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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1968/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. 1968/2022 R.G. promossa da
Avv. FINETTI FABIO ) Parte_1 Parte_2
ATTORE/I contro
(Avv. FRIGNANI Controparte_1
FILIPPO )
CONVENUTO/I
Il Giudice Dott. Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati atti e documenti di causa;
vista l'ordinanza ammissiva dell'accertamento tecnico preventivo;
vista la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata;
viste le eccezioni di nullità e le contestazioni nel merito dell'accertamento tecnico preventivo svolte dai ricorrenti e ai fini della rinnovazione Pt_1 Pt_2
dell'accertamento con sostituzione dei consulenti tecnici d'ufficio;
ritenuto che
il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio e che la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 1972, n. 130); ritenuto che ogni eventuale nullità derivante dalla concessione di termini per osservazioni inferiori a quelle previste nell'ordinanza ammissiva dell'accertamento tecnico preventivo e dalla mancata comunicazione della bozza al difensore è comunque sanata dal fatto che il consulente tecnico di parte dei N. 1968/2022 R.G. 2
ricorrenti ha regolarmente depositato le proprie osservazioni critiche e i consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto prenderne visione e rispondere alle medesime;
ritenuto che
il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696 comma 3° c.p.c., esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 30 settembre 2015, n. 19498) e che, in ogni caso, il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 c.p.c., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito;
in questa prospettiva, gli odierni ricorrenti potranno far valere e riproporre nel procedimento di merito tutte le eccezioni e difese già svolte in questa sede - ivi comprese quelle relative alla mancata risposta alle proprie osservazioni e quelle relative alla “inimicizia” mostrata dai consulenti tecnici d'ufficio - e tutte le contestazioni rispetto alle valutazioni compiute nel merito dai consulenti tecnici d'ufficio, al fine di ottenere l'ammissione di altra consulenza tecnica da ufficio e l'affidamento dell'incarico peritale ad altri esperti;
ritenuto di dover quindi rigettare l'istanza di rinnovazione dell'accertamento tecnico preventivo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di rinnovazione dell'accertamento tecnico preventivo.
Si comunichi.
Siena, 9 aprile 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. 1968/2022 R.G. promossa da
Avv. FINETTI FABIO ) Parte_1 Parte_2
ATTORE/I contro
(Avv. FRIGNANI Controparte_1
FILIPPO )
CONVENUTO/I
Il Giudice Dott. Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati atti e documenti di causa;
vista l'ordinanza ammissiva dell'accertamento tecnico preventivo;
vista la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata;
viste le eccezioni di nullità e le contestazioni nel merito dell'accertamento tecnico preventivo svolte dai ricorrenti e ai fini della rinnovazione Pt_1 Pt_2
dell'accertamento con sostituzione dei consulenti tecnici d'ufficio;
ritenuto che
il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio e che la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 1972, n. 130); ritenuto che ogni eventuale nullità derivante dalla concessione di termini per osservazioni inferiori a quelle previste nell'ordinanza ammissiva dell'accertamento tecnico preventivo e dalla mancata comunicazione della bozza al difensore è comunque sanata dal fatto che il consulente tecnico di parte dei N. 1968/2022 R.G. 2
ricorrenti ha regolarmente depositato le proprie osservazioni critiche e i consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto prenderne visione e rispondere alle medesime;
ritenuto che
il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696 comma 3° c.p.c., esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 30 settembre 2015, n. 19498) e che, in ogni caso, il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 c.p.c., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito;
in questa prospettiva, gli odierni ricorrenti potranno far valere e riproporre nel procedimento di merito tutte le eccezioni e difese già svolte in questa sede - ivi comprese quelle relative alla mancata risposta alle proprie osservazioni e quelle relative alla “inimicizia” mostrata dai consulenti tecnici d'ufficio - e tutte le contestazioni rispetto alle valutazioni compiute nel merito dai consulenti tecnici d'ufficio, al fine di ottenere l'ammissione di altra consulenza tecnica da ufficio e l'affidamento dell'incarico peritale ad altri esperti;
ritenuto di dover quindi rigettare l'istanza di rinnovazione dell'accertamento tecnico preventivo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di rinnovazione dell'accertamento tecnico preventivo.
Si comunichi.
Siena, 9 aprile 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi