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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/09/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione prima-
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco MI RI RE Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Simona Invernizzi
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 Simona Invernizzi
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate entro il termine dell'8.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc e di seguito riportate CONCLUSIONI
relative alla separazione
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
3) ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
4) i coniugi dichiarano, in quanto muniti di redditi propri ed economicamente indipendenti, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5) le spese legali del presente procedimento saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% cadauno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Per_ 6) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria Per_ amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 7) avrà collocazione e domicilio presso la abitazione famigliare in LA (Lc) Via Figina, 25 di proprietà della Signora a cui la stessa viene assegnata;
Pt_1
Per_ 8) per la gestione di i genitori provvederanno come da piano genitoriale allegato (All. 3) sottoscritto da entrambi e a cui gli stessi si riportano integralmente;
9) il Signor
[...] Per_ si impegna a contribuire al mantenimento di nella misura di €. 250,00.= (euro CP_1 duecentocinquanta/00) mensili da pagarsi, anticipatamente, a decorrere dal deposito del presente ricorso e, successivamente, entro e non oltre il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora acceso presso Credit Parte_1 Agricole IBAN IT09 J 06230 22900 000015810871. L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati.
9.1) Il Signor si assume l'obbligo di contribuire al pagamento nella misura del CP_1 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) sostenute dalla Per_ Signora nell'interesse di tra le quali devono ricomprendersi, a titolo Pt_1 esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche mutuabili e non (spese per visite specialistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e farmaci, occhiali e/o lenti a contatto), le
2 spese per cure dentistiche ed ortodontiche mutuabili e non, tutte le spese scolastiche comprese quelle per l'iscrizione, la retta e/o le tasse scolastiche, le spese per la mensa e i buoni pasto, le spese di trasporto dal luogo di residenza alla scuola, le spese per i libri di testo ed il materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno (anche quello richiesto per l'attività sportiva), le spese per l'assicurazione e fondo cassa richieste dalla scuola, le spese per le gite scolastiche, le spese per eventuali corsi di recupero e/o sostegno, le spese extrascolastiche tra cui quelle per le attività sportive e ricreative (ivi comprese le spese per l'attrezzatura necessaria e/o richiesta anche per eventuali saggi ), le spese per i gruppi/campi estivi comunali e/o parrocchiali, per il pre o il dopo-scuola, per il tempo prolungato ecc..
Per_ 9.2) Le spese per la piscina che frequenta per tutto l'anno per una volta alla settimana presso la piscina de “La Nostra famiglia” di saranno suddivise tra i genitori Persona_2 nella misura del 50% così come le spese per la baby sitter e/o la persona di fiducia cui i Per_ genitori dovessero avere necessità di ricorrere sia per accompagnare al bus per la scuola che per accompagnarlo e/o riprenderlo da scuola e/o da altre attività. Anche tutte le ulteriori spese mediche, sanitarie, di assistenza e cura che, a causa della grave disabilità Per_ diagnostica ad i genitori dovessero avere necessità di sostenere, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Per_ 9.3) I genitori pattuiscono che l'importo erogato dall'Inps a favore di a titolo di pensione di invalidità continui ad essere accreditato sul conto corrente postale n. Per_ 00049461296 intestato ad e che l'importo ivi depositato venga accantonato, come è stato fatto fino ad oggi;
Per_ 9.4) I genitori pattuiscono che il contributo regionale erogato da ATS a favore di che al 31.05.2025 ammonta ad €. 665,00.=, continui ad essere accreditato sul conto conto
Per_ corrente n. 000015328194 acceso presso Credit Agricole intestato ad e che tale somma venga utilizzata dalla Signora per il pagamento delle spese mensili per la Pt_1
Per_ terapia cui deve sottoporsi periodicamente. Nell'ipotesi in cui nel corso degli anni il suddetto contributo regionale e/o qualsiasi ulteriore contributo dovesse venire meno e/o dovesse essere ridotto, il Signor si impegna sin d'ora a concorrere, nella misura CP_1 del 50%, al pagamento di tutte le ulteriori spese mediche, sanitarie, di assistenza e di cura
Per_ che, a causa della grave disabilità diagnosticata ad i genitori dovessero avere necessità di sostenere nell'interesse di quest'ultimo, anche successivamente al raggiungimento della maggiore età.
9.5) Ciascuno dei coniugi si assume l'obbligo di rimborsare all'altro, per la quota di propria competenza, su reciproca richiesta e previa esibizione della documentazione Per_ giustificativa, le spese sostenute nell'interesse di Per quanto non espressamente previsto sul punto spese straordinarie si richiama in ogni caso quanto espressamente sancito nelle linee guida adottate dal Tribunale di Lecco nel Protocollo del 29.03.2018 al quale si rimanda integralmente anche in merito alle individuazione delle spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche che richiedono o non richiedono il preventivo accordo ed alle modalità stabilite sia per la richiesta di rimborso che per la comunicazione dell'eventuale dissenso alle stesse.
10) il Signor da' il proprio consenso perchè l'importo dell'assegno unico CP_1 universale erogato dall'Inps venga accreditato sul conto corrente postale n. 000089978449
3 intestato alla Signora e presta sin d'ora il proprio consenso perché qualsiasi Pt_1 Per_ ulteriore importo/contributo di qualsivoglia genere dovesse venire erogato a favore di venga accreditato sul medesimo conto per essere destinato a far fronte alle esigenze di assistenza e cura del bambino, presenti e future.
11) i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
12) i beni mobili di proprietà dei coniugi, ivi comprese le suppellettili e gli arredi dell'abitazione coniugale, sono già stati divisi in via bonaria ed i coniugi dichiarano in relazione agli stessi di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinchè, fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2^ comma c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i Signori e Parte_1 [...] contratto in Lecco il 14.07.2017, trascritto nei Registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Lecco al n. 41 p. I anno 2017;
2) ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza definitiva a margine dell'atto di matrimonio;
3) i coniugi, dichiarano, in quanto muniti di redditi propri ed economicamente indipendenti, di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
4) le spese legali del presente procedimento saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%
OMOLOGARE le seguenti condizioni relative allo scioglimento del matrimonio
Per_ 5) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria Per_ amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 6) avrà collocazione e domicilio presso la abitazione famigliare di LA (Lc) Via Figina, 25 di proprietà della Signora cui la stessa viene assegnata;
Pt_1
Per_ 7) per la gestione di i genitori provvederanno come da piano genitoriale allegato (All. 3) sottoscritto da entrambi e a cui si riportano integralmente;
4 Per_ 8) il Signor si impegna a contribuire al mantenimento di nella misura di €. CP_1 250,00.= (euro duecentocinquanta/00) mensili da pagarsi, anticipatamente, a decorrere dal deposito del presente ricorso e, successivamente, entro e non oltre il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Credit Agricole intestato alla Signora IBAN IT09 J 06230 22900 000015810871. L'assegno di Parte_1 mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati.
9) Il Signor si assume l'obbligo di contribuire al pagamento nella misura del 50% CP_1 delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) sostenute dalla Signora Per_ nell'interesse di tra le quali devono ricomprendersi, a titolo esemplificativo Pt_1 ma non esaustivo, le spese mediche mutuabili e non (spese per visite specialistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e farmaci, occhiali e/o lenti a contatto), le spese per cure dentistiche ed ortodontiche mutuabili e non, tutte le spese scolastiche comprese quelle per la retta e/o le tasse scolastiche, le spese per la mensa e i buoni pasto, le spese di trasporto dal luogo di residenza alla scuola, le spese per i libri di testo ed il materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno (anche quello richiesto per l'attività sportiva), le spese per l'assicurazione e fondo cassa richieste dalla scuola, le spese per le gite scolastiche, le spese per eventuali corsi di recupero e/o sostegno, le spese extrascolastiche tra cui quelle per le attività sportive e ricreative (ivi comprese le spese per l'attrezzatura necessaria e/o richiesta anche per eventuali saggi ), le spese per i gruppi estivi comunali e/o parrocchiali,
per il pre o il dopo-scuola, per il tempo prolungato ecc..
Per_ 9.1) Le spese per la piscina che frequenta per tutto l'anno per una volta alla settimana presso la piscina de “La Nostra famiglia” di saranno suddivise tra i genitori Persona_2 nella misura del 50% così come le spese per la baby sitter e/o la persona cui i genitori
Per_ dovessero avere necessità di ricorrere sia per accompagnare al bus per la scuola che per accompagnarlo e/o riprenderlo da scuola e/o da altre attività. Anche tutte le ulteriori spese mediche, sanitarie, di assistenza e cura che, a causa della grave disabilità diagnostica
Per_ ad i genitori dovessero avere necessità di sostenere, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. 9.2) I genitori pattuiscono che l'importo erogato dall'Inps a favore di
Per_ a titolo di pensione di invalidità continui ad essere accreditato sul conto corrente
Per_ postale n. 00049461296 intestato ad e che l'importo ivi depositato venga accantonato, come è stato fatto fino ad oggi;
Per_ 9.3) I genitori pattuiscono che il contributo regionale erogato da ATS a favore di che al 31.05.2025 ammonta ad €.665,00.=, continui ad essere accreditato sul conto conto
Per_ corrente n. 000015328194 acceso presso Credit Agricole intestato ad e che tale somma venga utilizzata dalla Signora per il pagamento delle spese mensili per la Pt_1
Per_ terapia cui deve sottoporsi periodicamente. Nell'ipotesi in cui nel corso degli anni il suddetto contributo regionale e/o qualsiasi ulteriore contributo dovesse venire meno e/o dovesse essere ridotto, il Signor si impegna sin d'ora a concorrere, nella misura CP_1 del 50%, al pagamento di tutte le ulteriori spese mediche, sanitarie, di assistenza e di cura
Per_ che, a causa della grave disabilità diagnosticata ad i genitori dovessero avere necessità di sostenere nell'interesse di quest'ultimo, anche successivamente al raggiungimento della maggiore età.
9.4) Ciascuno dei coniugi si assume l'obbligo di rimborsare all'altro, per la quota di propria competenza, su reciproca richiesta e previa esibizione della documentazione
5 Per_ giustificativa, le spese sostenute nell'interesse di Per quanto non espressamente previsto sul punto spese straordinarie si richiama in ogni caso quanto espressamente sancito nelle linee guida adottate dal Tribunale di Lecco nel Protocollo del 29.03.2018 al quale si rimanda integralmente anche in merito alle individuazione delle spese, mediche, scolastiche ed extra scolastiche che richiedono o non richiedono il preventivo accordo ed alle modalità stabilite sia per la richiesta di rimborso che per la comunicazione dell'eventuale dissenso alle stesse.
9.5) il Signor da' il proprio consenso perchè l'importo dell'assegno unico CP_1 universale intestato a alla signora e presta sin d'ora il proprio consenso perché Pt_1 qualsiasi ulteriore importo/contributo di qualsivoglia genere dovesse venire erogato a Per_ favore di venga accreditato sul medesimo conto per essere destinato a far fronte alle esigenze di assistenza e cura dello stesso.
9) i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti per sé e per il figlio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 14.07.2017 a Lecco e dalla loro unione è nato il figlio
[...] minorenne non indipendente Per_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis .47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02.07.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è diventata oramai da tempo intollerabile ex. art. 151, primo comma, c.c. ;
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
6 Le parti hanno formulato, in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco il 14.07.2017 CP_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile, reg. atti di matrimonio, parte I, numero 41 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2) omologa le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 22.09.2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco MI RI RE
*Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Annalisa Ferrari, in tirocinio ai sensi dell'art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge n. 98 del 2013.
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