Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto del Tribunale di Torino, IX Sez. Civ. -OMISSIS- n. -OMISSIS- (R.G. -OMISSIS-), che ha riconosciuto in favore di -ricorrente- la protezione speciale, come disciplinata dal d.l. n. 130/2020, e ha conseguentemente trasmesso gli atti alla Questura territorialmente competente per le determinazioni di competenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN AN LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 25/11/2025, -ricorrente- ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, formalmente opponendosi all’istanza avversa. In vista dell’odierna udienza camerale, la Difesa erariale ha tuttavia chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, deducendo che il permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente fosse « in produzione ».
Con nota del 26/01/2026, il ricorrente ha dato atto dell’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno in proprio favore e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenute in decisione.
2. – La materia del contendere è cessata. L’istanza avanzata dal ricorrente in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, poiché l’Amministrazione resistente ha rilasciato a -ricorrente- il permesso di soggiorno per protezione speciale spettantegli in dipendenza del giudicato. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ex art. 34, co. 5 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383).
3. – Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, giacché il rilascio del permesso di soggiorno, intervenuto nelle more del giudizio, conferma la fondatezza del ricorso. Si osserva inoltre che il ritardo nel rilascio del titolo non risulta in alcun modo dipeso dall’inerzia del ricorrente (il quale ha documentato di essersi tempestivamente attivato per ottenere l’emissione del permesso di soggiorno: doc. 3 ricorrente) e non può ritenersi giustificato dalla complessità della procedura, giacché la statuizione giudiziale azionata in questo giudizio escludeva l’espletamento di particolari formalità istruttorie da parte dell’Amministrazione procedente.
Resta ferma la refusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, nonché a rimborsare il contributo unificato eventualmente versato alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN AN LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN LO | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.