficio e il giudice non hanno probabilmente presente cosa siano gli incendi bidimensionali o “a pozza” e che cosa li differenzi da quelli tridimensionali, ragione per la quale il giudice di prime cure ha ritenuto indimostrata l'inadeguatezza del sistema sprinkler con la natura dell'incendio per cui è causa.
Spiegano che tutta la letteratura tecnica e scientifica, tra cui lo standard
NFPA 30 (“Flammable and Combustible Liquid Code”), indicata dal consulente tecnico di , ingegner chiarisce che il Controparte_2 Per_1
sistema sprinkler a cascata d'acqua è poco o per nulla efficace in relazione a incendi tridimensionali, dove l'ossigeno e il combustibile sono dispersi nell'aria e non sono concentrati al suolo come nell'incendio bidimensionale o “a pozza”.
Evidenziano che in sede di ATP è stato accertato che l'incendio è stato preceduto da una consistente fuoriuscita di olio diatermico caldo, per la rottura della prolunga del giunto del fusore n. 3 della calandra FF1 in forma prima di gocce e poi, a seguito del cedimento del giunto, in forma nebulizzata dalla pressione interna delle tubature;
che l'innesco dell'incendio è stato accompagnato da un forte rumore descritto come boato da parte del personale presente;
che la propagazione dell'incendio è stata eccezionalmente rapida, tanto da coinvolgere integralmente tutti i locali produttivi in meno di quindici o venti minuti.
Secondo gli appellanti incidentali gli evidenziati fatti dimostrano un innesco dell'incendio di tipo tridimensionale o un c.d. flash fire, che ha interessato una nuvola di vapori di olio diatermico presente nel volume dei locali produttivi, a seguito dello sversamento di quantitativi consistenti di un olio diatermico deteriorato con flash point particolarmente basso, quindi, molto volatile.
Gli appellanti incidentali affermano che le caratteristiche dell'olio diatermico accertate dal consulente tecnico d'ufficio non sono coerenti con la pagina40 di 62 prospettazione del consulente stesso secondo cui la presenza di un impianto sprinkler avrebbe ridotto l'entità dei danni, in quanto il basso valore di punto di infiammabilità comportava l'innesco di un incendio di tipo flash fire cioè di un incendio di tipo tridimensionale;
la protezione sprinkler è adeguata al controllo di un incendio bidimensionale di liquidi infiammabili, mentre è inadeguata per incendi tridimensionali;
un incendio di tipo tridimensionale comporta un rilascio di calore molto superiore a un incendio di tipo bidimensionale, tale da poter inibire la capacità dell'impianto sprinkler di controllare l'incendio.
Aggiungono che, come dimostrato dal consulente tecnico di _2 prof. stante le caratteristiche degradate dell'olio, l'incendio avrebbe Per_2 avuto i medesimi effetti dannosi anche qualora l'impianto sprinkler fosse stato installato e messo in servizio.
Con un quinto e ultimo motivo gli appellanti incidentali censurano l'accertamento e la quantificazione dei danni.
Lamentano, anzitutto, che il consulente tecnico d'ufficio abbia determinato il grado di responsabilità di e di eseguendo il rapporto _2 Parte_1 tra l'importo del danno che, a suo parere e senza argomentazione tecnica a supporto, la linea di calandra avrebbe subito in presenza di impianto sprinkler
(importo valutato nel 50% della macchina con accessori) e il totale dei danni da lui stimati.
Lamentano che sebbene, in risposta allo specifico quesito formulato dal giudice istruttore nel giudizio di merito, il consulente tecnico d'ufficio abbia accertato che se l'olio diatermico avesse rispettato i limiti di accettabilità per quanto riguarda temperatura di infiammabilità e viscosità, l'incendio si sarebbe sviluppato con conseguenze molto più contenute, in quanto vi sarebbe stato un tempo nettamente maggiore per poter intervenire con operazioni di estinzione, egli abbia confermato l'attribuzione del grado di responsabilità espresso in ATP, che è rimasto pari a circa il 10% per e a circa il 90% per Parte_1 [...]
_2
Sotto altro profilo gli appellanti incidentali lamentano che il giudice abbia limitato il danno riconducibile a ai soli danni subiti dalla linea di Parte_1
produzione FF1, mentre deve essere esteso ai danni complessivamente subiti da pagina41 di 62 (fabbricati, macchinari di produzione, impianti tecnologici e fermo _2
tecnico per i ripristini, con il relativo lucro cessante).
Inoltre, censurano la quantificazione del danno operata dal consulente tecnico d'ufficio, affermando che questi sia incorso in omissioni nella determinazione del danno relativo al valore della linea FF1.
In particolare, lamentano che il consulente tecnico d'ufficio non abbia indicato quali siano gli accessori per i quali ha stimato un danno di euro
600.000,00.
Affermano che, nel determinare il valore della linea di calandra FF1, il consulente tecnico d'ufficio non ha indicato sulla base di quali fonti ed elementi oggettivi è pervenuto alla valorizzazione dei costi di ripristino di tale linea e neppure ha indicato il criterio estimativo posto alla base delle sue valutazioni.
Lamentano che il giudice non abbia tenuto conto delle fatture prodotte da che documentano esattamente quanto speso per i ripristini, per un _2
ammontare complessivo di euro 6.576.190,00, di cui euro 4.974.150,00 per la calandra, euro 822.420,00 per accessori, euro 678.950,00 per trasporto e installazione, euro 372.270,00 per accessori integrativi di cui all'ordine n. 57819, da cui detrarre euro 271.600,00 per pezzi di ricambio.
Gli appellanti incidentali affermano che tra i danni devono essere ricompresi i costi sostenuti da per l'espletamento delle perizie Controparte_2 resesi necessarie per accertare le circostanze dell'incendio, il quantitativo e il valore dei beni indennizzati. Ricordano in merito la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. copre non solo le somme materialmente corrisposte al danneggiato, ma anche quelle erogate dall'assicuratore in stretta dipendenza e connessione del fatto dannoso (nella specie, spese di accertamenti e valutazioni peritali), in quanto necessarie alla tutela del diritto del danneggiato (Cass. 4 marzo 1978, n. 1079).
In ultima analisi, gli appellanti incidentali si dolgono che il giudice e il consulente tecnico d'ufficio non abbiano tenuto conto del fermo produttivo conseguito all'incendio e al lucro cessante derivatone, sebbene provato attraverso Parte_ il deposito della relazione e dei documenti alla stessa allegati e mai contestati.
pagina42 di 62 APPELLO INCIDENTALE DI CP_10
Con un unico articolato motivo di gravame censura la decisione CP_10
sulle spese di lite.
Sotto un primo profilo tale appellante incidentale si duole della determinazione delle spese legali per il procedimento di istruzione preventiva n.
1627/2020 r.g.
Afferma che tali spese avrebbero dovuto essere liquidate con gli stessi criteri utilizzati per il consulente tecnico d'ufficio e, quindi, con i valori massimi dello scaglione di riferimento e con tutti gli aumenti possibili previsti per le spese di soccombenza, mentre il giudice ha liquidato tali spese in base ai parametri medi.
Deduce, inoltre, che, vertendo sia il procedimento di istruzione preventiva che la successiva causa di merito in materia di illecito civile, il valore della causa avrebbe dovuto essere considerato non indeterminato, come ha fatto il giudice di prime cure, ma individuato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., con la conseguenza che, essendo il rapporto controverso rappresentato dall'intero danno, stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 19.380.474,12, perché era stata CP_10
chiamata a rispondere in solido di tale danno, il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato in tale importo.
Lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non abbia liquidato le spese per la fase istruttoria del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Conclude affermando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare almeno i parametri medi del D.M. n. 55/2014 o, quanto meno, liquidare l'importo di euro 7.185,09 di cui al preventivo prodotto da anche se poi superato CP_10
dalla complessità del caso.
Sotto un secondo profilo censura la liquidazione delle spese CP_10
processuali del giudizio di merito.
Afferma che il giudice non ha considerato che alla domanda introduttiva del giudizio – del valore di euro 19.380.474,12, in quanto aveva chiesto CP_10
l'accertamento negativo della propria responsabilità nella causazione dell'incendio del 21 marzo 2020 – si era aggiunta la domanda riconvenzionale di pagina43 di 62 volta a conseguire un risarcimento di danni di euro 38.315.696,00, _2
comprensivi di danno emergente e lucro cessante.
Ricorda, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum e, quindi, se di valore eccedente la domanda principale, fa aumentare il valore del processo e comporta, in sede di liquidazione delle spese giudiziali di soccombenza, l'applicazione dello scaglione superiore ad essa applicabile (Cass. n. 6481 del 2021; Cass. n. 30840 del 2018;
Cass. n. 14691 del 2015).
L'appellante incidentale deduce, quindi, che il giudice avrebbe dovuto prendere a riferimento non lo scaglione di valore indeterminato, ma tenere presente la domanda riconvenzionale di euro 38.315.696,00 proposta da
[...]
_2
Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per pluralità di parti aventi la medesima posizione, in quanto l'assicuratrice aveva Controparte_2
a sua volta chiesto a una parte dei danni (euro 36.477.314,10), CP_10
surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti risarcitori di svolgendo, _2
quindi, azione diversa per petitum e causa petendi.
Infine, rileva che nulla è dovuto a per la fase istruttoria nel CP_10 giudizio di merito, dato che il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio ivi disposto verteva su questioni (ammontare dei danni e gradazione delle responsabilità di terzi), sulle quali non aveva mai preso posizione. CP_10
APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_4
[...]
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante incidentale deduce la violazione dell'art. 1917 c.c. e l'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha accertato l'operatività della polizza assicurativa.
Premesso che il giudice di prime cure ha accertato che la responsabilità di per l'incendio del 21 marzo 2020 andava ascritta alla Parte_1 responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di corretta e diligente manutenzione dell'olio diatermico, afferma Controparte_9
che la qualificazione della responsabilità di come responsabilità Parte_1
pagina44 di 62 contrattuale rende inoperante la garanzia assicurativa invocata dalla società assicurata.
Spiega che nelle polizze destinate alle imprese, quale quella stipulata da
[...]
“La Compagnia si obbliga a tenere indenni l'Assicurato di quanto Parte_1
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cosa, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività descritte in polizza”.
Deduce che quando si accertano danni conseguenti a inadempimento contrattuale – così come stabilito nella sentenza gravata – la garanzia non opera, poiché essa è prestata per la responsabilità civile colposa verso terzi, ex art. 2043
c.c., escludendo le fattispecie di responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni verso il committente.
Con un secondo motivo di impugnazione Controparte_9
deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1917 c.c.,
[...]
nonché erronea o contraddittoria o omessa motivazione in relazione all'interpretazione della condizione facoltativa sub lettera B contenuta nella sentenza gravata.
Secondo tale appellante incidentale il giudice è giunto ad affermare l'operatività della garanzia compiendo un'errata lettura delle condizioni facoltative di assicurazione sub lettere A e B.
Spiega che, pur volendo ritenere corretto il ragionamento del giudice di prime cure e che non venga in esame la responsabilità di in Parte_1
relazione alle caratteristiche del prodotto quanto piuttosto alla negligenza nella verifica della qualità del prodotto stesso, il giudice di prime cure ha errato nell'interpretare le clausole contrattuali.
Precisa che la garanzia postuma sub lettera A riguarda una specifica ipotesi, cioè l'ipotesi in cui il danno si verifica dopo l'ultimazione dei lavori, mentre la garanzia di cui alla lettera B riguarda una distinta ipotesi, quella in cui i danni alle cose di terzi si verificano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
pagina45 di 62 L'appellante incidentale afferma che si tratta di due fattispecie differenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non possono logicamente essere entrambe contemporaneamente operanti, in quanto la prima riguarda danni che si verifichino dopo l'esecuzione dei lavori, mentre la seconda riguarda danni che si verifichino durante l'esecuzione dei medesimi lavori.
Aggiunge che, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, non può ritenersi operante la garanzia prevista dalla condizione di cui alla lettera
B, poiché oggetto di tale garanzia sono i danni causati alle cose di terzi durante l'esecuzione dei lavori e non, come nel caso in esame, quelli verificatisi a distanza di tempo.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione Controparte_9
deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1917 c.c.,
[...] nonché l'erronea o contraddittoria o omessa motivazione in relazione all'interpretazione della condizione facoltativa sub lettera A contenuta nella sentenza gravata.
Afferma che non sussiste la garanzia prevista dalla condizione facoltativa sub A, ritenuta invece operante dal giudice di prime cure.
L'appellante incidentale ricorda che la garanzia sub lettera A prevede che
“l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione delle attività di:
1. Installazione, manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature o cose in genere (omissis) Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle opere e cose oggetto dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e cose installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi. La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera: con l'applicazione di uno scoperto del 100/0 con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro;
con il limite di risarcimento di € 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa per le attività di cui al punto 1”.
L'appellante deduce, quindi, che la garanzia in esame esclude i danni agli impianti, nonché le spese per la riparazione o la sostituzione degli impianti stessi;
che la garanzia di cui alla richiamata condizione facoltativa sub A riguarda la pagina46 di 62 difettosa esecuzione di manutenzione dell'impianto e, quindi, una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, posto che il giudice di prime cure ha accertato che la responsabilità dell'assicurato deve essere individuata nella Parte_1 negligente verifica della qualità dell'olio.
Infine, deduce che, quand'anche si ritenesse operante la garanzia in esame, il limite massimo di esposizione della compagnia di assicurazione dovrebbe essere pari al massimale di euro 150.000,00, indicato nella condizione stessa.
L'ESAME DEI GRAVAMI
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato il primo motivo dell'appello incidentale di e , poiché _2 Controparte_2 mette in discussione la validità e l'attendibilità degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, ingegnere Persona_12
Il motivo non può essere accolto e va, quindi, esclusa una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, poiché volta a richiedere l'esperimento di prove irripetibili, essendo decorsi oltre cinque anni del fatto dannoso (incendio del
21 marzo 2020).
Il consulente tecnico d'ufficio ha puntualmente e ampiamente risposto a ogni osservazione dei consulenti tecnici di parte di e di _2 _2
, sia in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. pp. 76-79
[...]
della relazione depositata il 20 novembre 2020) sia nel giudizio di merito (cfr. pp.
33-35 e 41-43 della relazione depositata il 5 maggio 2023).
Non corrisponde al vero quanto affermato da tali appellanti incidentali, secondo cui il consulente tecnico d'ufficio ha omesso di rispondere ai quesiti critici sottopostigli, non rispondendo, in particolare, alle richieste, formulate dai consulenti tecnici di e di nel giudizio di _2 Controparte_2 merito, di “1) fornire le evidenze probatorie dell'arco elettrico ipotizzato quale causa dell'incendio, non avendo i VVF identificato con certezza alcuna causa di natura elettrica, in particolare, non avendo gli stessi menzionato alcuna evidenza di “arco elettrico” “ (cfr. p. 26 della comparsa di risposta di e _2 [...]
). Controparte_2
Sul punto, dopo aver richiamato il rapporto di intervento dei vigili del fuoco, nel quale si ipotizzava quale causa dell'incendio il contatto dell'olio fuoriuscito dal fusore rotto della calandra FF1 “con un innesco di natura elettrica”, il consulente tecnico d'ufficio ha ampiamente argomentato sul fatto che pagina47 di 62 l'olio diatermico si fosse incendiato a contatto con parti scoperte dell'impianto elettrico (presumibilmente cavi posti inferiormente alla stessa linea di calandra, trovati senza la guaina di isolamento e in forte stato ossidativo) per effetto di corto circuito (cfr. pp. 40 e ss. della relazione depositata il 20 novembre 2020 nel procedimento per atp).
Nella relazione depositata nel giudizio di merito il 5 maggio 2023, dopo aver considerato ampiamente (cfr. pp. 11 e 12 di tale relazione) l'”evento elettrico”, così come indicato dai vigili del fuoco intervenuti, quale probabile fonte di innesco dell'incendio, in risposta alle osservazioni dell'ingegner
(consulente tecnico di ), il consulente Per_1 Controparte_2 tecnico d'ufficio ha confutato la tesi dell'autoaccensione dell'olio, ribadendo che l'incendio si era innescato presumibilmente per un evento elettrico (c.d. “arco elettrico da cortocircuito”).
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito quanto segue:
“L'ipotesi che l'olio diatermico (ammalorato) si sia innescato per autoaccensione non è plausibile. L'olio diatermico, per la natura del funzionamento della calandra, è sempre presente in ambiente, in aria libera. Sono presenti infatti nell'intorno della calandra “vaschette” di raccolta dell'olio che percola costantemente dai giunti rotanti. Se l'olio avesse avuto la capacità di autoaccendersi, il fenomeno sarebbe accaduto ben prima a partire dall'olio omnipresente nell'intorno della calandra.
L'evento elettrico citato dalla relazione di intervento dei VVF, che non è probatoria ma assai importante, vista l'esperienza e la competenza di chi l'ha redatta, è l'evento che ha innescato l'incendio. Come precedentemente descritto,
l'arco elettrico, è il fenomeno di passaggio di corrente elettrica attraverso il mezzo dell'aria tra due conduttori. Ciò si verifica quando tra i due conduttori è posta sufficiente differenza di potenziale tale da innescare l'arco. La potenza dell'arco dipende da una molteplicità di fattori quali: la differenza di potenziale, la tipologia dei conduttori, le caratteristiche dielettriche dell'aria, la corrente di corto circuito del trasformatore elettrico da cui è originata la tensione e
l'impedenza dell'anello di guasto. In circuiti terminali, quali quelli presenti al di sotto della calandra, dove l'impedenza dell'anello di guasto, è moto elevata,
l'energia di un potenziale evento elettrico, è di modesta entità” (p. 34 della relazione depositata il 5 maggio 2023).
pagina48 di 62 Non solo, quindi, il consulente tecnico d'ufficio ha confutato con argomentazioni precise e logiche le osservazioni critiche dei consulenti tecnici degli odierni appellanti incidentali e , ma _2 Controparte_2 ha anche, giustamente, precisato che “Ricercare e trovare tracce di tale evento
[l'evento elettrico, ndr], quale “evidenza probatoria”, nello scenario post incendio analizzato (incendio generalizzato che ha demolito un intero fabbricato), risulta pressochè impossibile. L'incendio si è pertanto sviluppato per deflagrazione, la cui onda di sovrappresione (dipendente dalla quantità di vapori presenti) si è potuta espandere attraverso i locali interconnessi tra loro e contigui all'ambiente sovrastante senza impedimenti” (p. 34 della rel. cit.).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, chiaramente e logicamente risposto alle richieste dei consulenti tecnici dei predetti odierni appellanti incidentali, precisando che già all'epoca (e, a fortiori, oggi, a distanza di cinque anni) sarebbe stato impossibile trovare tracce materiali dell'evento elettrico che lo stesso consulente tecnico d'ufficio e, ancor prima, i vigili del fuoco intervenuti avevano ipotizzato quale causa dell'incendio sulla base di deduzioni tecnico scientifiche.
Tale aspetto dell'attuale irripetibilità delle valutazioni e delle indagini vale anche per le altre richieste elencate a pagina 27 della comparsa di risposta di
[...]
_2 e (“Fornire una puntuale ricostruzione di tutte Controparte_2 le fasi di dispersione dell'olio che hanno fatto seguito alla “rottura” del fusore”;
“effettuare prove sperimentali di simulazione”, ecc.).
In conclusione, in assenza di errori evidenti e di incongruenze nelle relazioni depositate dal consulente tecnico d'ufficio, dapprima in sede di atp e, poi, nel giudizio di merito, deve essere esclusa non solo la rinnovazione dell'indagine peritale, ma anche l'inattendibilità delle dette relazioni.
Esclusi, quindi, errori di metodo e incoerenze nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, vanno esaminati, in ordine di priorità logico giuridica, il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, poiché riguardano l'attribuzione di responsabilità a Parte_1
I motivi meritano accoglimento.
L'incarico da parte di a per il controllo dell'olio _2 Parte_1 dell'impianto risale all'anno 2017.
pagina49 di 62 Già nel resoconto del 10 aprile 2017 sull'analisi del campione di olio diatermico fornito da aveva evidenziato in rosso le _2 Parte_1 varie caratteristiche dell'impianto, valutato gravemente insicuro e anche il punto di infiammabilità a soli 60°, a fronte di un range applicativo da 190 a 150, nonché il basso livello di viscosità dell'olio (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di
[...]
. Nel detto resoconto aveva anche avvertito che Parte_1 Parte_1
“L'impianto contiene un fluido che ha generato gas. Continuando nel normale utilizzo l'impianto potrebbe evidenziare dei problemi: i gas disciolti potrebbero causare mal funzionamenti… oltre ad essere facilmente infiammabili, se fuoriuscissero, a contatto con una fiamma libera o con un corpo molto caldo, come ad esempio un tubo non coibentato”. Aveva, quindi, consigliato espressamente la sostituzione dell'olio oppure un intervento di degasaggio da effettuare entro un mese (in contemporanea con interventi di filtrazione magnetica e microfiltrazione per eliminare metalli e morchie in sospensione nell'olio) e indicato di integrare il fluido con olio sintetico HTF1 fornito dalla stessa
[...]
per aumentare il punto di infiammabilità. Parte_1
Nella scheda di analisi in data 1 agosto 2017 (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di , l'odierno appellante principale aveva evidenziato Parte_1
nuovamente un alert su varie caratteristiche dell'impianto, valutato ancora insicuro (5, rispetto a un range da 3 a 10) e aveva segnalato, in particolare, il punto di infiammabilità dell'olio a livello molto basso (95°) rispetto a un range applicativo da 150 a 190 e la bassa viscosità dell'olio; aveva, quindi, consigliato, quali soluzioni, la sostituzione dell'olio oppure, entro un mese, una serie di interventi correttivi: degasaggi, rabbocchi con olio speciale, controlli vari.
Il report datata 11 aprile 2018 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di
[...]
aveva evidenziato nuovamente un punto di infiammabilità dell'olio Parte_1 molto basso (80°), bassa viscosità e un livello di sicurezza dell'impianto insufficiente;
aveva segnalato che, a causa di presenza di gas generato dal fluido circolante nell'impianto, l'impianto avrebbe potuto evidenziare gravi problemi, quali facile infiammabilità dei gas disciolti. Aveva, quindi, consigliato la sostituzione dell'olio oppure, entro un mese, una serie di interventi correttivi: degasaggi, rabbocchi con olio speciali, vari controlli.
Premesso che la stessa ha riconosciuto nei propri scritti difensivi _2 di non aver mai chiesto la sostituzione dell'olio, va considerato che il contratto pagina50 di 62 concluso da con il 20 novembre 2018 (doc. n. 15, _2 Parte_1
fascicolo di primo grado di doc. n. 17, fascicolo di primo grado Parte_1
di non prevedeva la possibilità di sostituzione dell'olio diatermico, ma _2
solo una serie di interventi conservativi e atti a rallentare il processo di invecchiamento dell'olio diatermico.
A tale contratto aveva fatto seguito, da parte di un ordine del 23 _2
gennaio 2019, con una richiesta di manutenzione programmata e data di consegna della scheda di analisi entro il 1 maggio 2019 (all. 17, relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio in sede di atp).
Nella scheda di analisi del 6 maggio 2019 (doc. n. 8, fascicolo di primo grado di , aveva evidenziato in rosso le varie Parte_1 Parte_1 caratteristiche dell'impianto, considerato insicuro (5, a fronte di un range applicativo da 6 a 10) e aveva segnalato il livello di infiammabilità dell'olio a
130°, rispetto al range applicativo da 190 a 150°, nonché la viscosità diminuita.
Nelle conclusioni si avvertiva che “L'impianto contiene un fluido che ha generato gas. Continuando nel normale utilizzo l'impianto potrebbe evidenziare dei problemi: i gas disciolti potrebbero causare mal funzionamenti…oltre ad essere facilmente infiammabili, se fuoriuscissero, a contatto con una fiamma libera o con un corpo molto caldo, come ad esempio un tubo non coibentato”. Parte_1
aveva suggerito “di mantenere sotto controllo il fluido effettuando una
[...]
nuova campionatura tra massimo 6 mesi o comunque eseguendo il programma plaint maintenance”; aveva consigliato, altresì, di integrare il fluido con olio sintetico fornito dalla stessa per aumentare il punto di Parte_1
infiammabilità; aveva consigliato, infine, alcuni controlli antinvecchiamento del fluido (“controllare il funzionamento della caldaia e il suo bruciatore”,
“controllare la velocità di circolazione del fluido all'interno delle tubazioni”).
La scheda di analisi del 12 luglio 2019 (doc. n. 9, fascicolo di primo grado di dava atto delle buone condizioni del fluido. Risulta dalla Parte_1
stessa scheda che l'attestazione delle buone condizioni del fluido era in correlazione all'esecuzione dell'apposito intervento di degasaggio e rabbocco effettuato da su richiesta di la quale aveva richiesto, Parte_1 _2
dopo la scheda negativa del mese di maggio, solo un intervento di tipo integrativo, piuttosto che la sostituzione dell'olio.
pagina51 di 62 Da tale scheda del 12 luglio 2019 risulta che l'olio aveva un punto di infiammabilità di 130° C e viscosità 25.25 cts, parametri fuori dal campo di accettabilità prima dell'intervento di “safety gas removal” (riqualificazione dell'olio); dopo tale intervento, effettuato nel mese di giugno 2019, i parametri erano stati portati, rispettivamente, a 165° C e a 27.66 cts, come risulta dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr. pp. 51 e 52).
L'attestazione delle buone condizioni dell'olio diatermico contenuta anche nella scheda di analisi del 19 dicembre 2019 (doc. n. 11, fascicolo di primo grado di va, dunque, valutata anch'essa in correlazione all'oggetto del Parte_1
contratto concluso tra e e alle prestazioni eseguite da _2 Parte_1 quest'ultima.
Considerato che, sin dal 2017, era stata informata del basso punto _2 di infiammabilità e della bassa viscosità dell'olio diatermico dalla stessa utilizzato nel proprio impianto, peraltro già da venti anni;
era stata, altresì, informata, nel
2017 e nel 2018, della necessità di sostituire l'olio diatermico;
considerato che
con l'ultimo contratto concluso dalle parti si era obbligata a Parte_1
eseguire prestazioni di manutenzione del fluido, cioè di effettuare analisi periodiche dell'olio e di suggerire gli interventi più opportuni in caso di criticità dello stesso;
considerato, inoltre, che ha correttamente Parte_1
adempiuto alle prestazioni richieste, effettuando le analisi e gli interventi di rabbocco o di degasaggio richiesti da tenuto conto che i valori indicati _2 nelle schede di analisi dell'olio erano perfettamente intelleggibili da _2
essendo chiaramente indicati i valori dell'olio analizzato e il range di utilizzabilità
e accettabilità dell'olio; tutto ciò considerato, non può ritenersi Parte_1 responsabile del basso punto di infiammabilità e della bassa viscosità dell'olio diatermico, la cui fuoriuscita dal fusore della calandra ha causato l'incendio del 21 marzo 2020.
Il contratto di appalto di servizi concluso tra e Parte_1 _2 prevedeva esclusivamente attività di conservazione e manutenzione dell'olio, attraverso interventi correttivi di degasaggio, di fornitura di minime quantità di olio speciale sintetico per i c.d. rabbocchi o l'indicazione dei controlli necessari di routine sui circuiti. Avendo dato regolare esecuzione al contratto Parte_1
medesimo, nessun inadempimento può esserle imputato per il basso punto di pagina52 di 62 infiammabilità e la bassa viscosità dell'olio che ha causato l'incendio del 21 marzo 2020.
La responsabilità della scarsa qualità dell'olio diatermico deve essere imputata esclusivamente a la quale era perfettamente consapevole, per _2 esserne stata informata da che l'olio avrebbe dovuto essere Parte_1
sostituito per evitare il rischio di incendio.
La circostanza che fosse consapevole dell'ammaloramento _2
dell'olio risulta, altresì, dall'ulteriore circostanza che, appena un mese dopo il report del dicembre 2019 redatto da precisamente, il 27 gennaio Parte_1
2020, ha commissionato un'ulteriore analisi specificamente sul punto _2
di infiammabilità dell'olio a diversa società ( . _22
Del resto, è la stessa che nella memoria di cui all'art. 183, sesto _2
Part comma, n. 3), c.p.c. ha allegato che “secondo le indicazioni date da il suo successivo controllo sull'olio doveva essere effettuato entro il giugno 2020, sollevando dubbi e perplessità in PG che dunque chiese conferme dei dati alla Part
, conseguentemente la responsabilità di è evidente considerato che i _22 valori dell'olio diatermico CT1 sono risultati molto più bassi di quanto certificato
a dicembre 2019” (p. 7 della detta memoria).
Nei rapporti di prova eseguiti da il 28 gennaio 2020 su due _22
campioni di olio prelevati il 24 gennaio 2020 e contrassegnati al n. 1836/20 e al n.
1837/20 (doc. nn. 8 e 9, fascicolo di atp di doc. nn. 17 e 18, fascicolo _2
di primo grado di , risultava un punto di infiammabilità dell'olio Parte_1
di 143° C.
Tale dato era perfettamente comprensibile da tanto più che nei _2
mesi precedenti aveva ricevuto le schede di analisi di con Parte_1 commenti e indicazioni, sul punto di infiammabilità dell'olio. Nelle schede di analisi predisposte da era sempre indicato chiaramente che, con Parte_1 riferimento al punto di infiammabilità, il “RANGE APPLICATIVO” era “da 190 a
150”. non poteva, quindi, non comprendere che un olio con parametro _2
143° C era sotto i limiti di accettabilità e a rischio incendio in caso di sversamento accidentale.
Contrariamente all'affermazione del giudice di prime cure, i dati forniti da nelle schede di analisi dell'olio erano tutt'altro che fuorvianti e Parte_1 era consapevole dello stato di degrado dell'olio, tanto che, appena due _2
pagina53 di 62 mesi prima dell'incendio per cui è causa, aveva avuto conferma di un flash point
(punto di infiammabilità) dell'olio sotto i limiti di accettabilità per l'utilizzo. deve, quindi, considerarsi piena ed esclusiva responsabile della _2 qualità dell'olio diatermico, per aver deciso di proseguire nella propria attività, utilizzando in un impianto vetusto (risalente al 1996) un olio diatermico già usato da oltre venti anni, della cui qualità degradata (circa il punto di infiammabilità) era pienamente consapevole, tanto più che nel gennaio 2020 i risultati acquisiti dall'analisi di indicavano un punto di infiammabilità molto più _22
basso di quello certificato a dicembre 2019 da Parte_1
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere esclusa la responsabilità di
[...] per l'incendio del 21 marzo 2020 oggetto di causa. Parte_1
In accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, va, dunque, rigettata la domanda di condanna proposta da , in surroga a nei confronti di Controparte_2 _2
Parte_1
L'accoglimento dei predetti motivi comporta l'assorbimento degli altri motivi del gravame principale, poiché attinenti a questioni (la quantificazione del danno posto a carico di e il grado di responsabilità di Parte_1 _2 rispetto a che presuppongono l'accertamento della Parte_1 responsabilità dell'appellante principale.
Per lo stesso motivo deve ritenersi assorbito l'appello incidentale di
[...]
Il rigetto della domanda di condanna proposta da Controparte_9
nei confronti di comporta Controparte_2 Parte_1
l'assorbimento della domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti del proprio assicuratore con la Controparte_9
conseguenza che deve essere revocata la pronuncia di condanna di quest'ultima nei confronti di di cui al capo 3) del dispositivo della sentenza Parte_1
gravata.
Esclusa la responsabilità di per il fatto dannoso oggetto di Parte_1
causa, va esaminato, in ordine di priorità logico giuridica, il secondo motivo dell'appello incidentale di e di , poiché _2 Controparte_2 riguarda un'eventuale responsabilità di nelle cause di rottura del fusore CP_10
3.
Il motivo non può essere accolto.
pagina54 di 62 Premesso che risulta incontrovertibilmente accertato (per non essere stato messo in discussione da alcuna delle parti appellanti) che la causa prima e condicio sine qua non dell'incendio del 21 marzo 2020 è stata la rottura del fusore
3 (incontrovertibilmente imputabile alla proprietaria dell'impianto, , _2
che ha causato lo sversamento dell'olio diatermico e che il 21 marzo 2020
[...]
CP_1 aveva effettuato un intervento di manutenzione sul fusore 4 (che si trovava a dieci centimetri di distanza dal fusore 3), va osservato che non sussistono neppure elementi indiziari che consentano di ritenere che l'attività di manutenzione posta in essere da sul fusore 4 abbia concorso a causare la rottura del fusore CP_10
3.
Gli elementi evidenziati dagli appellanti incidentali – con i quali si riprendono, peraltro, osservazioni alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha dato puntuale risposta - sono tutt'altro che indizi gravi, precisi e concordanti sulla responsabilità di e si risolvono, piuttosto, in mere ipotesi. CP_10
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente evidenziato che le osservazioni critiche dei consulenti tecnici di e di _2 _2
si basano su presupposti e condizioni di contorno del problema
[...] che pretermettono l'elemento fondamentale della dinamica degli accadimenti e, cioè, che “l'influenza acclarata sui pezzi meccanici dei transitori termici e delle azioni meccaniche dei periodi di transitorio di spegnimento e riaccensione della linea di calandra” (p. 74 della relazione depositata in sede di atp).
In risposta alle osservazioni critiche dei detti consulenti tecnici di parte,
l'ausiliare del giudice ha spiegato, con argomentazioni precise, congrue e tecnicamente fondate, che la rottura del fusore 3 è avvenuta per fatica;
che TM era chiamata ad effettuare analisi e non a dare giudizi;
che le analisi effettuate sul pezzo individuano esattamente le fasi di innesco, propagazione e cedimento finale già descritte nella bozza di relazione di perizia;
che le superfici del pezzo analizzato mostrano l'andamento del fenomeno: “Sono presenti segni concentrici nella parte esterna dell'anello (più fitti all'estremità e più radi verso il centro, evidenza del crescente cedimento) ed è evidente una parte di rottura di schianto finale rugosa ed omogenea”; che nelle analisi effettuate da TM non sono evidenziati altri “segni” o indizi che possano ricondurre a sforzi di altra natura se non a quello di fatica generata da azioni dinamiche torsio-flessionali sul pezzo rotante;
che “La totale simmetria rispetto al centro di rotazione del pezzo, dei
pagina55 di 62 “segni” riscontrati ne è palese dimostrazione” (cfr. pp. 70 e 71 della relazione depositata in sede di atp).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio tengono conto di tutte le situazioni oggettive e degli eventi spazio temporali intercorsi, peraltro espressamente evidenziati (cfr. pp. 72 e 73 della relazione cit.).
Sulla base delle condivisibili argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio va confermato quanto accertato dal giudice di prime cure e, in particolare, che se l'usura del pezzo in questione (fusore 3) fosse stata causata dall'intervento di di tale intervento si sarebbe trovata traccia evidente CP_10
sul pezzo medesimo, che si sarebbe rotto o inciso o danneggiato;
mentre, il pezzo in questione non si è rotto e non presenta incisioni.
Si aggiunga che le circostanze evidenziate dagli appellanti incidentali (il fattore tempo: incendio verificatosi subito dopo l'intervento di il luogo CP_10 dell'intervento effettuato da il fusore 4, posto a pochi centimetri di CP_10
distanza dal fusore 3) non sono indizi gravi precisi e concordanti di un rapporto di causa effetto con l'incendio.
Al contrario, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che l'incendio si è verificato dopo l'intervento di ma non a causa dell'opera di CP_10 quest'ultima, bensì a causa del fatto che tale intervento ha richiesto lo spegnimento della macchina e, quindi, la sua riaccensione;
che la riaccensione ha sottoposto il pezzo in questione (fusore 3) a un forte stress, causandone il cedimento per fatica.
In conclusione, alla luce di quanto osservato, nessuna responsabilità può essere imputata a per l'incendio del 21 marzo 2020. CP_10
Sul punto va, quindi, confermata la sentenza gravata.
Escluse, quindi, le responsabilità di e di l'unica Parte_1 CP_10 responsabile dell'incendio per cui è causa rimane la proprietaria dell'impianto industriale, _2
L'accertata esclusiva responsabilità di per il fatto dannoso del 21 _2
marzo 2020 comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi dell'appello incidentale di e di , poiché si tratta di _2 Controparte_2
motivi concernenti la responsabilità di per la mancata realizzazione _2 dell'impianto sprinkler e la quantificazione del danno richiesto alle controparti.
pagina56 di 62 Va, infine, esaminato l'appello incidentale di concernente le CP_10
spese di lite.
L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Priva di fondamento è la censura secondo cui la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere omogenea a quella del compenso del consulente tecnico d'ufficio, poiché la liquidazione del compenso dell'ausiliare del giudice e la liquidazione delle spese giudiziali soggiacciono a regole differenti.
Quanto alle altre doglianze, ne va evidenziato il fondamento.
Vertendo il procedimento di istruzione preventiva n. 1627/2020 r.g. in materia di illecito civile, il valore della causa avrebbe dovuto essere considerato non indeterminato, come ha fatto il giudice di prime cure, ma individuato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., con la conseguenza che, essendo il rapporto controverso rappresentato dall'intero danno, stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro
19.380.474,12, perché era stata chiamata a rispondere in solido di tale CP_10
danno, il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato in tale importo.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare anche il compenso relativo alla fase istruttoria di tale procedimento.
Essendosi il procedimento concluso con il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio il 20 novembre 2020, applicando i parametri del D.M.
n. 55/2014, all'epoca vigente, tenuto conto del valore della causa di euro
19.380.474,12, dei parametri medi per tutte e tre le fasi del procedimento di istruzione tecnica preventiva (di studio, introduttiva e istruttoria), in parziale riforma della sentenza gravata, e devono _2 Controparte_2
essere condannate a corrispondere, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), a a CP_10
titolo di rimborso delle spese del procedimento di istruzione preventiva, la somma di denaro di euro 27.205,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Rimane, invece, confermata, non essendo stata censurata, la pronuncia di rimborso delle spese vive di euro 11.343,17, di cui al capo 6) del dispositivo della sentenza gravata.
Con riferimento alle spese di lite liquidate per il giudizio di merito (n.
1581/2021 r.g.), va osservato che il valore della causa va determinato considerando che il giudizio era stato instaurato ex art. 702 bis c.p.c. da CP_10
pagina57 di 62 per l'accertamento negativo della propria responsabilità in relazione all'incendio del 21 marzo 2020 e che, costituendosi in giudizio, la parte convenuta _2
aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna di al CP_10
risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, causati dal detto incendio, nella misura di euro 38.315.696,00 (domanda alla quale si era surrogata, ex art. 1916 c.c., – intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_2
ex art. 105 c.p.c. - quale assicuratore di . _2
Per costante orientamento giurisprudenziale, la proposizione della domanda riconvenzionale fa aumentare il valore della causa e comporta, in sede di liquidazione delle spese giudiziali di soccombenza, l'applicazione dello scaglione superiore ad essa applicabile (cfr. Cass. 9 marzo 2021, n. 6481; Cass. 29 novembre 2018, n. 30840; Cass. 14 luglio 2015, n. 14691).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la liquidazione delle spese di lite che e devono _2 Controparte_2
rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alla parte vittoriosa va CP_10
commisurata non allo scaglione di valore indeterminabile, ma allo scaglione oltre euro 32.000.000,00, in base al D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile.
Applicando, quindi, i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non per quella istruttoria, poiché il relativo compenso non è stato richiesto da corrispondenti al predetto scaglione, in parziale riforma CP_10
della sentenza gravata, e devono essere _2 Controparte_2
condannate a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alla parte vittoriosa la complessiva somma di denaro di euro 75.587,00 a titolo di compensi, CP_10
oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Rimane, invece, confermata (in quanto non oggetto di censura da parte di la pronuncia di condanna al rimborso delle spese vive di euro 286,00, CP_10
di cui al capo 5) del dispositivo della sentenza gravata.
Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 2 (“pluralità di parti aventi la medesima posizione”), poiché
[...]
si è surrogata nei diritti risarcitori di e, Controparte_2 _2
quindi, le difese di tali parti erano omogenee e non hanno comportato un aggravio della difesa di CP_10
La regolamentazione delle spese processuali.
pagina58 di 62 “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Per effetto della riforma della sentenza gravata, e _2 _2
, risultate soccombenti all'esito del giudizio di appello, devono
[...]
essere condannate a rimborsare, in solido tra loro, a le spese del CP_10
presente grado e alle altre parti vittoriose le spese di ambo i gradi di giudizio.
Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio va posto definitivamente a carico delle parti soccombenti.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
pagina59 di 62 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa.
Tale valore è rappresentato, per ambo i gradi di giudizio, dal maggior valore della domanda riconvenzionale proposta dai soccombenti (valore ricompreso nello scaglione oltre euro 32.000.000,00), poiché l'appello incidentale proposto dai soccombenti ha messo in discussione la decisione sulla responsabilità di
[...]
e di Parte_1 CP_10
Il rigetto dell'appello incidentale di e di _2 Controparte_2
comporta che tali parti debbano versare l'ulteriore contributo unificato di cui
[...] all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, CO Controparte_2 Controparte_3
e di per la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_9
765/2024, pubblicata il 12 giugno 2024 nella causa iscritta al n. 1581/2021 r.g. e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
RIGETTA
La domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
Parte_1
REVOCA
La pronuncia di condanna di a tenere Controparte_9
indenne Parte_1
ACCOGLIE
L'appello incidentale proposto da nei Controparte_3
confronti di e e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a la somma di denaro di euro Controparte_3
27.205,00 per compensi di avvocato per il procedimento di istruzione preventiva pagina60 di 62 n. 1627/2020 r.g., oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta, confermando nel resto il capo 6) del dispositivo della sentenza gravata;
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a la somma di denaro di euro Controparte_3
75.587,00 a titolo di compensi di avvocato per il giudizio di primo grado, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta, confermando nel resto il capo 5) del dispositivo della sentenza gravata;
RIGETTA
Co L'appello incidentale proposto da e Controparte_1
[...]
; _2
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a le spese del presente grado da CP_3 Controparte_3 quest'ultima anticipate, liquidate in euro 89.350,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a le spese processuali da quest'ultima anticipate, Parte_1
liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 75.587,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 89.350,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
AN
e a rimborsare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a le spese processuali da Controparte_9 quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
75.587,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro
89.350,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
PONE
Definitivamente a carico di e Controparte_1 _2
il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.
[...]
pagina61 di 62 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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