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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1095/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/04/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 22030 CASLINO D'ERBA ITALIA con l'Avv. SONGIA KATIA
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20069 VAPRIO D'ADDA ITALIA con l'Avv. CRIPPA GIANPIETRO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CASLINO D'ERBA, in data 08/07/2013,
(anno 2013, atto n. 1, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 518/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 8.05.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1 □ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/04/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- a titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora la somma Parte_1 Parte_2 di € 350,00, somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di aprile (prima rivalutazione aprile 2026);
- rinuncia ad ogni ulteriore diversa ed ulteriore pretesa, anche a titolo di pregressi aggiornamenti
Istat relativi al contributo di mantenimento stabilito con sentenza di separazione a favore della signora;
Parte_2
- le parti dichiarano di aver risolto qualsiasi altro rapporto personale e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 [...]
Parte_2 in data 08/07/2013, in CASLINO D'ERBA con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASLINO D'ERBA
(anno 2013, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASLINO D'ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 10/10/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/04/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 22030 CASLINO D'ERBA ITALIA con l'Avv. SONGIA KATIA
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20069 VAPRIO D'ADDA ITALIA con l'Avv. CRIPPA GIANPIETRO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CASLINO D'ERBA, in data 08/07/2013,
(anno 2013, atto n. 1, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 518/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 8.05.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1 □ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/04/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- a titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora la somma Parte_1 Parte_2 di € 350,00, somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di aprile (prima rivalutazione aprile 2026);
- rinuncia ad ogni ulteriore diversa ed ulteriore pretesa, anche a titolo di pregressi aggiornamenti
Istat relativi al contributo di mantenimento stabilito con sentenza di separazione a favore della signora;
Parte_2
- le parti dichiarano di aver risolto qualsiasi altro rapporto personale e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 [...]
Parte_2 in data 08/07/2013, in CASLINO D'ERBA con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASLINO D'ERBA
(anno 2013, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASLINO D'ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 10/10/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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