Versione
2 settembre 1977
2 settembre 1977
Art. 6.
Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all' articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 , convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119 ; sono, altresi', ammessi a sostenere esami di idoneita' in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.
Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneita' per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all' articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 , convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119 ; sono, altresi', ammessi a sostenere esami di idoneita' in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.
Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneita' per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
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- 1. L’attualità della “Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro”Marzario Margherita · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2012 · 0.78724504
Nel giugno 1967 in un periodo in cui non era ancora diffusa l'odierna cultura dell'infanzia, il Comitato italiano per il gioco infantile ha emanato a Roma, a conclusione di un convegno nazionale, la “Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro” (cosiddetta Carta italiana), a molti ignota, che ha preceduto alcuni principi della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (cosiddetta Convenzione di New York) e della legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”. Innanzitutto bisogna riflettere sul titolo e sull'accostamento tra gioco e lavoro. Come si arguisce dall'articolato, la ratio …
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