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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI LU ROBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2020 depositato il 01/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 05/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TQLM000130 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso impugnato ha ad oggetto l'accertamento con cui l'Ufficio contestava al contribuente l'omesso pagamento dell'imposte in relazione a due contratti di locazione.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve considerarsi certamente ammissibile, avendo l'Ufficio rivendicato la piena legittimità dell'avviso e quindi anche la sua corretta motivazione, ritenuta invece – come detto - mancante dal giudice di primo grado.
L'appello appare inoltre in parte fondato.
Insegna la Suprema Corte che: “In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di
"provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.
R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" ” (Cass.civ.n.730/2025).
Nel caso di specie è pacifico – come emerge anche dalla sentenza impugnata - : a) che l'originaria pretesa dell'Ufficio si riferisse ad un numero ben maggiore di contratti di locazione;
b) che l'originaria pretesa sia stata, per la gran parte, annullata nella fase stragiudiziale della mediazione, avendo in quella sede il contribuente giustificato la maggior parte dei contratti per cui l'Ufficio aveva contestato l'omesso pagamento delle imposte.
L'avviso impugnato ha quindi ad oggetto gli unici due contratti per i quali l' Ufficio ha ritenuto non fondate le giustificazioni fornite in mediazione dal contribuente.
E' evidente dunque che il contribuente : a) fosse ben consapevole di cosa gli fosse stato contestato;
b) fosse stato messo nelle condizioni di difendersi.
Passando al merito, deve ritenersi provato che il contratto n. 429/2013 fosse stato risolto nell'anno di imposta per cui qui si discute.
E' infatti provato: a) che la conduttrice aveva dato disdetta;
b) che la conduttrice aveva preso in locazione un altro immobile;
c) che l'immobile del contribuente era stato concesso in locazione ad uno studio professionale, come riconosciuto dallo stesso Ufficio.
Non è decisivo in questo contesto che la conduttrice, società commerciale, avesse ancora formalmente la sede nell'immobile e che le relative utenze fossero ancora a lei intestate, essendo noti i ritardi burocratici delle relative volture.
Nessuna prova invece è stata fornita sull'altro contratto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'avviso limitatamente al contratto n.429/2013; compensa le spese d entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona in data 10 febbraio 2026
Il Presidente estensoredott. Davide Storti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI LU ROBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2020 depositato il 01/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 05/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TQLM000130 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso impugnato ha ad oggetto l'accertamento con cui l'Ufficio contestava al contribuente l'omesso pagamento dell'imposte in relazione a due contratti di locazione.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve considerarsi certamente ammissibile, avendo l'Ufficio rivendicato la piena legittimità dell'avviso e quindi anche la sua corretta motivazione, ritenuta invece – come detto - mancante dal giudice di primo grado.
L'appello appare inoltre in parte fondato.
Insegna la Suprema Corte che: “In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di
"provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.
R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" ” (Cass.civ.n.730/2025).
Nel caso di specie è pacifico – come emerge anche dalla sentenza impugnata - : a) che l'originaria pretesa dell'Ufficio si riferisse ad un numero ben maggiore di contratti di locazione;
b) che l'originaria pretesa sia stata, per la gran parte, annullata nella fase stragiudiziale della mediazione, avendo in quella sede il contribuente giustificato la maggior parte dei contratti per cui l'Ufficio aveva contestato l'omesso pagamento delle imposte.
L'avviso impugnato ha quindi ad oggetto gli unici due contratti per i quali l' Ufficio ha ritenuto non fondate le giustificazioni fornite in mediazione dal contribuente.
E' evidente dunque che il contribuente : a) fosse ben consapevole di cosa gli fosse stato contestato;
b) fosse stato messo nelle condizioni di difendersi.
Passando al merito, deve ritenersi provato che il contratto n. 429/2013 fosse stato risolto nell'anno di imposta per cui qui si discute.
E' infatti provato: a) che la conduttrice aveva dato disdetta;
b) che la conduttrice aveva preso in locazione un altro immobile;
c) che l'immobile del contribuente era stato concesso in locazione ad uno studio professionale, come riconosciuto dallo stesso Ufficio.
Non è decisivo in questo contesto che la conduttrice, società commerciale, avesse ancora formalmente la sede nell'immobile e che le relative utenze fossero ancora a lei intestate, essendo noti i ritardi burocratici delle relative volture.
Nessuna prova invece è stata fornita sull'altro contratto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'avviso limitatamente al contratto n.429/2013; compensa le spese d entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona in data 10 febbraio 2026
Il Presidente estensoredott. Davide Storti