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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13000/2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti CIVIDINI EZIO BERNARDO e PEDRETTI GIULIA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e ontraevano matrimonio concordatario il 5.11.1985. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione non nascevano figli.
La separazione veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 2604 del 28.7.11, prevedendo un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 600 mensili, elevabili ad € 1000 qualora ella avesse dovuto lasciare la casa concessale in comodato dalla famiglia del ricorrente.
2. Con ricorso del 25.11.20, il marito ha chiesto il divorzio della moglie, che ha depositato la memoria difensiva il 21.6.21.
Le parti sono comparse alle udienze del 22.6.21, 28.7.21, 20.10.21, 30.11.21 e 23.2.22, anche a scopo conciliativo. Con ordinanza presidenziale del 3.3.22 è stato previsto un assegno per la moglie di € 500.
Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 13.4.22; la resistente si è costituita in giudizio il 16.6.22. Con ordinanza del 4.7.22 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. A seguito della trattazione scritta del 4.5.23,
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con ordinanza del 3.6.23 sono state disposte indagini di polizia tributaria sul conto del ricorrente, depositate dalla Guardia di Finanza il 5.9.23.
Le parti sono comparse all'udienza del 28.11.23. Con ordinanza del 13.1.24 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta l'8.10.24.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 29.11.24 e 20.12.24.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 30.9.24) sono state:
«
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 5.11.1985 e in atti meglio Parte_1 CP_1 identificato;
2. accertata la diminuita capacità economica del sig. e l'avvenuta donazione della somma di Parte_1
€ 94.000,00, revocare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 attualmente dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 dichiarando che nulla più la sig.ra ha a che pretendere dall'ex marito;
3. con vittoria di spese ed onorari di CP_1 giudizio».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c. del 27.9.24) sono state:
«- In principalità: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle medesime Parte_2 condizioni di cui al verbale di separazione, ovvero:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in 05/11/1985 e trascritto al n° 35, parte II, S. B. dei registri dello stato civile del Comune di Seniga, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seniga di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. condannare il sig. a corrispondere alla moglie a titolo di concorso nel suo mantenimento la Parte_1 somma di €. 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- nel merito: ci si riporta integralmente alle conclusioni esposte nelle già depositate: comparsa di costituzione, memoria ex art. 183 n.1, n.2 e n.3 c.p.c. - in ogni caso: condannare il sig. a corrispondere alla moglie le somme fino ad oggi dovute e mai versate di oltre Parte_1 euro 90.000,00, oltre agli aggiornamenti istat. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 15.12.20, non ha formulato osservazioni.
4. La domanda di divorzio può essere accolta: il tempo trascorso dalla separazione, la mancata riconciliazione e il contenuto degli atti di parte dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra le parti. Ricorre, in particolare, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo decorso più di un anno dalla separazione.
5. La causa è matura per la decisione, non essendo peraltro state chieste prove oltre alle indagini della Guardia di Finanza già espletate. La domanda principale riguarda l'assegno divorzile, chiesto dalla moglie nella misura di € 1000 e negato dal marito.
L'art. 5 co. 6 della Legge n. 898/70 prevede che: «Il Tribunale, tenuto conto [1] delle condizioni dei coniugi, [2] delle ragioni della decisione, [3] del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [4] del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto [5] alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Cass. S.U. n. 11490/90 – rimasta incontrastata per quasi trent'anni – aveva ravvisato la «natura eminentemente assistenziale» dell'assegno divorzile, da concedersi qualora i mezzi del coniuge istante fossero risultati inadeguati a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
così individuato il criterio attributivo del beneficio, gli altri parametri indicati nella norma avrebbero dovuto servire solo per la determinazione del quantum.
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Cass. n. 11504/17, pur mantenendo questa bipartizione, aveva posto invece l'accento sul principio di responsabilità e indicato come parametro di riferimento l'autosufficienza economica dell'ex coniuge.
I contrasti sono stati infine composti da Cass. S.U. n. 18287/18, la quale: – ha rigettato la struttura bifasica del giudizio (attribuzione/determinazione dell'assegno), suggerendo una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma;
– ha valorizzato le quattro diverse funzioni dell'assegno divorzile (assistenziale, in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente;
compensativa, correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito e ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio;
perequativa, quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età; risarcitoria, qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale); – ha definitivamente abbandonato il riferimento dell'adeguatezza dei mezzi tanto al tenore di vita endoconiugale («la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi […] non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi») quanto all'autosufficienza economica («consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»).
Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: «Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In questo senso si sono poi espresse Cass. n. 1882/19, n. 21234/19, n. 32398/19, n. 4215/21, n. 11796/21, n. 14160/22.
Da una parte, quindi, il richiamo al principio di responsabilità individuale impone di evitare che il divorzio si trasformi in uno strumento per lucrare rendite di posizione perpetue a carico dell'ex coniuge;
dall'altra, non si può trascurare il dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che deve continuare a unire chi è stato parte di una famiglia, «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.).
5.1. Il primo presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile è l'esistenza di una disparità economica tra i coniugi. Nel caso di specie risulta che:
(a) il ricorrente gestisse locali notturni, ma ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per € 369,75/mese (doc. 16 ric., in realtà una mera domanda con conferma via SMS);
le sue dichiarazioni dei redditi riportano lordi € 1222 nel 2016, € 1631 nel 2017, € 1632 nel 2018, € 1562 nel 2019, € 576 nel 2020, € 1675 nel 2021, € 1355 nel 2022 (più € 3733 da INPS), € 1474 nel 2023 (cfr. anche estratto conto previdenziale sub all. 15 relazione G.d.F.); non risulta titolare di immobili, di beni mobili registrati o di risparmi;
ha rinunciato all'eredità del padre
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a favore della madre e del fratello (circostanza allegata nella memoria difensiva e non smentita); il ricorrente ha dunque sostenuto di essere mantenuto dalla nuova compagna, Persona_1 insegnante, dalla quale è nato il figlio nel 2002; Per_2 non sono state allegate né tanto meno documentate particolari spese fisse;
il 30.12.08, cedeva a Cassa Padana le quote detenute nella società “Le Cupole SRL” al prezzo di € 630.516 (doc. 17 ric.), asseritamente serviti per estinguere precedenti debiti verso l'Istituto di credito (di questo non vi è prova); il 30.10.15, cedeva al fratello le quote detenute nella società “Palvareto SRL” (titolare del locale Per_3
“Tam Tam”) del valore di € 37.402 nominali;
l'operazione è stata oggetto di azione revocatoria da parte della moglie, accolta con sentenza di questo Tribunale n. 1152/18.6.20 (doc. 9 res.), appellata dal ricorrente e a quanto pare ancora sub judice; dalla visura camerale prodotta sub doc. 18 ric. risulta che sia titolare esclusivo delle quote della società, ma il ricorrente amministratore unico;
Persona_4 dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che il ricorrente abbia rilasciato fideiussioni per varie centinaia di migliaia d'euro a favore di BCC Agrobresciano e nell'interesse della CP_2 CP_3
Palvareto Srl, della compagna e di un terzo soggetto;
inoltre, egli è delegato a operare su Persona_1 due conti della Palvareto (cfr. p. 3 relazione G.d.F.);
(b) la resistente non ha alcun reddito né bene;
vive con la propria madre;
ha allegato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro datata 2013 (doc. 13 res.); tra 2004 e 2006, i coniugi avevano venduto due immobili in comproprietà; l'intera somma di € 188.000 veniva trattenuta dalla moglie;
la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1399 del 3.11.17 ha definitivamente ritenuto che si fosse trattato di una donazione indiretta da parte del marito;
la resistente ha inoltre allegato, non smentita, che il marito non avrebbe versato alcunché a titolo di mantenimento a partire dal 2015 circa;
egli è stato infatti condannato a sei mesi di reclusione con sentenza di questo Tribunale n. 4159 del 9.12.19 per il reato ex art. 570 c.p.; la resistente ha notificato alla controparte un precetto, oggetto di opposizione che ne ha ridotto l'importo (cfr. sentenza di questo Tribunale n. 1736 del 6.6.19).
5.1.1. Il Collegio osserva come, nonostante le indagini della Guardia di Finanza, la posizione economica del marito non sia del tutto chiara: a fronte di una pressoché totale indigenza, egli risulta amministratore unico di una società, per la quale ha rilasciato elevate fideiussioni e di cui ha alienato le quote in danno della resistente (stando almeno alla sentenza di primo grado). D'altra parte, l'attuale nullatenenza della moglie non è contestata. Riservato per ora il giudizio sulla disparità economica tra le parti, occorre passare in rassegna le quattro componenti dell'assegno divorzile.
5.2. La resistente non ha allegato né tanto meno chiesto di provare alcun elemento utile ai fini della componente c.d. compensativo-perequativa: non ha indicato occasioni professionali perse in ragione del matrimonio, né ha sostenuto di aver contribuito all'arricchimento del marito. È stato soltanto accennato che la signora avesse lavorato per un periodo nei locali del ricorrente, ma questo spunto è del tutto insufficiente a riconoscere un assegno per “ristorare”, dopo lo scioglimento del vincolo, il contributo dato alla vita familiare.
5.3. La componente risarcitoria non è stata allegata e peraltro la domanda di addebito era stata respinta nella sentenza di separazione.
5.4. L'unica componente da analizzare, e su cui la difesa della resistente fa implicitamente leva, è quella
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assistenziale. Nondimeno, il Collegio osserva ora come la disparità economica tra le parti non sia stata del tutto provata, anche perché ai dubbi sulla posizione economica del ricorrente si aggiunge la donazione indiretta di € 94.000 nel 2004/06: se non è possibile considerarla come assegno una tantum, è altrettanto vero che occorre tenerne conto come “cespite”, in linea con la sentenza di separazione.
Inoltre, dopo la fine del vincolo coniugale, il riconoscimento di un assegno in funzione esclusivamente assistenziale presuppone un giudizio rigoroso sullo stato di bisogno del percettore. Il Collegio osserva come la resistente, a parte la semplice dichiarazione di disponibilità non ha dimostrato di aver cercato concretamente occasioni di lavoro;
inoltre, non ha spiegato perché (a fronte del mancato pagamento dell'assegno da parte del marito) non abbia potuto accedere al reddito di cittadinanza o ad altri sussidi;
ancora, si nota come la separazione sia stata chiesta nel 2008, quando la resistente aveva 46 anni, ossia ancora un'età da lavoro (peraltro la crisi del matrimonio risalirebbe ai primi anni 2000, stando alla sentenza di separazione, nella parte in cui ha escluso l'addebito); infine, non sono state allegate patologie o altre circostanze invalidanti.
L'insieme di queste considerazioni conduce a non ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente.
La decorrenza di questa disposizione va nondimeno fissata dalla presente sentenza, che muta la qualificazione giuridica dell'emolumento: finora le parti erano ancora sposate (sicché l'assegno aveva natura di mantenimento separativo), non essendo stata chiesta la sentenza parziale di divorzio.
6. La domanda della resistente per il pagamento degli arretrati sull'assegno di mantenimento è, come noto, estranea al giudizio di divorzio, dovendo essere proposta in altra sede per diversità dei riti.
Nonostante la soccombenza della resistente, non sussistono i presupposti per la sua condanna ex art. 96 c.p.c. (peraltro chiesta dal ricorrente solo nella memoria di replica), essendo la domanda di assegno divorzile oggettivamente controvertibile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi, tenuto conto dell'unica questione controversa e dunque della semplicità delle difese: € 850 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 per la fase istruttoria;
€ 1452 per la fase decisionale. Al totale (€ 3807) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio concordatario a Brescia il 5.11.1985; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 807 parte II serie A dell'anno 1985;
− con decorrenza dalla presente sentenza (aprile 2025), e quindi ferme le pregresse statuizioni economiche, rigetta la domanda di assegno divorzile a favore della resistente;
− a titolo di spese di lite, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 3807,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per
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legge; spese di giustizia se documentate;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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