Articolo 9 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441
Articolo 8Articolo 10
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6 gennaio 1999
Art. 9. Servizi di sostituzione 1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di eta' inferiore agli otto anni.
2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.
3. Le societa' aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97:
"Art. 14. - Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo:
a) l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;
b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;
c) una piu' razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; o
d) un'azienda in comune.
L'aiuto e' destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attivita' esercitata in comune. L'importo massimo per associazione figura nell'allegato I.
Gli Stati membri definiscono la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri".
"Art. 15. - 1. Gli Stati membri possono concedere un aiuto all'avviamento alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalita' la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda. Tale aiuto e' destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.
2. Il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.
3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimeato dei servizi di sostituzione, in particolare:
a) la forma giuridica;
b) le condizioni di gestione e di contabilita';
c) i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto;
d) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni;
e) il numero minimo degli agricoltori affiliati.
4. Gli Stati membri stabiliscono l'aiuto all'avviamento fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I, per agente di sostituzione occupato a tempo pieno. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attivita' di ogni agente; puo' essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo".
Entrata in vigore il 6 gennaio 1999