Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/1988, n. 6830
CASS
Sentenza 15 dicembre 1988

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La disciplina collettiva, cui è riservata la Determinazione del trattamento retributivo per le ferie (oltre che, sia pure entro certi limiti, la Determinazione della durata delle ferie stesse), può legittimamente disporre, mancando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, che un determinato compenso (nella specie, contributo pasti di cui all'art. 26 del C.C.n.L. 18 giugno 1970 per i dipendenti di aziende di credito), in quanto correlato all'effettiva presenza al lavoro, non sia computabile ai fini del trattamento suddetto. ( V 7809/87, mass n 456629; ( V 2779/87, mass n 451891; ( V 7586/86, mass n 449613; ( V 841/84, mass n 437708).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/1988, n. 6830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6830
    Data del deposito : 15 dicembre 1988

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