Articolo 6 della Legge 4 agosto 1977, n. 517
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 settembre 1977
Art. 6.
Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all' articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 , convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119 ; sono, altresi', ammessi a sostenere esami di idoneita' in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.
Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneita' per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Entrata in vigore il 2 settembre 1977
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